Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2020 25
Entscheidungsdatum
05.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Comunicata in data VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 25 3 a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi GiudiciPedretti e von Salis AttuarioRogantini SENTENZA del 5 aprile 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Bruno Notari, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, resistente concernente rendita AI/prestazioni assicurative AI

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ nacque nel 1978 e da una decina d'anni vive a C._____ nel Cantone dei Grigioni. Concluse una formazione quale riparatore di autoveicoli con attestato cantonale di tirocinio pratico nel 1997. Dal 4 aprile 2011 al 31 maggio 2018 era impiegato a tempo pieno (8 ore al giorno, 40 ore alla settimana) presso la D._____ SA in qualità di operaio d'officina (cfr. act. C.34). Il rapporto di lavoro fu disdetto dal datore di lavoro in data 28 marzo 2018, indicando che tale decisione sarebbe maturata in seguito alla prolungata assenza per malattia (act. C.50 pag. 2). 2.Il 1° dicembre 2001 fu vittima di un incidente di circolazione stradale, riportando una frattura del tipo Hangman II alla seconda vertebra cervicale C2, un trauma cranico con sanguinamento sub-durale perimesencefalico, un pneumotorace sinistro così come delle contusioni multiple con susseguente posizionamento di un tutore Halo-vest, sostituito poi con un corsetto semi-rigido. Con rapporto medico del 4 ottobre 2002 gli fu attestata un'incapacità lavorativa del 100% dal 1° dicembre 2001 al 29 settembre 2002. Lo stesso medico precisò però anche che l'assicurato da poche settimane avrebbe ripreso l'attività lavorativa al 100% quale operaio presso l'azienda forestale. Il 13 ottobre 2004 A._____ presentò una richiesta di prestazioni AI che fu perlomeno parzialmente accolta, cosicché oltre ad aver ottenuto delle indennità giornaliere e un'indennità per menomazione dell'integrità percepì pure una rendita d'invalidità della SUVA da novembre 2005 in poi (cfr. act. C.65 pagg. 164 segg.; vedi anche le attestazioni della rendita dal 2012 al 2017 in act. C.65 pagg. 184 segg. e 199 seg. nonché in act. C.67 pagg. 11 segg. e 20 seg.). Furono respinte diverse domande di modifica della rendita (cfr. act. C.65 pagg. 182 seg. del 2012, 195 seg. del 2014 e 229 seg. del 2018). Seguirono inoltre vari annunci di ricaduta nel 2004, con

  • 3 - susseguente soggiorno in Clinica di riabilitazione di E._____ dal 15 dicembre 2004 al 21 gennaio 2005. 3.Più recentemente vi fu un annuncio di ricaduta eseguito il 25 settembre

  1. La D._____ SA notificò all'assicurazione malattia di A._____ che quest'ultimo suo dipendente sarebbe inabile al lavoro per malattia a far tempo dal 25 settembre 2017. Il medico di famiglia, Dr. med. F., medico specialista in medicina interna generale, gli certificò un'inabilità al lavoro del 100% dal 25 settembre 2017 al 19 novembre 2017 (act. C.3). L'8 novembre 2017 rispettivamente il 22 novembre 2017 fu compilato il modulo di comunicazione per adulti per il rilevamento tempestivo, indicando quale motivo dell'incapacità lavorativa un infortunio e dei problemi al collo (act. C.2, C.6 e C.8). 4.Con modulo del 18 dicembre 2017, poi, A. presentò una richiesta di integrazione professionale e di rendita (act. C.14), indicando di essersi annunciato per prestazioni da un'assicurazione d'indennità giornaliera presso la SUVA. Indicò inoltre di essere in cure presso il Dr. med. F._____ per dolori al collo dal 25 settembre 2017 e la Dr.ssa med. B., medica specialista in psichiatria e psicoterapia, per pensieri di suicidio, senza specificarne il periodo. Il primo medico segnalò degli esiti da frattura C2 quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (act. C.25); la seconda medica indicò un episodio depressivo di media grave gravità F33.2 [recte: F.33.1] secondo ICD-10 [nel seguito si rinuncia a ripetere che si tratta di tale classificazione, trattandosi sempre di ICD-10] e un ritardo mentale lieve F70.0. 5.In occasione di un incontro con A. in data 27 marzo 2018, la consulente per l'integrazione dell'Ufficio AI costatò che egli avrebbe rifiutato la proposta fattagli di rientro progressivo sul posto di lavoro, in quanto non si sentirebbe in grado di affrontare nuovamente né il lavoro abituale né l'ambiente lavorativo. Il Servizio Medico Regionale (nel
  • 4 - seguito: SMR) inoltre avrebbe proposto di procedere con una perizia MEDAS. Di conseguenza il 29 marzo 2018 fu chiuso l'intervento tempestivo con accordo dell'assicurato (act. C.42 e C.44). Nel seguito l'Ufficio AI trasmise una richiesta di consultazione degli atti all'assicurazione malattia (act. C.47) e alla SUVA, reiterata quest'ultima a più riprese (act. C.46, C.57 e infine act. C.64). Entrambe diedero infine seguito alle richieste (atti assicurazione malattia vedi act. 49 segg.; atti SUVA vedi innanzitutto act. C.65 e C.66). 6.Su incarico dell'assicurazione malattia, il Dr. med. H., medico specialista in psichiatria e psicoterapia, aveva allestito una perizia psichiatrica in data 23 aprile 2018 (act. C.55 = act. C.51 pagg. 12 segg.), nella quale ritenne che A. avrebbe riferito di problemi e dolori dovuti all'incidente così forti da averlo indotto anche a pensare di "farla finita". Secondo una valutazione neuropsicologica allestita dall'Ospedale L._____ il 16 marzo 2018 risulterebbe un quoziente intellettivo totale di 85 e deficit di memoria visuo-spaziale, memoria di lavoro, memoria a lungo termine, attenzione selettiva e rallentamento psicomotorio (vedi act. C.56 pagg. 5 segg. = act. C.40). Il Dr. med. H._____ diagnosticò una debilità mentale lieve F71 [recte: F70] e un episodio depressivo di grado medio-grave F32.1 in risoluzione. Giudicò A._____ abile al 100% in un'attività molto semplice, ripetitiva e leggera con un mansionario in cui viene dato un solo compito alla volta e non ci sono scadenze rigide sul breve-medio periodo. Attualmente apparrebbe a beneficio di una terapia psichiatrica adeguata. Per quanto concernerebbe la patologia psichiatrica lo status sarebbe in evoluzione favorevole, mentre invece per quanto atterrebbe alla situazione pregressa di debilità mentale e di scarse capacità cognitive questa sarebbe di notevole importanza nell'inserimento lavorativo dell'assicurato, giacché non permetterebbero altro che attività molto semplici e ripetitive indipendentemente dal disturbo depressivo propriamente detto.

  • 5 - 7.Sulla base di detta perizia, il 15 giugno 2018 l'assicurazione malattia decise formalmente di versare a partire da tale data ancora per tre mesi l'indennità nella misura assicurata. In quel periodo A._____ sarebbe tenuto a ricercare un'attività lucrativa confacente alla sua attuale situazione fisica. Dopo detti tre mesi l'erogazione di qualsivoglia indennità verrebbe sospesa (act. C.54). Tale decisione fu confermata su opposizione con decisione del 21 novembre 2018 (act. C.71), dopo aver fatto allestire una perizia reumatologica il 15 ottobre 2018 (act. C.74). Il perito, Dr. med. K., medico specialista in medicina generale interna e in reumatologia, oltre a rilevare un'obesità presso A. (peso: 138.1 kg, statura: 182.5 cm), gli diagnosticò una sindrome cervicovertebrale parzialmente cervicospondilogena cronica bilaterale e una sindrome toracolombovertebrale cronica recidivante. Lo ritenne abile al lavoro come casalingo sull'arco di una giornata lavorativa abituale, rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro, con rendimento massimo del 100% a partire dal 5 settembre 2017. Con lettera del 10 settembre 2018 (act. C.74 pagg. 16 seg.) il Dr. med. H., di canto suo, confermò quanto da lui scritto in precedenza, dichiarando di aver preso nozione dei certificati del Dr. med. F. del 30 agosto 2018 e della Dr.ssa med. B._____ del 13 luglio 2018 e di aver tenuto conto già in occasione della sua perizia di quanto puntualizzato da questi due medici curanti. La decisione su opposizione dell'assicurazione malattia fu in seguito pienamente confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con sentenza S 19 4 del 15 ottobre 2019 (act. C.87 pagg. 4 segg. = act. C.90; vedi l'intero incarto S 19 4). 8.Nel frattempo, il Dr. med. F._____ aveva rilasciato un rapporto di decorso per l'aggiornamento atti il 21 maggio 2018 (act. C.48 pagg. 1 seg.), indicando che lo stato di salute di A._____ sarebbe stazionario e che alla

  • 6 - diagnosi si sarebbe aggiunta una depressione reattiva dal 2017 seguita dalla Dr.ssa med. B.. Rinviò inoltre al rapporto del Dr. med. M. e dell'Ospedale L., allegato (act. C.48 pagg. 8 segg.). Nel suo scritto del 30 aprile 2018 il Dr. med. M., medico specialista in medicina fisica e riabilitazione nonché in reumatologia, diagnosticò delle cervicalgie in stato dopo incidente della circolazione del 2 [rispettivamente del 1°] dicembre 2001 con frattura di C2 tipo Hangman II, stato dopo terapia conservativa con una fissazione Halo-vest, fusione spontanea ventrale di C2-C3 nonché trauma cranico con sanguinamento subdurale perimesencefalico e presenza di disturbi neuropsicologici, poi una sindrome del canale carpale bilaterale diagnosticata nel 2004 e una periartropatia alla spalla sinistra in stato dopo intervento per lussazione nel 1997. Considerò fra l'altro che si tratterebbe, dal punto di vista clinico e radiologico, di un reperto estremamente blando. Vi sarebbe una certa difficoltà a comprendere come mai dopo 8 anni di attività il paziente abbia interrotto per peggioramento dei suoi disturbi 7 mesi fa la sua attività professionale. Sarebbe da valutare in ambito psicologico-psichiatrico se vi siano dei motivi precisi per questa interruzione dell'attività lavorativa. Anche i motivi per il peggioramento della situazione in ambito neuropsicologico non sarebbero chiari, perciò sarebbe opportuna una rivalutazione in ambito neurologico. Anche una valutazione interdisciplinare dal punto di vista peritale dovrebbe seguire prima di giungere alla determinazione delle limitazioni funzionali dal punto di vista cognitivo, psichico e fisico. Parimenti, il 22 giugno 2018 pure la Dr.ssa med. B._____ aveva rilasciato un rapporto di decorso per l'aggiornamento atti (act. C.56). Ritenne lo stato di salute di A._____ stazionario e che le diagnosi (episodio depressivo di media-grave gravità dall'ottobre 2017 e ritardo mentale lieve) non si sarebbero modificate. La prognosi rispetto alla capacità lavorativa come operaio apparrebbe ridotta al 20% residuale per la sintomatologia dolorosa

  • 7 - sotto sforzo e il quadro cognitivo e depressivo. Nell'allegato ritenne che non sarebbe più proponibile l'attività attuale e che non si potrebbe migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale. 9.L'Ufficio AI emise un preavviso in data 27 febbraio 2019 (act. C.76), con il quale prospettò la reiezione della richiesta di prestazioni AI. Considerò limitata la capacità lavorativa di A._____ dal 25 settembre 2017 (data d'inizio dell'anno di attesa) soltanto fino al 15 settembre 2018. Da tale data dal lato medico sarebbe di nuovo esigibile un'attività adeguata in misura del 100%. Per la determinazione del reddito con invalidità si basò sulle tabelle della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) 2016, livello di competenza 1, fissando tale reddito a CHF 67'741.00. Considerando un reddito da valido di CHF 56'061.25 non risulterebbe un grado d'invalidità positivo, perciò il diritto alla rendita non sarebbe dato. Con comunicazione di stessa data l'Ufficio AI informò A._____ che il diritto a provvedimenti professionali non sarebbe dato e che la richiesta di prestazioni in tal senso sarebbe respinta (act. C.77). 10.Nel frattempo A._____ riferì di vertigini mal sistematizzate e un'instabilità alla marcia, perciò si fece visitare e sottoporre a un elettroencefalogramma (EEG) in data 5 febbraio 2019, il quale secondo la Dr.ssa med. N., medica specialista in neurologia del G. presso l'Ospedale L., risultò nei limiti di norma (act. C.82 pagg. 28 seg.). Nell'ambito di detta visita la medica esaminante, Dr.ssa med. P., medica specialista in neurologia, concluse che egli presenterebbe una clinica aspecifica caratterizzata da vertigini mal sistematizzate e soggettiva instabilità alla marcia, la cui origine risulterebbe al momento non chiara. All'esame obiettivo neurologico dettagliato però non si sarebbero riscontrati deficit neurologici di rilievo e un'origine epilettica sembrerebbe ragionevolmente esclusa. Dall'anamnesi emergerebbe un quadro clinico compatibile con

  • 8 - una sindrome delle apnee notturne, con importante sonnolenza diurna che potrebbe essere una concausa della sintomatologia attuale (act. C.82 pagg. 30 segg.). 11.Il 1° aprile 2019 A., ormai patrocinato dall'avv. Bruno Notari, fece presentare le sue obiezioni in merito al preavviso dell'Ufficio AI (act. C.82). Facendo rinvio alla procedura di ricorso contro la decisione su opposizione dell'assicurazione malattia allora ancora pendente dinanzi a questa Corte (S 19 4) e spiegando di aver chiesto che la Corte ordini all'assicurazione di fare allestire una perizia medica pluridisciplinare, destinata a fare il punto sulle qualità fisiche, mentali e psichiche di A., propose la sospensione della causa fino al momento in cui sarebbe nota la decisione in detta procedura rispettivamente fino a quando sarebbe allestita la perizia. Nell'ambito della perizia, del resto, andrebbero accertate anche le ragioni per le quali dopo il lungo periodo successivo ai primi infortuni, durante il quale A._____ avrebbe potuto svolgere anche attività produttive comunque parecchio pesanti a piena soddisfazione del datore di lavoro, sarebbe insorto quell'aggravamento della situazione personale che non gli avrebbe più consentito di lavorare fin dalla metà del 2017. 12.Con nuovo scritto del 27 novembre 2019 (act. C.87) A._____ postulò che venga ulteriormente istruito il caso, al fine di giungere a una reale valutazione della capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico e anche dal punto di vista fisico. Allegò la sentenza ormai notificata del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 19 4 del 15 ottobre 2019 (act. C.87 pagg. 4 segg. = act. C.90) e una presa di posizione della Dr.ssa med. B._____ del 25 ottobre 2019 (act. C.87 pagg. 17 seg. = act. B.11). In essa la medica riferì che A._____ sarebbe stato ricoverato presso la Clinica I._____ dal 15 aprile 2019 al 24 settembre 2019 per un peggioramento con ideazione suicidale attiva. La sintomatologia si sarebbe stabilizzata in un episodio depressivo di media-grave gravità con sintomi biologici in sindrome ricorrente (F33.11 [recte: F33.1]) e ritardo

  • 9 - mentale lieve (F70.0) con sintomatologia attuale di umore depresso, apatia, ideazione eteroaggressiva e di ingiustizia a coloritura paranoidea rispetto a come venne trattato dalle istituzioni che non ascolterebbero le sue ragioni e la sua sofferenza, poi dolori cervicali, difficoltà a gestire il quotidiano e relativo isolamento sociale malgrado la frequenza al Programma d'inserimento J._____ di 2 mattine la settimana. La prognosi rispetto la capacità lavorativa apparrebbe, dal punto di vista psichico, da valutare al 50%-60% per l'intolleranza allo stress, le relative risorse intellettive, la facile faticabilità, i deficit cognitivi, la presenza di ideazione suicidale sotto stress, relativo isolamento sociale e ideazione eteroaggressiva. Lei avrebbe stilato un certificato di inabilità all'80% dal 17 settembre 2018 a tuttora, incluso il periodo di ricovero in clinica. 13.L'Ufficio AI emise la sua decisione in data 16 gennaio 2020 (act. C.92) come da preavviso, ossia respingendo la richiesta di prestazioni. 14.Con ricorso del 19 febbraio 2020 (act. A.1) A._____ ha chiesto al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in via principale di annullare la decisione impugnata del 16 gennaio 2020 sotto restituzione degli atti all'Ufficio AI, affinché esso proceda all'allestimento di una perizia multidisciplinare sullo stato psicofisico e sulla capacità lavorativa rispettivamente sulla causa (infortunio o malattia) dell'eventualmente accertata limitazione della capacità lavorativa. In via subordinata ha proposto che sia il Tribunale amministrativo stesso a ordinare una tale perizia multidisciplinare e a fissare poi la capacità lavorativa del ricorrente in ragione dello 0%, in subordine in ragione delle risultanze peritali. Di conseguenza l'Ufficio AI sia da condannare a versare al ricorrente, con effetto dalla data della presentazione della domanda, una rendita intera d'invalidità, in subordine la rendita d'invalidità conforme all'eventuale grado di capacità lavorativa residua e in conformità della

  • 10 - normativa legale. Tutte le proposte le ha formulate con protesta di spese e ripetibili. Il ricorrente ha allegato fra l'altro un nuovo scritto della psichiatra curante del 28 gennaio 2020 (act. B.12), nel quale la Dr.ssa med. B._____ descrive un peggioramento della sintomatologia in dicembre 2019, con pensieri ricorrenti, insonnia notturna, umore depresso, apatia, isolamento sociale, ideazione eteroaggressiva, ideazione suicidale attiva e conseguente ricovero volontario presso la Clinica I._____ in data 18 dicembre 2019. Ha attestato al ricorrente un'inabilità al lavoro in misura dello 0% dal 25 settembre 2017 al 30 giugno 2019, del 20% dal 1° luglio 2019 al 15 dicembre 2019 e di nuovo in misura dello 0% dal 16 dicembre 2019 in poi. La prognosi sarebbe del 20% residuale. A comprova del ricovero, il ricorrente ha inoltre allegato uno scritto della Clinica I._____ (act. B.13). In quello si spiega che il ricovero in regime volontario presso il reparto aperto sarebbe avvenuto per un quadro clinico caratterizzato da umore deflesso con ansia moderata, sentimenti di autosvalutazione, scarsa spinta vitale, abulia e disturbi del ritmo sonno- veglia. Sarebbero state "inoltre presenti idee di morte non strutturate in relazione a vissuti di solitudine e scarsa strutturazione della giornata". Nello scritto si conclude che il quadro clinico suddetto sarebbe suggestivo di una capacità lavorativa ridotta. Il paziente sembrerebbe in grado di svolgere mansioni molto semplici che non comportino un gravoso carico di responsabilità. Ciò varrebbe perlomeno per il periodo dell'attuale degenza. 15.L'Ufficio AI ha inoltrato la sua risposta al ricorso il 28 febbraio 2020 (act. A.2), chiedendo la reiezione del ricorso con spese a carico del ricorrente.

  • 11 - Dopo un riepilogo della legislazione e della giurisprudenza in materia sostiene che le valutazioni dei periti sarebbero attendibili e non verrebbero invalidate dai rapporti apportati dal ricorrente. 16.Il ricorrente ha replicato il 13 marzo 2020 (act. A.3). Ai suoi petiti in via subordinata ha aggiunto la richiesta di condannare l'Ufficio AI a erogargli ogni prestazione di riformazione professionale conforme al suo stato di capacità lavorativa residua. Ripete del resto con insistenza che non vi sarebbe mai stata una vera perizia pluridisciplinare da veri esperti neutrali, essendo i due periti stati incaricati dall'assicurazione malattia e cioè non indipendenti. Chiede venga fatta chiarezza sull'influsso che potrebbe aver avuto l'infortunio del 2001 sui disturbi tuttora lamentati da lui, il che eventualmente consentirebbe anche di riaprire il caso in merito all'assicurazione infortuni. Biasima del resto un "immeritato accanimento amministrativo" nei suoi confronti. Infine allega un rapporto aggiornato della psichiatra curante a sostegno della sua argomentazione (act. B.14). 17.Con scritto del 24 marzo 2020 l'Ufficio AI ha rinunciato a presentare una duplica, rinviando alla risposta al ricorso e alla decisione impugnata (act. A.4). 18.Come preannunciato nella replica, in data 11 maggio 2020 il ricorrente ha trasmesso il rapporto di dimissione dalla Clinica I._____ del 23 aprile 2020 (act. A.5). In esso, secondo il ricorrente, sarebbe stato considerato che la situazione, seppure migliorata per rapporto alla fase acuta che aveva imposto il ricovero, permarrebbe palesemente invalidante. Nonostante non si esprima in merito alla capacità lavorativa del ricorrente, il rapporto convaliderebbe l'esigenza di un accertamento peritale pluridisciplinare come ripetutamente richiesto dal ricorrente.

  • 12 - Secondo il rapporto medico stesso A._____ sarebbe stato degente in reparto aperto dal 18 dicembre 2019 al 19 febbraio 2020. Le diagnosi psichiatriche sarebbero un disturbo depressivo ricorrente, con episodio di media gravità in atto (F33.1) e un ritardo mentale lieve senza nessun o solo un minimo disturbo del comportamento (F70.0). Le diagnosi somatiche sarebbero un deficit di vitamina D non specificata (E55.9), obesità di grado II (OMS) da eccesso calorico (E66.01), ipercolesterolemia pura (E78.0), apnea del sonno non specificata (G47.39), ipertensione essenziale non specificata senza menzione di crisi ipertensiva (I10.90) e un disturbo non specificato di disco cervicale (M50.9). Le mediche della Clinica I._____ hanno considerato che il quadro psicopatologico del ricorrente sarebbe sembrato molto migliorato e che gli interventi lo avrebbero portato a sviluppare una buona critica delle idee di morte riferite in ammissione. 19.Il 25 maggio 2020 (act. A.6) l'Ufficio AI ha risposto a tal proposito che detto rapporto non sarebbe in grado di cambiare qualcosa, visto che la Clinica I._____ confermerebbe semplicemente un peggioramento temporaneo dello stato di salute del ricorrente per il quale non dovrebbe rispondere l'Ufficio AI. Rimarrebbe da aggiungere che la diagnosi di ritardo mentale lieve non sarebbe corretta, poiché il punteggio del test del QI dell'anno 2005 sarebbe stato di 85, quindi nella norma anche se nella media inferiore. L'Ufficio AI ricorda infine i principi dell'obbligo di ridurre il danno e dell'integrazione autonoma. Assumendo regolarmente integratori a base di vitamine del gruppo D e calcio e impostando una dieta ipocalorica, nonché effettuando psico-educazione in ambito alimentare e di abitudini di vita, il ricorrente rispetterebbe quest'obbligo. 20.Con scritto del 29 maggio 2020 il ricorrente ha confermato le sue richieste (act. A.7).

  • 13 - In merito alle allegazioni del ricorrente ribatte che quanto tempo sia richiesto per visitare una persona dipenderebbe dalle domande poste e dai disturbi da valutare. Non sarebbe possibile stabilire la durata di una visita medica di validità generale. II. Considerando in diritto: 1.Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI; RS 831.20) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. La competenza per materia e per territorio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è data dall'art. 57 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) e dall'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). In quanto destinatario formale e materiale della decisione, il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma può perciò essere entrato nel merito (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con gli artt. 60 e 61 lett. b LPGA e con l'art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA). 2.Nella fattispecie va deciso se l'Ufficio AI ha negato a ragione una rendita AI al ricorrente, basandosi innanzitutto sulla sentenza S 19 4 di questa Corte e sulle perizie del Dr. med. H._____ del 23 aprile 2018 e del Dr. med. K._____ del 15 ottobre 2018 e considerando una capacità al guadagno del ricorrente del 100% in attività adatta, la quale gli renderebbe possibile conseguire un reddito pari a CHF 67'741.00, in confronto con un reddito senza invalidità nell'attività di operaio d'officina di CHF 56'061.25 annui. Contestati sono innanzitutto l'accertamento dei fatti da un punto di vista

  • 14 - medico-psichiatrico, ovvero se siano necessari ulteriori accertamenti, e in secondo luogo la capacità al guadagno e con questa il reddito da invalido. 3.Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se (a.) la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, (b.) ha avuto un'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGA almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e (c.) al termine di questo anno è invalido ai sensi dell'art. 8 LPGA almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui la persona assicurata ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. Nell'occorrenza potrebbe dunque nascere al più presto il 1° maggio 2018, la domanda essendo stata fatta il 18 dicembre 2017 (vedi il Case Report in act. C.93). Secondo l'Ufficio AI la fine del periodo d'attesa di un anno sarebbe qui il 25 settembre 2018, cosicché il ricorrente potrebbe avere diritto alla rendita al più presto da quella data. Gli assicurati con attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che provoca un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA) che può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI). È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale (art. 6 LPGA). È invece considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata anch'essa da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1

  • 15 - LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Le difficoltà socio-culturali che influenzano la capacità lavorativa e i fattori psicosociali non costituiscono danni alla salute. Tra i fattori non legati all'invalidità vi sono anche l'aggravamento e la simulazione (cfr. per il tutto UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 22 segg. ad art. 7 LPGA; per l'aggravamento e fenomeni simili cfr. anche la DTF 141 V 281 consid. 2.2.1 seg. e la DTF 140 V 193 consid. 3.3). Tenor l'art. 28a cpv. 1 LAI per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Secondo tale disposizione il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale. Se l'assicurato non esercita un'attività professionale (o se deve esser fatta astrazione dal lavoro esercitato) non è possibile raccogliere dei dati esatti ai sensi dell'art. 16 LPGA. Il grado d'invalidità viene ugualmente determinato secondo il metodo abituale del raffronto dei redditi facendo capo a dei dati ipotetici e sommari. Secondo la prassi la valutazione del medico in merito all'esigibilità, e cioè in merito alle attività che l'assicurato, tenuto conto dei suoi disturbi, è ancora in grado di effettuare, ha un ruolo primordiale. Dalla valutazione dell'esigibilità fatta dal medico risultano infatti quali attività entrano ancora in considerazione per l'assicurato malgrado le limitazioni dello stato di salute. Su tali basi deve essere valutato il reddito che l'assicurato potrebbe ancora realizzare

  • 16 - (guadagno da invalido). Questo guadagno deve poi essere paragonato con quello che l'assicurato avrebbe ottenuto se non fosse diventato invalido (guadagno senza invalidità). Il risultato dà il grado d'invalidità. 4.Dapprima vanno ricordati i principi del diritto probatorio. 4.1.Sia la procedura amministrativa sia quella dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sono governate dal principio inquisitorio. Secondo questo principio, l'amministrazione e il tribunale devono garantire d'ufficio l'accertamento corretto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA). L'assicuratore sociale quale organo di decisione e, in caso di ricorso, il tribunale possono accettare un fatto come provato soltanto se sono convinti della sua esistenza. Nel diritto delle assicurazioni sociali, a meno che la legge non preveda altrimenti, il tribunale deve prendere la sua decisione secondo il grado di prova della probabilità preponderante. La semplice possibilità di una certa circostanza non soddisfa i requisiti della prova. Piuttosto, il tribunale deve seguire il resoconto dei fatti che considera il più probabile tra tutti i possibili corsi degli eventi. Il principio inquisitorio esclude necessariamente l'onere della prova nel senso di onere di produrre prove, poiché spetta al tribunale delle assicurazioni sociali adito (o all'organo amministrativo chiamato a decidere) raccogliere le prove. Nel procedimento di assicurazione sociale generalmente le parti hanno l'onere della prova solo nella misura in cui in assenza di prove la decisione va a svantaggio della parte che voleva trarre dei diritti dai fatti non provati. Tuttavia, questa regola ha effetto soltanto se nell'ambito del principio inquisitorio si dimostra impossibile, sulla base di una valutazione delle prove, stabilire fatti che abbiano almeno la probabilità di corrispondere alla realtà (sentenza del Tribunale federale 8C_17/2017 del 4 aprile 2017 consid. 2.2 con rinvio alla DTF 138 V 218 consid. 6).

  • 17 - 4.2.Il dovere inquisitorio dura fino a quando non vi è sufficiente chiarezza sui fatti necessari per la valutazione della pretesa. Il principio inquisitorio è strettamente legato al principio della libera valutazione delle prove a livello amministrativo e giudiziario. Se, con una valutazione delle prove completa, accurata, obiettiva e orientata sul contenuto, gli accertamenti da effettuare d'ufficio nell'ambito del principio inquisitorio portano l'assicuratore sociale o il tribunale alla convinzione che un certo fatto è da considerarsi prevalentemente probabile e che ulteriori misure di prova non potrebbero più modificare questo risultato stabilito, la rinuncia all'assunzione di ulteriori prove non costituisce una violazione del diritto di essere sentiti (valutazione anticipata delle prove). Tuttavia, se permangono dubbi significativi sulla completezza e/o sulla correttezza delle costatazioni di fatto finora effettuate, devono essere effettuati ulteriori accertamenti, nella misura in cui dalle ulteriori misure di prova ci si possono ancora attendere nuovi risultati essenziali (cfr. per il tutto la sentenza del Tribunale federale 8C_281/2018 del 25 giugno 2018 consid. 3.2.1). Se l'assicuratore sociale rispettivamente l'amministrazione non ottempera al suo dovere inquisitorio o lo fa solo parzialmente, la causa può essere rinviata per ulteriori accertamenti e susseguente nuovo giudizio (cfr. la DTF 132 V 368 consid. 5). 4.3.Per poter valutare lo stato di salute e con questo la questione di quali prestazioni lavorative possano ancora essere pretese dalla persona assicurata, l'amministrazione rispettivamente il tribunale adito in caso di ricorso dipendono da documenti che devono essere allestiti e forniti da medici o eventualmente da altri specialisti, il cui compito consiste nel valutare lo stato di salute e di prendere posizione in merito alla misura in cui e in riferimento a quale attività l'assicurato sia incapace al lavoro. In altre parole sono chiamati a fornire referti, in base a esami medici professionali e tenendo conto dei lamenti soggettivi, e fare una diagnosi basata su questo. In tal modo il perito medico svolge il suo compito

  • 18 - originale, per il quale l'amministrazione e il tribunale adito non sono competenti. Nella valutazione delle conseguenze dei danni alla salute costatati per la capacità lavorativa, tuttavia, gli esperti medici non hanno la competenza per esprimere un giudizio conclusivo. Piuttosto forniscono una valutazione dell'incapacità lavorativa che giustificano nel modo più sostanziale possibile dal loro punto di vista. Le informazioni fornite dai medici costituiscono quindi una base importante per la valutazione della questione di quali attività lavorative specifiche ci si può ancora aspettare che l'assicurato svolga (cfr. le DTF 140 V 193 consid. 3.2, DTF 132 V 93 consid. 4 e DTF 125 V 256 consid. 4). Il medico dice in che misura il danno limita la persona assicurata nelle sue funzioni fisiche rispettivamente psichiche, naturalmente si esprime soprattutto in merito a quelle funzioni che secondo la sua esperienza sono fondamentali per le possibilità lavorative che si trovano in primo piano per la persona assicurata (ad esempio se essa possa o debba lavorare stando seduta o in piedi, all'aperto o in locali riscaldati, se possa sollevare o portare carichi). Gli specialisti dell'orientamento professionale dicono per contro quali concrete attività professionali entrano in considerazione, sulla base delle indicazioni mediche e in considerazione delle altre capacità della persona assicurata; a seconda dei casi sono necessari chiarimenti presso il medico. 4.4.Il diritto federale non prescrive come debbano essere valutate le singole prove. Il principio del libero apprezzamento delle prove si applica a tutte le procedure di ricorso amministrativo e giudiziario. Secondo questo principio gli assicuratori sociali e i tribunali delle assicurazioni sociali devono valutare le prove liberamente, cioè senza essere vincolati da regole formali di prova, così come in modo completo e doveroso. Per la procedura di ricorso ciò significa che il tribunale deve esaminare obiettivamente tutte le prove, indipendentemente da chi le ha fornite, e poi decidere se i documenti disponibili permettono una valutazione affidabile della pretesa giuridica in questione. In particolare, in caso di rapporti medici contrastanti

  • 19 - non può decidere il caso senza valutare le prove nel loro insieme e indicare i motivi per cui si basa su una tesi medica piuttosto che sull'altra (DTF 143 V 124 consid. 2.2.2 e DTF 125 V 351 consid. 3a). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, secondo la giurisprudenza è determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti i disturbi lamentati dall'assicurato, che sia stato stilato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico e della situazione medica sia chiara e che le conclusioni dell'esperto siano ben motivate. Di conseguenza in linea di principio per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova o meno non è decisivo né l'origine né la sua denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1, DTF 125 V 351 consid. 3a). La giurisprudenza ha ciononostante ritenuto compatibile con il principio del libero apprezzamento delle prove stabilire alcune direttive per la valutazione delle prove in relazione a determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 consid. 3b, DTF 118 V 286 consid. 1b, DTF 112 V 30 consid. 1a con rinvii). 4.5.Alle perizie ottenute nell'ambito della procedura amministrativa di medici specialisti esterni che rilasciano i propri rapporti in base a indagini e osservazioni approfondite e dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che nella descrizione dei loro referti giungono a risultati concludenti va riconosciuto pieno valore probatorio nella valutazione delle prove, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro attendibilità (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4, DTF 125 V 351 consid. 3b/bb). Anche i rapporti e le perizie dei medici impiegati dall'assicurazione hanno un valore probatorio comparabile, a condizione che appaiano conclusivi, comprensibilmente motivati e privi di contraddizioni e che non vi siano indizi atti a mettere in causa la loro attendibilità (vedi la DTF 137 V 210 consid. 1.2.1, sentenza del Tribunale

  • 20 - federale 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.1 seg.). Il semplice fatto che il medico interpellato sia impiegato dall'assicuratore sociale non permette di per sé di concludere a una mancanza di obiettività o a una parzialità. Piuttosto sono richieste circostanze speciali che fanno apparire oggettivamente giustificata la sfiducia nell'imparzialità della valutazione. Vista la notevole importanza delle perizie mediche nel diritto delle assicurazioni sociali, occorre però applicare uno standard rigoroso all'imparzialità del perito (cfr. per il tutto le DTF 125 V 351 consid. 3b/ee, DTF 122 V 157 consid. 1c). In caso di dubbi, anche minimi, sull'affidabilità e la conclusività delle costatazioni mediche interne dell'assicuratore, devono essere fatti ulteriori accertamenti (DTF 139 V 225 consid. 5.2, DTF 135 V 465 consid. 4.3.2 e 4.4; sentenze del Tribunale federale 9C_415/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.2, 8C_452/2016 del 27 settembre 2016 consid. 4.2.2 seg. e 8C_245/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.3). Per quanto attiene ai rapporti dei medici curanti il tribunale può e deve tenere conto del fatto che, per esperienza, nel dubbio essi tendono talvolta a testimoniare a favore dei loro pazienti, vista la loro posizione di fiducia istauratasi contrattualmente (DTF 135 V 465 consid. 4.5, DTF 125 V 351 consid. 3b/cc). In particolare, la diversa natura del mandato di cura della persona (specialista) terapeutica da un lato e del mandato di valutazione peritale commissionato d'ufficio dall'altro (cfr. la DTF 124 I 170 consid. 4) non basta, per sé stessa, per mettere in discussione una perizia amministrativa o giudiziaria e per dare adito a ulteriori accertamenti, se i medici curanti giungono a opinioni differenti da quelle dei periti. Sono fatti salvi i casi in cui si impone una valutazione diversa dalla perizia (ufficiale) perché i rapporti dei medici curanti menzionano degli aspetti importanti che non sono puramente frutto di un'interpretazione soggettiva e che sono rimasti non riconosciuti o non apprezzati nella perizia (sentenze del Tribunale federale 8C_317/2019 del 30 settembre 2019 consid. 2.3,

  • 21 - 8C_379/2019 del 21 agosto 2019 consid. 2.2 e 8C_835/2018 del 23 aprile 2019 consid. 3). 4.6.In termini fattuali e temporali, nella procedura di ricorso per il tribunale adito è determinante lo stato di salute come si è concretizzato al momento dell'emanazione della decisione impugnata (vedi fra tante la sentenza del Tribunale federale 8C_136/2017 del 7 agosto 2017 consid. 3; cfr. UELI KIESER, op. cit., n. 109 ad art. 61 LPGA). Nel caso qui in giudizio vanno dunque considerate le circostanze sussistenti il 16 gennaio 2020. 5.Il ricorrente dichiara di essersi rivolto al proprio medico curante, Dr. med. F., e, su indicazione di quest'ultimo, anche alla psichiatra curante, Dr.ssa med. B., perché ormai non ce l'avrebbe più fatta a lavorare e sarebbe perciò stato pervaso anche da cattivi pensieri. Di conseguenza continuerebbe a manifestarsi come del tutto inappropriato l'accertamento posto in atto nel 2018 dai due periti dell'assicurazione malattia, i quali avrebbero dichiarato il ricorrente abile al lavoro al 100% almeno in attività leggere, senza neppure specificare quali queste sarebbero potute essere. Il reumatologo si sarebbe limitato a dichiarare il ricorrente totalmente abile a un lavoro inesistente quale "casalingo". Come in sede di ricorso S 19 4, il ricorrente insiste anche nel presente caso sul fatto che i medici curanti l'avrebbero visitato più volte per lungo tempo e in situazioni differenti, mentre i periti l'avrebbero visto unicamente per una durata massima complessiva di circa due ore. Ritiene non neutrali i periti e ribadisce l'esigenza di verifiche mediche, innanzitutto psichiatriche. La psichiatra curante gli avrebbe attestato una capacità lavorativa dello 0% dal 25 settembre 2017 al 30 giugno 2019, del 20% dal 1° luglio 2019 al 15 dicembre 2019 e di nuovo dello 0% dal 16 dicembre 2019 in poi, anche perché da un paio di mesi egli sarebbe stato ricoverato per la seconda volta nella Clinica I._____. Ne conseguirebbe che lui avrebbe diritto di ricevere una rendita intera dal 25 settembre 2017 in poi già solo per ragioni psichiche. Un accertamento peritale sarebbe però ancor più giustificato se

  • 22 - poi si considererebbe anche le problematiche fisiche finora mai interamente chiarite. 5.1.Nella decisione impugnata come anche in sede di ricorso l'Ufficio AI ha ritenuto che la capacità lavorativa del ricorrente sarebbe stata limitata dal 25 settembre 2017 (inizio dell'anno di attesa) in poi. Il ricorrente non sarebbe più abile al lavoro svolto in precedenza quale operaio d'officina. Tuttavia un'attività adeguata dal lato medico sarebbe esigibile in misura del 100% a partire dal 15 settembre 2018, come deciso dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con sentenza S 19 4 del 15 ottobre

  1. Dovrebbe trattarsi di un'attività semplice e fisicamente leggera, con pesi regolarmente non oltre i 10 kg, senza movimenti ripetitivi e di flessione a livello del tronco come pure lavori prolungati e sopra l'altezza della testa. A mente dell'Ufficio AI non sarebbero necessari ulteriori accertamenti medici, come quello peritale pluridisciplinare richiesto dal ricorrente, dato che non potrebbero portare a nuove conoscenze. Nonostante le argomentazioni esposte nel ricorso, infatti, le valutazioni del Dr. med. H._____ del 23 aprile 2018 e del 10 settembre 2018 nonché quelle del Dr. med. K._____ del 15 ottobre 2018 fornirebbero un quadro sufficientemente chiaro in merito allo stato di salute e le conseguenze sulla capacità lavorativa del ricorrente, cosicché una valutazione affidabile del diritto alle prestazioni sarebbe possibile anche senza richiedere ulteriori accertamenti. Il solo fatto che il ricorrente non accetti la valutazione degli specialisti non potrebbe far sì che le loro conclusioni vengano considerate incomprensibili e contraddittorie e quindi non vi si possa fare capo quale base decisionale o che si debba procedere a ulteriori accertamenti. Il SMR avrebbe inoltre confermato le valutazioni peritali (vedi la n. 20 del Case Report in act. C.93). 5.2.In merito alle critiche nei confronti delle perizie si costata che i due periti sono effettivamente stati incaricati dall'assicurazione malattia per allestire
  • 23 - una perizia nel loro rispettivo campo specialistico, ossia la reumatologia e la psichiatria. In concreto non vi sono però i minimi sospetti di soggettività o favoritismo verso l'assicurazione come insinuato dal ricorrente. Inoltre qui si è in campo di assicurazione invalidità, non più di assicurazione malattia, il che ha implicazioni diverse. Come addotto dall'Ufficio AI, poi, di principio si può costatare che le conclusioni degli esperti sono dovutamente motivate, il quadro dei disturbi del ricorrente viene riportato in maniera oggettiva, come richiesto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e le considerazioni nel loro insieme risultano chiare e prive di contraddizioni o incongruenze. Le loro valutazioni mediche si basano inoltre su propri esami approfonditi, sono state stilate a conoscenza e tenendo debitamente e dettagliatamente conto degli atti precedenti (anamnesi) e risultano chiare nella presentazione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica. Del resto anche la mera durata delle visite mediche peritali, criticata dal ricorrente, non è sufficiente per mettere in dubbio la valutazione fatta dai due periti. Come giustamente considerato dall'Ufficio AI, non è possibile stabilire una durata di validità generale in quest'ambito. 5.3.Ciononostante, non si può ignorare il fatto che – siccome l'incarico è stato dato appunto dall'assicurazione malattia – il contenuto della perizia psichiatrica è diverso da quello tipicamente adottato e richiesto per perizie nell'ambito AI. In particolare non è stato fatto un esame degli indicatori standard secondo la DTF 141 V 281, malgrado siano state fatte delle diagnosi che ne richiedano uno (le diagnosi fatte dai due periti combaciano con quelle dei due medici curanti; dal lato psicologico: F32.1 [episodio depressivo di media gravità] rispettivamente se si considera l'aspetto ricorrente di tale disturbo depressivo F33.1 [disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto], oltre a F70, benché questa diagnosi è stata criticata dall'Ufficio AI o meglio dal SMR in quando il punteggio del test QI del 2005 di 85 sarebbe ancora nella norma, anche se nella media

  • 24 - inferiore [vedi la n. 19 del Case Report in act. C.93]; dal lato reumatologico: cfr. le diagnosi del Dr. med. M._____ con quelle del perito). Benché non sia stato necessario farne uno nella procedura terminata con la già citata sentenza S 19 4, trattandosi di assicurazione malattia e non di assicurazione invalidità come nella fattispecie, in casi come quello qui in giudizio secondo la giurisprudenza più recente in materia di AI è indispensabile un esame degli indicatori standard. Già solo per questo motivo la decisione impugnata va dunque annullata e la causa rinviata per ulteriori accertamenti, in particolare appunto l'allestimento di una perizia psichiatrica che rispetti le esigenze della giurisprudenza (esame degli indicatori standard). 5.4.Va detto anche che le due perizie agli atti risalgono al 2018 e – inevitabilmente – non tengono conto dell'evoluzione successiva, in particolare dei due ricoveri presso la Clinica I._____ dal 15 aprile 2019 al 24 settembre 2019 e dal 18 dicembre 2019 al 19 febbraio 2020 nonché dei rapporti medici intervenuti nel frattempo e fino alla decisione qui impugnata del 16 gennaio 2020 (sia menzionato quale esempio il rapporto del 25 ottobre 2019 della Dr.ssa med. B., act. C.87 pagg. 17 seg.). Non si può non costatare un ripetuto peggioramento dello stato di salute psichico del ricorrente. Specie il ricovero per ideazione suicidale attiva, cioè una suicidalità acuta documentata dai medici curanti, non può essere ignorato ed è di entità tale da rendere necessario un nuovo apprezzamento perlomeno della costituzione psichica. Questi disturbi sono di notevole importanza. Parimenti si nota che il periodo caratterizzato dai ricoveri in clinica e dal ripetuto peggioramento dello stato di salute non è stato interrotto notevolmente, dimodoché l'interruzione con breve fase di ripresa non è tale da poter escludere a priori il diritto a una rendita. Non convince perciò l'apprezzamento dell'Ufficio AI, secondo cui i due ricoveri presso la Clinica I. confermerebbero semplicemente un peggioramento temporaneo dello stato di salute del ricorrente per il quale

  • 25 - non dovrebbe rispondere l'assicurazione invalidità. Vi si sono inoltre aggiunti diversi nuovi lamenti e diagnosi, ad esempio la sindrome del tunnel carpale bilaterale, la periartropatia della spalla sinistra in stato dopo intervento per lussazione nel 1997 e altro, sulle quali il SMR non si è espresso. Del resto va detto anche che la valutazione finale del SMR non adempie lontanamente i requisiti minimi, non dimostrando nessun apprezzamento proprio e limitandosi meramente a rinviare alla valutazione dell'assicurazione malattia. Inoltre è stata fatta il 16 gennaio 2019, dunque un anno intero prima della decisione qui impugnata, senza che l'Ufficio AI abbia ritenuto opportuno chiedere un nuovo parere dal SMR, il che però sarebbe stato necessario. Anche per questi motivi l'incarto va rimandato all'Ufficio AI per ottemperare ai suoi doveri. 6.Visto l'esito di quest'analisi, non si impone esaminare in dettaglio il grado d'invalidità, determinato mediante confronto fra il reddito senza invalidità e il reddito da invalido (art. 28a cpv. 1 LAI in unione con l'art. 16 LPGA), poiché la causa va rinviata all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti. Conviene tuttavia ciononostante fare alcune riflessioni quanto alla metodologia e in particolare all'applicabilità delle tabelle salariali, censurate sommariamente dal ricorrente. 6.1.In merito al reddito da valido l'Ufficio AI ha poggiato su dati concreti, forniti dal datore di lavoro con il questionario del 23 febbraio 2018 (act. C.34), sul quale figura un salario annuo di CHF 54'914.00 dal 1° gennaio 2015 [mentre secondo il datore di lavoro nell'attività originariamente svolta il ricorrente "attualmente", ossia nel 2018, e senza il danno alla salute avrebbe potuto guadagnare CHF 55'592.00]. Indicizzando tale importo per tener conto dell'evoluzione dei salari, l'Ufficio AI ha ritenuto che senza problemi di salute il ricorrente potrebbe conseguire un reddito annuale di ormai CHF 56'061.25 nella sua attività di operaio d'officina.

  • 26 - Per la determinazione del reddito con invalidità l'Ufficio AI ha considerato che non vi sarebbe un reddito effettivamente conseguito dal ricorrente poiché egli non avrebbe ripreso un'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione. L'Ufficio AI si è perciò basato sul salario mensile lordo delle tabelle della RSS 2016 (versione in vigore al momento della decisione impugnata), valore mediano per 40 ore di lavoro settimanali, per rami economici, settore privato (TA1_skill-level). Prendendo lo stipendio medio per una persona di sesso maschile nel livello di competenza 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale, con il salario più basso delle tabelle della RSS) nella categoria totale (media di tutti i rami professionali) con capacità lavorativa del 100%, è giunto a un reddito di CHF 5'340.00. Adattandolo poi al tempo di lavoro medio usuale di 41.7 ore settimanali e indicizzandolo per tener conto dello sviluppo dei salari nominali dello 0.3995% nel 2017 e dell'1% nel 2018 (poiché ai tempi non era ancora noto il fattore di 1.004824 per quell'anno secondo la tabella T1.93 dell'indice svizzero dei salari dell'Ufficio federale di statistica, n. UST je-i-03.04.03.00.04). Il reddito da invalido ammonterebbe così a CHF 67'741.00 (CHF 5'340.00 * 12 : 40 * 41.7 * 1.003995 * 1.01). 6.2.Questi punti non sono stati criticati distintamente dal ricorrente. In questa sede il ricorrente contesta piuttosto il grado d'invalidità d'un canto dal punto di vista dell'esigibilità di svolgere un'attività adeguata. D'altro canto sostiene che non sarebbe possibile trovare un impiego con un salario come quello calcolato dall'Ufficio AI in base alle tabelle della RSS. A suo dire andrebbe perlomeno costatato che sicuramente non potrebbe guadagnare più di prima (ossia fino a settembre 2017). 6.3.Riguardo alla metodologia da applicare si rinvia essenzialmente alla prassi del Tribunale federale (riassunta ad esempio nella recente sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, prevista per la pubblicazione nella raccolta ufficiale, con rispettivo comunicato stampa di tale data, che

  • 27 - conferma la prassi applicata finora; per quest'ultima vedi in particolare la DTF 135 V 297 consid. 5.2 con rinvii fra l'altro alla DTF 129 V 472 consid. 4.2.1). Secondo tale prassi, il grado d'invalidità di una persona è di regola determinato mediante un confronto dei redditi: il reddito che la persona invalida effettivamente guadagna o potrebbe guadagnare dopo l'insorgere dell'invalidità con un'attività ragionevolmente esigibile da lei (reddito da invalido) viene confrontato con il reddito che tale persona avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuta invalida (reddito da valido). Il grado d'invalidità è determinato sulla base della perdita di guadagno calcolata in questo modo. Se sono disponibili cifre concrete – ovvero se la persona interessata esercitava un'attività lucrativa prima e/o ne esercita una dopo l'insorgere dell'invalidità – sono principalmente utilizzate queste cifre come base. Solo se la persona invalida non lavora o non ci si può ragionevolmente attendere che lavori, si può ricorrere, conformemente alla giurisprudenza vigente, alle tabelle dei salari previsti dalla RSS. Quando si applicano le tabelle dei salari per determinare il reddito da invalido, per legge si prende come base un "mercato del lavoro equilibrato" (equilibrio tra domanda e offerta di forze lavoro) e non la situazione concreta del mercato del lavoro. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato secondo l'art 16 LPGA il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Come accennato, tale prassi è stata espressamente confermata recentemente dal Tribunale federale. 6.4.Per quanto attiene ai calcoli effettuati dall'Ufficio AI, essi sono stati eseguiti correttamente, benché non siano pienamente comprensibili a prima vista dalle sole informazioni sul rispettivo foglio di calcolo dell'Ufficio AI (act. C.78) che verosimilmente nulla è se non una stampa di quanto il sistema informatico ha calcolato.

  • 28 - 7.Da quanto qui considerato discende che il ricorso va accolto. La decisione impugnata del 16 gennaio 2020 va annullata e la causa va rinviata all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti, in particolare una perizia pluridisciplinare con tanto di esame degli indicatori standard per quanto attiene agli aspetti psicologici, e susseguente nuova decisione. In tale occasione l'Ufficio AI dovrà disaminare anche la questione se debba aver luogo un parallelismo dei redditi di raffronto ai sensi dell'art. 28a cpv. 1 LAI in unione con l'art. 16 LPGA o debba essere applicata una riduzione sul reddito statistico da invalido. 8.Considerando l'esito della procedura di ricorso, le spese – per prassi fissate a CHF 700.00 – vanno a carico dell'Ufficio AI, rimasto soccombente (art. 61 lett. f bis LPGA e art. 69 cpv. 1 bis LAI). 9.Giusta l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle spese ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento. Nel caso di specie, al ricorrente rappresentato da un avvocato che non ha inoltrato una nota d'onorario è riconosciuto l'importo forfettario di CHF 3'000.00 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili.

  • 29 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è accolto. La decisione impugnata del 16 gennaio 2020 è annullata e la causa è rinviata all'Ufficio AI ai sensi dei considerandi per ulteriori accertamenti e nuova decisione. 2.Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico dell'Ufficio AI. 3.L'Ufficio AI versa a A._____ un'indennità di CHF 3'000.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 5.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

15

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 29 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 57 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 61 LPGA

Gerichtsentscheide

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