Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2023 65
Entscheidungsdatum
19.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 23 65 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaZanolari Hasse Giudicivon Salis e Brun AttuariaLanfranchi SENTENZA del 19 settembre 2023 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Raffaele De Vecchi, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente pretesa di risarcimento LAVS

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La società B._____ SA è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone dei Grigioni (di seguito: il registro) dal 22 agosto 2019 al 26 novembre 2021. Secondo le indicazioni nel registro A._____ è stato iscritto quale membro unico del consiglio di amministrazione (CdA) con diritto di firma individuale della B._____ SA dal 7 aprile 2021 al 12 maggio

2.In seguito al trasferimento della propria sede dal Canton Ticino al Comune di Poschiavo la B._____ SA è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni (di seguito: Cassa di compensazione). 3.Per una parte del credito da contributi sociali per la quale è stata promossa l'esecuzione contro la società, il 18 gennaio 2021 l'Ufficio d'esecuzione e di fallimento della Regione Bernina ha rilasciato alla Cassa di compensazione tre attestati di carenza di beni. 4.Il 9 novembre 2021 il Presidente del Tribunale regionale Bernina ha dichiarato lo scioglimento della B._____ AG e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento. 5.Con decreto del 20 aprile 2022 il Presidente del Tribunale regionale Bernina ha dichiarato la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo. 6.Con decisione del 18 maggio 2022 la Cassa di compensazione ha emanato nei confronti di A._____ (nonché di C._____ e D._____) una decisione di risarcimento del danno di CHF 7'554.85 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF non saldati per gli anni 2019 – 2021 oltre

  • 3 - a spese amministrative, tasse di diffida, interessi di mora e spese d'esecuzione. 7.In data 20 giugno 2022 A._____ ha presentato un'opposizione avverso la decisione di risarcimento del danno, esponendo che risulterebbe totalmente estraneo a qualsivoglia responsabilità dell'organo. La fattispecie che avrebbe portato al debito reclamato nei suoi confronti si sarebbe svolta e conclusa già mesi prima che avesse assunto la carica di organo in seno alla B._____ SA. Difatti, la Cassa di compensazione si baserebbe sugli attestati di carenza beni n. 2021011, 20211012 e 20211013 del 18 gennaio 2021, mentre lui stesso sarebbe entrato nel CdA unicamente nell'aprile 2021. Egli non avrebbe causato alcun danno alla Cassa di compensazione, il cui ammontare non apparirebbe d'altronde trasparente e liquido, né sarebbe stato al corrente della situazione economica della società (sottaciutagli dall'azionista nonché previo CdA), né avrebbe agito in qualsivoglia maniera illecita, e non gli sarebbe nemmeno da imputare alcuna colpa per il danno fatto valere nei suoi confronti. Ha inoltre ribadito che si sarebbe messo unicamente a disposizione in qualità di organo, interpellato dall'azionista, al fine di salvare la B._____ SA dallo scioglimento dovuto alla mancanza di organo, tanto tempo dopo che la fattispecie qui imputatagli si sarebbe perpetrata. Dovutamente a quanto scritto, richiederebbe gentilmente, che il petito venga totalmente accolto e che la decisione della Cassa di compensazione nei sui confronti sia annullata, rispettivamente che egli venga riconosciuto estraneo da ogni obbligo di pagamento. 8.Con decisione su opposizione del 12 maggio 2023 la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione di A.. Come motivazione ha addotto che A., quale organo formale (membro del CdA con diritto di firma individuale) di una piccola società anonima con semplici rapporti controllabili, era responsabile della contabilità e della solvibilità

  • 4 - della B._____ SA e sottostava a un obbligo di diligenza elevato. Il nuovo organo risponderebbe non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione e sarebbe responsabile fino a quando può influire sull'andamento degli affari, sia tramite degli atti, sia tramite la loro omissione. Inoltre, un organo non potrebbe liberarsi della responsabilità dell'art. 52 LAVS adducendo di non aver partecipato alla gestione della società, qualunque sia il motivo, pretendendo di aver svolto solo un ruolo subalterno, poiché ciò costituirebbe già di per sé grave negligenza. Allo stesso modo non potrebbe scusarsi chi, qualunque sia il motivo, si è dichiarato disposto quale membro del CdA senza esercitare i corrispondenti diritti di controllo. Anche il fatto che precedenti membri del CdA possano aver una colpa, nulla toglierebbe alla conclusione che a seguito di un agire negligente A._____ avrebbe causato il danno. In conclusione la Cassa di compensazione ha fatto notare che secondo la ricerca effettuata in rete, A._____ disporrebbe indubbiamente di ottime conoscenze nel mondo degli affari, visto che quale avvocato uno dei suoi settori di predilezione sarebbe il diritto societario, nonché quello delle società, per cui sottostarebbe a un obbligo di maggiore diligenza. Motivi giustificativi d'altronde non se ne intravvederebbero. Sulla base di quanto esposto risulterebbe chiaro che A._____ non ha adempiuto in modo sufficiente ai suoi obblighi di pagamento, il che sarebbe da ricondurre a una negligenza grave. Da ciò risulterebbe che A._____ deve risarcire il danno subito dalla Cassa di compensazione pari a CHF 7'554.85 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF non saldati per gli anni 2019-2021 oltre a spese amministrative, tasse di diffida, interessi di mora e spese d'esecuzione. 9.Contro questa decisione, il 14 giugno 2023, A._____ (di seguito: il ricorrente) ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo che la decisione su opposizione del 12 maggio 2023

  • 5 - della Cassa di compensazione sia annullata (petito n. 1); che sia accertato che non sussiste una responsabilità del ricorrente per il danno subito dalla Cassa di compensazione (petito n. 2); che sia respinta la pretesa risarcitoria della Cassa di compensazione nei confronti del ricorrente (petito n. 3); con tasse, spese di giustizia e ripetibili (IVA inclusa) interamente a carico della Cassa di compensazione. 10.Nella sua presa di posizione del 26 giugno 2023 la Cassa di compensazione (di seguito: la convenuta) ha chiesto il respingimento del ricorso, rinviando alla motivazione della decisione su opposizione contestata, confermandola integralmente. 11.Non vi è stato un secondo scambio di scritti. 12.Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno esposti nei considerandi seguenti, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza. II. Considerando in diritto: 1.Oggetto impugnato è la decisione su opposizione del 12 maggio 2023 della convenuta. La competenza materiale (artt. 56 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1] e 57 LPGA i.c.d. con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]) e territoriale (art. 52 cpv. 5 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10]) di questo Tribunale per giudicare il presente ricorso è data, dal momento che la società datrice di lavoro ha da ultimo, fino al suo fallimento, avuto sede a Poschiavo (cfr. KIESER, in: Stauffer/Cardinaux [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, art. 52 n. 143). La legittimazione del

  • 6 - ricorrente è pacifica (art. 59 LPGA). Il ricorso è tempestivo (art. 60 LPGA) e rispetta i requisiti formali (art. 61 lett. b LPGA) per cui è ricevibile. 2.Controverso è se il ricorrente è responsabile per il danno subito dalla convenuta a causa del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF negli anni 2019 – 2021 da parte della B._____ SA (nel frattempo fallita). Giusta l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS sono l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali (cfr. REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, diss. 2008, n. 321). Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno (art. 52 cpv. 2 LAVS). Ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 AVS in combinato disposto con l'art. 60 cpv. 1 CO, la richiesta di risarcimento danni si prescrive se non viene fatta valere entro tre anni dalla conoscenza del danno tramite l'emissione di una decisione di risarcimento, ma in ogni caso dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 3.Innanzitutto va esaminato se vi è una violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro.

  • 7 - 3.1Una violazione delle prescrizioni sussiste, se il datore di lavoro non rispetta le "prescrizioni" in materia di contributi sociali. Questo termine è definito in modo ampio dal legislatore. Conseguentemente non fa differenza se l'inosservanza colposa delle prescrizioni si basa su un'azione o un'omissione in cui il datore di lavoro è obbligato ad agire (cfr. REICHMUTH, op. cit., n. 502). 3.2In linea di principio, il datore di lavoro è responsabile solo per i danni causati dal mancato pagamento dei contributi paritetici che dovevano essere versati in un momento in cui il datore di lavoro era in grado di disporre del patrimonio disponibile e di provvedere al pagamento alla cassa di compensazione. Il danno non sorge nel momento in cui i contributi diventano esigibili, ma solo nel momento in cui si può presumere che i contributi dovuti non possano più essere riscossi per motivi legali o di fatto, a causa della decadenza dei contributi o dell'insolvenza del datore di lavoro. L'insolvenza si presume se è stata avviata una procedura fallimentare o se è stato emesso un attestato di carenza di beni definitivo (cfr. DTF 141 V 487 consid. 2.2, 136 V 268 consid. 2.2 e 2.6, 129 V 193 consid. 2.2; KIESER, op. cit., art. 52 n. 18). Ciò dimostra che il datore di lavoro non ha adempiuto all'obbligo contributivo e non può realisticamente adempiere all'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS (DTF 113 V 256 consid. 3c). 3.3Nell'evenienza la B._____ SA, quale datrice di lavoro, ha disatteso le prescrizioni di cui agli artt. 14 LAVS e 34 dell'Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) relative all'obbligo di pagare i contributi sociali e in seguito a questo comportamento illegale alla convenuta (al momento dell'emissione degli attestati di carenza di beni) è insorto un danno per i contributi non saldati. Ne discende che la violazione da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS è data.

  • 8 - 4.Qui di seguito va dunque esaminato se la convenuta può pretendere (sussidiariamente) il risarcimento del danno dal ricorrente quale amministratore e organo formale della società. Nell'evenienza la qualità di organo del ricorrente dal 7 aprile 2021 al 12 maggio 2021 è pacifica. La convenuta nella decisione impugnata rivendica una somma pari a CHF 7'554.85 a titolo di risarcimento dei danni per i contributi non versati. A tale proposito si ricorda che tale importo corrisponde alla differenza fra il saldo dovuto [giorno di riferimento 12 maggio 2021] di CHF 7'559.30 e la ridistribuzione della tassa sul CO 2

pari a CHF 4.45. Avendo chiarito la determinazione esatta del danno, si può concludere che in questa sede l'importo del danno in quanto tale non viene contestato dal ricorrente. Infine è indiscusso che la convenuta è venuta a conoscenza del danno al più presto il 18 gennaio 2021 con il ricevimento degli attestati di carenza di beni e che la decisione di risarcimento del danno del 18 maggio 2022 è quindi avvenuta entro il termine (relativo) di prescrizione di tre anni. 5.In particolare è dunque da valutare se al ricorrente è imputabile una negligenza grave (consid. 5.1 segg. di cui sotto) e se vi è un nesso di causalità adeguato fra la colpa e il mancato pagamento dei contributi paritetici (consid. 6 di cui sotto). 5.1Il ricorrente censura l'errata applicazione dell'art. 52 AVS e sostiene di essere entrato nel CdA come unico membro solo mesi dopo i fatti contestati. Poiché i coniugi E._____ e F., registrati come amministratori all'inizio del 2021, vivevano all'estero, la B. SA non disponeva di un vero e proprio CdA. A causa delle restrizioni imposte dal Covid e di un decesso in famiglia, i coniugi non avrebbero potuto tornare a Poschiavo. Per questo motivo e per l'urgenza di nominare un organo in grado di agire, il ricorrente si sarebbe reso formalmente disponibile come

  • 9 - membro del CdA il 6 aprile 2021. Egli avrebbe cercato in anticipo di ottenere il quadro necessario dell'andamento degli affari della società, ma i membri del CdA gli avrebbero chiesto più tempo per consegnare i conti della B._____ SA a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Non avendo ricevuto i documenti necessari nemmeno dopo aver concesso un termine di scadenza, avrebbe annunciato le sue dimissioni il 29 aprile 2021 risp. il 6 maggio 2021 e sarebbe stato cancellato dal registro in data 12 maggio 2021. Al momento della sua entrata in funzione nel CdA egli non sarebbe stato a conoscenza del danno esistente. 5.2Riprendendo essenzialmente l'argomentazione della convenuta, fondata su di una giurisprudenza consolidata, va notato che si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro risp. dell'organo se questi ha trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro risp. dall'organo della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156 consid. 4; Rivista per le casse di compensazione AVS [RCC], edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992, 1988 pag. 599). I fatti di cui si è resa colpevole una società non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati a un determinato organo, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella rispettiva società. Se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla società (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a; RCC 1985 pag. 620). Di regola, se la cassa di compensazione subisce un danno riconducibile a un'illecita violazione delle prescrizioni assicurative (segnatamente dell'obbligo di pagamento dei contributi), questa può

  • 10 - partire dal presupposto che il datore di lavoro risp. l'organo abbia violato tali prescrizioni colpevolmente. Salvo il sussistere di motivi di giustificazione o di discolpa, essa di conseguenza emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo (cfr. DTF 108 V 183 consid. 1b seg.). 5.3Se il datore di lavoro è una società anonima, in linea di principio devono essere poste esigenze elevate all'obbligo di diligenza degli organi. Dal presidente di un consiglio d'amministrazione che funge da unico organo esecutivo, va pretesa maggiore diligenza che non da un membro del CdA di una grande impresa le cui possibilità di controllo sono limitate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3b). In presenza di semplici rapporti, dai membri del CdA di una società anonima si deve di regola pretendere che abbiano una visione complessiva delle questioni più importanti dell'impresa. Inoltre, nemmeno la delega della competenza di gestione e di rappresentanza a terzi esonera i membri del CdA dal loro obbligo di alta direzione e alta vigilanza ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifre 1 e 5 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Libro quinto: Diritto delle obbligazioni (CO; RS 220). Le persone incaricate della gestione devono essere sottoposte a vigilanza, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, e perciò anche il versamento dei contributi (cfr. STA S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.3 con riferimento a STFA H 348/96 consid. 5b). Il membro del CdA non preposto alla gestione non è tenuto a sorvegliare ogni singolo affare delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, ma può limitarsi a controllare l'attività della direzione e l'andamento degli affari. Ciò significa che deve informarsi continuamente sull'andamento degli affari, chiedere rapporti, studiarli con cura, se necessario chiedere informazioni complementari e cercare di chiarire errori. Se da queste informazioni emerge il sospetto di un esercizio inopportuno o negligente

  • 11 - delle competenze delegate, il membro del CdA è tenuto a effettuare subito gli accertamenti necessari e a esercitare un controllo esatto e severo del rispetto delle prescrizioni legali (cfr. DTF 114 V 219 consid. 4a; cfr. anche PTA 1999 n. 9 pag. 48 seg.). Se non è in grado di provare di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, è responsabile anche del danno cagionato da un altro organo, anche se ha delegato l'adempimento di un'attribuzione in modo lecito (art. 754 cpv. 2 CO). Di conseguenza, un consiglio di amministrazione agisce con negligenza se non conosce un'attribuzione che gli spetta o se non agisce pur avendola conosciuta (PTA 1999 n. 9 consid. 5c pag. 48 e segg.). A parte questo, un organo direttivo deve assicurarsi di avere le conoscenze e l'esperienza necessarie per adempiere al proprio mandato quando lo assume. Se ne è sprovvisto, deve essergli imputata la colpa di aver assunto il mandato (cfr. STF 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 5.2.1; cfr. anche KUNZ, Die Annahmeverantwortung von Mitgliedern des Verwaltungsrats, Diss. St. Gallen, Bamberg 2004, pag. 175, e in generale OSER/WEBER, in: Widmer Lüchinger/Oser [ed.], Balser Kommentar, Obligationenrecht I, 7. ed., Basilea 2020, art. 398 n. 28). 5.4L'obbligo del datore di lavoro (e quello sussidiario degli organi) di risarcire il danno decade, se questi comprova dei motivi di giustificazione o di discolpa escludenti una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni risp. legittimanti il non versamento dei contributi (cfr. DTF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.1, 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2). Quale motivo giustificativo è ipotizzabile, in particolare, la situazione in cui il datore di lavoro riesca a consentire all'impresa di sopravvivere procrastinando il pagamento dei contributi, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti un risarcimento del danno giusta l'art. 52

  • 12 - LAVS, occorre però che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile pagare i debiti contributivi in tempo utile (cfr. DTF 108 V 183 consid. 2; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 248, 1985 pag. 622). Più precisamente, un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (cfr. STF 9C_41/2017 del 2 maggio 2017 consid. 7.2). La questione decisiva in tale contesto non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento poteva apparire oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (cfr. STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti). In questo contesto, il Tribunale federale ha precisato che una società che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (cfr. STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti). In special modo, va infine rimarcato che un membro del CdA non può discolparsi obiettando di non aver avuto influsso sulla gestione aziendale (cfr. DTF 114 V 223 consid. 4°; STF 9C_289/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 4). 5.5Di regola, l'amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa di compensazione ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel CdA (indipendentemente dalla data d'iscrizione nel Registro di commercio) e risponde in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, in quanto vi è rapporto di causa-effetto tra l'inazione dell'organo

  • 13 - e il mancato pagamento dei contributi (cfr. DTF 126 V 61 consid. 4°, 119 V 401 consid. 4c; STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 3, 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3; KIESER, op. cit., art. 52 n. 17 e 86; FREY/MOSIMANN/BOLLINGER, AHVG-/IVG-Kommentar, edizione 2018, art. 52 n. 7; RCC 1992 pag. 246 segg.; STA S 20 59 del 6 luglio 2021 consid. 5.4; cfr. anche Pratique VSI 1996 pag. 292 consid. 4; SVR 1995 AHV n. 70 pag. 214, ciascuno con riferimenti). 5.6Nell'evenienza, vista la competenza del ricorrente in materia di diritto societario, non appare credibile il fatto che (apparentemente a causa delle restrizioni legate alla pandemia) non fosse stato a conoscenza della situazione della società o del danno ai sensi dell'art. 52 AVS quando ha accettato il mandato. Inoltre, nella misura in cui il ricorrente sostiene di aver assunto il ruolo di unico membro del CdA solo per adempiere ai requisiti formali, non lo si può seguire, poiché la motivazione dell'assunzione del mandato è irrilevante (cfr. DTF 112 V 3 consid. 2b con riferimenti). Come indicato sopra (cfr. consid. 5.5), i membri del CdA sono responsabili non solo per i danni subiti durante la loro attività, ma anche per i debiti contributivi già dovuti all'inizio del mandato. In qualità di nuovo membro del CdA, egli era dunque responsabile (anche) dei contributi paritetici scaduti prima la sua attività in seno al CdA. Ne discende che l'argomentazione del ricorrente – secondo cui la violazione dell'obbligo di pagare i contributi è avvenuto negli anni 2019 e 2020 e pertanto lui stesso, essendo entrato nel CdA solo nel 2021, non avrebbe violato l'obbligo di pagare i contributi – non si può seguire. A questo proposito, al ricorrente va rinfacciato di aver assunto il mandato nell'aprile 2021 senza essere a conoscenza della situazione finanziaria della B._____ SA, rendendosi così responsabile di eventuali debiti già scaduti. Egli non può giustificarsi e deve essere accusato di comportamento gravemente negligente per aver assunto il mandato. La sua negligenza appare ancora più chiara in quanto,

  • 14 - come avvocato, avrebbe dovuto essere a conoscenza del sistema di responsabilità del datore di lavoro per il mancato pagamento dei contributi paritetici e della responsabilità sussidiaria dell'organo che agisce per suo conto. 6.Resta dunque da esaminare se vi è un nesso di causalità adeguato fra la colpa del ricorrente e il mancato pagamento dei contributi paritetici. 6.1Il ricorrente a tale proposito asserisce che nell'evenienza non ci sarebbe un adeguato nesso causale, poiché egli sarebbe diventato membro del CdA quando la B._____ SA era già insolvente e il danno si era già verificato, per cui non avrebbe più potuto cambiare nulla. 6.2La giurisprudenza e la dottrina, in linea di principio, ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito successivamente al mancato pagamento dei contributi (cfr. STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 con riferimenti; STA S 20 74 del 22 giugno 2021 consid. 5.5). Tuttavia, secondo il Tribunale federale, il nesso causale tra l'inazione di un amministratore e il mancato pagamento dei contributi arretrati non sussiste quando il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS esisteva già, perché la società era già insolvente prima che il nuovo membro entrasse nel consiglio di amministrazione (cfr. per tutto DTF 119 V 401 consid. 3c; STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 3, 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3; cfr. anche STA S 20 59 consid. 5.4, S 20 74 consid. 5.4, S 20 130 consid. 5.5). Pertanto, non è data nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS per il danno causato alla cassa di compensazione prima dell'assunzione del suo mandato nel caso in cui il nuovo amministratore non poteva modificare nulla, poiché la società era già insolvente risp. fortemente indebitata (eccedenza di debiti), al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per

  • 15 - motivi giuridici o di fatto (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 con riferimenti; STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). In tale ipotesi, l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4; REICHMUTH, op. cit., n. 277 con riferimenti). 6.3Nel caso in esame, è pacifico che il danno della convenuta si è verificato il 18 gennaio 2021 quando sono stati rilasciati gli attestati di carenza di beni definitivi ai sensi dell'art. 149 cpv. 1 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1). Da quella data la B._____ SA risulta oggettivamente insolvente. Il ricorrente è stato iscritto nel registro quale (unico) membro del CdA solo dal 7 aprile al 12 maggio 2021 e ha quindi assunto il mandato quando la B._____ SA era già insolvente. La convenuta a tale proposito si limita a sottolineare che il ricorrente era responsabile della liquidità della B._____ SA e che quindi sarebbe stato obbligato a rimborsare i contributi arretrati, asserendo che fra l'inazione del ricorrente e il mancato pagamento dei contributi vi sarebbe un nesso adeguato di causalità. Sebbene questa affermazione in generale è condivisibile, la convenuta nell'evenienza trascura il fatto che non vi è un nesso causale tra l'inazione di un membro del CdA e il mancato pagamento dei contributi arretrati quando, come nel caso di specie, il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS esisteva già in precedenza, poiché la società era già insolvente prima dell'ingresso del nuovo membro nel CdA (DTF 119 V 401 consid. 4.d, confermata in STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.4). Avendo constatato che la B._____ SA era già insolvente prima che il ricorrente entrasse nel CdA, nell'evenienza non vi è un nesso causale tra la colpa del ricorrente e il mancato pagamento dei contributi paritetici. Pertanto, il ricorrente è responsabile unicamente nel caso in cui il suo comportamento avesse portato ad un aggravamento del danno.

  • 16 - 6.4Il ricorrente dal momento in cui ha accettato il mandato come membro del CdA, sottostava all'obbligo di alta direzione e alta vigilanza ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifre 1 e 5 CO. Inoltre va ricordato che secondo l'art. 725 CO, in caso di rischio d'insolvenza, a seconda che si tratti di una perdita di capitale (art. 725a CO) o di un'eccedenza di debiti (art. 725b CO) il CdA è tenuto a richiedere provvedimenti di risanamento. A questo proposito è noto che il ricorrente, invece di richiedere i succitati provvedimenti, ha dato le dimissioni (cfr. doc. 11 e 12 del ricorrente). Questo fatto e la circostanza che da quel momento in poi la B._____ SA non aveva più un organo statutario hanno ritardato l'apertura della procedura fallimentare di circa sette mesi. Infatti la liquidazione in via di fallimento della B._____ SA è stata disposta soltanto il 9 novembre 2021. D'altro canto, i provvedimenti di risanamento da adottare in una situazione del genere con probabilità preponderante non avrebbero portato a un ripristino della liquidità, in quanto il fallimento è poi stato interrotto per mancanza di attivo (con decisione del Tribunale regionale Bernina del 20 aprile 2022). In altre parole, i provvedimenti di risanamento, anche se richiesti con la dovuta sollecitudine (art. 725 cpv. 3 CO), non sarebbero stati in grado di evitare o ridurre il danno già esistente della società. All'avviso di questo Tribunale non è dunque ravvisabile – e neanche la convenuta lo sostiene – che il comportamento del ricorrente avrebbe portato ad un aggravamento del danno già esistente al momento della sua entrata in funzione come membro del CdA. 6.5La convenuta non fa neppure valere – né è peraltro ravvisabile alcuna ragione di presumere – che la B._____ SA si trovasse semplicemente in una situazione di carenza di liquidità al momento dell'inizio dell'attività del ricorrente come membro del CdA e che sarebbe stata comunque in grado di pagare gli stipendi o soddisfare gli altri creditori. All'avviso di codesto Tribunale, segnatamente per la mancanza di attivo, il fallimento era

  • 17 - inevitabile e anche se il ricorrente l'avesse dichiarato con la dovuta sollecitudine, il danno sarebbe rimasto invariato. Di conseguenza va affermato che il danno della convenuta non è aumentato durante il breve periodo del mandato del ricorrente. La sua grave negligenza, come sopra stabilito (colpa nell'assumere il mandato), non ha contribuito ad aggravare il danno, per cui non vi è un nesso causale adeguato nemmeno sotto questo aspetto (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4d). In sintesi, il fatto che il ricorrente sia stato membro del CdA della B._____ SA per il periodo dal 7 aprile 2021 al 12 maggio 2021 non è adeguatamente causale nel caso di specie per il danno verificatosi ai sensi dell'art. 52 AVS. 6.6In conclusione, il ricorrente non è responsabile del danno di CHF 7'554.85 e non ne risponde. A questo proposito, la convenuta ha applicato in modo errato l'art. 52 AVS, motivo per cui la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata. 7.Visto l'esito della vertenza, la censura sollevata dal ricorrente relativa alla violazione del principio di parità di trattamento (art. 8 Cost.) non deve essere esaminata. 8.Infine va rimarcato che in principio, richieste di accertamento (in tedesco: Feststellungsbegehren) sono ammissibili solo per quanto non sia possibile pretendere la condanna a una prestazione (in tedesco: Leistungsbegehren), quale ad esempio l'annullamento della decisione impugnata (cfr. PTA 2012 n. 35 consid. 3a). Pertanto, avendo accolto il petito n. 1 del ricorso e di conseguenza annullato la decisione impugnata, in mancanza di un interesse giuridico attuale, non si entra nel merito del petito n. 2 (accertare che non sussiste una responsabilità del ricorrente per il danno subito dalla Cassa di compensazione). Nella misura in cui il ricorso è rivolto contro la decisione di risarcimento del 18 maggio 2022, non è ricevibile, in quanto l'oggetto di ricorso è limitato alla decisione

  • 18 - impugnata del 12 maggio 2023 (cfr. STF 9C_648/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 1.2). Di conseguenza, non si entra nel merito del petito n. 3 (respingere la pretesa risarcitoria della Cassa di compensazione nei confronti del ricorrente). 9.Costi e ripetibili 9.1Secondo prassi di questo Tribunale per questa procedura sono prelevate spese (art. 61 lett. f bis LPGA e contrario; art. 72 segg. LGA; STA S 21 75 del 24 marzo 2022 consid. 4.1). Visto l'esito del ricorso, le spese di procedura composte da una tassa di Stato fissata a CHF 1'000.00 e spese di cancelleria sono accollate alla convenuta soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). 9.2Inoltre, la convenuta è tenuta a rifondere al ricorrente, quale parte vincente, un'indennità di CHF 3'200.35 (spese e IVA incluse) a titolo di ripetibili (art. 78 cpv. 1 LGA).

  • 19 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Per quanto ricevibile il ricorso è accolto. La decisione su opposizione della Cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni del 12 maggio 2023 è annullata. 2.Le spese processuali di CHF 1'000.00 sono poste a carico dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni. 3.L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni è obbligato a rifondere a A._____ un'indennità di CHF 3'200.35 (spese e IVA incluse) a titolo di ripetibili. 4.[vie di diritto] 5.[comunicazioni]

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