VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 23 53 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaPaganini GiudiciPedretti e von Salis AttuariaLanfranchi SENTENZA del 20 giugno 2023 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente prestazioni assicurative AI (ritardata e denegata giustizia)
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., 1963, di professione elettricista, ha lavorato in tale qualità per 17 anni e in seguito ha svolto diverse altre attività in qualità di gessatore, impiegato presso La Posta, custode e da ultimo aiuto muratore. Dal 1° novembre 2000 al 29 febbraio 2001 egli ha beneficiato di una mezza rendita d'invalidità e dal 1° marzo 2001 al 30 novembre 2001 di una rendita intera d'invalidità in seguito a disturbi depressivi. 2.Il 31 marzo 2011 A. ha fatto nuova domanda di prestazioni d'invalidità a causa di affezioni alla schiena (ernia discale C6-C7 e C5-C6) nonché di un calo del visus all'occhio destro (con metamorfopsie, coiroidite e retinite bilaterale di origine non chiara). Il 22 dicembre 2011 il medico curante ha segnalato un peggioramento dell'acuità visiva dell'occhio destro nonché un'incipiente distrofia maculare all'occhio sinistro e chiedeva pertanto una rivalutazione globale all'Ufficio AI, il quale però non entrava nel merito della richiesta. Con decisione del 2 dicembre 2011 l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni ha negato ad A._____ il diritto a una rendita d'invalidità. Contro questa decisione A._____ ha sollevato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni facendo valere, oltre a un notevole peggioramento della vista, uno squilibrio psichico. Con sentenza S 12 17 del 24 maggio 2012 il Tribunale ha respinto il ricorso. 3.Il 27 agosto 2012 il medico curante ha chiesto all'Ufficio AI una riapertura del caso a causa di un peggioramento dovuto alla maculopatia giovanile bilaterale con componente essudativa in particolare all'occhio sinistro (OS), compromettente gravemente la capacità visiva centrale in entrambi gli occhi (secondo il rapporto dell'oculista l'acuità visiva era ridotta a OD 0.01 e OS 0.1). In considerazione anche della sindrome cervico- spondilogena cronica a sinistra (lato dominante) e dei disturbi statici del rachide il Servizio medico regionale (SMR) ha ritenuto un'incapacità
3 - lavorativa completa a partire da giugno 2012 con possibilità di sole attività per ipovedenti. 4.Il 23 aprile 2013 A._____ ha fatto altresì richiesta per un assegno per grandi invalidi AI. 5.Dopo che era stata negata la possibilità di reintegrazione nel mondo del lavoro (l'accertamento professionale è stato interrotto dopo una settimana e il centro d'accertamento professionale non è riuscito a individuare attività esigibili), considerate le limitazioni alla vista, le ridotte competenze professionali e la totale mancanza di conoscenze informatiche, l'Ufficio AI ha accordato ad A._____ una rendita intera d'invalidità a partire dal 1° giugno 2012 (decisione 14 maggio 2014) nonché un assegno per grandi invalidi per caso speciale di grado lieve a partire dal 1° agosto 2013 (decisione 2 ottobre 2013). Il diritto all'assegno veniva motivato con il fatto che a causa dell'ipovisione egli necessitava di aiuto per spostarsi e mantenere il contatto con l'ambiente esterno. Per errore l'Ufficio AI ha apparentemente versato ad A._____ un assegno per grandi invalidi di grado medio. 6.Già nel 2016 il servizio Lotta agli abusi assicurativi (LAA) aveva condotto delle indagini preliminari sul caso di A._____ in seguito a segnalazioni della Polizia e della popolazione. Il 21 luglio 2016 un'agente della Polizia stradale aveva segnalato di aver ripetutamente visto A._____ giungere risp. ripartire in taxi con bastone bianco per ciechi a risp. da una struttura – dove la Polizia stava conducendo delle osservazioni – e utilizzare il proprio cellulare, a parere della denunciante come se non avesse problemi di vista. Il 19 settembre 2016 un informante aveva riferito che A._____ si recherebbe spesso al bar in taxi o autopostale lasciando il bastone bianco davanti all'entrata. Più volte sarebbe stato visto prendere le chiavi del bagno esterno dal personale del bar, inserire la chiave nel buco della
4 - serratura, aprire e richiudere la porta a chiave senza visibili limitazioni e riconsegnare le chiavi al personale. Inoltre, sarebbe stato visto salutare delle donne che stavano arrivando o andando via. L'Ufficio AI ha tuttavia rinviato le indagini a causa della decisione di sospendere gli incarichi di sorveglianza a partire dalla metà del 2017. Tra il 2019 e il 2020 all'Ufficio AI sono pervenute ulteriori segnalazioni di abuso assicurativo. Il 1° marzo 2019 all'LAA è stato riferito che A._____ si sposterebbe in pubblico senza limitazioni, taglierebbe l'erba del giardino e farebbe l'aspirapolvere all'auto del padre. Inoltre, il 6 marzo 2020 è stato segnalato che questi aveva pubblicato su facebook delle corna di cervo. Infine, il 17 aprile 2020 l'LAA ha appreso, sempre in via confidenziale da una terza persona, che A._____ avrebbe spaccato della legna con ascia (mazza spaccalegna) e cuneo in modo accurato, riuscendo pure a raccogliere il cuneo caduto tra i rami. 7.Il 22 aprile 2020 l'Ufficio AI ha pertanto avviato una revisione d'ufficio della rendita. Secondo i rapporti di decorso rispettivamente del medico curante Dr. med. B._____ e dell'oculista Dr. med. C._____ del 5 giugno 2020 risp. del 7 luglio 2020 lo stato di salute e la capacità lavorativa di A._____ erano rimasti invariati risp. non vi era una ragionevole possibilità di reintegrazione professionale. Il Dr. med. C._____ ha indicato la diagnosi di maculopatia giovanile essudativa bilaterale (sussistente dal 2010) con acuità visiva inferiore a 0.01 non migliorabile da ambedue le parti, segmento anteriore calmo, segmento posteriore cicatrici maculari. Il Dr. med. B._____ ha riassunto le diagnosi come segue: cecità quasi completa da atrofia maculare all'occhio destro e maculopatia giovanile evoluta all'occhio sinistro con visus a destra 0.01 scarso, visus a sinistra 0.05 scarso e campo visivo bilateralmente ineseguibile; disturbo affettivo bipolare associato a disturbo della personalità di tipo borderline;
5 - ipertensione arteriosa trattata ed esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale in C5-C6 e C6-C7 per radicolopatie invalidanti. 8.Nel formulario con le domande supplementari per la revisione della rendita compilato il 27 aprile 2020 il ricorrente ha dichiarato, in essenza, di essere impedito dalla vista nell'intraprendimento di un'attività lavorativa. Con il bastone riuscirebbe a spostarsi in paese. Farebbe solo alcuni lavori in giardino. Cercherebbe di mantenere una vita sociale e di fare un po' di ginnastica. Ogni tanto per gli spostamenti utilizzerebbe i mezzi pubblici. Avrebbe avuto problemi psicologici all'insorgenza della malattia. Non riuscirebbe a immaginarsi di esercitare un'attività lucrativa. 9.A causa del coronavirus le indagini dell'Ufficio AI sono state rimandate all'autunno 2020. Il 17 settembre 2020 l'Ufficio AI ha incaricato un servizio esterno per un'osservazione. L'osservazione è avvenuta in sei diverse giornate tra il 23 settembre 2020 e il 31 ottobre 2020. Secondo il rapporto di sorveglianza del 24 novembre 2020 A._____ è stato visto svolgere diverse attività (spostamento e trasporto di materiali, giardinaggio, frequentazione di esercizi pubblici) senza l'aiuto di terze persone. Il servizio di sorveglianza non ha avuto modo di constatare segni evidenti di danni alla salute. 10.Il 2 dicembre 2020 il Dr. med. D._____ dell'SMR ha preso posizione sul video dell'osservazione constatando quanto segue: nelle attività di giardinaggio l'assicurato è in grado di camminare a passo sicuro su terreno irregolare e scosceso, talvolta anche sul bordo del pendio senza mostrare insicurezza. Può maneggiare in modo mirato il pesante tosaerba e raccogliere l'erba tagliata con il rastrello. Mostra un passo fluido e deciso, solo in un'occasione ha utilizzato il bastone per tastare un cordolo inciampando leggermente; talvolta utilizza il bastone per camminare sul marciapiede tastandone il bordo. Al bar è in grado di afferrare il bicchiere
6 - senza insicurezze e di raccogliere la sigaretta caduta con presa sicura. Spesso utilizza il cellulare; sorprendente è la situazione in cui compara le informazioni sullo schermo con l'orario dell'autopostale. Secondo il Dr. med. D., il video lascerebbe trasparire dei dubbi sul grado effettivo della disabilità visiva. La visione binoculare non sembrerebbe essere significativamente limitata e diverse volte si avrebbe l'impressione che l'assicurato possa focalizzare gli oggetti. Il 6 gennaio 2021 Il Dr. med. D. ha affermato che nel profilo di capacità di A._____ rientrerebbero delle attività che non richiedono la focalizzazione e la visione binoculare risp. per la cui esecuzione è sufficiente un orientamento approssimativo nello spazio. 11.Il 19 gennaio 2021 si è svolto un colloquio tra A._____ e i funzionari dell'Ufficio AI. Inizialmente gli è stato chiesto di illustrare la sua situazione. Dopodiché è stato confrontato con le segnalazioni di terzi e i risultati dell'osservazione. Prima di essere confrontato con le risultanze dell'osservazione e le segnalazioni di terzi, A._____ in sintesi ha affermato quanto segue: di salute starebbe bene ma non psichicamente; la sua vista andrebbe tuttavia peggiorando. Dall'ultima decisione del maggio 2014 vedrebbe sempre meno. I disturbi principali che lo limiterebbero nella vita quotidiana sarebbero i frequenti mal di testa e la stanchezza degli occhi. A causa delle operazioni alle vertebre cervicali non riuscirebbe a muoversi bene. Attualmente non sarebbe in terapia, farebbe delle normali visite dal medico curante e prenderebbe dei farmaci (per la pressione sanguinea e per stabilizzare l'umore). Finché prende i farmaci (giornalmente) il suo stato sarebbe stabile. Avrebbe degli sbalzi di umore a causa della perdita della vista. I problemi psichici sarebbero più forti di quelli fisici. Per quanto concerne la vista, da lontano vedrebbe meglio che da vicino. Da vicino con un occhio non vedrebbe nulla, con l'altro molto male, ma da lontano con quest'ultimo andrebbe ancora. Con l'occhio destro potrebbe solo ancora
7 - riconoscere tra chiaro e scuro mentre con quello sinistro vedrebbe al 20 %. A casa si destreggerebbe bene perché avrebbe memorizzato una specie di mappa della casa. Riuscirebbe solo ancora a fare dei piccoli lavori in giardino, annaffiare e tagliare qualcosina. Durante il giorno non gli servirebbe l'aiuto di terzi. Sua sorella però verrebbe 1-2 volte alla settimana per fare i lavori di casa; e suo padre cucinerebbe. Anche la spesa la farebbero loro, da solo sarebbe difficile. In giardino non riuscirebbe ad adoperare macchine da giardino. A leggere riuscirebbe solo poco. Un computer non riuscirebbe a usarlo. Anche avendo a disposizione una lente, non vedrebbe i dettagli ma solo tutto offuscato. Il cellulare lo utilizzerebbe con il comando vocale. Il bastone per ciechi gli servirebbe per camminare all'esterno, per la sicurezza. Riuscirebbe a passeggiare nel paese, ma fuori gli servirebbe sempre un accompagnatore. A causa dei problemi alla colonna vertebrale sarebbe limitato nel sollevamento di pesi. Da anni non avrebbe più condotto un'auto, ma possiederebbe ancora la patente. La sua giornata tipica sarebbe monotona, ascolterebbe la radio e guarderebbe fuori dalla finestra finché la giornata è terminata. Non si riterrebbe abile al lavoro. Abiterebbe in casa con suo padre. Non avrebbe contatti con i figli. A._____ è poi stato dapprima confrontato con le segnalazioni da parte di terze persone a cui ha obiettato, in particolare, che la fotografia del cervo non l'avrebbe fatta lui, bensì suo cugino con il suo cellulare. Questi l'avrebbe poi pubblicata su facebook su sua richiesta. Il cugino gestirebbe il suo account in facebook. Questi sarebbe cacciatore e avrebbe trovato lui le corna. Per quanto riguarda le segnalazioni che taglierebbe e spaccherebbe la legna, ammette di aver spaccato al massimo 2-3 pezzi di legna per il caminetto. Si sarebbe trattato di legno tenero. Suo cugino preparerebbe la legna e il fratello la spaccherebbe, mentre il padre la porterebbe su dalla cantina per accendere il caminetto. Infine, A._____ si è rifiutato di esprimersi sui risultati dell'osservazione rimostratigli dall'Ufficio AI.
8 - 12.Con scritto del 22 febbraio 2021 l'Ufficio AI ha comunicato ad A._____ che per verificare il suo diritto a prestazioni era necessaria un'approfondita perizia medica pluridisciplinare (medicina interna generale, oftalmologia, psichiatria e psicoterapia, reumatologia). L'Ufficio AI ha conferito l'incarico per la perizia al Servizio Accertamento Medico (SAM) di H._____ (solamente) il 13 dicembre 2021.
10 - maggior peso all'interesse pubblico del convenuto a una sospensione cautelare delle prestazioni che a quello dell'assicurato al proseguimento del loro versamento fino alla decisione principale. La decisione del Tribunale amministrativo è passata incontestata in giudicato. 22.Nel frattempo A._____ è stato periziato presso il SAM di H.. La perizia pluridisciplinare del SAM del 9 novembre 2022 è stata consegnata all'Ufficio AI il 10 novembre 2022. In essa viene attestata all'assicurato un'incapacità lavorativa totale unicamente per via della patologia oftalmologica. Per quanto riguarda gli ambiti di valutazione segnatamente internistico, psichiatrico, reumatologico e neurologico è stata invece attestata una capacità lavorativa piena in attività adatta. 23.Con scritto del 16 febbraio 2023 l'Ufficio AI ha posto alcune domande esplicative e complementari al centro peritale, poiché – con riguardo alle constatazioni che erano risultate dal materiale di osservazione – non riteneva comprensibile l'attestata capacità lavorativa totale di A. unicamente per via della patologia oftalmologica. 24.Con lettera del 9 marzo 2023 A., tramite il suo avvocato, ha chiesto all'Ufficio AI di inviargli in visione una copia della perizia pluridisciplinare del SAM e di emanare al più presto una decisione in quanto si sarebbe in presenza di un grave caso di rigore economico. 25.Dopo aver ricevuto la perizia l'avvocato di A. con lettera del 23 marzo 2023 si è rivolto nuovamente all'Ufficio AI dichiarando che vi è una chiara conclusione medica dell'esistenza di una capacità lavorativa dello 0 % e di un'incapacità lavorativa del 100 %, esigendo pertanto dall'Ufficio AI di rivedere immediatamente la decisione provvisionale di sospensione della rendita del signor A._____ assegnando allo stesso
11 - anche tutti gli arretrati fino ad oggi, in quanto la presente perizia costituirebbe un evidente prognosi favorevole per A.. 26.L'Ufficio AI ha risposto a sua volta con lettera del 27 marzo 2023 che con riguardo alle constatazioni che risultano dal materiale di osservazione, l'attestata incapacità lavorativa totale di A. da parte del SAM di H._____ non sarebbe a loro avviso comprensibile e che pertanto sarebbe necessario un chiarimento da parte del centro peritale. 27.Con lettera del 4 aprile 2023 il ricorrente tramite il suo avvocato ha chiesto di nuovo di rivedere immediatamente la decisione provvisionale del 15 febbraio 2022. 28.Con lettera del 12 aprile 2023 l'Ufficio AI ha spiegato che non avendo ancora ricevuto il chiarimento da parte del centro peritale non può procedere al rilascio di una formale decisione. 29.A._____ (di seguito: ricorrente) con data 18 aprile 2023 ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per ritardata e denegata giustizia. 30.In data 24 aprile 2023 il SAM di H._____ ha risposto alla richiesta dell'Ufficio AI. La specialista in oftalmologia, dr.ssa med. E._____, riconsiderando la perizia alla luce delle risultanze dell'osservazione spiega che i riscontri oggettivi (fondo dell'occhio) attestano inequivocabilmente la presenza di lesioni importanti a livello maculare. I riscontri soggettivi (campo visivo) potrebbero invece essere stati alterati da una mancanza di collaborazione da parte dell'assicurato. Inoltre dice di aver osservato persone affette da maculatopie centrali sviluppare talvolta la capacità di compensare il deficit di visione centrale con una visione laterale fissando un punto a lato di quello che intendono effettivamente vedere. Riterrebbe
12 - quindi opportuno sottoporre l'assicurato all'esame dei potenziali evocati visivi (eseguibili presso il Servizio di neurologia dell'EOC) o all'elettroretinogramma e all'elettrooculogramma (eseguibili presso la Augenklinik del Kantonspital di F._____ o all'Augenklinik dell'Universitätsspital di G.). 31.Nella presa di posizione del 15 marzo 2022 l'Ufficio AI ha chiesto il rigetto del ricorso. L'ufficio AI fa valere che nel caso di specie andava riaffermato il sospetto fondato che il ricorrente riceveva indebitamente le prestazioni dell'assicurazione invalidità. In seguito alle segnalazioni della popolazione e all'osservazione effettuata sussisterebbero infatti degli indizi concreti che il ricorrente, nonostante i disturbi fisici (soprattutto alla vista) accertati medicalmente, nella vita quotidiana e nella capacità lavorativa non è limitato nella misura da lui indicata di fronte ai medici e all'assicurazione invalidità. Per poter decidere in maniera fondata riguardo a un eventuale rimborso di prestazioni dell'AI già versate nonché riguardo a un futuro diritto a prestazioni l'Ufficio AI avrebbe ritenuto necessario ulteriori chiarimenti medici. Poiché con riguardo alle constatazioni che risultano dal materiale di osservazione, l'attestata incapacità lavorativa del ricorrente unicamente per via della patologia oftalmologica non sarebbe stata comprensibile, l'Ufficio AI avrebbe posto alcune domande esplicative e complementari al centro peritale di H.. La specialista oftmologa avrebbe dal suo lato ritenuto opportuno sottoporre l'assicurato a ulteriori esami, così da poter giungere a una valutazione più oggettiva della capacità lavorativa dell'assicurato. L'Ufficio AI promette di sottoporre il ricorrente il più presto possibile a questi esami (esame dei potenziali evocati visivi, elettroretinogramma, elettrooculogramma) e sottolinea che se le conclusioni della perizia non sono sufficientemente chiare e plausibili l'Ufficio AI non sarebbe in grado di emanare la decisione finale riguardo ai diritti alle prestazioni del ricorrente. Considerando che l'interesse
13 - dell'assicurazione invalidità di poter evitare onerose restituzioni prevarrebbe sull'interesse del ricorrente di dover richiedere (temporaneamente) l'assistenza sociale e che non vi è motivo di dubitare della capacità economica dell'assicurazione invalidità, in modo che non ci sarebbe nemmeno da temere che l'eventuale pagamento retroattivo sia altrimenti in pericolo, l'Ufficio AI chiede di respingere la domanda del ricorrente di emanare un'immediata decisione provvisionale. Infine, in considerazione di tali circostanze, non vi sarebbero i presupposti per credere che l'Ufficio AI non porti avanti ingiustamente, risp. non abbia portato a termine ingiustamente l'accertamento delle pretese della persona assicurata, per cui ne discenderebbe che l'Ufficio AI non avrebbe commesso una ritardata o denegata giustizia. 32.Nella replica del 11 maggio 2023 l'Ufficio AI si è riconfermato nei petiti di ricorso. Egli ha sottolineato, in particolare, che nella presa di posizione del 27 aprile 2023 l'Ufficio AI non avrebbe focalizzato correttamente l'oggetto litigioso del ricorso: innanzitutto non avrebbe spiegato perché – nonostante ci fossero due formali domande – non ha riconsiderato la decisione provvisionale del 15 febbraio 2022. In secondo luogo non avrebbe spiegato perché non si attiene alla decisione del Tribunale amministrativo che stabiliva che la decisione cautelare era giustificata (unicamente) sino al momento del deposito all'Ufficio AI di una perizia del SAM. Il ricorrente accusa l'Ufficio AI di procrastinare la procedura con ogni pretesto così da creare al ricorrente delle ingiustificate umiliazioni (obbligandolo a far capo all'assistenza sociale del Comune) e mantenendolo in una situazione di grave rigore economico (in quanto l'assistenza gli garantirebbe unicamente il minimo vitale). Infine il ricorrente sottolinea che l'oggetto del ricorso non sarebbe una mancata decisione nel merito, ma il rifiuto di riconsiderare la decisione cautelare del 15 febbraio 2022 sulla scorta dei nuovi elementi raccolti dall'Ufficio AI, in
14 - particolare la perizia multidisciplinare del SAM. Tale perizia avrebbe evidentemente rovesciato la prognosi sulla procedura principale, poiché conferma l'esistenza di un'invalidità del 100 %. Il fatto che un ulteriore accertamento sia in corso i cui tempi di esecuzione sono molto incerti, costituirebbe nella fattispecie un ulteriore elemento da considerare nella ponderazione degli interessi. L'Ufficio AI, rifiutando una revisione di una misura cautelare che oggi appare come ingiustificata, creerebbe una situazione di disagio personale e di grave rigore economico ad un assicurato, la cui invalidità è comprovata ed attestata da una perizia del SAM. 33.Con scritto del 22 maggio 2023 l'Ufficio AI ha rinunciato all'inoltro di una duplica.
15 - II. Considerando in diritto: 1.Giusta l'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. A norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. L’art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (cfr. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurigo et. al. 2020, 4a edizione, art. 56 marginale 24, pag. 1018; LENDFERS, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, FRÉSARD- FELLAY/KLETT/LEUZINGER [Hrsg.], Basel 2020, art. 56 marg. 32). Nei Grigioni, lo stesso principio è sancito anche all’art. 49 cpv. 3 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), il quale parifica alle decisioni impugnabili anche la denegata o ritardata giustizia. Secondo la prassi del Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale [STF] 1P.253/2004 consid. 3.1 del 20 aprile 2005 e riferimenti), nel caso di denegata giustizia, l'autorità competente rimane del tutto inattiva o esamina l'istanza in modo insufficiente (decisione del Tribunale federale [DTF] 135 I 6 consid. 2.1; 117 Ia 116 consid. 3°; 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati); in quello di ritardata giustizia essa non si pronuncia entro un termine adeguato (DTF 107 Ib 160 consid. 3b e 3c; STF 1P.315/2001 del 20 giugno 2001 consid. 2), tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). 2.L'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del sostenuto ritardo. In caso di accoglimento
16 - di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla richiesta misura, ma il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una ritardata o denegata giustizia, senza che sia possibile decidere sulla fondatezza del diritto a prestazioni assicurative (sentenza del Tribunale amministrativo [STA] U 09 8 del 26 marzo 2009 consid. 2; S 14 85 del 11 novembre 2014 consid. 1b). 3.Nei procedimenti dinnanzi agli organi giudiziari e amministrativi, ogni persona ha diritto a un trattamento uguale ed equo e a essere giudicata entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost). Questa disposizione sancisce il principio di celerità e vieta il ritardo ingiustificato di una decisione (SVR 2007 IV n. 44 p. 144, I 946/05 consid. 5.1). È irrilevante a quali ragioni - se a causa di una cattiva condotta delle autorità o di altre circostanze - sia dovuto il ritardo; è esclusivamente decisivo che l'autorità non agisca (STF 8C_634/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 3.1). Per il caso in esame va sottolineato che nei procedimenti relativi alle assicurazioni sociali, il principio di celerità è di grande importanza (cfr. STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1). La LPGA prevede espressamente una decisione entro un termine ragionevole nella procedura di opposizione (art. 52 cpv. 2 LPGA) e una procedura rapida nel procedimento dinnanzi al tribunale cantonale (art. 61 lett. a LPGA). Nei procedimenti di chiarimento delle assicurazioni sociali, l'obbligo di indagine dell'amministrazione (art. 43 LPGA) è in qualche modo in conflitto con il diritto a un rapido svolgimento del procedimento. In linea di principio, l'esigenza di una procedura rapida non prevale sul principio dell'indagine (SVR 2007 IV n. 44 p. 144, I 946/05 consid. 5.4).
17 - 4.Nel caso in esame è da valutare se vi è una denegata o ritardata giustizia nel fatto che l'Ufficio AI non ha emanato una decisione provvisionale. 4.1Il ricorrente a questo proposito sostiene che la perizia del SAM di H._____ confermi l'esistenza di un'invalidità del ricorrente del 100 %. Quindi l'attuale prognosi sarebbe evidentemente favorevole all'assicurato. L'Ufficio AI, non avendo reagito di fronte a due formali richieste motivate di revisione della decisione cautelare del 15 febbraio 2022, avrebbe commesso una denegata giustizia. 4.2L'Ufficio AI invece fa valere che la perizia multidisciplinare del SAM non è chiara, per cui sarebbe necessario sottoporre l'assicurato a ulteriori esami, così da poter giungere a una valutazione più oggettiva della sua capacità lavorativa e aggiunge che per questo motivo al momento non può prendere una decisione finale. In considerazione di tali circostanze non vi sarebbero i presupposti per credere che l'Ufficio AI non porti avanti ingiustamente l'accertamento delle pretese del ricorrente. Pertanto l'Ufficio AI non avrebbe commesso una denegata o ritardata giustizia. 4.3Nel caso in esame è stata aperta una procedura di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA nel corso della quale l'Ufficio AI ha rilasciato una decisione cautelare di sospensione delle rendite. Questa decisione è stata confermata da questo tribunale con sentenza S 2022 22 del 10 maggio 2022. Il ricorrente non chiede una decisione nel merito, ossia una decisione finale riguardo alla procedura di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, ma di "rivedere immediatamente la decisione provvisionale di sospensione della rendita [del ricorrente] assegnando allo stesso anche tutti gli arretrati fino ad oggi". Il termine "rivedere" può essere interpretato in vari modi, ovvero nel senso di riconsiderare (in tedesco wiedererwägen) o di revisionare (in tedesco revidieren). I requisiti necessari perché l'assicuratore possa riconsiderare o revisionare una
18 - decisione passata in giudicato sono definiti dall'art. 53 LPGA. La richiesta di rivedere la decisione cautelare potrebbe anche essere interpretata come domanda di provvedimenti cautelari o, al limite del possibile, come domanda di versamento di anticipi ai sensi dell'art. 19 cpv. 4 LPGA. 4.4Concretamente è quindi da esaminare se l'Ufficio AI – dopo aver ricevuto la perizia pluridisciplinare del SAM risp. dopo la richiesta del ricorrente di rivedere immediatamente la decisione provvisionale – era tenuto a riconsiderare o a revisionare la decisione cautelare del 15 febbraio 2022 oppure a prendere dei provvedimenti cautelari o a versare degli anticipi. 5.Riconsiderazione 5.1Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. La decisione di riconsiderazione – a differenza della decisione di revisione – è lasciata alla discrezione dell'assicuratore. In altre parole non sussiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione (cfr. KIESER, op. cit., art. 53 marg. 69). Se l'assicuratore decide di non entrare nel merito della richiesta di riesame (che gli è consentito in virtù del suo potere discrezionale), questa decisione secondo la giurisprudenza non è impugnabile (cfr. DTF 119 V 479). Si deve dunque presumere che la decisione di non dare seguito a una richiesta di riconsiderazione possa essere presa in modo informale (KIESER, op. cit., art. 53 marg. 85). L'Ufficio AI dunque non era tenuto a rilasciare una decisione formale sulla richiesta di riconsiderazione da parte del ricorrente. 5.2Inoltre, bisogna osservare che le decisioni che sono state oggetto di un ricorso davanti a un tribunale – a differenza di quelle di un'autorità amministrativa – passano materialmente in giudicato, per cui in linea di
19 - principio non possono più essere modificate, salvo il diritto di revisione (sentenza del tribunale amministrativo federale [STAF] A-6381/2009 consid. 3.2 ss.). La decisione provvisionale del 16 febbraio 2022 sulla sospensione delle rendite è stata confermata da questo tribunale con sentenza S 2022 22 del 10 maggio 2022 ed è dunque passata materialmente in giudicato. Perciò l'Ufficio AI – anche volendo - non avrebbe potuto riconsiderare la decisione cautelare. Ne discende che l'Ufficio AI non rilasciando una decisione formale sulla richiesta di riconsiderazione della decisione del 16 febbraio 2022 non ha commesso una denegata giustizia. 6.Revisione 6.1Secondo l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 6.2Nel caso specifico – come già spiegato nelle considerazioni di cui sopra (vedi consid. 5.2) – è da tener conto che la decisione cautelare sulla sospensione delle rendite del 16 febbraio 2022 è stata oggetto di ricorso davanti a questo tribunale per cui – in applicazione dell'effetto devolutivo – l'Ufficio AI non ha più la competenza di rivedere detta decisione (cfr. BSK ATSG-LENDFERS, op. cit., art. 56 marg. 6 ss.). Giusta l'art. 67 cpv. 2 LGA la domanda di revisione deve essere inoltrata all'ultima istanza. Se del caso, il ricorrente avrebbe quindi dovuto inoltrare una domanda di revisione formale a questo tribunale (art. 61 lit. a e lit. i LPGA e art. 67 cpv. 1 lit. a LGA; cfr. anche STA S 2015 128 del 17 maggio 2016). Per quanto riguarda l'art. 53 cpv. 1 LPGA è dunque chiaro che l'Ufficio AI non era competente di revisionare la decisione cautelare del 16 febbraio 2022, per cui non può aver commesso una denegata giustizia.
20 - 6.3Riassumendo l'Ufficio AI – per quanto riguarda l'art. 53 LPGA – non era tenuto né a revisionare né a riconsiderare la decisione cautelare del 16 febbraio 2022, per cui non ha commesso una ritardata/denegata giustizia. 7.Domanda di provvedimenti cautelari 7.1La richiesta del ricorrente di rivedere la decisione potrebbe anche essere interpretata come domanda di rilasciare una nuova decisione cautelare e quindi come richiesta di un provvedimento cautelare. I requisiti per un provvedimento cautelare non sono normati dalla LPGA e neanche dalla LGA. Secondo la prassi giudiziaria la decisione di ordinare misure cautelari richiede l'urgenza, vale a dire che deve risultare necessario adottare immediatamente le misure in questione. In secondo luogo, la rinuncia alle misure deve causare all'interessato uno svantaggio non facilmente recuperabile, per il quale è sufficiente un interesse effettivo, in particolare economico. Infine, è necessario che la ponderazione dei vari interessi faccia pendere la bilancia a favore del provvedimento cautelare e che questo risulti proporzionato. La situazione da regolare con la decisione finale non deve essere né pregiudicata né resa impossibile (DTF 127 II 132 consid. 3 con riferimenti). I provvedimenti cautelari si basano su un mero esame sommario della situazione di fatto e di diritto. La prognosi della causa principale può essere presa in considerazione se è evidente; in caso di ambiguità di fatto o di diritto, tuttavia, è necessaria una certa discrezione perché in questo caso la base necessaria per la decisione deve prima essere raccolta (cfr. DTF 130 II 149 consid. 2.2; STAF A- 102/2010 del 20 aprile 2010 consid. 4.2). 7.2Il ricorrente è costretto a vivere di assistenza sociale da più di un anno. Il fatto che al momento non riceve né la rendita d'invalidità, né l'assegno per grandi invalidi è indubbiamente uno svantaggio. Il fatto che l'assicuratore
21 - in caso di diritto a delle prestazioni gli paga anche gli arretrati non ripara lo svantaggio momentaneo di dover vivere con pochi mezzi finanziari, dato che l'assistenza sociale gli garantisce solamente il minimo vitale. In più si può affermare che l'umiliazione di dover dipendere dall'assistenza sociale non è riparabile. 7.3L'urgenza è data dall'attuale dipendenza dall'assistenza sociale e dal fatto che la procedura di revisione – oltre alla perizia pluridisciplinare – ora richiede altri accertamenti e la decisione finale non sembra essere vicina in termini di tempo, siccome apparentemente l'Ufficio AI non ha ancora designato l'istituto medico per gli accertamenti. 7.4La ponderazione degli interessi è già stata fatta da questo tribunale nella decisione precedente, per cui si rimanda alle relative considerazioni (vedi S 2022 22 del 10 maggio 2022). Resta comunque da esaminare che effetto hanno i risultati della perizia pluridisciplinare in relazione alla prognosi sulla decisione principale. 7.4.1In tale contesto va osservato che secondo la giurisprudenza, in caso di discrepanze tra i risultati di un'osservazione o di un'indagine e la valutazione medica peritale della capacità lavorativa, sono generalmente necessari ulteriori chiarimenti medici (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7; STF 9C_254/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3.2.1). A questo proposito, una conoscenza certa dei fatti del caso può essere fornita solo dall'accertamento medico, in cui vengono integrati i risultati di osservazioni o indagini (cfr. STF 9C_908/2017 e 9C_3/2018 del 22 ottobre 2018 consid. 7.2, 9C_395/2016 del 25 agosto 2016 consid. 4.2.1 e 8C_192/2013 del 16 agosto 2013 consid. 3.1). Non si tratta semplicemente di valutare i risultati dell'osservazione e dell'indagine, ma piuttosto di capire come questi debbano essere compresi nel contesto delle analisi mediche, il che richiede una corrispondente conoscenza
22 - specialistica (cfr. STF 9C_908/2017 e 9C_3/2018 del 22 ottobre 2018 cons .7.2, 9C_395/2016 del 25 agosto 2016 consid. 4.2.1 e 9C_254/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3.2.1). 7.4.2Nello scritto del 13 dicembre 2021 in cui l'Ufficio AI ha affidato il mandato al SAM di H._____ c'era scritto esplicitamente che "si richiede una valutazione globale dello stato di salute e della capacita lavorativa medico- teorica della persona assicurata tenendo conto del materiale dell'osservazione acquisito." Nella valutazione della coerenza e della plausibilità (cifra 4.2 della perizia pluridisciplinare [atti AI, doc. 291, pag. 76]) viene detto quanto segue: "Dal punto di vista oftalmologico, la dr.ssa med. E._____ afferma che la maculopatia limita tanto le attività lavorative, quanto le attività della vita quotidiana e che le risultanze dell'osservazione alla quale I'A. [= assicurato] e stato sottoposto, sembrano dimostrare una certa capacita di adattamento alla propria situazione di ipovedente, comprovata da riscontri oggettivi. [...] Per quanto concerne il rapporto di osservazione, è da rilevare che alcune attività svolte dall'A. come ad esempio spaccare la legna con un pesante attrezzo, tagliare il prato, muoversi utilizzando scarpe solo infilate e non calzate correttamente, consultare lo smartphone, pubblicare sui social delle foto, risultano poco plausibili con la condizione di quasi cecità." 7.4.3Su richiesta dell'Ufficio AI la dr.ssa med. E._____ risponde che i riscontri soggettivi (campo visivo) potrebbero essere stati alterati da una mancanza di collaborazione da parte dell'assicurato. Inoltre dice di aver osservato persone affette da maculatopie centrali sviluppare talvolta la capacità di compensare il deficit di visione centrale con una visione laterale fissando un punto a lato di quello che intendono effettivamente vedere. Riterrebbe quindi opportuno sottoporre l'assicurato all'esame dei potenziali evocati visivi o all'elettroretinogramma e all'elettrooculogramma (cfr. allegato 2 dell'Ufficio AI).
23 - 7.4.4Secondo questo tribunale, nel caso in esame, i periti, contrariamente al mandato, non hanno trattato in dettaglio i risultati dell'osservazione. Infatti non è stata effettuata una valutazione su come classificare i risultati dell'osservazione. Piuttosto, la perizia si limita a segnalarne la discrepanza con i risultati in ambito oftalmologico (cfr. atti AI, doc. 291, pag. 76). Poiché il materiale di osservazione aveva costituito la base per la decisione di sospensione cautelare delle rendite, sarebbe stato necessario che la specialista dr.ssa med. E._____ valutasse i risultati dell'osservazione (cfr. STF 9C_254/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3. .2.1). In seguito alla domanda dell'Ufficio AI, la dr.ssa med. E._____ ha risposto che erano necessari ulteriori accertamenti. Per quanto riguarda la valutazione del materiale di osservazione la dr.ssa med. E._____ rimanda semplicemente alle affermazioni della perizia pluridisciplinare al punto 4.2 del consenso (cfr. allegato 2 dell'Ufficio AI). Dunque per quanto la perizia (con un totale di 87 pagine) sia lunga, non è del tutto evidente, nel senso che non soddisfa la richiesta di valutazione dei risultati dell'osservazione, ma si limita a segnalarne la discrepanza con i risultati in ambito oftalmologico (cfr. atti AI, doc. 291, pag. 76). Inoltre la stessa dottoressa che nella perizia attesta al ricorrente un'incapacità lavorativa del 100 % ammette che è possibile che il ricorrente si sia adattato e possa vedere meglio di quanto dichiarato e che sarebbero dunque necessari ulteriori esami per giungere a una valutazione più oggettiva della capacità lavorativa del ricorrente. Con questa affermazione la dottoressa relativizza in modo significante il risultato della perizia. Non è dunque da obbiettare se l'Ufficio AI decide di fare ulteriori esami per avere più chiarezza sulla capacità lavorativa del ricorrente. A questo stadio – anche tenendo conto dei risultati ottenuti dalla perizia pluridisciplinare – non è possibile fare un'evidente prognosi favorevole al ricorrente sulla procedura principale.
24 - 7.5Ne discende che il ricorrente non ha diritto a un provvedimento cautelare e concretamente al versamento della rendita d'invalidità e all'assegno per grandi invalidi durante il tempo rimanente della procedura di revisione. Come logica conseguenza si può affermare che l'Ufficio AI non avendo adottato dei provvedimenti cautelari non ha commesso una ritardata o denegata giustizia. 8.Domanda ai sensi dell'art. 19 cpv. 4 LPGA 8.1La richiesta del ricorrente di rivedere la decisione, al limite del possibile, potrebbe anche essere interpretata come richiesta di versare degli anticipi per il periodo rimanente sino alla decisione finale di revisione. Giusta l'art. 19 cpv. 4 LPGA se il diritto a ricevere prestazioni è dimostrato e se il loro versamento tarda, possono essere versati anticipi. Per ricevere degli anticipi è richiesta la dimostrazione o comunque un grado di prova particolarmente elevato che sussiste effettivamente un diritto a delle prestazioni. Nel caso in esame il diritto dell'assicurato alla rendita d'invalidità e all'assegno per grandi invalidi è momentaneamente oggetto della procedura di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA. In queste circostanze – e anche tenendo conto della perizia pluridisciplinare che per altro non è del tutto evidente – non è possibile affermare che il diritto a delle prestazioni è dimostrato ai sensi dell'art. 19 cpv. 4 LPGA. 8.2Inoltre, secondo la formulazione di detta norma, l'assicuratore può, ma non è obbligato a versare degli anticipi. Quindi anche sotto il punto di vista dell'art. 19 cpv. 4 LPGA l'Ufficio AI non ha commesso una denegata giustizia. 9.Riassumendo, secondo questo tribunale non vi è né una ritardata né una denegata giustizia.
25 - 9.1Innanzitutto l'Ufficio AI non è competente per revisionare o riconsiderare la decisione cautelare poiché detta decisione è stata oggetto di una procedura di ricorso davanti a questo tribunale. Per quanto riguarda i provvedimenti cautelari è rilevante che nella perizia pluridisciplinare – contrariamente al mandato – non vi è una valutazione dei risultati dell'osservazione, per cui non è da rimproverare all'Ufficio AI di aver fatto delle domande di chiarimento al centro peritale. Inoltre la stessa dottoressa che nella perizia pluridisciplinare attesta al ricorrente un'incapacità lavorativa del 100 % (in ambito oftalmologico) ammette che è possibile che il ricorrente si sia adattato e possa vedere meglio di quanto dichiarato e che sarebbero dunque necessari ulteriori esami. Questa affermazione mette in dubbio in modo importante l'incapacità lavorativa totale del ricorrente e relativizza il risultato della perizia per quanto riguarda l'ambito oftalmologico. Per quanto concerne la prognosi della procedura principale, le circostanze non sono dunque così evidenti da poter essere prese in considerazione già nel contesto di un provvedimento cautelare. In altre parole – anche tenendo conto dei risultati della perizia pluridisciplinare – non è possibile fare al ricorrente un'evidente prognosi favorevole sulla procedura principale. Infine, non sono adempiuti neanche i requisiti per un versamento di anticipi ai sensi dell'art. 19 cpv. 4 LPGA, per cui non sussiste una ritardata o denegata giustizia neanche interpretando la richiesta del ricorrente in tal senso. 9.2Tuttavia, in applicazione del principio di celerità e di proporzionalità, l'Ufficio AI è comunque tenuto a portare avanti la procedura di revisione il più rapidamente possibile, a effettuare gli ulteriori chiarimenti entro un termine ragionevole e infine a prendere una decisione nel merito. 10.La procedura dinanzi al tribunale amministrativo cantonale è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.00 e fr. 1'000.00. L’accollamento delle spese segue la soccombenza (art. 73 cpv. 1 LGA).
26 - Le spese vengono fissate a fr. 500.00 (IVA inclusa) e vanno a carico del ricorrente. All'Ufficio AI che vince la causa nel esercizio delle sue attribuzioni ufficiali non vengono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).
27 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di CHF 500.-- sono poste a carico di A._____. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazione]