Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2020 130
Entscheidungsdatum
06.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 130 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi Giudicivon Salis e Meisser AttuarioPaganini SENTENZA del 6 luglio 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente pretesa di risarcimento LAVS

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La società B._____ è stata iscritta nel Registro di commercio del Cantone dei Grigioni e affiliata alla Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Cassa di compensazione) dal trasferimento della sua sede dal comune di C._____ (TI) a quello di D._____ (GR, Comune di E.) il 26 gennaio 2016. 2.Secondo le pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), dal 26 gennaio 2016 al 25 gennaio 2019 A. è stato socio e gerente della B._____ con diritto di firma collettiva a due con F.. 3.Il 6 marzo 2017 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione G. ha rilasciato alla Cassa di compensazione gli attestati di carenza di beni per un importo totale di CHF 22'558.35, visto che l'Ufficio presso la B._____ non ha accertato beni pignorabili e non ha potuto procedere a un pignoramento di salario. 4.Con decisione del 22 febbraio 2019 la Cassa di compensazione ha obbligato A._____ (nonché H._____ e F.) al risarcimento del danno di CHF 58'720.15 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF non saldati per gli anni 2016 e 2017 oltre a spese amministrative. 5.Il 12 marzo 2019 A. ha presentato opposizione avverso tale decisione. 6.Con decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione. 7.Contro questa decisione A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 27 novembre 2020, chiedendo, in via procedurale, il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e la sospensione della procedura fino alla crescita in giudicato

  • 3 - della decisione penale in merito alla sua denuncia penale nei confronti di F._____; in via materiale, egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata. 8.Nella presa di posizione dell'8 dicembre 2020 la Cassa di compensazione (qui di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso e si è opposta alla richiesta del ricorrente di sospensione della procedura fino all'esito (cresciuto in giudicato) della denuncia penale del ricorrente. II. Considerando in diritto: 1.I requisiti processuali non danno adito a osservazioni, per cui il Tribunale entra nel merito del ricorso. 2.Controverso è se il ricorrente è responsabile per il danno a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF (qui di seguito anche: contributi sociali) subito dalla convenuta. 3.In virtù dell'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione di prescrizioni da parte del datore di lavoro (o un organo), l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità (naturale e adeguato) tra la violazione (colpevole) delle prescrizioni e il danno insorto (cfr. STF 9C_80/2017 consid. 5.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2; Rivista per le casse di compensazione AVS [RCC], edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992, 1985, pag. 619 seg.). Giusta l'art. 52 cpv. 2 LAVS se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

  • 4 - responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno. Giusta l'art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 maggio 2019 il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione. Se il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine. 4.1.Indiscusso è che la B., quale datrice di lavoro, ha disatteso le prescrizioni di cui agli artt. 14 LAVS e 34 dell'Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) relative all'obbligo di pagare i contributi sociali e che in seguito a questo comportamento illegale della B. alla convenuta è insorto un danno pari a CHF 58'720.15 per i contributi degli anni 2016 e 2017 non saldati. 4.2.1.Per l'inizio del termine di prescrizione di cui al summenzionato art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 maggio 2019 è decisivo il momento a partire dal quale si deve ritenere che per ragioni di fatto e di diritto i contributi non possono più essere riscossi. Di regola, il riconoscimento risp. l'insorgenza del danno è data nel momento in cui la cassa di compensazione riceve l'attestato di carenza di beni definitivo (cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c). 4.2.2.Nel caso di specie la convenuta è venuta a conoscenza del danno al momento del ricevimento degli attestati di carenza beni del 6 marzo 2017. Di conseguenza, la decisione di risarcimento del 22 febbraio 2019 è avvenuta entro il termine di prescrizione di due anni giusta l'art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 maggio 2019.

  • 5 - 5.Qui di seguito va esaminato se la convenuta può pretendere (sussidiariamente) il risarcimento del danno dal ricorrente quale amministratore e organo formale della società nel rispettivo periodo. 5.1.Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro risp. dell'organo se questi ha trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro risp. dell'organo della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156 consid. 4; RCC 1988, pag. 599). I fatti di cui si è resa colpevole una società non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati a un determinato organo, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella rispettiva società. Se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla società (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a; RCC 1985, pag. 620). Di regola, se la cassa di compensazione subisce un danno riconducibile a un'illecita violazione delle prescrizioni assicurative (segnatamente dell'obbligo di pagamento dei contributi), questa può partire dal presupposto che il datore di lavoro risp. l'organo abbia violato tali prescrizioni colpevolmente. Salvo il sussistere di motivi di giustificazione o di discolpa, essa di conseguenza emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo (cfr. DTF 108 V 183 consid. 1b seg.). 5.2.Per la responsabilità dei soci di una società a garanzia limitata (Sagl) i quali, salvo disposizione contraria negli statuti, sono gerenti in comune (v. art. 809 cpv. 1 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni] [OR; RS 220]), ci si rifà ai principi di responsabilità degli organi di una società anonima (cfr.

  • 6 - REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitsgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, S. Gallo 2008, n. 630 seg. con rinvii). 5.3.Se il datore di lavoro è una società anonima, in linea di principio devono essere poste esigenze elevate all'obbligo di diligenza degli organi. Dal presidente di un consiglio d'amministrazione che funge da unico organo esecutivo, va pretesa maggiore diligenza che non da un membro del CdA di una grande impresa le cui possibilità di controllo sono limitate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3b). In presenza di semplici rapporti, dai membri del CdA di una società anonima si deve di regola pretendere che abbiano una visione complessiva delle questioni più importanti dell'impresa. Inoltre, nemmeno la delega della competenza di gestione e di rappresentanza a terzi esonera i membri del CdA dal loro obbligo di alta direzione e alta vigilanza ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifre 1 e 5 CO. Le persone incaricate della gestione devono essere sottoposte a vigilanza, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, e perciò anche il versamento dei contributi (cfr. STFA H 348/96 consid. 5b). Il membro del CdA non preposto alla gestione non è tenuto a sorvegliare ogni singolo affare delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, ma può limitarsi a controllare l'attività della direzione e l'andamento degli affari. Ciò significa che deve informarsi continuamente sull'andamento degli affari, chiedere rapporti, studiarli con cura, se necessario chiedere informazioni complementari e cercare di chiarire errori. Se da queste informazioni emerge il sospetto di un esercizio inopportuno o negligente delle competenze delegate, il membro del CdA è tenuto a effettuare subito gli accertamenti necessari e a esercitare un controllo esatto e severo del rispetto delle prescrizioni legali (cfr. DTF 114 V 219 consid. 4a; cfr. anche PTA 1999 n. 9, pag. 48 seg.). 5.4.L'obbligo del datore di lavoro (e quello sussidiario degli organi) di risarcire il danno decade, se questi comprova dei motivi di giustificazione o di discolpa escludenti una violazione intenzionale o per negligenza grave

  • 7 - delle prescrizioni risp. legittimanti il non versamento dei contributi (cfr. DTF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; STF 9C_394/2016 consid. 4.1, 9C_238/2017 consid. 5.3.2; nel seguito si rinuncerà alla distinzione tra motivo di giustificazione e di discolpa, siccome secondo prassi vengono entrambi esaminati sotto il capitolo della colpa). Quale motivo giustificativo è ipotizzabile, in particolare, la situazione in cui il datore di lavoro riesca a consentire all'impresa di sopravvivere procrastinando il pagamento dei contributi, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti un risarcimento del danno giusta l'art. 52 LAVS, occorre però che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile pagare i debiti contributivi in tempo utile (cfr. DTF 108 V 183 consid. 2; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 248, 1985 pag. 622). Più precisamente, un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (cfr. STF 9C_41/2017 consid. 7.2). La questione decisiva in tale contesto non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento poteva apparire oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (cfr. STF 9C_812/2007 consid. 3.2 con riferimenti). In questo contesto, il Tribunale federale ha precisato che una società che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (cfr. STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti). I presupposti cumulativi per l'ammissione di un motivo di discolpa per carenza di liquidità possono essere riassunti come segue: Il temporaneo non pagamento dei contributi si fonda su di una consapevole e responsabile decisione societaria. Il

  • 8 - motivo di discolpa deve sussistere per il periodo in cui andavano pagati i contributi. I contributi possono essere ritenuti soltanto se con i soldi ritenuti vengono onorate delle pretese di terzi per salvare la società. Riguardo alle pretese salariali dei lavoratori va osservato che, se la carenza di liquidità non permette il pagamento completo dei salari, questi devono essere fondamentalmente ridotti nella misura in cui è possibile versare i contributi sociali che ne risultano. La carenza di liquidità deve essere temporanea nel senso che non può durare che pochi mesi, cosicché sulla scorta di criteri oggettivi e di una critica valutazione della situazione finanziaria ci si possa aspettare un prossimo pagamento dei contributi in seguito a un assestamento oppure di una vendita della società. Devono esserci concreti indizi che si possa procurare del denaro entro un tempo ragionevole. Dal temporaneo non pagamento dei contributi occorre infine oggettivamente attendersi un effetto decisivo per il salvataggio della società. Irrilevante è se dal punto di vista soggettivo l'organo (risp. l'amministratore) presumeva che la società sarebbe stata salvata e i contributi saldati (cfr. REICHMUTH, op. cit., n. 668 segg.; cfr. pure DTF 132 III 523 consid. 4.6). Il Tribunale federale ha sottolineato che l'organo della società deve prestare particolare attenzione qualora sia a conoscenza del fatto che la società sta attraversando una crisi finanziaria (cfr. STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Senza che siano realizzati questi chiari criteri di discolpa, l'illiquidità di una società di per sé non giustifica il procrastinamento del pagamento dei contributi (cfr. RCC 1985, pag. 621 seg.). In special modo, va infine rimarcato che un membro del CdA non può discolparsi obiettando di non aver avuto influsso sulla gestione aziendale (cfr. STF 9C_289/2011 consid. 4; DTF 114 V 223 consid. 4a). 5.5.Di regola, l'amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa di compensazione ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel CdA (indipendentemente dalla data d'iscrizione nel Registro di commercio) e

  • 9 - risponde in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, in quanto vi è rapporto di causa-effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4c; RCC 1992, pag. 246 segg.). Per contro, non è data nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS per il danno causato alla cassa di compensazione prima dell'assunzione del suo mandato nel caso in cui questi non poteva modificare nulla, poiché la società era già insolvente risp. fortemente indebitata (eccedenza di debiti), al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (STF 9C_841/2010 consid. 4.3 con riferimenti; STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). In tale ipotesi, l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4; REICHMUTH, op. cit., n. 277 con riferimenti). 5.6.La giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito successivamente al mancato pagamento dei contributi (cfr. STF 9C_238/2017 consid. 5.3.2 con riferimenti). L'agire colpevole di un organo va ritenuto inadeguato soltanto qualora la colpa di un altro organo prevalga a tal punto da porre in secondo piano la sua colpa, per es. se è stato tratto in inganno circa i contributi insoluti e non ha potuto ottemperare ai suoi obblighi di pagamento (cfr. STF 9C_27/2017 consid. 4.6). 5.7.Il ricorrente sostiene che avrebbe rassegnato le dimissioni dalla carica di gerente e ceduto le sue quote della società poiché il beneficiario economico della società F._____ non lo avrebbe mai messo nelle condizioni di poter svolgere il compito di gerente, malgrado le sue ripetute richieste. Egli si sarebbe ritrovato davanti alla sorpresa dei contributi scoperti, senza che ne avesse avuto sentore in precedenza. Egli avrebbe accettato la partecipazione nella società solo per fare un favore a F._____

  • 10 - e non ne sarebbe mai stato partecipe economicamente. A mente del ricorrente, la convenuta non avrebbe tenuto conto della buona fede. Egli avrebbe riposto fiducia in F., che tuttavia lo avrebbe ingannato. In considerazione delle numerosissime esecuzioni promosse contro la società (per un totale di CHF 760'419.00) e dello scoperto rimanente (CHF 610'080.00), sarebbe palese che F. operi secondo uno schema di lavoro basato sul far eseguire prestazioni per poi non pagarle. F._____ eserciterebbe quindi la truffa per mestiere. Il ricorrente sarebbe stato vittima di questa truffa, per cui avrebbe inoltrato denuncia al Ministero pubblico. Chiedendogli il pagamento dei contributi scoperti, la convenuta commetterebbe automaticamente il reato di riciclaggio di denaro, in quanto il credito nei suoi confronti sarebbe nato direttamente a seguito del comportamento truffaldino di F._____. Inoltre, la convenuta avrebbe contribuito ad aumentare il danno, attendendo che lo scoperto arrivasse alla somma considerevole di cui alla richiesta di risarcimento posta nei suoi confronti. Se fosse stato contattato dopo i primi scoperti, egli avrebbe potuto intervenire molto prima, adottando le misure che si imponevano a sua tutela e della convenuta. La decisione impugnata non avrebbe tenuto conto di questi aspetti, cosa che lederebbe il diritto di essere sentiti ed equivarrebbe a un diniego di giustizia. La convenuta avrebbe pure commesso una lesione del diritto alla parità di trattamento, trattandolo alla stregua di qualsiasi amministratore colpevole senza che nessuna colpa o negligenza potesse essere ravvisata a suo carico. 5.8.Innanzitutto, va osservato che le censure del ricorrente inerenti al diniego di giustizia e alla lesione del diritto di essere sentiti nonché della parità di trattamento sono manifestamente infondate. Un diniego di giustizia non sussiste dal momento che la convenuta ha emanato una decisione impugnabile. Inoltre, una lesione del diritto di essere sentiti nel senso di una lesione dell'obbligo di motivare il rigetto di ogni argomento sollevato dal ricorrente in sede di opposizione non è ammissibile. L'obbligo di

  • 11 - motivazione è infatti già rispettato se l'autorità, come in questo caso ha fatto la convenuta, espone almeno in breve o in grandi linee i motivi che hanno condotto alla rispettiva decisione. Non è necessario che essa si confronti con ogni singola censura dell'opponente, ma può occuparsi delle circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2; STF 4A_248/2013 consid. 3). In più, la convenuta ha sufficientemente motivato perché nel caso di specie ritenesse data una responsabilità del ricorrente, e non lo ha di certo trattato alla stregua di qualsiasi amministratore colpevole, per cui non è ravvisabile l'asserita lesione della parità di trattamento. Infine, non si entra nel merito dell'allegazione del ricorrente circa il reato di riciclaggio di denaro che commetterebbe la convenuta chiedendo il risarcimento in discussione, poiché non pertinente per la pretesa di risarcimento qui oggetto d'esame. 5.9.Come giustamente constatato dalla convenuta in base alla giurisprudenza consolidata, quale socio e gerente con diritto di firma collettiva a due con F._____ e quindi quale organo formale di una piccola società con semplici rapporti controllabili, il ricorrente sottostava a un obbligo di diligenza elevato. Egli era responsabile della contabilità e della solvibilità della società e quindi anche del pagamento dei contributi sociali. Inoltre, come accertato dalla convenuta e rimasto incontestato da parte del ricorrente, il ricorrente è attivo nell'amministrazione e liquidazione di diverse società nel Canton Ticino, per cui si deve partire dal presupposto che egli abbia delle ottime conoscenze sulla direzione aziendale. A maggior ragione dunque egli avrebbe dovuto esercitare una vigilanza elevata sulla solvibilità della società e con ciò sul pagamento dei debiti, in particolare, dei contributi sociali. In sintesi, il ricorrente fa valere di aver provato ad adempiere ai suoi obblighi di gestore, ma di esserne stato impedito da parte di F._____. In un simile caso, in cui, nonostante seri sforzi, non sia possibile adempiere ai propri obblighi di gestore, segnatamente al pagamento dei contributi, per potersi sottrarre a una responsabilità il rispettivo gestore

  • 12 - deve dare immediatamente le dimissioni (cfr. REICHMUTH, op. cit., n. 563 con diversi riferimenti p. es. a STFA H 107/01 consid. 4.3, STF H 224/06 consid. 6). Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente è diventato gerente e socio della società il 26 gennaio 2016, ma ha dato le sue dimissioni risp. ha comunicato ufficialmente la cessione delle sue quote sociali e l'uscita dalla società soltanto durante l'assemblea straordinaria del 13 aprile 2018 (cfr. doc. 6 ricorrente). Malgrado la formale istanza del ricorrente dell'11 giugno 2018 per le relative modifiche al Registro di commercio (doc. 11 ricorrente), tali modifiche sono state ufficialmente attuate tramite iscrizione soltanto il 25 gennaio 2019, apparentemente a causa di ritardi nell'inoltro della necessaria documentazione da parte di F._____. Ammesso che a far stato per la colpevolezza del ricorrente è il periodo di carica effettivo e non l'iscrizione al Registro di commercio, va comunque constatato che il ricorrente è rimasto socio e gerente nonché unico detentore delle quote sociali e dunque unico proprietario della società dal 26 gennaio 2016 fino perlomeno ad inizio 2018. Le sue dimissioni espresse con istanza formale dell'11 giugno 2018 sono arrivate dunque troppo tardi per potersi sottrarre alla responsabilità per i contributi sociali non saldati negli anni 2016 e

  1. Il ricorrente non è dunque in grado di avanzare validi motivi giustificanti. Va perciò confermata una negligenza grave del ricorrente per l'omissione del pagamento dei contributi sociali. Benché nonostante i ripetuti solleciti del ricorrente, F._____ apparentemente abbia rifiutato a lungo di incontrare il ricorrente per chiarimenti sulla situazione della società, non vi sono gli estremi per ritenere la colpa del ricorrente talmente lieve e quella di F._____ talmente grave da far ricadere la responsabilità del danno esclusivamente su F._____. La negligenza grave dovuta alla passività del ricorrente, nel senso di non aver agito fattivamente al fine di onorare i debiti verso la convenuta risp., ammessa l'impossibilità di agire, nel senso di non aver prontamente dato le sue dimissioni, non viene posta in secondo piano
  • 13 - dalla colpa di F.. Tantomeno è dato affermare o viene sostenuto risp. comprovato dal ricorrente che F. lo abbia ingannato in maniera giuridicamente rilevante, ad es. presentandogli già prima della sua ammissione nella società o durante la sua carica una manipolata situazione finanziaria della società per mezzo di documenti contabili falsificati o di pagamenti di fatture in realtà non saldate. Tuttalpiù, può essere ammesso un comportamento reticente ed evasivo di F.. Ma di fronte all'impossibilità di espletare i suoi compiti di gestore il ricorrente – come detto – avrebbe dovuto rassegnare immediatamente la sua carica e recedere dalla società, sia per diritto secondo statuto sia per via legale. Il nesso causale tra la colpa del ricorrente e il danno della convenuta non viene perciò interrotto a prescindere dall'esito della denuncia penale del ricorrente contro F. per truffa per mestiere. Non si giustifica pertanto la richiesta del ricorrente di sospendere questa procedura fino all'esito con decisione passata in giudicato della procedura penale nei confronti di F.. 5.10.Va poi ancora notato che la dichiarazione nel verbale dell'assemblea straordinaria dell'11 giugno 2018, secondo cui F. si assume integralmente la responsabilità di sistemare le questioni verso gli istituti delle assicurazioni sociali e in cui attesta che il ricorrente non ha alcuna responsabilità in merito, è un accordo obbligazionario tra il ricorrente e F._____ e non ha dunque alcun effetto per la convenuta, che può invocare la responsabilità solidale ex art. 52 LAVS. 5.11.Non è inoltre ravvisabile come possa essere attribuita una corresponsabilità alla convenuta nel senso descritto dal ricorrente di aver aumentato il danno, attendendo finché il danno arrivasse alla relativa somma. Infatti, come si evince dagli atti, entro tempo debito la convenuta ha inviato le regolari fatture, le relative diffide, ha domandato l'esecuzione e il suo proseguimento per i rispettivi crediti. Si noti inoltre che il ricorrente non sostanzia in cosa consista effettivamente la colpa della convenuta.

  • 14 - Non è dunque constatabile una colpa della convenuta che possa condurre a una riduzione del danno da risarcire da parte del ricorrente (cfr. art. 44 cpv. 1 CO; DTF 122 V 185 consid. 3; REICHMUTH, op. cit., n. 749 con riferimenti; per l'interruzione del nesso causale v. REICHMUTH, op. cit., n. 750 con riferimenti). 5.12.Infine, va ancora rilevato che il danno della convenuta è riconducibile ai contributi sociali insoluti degli anni 2016 e 2017, quindi a un periodo in cui il ricorrente era gestore della società. Riguardo al mese di gennaio 2016, considerato che l'ammissione nella società del ricorrente è avvenuta soltanto il giorno 26 dello stesso mese, ci si limita a osservare che il ricorrente risponde anche per i debiti scaduti prima della sua entrata in funzione, in quanto non si intravedono elementi ai sensi della giurisprudenza atti a escludere un nesso causale anche per questi debiti. Il ricorrente è dunque responsabile per l'intero danno rivendicato dalla convenuta. 6.In conclusione, i presupposti dell'art. 52 LAVS risultano adempiti. Il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata. 7.La procedura è gratuita (cfr. art. 1 cpv. 1 LAVS in unione con l'art. 61 lett. f bis LPGA). La convenuta non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g e contrario LPGA). 8.Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di CHF 30'000.00 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (v. DTF 137 V 51 in applicazione di un'interpretazione in senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]).

  • 15 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni] [Con sentenza 9C_447/2021 del 9 novembre 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro questa decisione.]

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