Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2020 77
Entscheidungsdatum
18.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Comunicata in data VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 77 2 a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi Giudicivon Salis e Meisser AttuarioRogantini SENTENZA del 18 gennaio 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A., ricorrente contro B. SA, resistente concernente prestazioni assicurative LAINF

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ è attiva quale aiuto domiciliare (Spitex) presso J._____ (), in precedenza al tasso d'impiego del 60% e dal 1° gennaio 2020 con un volume d'impiego del 50%. Al momento qui di rilievo era assicurata contro gli infortuni, professionali e non professionali, presso la B. SA. 2.Con notifica d'infortunio-bagatella LAINF del 23 dicembre 2019 (act. C.1) fece valere di aver subito un evento infortunistico il 10 dicembre 2019, descrivendo l'infortunio come segue: "salto con minitramp, capriola, appoggiata male la testa". Nel questionario del 10 gennaio 2020 (act. C.2 = doc. C della ricorrente) dichiarò di essersi apprestata a percorrere per la seconda volta il percorso a ostacoli in palestra a C., quando, arrivata al trampolino elastico, avrebbe appoggiato il piede sinistro in malo modo e il piede le sarebbe scivolato fuori dal quadrato elastico. Per evitare di perdere l'equilibrio avrebbe fatto forza sulla gamba destra e sarebbe riuscita a saltare. Subito dopo sarebbe atterrata sul pavimento della palestra, anziché sul tappeto di protezione. Con lo slancio avrebbe eseguito una capriola sul pavimento, battendo con forza il collo. Sul momento avrebbe avuto un dolore improvviso al collo con conseguente capogiro, passati quasi subito. Dopo due giorni, però, sarebbero iniziati dolori fortissimi alla scapola sinistra. Nei giorni seguenti il dolore sarebbe aumentato e si sarebbe irradiato al braccio sinistro con intorpidimento delle dita anulare e mignolo sinistro. 3.Ad A. fu attestata un'inabilità al lavoro piena dal 30 dicembre 2019 fino al 29 febbraio 2020, poi ridotta fino al 26 gennaio 2020 (act. C.5, C.6 e C.7). A._____ stessa precisò a tal proposito d'un canto di aver atteso ad annunciare l'infortunio, in quanto avrebbe già fissato dei giorni di vacanza e avrebbe sperato che nel frattempo il dolore sarebbe diminuito (act. C.2 in fine), e d'altro canto che le sue condizioni di salute sarebbero

  • 3 - progressivamente migliorate, permettendole di riprendere l'attività lavorativa già a fine gennaio (act. C.12 e in sede di ricorso anche act. A.1). 4.Il medico curante, Dr. med. D., aveva deferito A. all'Istituto Radiologico Collegiata di Bellinzona per una risonanza magnetica della colonna cervicale che fu eseguita il 18 dicembre 2019 (act. C.3 = doc. H della ricorrente). Secondo il referto del Dr. med. E., medico specialista in radiologia, risultarono: un quadro di artrosi del rachide cervicale con riduzione di ampiezza nel canale spinale e di multipli forami di coniugazione bilaterale, una protrusione discale paramediana- intraforaminale destra a C3-C4 con contatto del disco con la radice emergente di C4, un bulging discale ad ampio raggio a C4-C5 con contatto del disco con entrambe le radici emergenti di C5 e allo stesso livello protrusione discale erniaria mediana che determinerebbe iniziale compressione sul midollo cervicale, e infine un ulteriore bulging discale ad ampio raggio a C6-C7 con contatto del disco con entrambe le radici emergenti di C7. 5.Nel seguito il Dr. med. D. rinviò A._____ anche al Neurocentro – Istituto di neuroscienze cliniche della Svizzera Italiana presso l'Ospedale Civico di Lugano per ulteriori accertamenti. Con rapporto del 17 gennaio 2020 (act. C.4) il Dr. med. F., medico specialista in neurochirurgia, costatò una radicolopatia C8 sinistra su stenosi foraminale C7-T1 su base artrosico-degenerativa, ritenendo che essa non sarebbe correlata all'incidente recente. 6.La B. SA interpellò il proprio medico consulente, sottoponendogli l'insieme degli atti medici disponibili. Con un primo apprezzamento del 5 febbraio 2020 (act. C.9) il Dr. med. G._____ ritenne che il trauma avrebbe reso manifesta l'ernia discale preesistente a livello C3-C4, con conseguente sindrome radicolare insorta subito dopo il trauma. Nel secondo apprezzamento del 4 marzo 2020 (act. C.10) considerò che il

  • 4 - nesso di causalità tra l'evento infortunistico e la radicolopatia C8 sinistra su stenosi foraminale C7-T1 non risulterebbe perlomeno prevalentemente probabile. I disturbi neurologici subentrati subito dopo il trauma potrebbero essere correlati a una sofferenza radicolare C3-C4 resa manifesta dal trauma. Di conseguenza l'agopuntura eseguita dal Dr. med. H._____ non andrebbe a carico dell'assicurazione contro gli infortuni, poiché non sarebbe in relazione di causalità con l'evento annunciato. 7.Con lettera del 16 marzo 2020 (act. C.11 = doc. D della ricorrente) la B._____ SA comunicò ad A._____ che tutti i trattamenti per la radicolopatia come in particolare le sedute di agopuntura non sarebbero a carico della B._____ SA. La invitarono pertanto a rivolgersi alla sua cassa malati. 8.A._____ si rivolse alla B._____ SA con scritto del 23 marzo 2020 (act. C.12 = doc. E della ricorrente), contestando essenzialmente la mancanza di nesso causale fatta valere dall'assicurazione. Sostenne che l'evento traumatico sarebbe stato importante e che in precedenza lei non avrebbe sofferto di disturbi al tratto cervicale. Avrebbe tratto buon giovamento dall'agopuntura, l'ultimo consulto essendo avvenuto verso metà febbraio. Chiese perciò che l'assicurazione riconosca le prestazioni, oppure proceda al rilascio di una decisione formale. Mandò una copia del suo scritto alla sua cassa malati. 9.La B._____ SA emise la decisione formale in data 14 aprile 2020 (act. C.13 = doc. F della ricorrente), rifiutando la presa a carico delle sedute di agopuntura eseguite dal 14 gennaio 2020 all'11 febbraio 2020, poiché esse non sarebbero in relazione di causalità con l'infortunio annunciato. Una copia della decisione fu spedita alla cassa malati dell'assicurata. 10.A._____ sollevò opposizione il 4 maggio 2020 (act. C.14 = doc. G della ricorrente), sempre trasmettendone una copia alla cassa malati, la quale

  • 5 - nel seguito chiese e ottenne una copia degli atti (vedi act. C.15), senza però esprimersi. Oltre a ribadire rispettivamente a rinviare a quanto già scritto il 23 marzo 2020, A._____ fece valere che non si tratterebbe di disquisire sul fatto post hoc ergo propter hoc, bensì nel contesto di una traumatizzazione importante in concomitanza con quanto emerso dalla risonanza magnetica della colonna cervicale del 18 dicembre 2019 assolutamente asintomatica. Nel corrente mese compierebbe i 60 anni e vorrebbe ben vedere quale persona a questa età si sottoponesse agli stessi esami che risultino ad integrum. Cionondimeno, anche persone più giovani potrebbero scivolare, cadere e traumatizzare una specifica parte del corpo affetta da patologia pregressa e asintomatica o non. Sarebbe riduttivo concludere che ad esempio una persona sopra i 40 anni di età di fatto non avrebbe più diritto alle prestazioni LAINF pur essendo tenuta a pagare i premi. L'agopuntura da lei effettuata sarebbe stata benefica e salutare al raggiungimento dello status quo ante. Difatti non avrebbe più alcun disturbo e il caso potrebbe essere ritenuto chiuso. Lei non sarebbe in possesso dell'onorario del Dr. med. H., comunque si tratterebbe di poche sedute per un costo contenuto. Spererebbe di non dover scomodare il tribunale con questa questione. 11.Con decisione su opposizione del 4 giugno 2020 (act. C.17 = doc. A della ricorrente), la B. SA respinse l'opposizione. Considerò d'un canto che non vi sarebbe stato qualsivoglia influsso esterno improvviso, cosicché quanto successo non rientrerebbe nel concetto giuridico di infortunio. A prescindere, però, dalle considerazioni espresse nel referto medico del 17 gennaio 2020 del Dr. med. F._____ risulterebbe che la radicolopatia non sarebbe correlata all'incidente recente. Ne discenderebbe che il nesso di causalità naturale difetti e di conseguenza non sia dato qualsivoglia obbligo prestativo a carico dell'assicuratore. La decisione fu trasmessa per conoscenza alla cassa malati dell'assicurata.

  • 6 - 12.A._____ ha interposto ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in data 15 giugno 2020 (act. A.1), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento delle prestazioni LAINF pro rata temporis per tre mesi interessante il trattamento di pertinenza (tratto cervicale) con raggiungimento dello status quo ante. Oltre a quanto già addotto in sede di opposizione fa valere che ciò che risulterebbe dalla risonanza magnetica del 18 dicembre 2019 sarebbe stato di assoluta novità per lei. Difatti in passato non avrebbe mai sofferto di disturbi alla colonna cervicale. Sarebbe fuori discussione che la radicolopatia in questione non sarebbe stata causata dall'evento traumatico di fine 2019 ma sarebbe una progressività degli anni che passano. Lei non avrebbe mai preteso dalla resistente un riconoscimento post-trauma di tale patologia. Avrebbe semplicemente richiesto il riconoscimento delle terapie per il transitorio aggravamento, dovuto al trauma subito, dell'affezione fino ad allora totalmente silente. 13.La B._____ SA ha presentato la sua risposta al ricorso il 30 giugno 2020 (act. A.2) con in grandi linee lo stesso identico testo della motivazione della decisione impugnata. Propone la reiezione del ricorso. 14.Con replica del 6 luglio 2020 la ricorrente ribadisce quanto affermato nel ricorso e approfondisce la sua argomentazione. Sostiene fra l'altro che il concetto infortunistico non sarebbe meritevole d'entrata in materia, poiché non parte integrante del contenzioso aperto con la decisione del 14 aprile 2020. Aggiunge poi che in neurochirurgia le si sarebbe offerto l'indicazione terapeutica di procedere con delle infiltrazioni di cortisone. Lei non sarebbe una medica ma qualcosina di medicina ne capirebbe. Avrebbe perciò optato per una soluzione più naturale, meno invasiva e senza controindicazioni. L'agopuntura avrebbe

  • 7 - risolto tutti i suoi problemi in poche sedute. Se si riconoscerebbe l'infortunio ed emergerebbero delle preesistenze asintomatiche, si valuterebbe un pro rata temporis sulla base di un congruo periodo. Se i disturbi rientrerebbero in un breve lasso di tempo, come nel suo caso, si stabilirebbe un chiaro termine con uno status quo ante. Per il periodo da riconoscere si terrebbe conto del rapporto di causalità adeguata, senza fare un "pastrocchio" come avrebbe messo in atto la resistente. In merito alla valutazione del Dr. med. G._____ sostiene che egli avrebbe confuso l'ernia discale con una semplice protrusione discale. Avrebbe inoltre indicato che il trauma avrebbe reso manifesta l'ernia discale. La ricorrente chiede come il trauma avrebbe potuto farlo se non traumatizzandola. Conclude la sua replica recitando una conversazione telefonica fittizia di come la ricorrente si auspica si sarebbe dovuto svolgere la chiusura del caso, evitando opposizione e ricorso. In essa la resistente avverte espressamente la ricorrente che ella deve rivolgersi all'assicurazione malattia per eventuali futuri problemi risultanti dalla protrusione discale appalesata dalla risonanza magnetica e non causata dall'infortunio e la ricorrente lo accetta e si dichiara d'accordo di chiudere il caso. 15.La resistente, invitata a presentare osservazioni in merito alla replica trasmessale, non si è più espressa. 16.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.

  • 8 - II. Considerando in diritto: 1.Ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 maro 1981 (LAINF; RS 832.20) in unione con l'art. 56 cpv. 1 e con l'art. 58 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) contro le decisioni su opposizione delle assicurazioni contro gli infortuni la persona assicurata può interporre ricorso al tribunale delle assicurazioni del cantone in cui è domiciliata nel momento in cui interpone ricorso. Nell'occorrenza la ricorrente è domiciliata a C._____ nel Cantone dei Grigioni. La competenza per materia è anch'essa data in base all'art. 57 LPGA in unione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). Questa Corte è dunque competente per trattare la pratica in giudizio. In quanto destinataria formale e materiale della decisione su opposizione, la ricorrente è particolarmente toccata dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimata a presentare ricorso (art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma può perciò essere entrato nel merito (artt. 60 e 61 lett. b LPGA). 2.Nonostante la richiesta ben più ampia formulata dalla ricorrente che tende al "riconoscimento delle prestazioni LAINF pro rata temporis per tre mesi (dal 10 dicembre 2019 al 9 marzo 2020) interessante il trattamento di pertinenza (tratto cervicale)", realmente controversa è qui soltanto la presa a carico delle spese per il trattamento di agopuntura eseguito dal Dr. med. H._____ dal 14 gennaio 2020 all'11 febbraio 2020. La decisione impugnata si esprime solo su questo punto e nient'altro. Oggetto della presente procedura di ricorso può dunque essere soltanto ed esclusivamente il rifiuto da parte della resistente di assumersi le spese

  • 9 - dell'agopuntura. Tale rifiuto va del resto giudicato puramente sotto aspetti giuridici. Non possono invece essere discussi in questa sede l'atteggiamento o il modo di comunicare della resistente – lamentati dalla ricorrente –, non rientrando nei compiti della Corte esprimersi in merito. Visto quanto addotto dalle parti, in particolare dalla ricorrente non patrocinata da un avvocato, conviene per contro specificare su quali basi giuridiche questa Corte è chiamata a decidere. 3.Dapprima vanno ricordati i presupposti per la presa a carico di spese di cura da parte di un'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF. 3.1.Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali. L'assicurazione effettua le prestazioni anche per fratture e altre lesioni corporali, sempre che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia (cpv. 2). Effettua le prestazioni pure per lesioni causate alla persona infortunata durante la cura medica (cpv. 3). 3.2.Secondo l'art. 10 cpv. 1 LAINF una persona assicurata ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio. Devono dunque esserle pagate o indennizzate le spese per prestazioni sanitarie createsi in tal senso. Tale diritto non comprende però tutti gli atti medici possibili e immaginabili, bensì unicamente i trattamenti necessari, grazie all'impiego di mezzi adeguati, per ristabilire la salute. Ai sensi dell'art. 54 LAINF le misure sanitarie devono essere limitate a quanto richiede lo scopo del trattamento. La persona assicurata ha diritto al pagamento delle spese di cura previste dalla legge solo fino al momento in cui è preventivabile un notevole miglioramento dello stato di salute. 3.3.Anche se qui non di particolare rilievo, si ricorda che secondo l'art. 16 cpv. 1 LAINF ha diritto all'indennità giornaliera la persona assicurata

  • 10 - totalmente o parzialmente incapace al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGA in seguito a infortunio. Il diritto si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte della persona assicurata (cpv. 2). 3.4.Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze che nel caso delle indennità giornaliere si riassumono nel danno alla salute da cui deriva l'incapacità al lavoro. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che senza l'evento infortunistico il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre invece che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica della persona assicurata, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su detta questione l'assicurazione e il tribunale si determinano secondo il principio della probabilità preponderante. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile, ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato (DTF 129 V 177 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, il nesso di causalità deve inoltre essere adeguato. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 177 consid. 3.2). 4.La ricorrente fa valere che la resistente si sarebbe assunta i costi del medico curante di base (Dr. med. D._____), l'indennità giornaliera

  • 11 - sostitutiva del salario per la successiva e transitoria inabilità lavorativa, nonché la risonanza magnetica. Riconoscerebbe dunque de facto l'infortunio a norma dell'art. 4 LPGA. 4.1.Benché la resistente paia metterlo in discussione nella sua risposta al ricorso del 30 giugno 2020, in base agli atti a disposizione della Corte non vi è dubbio che nell'occorrenza vi sia stato un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. L'evento del 10 dicembre 2019 ha causato un danno alla salute fisica della ricorrente e l'ha resa inabile al lavoro, secondo le attestazioni mediche, in misura del 100% almeno fino a fine gennaio 2020, il che non è stato contestato. Perlomeno una parte delle spese di cura paiono inoltre essere state assunte dalla resistente, la quale ha del resto apparentemente pagato anche delle indennità giornaliere. 4.2.Trattasi ora di sapere esattamente quali conseguenze concrete abbia avuto l'incidente del 10 dicembre 2019 e quali obblighi di prestazioni ne risultino per la resistente o, dall'ottica inversa, a quali prestazioni abbia diritto la ricorrente. Come detto, unico punto ancora da decidere è quello delle spese per il trattamento d'agopuntura. 5.Gli accertamenti medici fatti hanno messo in evidenza fra l'altro il sussistere di una protrusione discale a C3-C4, dei bulging discali a C4-C5 e a C6-C7, così come una radicolopatia C8 sinistra su stenosi foraminale C7-T1. Ora, da quanto dichiarato dalla ricorrente non è del tutto chiaro quale di tali disturbi costatati secondo lei presenti un nesso causale con l'infortunio. Tantomeno si può desumere dagli atti per quale di esso sia stata prediletta l'agopuntura. Vanno perciò esaminati singolarmente, giudicando se sussista d'un canto un nesso causale naturale e d'altro canto anche un nesso causale adeguato ai sensi della giurisprudenza citata. Trattandosi di questioni di fatto, conviene rammentare i principi del diritto probatorio.

  • 12 - 5.1.Sia la procedura amministrativa sia quella dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sono governate dal principio inquisitorio. Secondo questo principio, l'amministrazione e il tribunale devono garantire d'ufficio l'accertamento corretto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA). L'assicuratore sociale quale organo di decisione e, in caso di ricorso, il tribunale possono accettare un fatto come provato soltanto se sono convinti della sua esistenza. Nel diritto delle assicurazioni sociali, a meno che la legge non preveda altrimenti, il tribunale deve prendere la sua decisione secondo il grado di prova della probabilità preponderante. La semplice possibilità di una certa circostanza non soddisfa i requisiti della prova. Piuttosto, il tribunale deve seguire il resoconto dei fatti che considera il più probabile tra tutti i possibili corsi degli eventi. 5.2.Il dovere inquisitorio dura fino a quando non vi è sufficiente chiarezza sui fatti necessari per la valutazione della pretesa. Il principio inquisitorio è strettamente legato al principio della libera valutazione delle prove a livello amministrativo e giudiziario. Se, con una valutazione delle prove completa, accurata, obiettiva e orientata sul contenuto, gli accertamenti da effettuare d'ufficio nell'ambito del principio inquisitorio portano l'assicuratore sociale o il tribunale alla convinzione che un certo fatto è da considerarsi prevalentemente probabile e che ulteriori misure di prova non potrebbero più modificare questo risultato stabilito, la rinuncia all'assunzione di ulteriori prove non costituisce una violazione del diritto di essere sentiti (valutazione anticipata delle prove). Tuttavia, se permangono dubbi significativi sulla completezza e/o sulla correttezza delle costatazioni di fatto finora effettuate, devono essere effettuati ulteriori accertamenti, nella misura in cui dalle ulteriori misure di prova ci si possono ancora attendere nuovi risultati essenziali (cfr. per il tutto le sentenze del Tribunale federale 8C_831/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.2.1 e 8C_281/2018 del 25 giugno 2018 consid. 3.2.1).

  • 13 - 5.3.Per poter valutare lo stato di salute l'amministrazione rispettivamente il tribunale adito in caso di ricorso dipendono da documenti che devono essere allestiti e forniti da medici o eventualmente da altri specialisti, il cui compito consiste nel valutare lo stato di salute. In altre parole sono chiamati a fornire referti, in base a esami medici professionali e tenendo conto dei lamenti soggettivi, e fare una diagnosi basata su questo. In tal modo il perito medico svolge il suo compito originale, per il quale l'amministrazione e il tribunale adito non sono competenti. 5.4.Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, secondo la giurisprudenza è determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti i disturbi lamentati dall'assicurato, che sia stato stilato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico e della situazione medica sia chiara e che le conclusioni dell'esperto siano ben motivate. Di conseguenza in linea di principio per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova o meno non è decisivo né l'origine né la sua denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1, DTF 125 V 351 consid. 3a). 5.5.Alle perizie ottenute nell'ambito della procedura amministrativa di medici specialisti esterni che rilasciano i propri rapporti in base a indagini e osservazioni approfondite e dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che nella descrizione dei loro referti giungono a risultati concludenti va riconosciuto pieno valore probatorio nella valutazione delle prove, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro attendibilità (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4, DTF 125 V 351 consid. 3b/bb). Anche i rapporti e le perizie dei medici impiegati dall'assicurazione hanno un valore probatorio comparabile, a condizione che appaiano conclusivi, comprensibilmente motivati e privi di contraddizioni e che non vi siano indizi atti a mettere in causa la loro attendibilità (vedi la DTF 137 V 210 consid. 1.2.1, sentenza del Tribunale

  • 14 - federale 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.1 seg.). Il semplice fatto che il medico interpellato sia impiegato dall'assicuratore sociale non permette di per sé di concludere a una mancanza di obiettività o a una parzialità. Piuttosto sono richieste circostanze speciali che fanno apparire oggettivamente giustificata la sfiducia nell'imparzialità della valutazione. Vista la notevole importanza delle perizie mediche nel diritto delle assicurazioni sociali, occorre però applicare uno standard rigoroso all'imparzialità del perito (cfr. per il tutto le DTF 125 V 351 consid. 3b/ee, DTF 122 V 157 consid. 1c). In caso di dubbi, anche minimi, sull'affidabilità e la conclusività delle costatazioni mediche interne dell'assicuratore, devono essere fatti ulteriori accertamenti (DTF 139 V 225 consid. 5.2, DTF 135 V 465 consid. 4.3.2 e 4.4; sentenze del Tribunale federale 9C_415/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.2, 8C_452/2016 del 27 settembre 2016 consid. 4.2.2 seg. e 8C_245/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.3). 6.Nel caso qui in giudizio si costata che agli atti vi sono soltanto pochi documenti rilevanti in merito alla questione da decidere. Non è ad esempio del tutto chiaro quali fossero stati il motivo e l'obiettivo del trattamento di agopuntura eseguito dal Dr. med. H._____ e quale sia stata l'evoluzione dello stato di salute della ricorrente. Perlomeno si osserva che, come dichiarato dalla resistente, la terapia di agopuntura pare essere durata dal 14 gennaio 2020 all'11 febbraio 2020, cioè in gran parte dopo che la ricorrente ha riguadagnato la piena capacità lavorativa e ha ripreso il lavoro. Inoltre si nota che la ricorrente dichiara di sentirsi di nuovo bene circa da metà febbraio 2020. 6.1.Sotto un'ottica medico-scientifica non si può ignorare il fatto che l'agopuntura è una medicina alternativa derivante dalla medicina tradizionale cinese, la cui efficacia non è stata provata scientificamente (oltre all'effetto placebo). Se può, al limite, essere ritenuta come possibile trattamento alternativo per pazienti affetti da una radicolopatia, trattandosi

  • 15 - di dolori cervicali dovuti a una compressione meccanica o infiammazione di una radice nervosa spinale, d'altra parte per gli altri problemi di salute della ricorrente manifestatisi dopo l'infortunio come le protrusioni e i bulging discali costatati non appare certamente indicata. A mente della Corte è dunque prevalentemente probabile che la ricorrente abbia scelto questa terapia proprio per trattare o attenuare la radicolopatia, il che pare abbia avuto l'effetto desiderato. Occorre perciò disaminare il nesso di causalità fra l'infortunio e la radiocolopatia. 6.2.Nell'occorrenza la radicolopatia è stata costatata grazie alla risonanza magnetica. I vari referti medici agli atti, benché siano pochi e brevi, si basano su uno studio approfondito del caso e su esami e anamnesi completi. Essi sono sufficientemente motivati, chiari e conclusivi. Il Dr. med. E._____ ha ad esempio ritenuto che la radicolopatia sia di natura artrosico-degenerativa. Già questo primo apprezzamento medico rende difficile concludere che possa sussistere il nesso di causalità richiesto con l'infortunio. Il Dr. med. F._____ ha poi concluso espressamente e in modo univoco che la radicolopatia non sia correlata all'incidente del 10 dicembre

  1. Questa valutazione è stata confermata dal medico assicurativo, Dr. med. G._____. Tale medico ha considerato che il trauma abbia reso manifesta l'ernia (o la protrusione) discale preesistente a livello C3-C4 con conseguente sindrome radicolare insorta dopo il trauma. Non ha spiegato precisamente cosa intenda con "reso manifesta", come censura la ricorrente, ma con probabilità preponderante si può partire dall'idea che ciò significhi che si è potuto rilevare la protrusione soltanto grazie alla risonanza magnetica eseguita in seguito al e a causa dell'infortunio. Ciò non significa però che ha confermato il sussistere di un qualsivoglia nesso causale. Ha anzi ribadito in un secondo apprezzamento che il nesso di causalità tra l'evento infortunistico e la radicolopatia non risulti perlomeno prevalentemente probabile. In questo secondo referto si è spiegato meglio, dicendo che il trauma ha reso manifesta una sofferenza radicolare,
  • 16 - sottintendendo che quest'ultima non era mai stata reclamata dalla ricorrente in precedenza, come lei stessa conferma in sede ricorsuale. In altre parole, i disturbi radicolari esistevano già prima; l'infortunio non ha fatto altro che rendere necessari gli esami che hanno permesso di costatarli. Dai referti medici non risulta invece che vi sia una sufficiente probabilità che l'incidente abbia aggravato tali disturbi, anzi. È per questi motivi che la resistente è giunta alla conclusione – ritenuta condivisibile dalla Corte – che agli atti vi sono esclusivamente referti medici che si esprimono chiaramente contro un nesso di causalità naturale (e tantomeno adeguato) fra l'infortunio e la radicolopatia, dimodoché le sedute di agopuntura a scopo di curare o alleviare i dolori dovuti alla radicolopatia non vanno a carico dell'assicurazione contro gli infortuni. 6.3.Nelle sue memorie scritte al Tribunale la ricorrente pare concedere lei stessa che la radicolopatia non sia stata causata dall'incidente (vedi la frase nella memoria di ricorso "circostanza questa che mai è stata contestata" e altre dichiarazioni simili) e che lei avrebbe piuttosto dovuto rivolgersi alla cassa malati perché questa si assuma le spese della terapia di agopuntura. È pur vero che l'art. 64 cpv. 1 LPGA, da lei citato, recita che "la cura medica è assunta esclusivamente da un'unica assicurazione sociale nella misura in cui le prestazioni sono prescritte dalla legge". Tuttavia ciò non significa necessariamente che tutte le spese di tutte le varie cure e terapie intraprese in seguito a un evento infortunistico per disturbi di qualsiasi tipo debbano in ogni caso sempre e comunque essere prese a carico di una sola assicurazione, qui ad esempio quella contro gli infortuni. La legislazione distingue fra infortunio e malattia e, assieme al nesso di causalità, pretende che vada giudicato per ogni singola misura se, come qui ci interessa, i presupposti per l'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione contro gli infortuni siano dati. Se un disturbo non ha ad esempio un nesso causale naturale e adeguato con l'infortunio, le spese di cura non possono essere prese a carico dall'assicurazione contro gli

  • 17 - infortuni, ma possono ciononostante eventualmente ancora essere assunte dalla cassa malati, purché tali presupposti siano dati. In tal senso è possibile che diverse assicurazioni assumano spese per cure diverse, poiché è possibile che una persona assicurata oltre ad avere dei postumi d'infortunio soffra anche di una malattia, indipendente dall'evento infortunistico. 6.4.Riassumendo, nel caso che qui ci occupa la resistente non ha violato alcuna norma di legge nel rifiutare di assumersi i costi della terapia di agopuntura in questione. I referti medici sono sufficientemente chiari nel escludere un nesso causale fra l'infortunio del 10 dicembre 2019 e la radicolopatia costatata successivamente, per la quale la ricorrente ha optato per una terapia di agopuntura presso il Dr. med. H._____. 7.Per questi motivi la decisione su opposizione qui impugnata si rivela corretta. Di conseguenza il ricorso va respinto. 8.Non si prelevano spese per la presente procedura (art. 61 lett. a nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020 in unione con l'art. 82a LPGA). Al resistente (INSAI) non va riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

  • 18 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 4.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

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LAINF

  • art. 1 LAINF
  • art. 6 LAINF
  • art. 10 LAINF
  • art. 16 LAINF
  • art. 54 LAINF

LPGA

  • art. 4 LPGA
  • art. 6 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 57 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 64 LPGA
  • art. 82a LPGA

Gerichtsentscheide

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