Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2021 90
Entscheidungsdatum
09.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Comunicata in data VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 21 90 brs 2 a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi Giudicivon Salis e Meisser AttuarioRogantini SENTENZA del 9 marzo 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Anna Maria Voci e dall'avv. Spartaco Ponteduro, Studio legale Ponteduro-Voci, Via Alessi 3, 88089 Squillace (CZ), Italia ricorrente contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, resistente concernente prestazioni assicurative LAINF (nuovo giudizio)

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., nato nel 1983, lavorò per diversi anni in Svizzera quale operaio edile, da ultimo presso la B. AG a D.L., ed era quindi assicurato contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI, sigla tedesca più diffusa SUVA). In data 9 agosto 2016 soffrì un incidente stradale mentre era alla guida della propria motocicletta nel territorio del Comune di M. in Italia. Da questo infortunio (non professionale) riportò essenzialmente una frattura- lussazione tibio-peroneo-astragalica a destra nonché una frattura al trochite omerale sinistro con lesione della cuffia dei rotatori. L'INSAI assunse il caso ed erogò prestazioni. Dopo aver accertato la stabilizzazione dello stato di salute, l'INSAI sospese il pagamento delle prestazioni di corta durata dal 31 dicembre 2020, ad eccezione dei costi per i controlli medici ancora necessari e di una a due serie di fisioterapia l'anno per i due anni successivi. 2.Con decisione del 30 dicembre 2020 (act. B.5 dell'incarto S 21 32) l'INSAI accordò ad A._____ una rendita d'invalidità del 12% dal 1° gennaio 2021 (CHF 417.10 al mese, considerato il guadagno annuale di CHF 52'136.00) per tener conto degli impedimenti cagionati da detto infortunio. Precisò che la valutazione dell'indennità per menomazione dell'integrità sarebbe prevista per febbraio 2021. 3.Contro detta decisione A._____ fece sollevare opposizione tramite i suoi patrocinatori italiani, l'avvocata Anna Maria Voci e l'avvocato Spartaco Ponteduro, in data 3 febbraio 2021 (act. B.6 dell'incarto S 21 32). L'INSAI trattò immediatamente l'opposizione ed emise la sua decisione su opposizione il 9 febbraio 2021 (act. B.2 dell'incarto S 21 32), considerando tempestiva l'opposizione ma respingendola integralmente nel merito.

  • 3 - 4.Dagli estratti della Posta svizzera (Track&Trace) e delle Poste italiane di tracciamento della spedizione RY 050 008 421 CH – numero questo che figura espressamente sulla copia della decisione su opposizione inoltrata dai patrocinatori stessi di A._____ assieme al ricorso – risulta che la decisione su opposizione fu notificata ad A._____ in data 16 febbraio

  1. A., invece, fece dichiarare di aver ricevuto la decisione su opposizione dell'INSAI del 9 febbraio 2021 soltanto il 17 febbraio 2021, senza allegare documenti a comprova di tale affermazione. 5.Con memoria scritta datata il 16 marzo 2021 (act. B.A dell'incarto S 21 32) A. fece interporre ricorso contro detta decisione su opposizione. Dall'estratto delle Poste italiane per la spedizione RC 0504 7122 3 IT e dall'estratto Track&Trace della Posta CH SA della spedizione 98.40.472361.17688113 – codici figuranti sulla busta contenente il ricorso (vedi la busta originale nella mappa B dell'incarto S 21 32) – risulta che il ricorso fu consegnato alle Poste italiane in data giovedì 18 marzo 2021 alle ore 09.48, le quali lo hanno rimesso alla Posta CH SA il seguente lunedì 22 marzo 2021 di sera alle ore 18.06. 6.Con sentenza S 21 32 del 24 marzo 2021 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni non entrò nel merito del ricorso, ritenendolo tardivo. 7.Il Tribunale federale accolse il ricorso proposto da A._____ avverso tale decisione con sentenza 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 (act. A.1 del nuovo incarto S 21 90), annullando la decisione impugnata e rinviando la causa al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per nuovo giudizio. 8.Nella nuova procedura di ricorso S 21 90, il giudice dell'istruzione ha fatto diversi accertamenti, chiedendo informazioni all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, alla Cassa di disoccupazione del Cantone dei Grigioni e alla Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni.
  • 4 - 9.Egli ha inoltre invitato A._____ a presentare: ‒ certificato dell'iscrizione all'AIRE rispettivamente del rimpatrio rilasciato dal Consolato Generale Italiano di Zurigo riguardante il ricorrente, ‒ estratti conti di banche italiane o svizzere dal 2019 ad oggi intestati al ricorrente, dai quali si possono intravedere prelievi, pagamenti con scheda bancaria ecc. ‒ estratti di tutte le carte di credito intestate al ricorrente oppure in uso da lui dal 2019 ad oggi, ‒ copia del contratto d'affitto dell'appartamento in uso dal ricorrente a E.L._____ nel Cantone dei Grigioni, ‒ copia della disdetta di detto contratto, ‒ elenco di tutte le visite mediche presso il Dr. med. H., rilasciato dal Dr. med. G. che ha ripreso lo studio medico del Dr. med. H., dal 2018 ad oggi, ‒ indicazione dei numeri di cellulare in uso dal ricorrente, ‒ fatture dettagliate dei contratti della telefonia mobile in uso dal ricorrente dal 2020 ad oggi (con dati di collegamento di chiamate in entrata e uscita), ‒ elenco dettagliato dei viaggi dalla Svizzera in Italia e viceversa dal 2019 ad oggi del ricorrente con rispettive copie di biglietti di viaggio o ricevute per i biglietti per i rispettivi viaggi, oppure, in caso non dovessero più essere reperibili, un documento sottoscritto dal ricorrente contenendo un elenco dei viaggi dalla Svizzera in Italia e viceversa dal 2019 ad oggi, ‒ dichiarazione firmata dal ricorrente indicando da quando è rientrato definitivamente in Italia rispettivamente da quando il suo domicilio si trova ad F.L. in Italia, ‒ certificato del Comune di F.L._____ in Italia indicando la data di iscrizione nel registro dei domiciliati (e cancellazione della registrazione all'AIRE), ‒ eventuale copia del contratto di affitto dell'appartamento rispettivamente della casa dove il ricorrente vive ad F.L._____ in Italia,

  • 5 - ‒ dichiarazione delle imposte del ricorrente in Italia per gli anni 2019 e 2020, ‒ richieste per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, ‒ qualsiasi altro documento o mezzo di prova che possa chiarire il vero domicilio del ricorrente al mese di marzo 2021. 10.Il ricorrente ha ottemperato parzialmente a tale sollecito, presentando delle osservazioni in data 28 novembre 2021 (act. A.5) e 12 febbraio 2022 (act. A.9). Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerando in diritto: 1.Come nella sentenza S 21 32, oggetto della presente procedura è esclusivamente la decisione su opposizione dell'INSAI del 9 febbraio

  1. Ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 maro 1981 (LAINF; RS 832.20) in unione con l'art. 56 cpv. 1 e con l'art. 58 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) contro le decisioni su opposizione delle assicurazioni contro gli infortuni la persona assicurata può interporre ricorso al tribunale delle assicurazioni del cantone in cui è domiciliata nel momento in cui interpone ricorso. Se la persona assicurata è domiciliata all'estero è competente il tribunale delle assicurazioni del cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio (art. 58 cpv. 2 LPGA). In entrambe le costellazioni, dunque, è competente il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni quale tribunale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 57 LPGA in unione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 giugno 2006 (LGA; CSC 370.100).
  • 6 - 2.Va chiarito innanzitutto se il ricorrente abbia rispettato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 60 LPGA, alla luce di quanto statuito dal Tribunale federale con la sentenza che ha rinviato la causa a questa Corte per nuovo giudizio. A tale scopo vanno distinte due ipotesi: (1.) al ricorrente si applica esclusivamente la legislazione svizzera, (2.) il ricorrente può avvalersi anche della legislazione internazionale europea. Come sarà dimostrato, questa distinzione è qui di particolare rilievo, le due varianti portando a delle conseguenze giuridiche diverse. 2.1.In un primo passo conviene esaminare quale sarebbe la situazione giuridica nel caso in cui si ritenesse che non sussista un nesso transfrontaliero sufficiente e perciò si applichi unicamente il diritto svizzero. 2.1.1.Nella sentenza del Tribunale federale 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 la massima Corte ha espressamente confermato che nella misura in cui la sentenza cantonale impugnata S 21 32 del 24 marzo 2021 prescrive di massima quale criterio per la tempestività la consegna alla Posta svizzera, essa è conforme al diritto federale (art. 39 cpv. 1 LPGA), senza che l'INSAI abbia dovuto informare il ricorrente patrocinato da due avvocati dell'esigenza della consegna alla Posta svizzera, senza che l'INSAI abbia indotto il ricorrente in errore con un'indicazione fuorviante dei rimedi giuridici e senza che la Corte cantonale sia incorsa in formalismo eccessivo (consid. 4.4 e 4.5). Invano il ricorrente potrebbe quindi, a mente dei giudici federali, esigere secondo il diritto svizzero di considerare come determinante la data di consegna alle Poste italiane e non entrerebbe qui nemmeno in considerazione una restituzione del termine (consid. 4.6). A titolo di completezza giova ricordare al ricorrente che egli avrebbe potuto consegnare il suo ricorso anche a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera in Italia entro il termine e il ricorso sarebbe stato da dichiarare tempestivo. Ciò risulta espressamente dall'art. 39 LPGA che doveva essere noto ai suoi patrocinatori e che del resto è praticamente identico al diritto cantonale e raffigura un principio pressoché universale

  • 7 - del diritto processuale svizzero, tant'è che vige anche in campo civile e penale. 2.1.2.Ne segue che qualora risultasse determinante unicamente il diritto svizzero, come considerato dal Tribunale federale il suo ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni sarebbe definitivamente tardivo, poiché è stato consegnato alla Posta svizzera dopo lo scadere del termine. Difatti, stando alle informazioni ufficiali delle Poste italiane e della Posta svizzera (estratti per la spedizione menzionati, quello delle Poste italiane essendo tutt'oggi reperibile sul sito internet ufficiale), la decisione su opposizione dell'INSAI qui impugnata è stata notificata il 16 febbraio 2021 alle ore 09.46 a Girifalco, Provincia di Catanzaro. Il termine è cominciato a decorrere l'indomani (art. 38 cpv. 1 LPGA [sostanzialmente identico all'art. 7 cpv. 1 LGA, al quale ha erroneamente rinviato questa Corte nella sentenza S 21 32 del 24 marzo 2021]), ossia in questo caso il 17 febbraio 2021. Contando poi i 30 giorni del termine ex art. 60 cpv. 1 LPGA [e non art. 52 cpv. 1 LGA erroneamente indicato nella sentenza S 21 32, benché sostanzialmente identico nel contenuto], nell'occorrenza il termine è dunque scaduto in data 18 marzo 2021 – l'ultimo giorno del termine giusta l'art. 39 cpv. 1 LPGA [e non art. 8 cpv. 1 LGA erroneamente indicato nella sentenza S 21 32, benché sostanzialmente identico nel contenuto]. Ora, la memoria scritta di ricorso porta la data del 16 marzo 2021 e il timbro postale italiano è del 18 marzo 2021. Tuttavia la busta è stata consegnata alla Posta svizzera soltanto il successivo lunedì, ovvero il 22 marzo 2021, dimodoché il ricorso si rivela tardivo. 2.1.3.Volendo – per mera ipotesi e contrariamente agli atti – accettare una notifica avvenuta unicamente il 17 febbraio 2021 come sostiene il ricorrente nella sua memoria scritta di ricorso senza proporre alcuna prova a riguardo, ciò non cambierebbe l'esito. Difatti anche in tal caso il termine andrebbe a scadere prima del 22 marzo 2021, e meglio il venerdì 19 marzo 2021 che è ancora un giorno feriale e non si applica perciò la regola

  • 8 - speciale di cui all'art. 38 cpv. 3 LPGA [e non l'art. 7 cpv. 2 LGA erroneamente indicato nella sentenza S 21 32, benché sostanzialmente identico nel contenuto]. Anche in tal caso, quindi, questo giudice sarebbe tenuto a non entrare nel merito del ricorso. 2.1.4.Questa conclusione tratta nella sentenza S 21 32 del 24 marzo 2021 resta valida anche alla luce di quanto statuito dal Tribunale federale. La massima Corte ha difatti trattato le varie eccezioni sollevate dal ricorrente (formalismo eccessivo, inegualità di trattamento, ecc.), respingendole tutte. 2.2.In un secondo passo si impone un'analisi della situazione giuridica per la fattispecie a cui si appella il ricorrente, ossia che egli risiedeva in Italia al momento della comunicazione della decisione su opposizione dell'INSAI qui impugnata e che dunque sarebbe applicabile anche il diritto europeo. 2.2.1.Il Tribunale federale ha considerato che secondo l'Allegato II dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) in Svizzera sarebbe applicabile il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 166/1 del 30 aprile 2004). Va precisato che si tratta dell'art. 1 n. 1 dell'Allegato II in unione con il n. 1 della Sezione A con le relative modifiche ivi elencate e che è l'art. 15 ALC a dichiarare che gli allegati dell'ALC ne costituiscono parte integrante. Per completezza va menzionato anche che detto Regolamento è stato modificato fra l'altro dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 284/43 del 30 ottobre 2009; per una versione consolidata del Regolamento [CE] n. 883/2004 vedi RS 0.831.109.268.1) e che il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del

  • 9 - Consiglio del 16 settembre 2009 ne stabilisce le modalità di applicazione. Conviene ricordare inoltre che il Regolamento (CE) n. 883/2004 ha abrogato e sostituito il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità del 14 giugno 1971 (già con lo stesso numero RS). Comunque sia, l'art. 81 del Regolamento (CE) n. 883/2004 – identico all'art. 86 cpv. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 da esso sostituito (a parte il fatto di contenere due virgole in più) e del resto molto vicino anche all'art. 21 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) con una formulazione ben più succinta – prevede che le domande, le dichiarazioni o i ricorso che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato membro, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito. 2.2.2.Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 130 V 132 consid. 3), alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), la regolamentazione della procedura è lasciata all'ordinamento nazionale, nella misura in cui l'ALC e gli atti giuridici

  • 10 - applicabili ai sensi dell'Allegato II non contengono una disposizione in materia. Tuttavia le modalità non possono essere meno favorevoli di quelle applicabili a procedure analoghe di diritto interno (principio di equivalenza) e non possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). Tali principi vanno rispettati anche nel campo di applicazione dell'ALC. Ora, ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 – o appunto del successivo art. 81 del Regolamento (CE) n. 883/2004 – la presentazione di un ricorso a un tribunale di uno Stato membro diverso da quello che deve erogare la prestazione ha gli stessi effetti che avrebbe se la domanda fosse stata presentata direttamente all'organismo competente (nello Stato che deve erogare la prestazione). Per di più, presentando un ricorso a un organismo di un altro Stato membro, il termine è rispettato – ai sensi del principio di equivalenza – alle stesse condizioni in cui sarebbe stato rispettato se la richiesta corrispondente fosse stata presentata direttamente all'organismo competente. In tali casi – e solo in quelli – la consegna di un ricorso alla posta straniera può essere considerata equivalente alla consegna alla Posta svizzera (vedi UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 18 ad art. 39 LPGA con rinvio alla decisione della vecchia Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero del 25 novembre 1997, pubblicata in SVR 9/1998 IV n. 19, che a sua volta rinvia alle sentenze non pubblicate dell'ex Tribunale federale delle assicurazioni [incorporato dal 2007 nel Tribunale federale in forma delle due Corti di diritto sociale] del 28 ottobre 1994 nella causa A.G.S, del 14 gennaio 1988 nella causa IE. E del 16 agosto 1984 nella causa A.C.-G.).

  • 11 - 2.2.3.Applicando quanto esposto al caso qui in giudizio, significa che nella misura in cui si considera applicabile l'ALC e le normative europee, la consegna alle Poste italiane dev'essere considerata equivalente alla consegna alla Posta svizzera, il che qui significherebbe che il ricorrente avrebbe rispettato il termine, avendo consegnato il suo ricorso l'ultimo giorno del termine – ossia il 18 marzo 2021 – alle Poste italiane. 2.2.4.Tuttavia, perché l'ALC e le normative europee siano applicabili è indispensabile un nesso transfrontaliero, come giustamente precisato dal Tribunale federale. Per giurisprudenza costante della CGUE, le disposizioni sulla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale non possono essere applicate alle attività che non presentano alcun nesso di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell'Unione e i cui elementi rilevanti restino in complesso confinati all'interno di un unico Stato membro. Il carattere transfrontaliero è in particolare dato quando una persona, una fattispecie o una richiesta presenta un rapporto giuridico in relazione con più Stati membri dell'Unione europea; in quest'ambito entrano in considerazione il luogo di residenza o di lavoro, oppure la nazionalità (così espressamente nella DTF 143 V 81 consid. 8.3.1 con rinvii). 2.3.Nell'occorrenza il ricorrente ha contestato la prima volta dinanzi al Tribunale federale di essere residente in Svizzera e meglio in Via E.S.1._____ a E.L._____ nel Comune di E.C., Cantone dei Grigioni. Ha affermato di risiedere in Via F.S.1. nel Comune di F.L._____, Provincia di Catanzaro, Calabria. Considerando eccezionalmente ammissibile il certificato di residenza quale nuova prova (consid. 3.3 e 3.4), il Tribunale federale ha ritenuto che il Tribunale amministrativo non avrebbe accertato correttamente la residenza del ricorrente. Siccome mancherebbero "gli accertamenti indispensabili a stabilire la residenza effettiva del ricorrente", il caso andrebbe rinviato alla Corte cantonale (consid. 5.3). Il Tribunale federale ha dunque espressamente lasciato

  • 12 - aperta la questione. Ne risulta che in questa sede la domanda determinante, a mente del Tribunale federale, pare essere quella a sapere quale sia stato il luogo di residenza del ricorrente al momento in cui ha fatto inoltrare il ricorso tramite i suoi avvocati italiani in Italia. 3.Per determinare il luogo qui rilevante occorre chiarirne la base giuridica e i presupposti. Va tenuto presente che le disposizioni e i termini contenuti nel diritto comunitario e negli accordi bilaterali in materia vanno interpretati in maniera autonoma; soltanto se una convenzione non regola un determinato punto né esplicitamente né tacitamente si può prendere come spunto il diritto e la concezione elvetica in merito per l'interpretazione (vedi UELI KIESER, op. cit., n. 19 ad art. 13 LPGA con rinvii). 3.1.Secondo la giurisprudenza i termini qui di rilievo di domicilio rispettivamente di dimora abituale del diritto elvetico corrispondono essenzialmente a quelli del diritto comunitario (vedi la sentenza dell'ex Tribunale federale delle assicurazioni C 227/05 dell'8 novembre 2006 consid. 4.1 e 7.2, il primo consid. non essendo stato pubblicato in DTF 133 V 137). L'art. 1 lett. j del Regolamento (CE) 883/2004 definisce difatti la residenza come "luogo in cui una persona risiede abitualmente" (vedi però anche l'art. 11 del Regolamento [CE] 987/2009 che contiene elementi per la determinazione della residenza ai sensi del Regolamento di base), mentre l'art. 13 cpv. 2 LPGA – ispirato proprio dal diritto europeo in vigore all'epoca – statuisce che "una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato", aggiungendovi per precisione "anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata". Ai sensi della giurisprudenza questa "dimora abituale" esige la residenza effettiva in Svizzera, con l'intenzione di mantenerla per un certo periodo di tempo e di farne inoltre, durante questo tempo, anche il centro delle proprie relazioni personali (vedi fra tante la sentenza 8C_373/2018 e 8C_374/2018 del 26 settembre 2018 consid. 6 e la DTF 119 V 98 consid. 6.c-6.e con rinvio alla DTF 112 V 164 consid. 1). Sempre secondo la citata giurisprudenza, di

  • 13 - norma il requisito della residenza effettiva, da intendersi in senso oggettivo, non è più soddisfatto dopo la partenza all'estero. Tuttavia, in caso di soggiorno temporaneo senza l'intenzione di lasciare la Svizzera in modo permanente, il principio di residenza prevede le due eccezioni del soggiorno all'estero presumibilmente a breve termine e di quello presumibilmente a lungo termine. Vi è un soggiorno di breve durata all'estero in questo senso se e nella misura in cui rientra nei limiti di ciò che è generalmente abituale, se viene fatto per motivi pertinenti – ad esempio per visite, vacanze, affari, cure termali o formazione – e se non supera un anno, sebbene questa durata massima può essere completamente esaurita solo per motivi (veramente) pertinenti. Il motivo eccezionale di un soggiorno all'estero di più lunga durata è invece dato quando un soggiorno all'estero che era fondamentalmente destinato a essere di breve durata deve essere prolungato oltre un anno a causa di circostanze impellenti e impreviste come una malattia o un infortunio, oppure quando fin dall'inizio motivi impellenti come misure assistenziali, formazione o cure di malattie richiedono un soggiorno che probabilmente durerà più di un anno. 3.2.Quanto al domicilio, l'art. 13 cpv. 1 LPGA dichiara applicabili gli artt. 23-26 CC. Giusta l'art. 23 cpv. 1 CC, casi speciali a parte, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. La nozione di domicilio contiene due elementi: uno esterno oggettivo – la residenza, ossia il soggiorno di una certa durata in un determinato luogo e l'instaurazione di relazioni abbastanza strette in tale luogo – e uno interno soggettivo – l'intenzione di rimanere per un certo periodo di tempo nel luogo di residenza, il che deve essere riconoscibile per i terzi e quindi risultare da circostanze esterne e oggettive. Questa intenzione implica la volontà manifesta di fare di un luogo il centro delle proprie relazioni personali e professionali. Il domicilio di una persona si trova conseguentemente nel luogo in cui ha le relazioni più strette tenuto

  • 14 - conto dell'insieme delle circostanze (DTF 141 V 530 consid. 5.2 e sentenza del Tribunale federale 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2). L'esistenza di un permesso di soggiorno o di residenza, il deposito dei documenti e l'esercizio dei diritti politici – pur avendo valore indiziario – non sono determinanti ai fini di tale giudizio (DTF 141 V 530 consid. 5.2 con rinvio; sentenza dell'ex Tribunale federale delle assicurazioni K 22/05 del 18 maggio 2006 consid. 3.1). Il domicilio rimane del resto nello stesso luogo finché non ne viene stabilito uno nuovo altrove (art. 24 cpv. 1 CC). Ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 CC, si ricorda infine, nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. La stessa cosa vale a livello europeo anche per quanto attiene alla residenza (vedi la sentenza della CGUE del 16 maggio 2013 nella causa Wencel C-589/10 n. 43 a 51). Il CC contiene però alcune disposizioni che giustificano una distinzione fra domicilio e dimora abituale, fra cui alcune presunzioni giuridiche. Tuttavia questi punti non sono di rilievo per il caso che qui ci occupa. 3.3.Il diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione, poi, conosce una nozione leggermente diversa ancora. Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) la persona assicurata ha diritto all'indennità di disoccupazione "se risiede in Svizzera". Ai sensi della giurisprudenza l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI va inteso nel senso che si esige la residenza effettiva in Svizzera e l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In altre parole, si tratta essenzialmente della stessa nozione della "dimora abituale" di cui all'art. 13 cpv. 2 LPGA. L'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI contiene però un rinvio all'art. 12 LADI, tenor il quale – in deroga all'art. 13 LPGA – gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un

  • 15 - permesso stagionale. Nella LADI si è dunque aggiunto un elemento di polizia degli stranieri estraneo alla LPGA. 3.4.A questo proposito e in risposta alla critica del ricorrente va notato che in Svizzera, nella legislazione come anche nella giurisprudenza, il termine di residenza viene usato tal volta in modo praticamente intercambiabile a quello di domicilio, intendendo lo stesso concetto, benché sarebbe auspicabile un uso più chiaro e distinto della terminologia. In Italia, invece, l'art. 43 del Codice civile italiano definisce il domicilio come "luogo in cui [una persona] ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi", mentre la residenza è "nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale". Quest'ultima definizione corrisponde piuttosto a quella dell'art. 13 cpv. 2 LPGA che diverge da quanto prevede il CC. Per i fini di questa sentenza, comunque, è indifferente quale dei due termini si prenda, poiché il punto rilevante è che il ricorrente, al momento determinante, aveva il centro delle sue relazioni in Svizzera. 4.Nella fattispecie conviene riassumere gli elementi agli atti che permettono un apprezzamento considerando l'insieme delle circostanze come preteso dalla giurisprudenza. Il giudice dell'istruzione ha fatto vari accertamenti in merito al luogo qui determinante, mentre il momento determinante può essere circoscritto, per quanto di interesse, al termine di ricorso, ossia fra il momento in cui è stata notificata la decisione su opposizione qui impugnata e quello in cui i patrocinatori italiani del ricorrente hanno inoltrato il ricorso, rispettivamente quando è scaduto il termine di ricorso, concretamente nei mesi di febbraio e marzo 2021. Va tenuto presente che le conseguenze di un'assenza di prove grava sul ricorrente. Difatti egli ha consegnato il ricorso alla Posta svizzera soltanto dopo lo scadere del termine e, perché venga considerato ciononostante tempestivo, occorre che si applichi il diritto comunitario, il che presuppone, come si è detto, che il luogo qui determinante si trovi in Italia. Se invece tale luogo si trova in Svizzera, il termine è definitivamente scaduto prima dell'inoltro del ricorso,

  • 16 - cosicché questa Corte non può entrare nel merito dello stesso. A questo proposito conviene rilevare che nonostante l'invito a collaborare, il ricorrente ha inoltrato soltanto alcuni dei documenti richiesti (vedi i singoli punti seguenti). 4.1.Nella prima procedura (S 21 32) è stato consultato il servizio anagrafico del Cantone dei Grigioni GERES. Dall'estratto del 25 marzo 2021 risulta che in quel momento il ricorrente era registrato come domiciliato in Via E.S.1._____ a E.L._____ nel Comune di E.C._____ e che era celibe. Come domicilio precedente figura "K.S." a K.L. in Italia e quale data d'entrata in Svizzera è indicato l'11 marzo 2018 (vedi anche consid. 4.4 infra in merito al permesso L). Nell'intera corrispondenza e in tutti gli atti – in particolare anche nella decisione su opposizione qui impugnata – si è sempre utilizzato e indicato l'indirizzo a E.L., anche nei documenti spediti direttamente ai suoi avvocati al loro indirizzo. D'altra parte gli avvocati, almeno dalla memoria di opposizione in poi, hanno sempre indicato l'indirizzo qui fatto valere ad F.L. in Italia, anziché quello a E.L.. Il ricorrente ha inoltre fatto presentare un certificato di residenza del Comune di F.L. emesso il 14 aprile 2021, accompagnato poi da uno storico dello stesso allestito il 26 novembre 2021 (act. A.5). Su questi due documenti, congiuntamente, figura che il ricorrente risulta iscritto all'indirizzo Via F.S.1._____ ad F.L._____ dal 27 ottobre 2020, immigrato dal Comune di K.L._____ in Provincia di Catanzaro, Calabria, Italia. Intanto si costata che vi sono due certificazioni di residenza contraddittorie: il documento elvetico certifica il domicilio (svizzero) a E.L._____ in Svizzera, il documento italiano attesta la residenza (italiana) ad F.L._____ in Italia. Ci si potrebbe chiedere quale sia la valenza di tali documenti italiani che contengono la clausola di cui all'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 rispetto all'estratto ufficiale del servizio anagrafico grigionese che invece ha piena valenza di prova (art. 9 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [RS 210]), ma la

  • 17 - questione può rimanere irrisolta, poiché dall'insieme delle circostanze risulta comunque con sufficiente probabilità che il ricorrente risiedeva in Svizzera nel momento determinante. Nulla cambia a tale proposito nemmeno il fatto, dichiarato dal ricorrente, di non essere mai stato iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE). Difatti l'iscrizione all'AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dalla persona interessata all'Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del comune di provenienza. Ne segue che sarebbe spettato al ricorrente iscriversi e se non è stato iscritto, è perché ha deciso di non fare tale dichiarazione. È notorio che vi sono diversi cittadini italiani in Svizzera come anche in altri paesi che non hanno mai fatto tale dichiarazione, a prescindere dai motivi che possano avere. Non significa quindi per nulla che l'assenza di un'iscrizione provi la mancanza di una residenza all'estero. 4.2.Su sollecito del giudice dell'istruzione, il ricorrente ha inoltrato il suo contratto di locazione dell'appartamento a E.L., locato dal 1° aprile 2018 ad oggi (act. A.5). Dagli estratti bancari (Banca cantonale Grigione) risulta che il ricorrente ha pagato le pigioni mensili (importi variabili) perlomeno da gennaio 2019 a giugno 2021 senza interruzione (manca però la pagina relativa al mese di aprile 2019) mediante ordine permanente (vedi act. A.9 all. 6). La disdetta di tale contratto non è stata inoltrata né fatta valere dal ricorrente, benché espressamente richiesta dalla Corte. Se ne deve concludere che il contratto è ancora in corso tutt'oggi. D'altro canto il ricorrente ha presentato anche un contratto di compravendita della particella 959 sub.1 in Via F.S.2. nel Comune di F.L._____ al prezzo di EUR 140'000.00 e diverse ricevute di versamenti per l'energia, sulle quali figura l'indirizzo Via F.S.1., F.L. (act. A.5). Sebbene possano esservi varie spiegazioni per la divergenza del numero civico, questa circostanza desta certi dubbi. Si rileva inoltre che il

  • 18 - solo fatto di aver acquistato un fondo in Italia di per sé non costituisce un fatto in grado di rendere verosimile che il ricorrente abbia voluto trasferirvisi. Difatti nonostante l'acquisto in Italia il ricorrente ha continuato a prendere in affitto l'appartamento a E.L._____. Se, come fa valere nel senso, il centro delle sue relazioni fosse ormai in Italia, mal si comprende perché debba mantenere un appartamento in Svizzera. La sua spiegazione che ciò sarebbe dovuto al fatto che egli avrebbe dovuto rientrare in Svizzera "soltanto per le attività e il tempo strettamente necessario al fine di svolgere tutti gli adempimenti necessari per curarsi e per la pratica assicurativa rimasta in sospeso" non convince la Corte, conto tenuto del fatto che se il ricorrente veramente voleva trasferirsi definitivamente in Italia, le cure – in particolare in tempi di pandemia – potevano anche essere eseguite in Italia e la procedura in materia di assicurazione contro gli infortuni poteva anch'essa seguirla dall'Italia. Tant'è difatti che per il ricorso a questa Corte come anche per l'opposizione contro la prima decisione dell'INSAI il ricorrente ha deciso di incaricare degli avvocati italiani, anziché svizzeri. Le affermazioni del ricorrente sono dunque contraddittorie in questo punto o comunque in contrasto con le sue azioni. 4.3.La Cassa di compensazione AVS presso l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni ha comunicato alla Corte il 15 novembre 2021 che il ricorrente non ha goduto di prestazioni di riduzione individuali dei premi (act. A.2). Questo punto non è dunque utile ai scopi del presente giudizio. 4.4.L'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha risposto il 18 novembre 2021 che secondo i dati del servizio anagrafico del Cantone GERES e del sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC il ricorrente è cittadino italiano titolare del permesso L UE/AELS per dimoranti temporanei ed è stato soggetto all'imposta alla fonte in quanto risiedeva ai seguenti indirizzi (act. A.3):

  • 19 - ViaCAP Luogodalal Via D.S._____D.L._____07.04.201002.12.2010 Via E.S.2._____E.L._____04.04.201124.04.2012 E.S.3._____E.L._____25.04.201216.12.2012 idem05.04.201303.12.2013 idem31.03.201419.12.2014 idem29.03.201631.12.2016 Via E.S.1.E.L.11.03.2018oggi [inteso: 18.11.2021] Il 25 novembre 2021 ha inoltre trasmesso i conteggi dall'anno 2014 in poi (act. A.4), dai quali risultano i seguenti guadagni imponibili e soggetti all'imposta alla fonte: ConteggiPeriodoReddito imp.Imposta B. AG31.03.2014-19.12.2014CHF 53'344.75CHF 5'805.50 B. AG29.03.2016-30.09.2016CHF 36'642.95CHF 3'922.80 INSAI01.10.2016-31.12.2016CHF 14'701.60CHF 1'279.10 INSAI01.01.2017-31.12.2017CHF 58'327.00CHF 5'074.60 INSAI01.01.2018-31.12.2018CHF 57'487.00CHF 5'074.65 INSAI senza luglio01.01.2019-31.12.2019CHF 53'313.20CHF 4'505.00 INSAI01.01.2020-30.11.2020CHF 53'533.00CHF 4'411.25 Cassa di disoccupazione01.01.2021-30.04.2021CHF 2'794.00CHF 0.00 Cassa di disoccupazione01.09.2021-31.10.2021CHF 1'957.00CHF 0.00 Si costata in questa sede che il ricorrente ha lavorato regolarmente per la stessa ditta nel Cantone dei Grigioni per diversi anni con contratti di lavoro verosimilmente a tempo determinato, rinnovati di anno in anno. Ciò perlomeno da aprile 2010 a settembre 2016 (cfr. act. A.6 doc. 1). Risulta anche che gli sono stati rilasciati regolarmente permessi L. Trattasi di permessi di breve durata ma che possono anch'essi essere rinnovati di anno in anno in modo illimitato. Ora, il solo fatto che il permesso L è previsto per lavoratori che restano in Svizzera per meno di un anno non comprova di per sé il fatto, asserito dal ricorrente, di non essere stato intenzionato a risiedere in Svizzera durevolmente. Dalle circostanze si desume piuttosto il contrario: il ricorrente si è creato una vita in Svizzera, lavorando qui per almeno 7 anni allo stesso posto e conseguendo un salario stabile, perlomeno fino agli infortuni sofferti. Tant'è che il più recente permesso L agli atti è stato erogato il 24 gennaio 2022 ed è

  • 20 - rimasto valido fino al 31 marzo 2022 (act. A.9 all. 4). Si può concludere anche, in base a tali circostanze, che se avesse potuto, sarebbe rimasto alle dipendenze della stessa ditta ad oggi, considerato il fatto che ha deciso di tenere l'appartamento in locazione fino ad oggi. Solo a causa degli infortuni non ha più conseguito un salario, bensì prestazioni assicurative. Comunque il ricorrente è rimasto in Svizzera nonostante gli infortuni. 4.5.Il ricorrente conferma di avere percepito indennità di disoccupazione. Non ha tuttavia conservato le relative richieste, non potendole quindi trasmettere in esame alla Corte. Sostiene che per ottenere indennità di disoccupazione sarebbe sufficiente la dimora in Svizzera in virtù del permesso stagionale ma che essa non potrebbe essere equiparata al domicilio svizzero (che ritiene corrisponda alla residenza italiana) quale presupposto a suo dire richiamato dal Tribunale federale che dovrebbe essere applicato al principio per cui è causa (act. A.9). A questo proposito va detto che mentre è vero che l'art. 12 LADI, come si è spiegato sopra, non presuppone il domicilio nel senso del CC svizzero, esso pretende ciononostante una dimora abituale simile alla definizione di cui all'art. 13 cpv. 2 LPGA, con la particolarità della dispensa di un permesso di domicilio. Ai soli scopi della LADI, quindi, uno straniero è considerato residente in Svizzera anche senza permesso di domicilio se vi dimora ad esempio in virtù di un permesso L per esercitare qui un'attività lucrativa. In altre parole, la LADI ha voluto permettere di prescindere dall'autorizzazione formale della polizia degli stranieri per concedere l'indennità di disoccupazione, ad esempio per lavoratori stagionali. Decisivo ed esatto è piuttosto che la persona disoccupata abbia effettivamente almeno la sua dimora abituale in Svizzera, nel senso che ha il centro delle sue relazioni di vita in Svizzera in modo permanente o temporaneo. Ciò non significa che ella non può lasciare la Svizzera (ad esempio per ferie, partecipazione a elezioni ecc.); occorre però che oltre

  • 21 - a intrattenersi qui nel senso di una dimora abituale abbia qui perlomeno una parte del centro delle sue relazioni di vita, in particolare quelle professionali con colleghi di lavoro ecc. (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG] – Band I [Art. 1-58], Berna/Stoccarda 1987, n. 12 seg. ad art. 12 LADI). Da quello che fa valere il ricorrente pare misconosca tali concetti. Se ha percepito indennità di disoccupazione è proprio perché la Cassa di disoccupazione è partita dall'idea che aveva perlomeno la dimora abituale (nel senso elvetico del termine) in Svizzera, ossia che in quel momento aveva qui il centro delle sue relazioni di vita. Dato che il ricorrente ha percepito indennità di disoccupazione per un periodo esteso. Dalla documentazione fornita dalla Cassa di disoccupazione risulta che ha presentato la richiesta il 18 novembre 2020, rivendicando l'indennità dal 1° gennaio 2021 in poi. Gli è stata concessa tale indennità da inizio gennaio 2021 a fine aprile 2021 e di nuovo da settembre a novembre 2021, mese in cui la Cassa di disoccupazione ha trasmesso la sua documentazione alla Corte (vedi i conteggi in doc. 2-8 allegati all'act. A.6). Il 20 luglio 2021 il ricorrente aveva annullato la sua iscrizione alla disoccupazione per causa di un'inabilità al lavoro di lunga durata per poi iscriversi nuovamente il 20 settembre 2021, rivendicando di nuovo l'indennità a far tempo da quella data. Agli atti figurano fra l'altro il modulo di notifica del comune di residenza compilato Comune di E.C._____ il 18 novembre 2020 (act. A.6 doc. 9), la certificazione di residenza del Comune di E.C._____ del 27 gennaio 2021 (act. A.7 ultimo documento), come pure l'elenco prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro per detto periodo, il quale ricopre fra l'altro proprio il periodo qui in questione di febbraio-marzo 2021 (act. A.6 doc. 11). Sforzi personali non svolti unicamente tramite posta (elettronica) o telefonata, ma prevalentemente – stando alle proprie dichiarazioni – passando personalmente presso potenziali datori di lavoro proprio nel periodo in cui veniva inoltrato il ricorso in questione. La Cassa di disoccupazione ha inoltre dichiarato che il ricorrente avrebbe partecipato

  • 22 - a tutti i colloqui di consulenza ai quali era stato invitato e che questi si sarebbero tenuti per la maggior parte presso gli uffici dell'URC di Ilanz/Glion. Egli avrebbe anche partecipato a programmi occupazionali in Surselva dal 20 aprile al 19 maggio 2021 e dall'8 novembre 2021 al 10 dicembre 2021. Si ricorda poi che senza residenza in Svizzera il ricorrente non avrebbe avuto diritto a percepire indennità di disoccupazione per più di 3 mesi e avrebbe al limite dovuto richiederle in Italia. Tutti questi elementi sono forti indizi a favore di una residenza in Svizzera ai sensi della domanda in giudizio. 4.6.Il ricorrente dichiara infine di non essere in grado di indicare quanti viaggi abbia fatto dalla Svizzera all'Italia e viceversa dal 2019 ad oggi. Orientativamente avrebbe fatto tale viaggio una volta al mese a mezzo aereo, autobus e in automobile. Da questa circostanza non è possibile desumere alcunché di utile in merito alla domanda che qui ci occupa. Di maggior rilievo è invece il fatto che il ricorrente si è rifiutato di inoltrare una dichiarazione firmata indicando in quale data sia rientrato definitivamente in Italia. Ha inoltre omesso di trasmettere la dichiarazione delle imposte in Italia per gli anni 2019 e 2020. Dalla documentazione medica risulta del resto che le visite e consultazioni sono state fatte in Svizzera, il che sorprende, se il ricorrente veramente fosse risieduto in Italia (vedi consid. 4.2 supra). 4.7.Ben più concreta è invece la situazione in merito all'uso del cellulare. Il ricorrente ha affermato di essere titolare di due utenze telefoniche mobili: una scheda prepagata italiana e un contratto con una compagnia svizzera, concluso il 9 novembre 2018 e rimasto attivo perlomeno fino a novembre 2021 (act. A.9 all. 5). Agli atti, malgrado essere stato sollecitato a inoltrarli, mancano i dettagli dei collegamenti di chiamate, il ricorrente affermando di non disporne più. Ciononostante il solo fatto di scegliere di concludere un contratto in Svizzera, di mantenerlo e di usufruirne per diversi anni e di limitarsi invece all'uso di una scheda prepagata in Italia è anch'esso un

  • 23 - indizio relativamente forte a favore della residenza in Svizzera. Ma anche la documentazione bancaria permette di trarre certe conclusioni. Il ricorrente ha trasmesso, come sollecitato, gli estratti dei suoi due conti bancari: uno presso la Banca Cantonale Grigione e l'altro presso il Patrimonio Bancoposta delle Poste italiane (act. A.9 all. 6 e 7). Mentre dal conto italiano risultano esser stati fatti solo pochi prelievi postamat e altri movimenti isolati – e meglio nei mesi di gennaio 2019, agosto 2019, fine giugno 2020, fine luglio 2020, fine ottobre 2020, novembre 2020, inizio dicembre 2020, inizio gennaio 2020, poi di nuovo ad agosto 2021, ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 –, in Svizzera gli spostamenti sono stati di gran lunga più frequenti e regolari, non solo nel periodo in cui lavorava, e comportavano innanzitutto spese della vita quotidiana e non solo prelievi di contanti come in Italia. Dal solo conto della Banca Cantonale vi erano 17 addebiti nei soli due mesi di febbraio e marzo 2021 e ne seguirono diversi altri nei mesi successivi. Fra questi figurano ad esempio i pagamenti delle fatture del contratto di telefonia mobile svizzera. Gli estratti bancari mostrano chiaramente una situazione di vita concentrata pienamente in Svizzera, con pochi episodi isolati in Italia. Agli atti mancano estratti di carte di credito, ma perlomeno dal conto italiano non sono stati detratti importi a tale scopo. 4.8.Venendo infine alle dichiarazioni nelle memorie scritte del ricorrente, quest'ultimo ha fatto valere di essersi recato in Svizzera per mero scopo di lavoro, senza la volontà di stabilirvisi durevolmente. A suo dire, neanche volendo non avrebbe potuto stabilirsi definitivamente in Svizzera in virtù del fatto che avrebbe svolto del lavoro stagionale e il permesso di soggiorno sarebbe stato per tale periodo soltanto. Egli avrebbe soggiornato in Svizzera soltanto nei mesi di occupazione, rientrando in Italia per i mesi restanti. A ciò va risposto che il centro degli interessi abituale di una persona deve essere determinato sulla base di fatti, tenendo conto di tutte le circostanze che indicano la scelta effettiva dello

  • 24 - stato di residenza di una persona. Nell'occorrenza dagli atti si desume che – a dispetto della volontà soggettiva affermata dal ricorrente – il centro delle relazioni personali del ricorrente era in Svizzera durante praticamente l'intero anno e ciò da parecchi anni ormai. Anche in merito ai pochi mesi in cui sostiene che sarebbe rientrato in Italia non vi sono elementi chiari atti a dimostrare la volontà di stabilirsi durevolmente in Italia. Vista la lunga durata di soggiorni lavorativi in Svizzera – dal 2010 al 2016 almeno, ma anche oltre, tenuto conto in particolare dei periodi di disoccupazione nel 2021 – a mente di questo Tribunale occorrerebbero elementi ben più concreti per concludere a un trasferimento in Italia, del resto per nulla provato né dichiarato concretamente dal ricorrente. 4.9.Riassumendo, questa Corte giunge alla conclusione, in base a tutti gli elementi a sua disposizione e in un apprezzamento globale della fattispecie, che con verosimiglianza preponderante il ricorrente risiedeva in Svizzera al momento determinante dell'inoltro del ricorso. 5.Da quanto precede si conclude che il ricorrente non può prevalersi del diritto comunitario e alla fattispecie si applica esclusivamente il diritto interno elvetico. Questo esige che per osservare il termine un ricorso deve essere consegnato alla Posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno. Com'è stato dimostrato, il ricorrente ha trasmesso il suo ricorso l'ultimo giorno del termine alle Poste italiane, le quali lo hanno consegnato alla Posta svizzera soltanto dopo lo scadere del termine. Con questo il ricorso è tardivo, dimodoché a questa Corte è impedito per legge entrare nel merito dello stesso. 6.Non si prelevano spese per la presente procedura (art. 61 lett. a LPGA nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020 in unione con l'art. 82a LPGA). Al resistente (INSAI) non va riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

  • 25 - 7.Alla richiesta, ripetuta in ogni memoria degli avvocati patrocinatori del ricorrente, di voler ricevere le comunicazioni ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) non può essere dato seguito. D'un canto perché questa Corte non dispone di un indirizzo PEC riconosciuto in Italia (bensì di un indirizzo ai sensi dell'Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 [OCE-PCPE; RS 272.1]), e d'altro canto perché non vi è base legale nel diritto elvetico in vigore che lo permetta. Per prassi costante, inoltre, le autorità giudiziarie grigionesi non notificano decisioni in via elettronica, tantomeno solo a una parte. La presente sentenza è dunque spedita in forma cartacea per posta convenzionale.

  • 26 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Non si entra nel merito del ricorso. 2.Non si prelevano spese. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 4.[Comunicazioni] [Con sentenza 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto contro questa decisione.]

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