VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 21 105 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi GiudiciPedretti e von Salis AttuarioPaganini SENTENZA del 22 febbraio 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinata dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, convenuto concernente rendita AI
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ (1964) svolge al 60 % l'attività di impiegata di cancelleria presso il Comune di B._____ e per il restante 40 % l'attività di casalinga. 2.Il 22 marzo 2019 A._____ è stata operata a causa di una sinovialite crepitante cronica FPL a destra (risp. fenomeno a scatto dell'articolazione metacarpo-falangea del I dito [pollice] della mano destra) con decorso favorevole. 3.A causa di disturbi alla spalla sinistra, dove la radiografia dell'8 luglio 2019 aveva evidenziato una grossa calcificazione all'inserzione dell'infraspinato, una tendinosi del sovraspinato e dell'infraspinato senza evidenti rotture nonché una grave artrosi acromion claveare, il 10 ottobre 2019 è stato effettuato un intervento chirurgico di asportazione della calcificazione. L'evoluzione post-operatoria era favorevole. A._____ riferiva una netta diminuzione dei dolori e un recupero parziale della mobilità. Ella è stata dichiarata inabile al lavoro per malattia nella misura del 100 % dal 22 marzo 2019 al 5 maggio 2019, del 50 % dal 6 maggio 2019 all'8 maggio 2019, del 75 % dal 9 maggio 2019 al 29 settembre 2019, del 100 % dal 30 settembre 2019 al 12 gennaio 2020 e del 50 % dal 13 gennaio 2020 in avanti. 4.Il 25 ottobre 2019 ella ha presentato una domanda di prestazioni all'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni. 5.Nell'ambito dell'intervento tempestivo l'Ufficio AI e il datore di lavoro hanno raggiunto un accordo che permetteva a A._____ di beneficiare di alcune modifiche ergonomiche e mansionarie, in considerazione dei limiti fisici da ella sofferti. Durante il tentativo di reintegrazione ella ha percepito delle indennità giornaliere. I provvedimenti di reinserimento avviati il 1° febbraio 2020 e conclusisi a fine agosto 2020 per motivi di salute non hanno
3 - ottenuto i risultati sperati. Il medico curante ha attestato una piena inabilità lavorativa a partire dal 10 giugno 2020. 6.Nell'artro-MRI del 29 maggio 2020 della spalla sinistra si descriveva una rottura transmurale dell'infraspinato con coinvolgimento di una minima porzione del sovraspinato e una moderata artrosi acromion-claveare. 7.A causa di parestesie formicolanti accusate alle dita I a IV della mano destra, A._____ è stata visitata dal neurologo Dr. med. C._____ il 3 settembre 2020, il quale nel rapporto del 9 settembre 2020 ha confermato il sospetto di sindrome del tunnel carpale, che a destra si presenterebbe di entità già piuttosto importante con valori a favore di un approccio chirurgico, mentre a sinistra la sindrome sarebbe incipiente. I parametri del nervo ulnare sarebbe bilateralmente nella norma. 8.Il 1° ottobre 2020 A._____ è stata operata per la sindrome del tunnel carpale alla mano destra. 9.Con e-mail del 22 ottobre 2020 l'assicuratore d’indennità giornaliera per perdita di salario a causa di malattia (qui di seguito: assicuratore IPG malattia) ha trasmesso all'Ufficio AI una panoramica delle indennità giornaliere versate, aggiungendo che A._____ sarebbe stata abile al lavoro al 100 % a partire dal 2 novembre 2020. 10.Nella valutazione finale dell'11 novembre 2020 il medico del Servizio medico regionale (SMR) Dr. med. D._____ ha considerato il buon esito dell'intervento del 22 marzo 2019 al pollice della mano destra e l'esito favorevole di quello del 10 ottobre 2019 alla spalla sinistra con una diminuzione dei dolori e recupero parziale della mobilità. Inoltre, ha considerato il reperto dell'artro-MRI del 29 maggio 2020 della spalla sinistra. Infine, ha notato che secondo la documentazione inviata
4 - dall'assicuratore IPG malattia A._____ avrebbe ripreso il suo lavoro abituale in maniera completa il giorno 2 novembre 2020. 11.Con progetto di decisione del 18 novembre 2020 l'Ufficio AI ha riconosciuto a A._____ una piena rendita d'invalidità limitata dal 1° luglio 2020 al 30 novembre 2020 con prolungamento di tre mesi dal miglioramento. Esso ha ritenuto che dal punto di vista medico a partire dal 2 novembre 2020 A._____ fosse tornata abile al 100 % in qualsiasi attività e ha rinunciato ad accertamenti sulla limitazione nell'economia domestica perché paragonata all'incapacità in attività adatta. 12.Con osservazioni del 30 novembre 2020 A._____ si è opposta a tale progetto di decisione. 13.In fase di obiezione il chirurgo curante Dr. med. E._____ ha trasmesso all'Ufficio AI un suo rapporto del 26 novembre 2020 in cui ha in special modo osservato che dopo un'iniziale evoluzione favorevole dell'intervento alla spalla sinistra sarebbero riapparsi i dolori e una limitazione funzionale. L'MRI [del 29 maggio 2020] avrebbe evidenziato una rilesione della cuffia dei rotatori a livello del tendine sovraspinato, che attualmente limiterebbe la mobilità della spalla sinistra con dolori sotto sforzo e impossibilità a sollevare il braccio al di sopra dell'orizzontale. Per il momento si sarebbe adottato un trattamento conservativo con fisioterapia il quale migliorerebbe lievemente la mobilità della spalla, con persistenza comunque di un deficit di forza e dei dolori sotto sforzo. Riguardo alla problematica di tunnel carpale alla mano destra, il Dr. med. E._____ ha riferito che l'evoluzione post-operatoria sarebbe stata caratterizzata da aderente cicatriziali che avrebbero provocato una contrattura a livello dei tendini flessori, per la quale A._____ starebbe svolgendo un trattamento ergoterapico con un miglioramento lento. Ella avrebbe riferito delle difficoltà alla mobilizzazione soprattutto in flessione del pollice. Inoltre, ella presenterebbe delle cervico- brachialgie croniche su base degenerativa C6-C7 associate a una
5 - fibromialgia. Tenendo conto di tutti questi aspetti medici, il Dr. med. E._____ riteneva A._____ inabile al lavoro in misura completa a tempo indeterminato. 14.Interpellato in seguito dall'opposizione, il 21 dicembre 2020 il medico dell'SMR Dr. med D._____ ha affermato che erano necessari ulteriori accertamenti, considerato l'operazione per la sindrome del tunnel carpale del 1° ottobre 2020 e la riacutizzazione della problematica alla spalla sinistra e alla cervicale. 15.Dopo diversi richiami, il Dr. med. E._____ ha inviato all'Ufficio AI il rapporto di decorso datato 15 luglio 2021 in cui attestava che lo stato di salute di A._____ sarebbe peggiorato senza modifica delle diagnosi. In particolare, egli ha osservato che per quanto riguarda la spalla sinistra, A._____ non avrebbe ancora completamente recuperato, con attualmente ancora una limitazione funzionale e dolori sotto sforzo, impedendole di svolgere dei movimenti a ripetizione al di sopra dell'orizzontale con il braccio sinistro come anche di sollevare pesi. Il Dr. med. E._____ ha inoltre osservato che ella ultimamente sarebbe stata visitata dal reumatologo Dr. med. F._____ per delle poliartralgie con sindrome del dolore cronico presenti da inizio 2020 con peggioramento nel tempo malgrado il trattamento anti- infiammatorio e fisioterapico. Per quanto riguarda il tunnel carpale, il Dr. med. E._____ ha riferito che l'evoluzione sarebbe favorevole (recupero completo delle disestesie a livello delle tre dita della mano destra; a livello del 4° dito della stessa è stata effettuata una liberazione di un dito a scatto nel mese di luglio [2021] anche lì con evoluzione favorevole). Ciononostante A._____ riferirebbe tuttora dei dolori articolari a entrambi i polsi e a entrambe le mani che peggiorerebbero sotto sforzo. Il Dr. med. E._____ riteneva infine che A._____ non era più in grado di svolgere l'attività attuale presso la cancelleria comunale e che la situazione sul posto di lavoro non era migliorabile con dei provvedimenti d'integrazione.
6 -
7 - ricorrente soffrirebbe di una sindrome metabolica; ella tra l'altro presenterebbe un'ipertensione arteriosa (in cura da oltre 10 anni) e un'ectasia dell'aorta ascendente nonché delle placche arteriosclerotiche dell'aorta addominale (in cura). Il Dr. med. H._____ pregava l'Ufficio AI di valutare la ricorrente nel contesto globale di pluri-patologie non tutte ben controllate, senza limitarsi alla sola problematica alla spalla sinistra. Oltre a ciò, la ricorrente ha trasmesso un rapporto ortopedico del chirurgo curante Dr. med. E._____ dell'11 ottobre 2021 in cui questi ha evidenziato che attualmente lo stato di salute della ricorrente sarebbe influenzato innanzitutto dalla problematica reumatologica. La ricorrente presenterebbe delle artralgie diffuse con dolori articolari a entrambe le mani e le dita come anche alle spalle, a volte anche con dolori rendendo così difficile gli spostamenti e le posizioni statiche prolungate. Dal punto di vista ortopedico persisterebbe ancora una problematica a livello della spalla sinistra, dove la ricorrente presenterebbe un deficit della cuffia dei rotatori con diminuzione della forza in abduzione come anche della mobilità e dolori continui che aumenterebbero alla mobilizzazione e ai movimenti sotto resistenza nonché ripetitivi al di sopra dell'orizzontale. Con rinvio allo scritto e rispettivi allegati del Dr. med. H._____ del 6 ottobre 2021 [allegati non agli atti] la ricorrente ha aggiunto che, oltre alle patologie summenzionate, soffrirebbe di: gastrite da reflusso; sindrome ansiosa; sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado lieve/moderato; diverticolosi del sigma e dell'emicolon destro; sindrome cervico-vertebrale C6-7. 20.Nella presa di posizione del 26 ottobre 2021 l'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) ha postulato il rigetto del ricorso, rinviando principalmente alla sua decisione. Il convenuto ha essenzialmente aggiunto che le valutazioni dei Dres. med. F., H. e E._____ prodotte in sede di ricorso non sarebbero in grado di scalfire le valutazioni dell'SMR, visto che con esse non verrebbe fatto valere un peggioramento sostanziale dello stato
8 - di salute risp. delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa. A tal proposito il convenuto poggiava sul parere medico-assicurativo suppletivo SMR del Dr. med. G._____ datato 22 ottobre 2021. Questi asseriva che a fronte della richiesta del convenuto di documentazione in fase di obiezione, sarebbe stato prodotto esclusivamente il certificato del Dr. med. E._____ ma nulla riguardo ai trattamenti reumatologici presso il Dr. med. F.. Il riferimento all'intervento di luglio 2021 per il dito a scatto sarebbe stato considerato un refuso in quanto non documentato. Dalla documentazione medica si evincerebbe che né il rachide cervicale, né gli esiti degli interventi alla mano destra desterebbero apprezzabili problematiche che possano determinare incidenza sulla capacità lavorativa. Per quanto attiene la spalla sinistra, si prenderebbe atto della persistenza di limitazione funzionale. Ma sotto il profilo medico- assicurativo, il Dr. med. G. ribadiva che l'attività di impiegata di cancelleria sarebbe da considerarsi esigibile ed adattata e compatibile con la menomazione funzionale e con il coesistere di minimi disturbi persistenti alla mano e polso a destra e teoriche poli-artralgie con sindrome da dolore cronico. Non verrebbe comprovato un aggravamento delle condizioni cliniche rispetto al parere del 1° (recte: 11) novembre 2020 [del Dr. med. D.], come sarebbe corroborato dalle indennità giornaliere concesse dall'assicuratore IPG malattia fino al 1° novembre 2020. 21.Nella replica del 16 novembre 2021 la ricorrente ha mantenuto invariati i propri petiti, sottolineando in particolare che nel rapporto medico suppletivo il medico dell'SMR non sarebbe entrato nel merito della nuova documentazione medica prodotta in sede di ricorso. Inoltre, ella ha notato che, viste le problematiche reumatologiche esposte dal Dr. med. E., apparirebbe difficile confermare una capacità lavorativa completa nell'attività svolta in cancelleria, in quanto in tale attività sarebbe normale adottare posizioni statiche prolungate. Le problematiche psicologiche
9 - sarebbero poi indicate nel rapporto del Dr. med. F._____ del 21 giugno 2021 prodotto in sede di ricorso. 22.Con scritto del 19 novembre 2021 il convenuto ha rinunciato all'inoltro di una duplica. II. Considerando in diritto: 1.I requisiti processuali non danno adito a osservazioni, per cui questo competente Tribunale entra nel merito del presente ricorso. 2.Controverso è se il convenuto ha sufficientemente accertato lo stato valetudinario e la capacità lavorativa della ricorrente e se occorreva ordinare una perizia pluridisciplinare nonché un'inchiesta domiciliare. 2.1.La procedura del diritto delle assicurazioni sociali, sia amministrativa sia giudiziaria, è retta dalla massima inquisitoria (art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]; DTF 130 I 183 consid. 3.2, 125 V 195 consid. 2). L'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (art. 43 cpv. 1 primo periodo LPGA). L'assicuratore determina la natura e l'entità dei necessari accertamenti (art. 43 cpv. 1 bis LPGA). Per quanto concerne le conoscenze mediche necessarie alla valutazione dell'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28 segg. della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [LAI; RS 831.20]), gli uffici AI possono avvalersi dei pareri dei servizi medici regionali (SMR; art. 54a LAI; art. 49 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), dei rapporti dei medici curanti (art. 6a LAI e art. 28 cpv. 3 LPGA) oppure di esperti medici esterni quali i centri d'osservazione medica e professionale (art. 59 cpv. 3 LAI, art. 69 cpv. 2 OAI e art. 44 LPGA). Gli SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (art.
10 - 54a cpv. 2 LAI; cfr. anche art. 49 cpv. 1 OAI). Essi stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato, determinante per l'AI secondo l’art. 6 LPGA, di esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (art. 54a cpv. 3 LAI). Essi sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (art. 54a cpv. 4 LAI). Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell'UFAS essi sono liberi di scegliere i metodi d'esame idonei (art. 49 cpv. 1 OAI). Nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell'attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali nonché delle limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi (art. 49 cpv. 1 bis OAI). Se occorre, gli SMR possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati (art. 49 cpv. 2 primo periodo OAI). 2.2.Giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. a LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (priorità dell'integrazione sulla rendita [v. ad es. STF 9C_380/2021 consid. 5.1]). Nonostante la preghiera del Dr. med. H._____ al convenuto nello scritto del 6 ottobre 2021 (doc. C ricorrente) di valutare se vi fossero gli elementi sufficienti per una riqualifica professionale, tra le parti è indiscussa la conclusione (anticipata) dei provvedimenti d'integrazione avvenuta per fine agosto 2020 (in seguito a prolungamento da fine giugno 2020) a causa dello stato di salute (instabile) della ricorrente. La ricorrente nel ricorso non ha nemmeno formulato delle richieste in tal senso. Si poteva dunque procedere all'esame di un diritto a una rendita.
11 - 2.3.Nel diritto delle assicurazioni sociali di regola fa stato la fattispecie conclusasi fino all'emanazione della decisione amministrativa impugnata (cfr. DTF 130 V 64 consid. 5.2.5, 116 V 246 consid. 1a). Nuovi mezzi di prova presentati nella procedura di ricorso sono eccezionalmente presi in considerazione se permettono di trarre delle conclusioni sulla determinante fattispecie concernente il periodo fino all'emanazione della decisione impugnata (cfr. STF 8C_692/2011 consid. 3.2; per l'estensione della causa alle circostanze insorte dopo la decisione impugnata v. DTF 130 V 138 consid. 2.1). 2.4.Il convenuto risp. l'SMR non ha eseguito un proprio accertamento medico. La sua decisione si fonda essenzialmente sull'apprezzamento del Dr. med. D._____ (valutazione finale SMR dell'11 novembre 2020 [doc. 127/9 seg. convenuto]). Questi si è basato sugli esiti (favorevoli) degli interventi alla spalla sinistra e al pollice della mano destra, sul reperto dell'artro-MRI del 29 maggio 2020 della spalla sinistra e pure sulla documentazione inviata dall'assicuratore IPG malattia. Secondo la rispettiva e-mail del 22 ottobre 2020 (doc. 102 convenuto) l'assicuratore IPG malattia riportava che la ricorrente sarebbe stata abile al 100 % a partire dal 2 novembre 2020. Secondo la tabella allegata, l'assicuratore IPG malattia ha versato le indennità giornaliere fino al 1° novembre 2020 (cfr. anche e-mail dell'assicuratore IPG malattia del 26 luglio 2021 [doc. 114 convenuto]). Il Dr. med. D._____ ne ha quindi dedotto che la ricorrente aveva ripreso il lavoro abituale in maniera completa il giorno 2 novembre 2020, cosa che tuttavia non sembra essere confermata dagli atti (cfr. commento nel Case Report del convenuto in seguito all'obiezione della ricorrente in cui si riferisce che, contrariamente a quanto presunto, la ricorrente non avrebbe ripreso il lavoro per il 2 novembre 2020 [doc. 127/15 convenuto]). Dallo stesso commento si evince però che, ciononostante, sussisterebbe una capacità lavorativa a partire dal 2 novembre 2020. Questa conclusione si rifà probabilmente all'apprezzamento del Dr. med. D._____ nella
12 - valutazione finale SMR dell'11 novembre 2020. In seguito all'obiezione al progetto di decisione e all'inoltro della relazione del medico curante Dr. med. E._____ del 15 luglio 2021, il convenuto ha sottoposto il caso della ricorrente a un altro medico dell'SMR, Dr. med. G., il quale nel parere del 21 luglio 2021 (doc. 127/15 convenuto) ha considerato che il medico curante aveva attestato uni miglioramento della sindrome del tunnel carpale e del 4° dito a scatto attestato (a tal proposito cfr. rapporto di decorso del 15 luglio 2021 [doc. 112/2 convenuto]) e che il persistere dei disturbi alla spalla sinistra sarebbero compatibili con l'attività lavorativa propria e adattata per cui, in conclusione, non vi erano elementi per modificare la valutazione del Dr. med. D. [dell'11 novembre 2020]. Il medico curante Dr. med. E._____ nel proprio rapporto di decorso del 15 luglio 2021 aveva tuttavia segnalato ulteriori sintomi (poliartralgie con sindrome del dolore cronico), per le quali la ricorrente era stata visitata dal reumatologo Dr. med. F.. Nel rapporto suppletivo del Dr. med. G. del 22 ottobre 2021, inoltrato dal convenuto in sede di ricorso, il Dr. med. G._____ ha osservato che in fase di obiezione la ricorrente non aveva prodotto nessun documento riguardo agli asseriti trattamenti reumatologici presso il Dr. med. F._____ e che il riferimento all'intervento per il dito a scatto sarebbe stato considerato un refuso in quanto non documentato. Questi giudici sono tuttavia del parere che il convenuto avrebbe dovuto chiarire in modo più approfondito la capacità lavorativa della ricorrente a partire dal 2 novembre 2020, dato che una capacità lavorativa del 100 % a partire da questa data non è dimostrata con il grado di verosimiglianza preponderante che regge il processo delle assicurazioni sociali (cfr. ad es. STF 8C_282/2019 consid. 4.3). Segnatamente di fronte alle limitazioni segnalate dal Dr. med. E._____ soprattutto alla spalla sinistra (che le impedirebbero di eseguire con il braccio sinistro dei movimenti ripetitivi al di sopra dell'orizzonte e il sollevamento di pesi [cfr. da ultimo rapporto dell'11 ottobre 2021 [doc. D ricorrente]) nonché della sindrome del dolore cronico diagnosticata dal Dr. med. F._____ (cfr.
13 - rapporto del 21 giugno 2021 [doc. E ricorrente]) con dolori, stando al rapporto del Dr. med. E., presenti da inizio 2020 ma con peggioramento della situazione malgrado il trattamento anti-infiammatorio e fisioterapico (doc. 112/2 convenuto), non può essere pienamente condivisa la conclusione del Dr. med. G. nel parere suppletivo del 22 ottobre 2021 secondo cui l'attività lavorativa propria (impiegata di cancelleria) sarebbe da considerarsi esigibile ed adattata e compatibile con la menomazione funzionale e con il coesistere di minimi disturbi persistenti alla mano e polso a destra e teoriche poli-artralgie con sindrome da dolore cronico. 3.Il convenuto non ha dunque ottemperato sufficientemente al suo obbligo di accertamento dello stato valetudinario e della capacità lavorativa della ricorrente, in particolare riguardo ai disturbi alla spalla sinistra, alla mano e al polso a destra. Per quanto invece concerne gli ulteriori disturbi quali l'ipertensione arteriosa, l'ectasia dell'aorta ascendente, le placche arteriosclerotiche dell'aorta addominale, la gastrite da reflusso, la sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado lieve/moderato, la diverticolosi del sigma e dell'emicolon destro, ma soprattutto la sindrome cervico-vertebrale C6-7 associata a una fibromialgia, stando agli atti non è chiaro se queste abbiano ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. rapporti medici del Dr. med. H._____ del 25 novembre 2019 e del 6 ottobre 2021 [doc. 45/2 convenuto risp. doc. C ricorrente]; rapporto d'uscita del 31 ottobre 2019 [doc. 45/10 convenuto]; rapporto del Dr. med. E._____ del 26 novembre 2020 [doc. 108 convenuto]). La scelta del tipo di accertamento da eseguire (accertamento SMR, perizia mono o pluridisciplinare) spetta al convenuto, che dovrà poi valutare se sia necessario un approfondimento in ambito domestico ed eventualmente anche riguardo all'asserita problematica psicologica (per quanto intravedibile negli atti quest'ultima è attestata in forma di ansia/stress con personalità di tipo A nel quadro della sindrome del dolore cronico dal Dr.
14 - med. F._____ – che è tuttavia un reumatologo – nel suo rapporto medico del 21 giugno 2021 [doc. E ricorrente] inoltrato solo in sede di ricorso e di principio non rilevante per la fattispecie in esame perché inerente a una nuova patologia; d'altronde, già nel rapporto d'uscita dell'11 ottobre 2019 [doc. 29 convenuto] in seguito al trattamento di artroscopia alla spalla sinistra del 10 ottobre 2019 era elencata, tra le altre, la diagnosi secondaria di sindrome ansiosa). Il ricorso va pertanto (parzialmente) accolto e il caso è rinviato al convenuto per ulteriori approfondimenti nel senso sopra descritto. 4.I costi della presente procedura fissati a CHF 700.00 (cfr. art. 61 lett. f bis
LPGA e art. 69 cpv. 1 bis LAI) sono posti a carico del convenuto soccombente in causa. Giusta l'art. 61 lett. g LPGA la ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento. Nel caso di specie, a titolo di ripetibili è riconosciuto alla ricorrente rappresentata da un'assicurazione di protezione giuridica l'importo forfettario di CHF 2'000.00. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.In accoglimento del ricorso la decisione impugnata del 15 settembre 2021 è annullata e il caso è rinviato all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti e nuova decisione. 2.Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico dell'Ufficio AI. 3.L'Ufficio AI versa a A._____ CHF 2'000.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]