VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 19 73 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi GiudiciPedretti e von Salis AttuarioPaganini SENTENZA del 23 febbraio 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinata dall'avvocato Ezio Tranini, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI
3 - sbilancio muscolare, tendenza fibromialgica (8 punti su 18 punti fibromialgici positivi), obesità (peso 62 kg/ statura 153.5 cm); una sindrome ansioso-depressiva e una sindrome dolorosa somatoforme. Senza influsso sulla capacità lavorativa i medici hanno constatato un'emisindrome sensitiva a sinistra di origine verosimilmente funzionale, una pregressa moderata sindrome del tunnel carpale bilaterale (attualmente non dimostrabile), und morbo di Basedow dal 2000 e un tabagismo cronico. Nella valutazione globale i periti hanno giudicato A._____ abile al lavoro nell'attività abituale di cameriera ai piani nella misura del 60 % (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 40 %) e abile al lavoro in attività adatta nella misura dell'80 % (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 20 %). I periti hanno affermato che l'attività abituale rispetterebbe soltanto parzialmente i limiti funzionali e di carico dovuti alla patologia reumatologica, trattandosi di un'attività che comporterebbe il mantenimento della posizione eretta con movimenti di torsione ed anteflessione del tronco, in parte lavori sopra il livello della testa con sollecitazione costante delle articolazioni, in parte anche ripetitivamente. Inoltre la patologia psichiatrica comporterebbe una diminuzione della resistenza e della tenuta, unitamente alla diminuzione della tolleranza allo stress. Tutte le limitazioni nel loro insieme comporterebbero una diminuzione del rendimento del 40 %. Evitando i limiti funzionali e di carico descritti, secondo i periti in attività adatta le patologie somatiche non comporterebbero nessuna incapacità lavorativa, mentre la patologia psichiatrica comporterebbe una diminuzione del rendimento del 20 % per ogni professione. 4.Il 4 novembre 2015 l'Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di una rendita in base a un grado d'invalidità dell'11.15 %. Con le osservazioni a tale progetto del 14 gennaio 2016 A._____ ha inoltrato il rapporto del Prof. Dr. med. E._____, specialista in anestesiologia, del 18 dicembre 2015 in cui questi, in particolare, rilevava una discopatia sintomatica L5-S1, considerava una
4 - capacità lavorativa (in qualsiasi lavoro) di al massimo il 50 %, concludeva di valutare la possibilità di un lavoro meno pesante nel settore alberghiero e proponeva una nuova perizia in considerazione di questa nuova diagnosi. 5.Nel rapporto del 29 febbraio 2016 il reumatologo curante Dr. med. F._____ ha condiviso l'opinione del Prof. Dr. med. E._____ riguardo all'incapacità lavorativa e alla necessità di svolgere a tempo parziale un'attività più leggera. Per quanto riguarda l'artrite, egli valutava la situazione molto soddisfacente, in remissione con una terapia relativamente semplice. Infine, pure egli riteneva indicata una rivalutazione multidisciplinare a causa del peggioramento alla schiena. 6.La nuova documentazione è quindi stata sottoposta ai periti del SAM, i quali nel complemento di perizia del 30 maggio 2016 hanno univocamente confermato che questa non comporterebbe nuovi elementi richiedenti una modifica della loro valutazione del 22 giugno 2015, la quale manterrebbe la sua completa validità. Lo specialista in reumatologia e medicina interna del SAM, Dr. med. G., ha affermato, sostanzialmente, che la discopatia L5-S1 sarebbe già stata conosciuta sulla base della MRI del 25 giugno 2013 e sarebbe stata messa in relazione con la sindrome panvertebrale con componente spondilogena, cronica. Riguardo alla necessità di eseguire un'attività a tempo parziale più leggera dell'attuale riferita dal reumatologo curante, il Dr. med. G. ha sottolineato che la sua valutazione della capacità di carico terrebbe già conto di questo aspetto (abilità in un lavoro adatto allo stato di salute sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100 %). 7.Nelle osservazioni dell'11 agosto 2016 A._____ ha fatto rimarcare che, contrariamente a quanto affermato dal Dr. med. G., la diagnosi del Prof. Dr. med. E. prima non sarebbe mai stata presa in
5 - considerazione. Inoltre, alle osservazioni è stato allegato un rapporto della Dr.ssa med. H., specialista in psichiatria e psicoterapia, dell'8 agosto 2016, in cui questa certifica un'incapacità lavorativa del 50 % dal 23 maggio 2016 e ipotizza la diagnosi di episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici reattivo alla patologia organica con sintomi biologici di risveglio precoce, a tratti anedonia, calo d'appetito, stanchezza al mattino, nervosismo. Stando alla psichiatra, la patologia psichiatrica sarebbe molto embricata alla patologia fisica con un'incapacità lavorativa al 50 % per la facile affaticabilità e l'intolleranza allo stress. 8.Nel rapporto medico del 28 agosto 2016 il medico di famiglia, Dr. med. I., specialista in medicina interna, ha attestato un'inabilità al lavoro del 100 % a seguito di una esacerbazione dei dolori lombo-sacrali causati dalla discopatia. Nel rapporto del 27 settembre 2016 il Dr. med. F._____ ha specificato che la nuova MRI del 16 settembre 2016 mostrerebbe un'ernia discale L5/S1 senza neurocompressione trattata con infiltrazione. La terapia dell'artrite reumatoide sarebbe rimasta invariata essendo ben funzionate e ben tollerata. 9.L'Ufficio AI ha di conseguenza incaricato il SAM per una rivalutazione. Nella perizia pluridisciplinare del 23 marzo 2017 i periti del SAM hanno aggiornato le loro diagnosi come segue: Con influenza sulla capacità lavorativa: Artrite reumatoide sieropositiva: -diagnosi nell'aprile 2007; sotto terapia con Methotrexate da maggio 2007, combinato ad Enbrel 50 mg ogni quattro settimane da settembre 2008; -clinicamente in remissione, sinora anerosiva e anodulare. Sindrome lombovertebrale /spondilogena cronica su: discopatia a livello L5-S1 senza neurocompressione. Sindrome ansioso depressiva (ICD-10 F41.2) evoluta in episodio depressivo, attualmente di intensità lieve (ICD-10 F32.0) Sindrome dolorosa somatoforme (ICD-10 F45.4)
6 - Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: Emisindrome sensitiva a sinistra, di origine non organica. Pregressa moderata sindrome del tunnel carpale bilaterale, attualmente non dimostrabile. Morbo di Basedow dal 2000 stato dopo trattamento con radio-iodio, attualmente sostituzione ormonale insufficiente. Tabagismo cronico. Iniziale poliartrosi alle mani. Sovrappeso. Osteopenia. Dal lato reumatologico, in sostanza il Dr. med. J._____ non ha riscontrato dei peggioramenti oggettivabili circa la patologia articolare infiammatoria rispetto a quanto descritto dal Dr. med. G.. Vi sarebbe però stato un peggioramento, perlomeno soggettivo, della patologia lombare, con aumentati dolori che influenzerebbero l'attività abituale. Il Dr. med. J. ha suggerito la continuazione di un corretto programma di ginnastica per mantenere una buona tonicità della muscolatura del tronco. Egli ha ritenuto che per il periodo di esacerbazione dei dolori lombari dall'11 agosto 2016 al 31 dicembre 2016, come attestato dal medico curante, l'incapacità lavorativa sarebbe stata completa. Dal 1. gennaio 2017 egli attestava invece un'inabilità lavorativa del 50 % nella professione di cameriera ai piani o in un'attività fisicamente medio-pesante e un'inabilità del 20 % allo svolgimento di una professione fisicamente leggera, rispettosa delle patologie reumatiche, così come in qualità di casalinga. Sotto il profilo psichiatrico, il Dr. med. K._____ ha riscontrato un peggioramento subentrato in primavera del 2016 seguito però da lenti ma significativi miglioramenti grazie alle terapie messe in atto. Il Dr. med. K._____ ha giudicato A._____ abile al 60 % da maggio fino a ottobre 2016 e all'80 % da novembre 2016. I periti hanno sottolineato che le percentuali di incapacità lavorativa per la patologia reumatologica e per quella psichiatrica non andrebbero sommate, bensì integrate per compensazione vicendevole. Essi hanno attestato un'abilità lavorativa globale nell'attività
7 - abituale di cameriera per piani e per tutte le attività lavorative pesanti e medio-pesanti del 60 % dal 1. maggio 2013 al 10 agosto 2016 e dello 0 % dall'11 agosto 2016 al 31 dicembre 2016 e del 50 % a partire dal 1. gennaio 2017, mentre in attività adatta essi hanno accertato un'abilità dell'80 % dal
8 - ha poi confermato la sua diagnosi di episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici reattivo alla patologia organica (ICD-10 F32.11) e prognosticato una capacità lavorativa del 50 % per l'intolleranza allo stress, la sintomatologia dolorosa che comparirebbe sotto sforzo e il conseguente umore depresso. Nell'ulteriore rapporto del 14 dicembre 2017 la Dr.ssa med. H._____ ha affermato che la sintomatologia attuale consisterebbe in umore depresso, pensiero incentrato sulle difficoltà ad affrontare la giornata e i dolori cui sarebbe confrontata, a tratti presenti ideazioni suicidali passive (desiderio di fuga da tutto). Ella ha poi riconfermato la sua precedente ipotesi diagnostica e l'inabilità lavorativa del 50 % dal punto di vista psichiatrico. 12.Nel rapporto del 26 settembre 2017 il reumatologo curante Dr. med. F._____ ha rilevato che la situazione non sarebbe migliorata per quanto riguarderebbe il dolore localizzato a livello dell'articolazione intervertebrale L5/S1. I disturbi lamentati sarebbero diffusi. Non vi sarebbe invece alcun problema per quanto concerne l'artrite reumatoide. Nel rapporto del 29 novembre 2017 egli ha poi specificato che le diagnosi del perito Dr. med. J._____ coinciderebbero con le sue e che la sua valutazione della capacità lavorativa sarebbe coerente con le diagnosi e sostenibile. Riguardo ai dolori lombari in relazione alla discopatia L5/S1 con ernia discale, egli ha aggiunto che una nuova esacerbazione potrebbe giustificare una maggior incapacità lavorativa transitoria, e che un'importante lombalgia su ernia discale potrebbe giustificare un'incapacità lavorativa totale nel lavoro di cameriera ai piani e un'incapacità lavorativa del 50 % in un'attività adatta. 13.In data 1. febbraio 2018 A._____ ha comunicato all'Ufficio AI di essere in incapacità lavorativa totale presso l'assicuratore d'indennità giornaliera per malattia. L'invalidità sarebbe di lunga durata. Ella faceva sostanzialmente notare che le considerazioni dei medici curanti contraddirebbero le conclusioni dei periti.
9 - 14.Nel rapporto del 15 marzo 2018 il Dr. med. F._____ ha notato che riguardo all'artrite la situazione resterebbe clinicamente in remissione, per cui non occorrerebbe modificare la terapia di base ben tollerata. In primo piano vi sarebbe il mal di schiena. Persisterebbe un dolore diffuso con una sintomatologia depressiva nell'ambito della fibromialgia. 15.Nel rapporto del 7 maggio 2018 la Dr.ssa med. H._____ ha osservato che la psicopatologia attuale consisterebbe in umore sub-depresso, a tratti depresso, difficoltà ad iniziare la giornata; a tratti sarebbe presente anche una sintomatologia dolorosa che peggiorerebbe ma che sarebbe in trattamento. Ella ha poi precisato la sua precedente diagnosi nel senso di episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici in sindrome ricorrente (ICD-10 F33.11), reattivo alla patologia organica dell'artrite reumatoide. Infine, ella ha affermato che la capacità lavorativa apparirebbe ridotta al 50-70 % per l'intolleranza allo stress, l'umore depresso e la sintomatologia dolorosa. 16.Nel (nuovo) progetto di decisione del 28 giugno 2018 l'Ufficio AI ha prospettato il conferimento di una rendita intera determinata dal 1. agosto 2016 al 31 dicembre 2016. 17.Nelle osservazioni del 31 agosto 2018 A._____ ha obiettato, in special modo, che l'Ufficio AI avrebbe violato l'obbligo di istruzione, basandosi sulla perizia ormai vecchia del 23 marzo 2017 in contraddizione con il parere della Dr.ssa med. H., che segnalerebbe un'incapacità in qualsiasi professione del 50 %. Inoltre, l'Ufficio AI non avrebbe tenuto conto dell'evoluzione negativa della discopatia sboccata in un'invalidità con incapacità lavorativa del 50 % in attività adatta. 18.Il 2 maggio 2019 il Dr. med. F. ha confermato la sua diagnosi del 29 novembre 2017 e che lo stato di salute di A._____ sarebbe diventato cronico.
10 - 19.Dal 23 aprile 2019 al 18 maggio 2019 A._____ è stata ricoverata nella clinica Rehazentrum L._____ a causa di forti dolori alla schiena e a entrambi le mani. Stando al rapporto di dimissione del 14 maggio 2019, non sono stati rilevati segni di attività della sintomatologia reumatica. La situazione algica attuale era da ricondurre principalmente alla problematica muscolare. La clinica ha potuto constatare dei progressi a livello muscolare nel corso della cura stazionaria, anche se i dolori lombari e la forza ridotta nelle mani sarebbero stati ridotti soltanto marginalmente. La clinica L._____ ha poi sottolineato l'importanza di un allenamento costante al fine di prevenire un'altra esacerbazione dei dolori. Per motivi fisici, veniva attestata una capacità lavorativa (in attività adatta) del 50 % a partire dal 17 giugno 2019, mentre l'ultima attività svolta non veniva più ritenuta esigibile. A._____ veniva inoltre visitata dallo psichiatra Dr. med. M., che nel rapporto di dimissione poneva la diagnosi di osservazione per sospetto di disturbi psichici e comportamentali senza disturbo psichiatrico manifesto (ICD-10 Z03.2) con scomparsa, secondo propria anamnesi, già al momento d'ingresso in clinica del disturbo dell'adattamento dovuto a molteplici fattori di carico nel passato più recente. 20.Con decisione 17 maggio 2019 l'Ufficio AI ha conferito una rendita intera per il periodo dal 1. agosto 2016 al 31 dicembre 2016. A motivazione l'Ufficio AI ha addotto, in sintesi, che a partire dal 15 maggio 2013 lo stato di salute di A. sarebbe peggiorato. Da tale data in poi vi sarebbe stata un'incapacità lavorativa del 40 %, per cui l'anno di attesa sarebbe iniziato il 15 maggio 2013. L'Ufficio AI ha calcolato che nell'attività di cameriera ai piani nel 2018 A._____ avrebbe potuto conseguire un reddito di CHF 48'470.25, mentre per il reddito da invalida l'Ufficio si è basato su di un reddito pari a CHF 44'358.55 in base alle tabelle RSS 2014, livello di competenza 1, per donne, adeguato a 41.7 ore settimanali, indicizzato, con capacità lavorativa dell'80 %. In base alla capacità lavorativa attestata
11 - nella perizia in attività adatta, dal raffronto dei redditi effettuato dall'Ufficio AI risultava un grado d'invalidità del 31 % a partire dal 1. maggio 2016 (60 % di abilità lavorativa), del 100 % tra l'11 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 (capacità lavorativa dello 0 %) e dell'8 % a partire dal 1. gennaio 2017 (capacità lavorativa dell'80 %). L'Ufficio AI ha asserito di potersi basare sulla perizia del SAM del 23 marzo 2017. La prognosi lavorativa sarebbe stazionaria, per cui l'attualità della perizia non sarebbe rilevante e non servirebbero ulteriori accertamenti. La documentazione medica presentata con l'obiezione non sarebbe in grado di scalfire le valutazioni del SAM, in quanto si baserebbe su fattori estranei all'invalidità (Dr.ssa med. H.) e unicamente sull'attività originaria di cameriera ai piani (Dr.ssa med. H. e I.) nonché confermerebbe quanto affermato nella perizia SAM (Dr. med. I. e F.). 21.Nel rapporto dell'11 giugno 2019 la Dr.ssa med. H. ha confermato la sua precedente diagnosi di episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici in sindrome ricorrente reattiva alla patologia organica (artrite reumatoide) (F32.[recte: 33]11 ICD-10). La psichiatra curante attestava un'incapacità lavorativa al 50 % per la facile affaticabilità, il rallentamento psicomotorio, l'intolleranza allo stress risp. nervosismo, l'umore altalenante, la sintomatologia dolorosa e l'ideazione suicidale a tratti presente e a volte minimizzata. 22.Avverso la decisione 17 maggio 2019 dell'Ufficio AI, A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 13 giugno 2019, chiedendo che il grado d'invalidità sia considerato superiore al 70 % e che l'Ufficio AI sia obbligato a riconoscerle una rendita d'invalidità intera. In via subordinata, ella ha postulato il rinvio del caso all'Ufficio AI per disporre una nuova perizia psichiatrica e che all'Ufficio AI sia fissato un termine non superiore a nove
12 - mesi per la delibera di una nuova decisione. La ricorrente faceva valere in special modo che, nonostante le sue osservazioni in fase di obiezione, l'Ufficio AI non avrebbe tenuto conto dell'evoluzione negativa del caso sia in campo psichiatrico che fisico. Secondo la ricorrente, dagli atti risulterebbe un'incapacità lavorativa del 50 % dovuta ai problemi psichici e pure del 50 % a causa della discopatia cronica. La ricorrente sosteneva che l'incapacità lavorativa totale sarebbe del 75 % (attività adatta esercitabile al 25 % [50 % x 50 %]). Infine, la ricorrente eccepiva il fatto che non fosse stata applicata una riduzione sul reddito da invalida, che in considerazione dell'assenza di formazione professionale, di conoscenze linguistiche ridotte e di limiti di rendimento dovrebbe equivalere al 25 %. La ricorrente giungeva pertanto a un grado d'invalidità del 78.55 %. 23.Nella presa di posizione del 27 giugno 2019 l'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso. Il convenuto sosteneva in special modo che la documentazione prodotta in sede di ricorso non sarebbe in grado di scalfire le valutazioni del SAM, in quanto confermerebbe quanto affermato dai periti (rapporti del Dr. med. F._____ del 28 novembre 2017 e 2 maggio 2019), fornirebbe una diversa valutazione sulla capacità lavorativa della ricorrente risp. perorerebbe una diversa valutazione del fatto giuridico (rapporto di dimissione del Rehazentrum L._____ del 14 maggio 2019, della Dr.ssa med. H._____ dell'11 giugno 2019) nonché confermerebbe l'inesistenza di psicopatologie (rapporto psichiatrico del Rehazentrum L._____ del 28 maggio 2019). In più, bisognerebbe tener presente il fatto che un disturbo reattivo, dal quale sembra essere affetta la ricorrente, sarebbe irrilevante per il diritto alla rendita d'invalidità, visto che tale affezione psichica sarebbe suscettibile di essere curata (a tal proposito il convenuto rinvia a quanto riferito nel rapporto psichiatrico del Rehanzentrum L._____ del 28 maggio 2019). Inoltre, la concessione di una deduzione dal reddito da invalida in considerazione dei disturbi sarebbe esclusa, dato che nell'abilità al lavoro
13 - attestata all'80 % sarebbero già sufficientemente considerate le limitazioni della capacità fisica, psichica, funzionale e del rendimento. Tantomeno una deduzione si giustificherebbe a causa dell'assenza di formazione professionale e di conoscenze linguistiche, visto che il livello di competenze 1 delle tabelle RSS applicate comprenderebbe proprio attività semplici, per le quali non si presupporrebbero conoscenze professionali e/o linguistiche. 24.Nella replica del 16 agosto 2019 la ricorrente ha confermato i petiti del ricorso. Ella ha ribadito che il convenuto non avrebbe per nulla considerato gli ultimi sviluppi e la diagnosi del Dr. med. F._____, il quale peraltro in altri casi fungerebbe da perito per il convenuto. Riguardo all'affezione psichica, sarebbe indifferente che questa sia o no suscettibile di essere curata; fino ad oggi non sarebbe stato possibile curarla. 25.Con scritto del 10 settembre 2019 il convenuto ha rinunciato a una duplica. II. Considerando in diritto: 1.I requisiti processuali non danno adito a osservazioni, per cui questo competente Tribunale entra nel merito del ricorso contro la decisione di rendita d'invalidità del 17 maggio 2019. 2.Controverso è se la ricorrente ha diritto a una rendita d'invalidità intera. 3.1.Giusta l'art. 28 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) l'assicurata ha diritto a una rendita intera se è invalida almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se è invalida almeno al 60 %, a una mezza rendita se è invalida almeno al 50 % o a un quarto di rendita se è invalida almeno al 40 %.
14 - 3.2.Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurata invalida potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lei dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che ella avrebbe potuto ottenere se non fosse diventata invalida (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1] in combinato disposto con l'art. 28a cpv. 1 LAI). 3.3.Per stabilire il grado d'impedimento, l'amministrazione e il giudice si fondano su documenti allestiti dal medico o eventualmente da altri speciali-sti, il cui compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurata sia incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Decisivo quindi per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova non è tanto la sua origine o la sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c). La giurisprudenza ha tuttavia sviluppato alcune direttive in relazione a determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 consid. 3b, 118 V 286 consid. 1b). In tal senso, se non vi sono indizi concreti che depongano contro la loro attendibilità, va riconosciuto pieno valore probatorio alle perizie di medici specialistici esterni che rilasciano i propri referti in base a indagini e osservazioni accurate e dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e
15 - che nella descrizione dei loro reperti giungono a risultati concludenti (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4, 125 V 351 consid. 3b/bb). Riguardo ai medici curanti si deve tenere conto, in seguito al rapporto di fiducia istauratosi contrattualmente, che non può essere escluso che nel dubbio possano esprimersi a favore del proprio paziente (DTF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3b/cc, 124 I 170 consid. 4). Considerata la divergenza tra il mandato di cura e il mandato peritale commissionato d'ufficio, il mero fatto che i medici curanti giungano a opinioni differenti da quelle dei periti, non basta per mettere in discussione una perizia disposta dall'amministrazione o dal giudice e non implica l'ordine di nuovi accertamenti. Sono fatti salvi i casi in cui si impone una nuova valutazione, dacché i rapporti dei medici curanti indicano degli aspetti oggettivi – quindi non soltanto riconducibili a un'interpretazione soggettiva – che non sono stati identificati o sono stati ignorati nella perizia e che sono sufficientemente pertinenti per mettere in discussione le conclusioni del perito (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_317/2019 del 30 settembre 2019 consid. 2.3, 8C_379/2019 del 21 agosto 2019 consid. 2.2, 8C_229/2019 del 5 luglio 2019 consid. 5.1, 8C_835/2018 del 23 aprile 2018 consid. 3, 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.2). 3.4.Di regola, è determinate la fattispecie fino alla decisione impugnata. I rapporti medici prodotti soltanto in fase di ricorso della clinica L._____ del 14 e 28 maggio 2019 nonché della Dr.ssa med. H._____ dell'11 giugno 2019, se del caso potranno essere eccezionalmente considerati (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 138 consid. 2.1), per quanto essi permettano di trarre conclusioni sulla fattispecie conclusasi con la decisione impugnata e non espongano nuovi fatti che eventualmente potrebbero essere oggetto di una nuova domanda d'invalidità. 4.1.Nel caso di specie la perizia del SAM del 23 marzo 2017 (doc. 130 convenuto), su cui il convenuto si è basato per la sua decisione, è stata allestita lege artis in conoscenza dell'intero incarto e, dal punto di vista
16 - psichiatrico (cfr. rapporti dello psicologo lic. e dipl. Ferrari e dello psichiatra Dr. med. K._____ [doc. 130/64 segg. e 130/69 segg. convenuto]), rispetta la prassi in DTF 141 V 281 – in linea generale da applicare a qualsiasi malattia psichica (DTF 143 V 418, 143 V 409 consid. 4.5.3). Dal punto di vista fisico, va notato che la perizia non contrasta con la valutazione del medico curante Dr. med. F., il quale ha piuttosto affermato che le diagnosi del perito Dr. med. J. coinciderebbero con le sue e che la valutazione della capacità lavorativa del Dr. med. J._____ sarebbe coerente con le diagnosi e sostenibile (cfr. rapporto del 29 novembre 2017 [doc. 2 ricorrente]). Per quanto la ricorrente censuri che il convenuto non abbia tenuto conto degli ultimi sviluppi fisici, si osserva che nella lettera del 2 maggio 2019 (doc. 2 ricorrente) il Dr. med. F._____ ha soltanto confermato la sua diagnosi del 29 novembre 2017 e il fatto che lo stato della paziente sia diventato cronico. Il Dr. med. F._____ aveva diagnosticato l'ernia discale già con rapporto del 27 settembre 2016, a seguito di cui il convenuto ha incaricato il SAM per una rivalutazione. Laddove il Dr. med. F._____ nel rapporto del 29 novembre 2017 menziona che "per quanto riguarda i dolori lombari in relazione a una discopatia L5/S1 con un'ernia discale, una nuova esacerbazione può giustificare una maggior incapacità lavorativa transitoria (un'importante lombalgia su ernia discale può giustificare un'incapacità lavorativa totale nel lavoro di cameriera ai piani e un'incapacità lavorativa del 50 % in un'attività adatta)", va detto che questa affermazione del Dr. med. F._____ è soltanto ipotetica. Fino al momento della delibera della decisione impugnata datata 17 maggio 2019, il convenuto non era apparentemente stato messo al corrente del rapporto di dimissione dalla clinica L._____ datato 14 maggio 2019 (doc. 3 ricorrente) rilasciato in seguito alla cura stazionaria tra il 23 aprile e il 15 maggio 2019 a causa dell'esacerbazione occorsa a fine aprile
17 - attività adatta a causa dei problemi fisici) è irrilevante nel caso di specie e può semmai costituire oggetto di una nuova domanda di prestazioni. E pur volendo considerare in questa sede il rapporto di dimissione della clinica L._____ del 14 maggio 2019, in quanto si riferisce all'esacerbazione avvenuta a fine aprile 2019, quindi a un periodo precedente l'emanazione della sentenza, va detto che la sintomatologia lombo-vertebrale, diagnosticata nel rapporto della clinica L._____ del 14 maggio 2019, era già stata accertata nella perizia del SAM del 23 marzo 2017 (cfr. doc. 130/36 convenuto). Se poi, da un lato, l'esacerbazione subentrata ad aprile 2019, come quella di agosto 2016, può aver comportato una limitazione completa della capacità lavorativa, dall'altro va rilevato che, stando a detto rapporto di dimissione, l'esacerbazione è stata temporanea e soprattutto da ricondurre a una problematica muscolare. Da quanto riferito non solo già dal perito Dr. med. J., ma pure dalla clinica L., un allenamento muscolare sarebbe peraltro cruciale onde prevenire ulteriori esacerbazioni. La capacità lavorativa del 50 % attestata dalla clinica L._____ a partire dal 17 giugno 2019 è quindi da reputare come una semplice valutazione diversa da quella dei periti del SAM in merito alla stessa problematica (sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica). Pertanto il rapporto di dimissione della clinica L._____ del 14 maggio 2019 e quello del Dr. med. F._____ (sulla mera possibilità di un'incapacità lavorativa del 50 % in attività adatta) da soli, non sono comunque in grado di scuotere la validità delle conclusioni nella perizia del SAM del 23 marzo 2017. 4.2.Dal punto di vista psichiatrico, va ugualmente detto che il convenuto ha tenuto conto di tutti gli sviluppi subentrati fino al momento della decisione impugnata. L'opinione perorata dalla Dr.ssa med. H._____ circa una capacità lavorativa residua dal punto di vista psichiatrico del 50 % (in qualsiasi attività), rappresenta soltanto una diversa valutazione della percentuale lavorativa rispetto a quella data nella perizia del SAM (80 %
18 - di abilità lavorativa [cfr. doc. 130/73 convenuto). In considerazione del rapporto di fiducia tra la psichiatra curante e la ricorrente, per l'accertamento della capacità lavorativa residua il convenuto ha dunque potuto poggiare sulla perizia indipendente del SAM. Inoltre, il rapporto psichiatrico di dimissione della clinica L._____ del 28 maggio 2019 non è principalmente pertinente perché rilasciato dopo la decisione impugnata. Tuttavia, va rilevato che in detto rapporto medico il Dr. med. M._____ ha affermato che poco prima dell'ingresso in clinica la ricorrente avrebbe sofferto di un disturbo depressivo dell'adattamento, il quale però sarebbe già scomparso all'inizio del trattamento in clinica. 4.3.La perizia del SAM ha pertanto pieno valore probatorio e il convenuto si è giustamente basato su di essa. Una violazione dell'obbligo di accertare i fatti da parte del convenuto non è intravedibile. 5.I periti del SAM hanno concluso che a partire dal 1. gennaio 2017 la ricorrente sarebbe abile al lavoro nella misura del 50 % nella professione abituale di cameriera per piani e per tutte le attività lavorative pesanti e medio-pesanti. L'incapacità lavorativa sarebbe da intendersi come parziale diminuzione del tempo di lavoro e del rendimento. I periti hanno considerato la possibilità di lavorare in tali attività per il 70 % del normale tempo di lavoro con una riduzione del rendimento nell'ordine del 30 %. In una professione adatta alle sue condizioni di salute, invece, secondi i periti la ricorrente sarebbe abile all'80 %, con un'incapacità lavorativa del 20 % da intendersi come diminuzione del rendimento per il normale tempo di lavoro con necessità di effettuare delle pause. Essi hanno considerato adatta alle condizioni di salute un'attività lavorativa leggera ed ergonomica, che non comporti movimenti ripetitivi di flessione/estensione e rotazione del tronco e non imponga il mantenimento prolungato delle posizioni statiche. Stando ai periti, il peso massimo dei carichi manipolabili sarebbe di 10 kg. Devono inoltre essere evitate le sollecitazioni intense delle articolazioni con con-seguente impossibilità di maneggiare
19 - ripetutamente utensili con le mani. La ricorrente non può flettere ripetutamente le ginocchia né camminare su terreni sconnessi; dovrebbe evitare i ripetuti cambiamenti di temperatura e il contatto con l'acqua fredda. I periti hanno sottolineato che le percentuali di incapacità lavorativa per la patologia reumatologica e per quella psichiatrica non andrebbero sommate, bensì integrate, per compensazione vicendevole. Il profilo descritto dai periti per un'attività ritenuta adeguata allo stato di salute della ricorrente appare molto limitato, ma non irrealistico. A tal riguardo, va notato che secondo la giurisprudenza occorre partire dal presupposto che il mercato lavorativo teorico offra una moltitudine variegata di posti di lavoro (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_253/2017 del 6 luglio 2017 consid. 2.2.1, 8C_670/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.2 seg.; DTF 110 V 273 consid. 4b). Va dunque ritenuto che la ricorrente possa impiegare sul mercato la sua capacità lavorativa residua e ottenere un rispettivo reddito. 6.Per inciso va aggiunto che, come già notato dal convenuto nella decisione impugnata, dalle indennità versate dall'assicuratore d'indennità giornaliera per malattia il ricorrente non può dedurre nulla in suo favore per il diritto a prestazioni d'invalidità, siccome detto assicuratore ha compensato alla ricorrente la perdita di guadagno subita nell'attività originaria, mentre per una rendita d'invalidità, in questo caso, è determinante l'incapacità lavorativa in attività adatta. 7.Benché una parallelizzazione dei redditi non venga fatta valere dalla ricorrente, riguardo al reddito da valida pari a CHF 48'470.25 (per l'anno
21 - prestazioni in seguito a miglioramento o peggioramento della capacità al guadagno (cfr. DTF 133 V 263 consid. 6.1, 131 V 164 consid. 2.2, 125 V 413 consid. 2d; sentenza del Tribunale federale 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 3.2). Di conseguenza, conformemente al termine di tre mesi di cui all'art. 88a cpv. 1 OAI, considerato che è stato ritenuto un miglioramento della capacità al guadagno a partire da gennaio 2017, la rendita intera assegnata fino al 31 dicembre 2016 deve essere prolungata fino al 31 marzo 2017. In tal senso, il ricorso va parzialmente accolto. 11.1.L'esito della controversia giustifica l'accollamento delle spese processuali fissate a CHF 700.00 (cfr. art. 61 lett. f bis LPGA e art. 69 cpv. 1 bis LAI) per due terzi alla ricorrente e per un terzo al convenuto. 11.2.Giusta l'art. 61 lett. g LPGA, la ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento. La nota d'onorario di CHF 2'466.60 inoltrata dal patrocinatore della ricorrente si basa su una tariffa oraria di CHF 275.00, che secondo prassi di questo Tribunale in mancanza di un accordo sull'onorario va ridotta a CHF 240.00. Inoltre, le spese superano l'importo forfettario del 3 % dell'onorario riconosciuto per prassi per le spese non dimostrate nel dettaglio. Di conseguenza, a prescindere da questa nota d'onorario che andrebbe corretta, in applicazione dell'art. 61 lett. g LPGA il Tribunale fissa le ripetibili in favore della ricorrente a sua discrezione, tenendo conto di una vittoria parziale in misura di 1/3 e di ripetibili assegnate in casi di complessità analoghi, a CHF 800.00. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è parzialmente accolto. L'Ufficio AI deve conferire una rendita intera a A._____ per il periodo dal 1. agosto 2016 al 31 marzo 2017.
22 - 2.Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste per 2/3 a carico di A._____ e per 1/3 a carico dell'Ufficio AI. 3.L'Ufficio AI deve rifondere a A._____ CHF 800.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]