Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2021 61
Entscheidungsdatum
04.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 21 61 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi Giudicivon Salis e Meisser AttuarioPaganini SENTENZA del 4 agosto 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Andrea Bersani, ricorrente contro Cassa Disoccupazione Cristiano Sociale/OCST, convenuta concernente diritto all'indennità LADI

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., classe 1966, di formazione cuoco diplomato, dal 1. febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ha lavorato come chef di cucina presso il B., C., gestito dalla D. S.a.g.l., con sede dapprima, dalla fondazione il 31 gennaio 2020, a C._____ poi dal 29 giugno 2020 a E._____ (dove anche A._____ in stessa data vi ha trasferito il proprio domicilio da C.). Di questa ditta A. è stato socio (fondatore) e gerente con firma collettiva a due con 9 quote (45 % del totale delle quote) fino al 23 luglio 2020 e da lì in avanti con firma individuale e con 18 quote (90 % del totale delle quote) fino alla sua uscita il 10 dicembre 2020. La gestione è in seguito stata assunta dalla madre, la quale era già socia della società a partire dalla sua costituzione. 2.Il 9 dicembre 2020 A._____ si è annunciato (nuovamente) in disoccupazione presso l'Ufficio regionale di collocamento di F., rivendicando un diritto alle indennità a partire da tale data. A. si era già iscritto in disoccupazione a partire dal 1. luglio 2020, ma la Cassa Disoccupazione Cristiano Sociale/OCST di G._____ con decisione (passata in giudicato) del 4 agosto 2020 non gli aveva accordato un diritto alle indennità, in quanto egli aveva mantenuto la sua posizione di socio e gerente della società con cambio da diritto di firma collettiva a individuale e aumento della sua partecipazione finanziaria. 3.Con decisione dell'11 marzo 2021 la Cassa Disoccupazione Cristiano Sociale/OCST di H._____ ha rifiutato un diritto all'indennità di disoccupazione. L'opposizione presentata da A._____ contro di essa è stata respinta con decisione su opposizione del 14 maggio 2021 dalla Cassa Disoccupazione Cristiano Sociale OCST, Amministrazione Centrale (qui di seguito: Cassa OCST). In sostanza, la Cassa OCST ha ritenuto che A._____ influenzerebbe direttamente o tramite sua madre le

  • 3 - decisioni della D._____ S.a.g.l. (ancora attiva), mantenendo così un ruolo dirigenziale in seno alla società. 4.Avverso questa decisione il 26 maggio 2021 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e che sia ripristinata l'indennità di disoccupazione in suo favore a far tempo dal 9 dicembre 2020, nella misura in cui egli non dovesse essere posto al beneficio di un'indennità per infortuni da parte della sua assicurazione infortuni. 5.Nella risposta del 18 giugno 2021 la Cassa OCST (qui di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso. 6.Nel secondo scambio di scritti le parti si sono riconfermate nei loro petiti. II. Considerando in diritto: 1.Oggetto di impugnazione è la decisione su opposizione 14 maggio 2021 della convenuta. Il ricorso contro questa decisione ricade nella competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in qualità di Tribunale delle assicurazioni (art. 100 cpv. 3 della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI; RS 837.0], art. 128 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI; RS 837.02] in combinato disposto con l'art. 119 cpv. 1 lett. a OADI; art. 57 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1] in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La legittimazione del ricorrente, quale destinatario della decisione impugnata, è pacifica (art. 59 LPGA). Essendo tempestivo (art. 60 LPGA) e rispondendo alle condizioni di forma (art. 61 lett. b LPGA) il ricorso è dunque ricevibile.

  • 4 - 2.Controverso è se la convenuta ha giustamente rifiutato al ricorrente un diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 dicembre 2020. 3.1.Giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. Questa disposizione serve alla prevenzione degli abusi. In tale contesto si intende tener conto del fatto che la perdita del lavoro di queste persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro è praticamente incontrollabile, potendo essi stessi decidere o influenzare in modo decisivo un loro impiego o una loro disoccupazione (cfr. KUPFER BUCHER, Fokus Arbeitslosenversicherung, 2016, p.12 e 16 con rinvio a DTF 123 V 234 consid. 7b/bb). 3.2.Il Tribunale federale ha esteso l'applicabilità di questa disposizione (relativa all'indennità per lavoro ridotto) all'assegnazione delle indennità di disoccupazione (cfr. DTF 123 V 234). Cosicché in applicazione per analogia dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le persone che si ritrovano totalmente o parzialmente disoccupate dopo aver perso il proprio impiego in un'azienda in cui mantengono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto continuano a determinare o a influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. Fintantoché tali persone non avranno definitivamente lasciato l'azienda e non avranno cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, esse non avranno diritto all'indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID, Seco [ed.], 2021 [in seguito: Prassi LADI ID], marg. B14). Se si può dimostrare che un membro della famiglia influenzi in modo considerevole le decisioni del datore di lavoro considerata la sua posizione in azienda e occupi così una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, tale persona è altresì esclusa dal

  • 5 - diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. Prassi LADI ID, marg. B18a con riferimento a STFA C 273/01 del 27 agosto 2003 consid. 4). 3.3.Per prassi invalsa, il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. DTF 123 V 234). Discriminante al riguardo è se il lavoratore appartenga a un organo superiore di conduzione dell'azienda e se in questa qualità possa avere un influsso considerevole nelle decisioni della società. In questo contesto non bisogna fondarsi in maniera stretta sulla posizione formale dell'organo in questione, ma piuttosto stabilire l'ampiezza del margine decisionale in funzione delle circostanze concrete. Decisiva è quindi la nozione materiale di organo decisionale, poiché è la sola maniera per far sì che l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il quale si prefigge di combattere gli abusi, adempia le sue finalità (STF 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 consid. 4.1 con riferimenti). 3.4.Per il diritto a indennità di disoccupazione l'assicurato con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro deve dimostrare chiaramente e senza alcun dubbio di aver lasciato definitivamente l'azienda o di aver cessato definitivamente di occupare tale posizione. La disdetta del rapporto di lavoro non permette di concludere che l'assicurato non occupi più una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. Prassi LADI ID, marg. B25). L'interruzione temporanea dell'attività aziendale non comprova la conclusione definitiva dei legami con l'azienda (cfr. Prassi LADI ID, marg. B26; STFA C 235/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4). Le seguenti fattispecie determinano se una persona ha lasciato definitivamente l'azienda o ha cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro: scioglimento dell'azienda; fallimento dell'azienda; cessione dell'azienda o della partecipazione finanziaria con conseguente perdita della posizione analoga a quella di un datore di lavoro; disdetta con conseguente perdita della posizione analoga a quella

  • 6 - di un datore di lavoro (cfr. Prassi LADI ID, marg. B27). L'iscrizione nel Registro di commercio è, secondo la giurisprudenza, un criterio importante e facile da applicare per valutare se vi è una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. Prassi LADI ID, marg. B28). Nel caso di una piccola Sagl (o di piccole aziende con un'organizzazione poco strutturata), può tuttavia non essere sufficiente il fatto che la funzione di socio e gestore sia stata cancellata dal Registro di commercio se, nonostante la mancanza di una funzione di organo formale, l'assicurato mantiene un influsso significativo e risolutivo sulle decisioni della società risp. sul datore di lavoro (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 consid. 4; Prassi LADI ID, marg. B18). 4.1.1.Nella decisione impugnata la convenuta constata che il ricorrente si è iscritto (nuovamente) in disoccupazione il giorno prima che sua madre divenisse socia e gerente con firma individuale [e unica proprietaria] della D._____ S.a.g.l. il 10 dicembre 2020. La convenuta evidenzia inoltre che il ricorrente si era già iscritto in disoccupazione a partire dal 1. luglio 2020, ma aveva ricevuto una lettera di rifiuto in cui si motivava che, malgrado la disdetta per il 30 giugno 2020, il ricorrente aveva ancora una posizione di socio e gerente con diritto di firma passata da collettiva a due a individuale presso detta società. Visti questi scambi di posizione all'interno della società unicamente tra il ricorrente e sua madre, alla convenuta appariva difficilmente credibile che il ricorrente non potesse più influenzare l'azienda ancora attiva. 4.1.2.Nel ricorso il ricorrente sostiene essenzialmente che con la DTF 123 V 234 si è soltanto stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico e il solo amministratore della ditta risp. continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva. A mente del ricorrente, il Tribunale federale avrebbe allargato il

  • 7 - campo di applicazione dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI limitatamente al coniuge di una persona ivi menzionata, ossia di persone con posizioni analoghe a quelle di una datore di lavoro in seno alla società ex datrice di lavoro di un assicurato. Nel caso di specie non vi sarebbe tale legame di parentela. Inoltre, le supposizioni di condizionamento della madre, gerente della società, non poggerebbero su alcun riscontro oggettivo. Anche la STF 8C_230/2016 richiamata dalla convenuta non si attaglierebbe alla presente fattispecie. In quell'occasione il Tribunale federale aveva negato il diritto a indennità di disoccupazione a un'assicurata che, benché non fosse più iscritta al Registro di commercio a avesse trasferito le quote e la gestione nelle mani del padre, il quale aveva contribuito finanziariamente alla costituzione dell'azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento. Stando al ricorrente, ciò non sarebbe tuttavia il caso per quanto concerne la sua situazione, non avendo egli alcuna influenza sulla conduzione della Sagl. Egli sarebbe inoltro colpito da due importanti forme di depressione, come noto dal relativo caso pendente a questo Tribunale, per cui nemmeno volendo sarebbe in grado di condizionare la gestione della società. L'attività di ristorazione della società avrebbe poi subito un duro contraccolpo a causa della crisi da COVID-19. Oggi ci sarebbe dunque ben poco da influenzare. La società sarebbe di fatto inattiva, tanto che il B., attualmente temporaneamente chiuso, non sarebbe più gestito dalla società, la cui partita IVA oltretutto sarebbe stata interrotta. 4.1.3.Nella risposta la convenuta aggiunge, in particolare, che secondo le informazioni ricevute dalla Cassa OCST di H., il ricorrente si sarebbe iscritto alla Cassa OCST di H._____ (e non a una Cassa nel Bellinzonese o nei Grigioni visto il suo domicilio a E.), poiché sua madre sarebbe degente presso la Casa per Anziani di H. e preferirebbe esserle più vicino. La convenuta si chiede dunque per quale motivo, se il ricorrente non ha più nulla a che fare con la società, la madre

  • 8 - è divenuta [unica] socia e gerente con firma individuale della società dal 10 dicembre 2020 quando ella è ricoverata alla Casa per Anziani di H.. Poco comprensibile sarebbe dunque il suo ruolo nell'azienda visto il precario stato di salute. La convenuta ritiene che la madre sarebbe impossibilitata a seguire con precisione l'andamento della società. Ci sarebbe inoltre da chiedersi perché sia il ricorrente sia la madre non abbiano lasciato risp. chiuso definitivamente l'azienda che, stando alle dichiarazioni del ricorrente stesso, sarebbe inattiva. Malgrado i consigli della Cassa Disoccupazione, il ricorrente non avrebbe abbandonato definitivamente la posizione analoga a quella di un datore di lavoro e sarebbe ancora a tutti gli effetti in grado di gestire a livello dirigenziale l'andamento dell'azienda. 4.1.4.In sede di replica, il ricorrente precisa in special modo che sua madre risiede in una struttura medicalizzata (I.) e non in una Casa anziani. Ella sarebbe perfettamente in grado di intendere e volere e non in condizione di essere manovrata. La residenza a H.__ sarebbe stata scelta senza secondi fini per non essere troppo lontana dai propri parenti in Italia. 4.1.5.Nella duplica la convenuta sottolinea che in base alla giurisprudenza il fatto che da qualche tempo la Sagl non realizzi più alcun introito non impedirebbe al ricorrente eventualmente di riattivarla. Al fatto poi che la madre del ricorrente risiede presso una struttura medicalizzata e non in una Casa anziani, la convenuta ribatte che ciò non cambierebbe risp. rafforzerebbe la sua conclusione, in quanto mal si comprenderebbe come una persona degente presso una struttura medicalizzata come la I.________, e quindi con problemi di salute, possa gestire una società che si trova a oltre 80 km dalla struttura. 4.2.Innanzitutto va sottolineato che il punto qui in discussione è se il ricorrente va reputato una persona in posizione analoga a quella di un datore di

  • 9 - lavoro (ai sensi di persone giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro) anche dopo la sua ufficiale uscita dalla Sagl e cessione delle quote alla madre con rispettiva cancellazione nel Registro di commercio. Non si tratta invece di giudicare un rapporto tra persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il loro coniugi (altra categoria inclusa nell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e quindi, come le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro, esclusa da un diritto alle indennità di disoccupazione); per cui non è pertinente l'allegazione del ricorrente secondo cui, in questo caso, vi sarebbe un rapporto di parentela madre-figlio non rientrante nel campo d'applicazione dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. 4.3.In considerazione dei fatti esposti qui di seguito, l'argomentazione suesposta della convenuta può essere condivisa. Prima di diventare unica socia, gerente e proprietaria della società il 10 dicembre 2020, la madre del ricorrente era sì partecipe dell'azienda (lo è stata sin dalla sua costituzione), anche se in piccola parte (con due quote). Secondo le iscrizioni al Registro di commercio, oltre che socia ella era pure presidente della gerenza. Tuttavia, prima del 10 dicembre 2020 ella non ha mai avuto il diritto di firma. Il ricorrente non fa valere che sua madre abbia esperienza professionale nella ristorazione. Inoltre, ella si trova in età avanzata e risiede in una struttura medicalizzata a più di 80 km dalla sede della società. In base a questi elementi va ritenuto che la madre del ricorrente non è in grado di gestire da sola la società risp. l'attività del ristorante. Il ricorrente non riesce rendere altamente verosimile di aver lasciato definitivamente l'azienda risp. di non occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. D'altra parte, la società al momento è apparentemente inattiva poiché il ristorante è stato chiuso in seguito alla crisi da COVID-19. Essa non ha nemmeno più la partita IVA (cfr. conferma

  • 10 - della radiazione dal Registro dei contribuenti IVA dell'Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC], Divisione principale imposta sul valore aggiunto, del 28 luglio 2020 [doc. 28 convenuta]). Inoltre, il ricorrente ha spiegato che non intende sciogliere la società (costituita a inizio 2020) per evitare i costi che ne conseguirebbero (cfr. doc. 8, 34 convenuta). Agli atti vi sono oltretutto delle dichiarazioni di certificazione sia del ricorrente sia di sua madre secondo cui il ricorrente non ha (più) alcun potere decisionale sulla società. La madre del ricorrente conferma pure che la società non è stata radiata dal Registro di commercio a causa dei relativi costi. Inoltre, ella ha dichiarato di essere in trattativa per la vendita della società (cfr. doc. 34-36 convenuta). Ciononostante, d'accordo con l'argomentazione della convenuta va ritenuto che, dal momento che la società non è stata sciolta e una gestione da parte della madre del ricorrente non appare plausibile per i summenzionati motivi, l'interruzione dell'attività della società sia soltanto temporanea. Pertanto, il ricorrente non riesce a comprovare che i suoi legami con detta società siano definitivamente conclusi. 5.Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. Visto questo esito, non si impongono in questa sede delle questioni di coordinamento con la procedura S 21 47 pendente a questo Tribunale concernente prestazioni di infortunio. 6.La procedura è gratuita (cfr. art. 61 lett. f bis in combinato disposto con gli artt. 100 segg. LADI e 128 segg. OADI e contrario). La convenuta non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese.

  • 11 - 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

5

Gerichtsentscheide

5