VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 21 77 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi Giudicivon Salis e Meisser AttuarioPaganini SENTENZA del 22 ottobre 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, convenuta concernente pretesa di risarcimento LAVS
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A partire dall'iscrizione nel Registro di commercio del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Registro) il 2 giugno 2017 A._____ è stato unico membro del consiglio d'amministrazione (CdA) della D._____ AG (qui di seguito: società) fino al 18 settembre 2017. Stando al Registro, dal 19 settembre 2017 al 16 aprile 2018 egli è stato presidente del CdA (con diritto di firma individuale) mentre la figlia B._____ è stata membra con diritto di firma individuale. D._____ è stata in seguito venduta a C., che dal 16 aprile 2018 secondo il Registro ne è unico membro. 2.D. è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Cassa di compensazione) dal 1° giugno 2017 in seguito al trasferimento della propria sede da F._____ (Canton Nidvaldo). 3.Con decreto del 12 aprile 2018 il Presidente del Tribunale regionale E._____ ha pronunciato lo scioglimento della società in seguito a fallimento a far tempo dal 12 aprile 2018. Il 16 maggio 2018 egli ha sospeso la procedura di fallimento per mancanza di attivo. Il 21 giugno 2018 egli ha revocato il fallimento. 4.Per una parte del credito da contributi sociali del 2017 per la quale è stata promossa l'esecuzione contro D., l'11 febbraio 2019 l'Ufficio esecuzioni Regione E. ha rilasciato alla Cassa di compensazione due attestati di carenza di beni. 5.Con decisione del 14 aprile 2020 la Cassa di compensazione ha emanato nei confronti di A._____ (nonché di B._____ e C._____) una decisione di risarcimento del danno di CHF 25'584.60 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF non saldati per gli anni 2017 e 2018 oltre a spese amministrative, tasse di diffida, interessi di mora e spese d'esecuzione.
3 - 6.Contro di essa A._____ ha fatto opposizione il 4 maggio 2020, dichiarando in sintesi che il 27 marzo 2018 D._____ sarebbe stata acquistata da C.. Con l'assunzione della società egli si sarebbe fatto carico dei debiti della società e dunque anche dei contributi sociali scoperti. 7.Il 20 novembre 2020 D. è stata cancellata dal Registro poiché non esercitava più alcuna attività economica e non aveva più attivi realizzabili e nessun interesse al mantenimento dell'iscrizione. 8.Con decisione su opposizione del 16 luglio 2021 la Cassa di compensazione ha parzialmente accolto l'opposizione. La Cassa di compensazione ha rilevato che, siccome A._____ sarebbe stato iscritto al Registro soltanto fino al 16 aprile 2018, per il 2018 egli sarebbe responsabile unicamente del credito del primo trimestre. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha ridotto il danno da risarcire di CHF 541.20 (3/4 del totale dei contributi sociali per l'anno 2018 insoluti pari a CHF 721.60), giungendo così a un danno di CHF 25'043.40. 9.Avverso questa decisione A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 10 agosto 2021 chiedendone l'annullamento. 10.Nella presa di posizione del 19 agosto 2021 la Cassa di compensazione (qui di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso. 11.Nel secondo scambio di scritti le parti si sono riconfermate nei loro petiti. II. Considerando in diritto: 1.I requisiti processuali non danno adito a osservazioni, per cui il Tribunale entra nel merito del ricorso.
4 - 2.Controverso è se il ricorrente è responsabile per il danno subito dalla convenuta a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF (qui di seguito anche: contributi sociali) pari a CHF 25'043.40 per il periodo dal 1° giugno 2017 al 31 marzo 2018. 3.Secondo l'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione di prescrizioni da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità (naturale e adeguato) tra la violazione (colpevole) delle prescrizioni e il danno insorto (cfr. STF 9C_80/2017 consid. 5.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2; Rivista per le casse di compensazione AVS [RCC], edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992, 1985, pag. 619 seg.). Giusta l'art. 52 cpv. 2 LAVS se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno. Giusta l'art. 52 cpv. 3 LAVS in combinato disposto con gli artt. 60 cpv. 1 CO e 49 cpv. 1 titolo finale CC il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. Il termine relativo di prescrizione triennale (a partire dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno) decorre dal momento in cui la cassa si rende conto o dovrebbe rendersi conto, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l'obbligo di risarcire il danno. In caso di esecuzione in via di pignoramento la
5 - conoscenza del danno interviene di regola con la notifica di un attestato di carenza di beni definitivo. Da questa data decorre anche il termine assoluto di prescrizione di 10 anni (cfr. STF 9C_754/2020 consid. 4.4.1 e 4.5.1 con rinvio risp. a DTF 134 V 257 consid. 3.3.1 e 141 V 487 consid. 2.2). 4.Nel caso di specie è indiscusso che la convenuta è venuta a conoscenza del danno con il ricevimento degli attestati di carenza di beni dell'11 febbraio 2019 (doc. 199 e 200 convenuta) e che la decisione di risarcimento del danno del 14 aprile 2020 è quindi avvenuta entro il termine (relativo) di prescrizione di tre anni. 5.Incontestato è inoltre che la D._____ AG, quale datrice di lavoro, ha disatteso le prescrizioni di cui agli artt. 14 LAVS e 34 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) relative all'obbligo di pagare i contributi sociali e che in seguito a questo comportamento (illegale) alla convenuta è insorto un danno per i contributi sociali non saldati pari a CHF 25'043.40. 6.Qui di seguito va dunque esaminato se la convenuta poteva pretendere (sussidiariamente) il risarcimento del danno dal ricorrente quale membro e in seguito presidente del CdA. Si noti che la dimissione del ricorrente quale amministratore della società era avvenuta già durante l'assemblea del 27 marzo 2018 mentre la relativa mutazione al Registro di commercio è avvenuta soltanto il 16 aprile 2018. Visto però che la convenuta ha imputato al ricorrente il danno per contributi sociali insoluti limitatamente al periodo dal 1° giugno 2017 fino al primo trimestre del 2018, non occorre approfondire la questione se a far stato sia la data dell'effettiva uscita del ricorrente dalla società o quella della relativa iscrizione nel Registro di commercio.
6 - 6.1.Di regola, se la cassa di compensazione subisce un danno riconducibile a un'illecita violazione delle prescrizioni assicurative (segnatamente dell'obbligo di pagamento dei contributi), questa può partire dal presupposto che il datore di lavoro risp. l'organo abbia violato tali prescrizioni colpevolmente. Salvo il sussistere di motivi di giustificazione o di discolpa, essa di conseguenza emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo (cfr. DTF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; STF 9C_394/2016 consid. 4.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2; nel seguito si rinuncerà alla distinzione tra motivo di giustificazione e di discolpa, siccome secondo prassi vengono entrambi esaminati sotto il capitolo della colpa). 6.2.Quale motivo giustificativo è ipotizzabile, in particolare, la situazione in cui il datore di lavoro riesca a consentire all'impresa di sopravvivere procrastinando il pagamento dei contributi, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti un risarcimento del danno giusta l'art. 52 LAVS, occorre però che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile pagare i debiti contributivi in tempo utile (cfr. DTF 108 V 183 consid. 2; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 248, 1985 pag. 622). Più precisamente, un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (cfr. STF 9C_41/2017 consid. 7.2). La questione decisiva in tale contesto non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento poteva apparire oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (cfr. STF 9C_812/2007 consid. 3.2 con
7 - riferimenti). In questo contesto, il Tribunale federale ha precisato che una società che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (cfr. STFA H 170/01 consid. 4.6. con riferimenti). I presupposti cumulativi per l'ammissione di un motivo di discolpa per carenza di liquidità possono essere riassunti come segue: il temporaneo non pagamento dei contributi si fonda su di una consapevole e responsabile decisione societaria; il motivo di discolpa deve sussistere per il periodo in cui andavano pagati i contributi; i contributi possono essere ritenuti soltanto se con i soldi ritenuti vengono onorate delle pretese di terzi per salvare D.. Riguardo alle pretese salariali dei lavoratori va osservato che, se la carenza di liquidità non permette il pagamento completo dei salari, questi devono essere fondamentalmente ridotti nella misura in cui è possibile versare i contributi sociali che ne risultano. La carenza di liquidità deve essere temporanea nel senso che non può durare che pochi mesi, cosicché sulla scorta di criteri oggettivi e di una critica valutazione della situazione finanziaria ci si possa aspettare un prossimo pagamento dei contributi in seguito a un assestamento oppure alla vendita della società. Devono esserci concreti indizi che si possa procurare del denaro entro un tempo ragionevole. Dal temporaneo non pagamento dei contributi occorre oggettivamente attendersi un effetto decisivo per il salvataggio della società. Irrilevante è se dal punto di vista soggettivo l'organo (risp. l'amministratore) presumeva che D. sarebbe stata salvata e i contributi saldati (cfr. REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 segg.; cfr. pure DTF 132 III 523 consid. 4.6). Il Tribunale federale ha sottolineato che l'organo della società deve prestare particolare attenzione qualora sia a conoscenza del fatto che D._____ sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 consid. 4a). Senza che siano realizzati questi chiari criteri di discolpa, l'illiquidità di una società di per sé non giustifica il procrastinamento del pagamento dei contributi (cfr. RCC 1985, pag. 621 seg.).
8 - 6.3.La giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito successivamente al mancato pagamento dei contributi (cfr. STF 9C_238/2017 consid. 5.3.2 con riferimenti). 6.4.Il ricorrente afferma che la relativa società a inizio 2018 avrebbe provveduto insistentemente alla ricerca di credito tramite istituti bancari vari, la ricerca di nuovi membri (con partecipazione di quote) e la vendita della società. La convenuta sarebbe stata a conoscenza della situazione della società. D._____ avrebbe inoltre pagato i salari dei dipendenti dell'anno 2017. Questi fatti non sono in grado di discolpare il ricorrente, quale amministratore della società nel periodo determinante. Egli non dimostra di aver intrapreso delle misure drastiche e immediate, di aver p. es. ridotto i salari onde poter versare i contributi sociali che ne risultavano. Egli non comprova nemmeno che da un punto di vista oggettivo la carenza di liquidità della società poteva essere ritenuta temporanea e che si poteva oggettivamente ammettere che i contributi sarebbero stati pagati nel prossimo futuro grazie a delle concrete misure di salvataggio dell'azienda. La negligenza grave imputata dal convenuto al ricorrente nell'omissione del pagamento dei contributi sociali dovuti dalla relativa società va dunque confermata. 6.5.Il ricorrente argomenta che la convenuta dovrebbe rivolgersi al nuovo amministratore della società C._____, che avrebbe rilevato gratuitamente le azioni della società ma in compenso si sarebbe assunto tutti i debiti della stessa come da dichiarazione del 7 aprile 2018 (doc. 4 ricorrente) e quindi anche i debiti verso la convenuta per i contributi sociali insoluti (cfr. scritti del ricorrente del 4 maggio 2020 e del 17 novembre 2019 [doc. 10/1-2 convenuto]). Con questa argomentazione il ricorrente misconosce tuttavia che l'assunzione di responsabilità da parte di un terzo è ininfluente nel rapporto esterno con la cassa qui convenuta, trattandosi di semplice
9 - questione interna tra gli interessati (cfr. in proposito STFA H 349/01 consid. 2.5, H 10/01 e H 45/01 consid. 10.3). La relativa censura va dunque respinta. Poggiando su suddetta assunzione dei debiti giusta l'art. 175 segg. CO il ricorrente può casomai adire il foro civile e richiedere il rimborso nei confronti di C._____ successivamente al pagamento del danno alla convenuta. 7.Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. 8.La procedura è gratuita (cfr. art. 1 cpv. 1 LAVS in unione con l'art. 61 lett. f bis LPGA). La convenuta non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g e contrario LPGA).