Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2020 54
Entscheidungsdatum
06.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 54 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi Giudicivon Salis e Meisser AttuarioPaganini SENTENZA del 6 luglio 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Rosangela Locatelli, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente pretesa di risarcimento LAVS

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La B._____ è stata iscritta nel Registro di commercio del Cantone dei Grigioni il 22 maggio 2013. Dalla sua costituzione fino al trasferimento della sede a C._____ il 15 febbraio 2016, la B._____ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Cassa di compensazione). 2.Stando al Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), dall'11 novembre 2015 all'8 gennaio 2016 A._____ è stato unico membro del consiglio di amministrazione (CdA) della B._____ con diritto di firma individuale. 3.Il 27 ottobre 2016 l'Ufficio di esecuzione di C._____ ha rilasciato gli attestati di carenza di beni per la Cassa di compensazione, visto che non ha potuto accertare la presenza di beni pignorabili presso la B._____ e procedere a un pignoramento di salario. 4.Con decreto del 26 gennaio 2017 la Pretura del Distretto di C._____ ha dichiarato lo scioglimento della B._____ e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento. 5.Con decisione del 10 ottobre 2018 la Cassa di compensazione ha obbligato A._____ (nonché D._____ e E.) al risarcimento del danno di CHF 83'645.63 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF non saldati per gli anni 2014 e 2015 oltre a spese amministrative. 6.L'8 novembre 2018 A. ha presentato opposizione contro tale decisione. 7.Con decisione su opposizione del 2 aprile 2020 la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione.

  • 3 - 8.Avverso questa decisione A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 14 maggio 2020, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e che sia accertato che egli nulla deve all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni. 9.Nella presa di posizione del 27 maggio 2020 la Cassa di compensazione (qui di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso. 10.Nella replica del 10 giugno 2020 il ricorrente si è riconfermato nel suo ricorso. II. Considerando in diritto: 1.I requisiti processuali non danno adito a osservazioni, per cui il Tribunale entra nel merito del ricorso. 2.Controverso è se il ricorrente è responsabile per il danno a titolo di con- tributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF (qui di seguito anche: contributi sociali) subito dalla convenuta. 3.In virtù dell'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione di prescrizioni da parte del datore di lavoro e dell'organo, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità (naturale e adeguato) tra la violazione (colpevole) delle prescrizioni e il danno insorto (cfr. STF 9C_80/2017 consid. 5.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2; Rivista per le casse di compensazione AVS [RCC], edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992, 1985, pag. 619 seg.). Giusta l'art. 52 cpv. 2 LAVS se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono

  • 4 - sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno. Giusta l'art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 maggio 2019 il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione. Se il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine. 4.1.Indiscusso è che la B._____, quale datrice di lavoro, ha disatteso le prescrizioni di cui agli artt. 14 LAVS e 34 dell'Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) relative all'obbligo di pagare i contributi sociali e che in seguito a questo comportamento illegale alla convenuta è insorto un danno per i contributi non saldati. 4.2.Inoltre è pacifico che la convenuta è venuta a conoscenza del danno al momento del ricevimento degli attestati di carenza beni del 27 ottobre 2016 e che la decisione di risarcimento del 10 ottobre 2018 è dunque avvenuta entro il termine di prescrizione di due anni giusta l'art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 maggio 2019 (cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c). 5.Qui di seguito va esaminato se la convenuta può pretendere (sussidiariamente) il risarcimento del danno dal ricorrente quale amministratore e organo formale della società nel rispettivo periodo. 5.1.Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro risp. dell'organo se questi ha trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene

  • 5 - apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro risp. dell'organo della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156 consid. 4; RCC 1988, pag. 599). I fatti di cui si è resa colpevole una società non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati a un determinato organo, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella rispettiva società. Se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla società (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a; RCC 1985, pag. 620). Di regola, se la cassa di compensazione subisce un danno riconducibile a un'illecita violazione delle prescrizioni assicurative (segnatamente dell'obbligo di pagamento dei contributi), questa può partire dal presupposto che il datore di lavoro risp. l'organo abbia violato tali prescrizioni colpevolmente. Salvo il sussistere di motivi di giustificazione o di discolpa, essa di conseguenza emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo (cfr. DTF 108 V 183 consid. 1b seg.). 5.2.Se il datore di lavoro è una società anonima, in linea di principio devono essere poste esigenze elevate all'obbligo di diligenza degli organi. Dal presidente di un consiglio d'amministrazione che funge da unico organo esecutivo, va pretesa maggiore diligenza che non da un membro del CdA di una grande impresa le cui possibilità di controllo sono limitate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3b). In presenza di semplici rapporti, dai membri del CdA di una società anonima si deve di regola pretendere che abbiano una visione complessiva delle questioni più importanti dell'impresa. Inoltre, nemmeno la delega della competenza di gestione e di rappresentanza a terzi esonera i membri del CdA dal loro obbligo di alta direzione e alta vigilanza ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifre 1 e 5 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Libro quinto: Diritto delle

  • 6 - obbligazioni (CO; RS 220). Le persone incaricate della gestione devono essere sottoposte a vigilanza, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, e perciò anche il versamento dei contributi (cfr. STFA H 348/96 consid. 5b). Il membro del CdA non preposto alla gestione non è tenuto a sorvegliare ogni singolo affare delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, ma può limitarsi a controllare l'attività della direzione e l'andamento degli affari. Ciò significa che deve informarsi continuamente sull'andamento degli affari, chiedere rapporti, studiarli con cura, se necessario chiedere informazioni complementari e cercare di chiarire errori. Se da queste informazioni emerge il sospetto di un esercizio inopportuno o negligente delle competenze delegate, il membro del CdA è tenuto a effettuare subito gli accertamenti necessari e a esercitare un controllo esatto e severo del rispetto delle prescrizioni legali (cfr. DTF 114 V 219 consid. 4a; cfr. anche PTA 1999 n. 9, pag. 48 seg.). 5.3.L'obbligo del datore di lavoro (e quello sussidiario degli organi) di risarcire il danno decade, se questi comprova dei motivi di giustificazione o di discolpa escludenti una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni risp. legittimanti il non versamento dei contributi (cfr. DTF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; STF 9C_394/2016 consid. 4.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2; nel seguito si rinuncerà alla distinzione tra motivo di giustificazione e di discolpa, siccome secondo prassi vengono entrambi esaminati sotto il capitolo della colpa). Quale motivo giustificativo è ipotizzabile, in particolare, la situazione in cui il datore di lavoro riesca a consentire all'impresa di sopravvivere procrastinando il pagamento dei contributi, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti un risarcimento del danno giusta l'art. 52 LAVS, occorre però che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile pagare i debiti contributivi in tempo utile (cfr. DTF 108 V

  • 7 - 183 consid. 2; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 248, 1985 pag. 622). Più precisamente, un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (cfr. STF 9C_41/2017 consid. 7.2). La questione decisiva in tale contesto non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento poteva apparire oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (cfr. STF 9C_812/2007 consid. 3.2 con riferimenti). In questo contesto, il Tribunale federale ha precisato che una società che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (cfr. STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti). I presupposti cumulativi per l'ammissione di un motivo di discolpa per carenza di liquidità possono essere riassunti come segue: Il temporaneo non pagamento dei contributi si fonda su di una consapevole e responsabile decisione societaria. Il motivo di discolpa deve sussistere per il periodo in cui andavano pagati i contributi. I contributi possono essere ritenuti soltanto se con i soldi ritenuti vengono onorate delle pretese di terzi per salvare la società. Riguardo alle pretese salariali dei lavoratori va osservato che, se la carenza di liquidità non permette il pagamento completo dei salari, questi devono essere fondamentalmente ridotti nella misura in cui è possibile versare i contributi sociali che ne risultano. La carenza di liquidità deve essere temporanea nel senso che non può durare che pochi mesi, cosicché sulla scorta di criteri oggettivi e di una critica valutazione della situazione finanziaria ci si possa aspettare un prossimo pagamento dei contributi in seguito a un assestamento oppure di una vendita della società. Devono esserci concreti indizi che si possa procurare del denaro entro un tempo

  • 8 - ragionevole. Dal temporaneo non pagamento dei contributi occorre infine oggettivamente attendersi un effetto decisivo per il salvataggio della società. Irrilevante è se dal punto di vista soggettivo l'organo (risp. l'amministratore) presumeva che la società sarebbe stata salvata e i contributi saldati (cfr. REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 segg.; cfr. pure DTF 132 III 523 consid. 4.6). Il Tribunale federale ha sottolineato che l'organo della società deve prestare particolare attenzione qualora sia a conoscenza del fatto che la società sta attraversando una crisi finanziaria (cfr. STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Senza che siano realizzati questi chiari criteri di discolpa, l'illiquidità di una società di per sé non giustifica il procrastinamento del pagamento dei contributi (cfr. RCC 1985, pag. 621 seg.). In special modo, va infine rimarcato che un membro del CdA non può discolparsi obiettando di non aver avuto influsso sulla gestione aziendale (cfr. STF 9C_289/2011 consid. 4; DTF 114 V 223 consid. 4a). 5.4.Di regola, l'amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa di compensazione ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel CdA (indipendentemente dalla data d'iscrizione nel Registro di commercio) e risponde in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, in quanto vi è rapporto di causa-effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4c; RCC 1992, pag. 246 segg.). Per contro, non è data nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS per il danno causato alla cassa di compensazione prima dell'assunzione del suo mandato nel caso in cui questi non poteva modificare nulla, poiché la società era già insolvente risp. fortemente indebitata (eccedenza di debiti), al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (STF 9C_841/2010 consid. 4.3 con riferimenti; STFA H 156/05 del 16 gennaio

  • 9 - 2007 consid. 7.2). In tale ipotesi, l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4; REICHMUTH, op. cit., n. 277 con riferimenti). 5.5.La giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito successivamente al mancato pagamento dei contributi (cfr. STF 9C_238/2017 consid. 5.3.2 con riferimenti). L'agire colpevole di un organo va ritenuto inadeguato soltanto qualora la colpa di un altro organo prevalga a tal punto da porre in secondo piano la sua colpa, per es. se è stato tratto in inganno circa i contributi insoluti e non ha potuto ottemperare ai suoi obblighi di pagamento (cfr. STF 9C_27/2017 consid. 4.6). 5.6.Il ricorrente sostiene che la durata della sua carica è stata di appena 58 giorni se si tiene conto dell'iscrizione a Registro di commercio, e di soli 50 giorni se si tiene conto della sua presenza effettiva in sede fino al 31 dicembre 2015 in base alla disdetta del contratto di lavoro. In questo lasso di tempo non gli sarebbe stato oggettivamente possibile prendere conoscenza della situazione finanziaria della società. Egli avrebbe accettato la carica con la prospettiva di divenire dipendente della società a partire dal 1. dicembre 2015. Egli inoltre sarebbe stato licenziato nel periodo di prova e non avrebbe percepito il salario del mese di dicembre 2015 risp. per il periodo in cui è stato alle dipendenze della società. Il danno della convenuta sarebbe antecedente all'assunzione della sua carica quale amministratore unico. Il brevissimo periodo della sua carica, considerate le festività natalizie, non gli avrebbe permesso di prendere conoscenza della situazione della società e ancor meno di intraprendere azioni mirate a evitare e/o mitigare il danno. Egli non avrebbe nemmeno avuto il tempo materiale di fare richiesta di documenti e ancor meno di esaminare la situazione economica della società, poiché nulla sarebbe stato presentato e ancor più nulla avrebbe potuto ottenere. Sarebbe iniquo

  • 10 - e arbitrario che il ricorrente venga chiamato a rispondere per una situazione già gravemente compromessa. Egli non avrebbe potuto visionare la situazione finanziaria della società, non avrebbe sottoscritto documenti contabili né altra corrispondenza a nome della società. 5.7.Riprendendo essenzialmente la corretta motivazione della convenuta, fondata su di una giurisprudenza consolidata, va notato che il ricorrente, quale organo formale di una piccola società con semplici rapporti controllabili, sottostava a un obbligo di diligenza elevato. Egli era responsabile della contabilità e della solvibilità della società. Nel determinato periodo, in veste di unico amministratore della società avrebbe dovuto intraprendere delle fattive contromisure invece di lasciar continuare l'attività della società senza strategie di risanamento. Come giustamente affermato dalla convenuta, gli argomenti addotti a sua discolpa sono inconsistenti. Innanzitutto, egli non può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver partecipato alla gestione della società, pretendendo di aver avuto soltanto un ruolo subalterno, poiché ciò costituisce già di per sé una negligenza grave. In base agli atti non è possibile constatare se al momento dell'assunzione del ricorrente la società fosse già fortemente indebitata da impedire un pagamento dei contributi arretrati. Tuttavia, va notato che il fallimento della società è stato dichiarato solo a gennaio 2017 e che in ogni caso spettava al ricorrente, se del caso, dimostrare un forte indebitamento alla sua entrata nella società risp. provare che, anche se avesse potuto mostrare la diligenza dovuta informandosi e intraprendendo contromisure effettive e quindi adottando un comportamento alternativo, il danno sarebbe subentrato comunque a causa del (sovra)indebitamento risp. dell'insolvenza preesistente all'inizio del suo mandato di amministratore unico della società. Il ricorrente non dimostra inoltre che la colpa di D._____ sia talmente grave da porre in secondo piano la sua. La giustificazione da lui addotta di non aver ricevuto i documenti necessari

  • 11 - per esaminare la situazione economica della società non può essere accolta. Infatti, di fronte all'impossibilità di espletare i suoi compiti di gestore il ricorrente avrebbe dovuto rassegnare immediatamente la sua carica e recedere dalla società (cfr. REICHMUTH, op. cit., n. 563 con diversi riferimenti p. es. a STFA H 107/01 consid. 4.3, STF H 224/06 consid. 6), cosa che egli non ha fatto, posto che è comunque trascorso più di un mese fino al suo licenziamento. Le festività natalizie non cambiano nulla alla conclusione che il suo licenziamento non è stato immediato. Oltretutto, va rilevato che prima di accettare il relativo mandato il ricorrente avrebbe potuto accertarsi dello stato finanziario della società. In conclusione, benché il ricorrente abbia rivestito il mandato di amministratore unico della società per poco più di un mese, in applicazione della rispettiva giurisprudenza consolidata una sua responsabilità ex art. 52 LAVS per negligenza grave va confermata. 5.8.1.Il ricorrente fa infine valere che la convenuta non avrebbe indicato quanto eventualmente abbia potuto recuperare nella procedura di fallimento e quali azioni avrebbe intrapreso nei confronti del reale "deus ex machina" D.. Inoltre, il ricorrente osserva che la convenuta non avrebbe dimostrato di aver inoltrato un estratto conto e/o un richiamo di arretrati scoperti nel periodo critico della società. 5.8.2.Riguardo a queste affermazioni, si osserva che per l'insorgenza e la rivendicazione del danno fa stato il fatto che il 27 ottobre 2016 l'Ufficio di esecuzione di C. ha rilasciato alla convenuta gli attestati di carenza di beni. Irrilevante è se è stato dichiarato il fallimento della società e l'esito della procedura di fallimento. Trattandosi poi di una responsabilità solidale è irrilevante quali azioni siano state intraprese contro D., siccome la convenuta ha il diritto di esigere il risarcimento di tutto il debito da uno solo dei debitori (cfr. DTF 109 V 86). Va tuttavia segnalato che, per quanto constatabile agli atti, la convenuta non ha potuto riscuotere il credito da D.. Inoltre, agli atti si trovano tutti i rispettivi richiami inviati alla

  • 12 - società per i contributi scoperti, per cui la relativa obiezione del ricorrente volta a ridurre il suo obbligo di risarcimento del danno a causa di un'asserita corresponsabilità della convenuta è inconferente. 6.In conclusione, la responsabilità del ricorrente ex art. 52 LAVS deve essere confermata. Ne consegue che il ricorso va respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 7.La procedura è gratuita (cfr. art. 1 cpv. 1 LAVS in unione con l'art. 61 lett. fbis LPGA). La convenuta non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g e contra- rio LPGA). 8.Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di CHF 30'000.00 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (v. DTF 137 V 51 in applicazione di un'interpretazione in senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni] L'interposto ricorso al Tribunale federale è stato respinto in data 11 febbraio 2022 nella misura in cui è stato dichiarato ammissibile (9C_454/2021).

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