VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 59 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi Giudicivon Salis e Meisser AttuarioPaganini SENTENZA del 6 luglio 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Pascal Cattaneo, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente pretesa di risarcimento LAVS
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La B._____ SA è stata iscritta nel Registro di commercio del Cantone dei Grigioni il 22 maggio 2013. Dalla sua costituzione fino al trasferimento della sede a C._____ il 15 febbraio 2016, la B._____ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Cassa di compensazione). 2.Dal 10 marzo 2015 all'11 novembre 2015 A._____ è stato unico membro del consiglio di amministrazione (CdA) della B._____ con diritto di firma individuale. 3.Il 27 ottobre 2016 l'Ufficio di esecuzione di C._____ ha rilasciato gli attestati di carenza di beni per la Cassa di compensazione, visto che non ha potuto accertare la presenza di beni pignorabili presso la B._____ e procedere a un pignoramento di salario. 4.Con decreto del 26 gennaio 2017 la Pretura del Distretto di C._____ ha dichiarato lo scioglimento della B._____ e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento. 5.Con decisione del 10 ottobre 2018 la Cassa di compensazione ha obbligato A._____ (nonché D._____ e E.) al risarcimento del danno di CHF 83'645.63 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF non saldati per gli anni 2014 e 2015 oltre a spese amministrative. 6.Il 22 ottobre 2018 A. ha fatto opposizione contro tale decisione. 7.Con decisione su opposizione del 6 aprile 2020 la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione. 8.Avverso questa decisione A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 19 maggio
3 - 2020, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, in via subordinata che la pretesa di risarcimento nei suoi confronti venga condonata, in via sub-subordinata che la pretesa di risarcimento venga ridotta in ragione della responsabilità a 1/4, e meglio a complessivi CHF 20'911.40. In sintesi, egli adduce che le informazioni note al momento della sua entrata nel CdA non avrebbero dato evidenza di arretrati nei pagamenti dei contributi sociali. Ciò sarebbe emerso solo quando su sua iniziativa sarebbe stato possibile allestire le bozze del bilancio e del conto economico del 2014 e la messa a giorno del 2015. Non appena avrebbe avuto evidenza della situazione, egli sarebbe immediatamente intervenuto a più riprese per porvi rimedio. Non appena avrebbe avuto conferma dell'inattendibilità delle rassicurazioni dell'unico azionista, D., egli avrebbe inoltrato le proprie dimissioni. In un tale contesto, non avendo agito con negligenza grave e non essendoci un nesso causale fra il danno alla Cassa e il suo agire, la sua responsabilità andrebbe negata. 9.Nella presa di posizione del 28 maggio 2020 la Cassa di compensazione (qui di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso. Per la motivazione, la convenuta ha rinviato alle sue decisioni di risarcimento e su opposizione. Essa ha poi osservato che le richieste e i solleciti apparentemente fatti dal ricorrente non basterebbero a sgravarlo. Quale organo responsabile della B. egli avrebbe dovuto provvedere a ricevere le adeguate informazioni direttamente dalla convenuta e in seguito effettuare il pagamento alla convenuta. 10.Nella replica del 10 giugno 2020 il ricorrente si è riconfermato nel suo ricorso. II. Considerando in diritto:
4 - 1.I requisiti processuali non danno adito a osservazioni, per cui il Tribunale entra nel merito del ricorso. 2.Controverso è se il ricorrente è responsabile per il danno a titolo di con- tributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF (qui di seguito anche: contributi sociali) subito dalla convenuta. 3.In virtù dell'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione di prescrizioni da parte del datore di lavoro e dell'organo, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità (naturale e adeguato) tra la violazione (colpevole) delle prescrizioni e il danno insorto (cfr. STF 9C_80/2017 consid. 5.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2; Rivista per le casse di compensazione AVS [RCC], edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992, 1985, pag. 619 seg.). Giusta l'art. 52 cpv. 2 LAVS se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno. Giusta l'art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 maggio 2019 il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione. Se il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine. 4.1.Indiscusso è che la B._____, quale datrice di lavoro, ha disatteso le prescrizioni di cui agli artt. 14 LAVS e 34 dell'Ordinanza sull’assicurazione
5 - per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) relative all'obbligo di pagare i contributi sociali e che in seguito a questo comportamento illegale alla convenuta è insorto un danno per i contributi non saldati. 4.2.Inoltre è pacifico che la convenuta è venuta a conoscenza del danno al momento del ricevimento degli attestati di carenza beni del 27 ottobre 2016 e che la decisione di risarcimento del 10 ottobre 2018 è dunque avvenuta entro il termine di prescrizione di due anni giusta l'art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 maggio 2019 (cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c). 5.Qui di seguito va esaminato se la convenuta può pretendere (sussidiariamente) il risarcimento del danno dal ricorrente quale amministratore e organo formale della società nel rispettivo periodo. 5.1.Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro risp. dell'organo se questi ha trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro risp. dell'organo della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156 consid. 4; RCC 1988, pag. 599). I fatti di cui si è resa colpevole una società non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati a un determinato organo, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella rispettiva società. Se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla società (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a; RCC 1985, pag. 620). Di regola, se la cassa di compensazione subisce un danno riconducibile a un'illecita violazione delle prescrizioni assicurative (segnatamente dell'obbligo di pagamento dei contributi),
6 - questa può partire dal presupposto che il datore di lavoro risp. l'organo abbia violato tali prescrizioni colpevolmente. Salvo il sussistere di motivi di giustificazione o di discolpa, essa di conseguenza emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo (cfr. DTF 108 V 183 consid. 1b seg.). 5.2.Se il datore di lavoro è una società anonima, in linea di principio devono essere poste esigenze elevate all'obbligo di diligenza degli organi. Dal presidente di un consiglio d'amministrazione che funge da unico organo esecutivo, va pretesa maggiore diligenza che non da un membro del CdA di una grande impresa le cui possibilità di controllo sono limitate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3b). In presenza di semplici rapporti, dai membri del CdA di una società anonima si deve di regola pretendere che abbiano una visione complessiva delle questioni più importanti dell'impresa. Inoltre, nemmeno la delega della competenza di gestione e di rappresentanza a terzi esonera i membri del CdA dal loro obbligo di alta direzione e alta vigilanza ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifre 1 e 5 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Libro quinto: Diritto delle obbligazioni (CO; RS 220). Le persone incaricate della gestione devono essere sottoposte a vigilanza, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, e perciò anche il versamento dei contributi (cfr. STFA H 348/96 consid. 5b). Il membro del CdA non preposto alla gestione non è tenuto a sorvegliare ogni singolo affare delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, ma può limitarsi a controllare l'attività della direzione e l'andamento degli affari. Ciò significa che deve informarsi continuamente sull'andamento degli affari, chiedere rapporti, studiarli con cura, se necessario chiedere informazioni complementari e cercare di chiarire errori. Se da queste informazioni emerge il sospetto di un esercizio inopportuno o negligente delle competenze delegate, il membro del CdA è tenuto a effettuare subito gli accertamenti necessari e a esercitare un
7 - controllo esatto e severo del rispetto delle prescrizioni legali (cfr. DTF 114 V 219 consid. 4a; cfr. anche PTA 1999 n. 9, pag. 48 seg.). 5.3.L'obbligo del datore di lavoro (e quello sussidiario degli organi) di risarcire il danno decade, se questi comprova dei motivi di giustificazione o di discolpa escludenti una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni risp. legittimanti il non versamento dei contributi (cfr. DTF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; STF 9C_394/2016 consid. 4.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2; nel seguito si rinuncerà alla distinzione tra motivo di giustificazione e di discolpa, siccome secondo prassi vengono entrambi esaminati sotto il capitolo della colpa). Quale motivo giustificativo è ipotizzabile, in particolare, la situazione in cui il datore di lavoro riesca a consentire all'impresa di sopravvivere procrastinando il pagamento dei contributi, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti un risarcimento del danno giusta l'art. 52 LAVS, occorre però che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile pagare i debiti contributivi in tempo utile (cfr. DTF 108 V 183 consid. 2; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 248, 1985 pag. 622). Più precisamente, un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (cfr. STF 9C_41/2017 consid. 7.2). La questione decisiva in tale contesto non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento poteva apparire oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (cfr. STF 9C_812/2007 consid. 3.2 con riferimenti). In questo contesto, il Tribunale federale ha precisato che una società che
8 - attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (cfr. STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti). I presupposti cumulativi per l'ammissione di un motivo di discolpa per carenza di liquidità possono essere riassunti come segue: Il temporaneo non pagamento dei contributi si fonda su di una consapevole e responsabile decisione societaria. Il motivo di discolpa deve sussistere per il periodo in cui andavano pagati i contributi. I contributi possono essere ritenuti soltanto se con i soldi ritenuti vengono onorate delle pretese di terzi per salvare la società. Riguardo alle pretese salariali dei lavoratori va osservato che, se la carenza di liquidità non permette il pagamento completo dei salari, questi devono essere fondamentalmente ridotti nella misura in cui è possibile versare i contributi sociali che ne risultano. La carenza di liquidità deve essere temporanea nel senso che non può durare che pochi mesi, cosicché sulla scorta di criteri oggettivi e di una critica valutazione della situazione finanziaria ci si possa aspettare un prossimo pagamento dei contributi in seguito a un assestamento oppure di una vendita della società. Devono esserci concreti indizi che si possa procurare del denaro entro un tempo ragionevole. Dal temporaneo non pagamento dei contributi occorre infine oggettivamente attendersi un effetto decisivo per il salvataggio della società. Irrilevante è se dal punto di vista soggettivo l'organo (risp. l'amministratore) presumeva che la società sarebbe stata salvata e i contributi saldati (cfr. REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 segg.; cfr. pure DTF 132 III 523 consid. 4.6). Il Tribunale federale ha sottolineato che l'organo della società deve prestare particolare attenzione qualora sia a conoscenza del fatto che la società sta attraversando una crisi finanziaria (cfr. STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Senza che siano realizzati questi chiari criteri di discolpa, l'illiquidità di una società di per sé non giustifica il procrastinamento del pagamento dei contributi (cfr. RCC 1985, pag. 621 seg.). In special modo, va infine rimarcato che un membro del CdA non
9 - può discolparsi obiettando di non aver avuto influsso sulla gestione aziendale (cfr. STF 9C_289/2011 consid. 4; DTF 114 V 223 consid. 4a). 5.4.Di regola, l'amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa di compensazione ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel CdA (indipendentemente dalla data d'iscrizione nel Registro di commercio) e risponde in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, in quanto vi è rapporto di causa-effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4c; RCC 1992, pag. 246 segg.). Per contro, non è data nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS per il danno causato alla cassa di compensazione prima dell'assunzione del suo mandato nel caso in cui questi non poteva modificare nulla, poiché la società era già insolvente risp. fortemente indebitata (eccedenza di debiti), al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (STF 9C_841/2010 consid. 4.3 con riferimenti; STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). In tale ipotesi, l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4; REICHMUTH, op. cit., n. 277 con riferimenti). 5.5.La giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito successivamente al mancato pagamento dei contributi (cfr. STF 9C_238/2017 consid. 5.3.2 con riferimenti). L'agire colpevole di un organo va ritenuto inadeguato soltanto qualora la colpa di un altro organo prevalga a tal punto da porre in secondo piano la sua colpa, per es. se è stato tratto in inganno circa i contributi insoluti e non ha potuto ottemperare ai suoi obblighi di pagamento (cfr. STF 9C_27/2017 consid. 4.6).
10 - 5.6.Il ricorrente afferma di essere entrato a far parte del CdA su richiesta di D., in un contesto in cui egli da una parte temeva per il suo posto di lavoro – essendo uscito pochi mesi prima dall'assistenza – e dall'altra nutriva una grande fiducia nei confronti del suo datore di lavoro e unico azionista D.. Quest'ultimo in qualità di azionista unico avrebbe assunto un ruolo importante nella conduzione della società in raffronto ai vari amministratori unici susseguitisi dal 2014 al 2015. Prima di entrare nel CdA egli avrebbe chiesto a D._____ e a F._____ (contabile della società) se la contabilità fosse a giorno, se tutto fosse in ordine e se i contributi paritetici fossero stati versati alla Cassa. Questi avrebbero risposto positivamente, nel senso che tutto sarebbe stato in ordine. Solo alcuni mesi dopo la sua assunzione, interfacciandosi con la contabile e il revisore (G.), egli avrebbe scoperto che la società non era stata gestita correttamente, nel senso che mancava della documentazione contabile e che il bilancio e il conto economico 2014 non erano ancora stati allestiti. Per questo motivo egli si sarebbe dato immediatamente da fare per sanare queste lacune contabili e quindi cercare con l'aiuto del contabile e del revisore di allestire il bilancio e il conto economico per il 2014 e per il 2015. A giugno 2015 sarebbero inoltre subentrate delle difficoltà finanziarie nella società. Preoccupato della situazione e anche per il fatto che nemmeno il suo stipendio non veniva più onorato, egli avrebbe iniziato a sollecitare con insistenza (più volte alla settimana) D., ritenuto come fosse sempre lui a occuparsi dei pagamenti correnti della società tramite e- banking. A fronte di questi continui solleciti, D._____ avrebbe risposto rassicurando che i soldi sarebbero arrivati e che avrebbe provveduto a regolare tutti i pagamenti. Ad inizio luglio 2015, a seguito del lavoro svolto e della documentazione raccolta per gli anni contabili 2014 e 2015, il ricorrente avrebbe preso atto che la società non aveva fatto fronte a tutti i pagamenti societari (compresi i contributi sociali). Il ricorrente sarebbe quindi intervenuto immediatamente a più riprese, sia per iscritto che verbalmente nei confronti di D._____, al fine di ottenere, da una parte, i
11 - motivi per i quali non erano stati pagati i contributi sociali, contrariamente a quanto gli sarebbe stato assicurato, e dall'altra su quali fondi si poteva contare per porvi rimedio. D._____ lo avrebbe a più riprese rassicurato, nel senso che la società stava vivendo un momento problematico per mancanza di liquidità, ma che tutto si sarebbe risolto a breve con l'arrivo di importanti importi finanziari da parte dei clienti. Da una parte credendo a queste rassicurazioni e dall'altra tenendo conto della crisi finanziaria e del timore di perdere il proprio posto di lavoro, il ricorrente si sarebbe visto costretto a continuare a operare nella società con la convinzione che le dichiarazioni di D._____ si sarebbero concretizzate nel corso dell'estate
12 - nesso causale andrebbe ad ogni modo considerato interrotto dal comportamento eccezionale e imprevedibile adottato da D., contro il quale sarebbe peraltro pendente un procedimento penale in H. per fatti attinenti a varie società, tra cui la B.. Nella denegata ipotesi che venga riconosciuta una negligenza grave da parte sua, alla luce dei concreti indizi della sua innocenza, il ricorrente chiede che venga decretato il condono dal risarcimento, subordinatamente la riduzione. 5.7.Riprendendo essenzialmente l'argomentazione della convenuta, fondata su di una giurisprudenza consolidata, va notato che il ricorrente, quale organo formale di una piccola società con semplici rapporti controllabili, sottostava a un obbligo di diligenza elevato. Egli era responsabile della contabilità e della solvibilità della società. Nel determinato periodo, in veste di unico amministratore il ricorrente non solo doveva occuparsi della contabilità, ma anche del pagamento dei contributi, che andava fatto indipendentemente dalla presenza di una corretta contabilità. Benché apparentemente fosse D. il responsabile dei pagamenti della società, ciò non toglie che al ricorrente spettasse il compito di informarsi sullo stato del versamento dei contributi, se del caso contattando la convenuta ed effettuando egli stesso i pagamenti. Al più tardi a inizio luglio 2015 nel momento in cui, grazie alla documentazione raccolta, il ricorrente realizzò che la società non aveva versato i contributi sociali, questi avrebbe dovuto attuare misure concrete onde poter pagare i contributi. In simili circostanze, la società non poteva continuare la sua attività versando i salari ai propri dipendenti e contemporaneamente accrescendo il debito verso la convenuta. Gli interventi asseriti dal ricorrente nei confronti di D._____ non possono essere considerati sufficienti per discolparlo. Inoltre, la colpa di D._____ non appare di tale entità da scagionare il ricorrente. Le giustificazioni addotte dal ricorrente non bastano per scaricarlo dalla sua responsabilità. L'apparente inganno da parte di D._____ per mezzo di false rassicurazioni sullo stato della società e sull'imminente apporto di
13 - liquidità attraverso pagamenti di clienti non basta per interrompere il nesso di causalità tra la colpa del ricorrente e il danno della convenuta. Si noti che D._____ aveva altresì informato il ricorrente che la società aveva problemi per mancanza di liquidità. In tale situazione, qualsiasi organo risp. amministratore avrebbe dovuto attivarsi fattivamente per garantire la solvibilità della società e di conseguenza anche il pagamento dei contributi sociali. Il ricorrente avrebbe dovuto sapere che l'illiquidità non giustificava il procrastinamento del pagamento dei contributi, né di quelli scaduti né di quelli in corso dovuti dalla società. A questa conclusione nulla cambiano le (false) promesse allora fatte da D._____ di versamenti che sarebbero arrivati da parte di clienti. Il ricorrente avrebbe dovuto verificare l'effettiva possibilità dell'arrivo di tali versamenti e dunque se l'illiquidità della società era soltanto passeggera, in modo che, in caso affermativo, potesse oggettivamente e ragionevolmente ritenere possibile saldare i contributi in tempo debito all'arrivo di queste entrate. Il ricorrente sembra infine affermare, ma non comprova, che al momento della sua assunzione nel CdA la società era già insolvente risp. fortemente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili e quindi era già insorto il danno alla convenuta. In base agli atti va tuttavia constatato che il fallimento della società è stato dichiarato soltanto a gennaio 2017. Il ricorrente non dimostra che, anche se avesse mostrato tutta la diligenza richiesta e dunque anche in presenza di un comportamento alternativo, il danno sarebbe subentrato in ogni caso a causa del preesistente indebitamento della società. In conclusione, la colpa per negligenza grave imputata dalla convenuta al ricorrente va confermata. 5.8.1.Non è infine ravvisabile una colpa della convenuta che possa condurre a una riduzione del danno da risarcire da parte del ricorrente (cfr. a tal proposito art. 44 cpv. 1 CO; DTF 122 V 185 consid. 3; REICHMUTH, op. cit., n. 749 con riferimenti). Trattandosi inoltre di una responsabilità solidale per legge, la convenuta ha il diritto di esigere il risarcimento di tutto il debito da
14 - uno solo dei debitori (cfr. DTF 109 V 86), per cui il Tribunale non può ridurre la pretesa di risarcimento nei confronti del ricorrente. Il rapporto (interno) fra i condebitori non è oggetto di questa procedura. 5.8.2.Tuttavia, si rileva che la convenuta ha impartito l'obbligo di risarcimento del danno di CHF 83'645.63 a titolo di contributi paritetici non saldati per gli anni 2014 e 2015, benché il ricorrente non sia rimasto in carica fino alla fine dell'anno 2015. La responsabilità del ricorrente va perciò ridotta all'importo del danno che la convenuta ha maturato fino alle dimissioni del ricorrente dal CdA all'11 novembre 2015. In questo senso, il ricorso deve essere (parzialmente) accolto e l'incarto rinviato alla convenuta. 6.1.La procedura è gratuita (cfr. art. 1 cpv. 1 LAVS in unione con l'art. 61 lett. fbis LPGA). 6.2.Siccome il ricorrente prevale solo in minima parte, si giustifica un indennizzo a titolo di ripetibili pari a 1/10 dell'importo totale di CHF 1'400.20 secondo la nota d'onorario del 10 giugno 2020 del patrocinatore del ricorrente, e quindi di complessivi CHF 140.00. La convenuta non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g e contrario LPGA). 7.Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di CHF 30'000.00 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (v. DTF 137 V 51 in applicazione di un'interpretazione in senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]).
15 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è parzialmente accolto. L'incarto è rinviato alla convenuta per nuova decisione ai sensi del considerando 5.8.2. 2.Non si prelevano spese. 3.L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, versa ad A._____ CHF 140.00 a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]