Comunicata in data VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 62 2 a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi Giudicivon Salis e Meisser AttuarioRogantini SENTENZA del 25 gennaio 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avvocato Patrick Untersee, ricorrente contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA), patrocinato dall'avvocata Sabrina Gendotti, resistente concernente prestazioni assicurative LAINF
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ era attivo quale maestro di sci. Al momento qui di rilievo durante l'estate del 2019 era iscritto in disoccupazione e svolgeva un periodo di collocamento disposto dall'Ufficio regionale di collocamento (URC) di Samedan presso la segheria di C.. Era quindi assicurato per legge presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI, sigla tedesca più diffusa SUVA). 2.Con notifica d'infortunio LAINF per persone disoccupate del 13 settembre 2019 (act. C.1) fece valere di aver subito un evento infortunistico il 2 settembre 2019 alle ore 10.30. Descrisse l'accaduto indicando che si sarebbe trovato in segheria, dove sarebbe stato incaricato di spostare dei pezzi di legna pesanti da una paletta a un'altra. Avrebbe sentito dei dolori interni. Dichiarò di essersi ferito alla schiena a sinistra e al femore destro. Più tardi, con questionario del 10 settembre [recte: verosimilmente ottobre] 2019 A. descrisse l'evento come segue: "distorsione della colonna vertebrale (ultima analisi medica) sollevamento di pesi eccessivi; fattispecie: in piedi tra due palette di legna, sollevavo con un collega un pezzo pesante e, costretto a spostarmi dall'arrivo di un mezzo pesante, ruotavo e mi esponevo verso sinistra/indietro, senza possibilità di compensare con i piedi" (act. C.15). Indicò come testimoni due colleghi. 3.Nel seguito ad A._____ fu attestata un'inabilità al lavoro piena dal 2 settembre 2019 fino al 7 ottobre 2019 (act. C.10), poi prolungata fino al 31 ottobre 2019 (act. C.16 e C.25) 4.A._____ si recò al pronto soccorso dell'Ospedale dell'Alta Engadina. Fu visitato dal Dr. med. D._____, medico specialista in radiologia, lo stesso 2 settembre 2019. Nell'anamnesi riferì di dolori alla schiena, con dolenza da pressione paravertebrale a sinistra a livello T10-T12 che si irradierebbe
3 - all'arto inferiore destro correlato al dermatoma (vedi il referto ospedaliero del 3 settembre 2019 in act. C.26 = act. C.47). 5.Secondo il referto medico del 19 settembre 2019 (act. C.24 = act. C.48) lo stesso Dr. med. D._____ eseguì una risonanza magnetica della colonna vertebrale toracica e lombare in tale data, concludendo nel complesso che vi sarebbero una lieve deformità spinale, una lieve ipercifosi, una minima deformità convessa a sinistra della colonna vertebrale toracica e una lieve iperlordosi nonché una discreta deformità convessa a destra della colonna vertebrale lombare. Inoltre rilevò evidenza di diverse discopatie della colonna vertebrale toracica medio-inferiore e della colonna vertebrale lombare superiore e inferiore con al massimo un discreto restringimento del canale spinale o dei neuroforamina a questi livelli. Non vi sarebbe invece nessuna lesione ossea fresca della colonna vertebrale esaminata e nessuna mielopatia. Infine costatò uno stato dopo osteocondrosi giovanile con relative alterazioni residue. 6.Con ulteriore referto medico di pronto soccorso del 20 settembre 2019 si riassunsero le costatazioni delle visite del 2, 3, 11, 18 e 20 settembre 2019, tutte fatte all'Ospedale dell'Alta Engadina (act. C.11). Dall'anamnesi risultò che A._____ avrebbe sentito dolori diffusi alla schiena il 2 settembre 2019 in seguito a essersi girato con una trave di legno in mano. Avrebbe avvertito una sensazione di calore. In seguito sarebbe rientrato a casa da solo in motocicletta. Dopo aver assunto una compressa di Ibuprofene, il dolore sarebbe già chiaramente regredito il primo giorno, ma sarebbe ricomparso l'indomani e nei giorni seguenti. Egli si sarebbe recato da solo all'Ospedale per le varie visite. A._____ avrebbe inoltre rifiutato di effettuare un'infiltrazione come propostogli dai medici, pertanto si sarebbe deciso per un trattamento fisioterapico. 7.Con scritto del 16 ottobre 2019 (act. C.18) l'INSAI comunicò ad A._____ che in base agli atti non si sarebbe verificato nessun evento infortunistico
4 - ai sensi dell'art. 4 LPGA e non sarebbero inoltre date nemmeno le premesse per l'accettazione del caso come lesione corporale parificata a infortunio. Dichiarò di aver provveduto a informare la cassa malati di A._____ (vedi act. C.19). 8.A._____ trasmise le sue osservazioni per e-mail l'11 novembre 2019 (act. C.29). Riprendendo l'art. 4 LPGA spiegò che il veicolo pesante che lo avrebbe costretto a spostarsi repentinamente, pur avendo i piedi bloccati, gli avrebbe imposto un movimento pericoloso e dannoso all'improvviso. Avrebbe dovuto per forza reagire per fare in modo che il carico del mezzo non lo urtasse, così da evitare conseguenze ancor peggiori. 9.In un colloquio telefonico del 22 novembre 2019 con una collaboratrice dell'INSAI (act. C.33), A._____ si sarebbe mostrato molto irritato. A suo dire il Cantone lo avrebbe mandato in un posto di lavoro pericoloso per lui quale maestro di sci. Non avrebbe ricevuto una formazione di sicurezza da parte del datore di lavoro e l'INSAI sarebbe responsabile del controllo e del rispetto della sicurezza sul posto di lavoro. Quanto all'evento ritenuto infortunistico dichiarò che egli avrebbe dovuto schivare una macchina con 150 kg in mano e sarebbe caduto all'indietro. Avrebbe avuto una contusione spinale e si tratterebbe di un vero e proprio incidente. Nell'e- mail avrebbe spiegato in dettaglio l'accaduto in italiano. 10.Con decisione formale del 26 novembre 2019 (act. C.36) l'INSAI ritenne che dai fatti descritti e dalla documentazione medica risulterebbe che i disturbi notificati non sarebbero riconducibili né a un infortunio né a una lesione corporale parificabile a un infortunio, dimodoché non gli potrebbe corrispondere le prestazioni assicurative richieste. 11.A._____ sollevò opposizione contro detta decisione con memoria del 5 dicembre 2019 (act. C.44). In essa in prima linea descrisse la dinamica dell'accaduto del 2 settembre 2019.
5 - I suoi piedi sarebbero stati divaricati e bloccati, poiché sarebbe stato in piedi tra 4 palette di legno molto vicine fra loro. Queste 4 palette avrebbero misurato circa 1.5 m per 5 m. Le 4 palette a terra avrebbero lasciato uno spazio a croce di circa 10 cm tra loro. Lui avrebbe dovuto per forza stare in quella posizione per eseguire il lavoro assegnatogli. Questo fatto non potrebbe essere ricondotto a una sua responsabilità. L'arrivo improvviso del veicolo pesante, finalizzato a scaricare una paletta di circa 4 tonnellate esattamente sulla paletta, alla quale lui sarebbe stato adiacente con la parte anteriore del corpo, lo avrebbe sorpreso quando il veicolo ormai sarebbe stato a pochi centimetri da lui, costringendolo a ruotare in direzione opposta al veicolo pesante per non venire urtato dallo stesso o dal pesantissimo carico. Il conducente di quel veicolo probabilmente non lo avrebbe potuto vedere a causa della dimensione del carico e delle loro posizioni relative. A._____ dichiarò di essere caduto all'indietro, con i piedi incastrati e quindi le ginocchia bloccate in posizione completamente divaricata, con in mano un carico molto pesante e in prossimità di un carico di 4 tonnellate di materiale in movimento. Il movimento forzato e improvviso avrebbe causato la distorsione vertebrale. Esso sarebbe stato obbligato e impossibile da valutare a causa di forza maggiore che stava mettendo in serio pericolo la sua incolumità. Lui avrebbe reagito improvvisamente per evitare conseguenze che al momento sarebbero apparse chiaramente molto più gravi. Non si potrebbero effettuare calcoli matematici e statistici quando si avrebbe a disposizione una frazione di secondo per comprendere come evitare di restare sotto un carico. In altri termini lui avrebbe fatto automaticamente ciò che sarebbe sembrato essere istintivamente l'unica mossa possibile, il che si sarebbe rivelato giusto, altrimenti non ci sarebbe più a scrivere queste righe. 12.Dopo vari solleciti, nei quali A._____ pretese una decisione quanto prima, altrimenti informerebbe la polizia e un avvocato (act. C.46, C.49 e C.50), il
6 - 24 febbraio 2020 si tenne un colloquio nella segheria a C._____ (luogo dell'accaduto) fra A._____ e un collaboratore assicurativo (act. C.51), in occasione del quale furono fatte delle foto delle travi di legno di circa 50 kg e 5 m di lunghezza, delle palette e del muletto quale veicolo pesante in questione (act. C.52). A._____ spiegò ancora una volta l'accaduto, ribadendo di essersi spaventato all'arrivo del muletto con le assi e, facendo una torsione del corpo con la trave in mano, di aver sentito un "crack". I piedi sarebbero stati fissi a terra tra le assi. Si sarebbe poi seduto praticamente su un paletto con la trave in mano. Dal suo punto di vista la dinamica andrebbe ritenuta infortunistica. Aggiunse di aver portato una protezione auricolare. In merito allo stato del caso dichiarò di aver seguito due cicli di fisioterapia e che ulteriori cure non sarebbero previste. Avrebbe ripreso la sua attività di maestro di sci. Eviterebbe di alzare pesi come gli sci dei clienti o la sua bambina. Riferì inoltre di avere già avuto dolori alla schiena ma solo saltuariamente e senza bisogno di cure particolari. I due testimoni indicati da A._____ lavoravano ormai altrove. Il collaboratore dell'INSAI li interpellò telefonicamente in presenza di A.. Entrambi dichiararono di non essersi accorti di nulla e che anche dopo nessuno avrebbe raccontato nulla. Il primo precisò che le palette trasportate sarebbero state larghe quanto le porte di entrata e quindi il mezzo sarebbe circolato in maniera molto lenta e cauta. Il secondo si ricordò, senza confermare un evento particolare, che A. avrebbe detto di avere mal di schiena e di non poter più sollevare altre travi. Non lo avrebbe reso attento di un fatto particolare e lui non avrebbe notato nulla. Il collaboratore dell'INSAI gli chiese quale sia il problema effettivo, dato che qualora l'INSAI non corrisponda le prestazioni, queste andrebbero a carico della cassa malati. A._____ sostenne che l'URC non gli
7 - riconoscerebbe l'incapacità lavorativa, al che il collaboratore dell'INSAI gli spiegò che questa informazione non sarebbe corretta. 13.L'INSAI emise la decisione su opposizione in data 20 aprile 2020 (act. C.53), respingendo l'opposizione e riconfermando la motivazione di cui alla decisione impugnata. 14.Contro questa decisione A._____, ormai patrocinato dall'avvocato Patrick Untersee, è insorto con ricorso del 20 maggio 2020 al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (act. A.1), chiedendone l'annullamento e l'accertamento dell'esistenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA, in via subordinata di lesioni parificate ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF, con conseguente obbligo dell'assicuratore LAINF resistente a erogare le prestazioni di breve e lunga durata di sua spettanza. 15.Con risposta del 2 giugno 2020 (act. A.2) l'INSAI, patrocinato dall'avvocata Sabrina Gendotti, ha proposto la reiezione del ricorso, riprendendo essenzialmente la motivazione di cui alla decisione impugnata con alcune aggiunte. 16.Con replica del 15 giugno 2020 (act. A.3) il ricorrente ha confermato le sue richieste e quanto esposto nel proprio gravame, allegando una conversazione WhatsApp del 19 maggio 2020 con uno dei testi (act. B.3), un certificato medico che attesta l'abilità al lavoro piena dal 1° novembre 2019 (act. B.5) e un'e-mail dello stesso teste del 15 giugno 2020, nella quale questi dichiara che quando fu contattato telefonicamente dal collaboratore dell'INSAI non avrebbe ricordato i dettagli dell'accaduto (act. B.6). Il ricorrente rileva in particolare come, a suo dire, la descrizione dell'asserito infortunio sarebbe sempre stata coerente e conforme a quanto occorso. La dinamica dei fatti e le lesioni subite configurerebbero
8 - un evento infortunistico. L'istruttoria del 24 febbraio 2020 sarebbe avvenuta in palese violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, il quale non sarebbe stato posto nella condizione di partecipare attivamente e fattivamente all'amministrazione della prova, giacché l'interrogatorio dei testimoni sarebbe avvenuto via telefono. Il collaboratore dell'INSAI avrebbe indotto i testi in confusione, impedendo il corretto accertamento della verità, cosa che si noterebbe anche grazie ai nuovi documenti versati agli atti. Nella denegata ipotesi in cui non fosse riconosciuto un infortunio a norma di legge, chiede che i testi siano sentiti dal Tribunale amministrativo in virtù dei diritti garantiti al ricorrente dalla CEDU, dalla Costituzione, dalla LPGA e dalla LAINF. 17.Con duplica del 18 giugno 2020 l'INSAI ha ribadito quanto indicato nella risposta al ricorso, aggiungendo che non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, e anche se vi fosse stato, sarebbe senz'altro stato sanato nella presente procedura ricorsuale. In merito ai messaggi e l'e-mail prodotti dal ricorrente fa notare che sarebbero del maggio/giugno 2020 e che il teste ritratterebbe parzialmente la sua versione. Non si vedrebbe la necessità, a 9 mesi dall'accaduto, di sentire nuovamente i due testi. 18.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.
9 - II. Considerando in diritto: 1.Ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 maro 1981 (LAINF; RS 832.20) in unione con l'art. 56 cpv. 1 e con l'art. 58 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) contro le decisioni su opposizione delle assicurazioni contro gli infortuni la persona assicurata può interporre ricorso al tribunale delle assicurazioni del cantone in cui è domiciliata nel momento in cui interpone ricorso. Nell'occorrenza il ricorrente risulta domiciliato a E._____ nel Cantone dei Grigioni. La competenza per materia è anch'essa data in base all'art. 57 LPGA in unione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). Questa Corte è dunque competente per trattare la pratica in giudizio. In quanto destinatario formale e materiale della decisione su opposizione, il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma può perciò essere entrato nel merito (artt. 60 e 61 lett. b LPGA). 2.L'oggetto della lite è essenzialmente circoscritto alla questione a sapere se l'INSAI resistente era legittimato a negare il proprio obbligo di prestazioni in relazione al sinistro occorso all'insorgente in data 2 settembre 2019. Più concretamente, questa Corte è chiamata a decidere se quanto accaduto al ricorrente è costitutivo di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA rispettivamente di una lesione corporale parificata ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF.
10 - 2.1.Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LAINF le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali. Giusta l'art. 4 LPGA è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 dicembre 1982 [OAINF; RS 832.202] nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002, dimodoché la relativa giurisprudenza continua a essere applicabile). Ai sensi dell'art. 3 LPGA è invece considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro. I due concetti si escludono dunque a vicenda, così come l'obbligo di prestazioni assicurative delle rispettive assicurazioni. Ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale gli elementi costitutivi dell'infortunio – i quali sono la repentinità, l'involontarietà, il danno alla salute (fisica o psichica), un fattore causale esterno e la straordinarietà di tale fattore – devono essere realizzati cumulativamente (vedi fra tante la sentenza 8C_534/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 4.1 con rinvii). In altre parole, se uno dei criteri non è dato, l'evento non può essere riconosciuto quale infortunio e resta il possibile obbligo di prestazioni della cassa malati. 2.2.Secondo la giurisprudenza il concetto di fattore esterno straordinario serve per distinguere le conseguenze di un infortunio da quelle di una malattia. È utile soprattutto per certe lesioni particolari che secondo l'esperienza possono manifestarsi dopo un'attività normale e quotidiana, in quanto riconducibili a problematiche di natura degenerativa. In questi casi è necessario che gli elementi caratteristici dell'infortunio siano chiaramente riconoscibili e soprattutto che le cause dirette del danno corporale possano essere fatte risalire a delle circostanze concrete particolarmente
11 - manifeste, quali una caduta o un colpo. Inoltre, risulta chiaramente dalla definizione dell'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma solamente il fattore stesso. Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede l'ambito quotidiano o abituale (DTF 118 V 59 consid. 2b; DTF 122 V 230 consid. 1). L'esistenza di un fattore esterno straordinario deve essere ammesso quando, sollevando o spingendo un peso, sopravviene una lesione a causa dello sforzo eseguito. Lo sforzo deve essere straordinario e cioè manifestamente eccessivo. Si deve esaminare di volta in volta se uno sforzo è straordinario, tenuto conto della costituzione fisica e delle abitudini professionali e personali dell'assicurato. Non si è in presenza di un infortunio ai sensi della giurisprudenza quando lo sforzo provoca una lesione unicamente in seguito ai fattori morbosi preesistenti, in quanto i disturbi sono imputabili a una causa interna, mentre la causa esterna – soventemente anodina – non fa che mettere in movimento il manifestarsi del fattore patologico (DTF 116 V 136 consid. 3b). 2.3.La caratteristica essenziale del fattore esterno straordinario per la definizione di un infortunio può consistere in un movimento scoordinato. Nel caso di movimenti corporei si applica il principio secondo cui il requisito dell'influenza esterna è soddisfatto soltanto se una circostanza basata sul mondo esterno ha influenzato il corso naturale di un movimento corporeo in un modo tale che è, per così dire, "contrario al programma" (DTF 130 V 117 consid. 2.1). Ciò è ad esempio il caso quando la persona assicurata inciampa, slitta, urta un oggetto o, per evitare di scivolare, esegue o tenta di eseguire una postura difensiva riflessa (sentenza dell'ex Tribunale federale delle assicurazioni [incorporato dal 2007 nel Tribunale federale in forma delle due Corti di diritto sociale] U 322/02 del 7 ottobre 2003 consid. 4.1 in RAMI 2/2004 U 502 pagg. 183 segg.). Il fattore esterno è straordinario se – secondo uno standard oggettivo – non rientra più nell'ambito di ciò che è quotidiano e abituale per il rispettivo settore di vita
12 - (DTF 134 V 72 consid. 4.1 con rinvii). La caratteristica concettuale della straordinarietà del fattore esterno è stata sviluppata per escludere dal concetto di infortunio i "mille e più piccoli insulti della vita quotidiana che in quanto tali sono del tutto incontrollabili e dovrebbero quindi essere presi in considerazione solo quando si verifica qualcosa di speciale". La caratteristica della straordinarietà rende l'evento quotidiano un caso unico. Di regola gli effetti derivanti da atti e processi quotidiani non sono adatti come causa di un danno alla salute. Se dunque la causa risiede esclusivamente all'interno del corpo, si parla di malattia. Il semplice innesco del danno alla salute da parte di un fattore esterno non cambia la situazione; piuttosto, un infortunio richiede concettualmente che l'elemento esogeno sia così straordinario da escludere una causa endogena (DTF 134 V 72 consid. 4.1 con rinvii in particolare alla dottrina; cfr. inoltre la sentenza 8C_189/2010 del 9 luglio 2010 consid. 3.4 e la DTF 142 V 219 consid. 4.3). 3.Nella fattispecie si costata che sono controversi innanzitutto il fattore causale esterno e la straordinarietà di tale fattore. L'INSAI contesta il sussistere di questi presupposti per qualificare l'evento come infortunio, il ricorrente invece sostiene siano dati ambedue. 3.1.Agli atti non vi sono indizi che potrebbero esservi altre persone che hanno osservato l'accaduto, oltre al ricorrente stesso e i due testi da lui nominati (vedi infra consid. 3.6). Vanno perciò esaminate in prima linea le affermazioni del ricorrente in merito alla dinamica degli eventi, tenendo conto del principio della priorità delle dichiarazioni della prima ora, secondo cui in presenza di versioni contraddittorie di una persona assicurata il giudice deve dare la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quanto ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, confermata ad esempio con la sentenza 8C_134/2016 del 15 giugno 2016).
13 - 3.2.Nel caso che qui ci occupa il ricorrente ha descritto l'accaduto in modi diversi, aggiungendo man mano delle componenti aggravanti. Inizialmente, nella notifica d'infortunio del 13 settembre 2019 (act. C.1), si è limitato a dichiarare di aver sentito dei dolori interni e a indicare sul modulo di essersi ferito alla schiena a sinistra e al femore destro. Ai medici ha detto di aver provato una sensazione di calore. Non ha accennato ad altri elementi importanti. Nel seguito della procedura assicurativa, su ripetuti solleciti da parte dell'INSAI, nel questionario sottopostogli il ricorrente ha affermato di aver sofferto una distorsione della colonna vertebrale a causa del sollevamento di pesi eccessivi. Mentre in precedenza non aveva mai menzionato dei pesi, nel corso del tempo i pesi sono stati indicati in modo incongruente (da 50 kg a 150 kg). Già questo suscita alcuni dubbi. 3.3.Anche la posizione corporea e i movimenti fatti non sono stati da lui descritti sempre nello stesso modo. Nel corso della procedura il ricorrente ha aggiunto dei dettagli che all'inizio mancavano interamente. Ad esempio nel questionario del 10 ottobre 2019 (act. C.15) ha indicato di essere stato in piedi tra due palette di legna e di aver sollevato un pezzo pesante [n.d.r.: di legna, si presume]. Più tardi ha aggiunto che le palette intorno a lui sarebbero state 4 e che fra di esse vi sarebbe stato uno spazio limitato per i piedi, per poi giungere alla conclusione solo tardi nella procedura che questo spazio sarebbe stato di soli 10 cm e a forma di croce, cosicché sarebbe stato forzato a mettersi in tale scomoda e incongrua posizione per eseguire il lavoro assegnatogli. Inoltre in deposizioni sopravvenute più tardi ha menzionato d'un tratto che mentre stava sollevando il peso sarebbe stato costretto a spostarsi dall'arrivo di un mezzo pesante. Nelle prime descrizioni mancava completamente l'effetto sorpresa che il ricorrente ha poi fatto valere più tardi. Piuttosto, nel questionario il ricorrente ha descritto semplicemente che sarebbe ruotato a sinistra e all'indietro, senza possibilità di compensare con i piedi. La stessa
14 - descrizione l'ha data a verbale nella conversazione telefonica del 22 novembre 2019 (act. C.33). Soltanto dopo la decisione di rifiuto di prestazioni assicurative del 26 novembre 2019, ossia nell'opposizione a detta decisione del 5 dicembre 2019 (act. C.44), il ricorrente afferma per la prima volta che il mezzo pesante sarebbe arrivato all'improvviso e lo avrebbe sorpreso, il che avrebbe causato la caduta o il movimento a suo dire infortunistico. In occasione del sopralluogo del 24 febbraio 2020 poi (act. C.51) aggiunge anche di aver indossato una protezione auricolare, dettaglio che fino a quel momento non aveva mai menzionato. Si nota pure che soltanto in sede di opposizione e di ricorso fa valere di aver temuto di essere schiacciato dal mezzo pesante – ora divenuto un muletto carico di 4 tonnellate di legna e sopraggiunto all'improvviso, in modo da spaventarlo. 3.4.Riassumendo, si ritiene che le varie descrizioni dell'evento da lui ritenuto infortunistico contengono tante incongruenze. Vari elementi e dettagli li ha avanzati soltanto nel corso della procedura, quando era a lui chiaro che l'assicurazione contro gli infortuni non intendeva assumersi il caso. Ci si deve perciò rifare alle sue prime dichiarazioni che descrivono un evento ben meno drammatico che quello che espone in questa sede. Le dichiarazioni della prima ora sono del resto più attendibili, benché meno ricche di dettagli che non si può escludere siano stati aggiunti senza che corrispondano a dei ricordi ma piuttosto con l'intento di ottenere una spiegazione più facile da accettare. 3.5.Le affermazioni fatte in sede di opposizione e di ricorso stanno del resto pure in forte contrasto con quanto rilevato dai medici. Questi hanno escluso il sussistere di lesioni ossee recenti, costatando piuttosto vari problemi preesistenti alla colonna vertebrale, e hanno considerato che, secondo le proprie affermazioni, il ricorrente avrebbe prima sentito una sensazione di calore e sarebbe poi tornato a casa da solo in motocicletta. Mal si concilia questa immagine con quella addotta dal ricorrente dinanzi
15 - a questa Corte. Dai referti medici si deve concludere piuttosto che se vi è stato un movimento poco conveniente, verosimilmente esso ha avuto un effetto trascurabile in confronto con le patologie degenerative preesistenti. 3.6.Il ricorrente ha proposto due testimoni, i quali sono stati interpellati dal collaboratore dell'INSAI in sede di sopralluogo. È pur vero che ciò è avvenuto per telefono, il che ha possibilmente reso impossibile o più difficile al ricorrente reagire in merito alle loro deposizioni. Potrebbe dunque esservi una violazione del diritto di essere sentiti da parte dell'INSAI, come fatto valere dal ricorrente, poiché egli sostiene di non aver potuto fare domande. Tuttavia in sede di ricorso il ricorrente ha avuto l'occasione di esprimersi in merito e questa Corte ha la cognizione piena, cosicché l'eventuale violazione può ritenersi sanata. Inoltre le dichiarazioni dei testi, anche nell'ipotesi in cui si volesse seguire pienamente quanto addotto dal ricorrente, non sarebbero in grado di capovolgere le conclusioni tratte, cosicché, pure in valutazione anticipata delle prove, la Corte può rinunciare a udirli nuovamente in procedura ricorsuale. Ciò a maggior ragione se si considera il tempo trascorso. A titolo abbondanziale sia detto anche che mentre un teste nella conversazione WhatsApp del 19 maggio 2020 versata agli atti dal ricorrente con la replica (act. B.3) ha ancora confermato in parte la versione dei fatti suggeritagli espressamente dal ricorrente (pur non sentendosi a suo agio, tant'è che ha chiesto che il ricorrente riformuli la frase da comunicare al Tribunale), nell'e-mail del 15 giugno 2020 ha tenuto a precisare che, essendo passati diversi mesi, non ricorderebbe i dettagli dell'accaduto e ricorderebbe solo che il ricorrente avrebbe accusato dolori durante il lavoro. Ciò non è certo da considerare come prova sufficiente per la versione dell'accaduto proposta alla Corte dal ricorrente, anzi, va piuttosto a comprovare il ragionamento fatto dall'INSAI. Secondo le ulteriori dichiarazioni dei due testi, infine, si nota che la paletta di legno trasportata con il muletto era larga quanto la porta d'entrata. Considerato poi il peso trasportato – il ricorrente stesso
16 - parla di 4 tonnellate –, la sua larghezza (cfr. la documentazione fotografica) e la circostanza anch'essa addotta dal ricorrente che la visibilità sarebbe stata molto limitata, appare altamente improbabile che il mezzo si sia avvicinato ad alta velocità e che abbia potuto sorprendere il ricorrente, il quale oltre tutto si sarebbe accorto dell'avvicinamento del muletto all'improvviso e soltanto quando esso sarebbe stato a pochi centimetri da lui. I due testi hanno del resto dichiarato di non aver sentito nulla; uno ha semplicemente riferito che il ricorrente gli avrebbe detto di avere dolori alla schiena, cosicché non potrebbe più sollevare pesi. Non è stato precisato quando è stata fatta questa dichiarazione; comunque la descrizione non si concilia con la versione dei fatti proposta dal ricorrente. Il collega che con lui avrebbe sollevato la trave sicuramente si sarebbe accorto se il ricorrente fosse caduto in malo modo. 3.7.Vi si aggiunge ancora che lo spostare delle palette di legno unitamente a un collega non rappresenta uno sforzo eccessivo per un uomo giovane e sportivo. Si ricorda difatti che il ricorrente è maestro di sci con brevetto federale. 4.In conclusione a mente della Corte non sono dati i presupposti per concludere a un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. Non sono pertanto nemmeno adempiute le condizioni per riconoscere una lesione corporale parificabile giusta l'art. 6 cpv. 2 LAINF, non essendovi né fratture né lesioni muscolari o altre ferite elencate in detta disposizione. Per questi motivi la decisione su opposizione qui impugnata di non riconoscere prestazioni si rivela corretta. Di conseguenza il ricorso va respinto. 5.Non si prelevano spese per la presente procedura (art. 61 lett. a nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020 in unione con l'art. 82a LPGA). Al resistente (INSAI) non va riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).
17 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.Non si riconoscono spese ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 5.[Comunicazioni]