Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2023 110
Entscheidungsdatum
03.09.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 23 110 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unicoRighetti AttuariaSchupp SENTENZA del 3 settembre 2024 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente contributi AVS e interessi di mora sui contributi AVS

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., nato il B., ha percepito una rendita d'invalidità dal 2018 al giorno del suo pensionamento il 1° marzo 2023. 2.Con comunicazione del 10 gennaio 2023, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Ticino informava l'IAS del Canton Grigioni (qui di seguito: IAS) che da una verifica dei contributi sarebbe risultato che A._____ non aveva pagato a sufficienza per coprire gli ultimi anni di contribuzione e pertanto si invitava a voler notificare all'assicurato il pagamento dei contributi almeno dal 2018 quale persona senza attività lucrativa (qui di seguito: PSAL). 3.La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Canton Ticino (qui di seguito: Cassa AVS Ticino), con decisione del 10 gennaio 2023, ha ritenuto che dal 1° marzo 2023 la rendita di vecchiaia di A., ammontava a CHF 2'117.00. Quali basi di calcolo si elencavano, tra l'altro, 31 anni quale "totale degli anni di contribuzione" e 44 anni quale "scala di rendita applicabile (rendita completa)". 4.Con scritto del 12 gennaio 2023 la Cassa AVS, ha notificato a A. di essere stata informata del fatto che egli non pagherebbe contributi sufficienti per coprire gli ultimi anni di contribuzione. Si comunicava che si stava verificando se egli fosse da inserire come PSAL nel proprio sistema contributivo. Si pregava di compilare il modulo di annuncio per PSAL e di consegnarlo all'agenzia comunale AVS. 5.La C._____ SA (qui di seguito: C.), a nome e per conto di A., con lettera del 6 febbraio 2023, ha scritto all'IAS. La C._____ sottolineava che gli anni di contribuzione AVS non sarebbero stati solo 31, in quanto A._____ era stato regolarmente stipendiato dall'età di 18 anni fino al 31

  • 3 - dicembre 2021, seppur in modo parziale e limitato negli ultimi otto anni (2015-2022, retribuzione lorda di circa CHF 3'600.00). Si aggiungeva che dal 2015 egli sarebbe stato al beneficio di una rendita AI e a da febbraio 2023 sarebbe iniziato il suo pensionamento ordinario e pertanto risultava di difficile comprensione la richiesta di compilare un questionario per l'affiliazione quale PSAL. 6.In data 8/20 febbraio 2023 la Cassa AVS risp. l'agenzia AVS compilavano d'ufficio il questionario d'affiliazione per PSAL. Quale motivazione della richiesta si indicava: "Cessazione dell'attività causa invalidità/malattia infortunio" e "Lacune contributive". Si indicava anche un'attività come dipendente (precedente obbligo contributivo) al 25% su 12 mesi presso la D._____ Sagl dal 2007 al 2023 e reddito di CHF 3'369.60 nell'anno di cessazione dell'attività lucrativa, una sostanza netta secondo la dichiarazione d'imposta di CHF 0.00 per il 2022, nonché la percezione di una rendita AI e il beneficio anche di altre rendite AVS da ottobre 2020 fino al 1° aprile 2023. Allegata c'era, tra le altre cose, anche la decisione di tassazione definitiva 2021. 7.Con lettere del 9 marzo 2023, la Cassa AVS informava A._____ che dal 1° gennaio 2018 al 28 febbraio 2023 (giorno dello stralcio del suo conto) era stato affiliato come PSAL. 8.Con decisioni provvisorie per gli anni 2020-2023 del 9 marzo 2023, la Cassa AVS ha fissato i contributi d'acconto per PSAL. Sotto le indicazioni importanti comunicava che i contributi definitivi si sarebbero fissati sulla base della tassazione fiscale cresciuta in giudicato. Quale base di calcolo fungeva un reddito di CHF 0.00 e una sostanza netta di CHF 75'200.00, che, sommati, davano una sostanza determinante di CHF 75'200.00. I contributi – dedotti i contributi sul reddito da attività lucrativa e incluse le spese amministrative del 5% – ammontavano a: CHF 114.45 (2018), CHF

  • 4 - 118.65 (2019), CHF 122.85 (2020), CHF 128.10 (2021), CHF 528.15 (2022) e CHF 89.90 (1° gennaio fino a 28 febbraio 2023). Con fatture d'acconto differenziale del 9 marzo 2023, la Cassa AVS ha richiesto tali contributi. 9.Il 18 aprile 2023 la Cassa AVS ha inviato a A._____ due solleciti di pagamento riguardanti il pagamento dei contributi personali per gli anni 2022 e 2023. 10.L'ufficio di tassazione ha comunicato il 27 luglio 2023 risp. il 9 agosto 2023 alla Cassa AVS i valori rilevanti per quest'ultima, estrapolati dalle tassazioni degli anni 2018-2022. 11.In data 14 agosto 2023 la Cassa AVS ha rilasciato le decisioni definitive per gli anni 2018-2022 e un'ulteriore decisione provvisoria per il 2023 (tutte sostituenti quelle del 9 marzo 2023). Quale base di calcolo si sommavano il reddito conseguito durante l'anno in forma di rendita moltiplicato per 20 e la sostanza netta al 31 dicembre; la somma dava la sostanza determinante. Al dovuto contributo AVS ricalcolato (più le spese amministrative del 5%) si deducevano i contributi sul reddito da attività lucrativa. Le decisioni sono così riassunte: AnnoSostanza determinante Contributi AVSContributi sul reddito da attività lucrativa Totale contributi 2018CHF 453'642.00CHF 820.00 (+ CHF 22.55)

  • CHF 369.00CHF 473.55

  • 5 - 2019CHF 529'246.00CHF 922.50 (+ CHF 27.70)

  • CHF 369.00CHF 581.20 2020CHF 447'123.00CHF 738.50 (+ CHF 18.00)

  • CHF 379.00CHF 377.50 2021CHF 490'333.00CHF 848.00 (+ CHF 23.35)

  • CHF 381.00CHF 490.35 2022CHF 412'731.00CHF 742.00 (+ CHF 37.10) -CHF 779.10 2023CHF 412'731.00CHF 120.20 (+ CHF 6.00) -CHF 126.20 Con altre decisioni del 14 agosto 2023, la Cassa AVS fissava gli interessi di mora per contributi personali arretrati per gli anni 2018-2020, calcolati dal 1° gennaio seguente l'anno contributivo fino al 9 marzo 2023: CHF 92.70 (2018), CHF 84.65 (2019) e CHF 41.35 (2020). Quindi, con fatture di chiusura sempre del 14 agosto 2023, sostituenti le fatture precedenti, la Cassa AVS richiedeva gli importi dovuti, costituiti da: contributi AVS + interessi di mora – pagamenti già fatti da A._____ in seguito al 9 marzo 2023: CHF 451.80 (2018), CHF 547.20 (2019), CHF 296.00 (2020), CHF 362.25 (2021), CHF 250.95 (2022). Con fattura d'acconto differenziale per il 2023 la Cassa AVS ha richiesto CHF 78.35 (contributi AVS + diffida – pagamento già effettuato). 12.A., con scritto (redatto dalla C.) del 22 agosto 2023 alla Cassa AVS, ha sollevato opposizione contro le decisioni definitive e fatture di chiusura del 14 agosto 2023. Egli ha osservato che era di difficile comprensione il modo di agire della Cassa AVS in quanto, con lettere del

  • 6 - 9 marzo 2023, lo si era informato che egli sarebbe stato registrato quale PSAL dal 2018 al 2023, però egli negli anni 2018-2021 avrebbe svolto un'attività lucrativa parziale con il pagamento di contributi e tali importi si potrebbero evincere dalle comunicazioni del 9 marzo 2023. I relativi conguagli [per gli anni 2018-2021] sarebbero stati pagati in data 4 aprile

  1. Successivamente agli scritti del 9 marzo 2023 non sarebbe più stato recapitato nulla salvo le comunicazioni del 14 agosto 2023. A._____ contestava gli interessi di mora, soprattutto perché, tranne la decisione di tassazione per l'anno 2022, quelle precedenti sarebbero state note all'Ufficio AVS. Inoltre si sottolineava che, contrariamente alla sostanza netta fissata nelle decisioni di agosto 2023, per gli anni 2018-2021 questa risultava essere di CHF 0.00. Si chiedeva un riesame della fattispecie. 13.Con decisione su opposizione del 6 settembre 2023, la Cassa AVS ha respinto l'opposizione. Ella ha ritenuto che le decisioni del 9 marzo 2023 erano provvisorie ed erano state calcolate con le informazioni a disposizione a quel punto. In tali decisioni si sarebbe preso in considerazione che negli anni 2018-2021 A._____ aveva svolto un'attività lucrativa pagando dei contributi. Dato che i contributi pagati non erano sufficienti, si sarebbe dovuto procedere con l'affiliazione d'ufficio. La Cassa AVS non sarebbe stata a conoscenza che A._____ percepisse una rendita da pensione del secondo e del terzo pilastro. Secondo le direttive, la valutazione dei contributi si baserebbe sulla sostanza netta e sul reddito conseguito in forma di rendita. Visto che al momento dell'affiliazione d'ufficio la Cassa AVS non era a conoscenza del fatto che A._____ percepisse una rendita da pensione, il calcolo era stato effettuato sulla base della sostanza netta. Con le notifiche ricevute dall'ufficio delle imposte si sarebbero potute correggere le decisioni. Di conseguenza i contributi e gli interessi di mora sarebbero dovuti.
  • 7 - 14.La Cassa AVS il 25 settembre 2023 ha inviato a A._____ diversi solleciti di pagamento riguardanti i contributi personali per il periodo 2018-2023 (vedi cifra 11 sopra). 15.In data 6 ottobre 2023 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contro la decisione su opposizione della Cassa AVS con i seguenti petiti: "a) accertare la nullità delle decisioni di fissazione dei contributi personali degli anni 2018- 2023 in quanto sprovviste della corretta base di imposizione, ovvero di una sostanza netta pari a zero: b) accertare l'inesistenza di interessi di mora sui contributi AVS effettivamente dovuti in considerazione del fatto che la cassa di compensazione AVS era da anni perfettamente al corrente delle decisioni di tassazione, rispettivamente dei contributi AVS già pagati dalla D._____ Sagl per lo stipendio dell'assicurato, conformemente alle decisioni di tassazione di cui ai doc. da T a X; c) in considerazione dei costi procedurali causati dalla SVA, fissare una congrua indennità a favore del ricorrente, il quale si è avvalso di professionisti per la redazione del presente ricorso."
  1. Con presa di posizione del 10 novembre 2023, la Cassa AVS (qui di seguito: convenuta) richiedeva che il ricorso fosse respinto. 17.Con replica del 21 novembre 2023, il ricorrente ha chiesto "l'accoglimento del ricorso in subordine limitatamente alle lettere b) e c) dello stesso." 18.Con scritto del 9 gennaio 2024, la convenuta rinunciava all'inoltro di una duplica e rimandava alla sua presa di posizione antecedente. 19.Il giudice dell'istruzione con lettera del 14 giugno 2024 alle parti ha informato dell'intenzione di richiedere all'amministrazione imposte del Canton Grigioni (qui di seguito: amministrazione imposte) dei chiarimenti riguardo al metodo di calcolo della sostanza netta riportata nelle
  • 8 - comunicazioni fiscali relative agli anni 2018-2022. Egli fissava un termine per eventuali osservazioni. 20.Il ricorrente con scritto del 25 giugno 2024 ha trasmesso nuovamente le decisioni di tassazione definitive per gli anni 2018-2022. 21.Con comunicazione del 9 luglio 2024, il giudice dell'istruzione ha richiesto all'amministrazione imposte le delucidazioni del caso. 22.L'amministrazione imposte ha inoltrato la sua risposta con scritto del 24 [recte: 14] agosto 2024, illustrando i calcoli eseguiti per i beni soggetti a contributi. 23.Con lettera del 20 agosto 2024, il giudice dell'istruzione trasmetteva alle parti la comunicazione dell'amministrazione imposte. Egli informava che in assenza di ulteriori osservazioni al riguardo entro il 30 agosto 2024, si sarebbe in seguito provveduto all'emanazione della sentenza. II. Considerando in diritto: 1.Oggetto impugnato è la decisione su opposizione del 6 settembre 2023 della convenuta. Ai sensi dell'art. 84 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), il tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione – qui la Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni – decide sui ricorsi relativi alle decisioni di opposizione. La competenza territoriale del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni quale Tribunale delle assicurazioni è data (cfr. art. 84 i.c.d. con l'art. 1 cpv. 1 LAVS e art. 57 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]). La competenza materiale di codesto Tribunale risulta dall'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge

  • 9 - sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 59 LPGA). Il ricorso è tempestivo (art. 60 LPGA) e rispetta i requisiti formali (art. 61 lett. b LPGA) per cui è ricevibile. 2.Codesto Tribunale decide nella composizione di giudice unico quando il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 e non è prescritta una composizione di cinque giudici (art. 43 cpv. 3 lett. a LGA). Nel caso qui trattato è incontestato che il valore litigioso ammonta a meno di CHF 5'000.00. Inoltre, non è prescritta una composizione di cinque giudici, per cui è giustificata la competenza del giudice unico. 3.Controverso è se l'importo della sostanza netta quale base di calcolo per le decisioni definitive del 14 agosto 2023 e le decisioni riguardanti gli interessi di mora del 14 agosto 2023 della convenuta siano corretti. 3.1.In un primo passo sono da verificare le decisioni definitive del 14 agosto 2023 emanate dalla convenuta. In particolare si tratta di chiarire se il ricorrente è stato giustamente considerato come PSAL (consid. 3.1) e, in caso di risposta affermativa, se è stato elencato il giusto importo della sostanza netta quale base di calcolo (consid. 3.2). 3.1.1.Secondo il ricorrente la lettera della convenuta del 12 gennaio 2023 sarebbe apparentemente contraddittoria rispetto alla comunicazione (del 10 gennaio 2023) della Cassa AVS Ticino, la quale, per fissare la rendita AVS, avrebbe applicato la "scala di rendita completa" di 44 anni. Da ciò risulterebbe incomprensibile la richiesta della convenuta di compilare il formulario di affiliazione risp. il contenuto dello scritto. La convenuta con sei fatture del 9 marzo 2023 per gli anni 2018-2023 avrebbe considerato il ricorrente come PSAL per l'intero periodo, ma egli non comprende su quale base si fondassero tali fatture, poiché quale invalido da molti anni, avrebbe comunque percepito un reddito dalla sua società di CHF 3'600.00

  • 10 - annui dal 2018 al 2021. Pertanto, almeno fino al 31 dicembre 2021, egli non potrebbe essere considerato quale PSAL. Sempre il 9 marzo 2023 sarebbero state emesse le decisioni provvisorie per i contributi AVS per gli anni 2022-2023. 3.1.2.La convenuta per la motivazione della sua richiesta rimanda alla decisione su opposizione, che conferma in tutte le sue parti. Dai controlli svolti, sarebbe emerso che per gli anni 2018-2021 i contributi annuali derivanti dall'attività lucrativa non avrebbero raggiunto l'importo minimo annuo per AVS/AI/IPG risp. che per gli anni 2022-2023 non sarebbero ancora stati versati dei contributi. Negli anni 2018-2021 il ricorrente avrebbe conseguito un reddito annuo lordo pari a CHF 3'600.00, che avrebbe generato contributi AVS/AI/IPG di: CHF 369.00 (per il 2018 e 2019, nel frattempo già versati), CHF 379.00 (2020) e CHF 381.00 (2021). Tuttavia gli importi minimi di quegli anni sarebbero stati di CHF 478.00 (2018), CHF 482.00 (2019), CHF 496.00 (2020) e CHF 503.00 (2021). Dunque il ricorrente, considerato quale PSAL, dovrebbe colmare le lacune contributive e versare i contributi supplementari per gli anni 2018-2021 nonché quelli per gli anni 2022 e 2023; ciò sarebbe nel suo interesse, in quanto chi avrebbe delle lacune percepirebbe una rendita AVS di importo inferiore. In conclusione, le decisioni sui contributi del 14 agosto 2023 sarebbero legittime e i contributi AVS/AI/IPG per gli anni 2018-2023 dovuti. 3.1.3. L'art. 3 cpv. 1 LAVS statuisce che gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa. Se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni. L'art. 39 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS; RS 831.101) ritiene che, se la cassa di compensazione ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi

  • 11 - inferiori a quelli dovuti, deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall’articolo 16 cpv. 1 LAVS. Secondo l'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 cpv. 1 LPGA, per i contributi secondo gli artt. 6 cpv. 1, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Il periodo di prescrizione per i contributi salariali inizia a decorrere alla fine dell'anno di calendario per il quale sono dovuti. I contributi sono dovuti per l'anno di calendario nel quale è stato realizzato lo stipendio (cfr. FREY in: FREY, MOSIMANN, BOLLINGER [Ed.], AHV/IVG Kommentar, Zurigo, 2018, art. 16 n. 2). Il ricorrente dal 1° gennaio 2018 al 28 febbraio 2023, essendo egli nato a febbraio 1958, sottostava all'obbligo contributivo. Essendo che i qui contestati contributi, risalenti agli anni 2018-2023, sono stati fissati dalla convenuta con decisioni formali nel corso del 2023, riguardo alla pretesa di tali contributi non interviene la prescrizione. 3.1.4.È indiscusso che il ricorrente almeno negli anni 2018-2021 ha esercitato un'attività lucrativa quale dipendente presso la D._____ Sagl, con un reddito (netto) di circa CHF 3'370.00 (per un salario lordo di CHF 3'600.00, cfr. doc. T-W; doc. 7 p. 2 segg.). Mentre nel 2022 e (verosimilmente) nel 2023 il ricorrente non ha esercitato un'attività lucrativa (cfr. doc. X). Egli dal 2018 al 2022 ha percepito una rendita AVS/AI, una rendita da 2° pilastro e un'altra rendita (cfr. doc. T-X). 3.1.5.Sono considerate PSAL giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS le persone che non esercitano un'attività lucrativa (cfr. KIESER, Rechtsprechung des

  • 12 - Bundesgerichts zum AHVG, 4a ed., Zurigo, 2020, art. 10 n. 3; KIESER, Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, 3a ed., Basilea 2016, n. 297; Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG [DIN], Berna, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2022, n. 2003). Le direttive amministrative si rivolgono agli organi di attuazione e non sono vincolanti per il tribunale. Tuttavia se c'è da decidere, esso deve tenerne conto, nella misura in cui queste consentono un'interpretazione appropriata ed equa per il singolo caso delle disposizioni di legge applicabili. Il tribunale non si discosta quindi senza una buona ragione dalle direttive amministrative se queste rappresentano una concretizzazione convincente dei requisiti legali. A questo proposito si tiene conto degli sforzi dell'amministrazione di garantire, tramite direttive interne, un'uguale applicazione della legge (cfr. sentenza del Tribunale federale [STF] 9C_590/2019 del 15 giugno 2020 consid.4.4.2). Quali PSAL si riassumono anche i beneficiari di pensioni o rendite senza attività lavorativa (cfr. FREY, op. cit., art. 10 n. 2). 3.1.6.Secondo l'art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo previsto dalla LAVS (adeguato di anno in anno) è da corrispondere solo da determinate categorie di persone, delle quali il ricorrente non fa parte (vedi art. 10 cpv. 2 LAVS e art. 28 cpv. 6 OAVS, cfr. DIN 2021, n. 2076). Secondo l'art. 10 cpv. 1 terza frase LAVS gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori al contributo minimo (CHF 422.00 [2023], CHF 413.00 [2022 e 2021], CHF 409.00 [2020], CHF 395.00 [2019] e CHF 392.00 [2018]; valori minimi che si evincono dalle varie versioni della LAVS; vedi anche RIEMER-KAFKA, Grenzfälle in der Sozialversicherung, Band 94, Zurigo 2015, p. 115 segg.), incluso il

  • 13 - contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati PSAL. Tale regola è da relativizzare in quanto secondo l'art. 10 cpv. 1 frase 4 LAVS il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno (vedi art. 28 bis OAVS). Inoltre, la regola è da relativizzare rispetto ai lavoratori indipendenti (cfr. SCHAFFHAUSER/KIESER, AHV-Beitragsrecht, Band 74, San Gallo 2011, p. 75 segg.), dei quali però il ricorrente non faceva parte (cfr. doc. T-W). 3.1.7.Le persone che non esercitano un'attività lucrativa ai sensi del diritto contributivo AVS sono anche quelle che esercitano un'attività marginale o molto irregolare (cfr. SCHAFFHAUSER/KIESER, op. cit., p. 74). Le DIN ritengono che in questa categoria rientrano gli assicurati che esercitano un’attività durevole, ma non a tempo pieno, o svolgono un’attività a tempo pieno, ma non durevolmente. Secondo le circostanze [...] versano contributi in quanto persone senza attività lucrativa (art. 28 bis OAVS)" (cfr. DIN 2021, n. 2033). Anche gli assicurati che non sono occupati durevolmente a tempo pieno pagano in ogni caso contributi come se fossero persone senza attività lucrativa, se i contributi versati sul reddito da attività lucrativa per anno civile, unitamente a quelli del datore di lavoro, non raggiungono il contributo minimo (per l'importo annuale esatto vedi alla fine di questo paragrafo). Sono anche considerati persone non attive se i contributi versati sul reddito da attività lucrativa, unitamente a quelli del datore di lavoro, sono inferiori alla metà dei contributi che dovrebbero versare in qualità di persone non attive (cfr. DIN, stato 1° gennaio 2021, n. 2041; vedi art. 28 bis OAVS). Corrisponde alla volontà del legislatore che la registrazione contributiva come persona con attività lucrativa o come PSAL sia da decidere in funzione del fatto, se la persona assicurata versa sul suo provento del lavoro contributi pari al contributo minimo (cfr. DTF 139 V 12 consid.5.2 con rif. alla STF 9C_157/2021 del 31 maggio 2021

  • 14 - consid.4.2). I contributi minimi per questa categoria di persone sono i seguenti: CHF 503.00 (2021, DIN, stato 1° gennaio 2021, n. 2041; vedi anche per ogni anno la "Tabella sinottica delle aliquote dei contributi e dei premi applicabili" con stato al 1° gennaio dell'anno interessato, tutte trovate su: https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Diverse-liste/Tabella- sinottica-di-contributi-e-premi [consultato l'ultima volta il 3 settembre 2024]), CHF 496.00 (2020 cfr. DIN, stato 1° gennaio 2020, n. 2041), CHF 482.00 (2019, cfr. DIN, stato 1° gennaio 2019, n. 2041) e CHF 478.00 (2018, cfr. DIN, stato 1° gennaio 2018, n. 2041). 3.1.8.Come rettamente ritenuto dalla convenuta, il ricorrente per gli anni 2018- 2021 ha versato contributi di CHF 369.00 (2018-2019), CHF 379.00 (2020) e CHF 381.00 (2021, cfr. doc. 8 e doc. N-Q). Ora, questi contributi sono sia inferiori ai contributi minimi previsti all'art. 10 cpv. 1 terza frase LAVS, che ai contributi previsti per le persone che non esercitano durevolmente un'attività a tempo pieno (vedi art. 28 bis OAVS e rispettive DIN n. 2041). Se ne deduce che il ricorrente, al contrario di quanto egli ritiene, per gli anni 2018-2021 è stato giustamente qualificato dalla convenuta a livello contributivo quale PSAL. Lo stesso vale anche per quanto concerne il 2022 e (perlomeno provvisoriamente) anche il 2023, non avendo il ricorrente fatto valere dei cambiamenti di reddito (cfr. doc. R e S). La censura del ricorrente in questo punto è pertanto da respingere. 3.2.Riguardo alla sostanza netta si ritiene quanto segue. 3.2.1.Il ricorrente ritiene che le decisioni emesse dalla convenuta sarebbero tutte errate e contestate in quanto basate su una sostanza netta inesistente, come chiaramente dimostrerebbero le decisioni di tassazione per gli anni 2018-2022 (cfr. doc. T-X). Tale fatto sarebbe noto alla convenuta e sarebbe stato comunicato dalla C._____ il 22 agosto 2023.

  • 15 - 3.2.2.La convenuta ritiene che nelle decisioni del 9 marzo 2023 si sarebbe indicato che i contributi definitivi venivano fissati sulla base della tassazione fiscale cresciuta in giudicato. Il 27 luglio e il 9 agosto 2023 l'amministrazione imposte le avrebbe comunicato il reddito conseguito sotto forma di rendita e la sostanza soggetta all'obbligo contributivo del ricorrente per gli anni fiscali 2018-2022. Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sarebbero vincolanti per le casse di compensazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS). In virtù di tale notifica il 14 agosto 2023 la convenuta avrebbe determinato con decisioni definitive i rispettivi contributi AVS e, per il 2023, in mancanza della notifica da parte dell'amministrazione imposte, con decisione provvisoria. In sede di calcolo dei contributi avrebbe considerato gli importi già versati dall'assicurato. Le tassazioni fiscali 2018-2022 sarebbero passate in giudicato senza l'apposizione di rimedi giuridici. In conclusione, le decisioni sui contributi del 14 agosto 2023 sarebbero legittime e i contributi AVS/AI/IPG per gli anni 2018-2023 dovuti. 3.2.3.Le persone senza attività lucrativa che non sono tenute al pagamento del contributo minimo devono versare contributi fissati secondo le loro condizioni sociali, valutate in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (cfr. art. 10 cpv. 1 LAVS; vedi anche DIN stato 1° gennaio 2023, n. 2077). L'art. 28 cpv. 1 OAVS prevede che per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS) – come nel caso del ricorrente – i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli artt. 36 (rendite ordinarie) e 39 (rendite straordinarie) della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. Sempre nell'art. 28 cpv. 1 OAVS è indicato un calcolo che prevede di moltiplicare la sostanza o reddito annuo conseguito in forma di

  • 16 - rendita per 20; in base al valore ottenuto l'OAVS elenca il corrispettivo contributo annuo e l'eventuale supplemento per ogni CHF 50'000.00 di sostanza o di reddito. Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una rendita, l’importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza. Infine l'art. 28 cpv. 3 OAVS prevede che per il calcolo del contributo, la sostanza e l’importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati al limite di sostanza direttamente inferiore. Secondo le DIN la sostanza determinante di una PSAL è costituita dalla totalità della sostanza netta in suo possesso in Svizzera e all’estero. Fanno anche parte della sostanza determinante delle PSAL: i beni di cui hanno l’usufrutto, i beni dei figli di cui hanno il godimento (fino a prova del contrario, il diritto di godimento è presupposto), i crediti patrimoniali di una persona divorziata o i pagamenti a rate, se non sono stati versati alla scadenza del termine fissato, nella misura in cui siano scaduti e recuperabili nonché il valore di riscatto delle assicurazioni sulla vita. A ciò si aggiungono anche: i conti di risparmio, i titoli e i beni immobili con riguardo alla ripartizione intercantonale dei valori. Inoltre i debiti devono essere dedotti dalla sostanza lorda. Essi comprendono anche le prestazioni ricorrenti che gravano sulla sostanza derivanti da obblighi contrattuali o da negozi giuridici a causa di decesso (vitalizi, usufrutti ecc.) e il cui importo è noto. Non possono invece essere dedotte le prestazioni di sostentamento o d’assistenza del diritto di famiglia (cfr. anche STF 9C_360/2019 del 20 agosto 2019 consid.5.3; DIN, op. cit., n. 2080 segg.; Centro d'informazione AVS/AI, Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG, Berna, edizione novembre 2023, stato al 1° gennaio 2024, n. 5, [consultato l'ultima volta il 3 settembre 2024]; riguardo al tutto KIESER, Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, n. 330 segg.; KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, art. 10 n. 35 segg.).

  • 17 - 3.2.4.Per quanto riguarda lo spazio temporale, l'art. 29 cpv. 1 OAVS prevede che i contributi sono fissati per ciascun anno (civile) di contribuzione. Secondo il cpv. 2 di detto disposto, i contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. ll reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il cpv. 6. Poi, secondo il cpv. 3, "Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato e tengono conto dei valori di riparto intercantonali." Tale sostanza viene comunicata dalle autorità fiscali alla cassa di compensazione. Di norma, le autorità fiscali comunicano solo gli importi decisivi necessari per determinare i contributi da versare, senza fornire dettagli sui calcoli effettuati (cfr. STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 consid.8.2; cfr. DIN dei rispettivi anni, op. cit., n. 2103 segg., 4040 segg., 4057 segg.; SCHAFFHAUSER/KIESER, op. cit., p. 84 seg.). Secondo l'art. 29 cpv. 6 se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata – in casu applicabile all'anno

  1. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Infine il cpv. 7 prima frase prevede che, per il resto, alla fissazione e alla determinazione dei contributi sono applicabili gli artt. 22–27 per analogia. Questo vale sia per la valutazione dei contributi basati sul reddito da rendita che per quelli basati sulla sostanza (cfr. KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, art. 10 n. 46 con rimandi). Quindi si sottolinea che l'art. 23 cpv. 1 OAVS (determinazione del reddito e del capitale proprio per redditi provenienti da attività indipendente) prevede che le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente
  • 18 - tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali – analogamente all'art. 29 cpv. 3 e cpv. 4 OAVS. Inoltre, come ha già notato la convenuta, secondo l'art. 23 cpv. 4 OAVS – applicabile alle PSAL per rinvio dall'art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS (cfr. anche STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 consid.6.4) – le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali, anche per quanto riguarda la determinazione dei contributi AVS per PSAL, sono vincolanti per le casse di compensazione (cfr. STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 consid.6.4; KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, art. 10 n. 47 con rimandi). Sempre secondo il Tribunale federale tutti gli accertamenti fiscali si presumono quindi corretti; tale presunzione può essere confutata solo dai fatti (cfr. STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 consid.6.4). Le DIN (n. 1239) prevedono invece che il giudice non è vincolato dalle comunicazioni fiscali. Secondo la giurisprudenza, egli se ne discosta tuttavia solo quando la tassazione passata in giudicato è manifestamente inesatta e può essere subito corretta oppure quando si devono valutare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma importanti in materia di diritto delle assicurazioni sociali. I semplici dubbi sull'accuratezza di un accertamento fiscale non sono sufficienti (cfr. anche DTF 110 V 369 consid.2a; STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024 consid.5; 9C_577/2022 del 7 dicembre 2023 consid.3.4; 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020 consid.3.1; 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016. consid.6.3, 6.4, 8.1). 3.2.5.Il ricorrente si limita a contestare la sostanza netta contenuta nelle decisioni di agosto 2023, ritenendo che questa sarebbe inesistente, come lo dimostrerebbero le tassazioni da lui allegate. Si ritiene che il reddito conseguito in forma di rendita è stato correttamente calcolato dall'amministrazione imposte (cfr. art. 28 e 29 cpv. 2 4 OAVS e DIN n. 2087 segg., vedi doc. T-X, doc. 30-35). Le decisioni di agosto 2023 sono state rilasciate in seguito all'ottenimento, il 27 luglio e il 9 agosto 2023,

  • 19 - delle comunicazioni fiscali (cfr. doc. 25-30) da parte dell'amministrazione imposte. Paragonando gli importi del reddito da rendita usati dalla convenuta nelle sue decisioni per gli anni 2018-2022 (cfr. doc. N-R) con quelli comunicatigli, risulta che questi sono stati correttamente ripresi. Inoltre, si sottolinea che le decisioni provvisorie del 9 marzo 2023 (cfr. doc. 9, 11, 14, 17, 19, 22), avverso le quali il ricorrente non ha fatto opposizione, riportavano una sostanza netta di importo superiore a quella delle decisioni definitive qui contestate. 3.2.6. La convenuta al momento del rilascio delle decisioni di agosto 2023 aveva a disposizione solo la tassazione per il 2021 (cfr. doc. 7) e le comunicazioni dell'amministrazione imposte (cfr. doc. 25-30). Le cifre comunicatele da quest'ultima sono state correttamente riprese nelle decisioni della convenuta come "sostanza netta" (cfr. doc. N-R). In base alle informazioni a sua disposizione, la convenuta ha quindi agito correttamente. Come già sopra ritenuto, il giudice esamina solo la decisione della cassa in merito alla sua legittimità. Inoltre ci possono essere delle discrepanze tra la comunicazione fiscale e l'importo della sostanza netta fissato nelle decisioni di tassazione. Una tale discrepanza non significa necessariamente che sia stato commesso un errore (cfr. STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 consid.8.2). Se la comunicazione è manifestamente errata, la cassa di compensazione contatta l’autorità fiscale competente. Se l’autorità fiscale non apporta le dovute rettifiche, la cassa deve mantenere il reddito figurante nella comunicazione (DIN 123, 4060). Se una qualifica effettuata dalle autorità fiscali comporta una decisione con implicazioni di diritto tributario, le casse AVS devono effettuare ulteriori chiarimenti solo se sussistono seri dubbi sull'esattezza della comunicazione fiscale (cfr. DTF 147 V 114 consid. 3.4.2). La convenuta, sebbene il ricorrente avesse fatto valere nell'opposizione del 22 agosto 2023 delle discrepanze tra la sostanza netta fissata nelle

  • 20 - decisioni di agosto 2023 della convenuta e la sostanza menzionata nelle decisioni di tassazione, chiedendo un riesame della fattispecie, non ha – secondo gli atti a disposizione e altro non è stato fatto valere – proceduto a un tale riesame. Tale difetto procedurale è in via eccezionale sanabile dinanzi a questo Tribunale (cfr. tra tante STA 22 11 del 30 agosto 2022 consid.3.2 con rimandi; S 18 136 del 7 aprile 2020 consid.2.2.1 con rimandi); ciò che è accaduto con scritto del 9 luglio 2024, quando il Tribunale ha provveduto a richiedere le necessarie delucidazioni all'amministrazione imposte riguardo ai calcoli effettuati in merito alla sostanza netta usata quale base di calcolo per i contributi AVS. Con scritto del 24 [recte: 14] agosto 2024, l'amministrazione imposte ha trasmesso al Tribunale le informazioni necessarie concernenti il calcolo della sostanza netta rilevante per i contributi AVS, citando come base dei propri calcoli anche le "Regeln für die Bewertung der Grundstücke bei interkantonalen Steuerausscheidungen" del 22 marzo 2018 (modificate il 26 agosto 2020) della Conferenza svizzera delle imposte. Sulla scorta di tale scritto è comprensibile il calcolo effettuato dall'amministrazione imposte, poi comunicato alla convenuta, ed è quindi deducibile il motivo della discrepanza tra la sostanza netta ritenuta nelle dichiarazioni d'imposta (doc. T-X) e le decisioni riguardanti i contributi (doc. N-S). Basandosi sul documento dell'amministrazione imposte il Giudice unico ritiene che le decisioni di agosto 2023 della convenuta per il periodo 2018-2022 sono corrette e così pure la sostanza netta ivi fissata. 3.2.7.Per quanto riguarda l'anno 2023, non è da rimproverare alla convenuta – per di più in quanto la decisione del 14 agosto 2023 è di natura provvisoria e un'indicazione in tal senso vi era anche contenuta (cfr. doc. 45) – che, in assenza della decisione di tassazione per l'anno 2023, abbia considerato la sostanza determinante già evinta dalla comunicazione fiscale del 2022 (cfr. doc. 25). La convenuta era tenuta a fissare gli importi dovuti anche

  • 21 - per quell'anno e, per fare ciò, non era obbligata ad attendere la comunicazione fiscale del 2023 (cfr. STF 9C_409/2016 del 21 dicembre 2016 consid.8.2.2). Inoltre, alla luce del nuovo scritto dell'amministrazione imposte del 24 [recte: 14] agosto 2024, la sostanza netta menzionata quale base di calcolo per i contributi AVS dell'anno 2022 risulta corretta. Quindi, per conseguenza, lo è anche la sostanza del 2023. Pertanto anche tale decisione è da confermare. 3.2.8.In conclusione le decisioni definitive per gli anni 2018-2022, come pure la decisione provvisoria per l'anno 2023, tutte del 14 agosto 2023, sono da confermare. 3.3.Da verificare sono gli interessi di mora richiesti dalla convenuta per gli anni 2018-2020 (cfr. doc. N, O, P) e contestati dal ricorrente. 3.3.1.Il ricorrente afferma che a fronte delle decisioni provvisorie emesse, avrebbe effettuato, il 4 aprile 2023, il pagamento di tutte le somme richieste per gli anni 2018-2021. La convenuta, nonostante disponesse delle informazioni relative alle decisioni definitive di tassazione per tali anni (tranne il 2022), avrebbe creato una notevole confusione e un danno all'assicurato, dal quale pretenderebbe, con fatture e decisioni del 14 agosto 2023, il pagamento di interessi dovuti a emissioni tardive e basi di calcolo errate, di cui egli non potrebbe essere ritenuto responsabile. Le decisioni di tassazione sarebbero state tutte notificate e note al momento dell'emissione dei "pluri conteggi" come testimonierebbero i doc. T-X. 3.3.2.La convenuta si appoggia all'art. 26 cpv. 1 prima frase LPGA e gli artt. 41 bis

cpv. 1 lett. b e cpv. 2 seconda frase (in casu con fattura del 9 marzo 2023) e 42 cpv. 2 e 3 OAVS. L'obbligo di versare interessi di mora sorgerebbe anche in assenza di una fattura, un sollecito o una costituzione in mora particolare; l'obbligo risulterebbe non appena sarebbero dati i presupposti

  • 22 - indicati all'art. 41 bis OAVS. Gli interessi relativi ai contributi sarebbero interessi compensativi e avrebbero lo scopo di compensare il fatto che i debitori, se effettuassero un pagamento in ritardo, potrebbero godere di un vantaggio, mentre i creditori subirebbero al contempo uno svantaggio risp. danno. Questi interessi di mora in ambito AVS – in analogia al Codice delle obbligazioni (CO; RS 220, art. 104 seg. CO) – rappresenterebbero una compensazione che non presupporrebbe né una prova del danno o dell'arricchimento, né una colpa riguardo alla mora. Sarebbe dunque irrilevante se la persona soggetta all'obbligo di versare i contributi, la Cassa AVS o un terzo abbiano una colpa riguardo al ritardo nella determinazione o nel pagamento dei contributi. Si mirerebbe a una compensazione generalizzata, indipendente da vantaggio e danno effettivo. A seguito della pandemia di covid, tra il 21 marzo e il 30 giugno 2020, non sarebbero dovuti interessi di mora. Mentre per il 2021 e gli anni successivi questi decadrebbero in quanto di importo esiguo. Gli interessi di mora sarebbero giustamente stati fatturati e le decisioni relative a tali interessi sarebbero legittime. 3.3.3.La convenuta ha giustamente citato a tal riguardo gli articoli di cui sopra. L'art. 26 cpv. 1 prima frase LPGA i.c.d. con l'art. 1 LAVS prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamene riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. L'art. 41 bis cpv. 1 lett. b OAVS statuisce che devono pagare gli interessi di mora le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti. Come rettamente ha notato la convenuta secondo l'art. 41 bis

cpv. 1 ter OAVS, per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, non sono dovuti interessi di mora. Secondo l'art. 41 bis cpv. 2 seconda frase OAVS, in caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano

  • 23 - pagati entro il termine fissato. Secondo l'art. 42 OAVS: i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione (cpv. 1); il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all’anno (cpv. 2; DTF 139 V 297 consid.3.3.2-4, confermata anche con STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 consid.4.2.3); gli interessi sono calcolati in giorni e i mesi interi sono calcolati come 30 giorni (cpv. 3). Per quanto riguarda la prescrizione, in linea di principio, si ipotizza un periodo di cinque anni (cfr. DTF 129 V 345; KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, art. 16 n. 25). Oltre a ciò quale presupposto si richiede che il contributo sia esigibile. Esigibilità significa che il creditore può esigere l'adempimento da parte del debitore e intentare una causa a tal fine. Non è invece richiesto che il creditore sia già in ritardo, quindi egli non deve essere ammonito, per far scattare l'obbligo di interessi di mora (cfr. KIESER, Kommentar zum ATSG, art. 16 n. 29-30; Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG [DRC]; stato 1° gennaio 2023, n. 2186, 2200). 3.3.4.Nel caso concreto l'esigibilità dei contributi mancanti è chiaramente data (vedi art. 41 bis cpv. 1 lett. b OAVS). Quindi il ricorrente è in mora a partire dal 1° gennaio degli anni 2019 risp. 2020 risp. 2021 per il pagamento dei contributi degli anni 2018 risp. 2019 risp. 2020. Tali interessi di mora sono dovuti sino alla fatturazione del 9 marzo 2023 (cfr. doc. F, G, H, art. 41 bis

cpv. 2 OAVS), interrompendosi per periodo tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 (art. 41 bis cpv. 1 ter OAVS), come giustamente ha ritenuto la convenuta nelle sue decisioni (cfr. doc. N, O). 3.3.5.L'art. 26 LPGA prevede un obbligo generale di pagare gli interessi di mora e contributivi, il quale si applica in modo soggettivo a tutte le assicurazioni sociali soggette alla LPGA e, in modo oggettivo, sia alle richieste di

  • 24 - prestazioni degli assicurati nonché alle richieste di contributi dell'assicuratore (cfr. DOLF, in: FRÉSARD-FELLAY/KLETT/LEUZINGER [Ed.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basilea 2020, art. 26 n. 6; KIESER, in: KIESER (Ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., Zurigo, 2020, art. 26 n. 39 f.). L'art. 26 cpv. 1 LPGA differenzia tra interessi di mora e rimunerativi. In linea di principio l'unico requisito per l'insorgere di un obbligo di pagare gli interessi di mora è che il debitore sia in mora. Secondo la giurisprudenza, come rettamente ritiene la convenuta, gli interessi di mora hanno una funzione compensativa dei benefici dovuti al pagamento ritardato del debito principale (cfr. art. 102 CO; DTF 139 V 297 consid.3.3.2.2). Gli interessi di mora rivestono lo scopo, a prescindere da benefici e danni effettivi, di compensare in forma forfettaria la perdita di interessi del creditore e il guadagno del debitore. Per contro gli interessi di mora non rivestono un carattere penale – l'interesse trattato all'art. 26 cpv. 1 LPGA è compensativo – e sono dovuti indipendentemente da una colpa riguardante il ritardo. Per l'obbligo di pagare gli interessi di mora in materia di contributi non è quindi determinante che il ritardo nella determinazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente, alla cassa di compensazione o a un altro ente pubblico (cfr. DTF 139 V 297 consid.3.3.2.2 con rif.; STF 9C_228/2022 del 30 settembre 2022 consid.4.2; 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 consid.4.1.1, 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid.7; cfr. KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, art. 16 n. 8-11, 23; DRC, op. cit., 4011; presa di posizione del Consiglio Federale [CF] del 28 febbraio 2007 riguardo al postulato 06.3736 del 18 dicembre 2006 di M. Reimann "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia- vista/geschaeft?AffairId=20063736" [consultato l'ultima volta il 3 settembre 2024]).

  • 25 - È da menzionare che il Tribunale federale ha ritenuto che non sono riscossi interessi di mora se i contributi vengono forniti nell'ambito di una successiva colmatura di lacune contributive, che avviene in base al principio della buona fede (p.es. nel caso di un'informazione sbagliata delle autorità). Nel presente caso non è stato fatto valere che la convenuta avesse fornito delle informazioni sbagliate sulla base delle quali il ricorrente non avrebbe poi pagato i contributi dovuti; di conseguenza un esame per responsabilità dello stato dovuto alla tutela della fiducia, non è da esperire (cfr. anche STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 consid.4.4.1; cfr anche DTF 121 V 71 consid.2b e 3; KIESER, Kommentar zum ATSG, art. 16 n. 24). Si constata che la prassi al riguardo degli interessi di mora del Tribunale federale è piuttosto rigida. Nei rari casi in cui la cassa di compensazione fosse palesemente colpevole della maturazione degli interessi di mora, si possono trovare soluzioni adatte al singolo caso nel quadro dell'ordinamento giuridico applicabile (cfr. presa di posizione del Consiglio federale al consid.3.3.5 sopra; vedi anche STF 9C_228/2022 del 30 settembre 2022 consid.4.3.1). Il Tribunale federale ritiene anche generalmente che non è chiaro quando i ritardi nella determinazione dei contributi sono da considerare evidentemente imputabili alla cassa di compensazione, così da rinunciare alla riscossione degli interessi di mora (cfr. STF 9C_409/2016 del 21 dicembre 2016 consid.8.3.1). 3.3.6.Il ricorrente fa valere analogamente una colpa della convenuta e respinge una colpa sua. Ciononostante, come già sopra evidenziato, gli interessi di mora nel contesto concreto sono dovuti indipendentemente dalla colpa riguardante il ritardo. Quindi la colpa delle due parti non è rilevante per l'emissione di interessi di mora nel contesto, i quali sarebbero a prescindere dovuti. A titolo abbondanziale si aggiunge, in appoggio alla formulazione della presa di posizione del Consiglio federale sopracitata, che nemmeno risulta una palese colpa della cassa di compensazione, in

  • 26 - quanto questa, in virtù dell'art. 39 OAVS, non appena ha avuto conoscenza del fatto che il ricorrente avesse potenzialmente pagato contributi inferiori a quelli dovuti, si è attivata, tra l'altro, anche richiedendo il pagamento dei contributi arretrati mediante decisioni provvisorie (cfr. doc. 9, 11, 14, 17, 19, 22). Così è stato anche appena essa ha ricevuto le comunicazioni dall'autorità fiscale il 27 luglio e 9 agosto 2023 (cfr. doc. 25- 30), in quanto ha subito provveduto a emanare le decisioni definitive datate 14 agosto 2023. Il ricorrente poi non fa valere una prassi che si sarebbe sviluppata in tal senso e sulla quale egli si potrebbe appoggiare. Il Tribunale federale nella sentenza 9C_409/2016 ha ritenuto non vi fosse motivo sufficiente, nemmeno per ragioni di parità di trattamento, di rinunciare in via eccezionale alla riscossione di interessi di mora (cfr. STF 9C_409/2016 del 21 dicembre 2016 consid.8.2.2 e 8.3.2). Il Tribunale federale ha poi recentemente ritenuto che, visto il carattere non penale – bensì perequativo generale – dell'obbligo di pagare interessi di mora, ritenuto che questi sono dovuti indipendentemente dalla colpa relativa al ritardo, anche se avesse dovuto ipotizzare che la ricorrente fosse caduta in mora per un comportamento riconducibile alla convenuta (cassa di compensazione), ciò non intaccherebbe l'obbligo di pagare gli interessi di mora (cfr. STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid.7). In un ulteriore caso il Tribunale federale ha ritenuto che la questione relativa alla colpa era irrilevante per l'obbligo di pagare gli interessi di mora (cfr. STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 consid.4.1.3, vedi anche 9C_228/2022 del 30 settembre 2022 consid.4.3.1). Da tutto quanto suesposto si deduce che gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente dalla colpa di una delle parti e che quindi in casu la convenuta ne ha giustamente richiesto il pagamento.

  • 27 - 3.3.7.Anche questa censura del ricorrente è da respingere in quanto infondata; sono infatti dovuti interessi di mora per contributi arretrati (anni 2018- 2020). 3.4.In conclusione il ricorso del ricorrente è interamente da respingere. 4.1.In applicazione della prassi modificata del Tribunale amministrativo (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo [STA] S 21 48 dell'8 febbraio 2022 consid.4.1 segg. e STA S 21 49 dell'8 febbraio 2022 consid.3.1 segg.), l'obbligo di supportare le spese e il quadro dei costi di procedimenti giudiziari in materia di assicurazioni ai sensi dell'art. 61 LPGA, i quali non sono qualificabili come controversie in materia di prestazioni ai sensi dell'art. 61 lit. f bis LPGA, sono di principio disciplinati dal diritto cantonale (cfr. art. 72 segg. LGA, vedi anche STA S 22 130 del 20 febbraio 2024 consid.10.1). 4.2.Visto l'esito della procedura, le spese di procedura sono accollate al ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). La tassa di stato è di massimo CHF 20'000.00 e dipende dalla portata e dalla difficoltà della cosa e in base all'interesse e alla capacità economica della parte tenuta al pagamento delle spese. Nel caso in esame la tassa di stato in applicazione dell'art. 75 cpv. 2 LGA è fissata a CHF 800.00 (art. 1 cpv. 1 ALVS i.c.d. l'art. 61 LPGA, cfr. STA S 23 44 del 5 gennaio 2024 consid.10.1). 4.3.La convenuta vincente non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

  • 28 - III. Per questi motivi il Giudice unico giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

  • una tassa di Stato diCHF800.00

  • e le spese di cancelleria diCHF536.00 totaleCHF1'336.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3.[vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

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ALVS

  • art. 1 ALVS

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 3 LAVS
  • art. 10 LAVS
  • art. 16 LAVS
  • art. 84 LAVS

LGA

  • art. 43 LGA
  • art. 73 LGA
  • art. 75 LGA

LPGA

  • art. 24 LPGA
  • art. 26 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAVS

  • art. 23 OAVS
  • art. 28 OAVS
  • art. 29 OAVS
  • art. 39 OAVS
  • art. 42 OAVS

Gerichtsentscheide

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