Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2022 99
Entscheidungsdatum
31.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 22 99 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unicoRacioppi AttuarioPaganini SENTENZA del 31 ottobre 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Ezio Tranini, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, convenuta concernente pretesa di risarcimento LAVS

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La ditta B._____ Sagl, iscritta a Registro di commercio (RC) il 14 marzo 2016, ha avuto la sede a C._____ dal 17 marzo 2016 al 10 gennaio 2017, poi a D._____ sino al 3 giugno 2019 e nuovamente a C._____ fino alla sua radiazione dal RC il 21 dicembre 2020 (date di pubblicazioni nel FUSC). A._____ è stato gerente della B._____ Sagl dal 25 luglio 2018 al 17 ottobre 2019, con diritto di firma individuale (date di pubblicazione nel FUSC). 2.La B._____ Sagl, quale datrice di lavoro, è stata affiliata alla Cassa canto- nale di compensazione (di seguito: Cassa) dal 1° febbraio 2017 al 31 mag- gio 2019. 3.Con decisione 17 luglio 2020 del Presidente del Tribunale regionale E._____ è stato aperto il fallimento della società. La procedura è stata suc- cessivamente sospesa per mancanza di attivo (pubblicazione nel FUSC del 10 e 15 settembre 2020). Il 16 dicembre 2020 la società è stata radiata dal RC (pubblicazione nel FUSC del 21 dicembre 2020). 4.Constatato di avere subito un danno, con decisione 14 gennaio 2022, con- fermata con decisione su opposizione del 18 marzo 2022, la Cassa ha chiesto a A._____ il risarcimento ex art. 52 LAVS di CHF 19'258.15 per i contributi paritetici non versati dalla società nel 2018 in via solidale con F., precedente socio e presidente della gerenza della B. Sagl. 5.Il 5 maggio 2022 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha interposto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino contro la sud- detta decisione chiedendone l’annullamento e contestando una sua re- sponsabilità ex art. 52 LAVS. Sostiene che la dichiarazione dei salari del 2018 è stata probabilmente compilata a sua insaputa da F._____, poiché in quell’anno non è stato versato alcun salario e che probabilmente si tratta di un falso, preannunciando una denuncia penale al riguardo. Sostiene

  • 3 - altresì che durante la sua gerenza da parte della Cassa la società non ha mai ricevuto una richiesta di pagamento degli oneri sociali. In queste con- dizioni egli era impossibilitato a liquidare i contributi. Per questi motivi con- testa una violazione per intenzionalità o per negligenza grave delle pre- scrizioni. 6.Con la risposta di causa del 20 maggio 2022 la Cassa (qui di seguito: con- venuta) ha postulato la reiezione del ricorso, confermando le argomenta- zioni esposte nella decisione impugnata. 7.In data 2 giugno 2022 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino copia della sua denuncia penale di stessa data sporta contro F._____ per i reati di falsità in documenti, am- ministrazione infedele e bancarotta fraudolenta. Contestualmente egli chiede l'audizione di G., suo predecessore quale gerente della so- cietà. 8.Con scritto del 20 giugno 2022 la convenuta ha preso posizione in merito a quanto esposto dal ricorrente nel succitato scritto. 9.Con decreto 22 giugno 2022 il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino ha chiamato in causa F., il quale è tuttavia rimasto silente. 10.Con decisione 5 agosto 2022 il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso. Dopo che questa deci- sione è passata in giudicato, esso ha trasmesso gli atti al Tribunale ammi- nistrativo del Cantone dei Grigioni per competenza decisionale. 11.Il Giudice istruttore del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha assegnato alle parti un termine sino al 24 ottobre 2022 per l'inoltro di ulteriori osservazioni. Le parti non hanno inoltrato prese di posizione.

  • 4 - II. Considerando in diritto: 1.Oggetto impugnato è la decisione su opposizione del 18 marzo 2022 della convenuta. La competenza materiale (artt. 56 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1] e 57 LPGA i.c.d. con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]) e territoriale (art. 52 cpv. 5 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10]) di questo Tribunale per giudicare il presente ricorso è data, dal momento che la società datrice di lavoro ha da ultimo, fino al suo fallimento, avuto sede a C._____ (cfr. KIESER in: Stauffer/Cardinaux [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. ed. 2020, art. 52 n. 143). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 59 LPGA). Il ricorso è tempestivo (art. 60 LPGA) e rispetta i requisiti formali (art. 61 lett. b LPGA) per cui è ricevibile. 2.Controverso è se il ricorrente è responsabile per il danno pari a CHF 19'258.15 subito dalla convenuta a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF per l'anno 2018 non soluti dalla datrice di lavoro (B._____ Sagl [qui di seguito: società {nel frattempo fallita]). 3.1.Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione di prescrizioni da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità (naturale e adeguato) tra la violazione (colpevole) delle prescrizioni e il danno insorto (cfr. STF 9C_80/2017 consid. 5.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2; Rivista per le casse di compensazione AVS [RCC], edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992, 1985, pag. 619 seg.).

  • 5 - 3.2.La giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito successivamente al mancato pagamento dei contributi (cfr. STF 9C_238/2017 consid. 5.3.2 con riferimenti). 4.Innanzitutto va appurato se alla convenuta è insorto il danno rivendicato di CHF 19'258.15 per i contributi paritetici non versati dalla società nel 2018. 4.1.Il ricorrente fa valere che la dichiarazione dei salari del 2018 è stata probabilmente compilata, a sua insaputa, da F.. Egli invece non avrebbe mai compilato una dichiarazione dei salari, poiché per quanto a sua conoscenza la B. Sagl non avrebbe mai pagato nessun salario. Nella documentazione della società non esisterebbe nessun contratto di lavoro durante la sua gerenza. Inoltre, egli non avrebbe mai dato nessun ordine di pagamento di salari. Il gestore antecedente (G.) gli avrebbe assicurato che fino al momento delle sue dimissioni a inizio (recte: fine) gennaio 2018 non sarebbero mai stati pagati degli stipendi. A tal proposito egli richiede la testimonianza del precedente gestore e la produzione del dossier della società fallita da parte dell'Ufficio fallimenti della E.. Nella denuncia penale del 2 giugno 2022 allegata allo scritto del 2 giugno 2022 il ricorrente dichiara che F._____ avrebbe prosciugato la società per il proprio tornaconto e che non sarebbe comprensibile perché questi abbia compilato le dichiarazioni dei salari attestanti dei falsi salari mai pagati. 4.2.Questa argomentazione del ricorrente non può essere seguita. Nella sua denuncia penale del 2 giugno 2022 egli stesso non è in grado di motivare l'accusa di falsa dichiarazione affermando che non si capirebbe come mai F._____ "abbia compilato un documento che attestava falsi salari mai pagati". Il ricorrente avrebbe inoltre dovuto comprovare, p. es. per mezzo del conto economico, che effettivamente non sono stati pagati dei salari.

  • 6 - Invece, il ricorrente ha atteso fino a questa procedura per poi avanzare la richiesta di edizione del dossier della procedura di fallimento della società. In queste circostanze (e in considerazione dei motivi nei considerandi successivi) il Tribunale ritiene di non dover dar seguito a questa richiesta probatoria. L'ulteriore richiesta di testimonianza da parte del precedente gestore va altresì negata siccome detta testimonianza non concerne il periodo in questione, avendo questi ceduto la gerenza a inizio 2018. Va dunque ritenuto che nel 2018 la società ha versato dei salari come da rispettiva dichiarazione del 7 agosto 2019 inoltrata alla convenuta. Ne discende che la datrice di lavoro (B._____ Sagl) ha disatteso le prescrizioni di cui agli artt. 14 LAVS e 34 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) relative all'obbligo di pagare i contributi sociali e che in seguito a questo comportamento (illegale) alla convenuta è insorto un danno per i contributi sociali non saldati per l'anno 2018 pari a CHF 19'258.15. 5.Qui di seguito va dunque esaminato se la convenuta poteva pretendere (sussidiariamente) il risarcimento del danno dal ricorrente, che è stato gerente della B._____ Sagl con diritto di firma individuale dal 25 luglio 2018 al 17 ottobre 2019 (date di pubblicazione nel FUSC). 5.1.Giusta l'art. 52 cpv. 2 LAVS se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno. 5.2.Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro risp. dell'organo se questi ha trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

  • 7 - generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro risp. dell'organo della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156 consid. 4; RCC 1988, pag. 599). I fatti di cui si è resa colpevole una società non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati a un determinato organo, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella rispettiva società. Se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla società (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a; RCC 1985, pag. 620). Di regola, se la cassa di compensazione subisce un danno riconducibile a un'illecita violazione delle prescrizioni assicurative (segnatamente dell'obbligo di pagamento dei contributi), questa può partire dal presupposto che il datore di lavoro risp. l'organo abbia violato tali prescrizioni colpevolmente. Salvo il sussistere di motivi di giustificazione o di discolpa, essa di conseguenza emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo. La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro risp. all'organo (cfr. DTF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; STF 9C_394/2016 consid. 4.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2). 5.3.Il ricorrente adduce che, in primo luogo, nel periodo determinante (anno

  1. e anche in precedenza la società, per quanto a sua conoscenza, non avrebbe mai versato dei salari. La dichiarazione dei salari, avvenuta a sua insaputa e compilata da F., socio e presidente della gerenza della società, non sarebbe veritiera. In secondo luogo, durante la sua gerenza la convenuta non avrebbe mai inviato una richiesta di pagamento dei premi assicurativi. In queste condizioni egli sarebbe stato impossibilitato a liquidare i contributi. Per questi motivi egli contesta una violazione per intenzionalità o per negligenza grave delle prescrizioni. 5.4.Come visto sopra, occorre partire dal presupposto che la dichiarazione dei salari da parte di F. sia veritiera. Come già considerato dalla
  • 8 - convenuta, il fatto che il ricorrente sostiene di non essere stato al corrente dei salari soggetti a contributi rsip. degli scoperti con la convenuta non lo discolpa. Quale organo egli non può liberarsi della propria responsabilità sostenendo che non si sarebbe incaricato della gestione della società risp. del compito di pagare i contributi sociali. Pur ammettendo che questo compito non fosse stato di sua competenza, il ricorrente era in ogni caso tenuto ad esercitare un costante controllo della società risp. dell'adempimento del compito di versare i contributi sociali. Per adempiere a questo dovere il ricorrente avrebbe perlomeno dovuto consultare i documenti pertinenti (ad es. le rispettive voci del conto economico) (cfr. per tutto STF 9C_454/2021 consid. 5.1.2, 9C_360/2012 consid. 4.2), cosa che evidentemente non ha fatto, essendosi apparentemente limitato a confidare nella rassicurazione del precedente gestore secondo cui la società non avrebbe pagato salari (rassicurazione che comunque concerneva solo il periodo di gestione antecedente). Va ancora osservato che in data 19 settembre 2018 F._____ aveva compilato la dichiarazione dei salari per il 2017. Il conguaglio ancora scoperto e infine la fattura di rettifica per il 2017 sono stati saldati dalla società il 20 agosto 2018 risp. il 21 settembre 2018, quindi quando il ricorrente era già in carica. Il ricorrente avrebbe dunque dovuto sapere di questi pagamenti. Al più tardi in occasione di questi pagamenti egli avrebbe dovuto informarsi sul personale impiegato e i salari versati. 5.5.Per quanto il ricorrente intenda attribuire una concolpa alla convenuta, asserendo che la stessa non avrebbe mai fatturato i contributi dovuti durante la sua gerenza, va osservato che la convenuta a tal proposito ha spiegato che, non avendo la società notificato nulla in merito alla fatturazione periodica degli acconti prescritta per legge, la convenuta ha fatturato il dovuto per l'anno 2018 solamente dopo la presentazione della relativa dichiarazione dei salari avvenuta nel corso del 2019. Questo

  • 9 - argomento del ricorrente non rappresenta quindi un valido motivo di discolpa. 5.6.Ne discende che il ricorrente non ha ottemperato ai suoi obblighi di vigilanza. Come sottolineato dalla convenuta, il ricorrente ricopre e ha ricoperto cariche formali in numerose società (peraltro egli era già stato gerente della società in discussione dal 17 marzo 2016 al 10 gennaio 2017 [date di pubblicazione del FUSC]), per cui dispone delle sufficienti conoscenze gestionali. La responsabilità del ricorrente per negligenza (grave) è dunque data e F._____ non può essere ritenuto unico responsabile del mancato pagamento dei contributi paritetici dell'anno

  1. Validi motivi giustificanti risp. discolpanti non sono stati esposti. 6.La convenuta ha inoltre giustamente ritenuto che il ricorrente deve risponde in via solidale non soltanto dei contributi sociali a partire dalla sua entrata in carica il 25 luglio 2018, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, poiché non sono stati fatti valere motivi che potrebbero scagionare il ricorrente dalla sua responsabilità anche per questi contributi (cfr. al riguardo STF 9C_841/2010 consid. 4.3 con riferimenti). 7.La decisione impugnata merita pertanto conferma e il ricorso va respinto. 8.Questa decisione è emanata dal giudice unico dacché le censure del ricorrente sono manifestamente infondate (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. b LGA). 9.1.Secondo prassi di questo Tribunale per questa procedura sono prelevate spese (art. 61 lett. f bis LPGA e contrario; art. 72 segg. LGA; STA S 21 75 del 24 marzo 2022 consid. 4.1). Visto l'esito del ricorso, le spese di procedura composte da una tassa di Stato fissata a CHF 1'000.00 e spese di cancelleria sono accollate al ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA).
  • 10 - 9.2.La convenuta non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g e contrario LPGA). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
  • una tassa di Stato diCHF1'000.00
  • e le spese di cancelleria diCHF246.00 totaleCHF1'246.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

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