§ VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 74 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unicoRacioppi AttuarioPaganini SENTENZA del 22 giugno 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente pretesa di risarcimento LAVS
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.B._____ SA, C._____ (qui di seguito: B.), è stata iscritta nel Registro di commercio del Cantone dei Grigioni l'8 gennaio 2015. In stessa data B. è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Cassa di compensazione) al trasferimento della sede da Lugano a C.. 2.Dal 21 aprile 2015 al 2 novembre 2015 A. è stata unico membro del consiglio di amministrazione (CdA) della B._____ con diritto di firma individuale. 3.Il 13 ottobre 2017 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione D., dopo pignoramento della B., ha rilasciato gli attestati di carenza di beni alla Cassa di compensazione. 4.Con decreto del 28 febbraio 2018 il Presidente del Tribunale regionale D._____ ha dichiarato lo scioglimento della B._____ e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento. 5.Con decisione del 7 giugno 2018 la Cassa di compensazione ha obbligato A._____ (nonché E._____ e F.) al risarcimento di CHF 19'869.95 per danno a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF non saldati per gli anni 2015 e 2016 oltre a spese amministrative. 6Contro questa decisione A. ha fatto opposizione il 2 luglio 2018. 7.Con decisione su opposizione del 18 maggio 2020 la Cassa di compensazione ha accolto parzialmente l'opposizione riducendo l'obbligo di pagamento a CHF 3'511.20, visto che questo sarebbe il danno risultante fino alla fine del mandato di A._____ al 2 novembre 2015.
3 - 8.Il 13 giugno 2020 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso avverso tale decisione su opposizione al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, in via subordinata, la riforma della decisione impugnata come segue: "L'opposizione viene parzialmente accolta in quanto l'ammontare del risarcimento del danno è di CHF 142.20". 9.Nella presa di posizione del 30 giugno 2020 la Cassa di compensazione (qui di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso. 10.Con replica del 13 luglio 2020 la ricorrente si è riconfermata nei petiti di ricorso. II. Considerando in diritto: 1.I requisiti processuali non danno adito a osservazioni, per cui il Tribunale entra nel merito del ricorso. Siccome il valore litigioso è di CHF 3'511.20 e non supera i CHF 5'000.00, questa decisione viene emanata dal giudice unico (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. a Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). 2.Controverso è se la ricorrente è responsabile per il danno a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF (qui di seguito anche: contributi sociali) subito dalla convenuta. 3.In virtù dell'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione di prescrizioni da parte del datore di lavoro e dell'organo, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità (naturale e adeguato) tra la violazione (colpevole) delle prescrizioni e il danno insorto
4 - (cfr. STF 9C_80/2017 consid. 5.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2; Rivista per le casse di compensazione AVS [RCC], edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992, 1985, pag. 619 seg.). Giusta l'art. 52 cpv. 2 LAVS se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno. Giusta l'art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 maggio 2019, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione. Se il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine. 4.1.Indiscusso è che B., quale datrice di lavoro, ha disatteso le prescrizioni di cui agli artt. 14 LAVS e 34 dell'Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) relative all'obbligo di pagare i contributi sociali e che in seguito a questo comportamento illegale alla convenuta è insorto un danno per i contributi non saldati. Fino al 2 novembre 2015, ossia fino al termine del mandato della ricorrente nel CdA della B., la convenuta nella decisione impugnata rivendica una perdita pari a CHF 3'511.20 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF incluse spese d'amministrazione (paritetiche) non saldati dalla società in seguito alla sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo. Questo importo di risarcimento del danno è stato ridotto nella decisione impugnata in seguito all'opposizione della ricorrente contro la decisione di risarcimento del 7 giugno 2018 obbligante la ricorrente al risarcimento dell'intero importo per i contributi sociali non pagati negli anni 2015 e 2016 pari a CHF 19'869.95. In questa sede l'importo del danno (corretto) di CHF 3'511.20 di per sé non viene
5 - contestato dalla ricorrente (v. però sotto consid. 5.6 seg.). Si osserva tuttavia che secondo il conteggio della convenuta (cfr. doc. 5/12 convenuta) il rispettivo importo sembra ammontare a CHF 3'510.90 e non a CHF 3'511.20 (trattasi però di una minima differenza che può essere ritenuta ininfluente ai fini di giudizio risp. nell'esito del ricorso). 4.2.Inoltre è pacifico che la convenuta è venuta a conoscenza del danno al momento del ricevimento degli attestati di carenza beni del 2 gennaio 2018 e che la decisione di risarcimento del 7 giugno 2018 è dunque avvenuta entro il termine di prescrizione di due anni giusta l'art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 maggio 2019 (cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c). 5.Qui di seguito va esaminato se la convenuta può pretendere (sussidiariamente) il risarcimento del danno dalla ricorrente quale amministratrice e organo formale della società nel rispettivo periodo. 5.1.Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro risp. dell'organo se questi ha trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro risp. dell'organo della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156 consid. 4; RCC 1988, pag. 599). I fatti di cui si è resa colpevole una società non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati a un determinato organo, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella rispettiva società. Se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla società (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a; RCC 1985, pag. 620). Di regola, se la cassa di compensazione subisce un danno riconducibile a un'illecita violazione delle prescrizioni
6 - assicurative (segnatamente dell'obbligo di pagamento dei contributi), questa può partire dal presupposto che il datore di lavoro risp. l'organo abbia violato tali prescrizioni colpevolmente. Salvo il sussistere di motivi di giustificazione o di discolpa, essa di conseguenza emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo (cfr. DTF 108 V 183 consid. 1b seg.). 5.2.Se il datore di lavoro è una società anonima, in linea di principio devono essere poste esigenze elevate all'obbligo di diligenza degli organi. Dal presidente di un consiglio d'amministrazione che funge da unico organo esecutivo, va pretesa maggiore diligenza che non da un membro del CdA di una grande impresa le cui possibilità di controllo sono limitate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3b). In presenza di semplici rapporti, dai membri del CdA di una società anonima si deve di regola pretendere che abbiano una visione complessiva delle questioni più importanti dell'impresa. Inoltre, nemmeno la delega della competenza di gestione e di rappresentanza a terzi esonera i membri del CdA dal loro obbligo di alta direzione e alta vigilanza ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifre 1 e 5 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Libro quinto: Diritto delle obbligazioni (CO; RS 220). Le persone incaricate della gestione devono essere sottoposte a vigilanza, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, e perciò anche il versamento dei contributi (cfr. STFA H 348/96 consid. 5b). Il membro del CdA non preposto alla gestione non è tenuto a sorvegliare ogni singolo affare delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, ma può limitarsi a controllare l'attività della direzione e l'andamento degli affari. Ciò significa che deve informarsi continuamente sull'andamento degli affari, chiedere rapporti, studiarli con cura, se necessario chiedere informazioni complementari e cercare di chiarire errori. Se da queste informazioni emerge il sospetto di un esercizio inopportuno o negligente delle competenze delegate, il membro del CdA
7 - è tenuto a effettuare subito gli accertamenti necessari e a esercitare un controllo esatto e severo del rispetto delle prescrizioni legali (cfr. DTF 114 V 219 consid. 4a; cfr. anche PTA 1999 n. 9, pag. 48 seg.). 5.3.L'obbligo del datore di lavoro (e quello sussidiario degli organi) di risarcire il danno decade, se questi comprova dei motivi di giustificazione o di discolpa escludenti una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni risp. legittimanti il non versamento dei contributi (cfr. DTF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; STF 9C_394/2016 consid. 4.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2; nel seguito si rinuncerà alla distinzione tra motivo di giustificazione e di discolpa, siccome secondo prassi vengono entrambi esaminati sotto il capitolo della colpa). Quale motivo giustificativo è ipotizzabile, in particolare, la situazione in cui il datore di lavoro riesca a consentire all'impresa di sopravvivere procrastinando il pagamento dei contributi, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti un risarcimento del danno giusta l'art. 52 LAVS, occorre però che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile pagare i debiti contributivi in tempo utile (cfr. DTF 108 V 183 consid. 2; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 248, 1985 pag. 622). Più precisamente, un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (cfr. STF 9C_41/2017 consid. 7.2). La questione decisiva in tale contesto non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento poteva apparire oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (cfr. STF 9C_812/2007 consid. 3.2 con riferimenti). In
8 - questo contesto, il Tribunale federale ha precisato che una società che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (cfr. STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti). I presupposti cumulativi per l'ammissione di un motivo di discolpa per carenza di liquidità possono essere riassunti come segue: Il temporaneo non pagamento dei contributi si fonda su di una consapevole e responsabile decisione societaria. Il motivo di discolpa deve sussistere per il periodo in cui andavano pagati i contributi. I contributi possono essere ritenuti soltanto se con i soldi ritenuti vengono onorate delle pretese di terzi per salvare la società. Riguardo alle pretese salariali dei lavoratori va osservato che, se la carenza di liquidità non permette il pagamento completo dei salari, questi devono essere fondamentalmente ridotti nella misura in cui è possibile versare i contributi sociali che ne risultano. La carenza di liquidità deve essere temporanea nel senso che non può durare che pochi mesi, cosicché sulla scorta di criteri oggettivi e di una critica valutazione della situazione finanziaria ci si possa aspettare un prossimo pagamento dei contributi in seguito a un assestamento oppure di una vendita della società. Devono esserci concreti indizi che si possa procurare del denaro entro un tempo ragionevole. Dal temporaneo non pagamento dei contributi occorre oggettivamente attendersi un effetto decisivo per il salvataggio della società. Irrilevante è se dal punto di vista soggettivo l'organo (risp. l'amministratore) presumeva che la società sarebbe stata salvata e i contributi saldati (cfr. REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 segg.; cfr. pure DTF 132 III 523 consid. 4.6). Il Tribunale federale ha sottolineato che l'organo della società deve prestare particolare attenzione qualora sia a conoscenza del fatto che la società sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Senza che siano realizzati questi chiari criteri di discolpa, l'illiquidità di una società di per sé non giustifica il procrastinamento del pagamento dei contributi (cfr. RCC 1985, pag. 621
9 - seg.). In special modo, va infine rimarcato che un membro del CdA non può discolparsi obiettando di non aver avuto influsso sulla gestione aziendale (cfr. STF 9C_289/2011 consid. 4; DTF 114 V 223 consid. 4a). 5.4.Di regola, l'amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa di compensazione ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel CdA (indipendentemente dalla data d'iscrizione nel Registro di commercio) e risponde in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, in quanto vi è rapporto di causa-effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4c; RCC 1992, pag. 246 segg.). Per contro, non è data nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS per il danno causato alla cassa di compensazione prima dell'assunzione del suo mandato nel caso in cui questi non poteva modificare nulla, poiché la società era già insolvente risp. fortemente indebitata (eccedenza di debiti), al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (STF 9C_841/2010 consid. 4.3 con riferimenti; STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). In tale ipotesi, l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4; REICHMUTH, op. cit., n. 277 con riferimenti). 5.5.La giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito successivamente al mancato pagamento dei contributi (cfr. STF 9C_238/2017 consid. 5.3.2 con riferimenti). L'agire colpevole di un organo va ritenuto inadeguato soltanto qualora la colpa di un altro organo prevalga a tal punto da porre in secondo piano la sua colpa, per es. se è stato tratto in inganno circa i contributi insoluti e non ha potuto ottemperare ai suoi obblighi di pagamento (cfr. STF 9C_27/2017 consid. 4.6).
10 - 5.6.Riguardo alla sua responsabilità, la ricorrente ribadisce quanto riferito nella sua opposizione del 2 luglio 2018, in particolare che non sarebbe responsabile di contributi paritetici non pagati, in quanto non le sarebbe imputabile né l'intenzionalità né tantomeno la negligenza grave, avendo ricoperto la carica di amministratrice solo in quanto la società sarebbe stata priva di amministratore e sotto pressante richiesta di E., che di fatto avrebbe gestito la società e non le avrebbe mai consegnato la documentazione societaria, nonostante le ripetute richieste. In via subordinata, la ricorrente sostiene che dall'analisi dell'estratto conto della B. del 30 marzo 2020 (doc. 2 ricorrente) emergerebbe che il 23 dicembre 2015 e il 20 luglio 2016 sarebbero stati effettuati versamenti rispettivamente di CHF 2'346.70 e di CHF 1'022.30 per complessivi CHF 3'369.00. In applicazione dell'art. 87 CO i pagamenti dovrebbero essere imputati ai debiti scaduti per primi, per cui dall'importo di CHF 3'511.20, indicato come danno imputabile alla ricorrente nella decisione impugnata, si dovrebbe dedurre l'importo di CHF 3'369.00, giungendo a un importo residuo dovuto dalla ricorrente di CHF 142.20. 5.7.Incontestato è che la ricorrente dal 21 aprile 2015 al 2 novembre 2015 è stata (l'unico) membro del CdA con firma individuale e quindi un organo formale della B._____ (v. anche relative pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] ed estratto del Registro di commercio). D'accordo con la convenuta va notato che la ricorrente, quale membro del CdA con diritto di firma individuale della B._____ (una piccola società anonima con semplici rapporti contabili), sottostava a un obbligo di diligenza elevato. Nel rispettivo periodo ella era responsabile della contabilità e della solvibilità della società e quindi anche del pagamento dei contributi sociali. Ella avrebbe dunque dovuto intraprendere serie e fattive contromisure per coprire i debiti verso la convenuta. I versamenti citati dalla ricorrente del 23 dicembre 2015 e del 20 luglio 2016 non sgravano la ricorrente, siccome questi sono stati eseguiti
11 - successivamente alla conclusione del suo mandato di amministratrice e quindi quando per la ricorrente non era più possibile influire sull'andamento degli affari della B.. Adducendo di non aver partecipato alla gestione della società, pretendendo quindi di aver svolto solo un ruolo subalterno, la ricorrente stessa riconosce di aver agito in maniera gravemente negligente. La ricorrente non fornisce alcun valido indizio a sua discolpa. Il fatto che E., a suo dire, avrebbe gestito la società e che non le avrebbe mai consegnato la documentazione societaria nonostante le ripetute richieste, non basta per ammettere un'interruzione del nesso di causalità della sua colpa. Di fronte all'impossibilità di espletare i suoi compiti di gestore la ricorrente avrebbe dovuto rassegnare immediatamente la sua carica e recedere dalla società (cfr. REICHMUTH, op. cit., n. 563 con diversi riferimenti p. es. a STFA H 107/01 consid. 4.3, STF H 224/06 consid. 6), cosa che ella non ha fatto. La ricorrente non fa nemmeno valere che al momento dell'assunzione della gerenza da parte sua la società fosse già indebitata a tal punto che i contributi erano irrecuperabili. Da quanto detto discende che la ricorrente ha disatteso colpevolmente l'obbligo di pagamento dei contributi sociali. I presupposti per un risarcimento secondo l'art. 52 LAVS sono perciò adempiti. 6.In conclusione, la responsabilità della ricorrente ex art. 52 LAVS deve essere confermata. Ne consegue che il ricorso va respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 7.La procedura è gratuita (cfr. art. 1 cpv. 1 LAVS in unione con l'art. 61 lett. f bis LPGA). La convenuta non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g e contrario LPGA). 8.Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS
12 - è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di CHF 30'000.00 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (v. DTF 137 V 51 in applicazione di un'interpretazione in senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]