Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2023 59
Entscheidungsdatum
05.12.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 23 59 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaZanolari Hasse Giudicivon Salis e Righetti AttuariaLanfranchi SENTENZA del 5 dicembre 2023 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinata dall'avv. Samuele Scarpelli, ricorrente contro Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente pretesa di risarcimento LAVS

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La società B._____ è stata iscritta a Registro di commercio del Cantone dei Grigioni in data 5 gennaio 2017. 2.A._____ (secondo le indicazioni nel Registro di commercio) è stata gerente, con firma collettiva a due con il presidente dei gerenti, della summenzionata società dal 3 ottobre 2017 fino al 14 marzo 2018. 3.C._____ e D._____ sono stati socio e gerente risp. socia e presidente della gerenza dall'iscrizione nel registro fino al fallimento della società (aperto con decreto del Presidente del Tribunale regionale F._____ il 24 gennaio 2019). 4.La società B., in liquidazione è stata radiata dal Registro di commercio del Cantone dei Grigioni il 19 agosto 2019. 5.Dopo aver sentito A., la cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni con decisione del 17 agosto 2020 ha stabilito che A., nella sua funzione di organo della B., era tenuta a risarcire l'importo globale di CHF 80'787.35 per i danni dovuti al mancato pagamento dei contributi assicurativi sociali AVS/AI/OIPG/AD/CAF e danni dovuti per le spese amministrative, afferenti al periodo 2017 – 2019. 6.Contro questa decisione A._____ ha inoltrato opposizione in data 18 settembre 2020. 7.Con decisione del 5 aprile 2023 la Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni ha parzialmente accolto l'opposizione e confermato la richiesta di risarcimento per un importo complessivo di CHF 35'097.75, in quanto A._____ sarebbe stata licenziata a partire dal 27 dicembre 2017 e da quella data non avrebbe più potuto influire sull'andamento degli affari della società.

  • 3 - 8.Contro tale decisione A._____ (di seguito: la ricorrente) il 15 maggio 2023 ha fatto ricorso presso il Tribunale amministrativo, chiedendo in via principale di annullare la decisione su opposizione del 5 aprile 2023 e che non debba risarcire la Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni, e in via subordinata di modificare la decisione su opposizione del 5 aprile 2023 nel senso che debba risarcire la Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni, in responsabilità solidale con C._____ e D., solo per il danno tra il 3 ottobre e il 27 dicembre 2017, dedotto l'importo già versato da C. e/o D.. 9.Nella presa di posizione del 5 giugno 2023 la Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni (di seguito: la convenuta) ha chiesto il respingimento del ricorso. 10.Nella replica del 20 giugno 2023 la ricorrente ha confermato i petiti del ricorso. La convenuta con scritto del 26 giugno 2023 ha rinunciato all'inoltro di una duplica. II. Considerando in diritto: 1.Oggetto impugnato è la decisione su opposizione del 5 aprile 2023 della convenuta. La competenza materiale (artt. 56 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1] e 57 LPGA i.c.d. con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]) e territoriale (art. 52 cpv. 5 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10]) di questo Tribunale per giudicare il presente ricorso è data, dal momento che la società datrice di lavoro ha da ultimo, fino al suo fallimento, avuto sede a E. (cfr. KIESER, in: Stauffer/Cardinaux [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. ed. Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, art. 52 n. 143). La legittimazione della

  • 4 - ricorrente è pacifica (art. 59 LPGA). Il ricorso è tempestivo (art. 60 LPGA) e rispetta i requisiti formali (art. 61 lett. b LPGA) per cui è ricevibile. 2.Controverso è se la ricorrente è responsabile per il danno pari a CHF 35'097.75 subito dalla convenuta a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF dal 5 gennaio 2017 fino al 27 dicembre 2017 non soluti dalla datrice di lavoro B._____ (qui di seguito: società [nel frattempo fallita]). Giusta l'art. 52 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione (cpv. 1). Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno (cpv. 2). I presupposti dell'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAS sono l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. Nell'evenienza le parti sono in disaccordo se la ricorrente ha agito in modo gravemente negligente o meno. 2.1.La ricorrente contesta che ella possa essere ritenuta responsabile dei fatti di cui si è resa colpevole la B., in liquidazione, e quindi che le possa essere imputato il mancato versamento dei contributi paritetici alla convenuta. Infatti la ricorrente non avrebbe mai assunto il ruolo di organo, non avrebbe mai preso decisioni che competono a tali organi, così come non avrebbe mai curato l'andamento degli affari, determinato la formazione della volontà della società e/o assunto la gestione propriamente detta della società. La ricorrente sarebbe entrata in società in qualità di architetto con un contratto di lavoro al 50% a far tempo dal 3 ottobre 2017, con il solo scopo di permettere alla B. di adempiere alle condizioni fissate dalla Legge sulle imprese artigianali del Cantone

  • 5 - Ticino (LIA; RL 930.100 [entrata in vigore il 1° febbraio 2016 e abrogata il 6 novembre 2018]). Il rapporto lavorativo sarebbe stato interrotto il 27 dicembre 2017 e da questa data in poi la ricorrente non avrebbe più messo piede in società. A parte questo la ricorrente asserisce che non avrebbe avuto accesso ai conti postali e bancari e che quindi non avrebbe avuto facoltà di controllo sui pagamenti dei contributi. Nonostante ciò, le sarebbe sorto il dubbio sull'effettivo versamento dei contributi dei dipendenti nel corso del mese di novembre, per cui con e-mail del 7 novembre 2017 avrebbe chiesto agli altri gerenti della società di aggiornarla sui pagamenti degli oneri sociali. Con risposta inviata per e- mail il 7 novembre 2017 questi le avrebbero comunicato che avevano appena inviato i conteggi dei contributi paritetici e che in ogni caso dal mese corrente avrebbero pagato gli oneri mensilmente, in modo da poterla aggiornare più facilmente. Quindi, dopo aver ricevuto l'e-mail del 7 novembre 2017 la ricorrente sarebbe stata certa del versamento dei contributi. Inoltre avrebbe collaborato con la società per un periodo inferiore a tre mesi, per cui sarebbe evidente che questo lasso di tempo sarebbe breve per poter condizionare l'agire della società ed avere una decisione in merito soprattutto quando i soci della società detenevano il 100% delle quote. Per tutti questi motivi, dovrebbe essere esclusa la sua responsabilità. Per di più sarebbe stata ingannata e raggirata dagli altri due gerenti che con e-mail del 7 novembre 2017 le avrebbero garantito il pagamento dei contributi paritetici. Dopo tale esplicita conferma scritta, non avrebbe potuto né dovuto avere dubbi circa il reale ed effettivo versamento dei contributi. Di conseguenza, per quanto riguarderebbe la ricorrente, il concetto di grave negligenza non sarebbe adempiuto. 2.2.La convenuta, rimandando alla decisione del 5 aprile 2023, invece sostiene che la ricorrente (in qualità di gerente con diritto di firma collettiva a due con il presidente) è stata organo formale di una piccola società a garanzia limitata con semplici rapporti controllabili ed era dunque

  • 6 - responsabile della contabilità e della solvibilità della società e sottoposta ad un obbligo di diligenza elevato. La ricorrente avrebbe quindi avuto un motivo particolare per seguire da vicino lo sviluppo della liquidità ed il pagamento dei debiti più importanti. Se ella avesse esercitato una vigilanza sufficiente, avrebbe dovuto intraprendere delle contromisure serie e fattive, cosa che però in realtà non avrebbe fatto. L'omissione di pagamento dei contributi da parte sua sarebbe da ricondurre a una negligenza grave e di conseguenza la ricorrente sarebbe tenuta a rispondere per i danni insorti nei confronti della convenuta fino al 27 dicembre 2017, risp. fino a quando ella avrebbe potuto influire sull'andamento degli affari, sia tramite degli atti, sia tramite la loro omissione. Per di più, un organo non potrebbe semplicemente liberarsi dalla responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS adducendo di aver svolto solo un ruolo subalterno, poiché ciò costituirebbe già di per sé grave negligenza e allo stesso modo non potrebbe scusarsi chi, qualunque sia il motivo, si è dichiarato disposto quale gerente senza esercitare i corrispondenti diritti di controllo. Pertanto, l'omissione di pagamento dei contributi da parte della ricorrente sarebbe da ricondurre a una negligenza grave. 2.3.Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro risp. dell'organo se questi hanno trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro risp. dell'organo della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156 consid. 4; Rivista per le casse di compensazione AVS [RCC], edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992, 1988 pag. 599). I fatti di cui si è resa colpevole una società non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in

  • 7 - quale misura questi fatti possano essere addebitati a un determinato organo, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella rispettiva società. Dal presidente di un Consiglio d'amministrazione (CdA) che funge da unico organo esecutivo, va pretesa maggiore diligenza che non da un membro del CdA di una grande impresa le cui possibilità di controllo sono limitate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3b). In presenza di semplici rapporti, dai membri del CdA di una società anonima si deve di regola pretendere che abbiano una visione complessiva delle questioni più importanti dell'impresa (cfr. STA S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.3). Se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla società (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a; RCC 1985, pag. 620). Di regola, se la cassa di compensazione subisce un danno riconducibile a un'illecita violazione delle prescrizioni assicurative (segnatamente dell'obbligo di pagamento dei contributi), questa può partire dal presupposto che il datore di lavoro risp. l'organo abbia violato tali prescrizioni colpevolmente. Salvo il sussistere di motivi di giustificazione o di discolpa, essa di conseguenza emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo. La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro risp. all'organo (DTF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale [STF] 9C_394/2016 consid. 4.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2; cfr. per tutto anche STA S 22 99 del 31 ottobre 2022 consid. 5.2). Secondo la giurisprudenza, quale motivo giustificativo è ipotizzabile in particolare la situazione in cui il datore di lavoro può consentire all'impresa di sopravvivere ritardando il pagamento dei contributi, ad esempio in caso di problemi di liquidità particolari. Affinché il datore di lavoro non venga poi citato in giudizio ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS per il suo agire, deve però essere certo che, nel momento in cui ha preso la decisione, poteva supporre per motivi seri e oggettivi di poter pagare i debiti contributivi in tempo utile (cfr. RCC 1992 pag. 248; KIESER, op. cit., art. 52 n. 57). La mancanza di mezzi finanziari della società non è

  • 8 - sufficiente di per sé quale motivo giustificativo o di discolpa, dato che altrimenti la prescrizione sulla responsabilità dell'art. 52 cpv. 1 LAVS perderebbe in ampia misura il suo valore intrinseco (cfr. RCC 1985 pag. 619; KIESER, op. cit., art. 52 n. 61). 2.4.L'argomentazione della ricorrente secondo cui non era un organo della società non regge. È vero che secondo il suo contratto di lavoro era impiegata come architetto al 50% e può anche darsi che non avesse accesso alla contabilità dell'azienda (come confermato dai gerenti C._____ e D._____, cfr. lettera del 6 marzo 2018 di cui al doc. F della ricorrente). All'avviso di questo Tribunale la ricorrente era però consapevole di dover essere al corrente del pagamento di tutti i contributi sociali. Infatti lei stessa nell'e-mail del 7 novembre 2017 scriveva che "secondo il regolamento LIA quale tecnico della ditta, avrei bisogno di essere aggiornata per [...] il pagamento di tutti gli onori sociali (versamenti ai singoli enti mensili o ev. trimestriali)" (cfr. l'allegato 3 del doc. E della ricorrente). Si può quindi affermare che la ricorrente, in qualità di gerente, fosse un organo e ne fosse a conoscenza. 2.5.Inoltre, come giustamente riportato dalla convenuta, secondo la giurisprudenza un organo non può discolparsi obiettando di non aver avuto influsso sulla gestione aziendale (cfr. STF 9C_289/2011 consid. 4; DTF 114 V 223 consid. 4a; STA S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.4). La passività, nonostante l'eventuale conoscenza di pagamenti di contributi arretrati, deve essere valutata come negligenza grave (cfr. STA S 21 75 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.2). Visto che nell'evenienza si è in presenza di semplici rapporti (piccola società con 3 gerenti), la società in questione è facilmente controllabile e dunque si può pretendere maggiore diligenza dai singoli gerenti, questo Tribunale è giunto alla conclusione che alla ricorrente va rimproverato di essersi basata su una mera promessa risp. sulle informazioni contenute nell'e-mail del 7 novembre 2017, nonostante

  • 9 - avesse avuto dei dubbi sul versamento dei contributi, e di non aver accertato l'effettivo pagamento degli stessi. 2.6.Infine, adducendo di non aver partecipato alla gestione della società, pretendendo di aver svolto solo un ruolo subalterno, la ricorrente stessa riconosce di aver agito in maniera gravemente negligente. La ricorrente non fornisce alcun valido indizio a sua discolpa. Il fatto che ella sia stata gerente della società solo per un breve periodo, che era entrata come gerente solo per adempiere i criteri previsti dalla LIA, che non aveva accesso ai conti postali/bancari e che quindi non avrebbe avuto facoltà di controllo sui pagamenti dei contributi, non costituiscono motivi di giustificazione o di discolpa validi, ma al contrario sottolineano che la ricorrente, in qualità di organo della società, non si è informata in modo sufficiente sul pagamento dei contributi e non ha esercitato la dovuta diligenza. 2.7.Alla luce di quanto esposto, vi è una grave negligenza da parte della ricorrente e pertanto i presupposti per un risarcimento secondo l'art. 52 LAVS sono adempiti. 3.Resta da esaminare se la ricorrente deve farsi carico del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (prima del 3 ottobre 2017) e se la convenuta poteva computare il versamento di D._____ pari a CHF 17'501.40 per il periodo a partire dal 28 dicembre 2017 e quindi per il periodo in cui non esiste una responsabilità (solidale) della ricorrente. 3.1.La ricorrente a tale proposito sostiene che sarebbe stata in perfetta buona fede, che non avrebbe mai avuto nessun potere decisionale e che sarebbe quindi impensabile e ingiusto pretendere dalla ricorrente il pagamento di un danno che non ha né causato né potuto omettere risp. correggere nel poco tempo che è stata alle dipendenze della società. Inoltre, D._____

  • 10 - avrebbe già versato alla convenuta almeno CHF 17'501.40, per cui detto importo in applicazione delle disposizioni di legge di cui segnatamente al Codice delle obbligazioni svizzero, dovrebbe essere dedotto da quanto dovuto dalla ricorrente in via solidale con C._____ e D., per il periodo dal 3 ottobre 2017 fino al 27 dicembre 2017. 3.2.La convenuta d'altronde asserisce che un organo è responsabile fino a quando può influire sull'andamento degli affari, sia tramite degli atti, sia tramite la loro omissione e pertanto la ricorrente dovrebbe rispondere anche per i contributi già scaduti al momento dell'assunzione del suo mandato. Inoltre fa valere che la Cassa di compensazione nel caso di una responsabilità solidale può scegliere se agire contro tutti i debitori, contro alcuni di essi o contro uno solo. Inoltre, se gli organi portati in giudizio (per motivi di estensione temporale diversa della responsabilità) fossero tenuti a versare una somma di importo diverso, la Cassa di compensazione sarebbe autorizzata a computare il versamento alla parte per cui non sussiste una responsabilità solidale. Nell'evenienza la convenuta avrebbe chiamato in giudizio due organi responsabili: nei confronti della ricorrente avrebbe fatto valere una pretesa di risarcimento danni per un importo pari a CHF 35'097.75; mentre nei confronti di D. vi sarebbe una pretesa per tutto il danno pari a CHF 80'787.35. Pertanto, la convenuta sarebbe stata autorizzata a computare il versamento di D._____ pari a CHF 17'501.40 per il periodo a partire dal 28 dicembre 2017, quindi al periodo per cui non esiste una responsabilità solidale o in altre parole: alla pretesa di risarcimento danni che sussiste (solo) nei confronti di D._____ e non a quella nei confronti della ricorrente. 3.3.Di regola, l'amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa di compensazione ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel CdA (indipendentemente dalla data d'iscrizione nel Registro di commercio) e risponde in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure

  • 11 - del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, in quanto vi è rapporto di causa-effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4c; RCC 1992 pag. 246 segg.). D'altronde, non è data nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS per il danno causato alla cassa di compensazione prima dell'assunzione del suo mandato nel caso in cui questi non poteva modificare nulla, poiché la società era già insolvente risp. fortemente indebitata (eccedenza di debiti), al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (STF 9C_841/2010 consid. 4.3 con riferimenti). In tale ipotesi, l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4; REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, n. 277 con riferimenti; cfr. per tutto anche STA S 20 74 del 22 giugno 2021 consid. 5.4). I criteri che la giurisprudenza ha stabilito per gli organi della Società anonima possono essere applicati agli organi di una Sagl (cfr. NUSSBAUMER, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, St. Gallen1998, pag. 104). 3.4.All'avviso di codesto Tribunale anche su questo punto l'argomentazione della ricorrente non può essere seguita. Infatti, alla luce della giurisprudenza appena citata, la ricorrente è tenuta a rispondere in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo prima dell'inizio del suo mandato, risp. prima del 3 ottobre 2017. La ricorrente non fa valere che al momento dell'assunzione della gerenza da parte sua la società fosse già indebitata a tal punto che i contributi erano irrecuperabili. Pertanto non vi è alcun motivo per mettere in dubbio la sua responsabilità per il debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione.

  • 12 - 3.5.Inoltre, la cassa di compensazione è autorizzata a compensare il pagamento parziale con la parte del credito per la quale non sussiste una responsabilità solidale (REICHMUTH, op. cit., n. 288). La cassa di compensazione era quindi libera di accreditare l'importo (parziale) versato da D._____ ai contributi per il periodo successivo alla fine della responsabilità (solidale) della ricorrente, risp. per il periodo dopo il 28 dicembre 2017. La richiesta subordinata della ricorrente di risarcire la convenuta in responsabilità solidale con C._____ e D._____ solo per la perdita tra il 3 ottobre e il 27 dicembre 2017, meno l'importo già versato da C._____ e/o D., non può quindi essere accolta. 3.6.Ne discende che la decisione su opposizione del 5 aprile 2023 non è criticabile e va pertanto confermata. 4.Secondo prassi di questo Tribunale per questa procedura sono prelevate spese (art. 61 lett. f bis LPGA e contrario; art. 72 segg. LGA; STA S 21 75 del 24 marzo 2022 consid. 4.1). Visto l'esito del ricorso, le spese di procedura composte da una tassa di Stato fissata a CHF 1'000.00 e spese di cancelleria sono accollate alla ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di CHF 1'000.00 sono poste a carico di A.. 3.Non vengono assegnate spese ripetibili. 4.[vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

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