Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2022 26
Entscheidungsdatum
18.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Comunicata in data VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 22 26 2 a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unicoRacioppi AttuarioRogantini SENTENZA del 18 marzo 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinata dall'avv. Milca Molteni, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, resistente concernente sospensione dal diritto all'indennità

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ nacque nel 1992, è sposata e madre di una bambina nata il 20 aprile 2020. Dal 2016 al 2021 ha lavorato come impiegata di lavanderia per la succursale della B._____ SA a C.. Il 28 luglio 2021 ha dichiarato per scritto in tedesco di voler disdire il contratto di lavoro con effetto dal 31 ottobre 2021 (act. C.8). Nel seguito il 1° novembre 2021 si è iscritta alla disoccupazione, rivendicando un'indennità giornaliera nella misura del 100% a partire da quella data (act. C.3). 2.Con scritto del 16 novembre 2021 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) l'ha invitata a esprimersi in merito al motivo della disdetta del contratto di lavoro, in quanto sarebbe tenuto a sospendere il diritto all'indennità in caso di disoccupazione imputabile alla persona assicurata (act. C.9). Tale scritto è stato redatto in tedesco. 3.A. ha risposto in italiano il 19 novembre 2021 di aver deciso a malincuore di dare la disdetta per il motivo di aver ricevuto una proposta migliore di lavoro (act. C.10). Starebbe facendo troppe ore in più, lavorando per esempio dalle ore 07.00 alle ore 19.00. Di sera sentirebbe che fisicamente e mentalmente non ce la farebbe più. Avrebbe colto la nuova opportunità anche per fare delle nuove esperienze lavorative. Se tutto andrebbe bene, le darebbero un contratto annuale con una paga più alta. 4.Con decisione in tedesco del 22 novembre 2021 l'UCIAML ha sospeso il diritto all'indennità di A._____ per 37 giorni, ritenendo che l'assicurata avrebbe disdetto il rapporto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego (act. C.11). Con le sue osservazioni del 19 novembre 2021 lei non avrebbe avanzato dei motivi sufficienti che giustificherebbero di considerare non più ragionevolmente esigibile da lei restare nel precedente posto di lavoro.

  • 3 - 5.A._____ ha interposto opposizione contro detta decisione in data 23 novembre 2021 (act. C.12), ripetendo di aver dovuto lavorare dalle ore 07.00 alle ore 19.00, spesso anche fino alle ore 20.00 con una pausa pranzo di soli 45 minuti. Sarebbe stata esausta, sia fisicamente che psicologicamente. Avrebbe una bambina di 19 mesi e arrivare a casa alle ore 20.00 dopo 12 ore di lavoro sarebbero troppo. Il marito sarebbe impiegato presso un'azienda da 15 anni e molte volte lavorerebbe pure lui fino alle ore 19.00 per fare lavori extra. Nessuna babysitter accetterebbe di stare con un bambino fino alle ore 19.30 di notte. Infatti anche l'asilo le avrebbe detto che non sarebbe umano lasciare un bambino lontano da sua madre per 12 ore al giorno. Lei avrebbe chiesto più flessibilità alla datrice di lavoro, ma non le sarebbe stata data. Inoltre non si sarebbe mai dimessa se il lavoro sarebbe stato dalle ore 07.00 alle ore 17.00 come dovrebbe essere l'orario normale. Avrebbe dovuto sacrificare il suo lavoro per non sacrificare quello del marito. Sarebbe molto faticoso lavorare 12 ore al giorno e tornare a casa e vedere la figlia solo per 1 ora. Chiederebbe come avrebbe potuto fare di meglio. Non sarebbe giusto penalizzarla così come si penalizzerebbe chi si dimette senza avere un altro lavoro. Del resto lei avrebbe trovato un impiego dal 1° dicembre 2021 (vedi il contratto di lavoro allegato all'opposizione). Chiederebbe perciò di rivedere la decisione e considerare la sua situazione, anche un po' con il cuore, essendo una questione di umanità. 6.Il 7 dicembre 2021 l'UCIAML ha invitato l'opponente a inoltrare la registrazione degli orari mensili per il periodo da giugno 2021 a ottobre 2021 (act. C.13). Essi sono in seguito pervenuti all'UCIAML pochi giorni dopo per i mesi da gennaio ad aprile 2021 e da giugno a ottobre 2021 (act. C.14), come pure le disposizioni contrattuali di lavoro e altri documenti (act. C.15).

  • 4 - 7.L'UCIAML ha respinto l'opposizione con decisione del 26 gennaio 2022, confermando la sospensione dal diritto all'indennità (act. B.1; manca invece nell'incarto dell'UCIAML). 8.Il 25 febbraio 2022 A._____, ormai patrocinata da un'avvocata, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni avverso questa decisione (act. A.1). Chiede in via principale l'annullamento della decisione impugnata e in via subordinata la riduzione della sospensione dal diritto all'indennità a un massimo di 10 giorni, il tutto sotto protesta di tasse e ripetibili. 9.Con risposta del 10 marzo 2022 l'UCIAML ha proposto la reiezione integrale del ricorso (act. A.2). 10.La ricorrente ha rinunciato a replicare con scritto del 17 marzo 2022, confermando le argomentazioni e richieste di cui al ricorso (act. A.3). 11.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerando in diritto: 1.Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0) in unione con l'art. 2 e l'art.56 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) le decisioni su opposizione (e quelle contro cui un'opposizione è esclusa) possono essere impugnate mediante ricorso. Ogni cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali (art. 57 LPGA). È competente il tribunale delle assicurazioni del cantone il cui servizio cantonale ha deciso (art. 100 cpv. 3 LADI e art. 128 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria

  • 5 - contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 [Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI; RS 837.02]; cfr. l'art. 119 OADI). Nell'occorrenza ha deciso l'UCIAML quale servizio cantonale ai sensi dell'art. 85 LADI, cosicché è data la competenza di questa Corte (vedi l'art. 1 cpv. 1 e l'art. 5 cpv. 1 della Legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 ottobre 2005 [LAdLC/LADI; CSC 545.100] in unione con l'art. 1 dell'Ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione del 30 giugno 2009 [OLAdLC/LADI; CSC 545.270] e con l'art. 49 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 [LGA; CSC 370.100]). Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA). Gli artt. 38 segg. LPGA sono applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA). 2.Oggetto di litigio è la sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 37 giorni. Questa Camera del Tribunale competente decide in composizione di giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a LGA, siccome non è prescritta una composizione di 5 giudici e in base agli atti (act. C.1) il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 (CHF 3'614.00 [guadagno assicurato] x 0.8 [l'aliquota dell'indennità giornaliera corrisponde all'80% del guadagno assicurato giusta l'art. 22 cpv. 1 LADI] / 21.7 [conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero ai sensi dell'art. 40a OADI; il risultato intermedio corrisponde all'indennità giornaliera, arrotondata a CHF 133.50] x 37 giorni = CHF 4'939.50). Il ricorso della ricorrente legittimata al ricorso e patrocinata da un'avvocata è tempestivo, contiene una motivazione e un petito di principio accoglibile ed è pertanto ricevibile in ordine.

  • 6 - 3.La questione che si pone è essenzialmente se la disdetta del contratto di lavoro da parte della ricorrente sia stata fatta in circostanze tali da giustificare una sospensione dal diritto all'indennità. 3.1.Giusta l'art. 17 cpv. 1 LADI l'assicurata che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lei per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Deve poter comprovare tale suo impegno. Questa disposizione definisce il principio dell'obbligo di ridurre il pregiudizio ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali. Ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI, poi, l'assicurata è sospesa dal diritto all'indennità se è disoccupata per propria colpa. La disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurata che ha disdetto lei stessa un rapporto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere la lei di conservare il vecchio impiego (art. 44 cpv. 1 lett. b OADI). Secondo costante giurisprudenza non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro in particolare quando l'occupazione è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI oppure lo era fin dall'inizio e dunque non ne sarebbe stata esigibile l'accettazione. In questo contesto in termini di prova l'esigibilità della permanenza nel vecchio posto di lavoro è presunta. Essa deve inoltre essere valutata più rigorosamente dell'esigibilità dell'accettazione di un nuovo posto di lavoro (vedi per il tutto fra tante la sentenza 8C_107/2018 del 7 agosto 2018 consid. 3). 3.2.Nella fattispecie la ricorrente fa valere sostanzialmente che le ore lavorative sarebbero state troppe, rispettivamente che avrebbe dovuto lavorare troppo a lungo di sera e che così non avrebbe potuto occuparsi di sua figlia nata nel mese di aprile 2020. In altre parole gli orari di lavoro sarebbero stati inconciliabili con la situazione famigliare, il che andrebbe considerato inadeguato ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI. Inoltre

  • 7 - andrebbe tenuto conto che lei si sarebbe occupata presto di trovare un nuovo impiego. Difatti avrebbe già iniziato al nuovo posto di lavoro in data 1° dicembre 2021. Di conseguenza l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI non sarebbe applicabile. 3.3.L'UCIAML risponde a tal proposito che la ricorrente avrebbe inoltrato numerose registrazioni degli orari di lavoro, dalle quali si potrebbe evincere che negli anni 2018 e 2019 lei avrebbe lavorato regolarmente fino dopo le ore 18.00 e a volte anche oltre le 19.00, ma che all'epoca la ricorrente non sarebbe ancora stata mamma di una bambina. Gli orari di lavoro degli anni 2018 e 2019 sarebbero quindi trascurabili. Nel mese di giugno 2021 la ricorrente avrebbe lavorato al massimo fino alle ore 17.15, nel mese di luglio 2021 soltanto due volte fino a dopo le ore 18.00 e avrebbe finito al più tardi alle ore 18.07. Contrariamente a quanto da lei affermato, non avrebbe dunque mai lavorato fino a dopo le ore 19.00 in questo periodo e non avrebbe neanche mai lavorato dodici o più ore al giorno. Di conseguenza la ricorrente non riuscirebbe a comprovare l'inadeguatezza del rapporto di lavoro sciolto. 3.4.Innanzitutto si costata in questa sede che agli atti figurano esclusivamente le stampe della registrazione delle ore di lavoro per i mesi da gennaio ad aprile 2021 e da giugno a ottobre 2021 (act. C.14). I documenti relativi ad altri anni non sono stati versati agli atti o comunque non sono stati trasmessi a questa Corte. Come addotto giustamente dall'UCIAML, gli anni 2018 e 2019 non sono utili per chiarire la domanda in giudizio, poiché d'un canto concernono il periodo precedente alla nascita della bambina della ricorrente e d'altro canto antecedono anche la pandemia che ha avuto un forte impatto anche sul campo di lavoro della ricorrente. Nel 2020 la ricorrente dichiara di non aver lavorato a seguito della gravidanza – nonché, si presume, del congedo di maternità –, il che non è stato contestato e può senz'altro essere riconosciuto.

  • 8 - 3.5.Secondo la ricorrente nel 2021, poi, vi sarebbe stato lavoro ridotto a causa della pandemia. Gli orari per lei incompatibili avrebbero del resto riguardato regolarmente il periodo invernale. Ciò può di principio corrispondere. È pur vero che la sua datrice di lavoro ha confermato che si tratta di un'attività sottoposta a notevoli fluttuazioni stagionali e che la ditta beneficia di un'autorizzazione per lavorare oltre gli orari normali, così come nei giorni festivi e domenicali. È consaputo anche che in Engadina Alta tipicamente il periodo invernale, in particolare quello delle feste natalizie e di capodanno, può essere intenso in questo settore. Va tuttavia riconosciuto d'altronde anche che secondo le condizioni generali di impiego della ditta in cui lavorava la ricorrente era prevista una somma normale di ore di lavoro settimanali di 42 ore per un impiego a tempo pieno, con un totale massimo consentito di 45 ore ai sensi della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (Legge sul lavoro, LL; RS 822.11). Nell'autorizzazione per il lavoro domenicale e nei giorni festivi del 30 settembre 2018 (act. C.16) l'orario massimo di lavoro per la domenica e i giorni festivi è stato definito dalle ore 07.00 alle ore 18.00. Come sancito dall'art. 22 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL 1; RS 822.111), poi, l'autorizzazione dispone che la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata di 4 ore al massimo, purché essa non venga superata nella media semestrale. In questi termini e sapendo soprattutto che la ricorrente ha una bambina di soli due anni si può partire dall'idea che doveva essere possibile alla ricorrente raggiungere un accordo con la datrice di lavoro che le permetta di trascorrere perlomeno le serate con sua figlia e di non doverla fare accudire da terzi. Vi si aggiunge che guardando le registrazioni delle ore lavorative nel 2021 non vi sono i minimi indizi che un tale accordo non dovesse essere possibile. Si costata difatti che la ricorrente per ¾ del mese di gennaio e in parte anche gli altri mesi dell'anno ha lavorato solo di mattina, specie in primavera, e che ha oltrepassato le ore 17.15 soltanto

  • 9 - durante 3 settimane, ossia dalla fine di luglio a metà agosto, per 4 volte la settimana, lavorando al più tardi fino alle ore 18.22, oltre a tre singole e isolate volte al mese da metà agosto in poi. Agli atti non vi sono documenti alla comprova di tentativi di trovare un accordo con la datrice di lavoro in merito alle ore serali come li adduce in sede di ricorso. Se ne deve desumere che non può valere come sufficientemente verosimile che la ricorrente ha effettivamente discusso il problema con i suoi superiori – purché ve ne sarebbe stato uno anche nella stagione invernale 2021/2022, il che difronte agli orari estivi da lei lavorati pare piuttosto improbabile. A tutto ciò vi si aggiunge ancora che la ricorrente ha disdetto il contratto di lavoro precedente – a tempo indeterminato – in data 28 luglio 2021 per la fine di ottobre 2021, sapendo di poter cominciare il nuovo impiego prospettato – a tempo determinato – soltanto dal 1° dicembre 2021 in poi e lasciando così coscientemente un mese senza remunerazione, con l'intento di chiedere la disoccupazione in quel periodo. In conclusione a mente di questa Corte la ricorrente non ha dimostrato l'inadeguatezza del suo vecchio impiego, cosicché la sua disdetta porta a una sospensione dal diritto all'indennità giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in unione con l'art. 44 cpv. 1 lett. b OADI. 4.In via eventuale la ricorrente chiede che la sospensione sia ridotta ad al massimo 10 giorni. L'UCIAML non si è espresso in merito. Nella decisione impugnata si è limitato a considerare grave la colpa della ricorrente ai sensi dell'art. 30 cpv. 3 LADI in unione con l'art. 45 cpv. 3 lett. c OADI e di fissare per questo motivo la sospensione a 37 giorni. Tenendo conto dell'ampio potere discrezionale dell'UCIAML (cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale 8C_332/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3), delle raccomandazioni della Prassi LADI ID e di tutte le circostanze particolari del caso in giudizio, a mente di questa Corte la colpa della ricorrente può essere ritenuta grave e la sospensione di 37 giorni pare giustificata, visto l'intervallo previsto nell'OADI che va da 31 a 60 giorni in

  • 10 - caso di colpa grave e non essendovi elementi che ne giustificano una riduzione. 5.La procedura è gratuita (art. 61 lett. f bis LPGA). La parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte ricorrente vincente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 61 lett. g LPGA; vedi anche l'art. 78 cpv. 1 LGA). All'UCIAML, che ha del resto agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. l'art. 78 cpv. 2 LGA), non vanno dunque riconosciute spese ripetibili. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.Non si riconoscono spese ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 5.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

16

LADI

  • art. 16 LADI
  • art. 17 LADI
  • art. 22 LADI
  • art. 30 LADI
  • art. 85 LADI
  • art. 100 LADI

LGA

  • art. 43 LGA
  • art. 78 LGA

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 57 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

OADI

  • art. 40a OADI
  • art. 44 OADI
  • art. 45 OADI
  • art. 119 OADI

Gerichtsentscheide

2