Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2022 53
Entscheidungsdatum
16.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 22 53 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi Giudicivon Salis e Pedretti AttuarioPaganini SENTENZA del 16 agosto 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A., patrocinato dall'avvocato Cesare Lepori, ricorrente contro C., Centro di competenza e Supporto specializzato, convenuta concernente restituzione di prestazioni secondo LADI

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ si è iscritto al collocamento il 1° aprile 2019. Egli ha beneficiato di un termine quadro per la riscossione della prestazione dal 1. aprile 2019 al 31 dicembre 2021. Per i periodi di controllo da agosto 2019 a dicembre 2019 l'C._____ gli ha versato un'indennità di disoccupazione pari a CHF 18'016.70. Durante questo periodo egli aveva conseguito un guadagno intermedio presso la B._____ SA, come da indicazioni da lui rilasciate alla Cassa di disoccupazione. Tuttavia, dalla dichiarazione dei salari del 10 dicembre 2019 della D._____ SA è emerso che egli in tale periodo aveva pure lavorato presso quest'ultima società. 2.L'8 aprile 2021 C._____ ha chiesto alla D._____ SA, quale datrice di lavoro per il periodo agosto-dicembre 2019, di compilare e rinviare il modulo "Attestato del datore di lavoro". 3.Con lettera del 27 aprile 2021 la moglie di A., quale amministratrice unica della D. SA, ha comunicato all' C._____ che A._____ non avrebbe mai lavorato per la società e che vi sarebbe stato un errato utilizzo del formulario per la notifica dei salari. A comprova veniva allegata la rettifica del 27 aprile 2021 segnalata alla Cassa di compensazione AVS per l'anno 2019 secondo cui il salario computato a A._____ (CHF 28'800.00) in realtà era da computarsi nel reddito della moglie. 4.Con scritto del 16 novembre C._____ ha richiesto ulteriori informazioni. Essa ha chiesto fra l'altro per quale motivo nella dichiarazione dei salari effettuata il 10 dicembre 2019 alla Cassa di compensazione AVS è stato inserito A._____ se questi non era alle dipendenze della società. 5.Il 17 novembre 2021 A._____, quale presidente della società a partire dal 12 luglio 2021, ha ribadito che sua moglie (all'epoca amministratrice della società) avrebbe allestito i relativi formulari sui salari in maniera

  • 3 - palesemente errata. Egli si sarebbe aggiunto alla società soltanto a partire dal 12 luglio 2021. Inoltre, egli ha allegato un'ultima (e definitiva) rettifica della dichiarazione dei salari 2019 datata 21 luglio 2021 inviata alla Cassa di compensazione AVS, secondo la quale la somma dei salari (esclusivamente in favore della moglie) sarebbe stata di CHF 13'800.00 (composta solo ancora dalle quote private mensili per l'automobile e senza più nessun salario lordo). 6.Con decisione 19 gennaio 2022 C._____ ha chiesto la restituzione delle prestazioni per l'importo di CHF 16'387.65. Come motivazione, essa ha addotto che nell'ambito della verifica prevista per legge avrebbe constatato che le dichiarazioni di A._____ nel modulo "Indicazioni della persona assicurata" (IPA) non sarebbero state conforme al vero. Ciò risulterebbe da un confronto tra il conto individuale (estratto del conto individuale AVS) e la dichiarazione dei salari del 10 dicembre 2019 redatta dalla moglie quale presidente con firma individuale della D._____ SA. In quest'ultima dichiarazione del 10 dicembre 2019 risulta un reddito di CHF 28'800.00 per il periodo agosto-dicembre 2019. Le giustificazioni nello scritto del 27 aprile 2021 secondo cui A._____ non avrebbe lavorato per la società e che la causa dell'errore sarebbe da ricondurre a un errato utilizzo del formulario per la notifica dei salari, non sarebbero fondate. Non sarebbe verosimile che la dichiarazione dei salari del 10 dicembre 2019 non corrisponda al vero, tenuto conto che questa è stata redatta dalla moglie di A.. 7.Il 26 gennaio 2022 A. si è opposto a tale decisione, ribadendo che per il periodo in questione egli non avrebbe percepito alcun salario dalla D._____ SA, come da fattura di chiusura dei contributi paritetici della Cassa di compensazione AVS del 6 agosto 2021 successiva alla rettifica (definitiva) da lui segnalata in data 21 luglio 2021.

  • 4 - 8.Con decisione 9 maggio 2022 l'UNIA ha respinto l'opposizione, considerando essenzialmente che apparirebbe poco verosimile che la moglie di A._____ si possa essere sbagliata nel compilare il modulo per la determinazione dei contributi AVS, tenuto peraltro conto che la società – come sostenuto dall'opponente – avrebbe avuto una sola dipendete, ovvero ella stessa. 9.Avverso questa decisione su opposizione, il 9 giugno 2022 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendone l'annullamento. Come motivazione, egli ha sostanzialmente addotto un vizio formale della decisione impugnata e ha contestato la conclusione di UNIA secondo cui egli avrebbe lavorato per la D._____ SA nel relativo periodo. 10.Nella risposta del 30 giugno 2022 l'C._____ (qui di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso, essenzialmente rimandando il Tribunale ai motivi esposti nella decisione impugnata. Sotto il profilo formale, essa ha osservato che in fase di istruttoria amministrativa è stato il ricorrente stesso a rispondere alle sue richieste, per cui mal si comprenderebbe come si possa affermare che egli non sia stato nelle condizioni di difendersi. La convenuta ha inoltre ritenuto che il ricorrente abbia gestito con forme diverse perlomeno le società in cui la moglie ricopriva formalmente una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. I complementi dei fatti esposti dalla convenuta e rimasti incontestati dal ricorrente, su cui poggia la conclusione della convenuta appena descritta sopra, sono i seguenti: Prima di iscriversi al collocamento il 1° aprile 2019, il ricorrente è stato alle dipendenze della E._____ Sagl, costituita il 28 settembre 2017, che si occupava di gestione patrimoniale, esercizio di una fiduciaria finanziaria e assunzione ed esecuzione di investimenti e di cui egli è stato socio e gerente con firma individuale fino al 24 ottobre 2018. Il primo contratto di

  • 5 - lavoro del 10 ottobre 2017 prevedeva un'attività a tempo pieno con un salario di CHF 8'000.00 lordi per 12 mensilità, mentre secondo il successivo contratto del 15 ottobre 2018 il salario era di CHF 10'000.00 lordi. Il licenziamento è avvenuto dopo poco più di tre mesi per mancanza di lavoro e cessazione dell'attività. L'8 agosto 2019 il ricorrente ha iniziato una nuova attività presso la società B._____ SA come consulente immobiliare a tempo pieno con salario mensile (lordo) di CHF 3'500.00. Il rapporto di lavoro è stato interrotto il 20 dicembre 2019 con effetto al 31 gennaio 2020. Il 29 aprile 2020 il ricorrente ha firmato un nuovo contratto di lavoro con la società F._____ SA, G., via H., da cui si evince che l'attività svolta era quella di gestione immobiliare/consulente immobiliare con un'occupazione di 20 ore settimanali e un salario mensile di CHF 3'500.00. Il 30 ottobre 2020 detto contratto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro con decorrenza 30 novembre 2020 per motivi economici. Il 30 luglio 2020 il ricorrente ha costituito la società I._____ Sagl, G., via H., di cui egli è stato socio e gerente con firma individuale. In data 29 ottobre 2020 egli è divenuto solo socio senza diritto di firma e la moglie gerente con firma individuale. Il 18 novembre 2020 egli ha inoltrato domanda di assegni per il periodo d'introduzione (API). Il datore di lavoro era la J._____ Sagl, G., via H.. In stessa data egli ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un impiego al 100 % e un salario mensile di CHF 7'500.00 oltre a tredicesima mensilità. L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) ha accolto la richiesta d'assegno il 24 novembre 2020, accordando un salario determinante di CHF 8'125.00 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

  • 6 - Il 7 luglio 2021 il ricorrente è diventato presidente con firma individuale della ditta da lui fondata D._____ SA, K., e con effetto 31 agosto 2021 ha cessato l'attività lavorativa fino allora svolta. A decorrere dal 4 ottobre 2021 egli è stato assunto dalla società da lui fondata L. SA (oggi: M._____ SA). Anche questa società ha sede a G._____ in via H.. In considerazione di queste circostanze, stando alla convenuta sarebbe altamente probabile che perlomeno per il periodo dichiarato all'assicurazione AVS il ricorrente sia stato impiegato presso la D. SA. II. Considerando in diritto: 1.Oggetto di impugnazione è la decisione su opposizione 9 maggio 2022 della convenuta. Il ricorso contro questa decisione ricade nella competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in qualità di Tribunale delle assicurazioni (art. 100 cpv. 3 della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI; RS 837.0], art. 128 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI; RS 837.02] in combinato disposto con l'art. 119 cpv. 1 lett. a OADI; art. 57 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1] in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La legittimazione del ricorrente, quale destinatario della decisione impugnata, è pacifica (art. 59 LPGA). Essendo tempestivo (art. 60 LPGA) e rispondendo alle condizioni di forma (art. 61 lett. b LPGA) il ricorso è dunque ricevibile.

  • 7 - 2.Controverso è se la convenuta ha chiesto a ragione la restituzione di CHF 16'387.65 per prestazioni d'indennità di disoccupazione indebitamente percepite dal ricorrente tra agosto e dicembre 2019. 3.Il ricorrente fa innanzitutto valere un difetto formale della decisione impugnata. A suo dire, la convenuta non poteva chiedere la restituzione delle prestazioni prima di aver accertato la riscossione indebita in una procedura in cui il ricorrente poteva debitamente difendersi. La decisione impugnata andrebbe pertanto annullata già per questo vizio. Il punto di vista del ricorrente non può essere condiviso, dacché né le determinanti disposizioni legali né la giurisprudenza in materia esigono che la decisione di restituzione di prestazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione debba essere preceduta da una decisione impugnabile accertante una riscossione indebita delle prestazioni. Richiesto è (unicamente) che la domanda di restituzione delle prestazioni sia oggetto di una decisione formale di restituzione (cfr. SECO, Prassi LADI RCCI [Restituzione, compensazione, condono e incasso], A20 con rinvio a DTF 130 V 388; art. 3 cpv. 1 Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA; RS 830.11]). Detta Prassi prevede esplicitamente che la formale decisione di restituzione deve comprendere i motivi [della restituzione richiesta] (v. Prassi LADI RCCI, A21). I motivi della restituzione devono evidentemente comprendere il presupposto di una riscossione indebita (v. considerando successivo), per cui non occorre emanare due decisioni separate come erroneamente sostenuto dal ricorrente. La rispettiva censura formale è dunque infondata. 4.Giusta l'art. 95 cpv. 1 LADI i.c.d. con l'art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1). L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF

  • 8 - 8C_294/2018 consid. 4.1; DTF 130 V 318 consid. 5.2). Giusta l'art. 53 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (revisione; cpv. 1). L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (riconsiderazione; cpv. 2). 4.1.Il ricorrente sostiene – anche in questa sede – di non aver lavorato alle dipendenze della ditta D._____ SA quando era in disoccupazione, per cui sarebbe evidente che nella compilazione della dichiarazione dei salari del 10 dicembre 2019 vi sarebbe stato un errore. Il fatto che detta società aveva una sola dipendente nella persona della moglie del ricorrente dimostrerebbe che la dichiarazione dei salari 2019 non sarebbe stata compilata correttamente in quanto questa società, attiva in ambito immobiliare sostanzialmente privato, non avrebbe necessitato certamente di altri dipendenti. 4.2.D'accordo con la convenuta va invece ritenuto che il conteggio del 10 dicembre 2019 (doc. 45 convenuta) è determinante. In questa dichiarazione sono stati indicati due dipendenti (il ricorrente e sua moglie) con un salario per il periodo da agosto a dicembre 2019 di rispettivamente CHF 28'800.00 e CHF 25'000.00. Per questi giudici non è comprensibile come la moglie del ricorrente, quale amministratrice della D._____ SA in quel momento, abbia potuto erroneamente elencare due dipendenti se, stando alla versione di lei e del marito, fosse stata davvero solo ella a percepire un reddito da questa società. Va notato che la (prima) correzione del conteggio dei salari del 27 aprile 2021 è avvenuta solamente in seguito alle domande poste dalla convenuta in fase di istruttoria amministrativa (cfr. doc. 47 e 48 convenuta). In tale prima correzione la moglie del

  • 9 - ricorrente dichiarava un salario mensile da ella percepito da agosto 2019 di CHF 8'000.00 e una quota privata mensile per l'automobile aziendale da lei utilizzata di CHF 1'150.00 (cfr. doc. 48 convenuta). Stando poi al conteggio definitivamente rettificato del 21 luglio 2021, ella nel 2019 avrebbe percepito unicamente un reddito in forma di quota privata per l'automobile aziendale pari a CHF 13'800.00 (cfr. doc. 50 convenuta). In base a questi fatti, secondo il qui determinante grado di probabilità preponderante (DTF 144 V 427 consid. 3.2) questi giudici ritengono che il primo conteggio del 10 dicembre 2019 rispecchi la realtà piuttosto che rappresentare un palese errore. Per queste ragioni, va concluso che per il periodo qui in discussione da agosto a dicembre 2019 il ricorrente sia stato impiegato presso la D._____ SA e abbia percepito un salario pari a CHF 28'800.00, come da conteggio del 10 dicembre 2019. 4.3.Ne discende che la convenuta ha giustamente richiesto la restituzione di CHF 16'387.65 secondo i relativi conteggi (non contestati dal ricorrente) per prestazioni d'indennità di disoccupazione indebitamente percepite dal ricorrente tra agosto e dicembre 2019. Il ricorso va pertanto respinto. 5.La procedura è gratuita (cfr. art. 61 lett. f bis LPGA in combinato disposto con gli artt. 100 segg. LADI e 128 segg. OADI e contrario). La convenuta non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

  • 10 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

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