Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2023 18
Entscheidungsdatum
23.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 23 18 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaPaganini Giudicivon Salis e Meisser AttuariaSchupp SENTENZA del 23 maggio 2023 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, convenuto concernente prestazioni complementari (condono)

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., nata il B. 1969, dal 2012 riceve una rendita AI ed è al beneficio di prestazioni complementari (qui di seguito: PC; cfr. doc. 1, doc. 5 p. 8, doc. 6 convenuto). 2.In data 25 giugno 2017 è deceduto il padre di A._____ (cfr. doc. 244 convenuto). Ella non ha di sua iniziativa notificato il decesso all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (di seguito: Istituto delle assicurazioni sociali), il quale solo grazie al formulario "Richiesta di prestazioni complementari (PC)" compilato da A._____ e firmato il 7 maggio 2021 per la revisione periodica delle PC, veniva a conoscenza del fatto che quest'ultima partecipava a una comunità ereditaria (cfr. doc. 227 p. 7 convenuto). Poi con prima lettera del 25 agosto 2021 l'Istituto delle assicurazioni sociali le poneva domande e richiedeva materiale, indicando che la partecipazione alla comunità ereditaria non era stata segnalata in passato per cui si sarebbero dovute ricalcolare le PC dal 1° luglio 2017 (cfr. doc. 253 convenuto). Il 16 settembre 2021 l'Istituto delle assicurazioni sociali allestiva un nuovo calcolo provvisorio, diminuendo le PC, fino alla ricezione della documentazione richiesta (cfr. doc. 256 convenuto), confermato con decisione del 17 dicembre 2021 (cfr. doc. 286 convenuto). 3.Il certificato ereditario del 5 settembre 2017 attesta che A._____ congiuntamente a madre e fratello sono eredi unici legittimi della successione del padre. Il testamento del padre prevede che tutti i suoi beni diventino di assoluta proprietà della moglie quale erede universale, mentre i figli sono ridotti alla porzione legittima (cfr. doc. 269 p. 2, 4 convenuto). Stando alla decisione di tassazione 2017, al suo decesso il padre di A._____ ha lasciato un immobile a C._____ – nel quale vive A._____ insieme alla madre, titoli e averi privati nonché una quota parte alla comunione ereditaria indivisa di tale D._____ (cfr. doc. 247 e 252 convenuto).

  • 3 - 4.Con decisione del 10 marzo 2022 l'Istituto delle assicurazioni sociali ricalcolava le PC in seguito al decesso del padre considerata la quota parte di A.. Si decideva che A. doveva restituire fr. 24'557.--, quali PC indebitamente percepite dal 1° ottobre 2017 al 28 febbraio 2021. Quale patrimonio fra gli altri (tra cui la quota all'immobile di C., comunque non rilevante perché non imponibile [franchigia]) si riteneva un importo di fr. 25'167.-- come entrata da successione indivisa (cfr. doc. 309 e 310 convenuto). 5.A. prendeva posizione il 16 marzo 2022, ritenendo che ella faceva parte di una comunione ereditaria allo stato non suddivisa né riscossione di quota parte. La proprietà in questione apparterrebbe alla madre finché in vita, quindi non riteneva di dover restituire le PC ricevute in buona fede. Ella si aspettava una correzione e un ricalcolo (cfr. doc. 331 p. 1 convenuto). 6.Con decisione del 17 marzo 2022 l'Istituto delle assicurazioni sociali riteneva che secondo le nuove disposizioni A._____ non avrebbe più potuto beneficiare delle PC, ma che per tre anni ancora si sarebbero applicate le vecchie disposizioni. Si decideva tra l'altro che A._____ aveva da restituire fr. 3'803.-- quali PC indebitamente percepite dal 1 marzo 2021 al 30 settembre 2021. Si riteneva parimenti fra l'altro un importo di fr. 25'167.-- come entrata da successione indivisa (cfr. doc. 324 e 326 convenuto). 7.Il 18 marzo 2022 il rappresentante legale di A._____ si opponeva alla decisione del 10 marzo 2022. Egli richiamava il verbale del 18 marzo 2022 del Tribunale regionale E., sottolineando che l'unico bene della successione sarebbe un immobile, quindi non ci sarebbe liquidità nella massa ereditaria e A. non avrebbe percepito introiti da questa. Egli specificava che sebbene la quota parte di A._____ sarebbe di circa fr. 30'000.--, dato che la madre non sarebbe in grado di liquidare la figlia,

  • 4 - A._____ avrebbe intenzione di rinunciare alla sua quota parte. Si riteneva inoltre che A._____ avrebbe percepito le PC in buona fede e non sarebbe stata cosciente che avrebbe dovuto informare la SVA Grigioni del decesso in quanto ella non avrebbe ricevuto niente dalla successione. Ella percepirebbe un'AI del 100% a causa di problemi di salute psichica, per cui non si potrebbe pretendere che lei sapesse di dover annunciare di far parte di una comunione ereditaria. L'unica fonte di guadagno sarebbero l'AI e le PC ed ella si ritroverebbe in una grave situazione finanziaria se dovesse restituire la somma di fr. 24'557.--. Si concludeva chiedendo il condono per la restituzione dell'importo citato e il ripristino delle PC datele prima del decesso del padre (cfr. doc. 332 convenuto). 8.Il verbale del 18 marzo 2022 (riguardo al quale a A._____ era stato dato un termine di due mesi per aderire espressamente alla proposta) dinanzi al Tribunale regionale E._____ nell'azione di divisione ereditaria ritiene che la madre di A._____ non è in grado di liquidare i figli per quanto riguarda le loro quote parte di circa fr. 30'000.-- ciascuno e che i figli rinunciano alla loro quota parte in favore della madre. Inoltre esso ritiene che l'immobile di C._____ costituisce di fatto l'unico bene della successione (cfr. doc. 332 p. 5-6 convenuto).

  1. A._____ con scritto del 22 marzo 2022 riguardo la decisione del 17 marzo 2022 ribadiva che avrebbe fatto parte di una comunione ereditaria non suddivisa senza riscossione di quota parte. Ella si riferiva ai suoi scritti del 16 e 18 marzo 2022, sottolineando la sua buona fede e la richiesta di condono per impossibilità di ritornare l'importo in questione. Ribadiva la richiesta di correzione e ricalcolo (cfr. doc. 337 convenuto). 10.L'Istituto delle assicurazioni sociali con decisione su opposizione del 27 luglio 2022 respingeva l'opposizione del 18 marzo 2022 ritenendo che anche le eredità indivise farebbero parte dei beni realizzabili che dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo delle PC. Per
  • 5 - l'accredito dell'attivo ereditario sarebbe determinante il momento dell'acquisizione dell'eredità. L'accredito della quota ereditaria al 1° ottobre 2017 sarebbe conforme ai principi legali PC e varrebbe anche se l'eredità consisterebbe solo in beni immobili e questi non verrebbero liquidati. Quindi si riteneva che A._____ avesse diritto a fr. 14'567.-- provenienti dai risparmi dei genitori e fr. 10'600.-- provenienti da una quota dell'eredità indivisa di D._____ (terreno edificabile). Si riteneva inoltre che una richiesta di condono deve essere giuridicamente separata dall'opposizione e può essere trattata solo dopo che la corrispondente decisione di restituzioni PC è cresciuta in giudicato (cfr. doc. 346 convenuto).
  1. Con richiesta di condono del 23 settembre 2022 il rappresentante legale richiedeva il condono del rimborso di fr. 24'557.-- e il ripristino delle PC date a A._____ prima del decesso del padre. Si riteneva che ella non avrebbe liquidità e sarebbe in serie difficoltà finanziarie. Ella non avrebbe mai ricevuto la quota parte di fr. 14'567.-- di apparenti risparmi dei genitori al giorno del decesso del padre; questi inoltre (richiamando il verbale del Tribunale regionale E._____ del 18 marzo 2022) non sarebbero stati considerati dal Tribunale quali beni facenti parte della successione, pertanto non sarebbero da considerare nel ricalcolo delle PC. Si riteneva inoltre riguardo al mancato riscontro di A._____ alle richieste dell'ufficio PC in relazione ad eventuali soldi versatele, che si dovrebbe tenere conto dei suoi problemi di salute legati alla psiche; non si potrebbe pretendere da una persona in un tale stato di salute che conosca i propri obblighi di annuncio all'ufficio PC, che sappia reagire nei tempi e correttamente alle richieste dell'amministrazione pubblica e che sappia compilare formulari correttamente. Si informava di una prossima udienza a novembre 2022 presso il Tribunale summenzionato per decidere sulla divisione della successione. A._____ non avrebbe ricevuto niente dalla successione del padre, di principio l'unico bene facente parte della successione sarebbe l'immobile di C._____ in cui vivrebbe con la madre, che non sarebbe in
  • 6 - grado di liquidare i figli. Si ribadiva infine che A._____ avrebbe percepito la PC in buona fede e non sarebbe stata cosciente del fatto che avrebbe dovuto informare la SVA Graubünden in merito al decesso, anche perché non avrebbe ricevuto soldi dalla successione e quindi sarebbe partita dal presupposto che questa non avesse conseguenze sulle PC. L'assicurazione invalidità e le PC sarebbero l'unica fonte di guadagno e quindi ella sarebbe in una gravissima situazione finanziaria dovendo restituire la somma citata (cfr. doc. 348 convenuto). 12.Con decisione del 6 ottobre 2022 l'Istituto delle assicurazioni sociali non entrava in merito e respingeva la richiesta di condono (considerata per ambedue le decisioni di richiesta di restituzione). Si riteneva l'onere troppo grave come dato per il motivo che A._____ al momento era al beneficio di una PC. Riguardo alla buona fede si riteneva che il 17 maggio 2021 si era ricevuta la documentazione per la revisione periodica della PC e soltanto così si sarebbe saputo del decesso del padre di A._____ risalente a giugno
  1. Quindi A._____ sarebbe diventata erede legale, quindi avente diritto a una quota dell'eredità, ma non avrebbe segnalato il fatto agli uffici. Si riteneva che con tutte le decisioni PC verrebbe fatto notare all'assicurato l'obbligo di informare tempestivamente su tutti i cambiamenti riguardanti la situazione personale ed economica, e il decesso come l'appartenenza alla comunità ereditaria sarebbero cambiamenti significativi che dovrebbero essere annunciati tempestivamente agli uffici dell'Istituto delle assicurazioni sociali. Si riteneva che i problemi di salute della signora A._____ non la delibererebbero da tale obbligo; quindi la buona fede non era data. In conclusione l'onere troppo grave e la buona fede non sarebbero adempiuti cumulativamente (cfr. doc. 350 convenuto). 13.Con scritto del 23 ottobre 2022 A._____ si opponeva alla decisione. Ella ribadiva la sua buona fede e di non disporre di liquidità in denaro, nonché non sarebbe stata effettuata nessuna divisione di eredità. Ella riteneva che
  • 7 - a divisione compiuta della comunione ereditaria avrebbe informato per un'eventuale restituzione delle PC (cfr. doc. 351 convenuto). 14.Il 19 gennaio 2023 la Cassa di compensazione AVS rilasciava la sua decisione su opposizione. Richiamando gli art. 25 cpv. 1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) e art. 24 dell'Ordinanza sulla Legge Federale PC (OPC-AVS/AI; RS 831.301) si riteneva che la comunicazione mancata risp. tardiva all'ufficio PC di una quota di eredità non distribuita avrebbe violato l'obbligo di informare l'ufficio ai sensi dell'art. 24 OPC-AVS/AI. La partecipazione a un'eredità sarebbe senza dubbio un cambiamento significativo delle condizioni economiche ai sensi di tale articolo. Sebbene A._____ potrebbe sostenere credibilmente che l'obbligo di informare non sarebbe palesemente violato, dovrebbe comunque accettare il rimprovero di non aver prestato il minimo di attenzione che potrebbe essere richiesto a una persona ragionevole nella stessa situazione e nelle stesse circostanze. Ogni delle diverse decisioni dall'inizio della riscossione PC avrebbe sottolineato che qualsiasi cambiamento nella situazione personale e/o finanziaria dovrebbe essere segnalato, anche l'aumento o la diminuzione del reddito o del patrimonio (ad es. eredità) sarebbero soggetti a questo obbligo. Si riconfermava la presenza di grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA e si riconfermava l'assenza di buona fede al momento della ricezione indebita delle PC. Visto che le due condizioni sarebbero cumulative, l'opposizione veniva respinta (cfr. doc. 368 convenuto). 15.Con ricorso del 13 febbraio 2023 A._____ (di seguito: ricorrente) diceva di ritenere la decisione su opposizione non corretta e non veritiera, in quanto non esisterebbe malafede, ma una mala informazione da parte degli uffici. Le PC sarebbero per lei un complemento vitale mensile, rendita minima, che ingiustamente le sarebbero state tolte. La ricorrente si augurava un ricalcolo e un "ritorno" delle PC.

  • 8 - 16.In data 9 marzo 2023 l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni tramite la Cassa compensazioni AVS del Cantone dei Grigioni (di seguito: convenuto) prendeva posizione, chiedendo il ricorso fosse respinto. Per la fattispecie rimandava agli atti. Per la motivazione rinviava interamente alla decisione su opposizione del 19 gennaio 2023. 17.Con lettera del 17 marzo 2023 si manifestava l'avv. Roberto Keller quale patrocinatore della ricorrente. 18.Il 3 aprile 2023 la ricorrente replicava. Chiedeva l'ammissione al gratuito patrocinio. Materialmente si chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, con ritorno degli atti al convenuto per nuova decisione. In via eventuale si chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione e che la ricorrente fosse posta a beneficio del condono delle PC. In sintesi la ricorrente riteneva che dati i suoi specifici e rilevanti impedimenti di salute non sarebbe stata in grado di stabilire se, e a quali condizioni, avrebbe dovuto informare il convenuto sulla questione ereditaria. La sua buona fede, che andrebbe comunque presunta, sarebbe data. Inoltre la sua situazione economica sarebbe precaria dato che vivrebbe della sola rendita AI senza altri redditi e/o attività, quindi anche ciò deporrebbe per il suo condono. 19.Il 20 aprile 2023 il convenuto rinunciava alla duplica e chiedeva che il ricorso fosse respinto, rinviando interamente alla sua presa di posizione del 9 marzo 2023 e alla decisione del 19 gennaio 2023. II. Considerando in diritto: 1.I presupposti formali secondo gli artt. 56 cpv. 1, 58 cpv. 1 LPGA i.c.c. l'art. 19 della Legge cantonale sulle prestazioni complementari (CSC 544.300), l'art. 57 LPGA i.c.c. l'art. 49 cpv. 2 Legge sulla giustizia amministrativa

  • 9 - (LGA; CSC 370.100) nonché l'art. 61 lett. b LPGA sono dati, per cui si entra nel merito del ricorso. 2.Le decisioni del 10 e del 17 marzo 2022 riguardanti le richieste di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite (in eccesso) sono cresciute in giudicato e come tali sono incontestate (cfr. doc. 346 convenuto), su questo aspetto non ci si soffermerà oltre. 3.Oggetto del litigio è in casu un eventuale condono dell'importo di fr. 28'360.-- (fr. 24'557.-- + fr. 3'803.--) di PC indebitamente ricevute dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2021 (vedi cifra 4 e 6 fattispecie). 3.1.Per le argomentazioni della ricorrente risp. del convenuto si rimanda interamente alle cifre 18 e 15 risp. 16 e 14 della fattispecie. 3.2.L'art. 25 cpv. 1 LPGA prevede che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve esser chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (vedi anche art. 2 ss. Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA; RS 830.11]). Il condono presuppone quindi, da un lato, la percezione in buona fede delle prestazioni e, dall'altro cumulativamente, l'esistenza di una grave difficoltà finanziaria - nel momento in cui la decisione di restituzione diventa giuridicamente vincolante (cfr. KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. Zurigo e altri, 2020, art. 25 n. 73; inoltre vedi art. 5 OPGA). L'art. 24 OPC-AVS/AI ritiene che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle

  • 10 - prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto. Riguardo all'art. 25 cpv. 1 LPGA si distingue tra la buona fede quale mancata coscienza dell'illiceità (quale fattispecie interna) e la questione, se qualcuno poteva in base alle circostanze concrete invocare la buona fede o con ragionevole attenzione avrebbe potuto riconoscere l'esistente difetto giuridico (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_594/2007 del 10 marzo 2008 consid. 5.1, P_57/06 del 21 agosto 2007 consid. 4.1; 8C_1/2007 dell'11 maggio 2007 consid. 2.2, KIESER, op.cit., art. 25 n. 65). La buona fede non solo non si applica nel caso in cui si ricevono consapevolmente prestazioni indebitamente erogate. Anzi, il beneficiario non solo non deve avere intenzione in mala fede ma nemmeno essere colpevole di negligenza grave. La buona fede quindi non sussiste fin dall'inizio, se l'indebito pagamento delle prestazioni è da ricondurre a una violazione dolosa o per grave negligenza dell'obbligo di informare. Per contro la persona tenuta alla restituzione può invocare la buona fede se il suo comportamento errato (ad esempio: violazione dell'obbligo di informare) costituisce solo una lieve negligenza. Come in altri ambiti, la diligenza richiesta viene valutata in base a uno standard oggettivo, senza tuttavia ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per le persone colpite (capacità di discernimento, stato di salute, livello di istruzione, ecc.; cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_594/2007 del 10 marzo 2008 consid. 5.2 e rimandi). Si è in presenza di una grave negligenza se il ricorrente e il suo rappresentante non hanno applicato il minimo di diligenza ordinaria che ci si deve aspettare da una persona ragionevole nella stessa situazione e nelle stesse circostanze (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_594/2007 del 10 marzo 2008 consid. 5.5).

  • 11 - Sulle decisioni della cassa di compensazioni vi è un riferimento all'obbligo di informare in caso di cambiamenti delle condizioni personali e/o economiche, ovvero le eredità, ecc. sono esplicitamente elencate. Questo regolarmente preclude l'invocazione della buona fede. Una valutazione diversa è possibile solo in presenza di circostanze particolari (sentenza del Tribunale federale P_57/06 del 21 agosto 2007 consid. 4.2) 3.2.1.In casu si ribadisce che il padre della ricorrente è deceduto nel mese di giugno 2017, la ricorrente non ha notificato di sua iniziativa tale avvenimento al convenuto, che solo grazie al formulario "Richiesta di prestazioni complementari (PC)" datato 7 maggio 2021 compilato dalla ricorrente per la revisione periodica delle PC, prendeva conoscenza del fatto che quest'ultima partecipava a una comunità ereditaria (cfr. doc. 227 p. 7, 253 convenuto). La ricorrente ha quindi violato l'art. 24 OPC-AVS/AI. In casu è però da verificare se la ricorrente ha agito in buona fede ai sensi dell'art. 25 LPGA e quindi se ella può ricevere il condono. 3.2.2.Come già ritenuto sopra la buona fede si compone di due aspetti. Per quanto riguarda l'aspetto della coscienza dell'illiceità si ritiene quanto segue. Analizzando il comportamento della ricorrente e le sue affermazioni, in particolare tenendo conto del suo stato di salute e dei suoi problemi legati alla psiche – per via dei quali ella percepisce una rendita AI e inoltre ella è stata ricoverata diverse volte (cfr. doc. 54, 73, 81, 97 p. 3, 155 p. 13, 169 p. 12 e p. 37, 199 p. 4, 254, 300, 303 p. 33, 333 p. 3 convenuto), si ritiene che, come da lei ripetutamente affermato, ella fosse stata completamente sorpresa del ricalcolo al ribasso delle PC da lei ritenuto errato, dato che la sua situazione non era cambiata ed ella quindi non sapesse che già il fatto di far parte della successione del padre e quindi l'esistenza dell'eredità indivisa avessero un impatto sulle PC ricevute (cfr. doc. 261, 262, 266 p. 1, 268, 269 p. 1, 271, 277, 284, 302, 331 p. 1, 337, 342 p. 1 convenuto). Ella infatti, partendo dal presupposto che non avrebbe approfittato a livello finanziario della successione – cit.

  • 12 - "faccio parte di una comunione ereditaria tuttora non suddivisa né riscossione di quota parte. La proprietà appartiene a mia madre finché in vita, quindi non ritengo vi debba restituire PC ricevute giustamente e in buona fede per il mio fabbisogno vitale." (cfr. doc. 331 p. 1 convenuto) - e che quindi la sua situazione finanziaria permaneva invariata ne aveva concluso che la successione non aveva conseguenze sul calcolo delle PC. Quindi sebbene sulle decisioni della cassa di compensazione vi sia un riferimento all'obbligo di informare in caso di cambiamenti delle condizioni personali e/o economiche, ovvero le eredità, in casu si impone una valutazione diversa viste le circostanze particolari. Considerato quanto suesposto, in particolare la presenza di non tralasciabili e importanti difficoltà a livello psichico, si ritiene che ella non aveva coscienza dell'illiceità del suo agire e quindi non sapesse che non informando di sua volontà l'Istituto delle assicurazioni sociali, ella stesse violando l'obbligo di notificare (cfr. anche sentenza del Tribunale federale P_27/05 del 14 marzo 2006 consid. 4.1). 3.2.3.Per quanto riguarda se la ricorrente poteva in base alle circostanze concrete invocare la buona fede o con ragionevole attenzione avrebbe potuto riconoscere l'esistente difetto giuridico, cioè riguardo l'esistenza di malafede o di un comportamento gravemente negligente, si richiama quanto sopra ritenuto (cifra 3.2). In sintesi la buona fede non sussiste fin dall'inizio, se l'indebito pagamento delle prestazioni è da ricondurre a una violazione dolosa o per grave negligenza dell'obbligo di informare. La buona fede può essere invocata se il comportamento errato costituisce solo una lieve negligenza. La diligenza richiesta è valutata in base a uno standard oggettivo, senza ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per le persone colpite (capacità di discernimento, stato di salute, livello di istruzione, ecc). Si è in presenza di una grave negligenza se il ricorrente non ha applicato il livello minimo di diligenza ordinaria che

  • 13 - ci si può aspettare da una persona ragionevole nella stessa situazione e nelle stesse circostanze. Vista l'assenza di coscienza dell'illiceità, l'indebito pagamento delle PC non è in casu da ricondurre a una violazione dolosa, quindi nemmeno è data la consapevolezza della ricezione di prestazioni indebitamente erogate. Il comportamento della ricorrente è stato però negligente, si deve chiarirne il grado. Nel caso concreto si presume una lieve negligenza, in quanto l'eredità ancora fino a metà marzo 2022 – quindi quasi cinque anni in seguito al decesso del padre della ricorrente – era ancora indivisa e inoltre la ricorrente supponeva che vista la difficoltà finanziaria della madre a liquidare i figli, la madre non sarebbe stata in grado di pagarle la sua quota parte. Infatti la ricorrente e il fratello si sono già espressi in questo senso di fronte al giudice per una rinuncia all'eredità (cfr. doc. 332 p. 5-6 convenuto). Visti questi aspetti, risulta legittimo, tenendo conto della malattia di origine psichica della ricorrente di non poca entità (vedi degenze elencate alla cifra 3.2.2), che la ricorrente supponesse di non ricevere denaro dall'eredità del padre. Applicando uno standard oggettivo ma tenendo conto dei limiti soggettivi della ricorrente, nel caso specifico non ci si poteva aspettare che ella riconoscesse l'esistente difetto giuridico del non dichiarare l'eredità alle autorità preposte. Nella sua decisione su opposizione di restituzione delle PC, il convenuto menziona che il giorno del decesso del padre i risparmi dei genitori sarebbero ammontati a fr. 155'382.-- e che quindi la ricorrente avrebbe diritto a 3/23 e così le verrebbero accreditati fr. 14'567.-- dato che non sarebbe stato possibile chiarire il motivo della riduzione del patrimonio della madre fino a fr. 31'013.-- entro il 31 dicembre 2020. Al riguardo si constata che i risparmi dei genitori (che il giorno del decesso del padre ammontavano a fr. 155'382.--), figuravano nel patrimonio della madre (cfr.

  • 14 - doc. 247 convenuto). Sebbene il patrimonio della madre sia diminuito negli anni (cfr. doc. 247 pag. 3-4, 269 p. 5-6, 282 p. 11-14 convenuto) come già ritenuto dal convenuto, non è stato possibile chiarire i motivi di tale riduzione. Dal canto suo la ricorrente afferma di non avere mai ricevuto contanti dalla successione, quindi in assenza di prove concrete a discapito di quanto da lei affermato, si ritiene che ella presumibilmente nemmeno sapeva dei risparmi dei genitori, e anche se avesse saputo, non è provato che ella abbia ricevuto qualcosa. Lo stesso dicasi in merito al diritto a una quota di 3/16 dell'eredità indivisa di D._____ (terreno edificabile) per fr. 10'600.--. Si ricorda che la buona fede è presunta (cfr. KIESER, op.cit., art. 25 n. 65) e che in assenza di prove contrarie, in questo specifico caso non la si può ribaltare. Vero è quanto ritiene il convenuto, cioè che con tutte le decisioni PC venga fatto notare all'assicurato l'obbligo di informare tempestivamente su tutti i cambiamenti riguardanti la situazione personale ed economica e che quindi l'appartenenza alla comunità degli eredi è un cambiamento significativo che deve essere annunciato tempestivamente agli uffici preposti. In effetti una tale costellazione regolarmente preclude l'invocazione della buona fede e una valutazione diversa è possibile solo in presenza di circostanze particolari (sentenza del Tribunale federale P_57/06 del 21 agosto 2007 consid. 4.2). D'altronde sotto il paragrafo "obbligo di informare" contenuto nelle decisioni di PC, concretamente ed esplicitamente menzionante l'eredità c'è solo il punto che dice "aumento o diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)". Quindi in casu considerato che subito in seguito al decesso, quando la ricorrente avrebbe dovuto notificare il fatto di fare parte di una comunione ereditaria, la successione era indivisa e la ricorrente non aveva quindi ricevuto introiti da questa, anche se lei avesse conosciuto la frase del formulario qui citata, considerate le sue serie difficoltà di natura psicologica, ella avrebbe

  • 15 - comunque potuto legittimamente ritenere di non ricadere (ancora) nella categoria citata dal formulario delle PC. Tanto più che il concetto che anche in assenza di una ricezione di soldi contanti e anche in caso di indivisione un'eredità possa già influenzare al ribasso l'erogazione delle PC poteva per lei risultare difficile. In conclusione non è dimostrabile una grave negligenza, anzi la ricorrente ha applicato il livello minimo di diligenza ordinaria che ci si può aspettare da una persona nella sua stessa situazione e nelle sue stesse circostanze (infatti ella quando ha ricevuto il formulario per la revisione periodica ha dichiarato il vero). Considerando tutti i fattori e la costellazione unica del caso, la negligenza della ricorrente è da considerare lieve. Secondo quanto sopra esposto, la ricorrente può invocare il presupposto della buona fede ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA e il convenuto ha ingiustamente negato tale requisito. 3.3.Per quanto riguarda il requisito della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA si sottolinea che il convenuto, quale istanza inferiore, aveva già confermato l'esistenza di questo aspetto (cfr. doc. 350 convenuto). Infatti al momento della crescita in giudicato della decisione di restituzione del 27 luglio 2022, quindi a fine agosto 2022, la ricorrente viveva della rendita AI, percepita al grado 100% e delle PC, senza altre fonti di guadagno, quindi ella si trovava in grave difficoltà. Anche il secondo presupposto dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è dato. 3.4.Da quanto suesposto discende che i presupposti per l'applicazione dell'art. 25 cpv. 1 LPGA sono dati e quindi la ricorrente ha diritto al condono di fr. 28'360.-- (fr. 24'557.-- + fr. 3'803.--) delle PC indebitamente ricevute dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2021.

  • 16 - 4.Secondo l'art. 73 cpv. 1 LGA la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Visto l'esito della vertenza non si deve statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio (che sarebbe peraltro da accogliere). Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 61 lett. 1 f bis LPGA i.c.c. art. 75 LGA). Il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA i.c.c. art. 78 cpv. 1 LGA). L'autorità giudicante stabilisce d'ufficio le ripetibili della parte vincente (art. 2 cpv. 1 Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250] i.c.c. art. 19 Legge sugli avvocati [CSC 310.100]). Essa si basa sull'importo fatturato per la rappresentanza legale alla parte che ha diritto al risarcimento (art. 2 cpv. 2 OOA). In particolare la tariffa oraria concordata deve essere usuale (cfr. art. 3 cpv. 1 OOA) e le spese richieste ragionevoli e necessarie per lo svolgimento della causa. Nella pratica, se non viene presentato un contratto di onorario, verrà ripresa la tariffa oraria indicata nella nota d'onorario, ma al massimo una tariffa oraria di fr. 240.--, poiché l'importo della tariffa oraria non può essere verificato in assenza di un contratto di onorario (cfr. art. 4 cpv. 1 OOA; sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 19 101 del 7 giugno 2010 consid. 7.2.1, U 2022 10 del 22 aprile 2022 consid. 5.1 e 5.2.1). L'avvocato della ricorrente ha presentato una nota d'onorario di fr. 948.45 con tariffa oraria di fr. 270.-- per 3h e 10 min. di lavoro, incluse spese del 3% e IVA, senza inoltrare un relativo contratto riguardante la tariffa. Si ricalcola l'importo applicando una tariffa di fr. 240.--/h. Totalmente si hanno così fr. 841.30 (incl. spese e IVA) di spese ripetibili che il convenuto deve rifondere alla ricorrente. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. A A._____ viene concesso il condono per l'importo di fr. 28'360.--- di prestazioni complementari (per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2021). 2.Non si prelevano spese.

  • 17 - 3.L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni ha da rifondere a A._____ spese ripetibili di fr. 841.30. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazione]

Zitate

Gesetze

12

LGA

  • art. 73 LGA
  • art. 75 LGA
  • art. 78 LGA

LPGA

OOA

  • art. 2 OOA
  • art. 3 OOA
  • art. 4 OOA

OPC

  • art. 24 OPC

OPGA

Ordinanza

  • art. 2 Ordinanza

Gerichtsentscheide

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