VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 19 146 3 a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi GiudiciPedretti e von Salis AttuarioRogantini SENTENZA del 24 febbraio 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, resistente concernente rendita AI
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ nacque nel 1960. Inizialmente era professionalmente attivo quale montatore di impianti di riscaldamento e di impianti sanitari ed era titolare di una ditta. Circa dal 1989 soffrì di dolori lombari, accentuatisi nel 1993/1994, in seguito ai quali si annunciò per prestazioni AI in Ticino, dove risiedeva ai tempi. Questi disturbi gli imposero di cambiare attività. Si dedicò dapprima al settore di consulenza finanziaria, mettendosi in proprio, con esito a suo dire disastroso. Nel contempo vi fu la separazione dalla sua prima moglie. Dal 1994 in poi soffrì di un disturbo ansio- depressivo, il quale rese necessario un ricovero in clinica nel 1995. In seguito gli fu concessa una riqualifica professionale quale impiegato di commercio, le quali spese furono assunte dall'AI. Essa era prevista dal 1999 al 2002 ma fu conclusa nel 2001, quando A._____ iniziò un'attività indipendente nel settore immobiliare. Nel 2001 l'Ufficio AI del Cantone Ticino considerò perciò che A._____ sia reintegrato e realizzi un reddito che escluderebbe il diritto alla rendita. 2.Nel 2003, su apposita domanda di prestazioni AI, l'Ufficio AI del Cantone Ticino si assunse i costi di una sedia speciale da usare sul posto di lavoro. In precedenza, in data 8 ottobre 2002, A._____ fu vittima di un incidente in un cantiere (trauma cranico diretto con susseguente lesione a meccanismo distorsivo della colonna cervicale). Il 12 ottobre 2004 inoltrò perciò un'ulteriore richiesta di prestazioni AI chiedendo una rendita. In quell'ambito dichiarò fra l'altro di svolgere delle attività indipendenti di consulenza assicurativa in misura del 10%, di gestione tecnica immobiliare in misura del 50%, di lavori d'ufficio per terzi in misura del 30% e di investigazioni in misura del 10% (act. C.1 pag. 202). In data 17 febbraio 2005 A._____ dichiarò di ritirare la domanda di prestazioni, considerando i lunghi tempi di attesa e visto il miglioramento dello stato di salute dovuto a terapie e alla modifica delle abitudini quotidiane (act. C.1 pag. 230).
3 - Sempre nel 2003, l'AVS contestò l'attività indipendente di A.. Secondo l'AVS, nell'ambito di una revisione di conti il fatturato di fine 2001 e del 2002 di A. alla C._____ SA sarebbe risultato pari a quello di uno stipendiato, fatto che avrebbe implicato un mancato riconoscimento professionale di A.. Come riferì più tardi il Dr. med. D., specialista in medicina del lavoro e in psichiatria e psicoterapia, fra l'altro nel suo rapporto del 16 marzo 2011 (act. C.1 pagg. 340 segg.), questo contenzioso – conclusosi con la sentenza dell'ex Tribunale federale delle assicurazioni (incorporato dal 2007 nel Tribunale federale in forma delle due Corti di diritto sociale) H 180/06 risp. H 183/06 del 21 dicembre 2007 (vedi act. C.2 pagg. 497 segg.) e seguito da un secondo contenzioso sempre con l'AVS nel 2008 – avrebbe successivamente creato in lui un senso di inadeguatezza e in seguito un crollo psicofisico, con marcata irritabilità, ansia, insonnia, attacchi di panico, incapacità di stare in mezzo alla gente e mancanza di energia. 3.In seguito a un rilevamento tempestivo su segnalazione dell'assicurazione per perdita di salario, in ottobre 2009 l'Ufficio AI del Cantone Ticino invitò A._____ a compilare una nuova domanda di prestazioni AI. Ad A._____ fu certificata un'inabilità lavorativa piena dal 26 agosto 2009 in poi, il che fu confermato anche dal medico dell'assicurazione per perdita di salario. Fu costatato che egli si trovava in cure psichiatriche presso la Dr.ssa med. E., specialista in psichiatria e psicoterapia, già dal 1998. Seguirono poi vari cambi delle mediche curanti (cfr. act. C.1 pagg. 321, 334 e 339) e varie perizie psichiatriche, fra cui quella stilata in data 23 dicembre 2011 dal Dr. med. F., specialista in psichiatria e psicoterapia (act. C.1 pagg. 386 segg.). Tale perito costatò che in una precedente perizia per l'assicurazione per perdita di salario dell'11 luglio 2010 (act. C.2 pagg. 198 segg.; il documento manca invece nell'incarto act. C.1) redatta dal Dr. med. G._____, specialista in psichiatria e psicoterapia e medico dell'assicurazione per perdita di salario, detto medico avrebbe rivalutato
4 - l'assicurato in data 30 giugno 2010 e avrebbe ritenuto indicata ed esigibile la ripresa di un'attività lavorativa al 50% dal 1° agosto 2010 e in misura completa dal 15 agosto 2010. Di canto suo, il Dr. med. F._____ diagnosticò dei problemi legati a circostanze legali (Z65) e un'accentuazione di tratti di personalità (Z73.1), entrambe le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro. Concluse che non vi sarebbero motivi validi per contestare le conclusioni della perizia del Dr. med. G.. Pertanto anche secondo il suo apprezzamento A. sarebbe abile al 100% dal 15 agosto 2010. Nel seguito con decisione dell'8 maggio 2012 (act. C.1 pagg. 448 segg.) l'Ufficio AI del Cantone Ticino respinse la richiesta di prestazioni, considerando non adempiuto il presupposto del periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità al 40%, stante l'incapacità lavorativa e di conseguenza di guadagno attestata medicalmente dal 25 agosto 2009 al 14 agosto 2010. Su ricorso, con sentenza 32.2012.170 del 3 aprile 2013 (act. C.2 pagg. 16 segg.) il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino annullò invece quella decisione e rinviò gli atti all'amministrazione, affinché essa proceda conformemente ai considerandi. Ritenne essenzialmente che l'Ufficio AI avrebbe rifiutato a torto di riconoscere al ricorrente la decorrenza di un anno senza una notevole interruzione dell'inabilità lavorativa di almeno del 40%, poiché, al contrario dei due periti, i medici curanti avrebbero attestato una tale inabilità. 4.Dopo tali accertamenti e in nuovo giudizio, considerando un grado d'invalidità di A._____ del 58%, l'Ufficio AI del Cantone Ticino decise di concedere una mezza rendita dal 1° agosto 2010, nonché, considerando un grado d'invalidità del 71%, una rendita piena dal 1° gennaio 2011 fino al 31 gennaio 2012, dopodiché A._____ sarebbe di nuovo interamente abile al lavoro (vedi il preavviso del 19 settembre 2013, act. C.2 pagg. 103
5 - segg., e la motivazione, act. C.2 pagg. 111 segg.; la decisione formale vera e propria non figura agli atti). 5.Successivamente A._____ si trasferì nel Cantone dei Grigioni. Qui in data 14 marzo 2016 chiese una riparazione o una sostituzione della sedia ergonomica, i cui costi si era assunto l'Ufficio AI del Cantone Ticino nel 2003 (act. C.16 segg.). Nonostante numerosi richiami, l'assicurato non rispose alle domande dell'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni, cosicché la pratica fu chiusa l'11 maggio 2017 (act. C.33 pag. 2). 6.Il 14 giugno 2017 A._____ presentò una nuova richiesta di prestazioni AI (act. C.35), allegando un certificato medico di un nuovo medico di famiglia, il Dr. med. H., il quale gli attestò un'inabilità lavorativa dell'80% dal 14 dicembre 2016 (act. C.36) e precisò che A. sarebbe in cure psichiatriche presso il Dr. med. D.. Quest'ultimo dichiarò con rapporto del 5 luglio 2017 (act. C.42) di avere in cure l'assicurato sin dal 2011 (con interruzione fra gennaio 2013 e luglio 2016) e diagnosticò una sindrome depressiva ricorrente con attuale episodio di entità media/grave (ICD-10 F33.1/2), il che giustificherebbe medicalmente un'incapacità lavorativa del 100% dal 12 agosto 2016 al 31 agosto 2016, dell'80% dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016, del 50% dal 1° ottobre 2016 al 31 ottobre 2016 e di nuovo dell'80% dal 16 dicembre 2016 al giorno corrente, cioè il 5 luglio 2017. Refertò inoltre che lo stato psicopatologico di A. avrebbe creato un incistamento e una fragilizzazione della sua struttura, essendo andato incontro a ripetuti episodi depressivi che avrebbero sgretolato parte delle sue sicurezze. 7.Da una dichiarazione scritta del 21 agosto 2017 della I._____ (act. C.46 pag. 6) risulta che A._____ e la sua seconda moglie sarebbero soci della I._____ (società in nome collettivo) rispettivamente nella misura del 10% e del 90% e che la I._____ avrebbe costituito e sarebbe proprietaria della J._____ Sagl, della K._____ Sagl e della L._____ Sagl [oggi M._____
6 - Sagl, di cui però da metà ottobre 2021 A._____ non è più socio e gerente e la quale ha uno scopo completamente diverso]. 8.Dopo vari solleciti, il Dr. med. H._____ rilasciò il suo rapporto medico in data 26 settembre 2017 (act. C.50). Valutò A._____ inabile al lavoro al 100% dal 12 marzo 2016 al 21 marzo 2016, al 50% dal 22 marzo 2016 al 14 luglio 2016, al 100% dal 17 luglio 2016 al 31 agosto 2016 e all'80% dal 1° settembre 2016 in poi. Dai documenti allegati risulta inoltre che nell'estate 2016 A._____ si recò due volte presso la Clinica B.________ a Q., la prima volta il 17 luglio 2016 riferendo un importante periodo di stress e la seconda il 6 settembre 2016 lamentando dolore a livello del ginocchio sinistro venuto in essere a marzo causa un infortunio. Entrambe le volte fu dimesso lo stesso giorno (act. C.50 pagg. 6 seg. e 11 segg.). 9.Tenendo conto che il Dr. med. D. aveva certificato un'inabilità lavorativa dell'80% dal 1° settembre 2017 al 30 settembre 2017 (act. C.51 pag. 4), l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni incaricò il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) di allestire una perizia psichiatrica (act. C.53 segg.), la quale fu redatta il 14 dicembre 2017 dalla Dr.ssa med. N., specialista in psichiatria e psicoterapia, e dal Dr. med. O., pure lui specialista in psichiatria e psicoterapia (act. C.61). 10.Con preavviso del 31 luglio 2018 l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni prospettò la reiezione della richiesta di una rendita d'invalidità, in quanto dal 1° agosto 2016 (inizio dell'anno di attesa) la capacità lavorativa di A.__ sarebbe limitata, la sua richiesta del 14 giugno 2017 sarebbe tardiva e a partire dal 1° ottobre 2017 gli verrebbe attestata una capacità lavorativa in attività adatta del 90%, perciò il diritto a una rendita non sarebbe dato, atteso che una prestazione di rendita potrebbe essere pronunciata dopo sei mesi dalla data di inoltro e cioè al più presto dal 1° dicembre 2017 in poi (act. C.65). Con comunicazione di stessa data
7 - l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni lo informò inoltre che il diritto a provvedimenti di riqualifica non sarebbe dato (act. C.66). 11.Il Dr. med. D._____ si rivolse all'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni con delle considerazioni del 28 agosto 2018 (act. C.69) sulla valutazione peritale. Puntualizzò come il Dr. med. O._____ avrebbe ipotizzato in modo verosimile che la depressione ricorrente di A._____ abbia delle caratteristiche di endogenicità, che quindi sia indipendente da fattori esterni. Sarebbe un elemento fondamentale per comprendere come A._____ in realtà non sarebbe abile in nessuna attività lavorativa al di sopra del 40/50%. A._____ non sarebbe andato incontro a un miglioramento significativo, come il perito avrebbe ipotizzato potesse succedere, e ciò nonostante l'aumento della farmacoterapia, alla quale questa volta A._____ sarebbe rimasto aderente. In realtà A._____ avrebbe aumentato la sua capacità lavorativa passando dal 20% al 30% unicamente dal 1° marzo 2018 e non sarebbe stato possibile aumentarla ulteriormente a causa del quadro psicopatologico tuttora presente e verso il quale vi sarebbe stata una cronicizzazione. Il perito sarebbe stato troppo ottimista nella sua prognosi. Egli ipotizzerebbe un'attività lavorativa medico-teorica utopica nel mondo del lavoro attuale, nonché impossibile da trovare, ove A._____ potrebbe addirittura lavorare al 90%. L'ambiente di lavoro descritto non esisterebbe. Del resto A._____ compierebbe 58 anni e non sarebbe da sottovalutare la complessità per un soggetto che arriva a quell'età modificare in un modo significativo i propri tratti di carattere e di adeguarsi a un'attività lavorativa che non ha mai effettuato in quella modalità. Sarebbe pertanto fondamentale che la valutazione peritale sull'inabilità lavorativa venga effettuata non secondo un'ipotesi medico-teorica dottrinale, ma quanto secondo la realtà del mercato del lavoro e le caratteristiche personologiche e psicopatologiche della persona. Comunque sia, dal punto di vista medico-psichiatrico realistico A._____ rimarrebbe inabile al lavoro in modo continuativo e perdurante
8 - almeno al 50/60%, auspicando che egli possa avere un miglioramento nel corso dell'ultima parte del 2018. 12.Il 3 settembre 2018 A._____ presentò le sue osservazioni contro il progetto di decisione del 31 luglio 2018 relativo al rifiuto del diritto a una rendita AI, intese come obiezione (act. C.70), facendo valere essenzialmente che il progetto di decisione contestato sarebbe del tutto lacunoso, arbitrario e contrario alle direttive amministrative che reggerebbero la procedura istruttoria, in quanto sarebbe supportato esclusivamente da elementi medici, d'altronde divergenti da quanto stimato dal medico curante. Risulterebbe assente qualsiasi valutazione relativa alla dichiarata incapacità al guadagno giustificata dallo stato di salute precario e dall'impossibilità di poter agire favorevolmente nell'ambito della società a garanzia limitata di cui egli sarebbe partecipe. Nel seguito il 23 novembre 2018 A._____ comunicò all'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni di non aver ancora ricevuto alcuna risposta e trasmise in tale occasione un nuovo certificato medico, dal quale si evincerebbe che il suo stato di salute sarebbe peggiorato (act. C.74). Il Dr. med. D._____ certificò difatti un'inabilità lavorativa del 100% dal 1° novembre 2018 al 30 novembre 2018 (act. C.75). 13.L'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni emise la sua decisione il 6 novembre 2019 (act. C.82), respingendo la richiesta di prestazioni come da preavviso. Nella motivazione del servizio giuridico indicò di basarsi sulla perizia del CPAS e per quali motivi ciò sarebbe ammissibile. Inoltre concluse che le osservazioni del medico curante, Dr. med. D., non sarebbero in grado di invalidare la perizia. 14.A., ormai patrocinato, ha fatto presentare ricorso contro detta decisione in data 9 dicembre 2019 (act. A.1), chiedendo in via principale che la decisione impugnata sia annullata e gli atti siano ritornati all'Ufficio
9 - AI del Cantone dei Grigioni per determinare l'occupazione e il reddito esigibile con il calcolo economico dell'invalidità, e in via subordinata che la decisione impugnata sia annullata e riformata nel senso che a lui venga attribuita una rendita intera d'invalidità con un grado d'invalidità del 100%. Nella sua motivazione riprende prima testualmente quanto già scritto nell'obiezione del 3 settembre 2018, per poi biasimare dapprima i tempi di attesa a suo dire estremamente fuori dal comprensibile. Nel merito sostiene che i referti medici del suo medico curante non sarebbero stati debitamente presi in considerazione. Inoltre sarebbe stato da consultare il Servizio medico regionale (SMR), il che non sarebbe stato fatto, perlomeno non per quanto attiene alle osservazioni del Dr. med. D._____ del 28 agosto 2018. Ciò nonostante il fatto che tali osservazioni sarebbero state fatte da un medico che ben conoscerebbe il ricorrente in sua cura ormai da diversi anni, diversamente dal perito, e che esse sarebbero complete e stilate secondo scienza e coscienza. Del resto i medici dovrebbero costatare ad esempio se una persona possa o debba lavorare seduta o in piedi, all'aperto o in locali riscaldati, se possa portare e sollevare pesi ecc. Né i medici né il SMR dovrebbe invece esprimere pareri sulla capacità al guadagno o sul grado d'invalidità. Ciò risulterebbe dalla Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) alla n. 3047. La n. 3066 della CIGI preciserebbe poi che per determinare il reddito da invalido si potrebbero applicare i salari indicativi delle tabelle della RSS se, dopo l'insorgere del danno alla salute, l'assicurato non avrebbe assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile. A fronte di un assicurato affetto da problematiche oggettivate e che presenterebbe delle limitazioni di carattere psichiatrico sul piano dello svolgimento di attività lavorativa e lucrativa, l'adozione sistematica delle tabelle RSS non sarebbe sostenibile. In simili circostante e viste le limitazioni di carattere medico, ossia posto di lavoro "ad hoc", mansioni di ufficio, senza contatto
10 - con altre persone, con bassa responsabilità, in ambiente piccolo e non conflittuale, senza pressioni, l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni avrebbe dovuto incaricare un proprio consulente in integrazione di approfondire le possibilità di occupazione in tali ambiti di lavoro in un mercato equilibrato. Spetterebbe difatti al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Infine anche per quanto concernerebbe l'attività nell'ambito della società a garanzia limitata l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni non avrebbe intrapreso nulla onde verificare in loco le specifiche funzioni dell'assicurato, la sua resa lavorativa e lucrativa, la collaborazione e la dipendenza dalle altre figure in attività presenti nella società. Una simile situazione assicurativa avrebbe meritato un'indagine economica da parte del servizio ispettorato dell'Ufficio AI. 15.Con osservazioni dell'8 gennaio 2020 (act. A.2) l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni ha proposto la reiezione integrale del ricorso, rimandando essenzialmente alla decisione impugnata e agli atti e facendo valere che il ricorrente non presenterebbe nuove allegazioni giuridicamente rilevanti. Ha tuttavia allegato una nuova presa di posizione del Dr. med. P., specialista in psichiatria e psicoterapia, del SMR di data 6 gennaio 2020, redatta in tedesco, nella quale detto medico si esprime sulla domanda se il rapporto del Dr. med. D. del 28 agosto 2018 sia in grado di invalidare la perizia del 14 dicembre 2017. 16.Pare vi sia stato un disguido nella notificazione tramite la Posta CH SA delle osservazioni dell'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni spedite da questa Corte al ricorrente in data 10 gennaio 2020. A suo dire, il ricorrente ne ha preso conoscenza soltanto dopo un secondo invio del 18 maggio 2020. In seguito a una nuova assegnazione di un termine per l'inoltro di una replica su espressa domanda, il ricorrente ha replicato in data 24 giugno 2020, chiedendo innanzitutto una traduzione della presa di posizione del
11 - Dr. med. P., facendo riferimento alla Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), versione 17, n. 3007. Per il resto si è limitato a riprendere i biasimi formulati con il ricorso. 17.Questa Corte ha invitato l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni a voler tradurre detto documento, trasmettendogli inoltre la replica per conoscenza. La Corte ha in seguito notificato la traduzione pervenuta il 6 luglio 2020 al ricorrente in data 8 luglio 2020. 18.In data 1° settembre 2020 il ricorrente ha prodotto un nuovo certificato medico del Dr. med. D., il quale attesta un'inabilità al lavoro nella misura del 100% dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020 (act. D.9). Inoltre ha allegato anche una presa di posizione di questo suo medico curante in merito allo scritto del Dr. med. P._____. 19.Il 9 settembre 2021 il ricorrente ha trasmesso un ulteriore certificato medico sempre del suo curante, il quale attesta un'ulteriore inabilità lavorativa del 100% dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021 (act. D.11). Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.
12 - II. Considerando in diritto: 1.Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI; RS 831.20) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. La competenza per materia e per territorio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è data dall'art. 57 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) e dall'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). In quanto destinatario formale e materiale della decisione, il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma può perciò essere entrato nel merito (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con gli artt. 60 e 61 lett. b LPGA e con l'art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA). 2.Nella fattispecie va deciso se l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni ha negato a ragione una rendita AI al ricorrente, basandosi innanzitutto sulla perizia della Dr.ssa med. N._____ e del Dr. med. O._____ e considerando una capacità al guadagno del ricorrente del 50% in attività abituale e del 90% in attività confacente, il che gli renderebbe dunque possibile conseguire un reddito pari a CHF 61'648.10, in confronto con un reddito senza invalidità di CHF 37'508.05 annui. Contestati sono innanzitutto il valore probatorio della perizia, poi la capacità al guadagno e con questa il reddito da invalido. 3.Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se (a.) la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, (b.) ha avuto un'incapacità al
13 - lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGA almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e (c.) al termine di questo anno è invalido ai sensi dell'art. 8 LPGA almeno al 40%. Gli assicurati con attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che provoca un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA) che può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI). È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale (art. 6 LPGA). È invece considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata anch'essa da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Le difficoltà socio-culturali che influenzano la capacità lavorativa e i fattori psicosociali non costituiscono danni alla salute. Tra i fattori non legati all'invalidità vi sono anche l'aggravamento e la simulazione (cfr. per il tutto UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 22 segg. ad art. 7 LPGA; per l'aggravamento e fenomeni simili cfr. anche la DTF 141 V 281 consid. 2.2.1 seg. e la DTF 140 V 193 consid. 3.3). Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa tenor l'art. 28a cpv. 1 LAI si applica l'art. 16 LPGA. Secondo tale disposizione il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire
14 - esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale. Se l'assicurato non esercita un'attività professionale (o se deve esser fatta astrazione dal lavoro esercitato) non è possibile raccogliere dei dati esatti ai sensi dell'art. 16 LPGA. Il grado d'invalidità viene ugualmente determinato secondo il metodo abituale del raffronto dei redditi facendo capo a dei dati ipotetici e sommari. Secondo la prassi la valutazione del medico in merito all'esigibilità, e cioè in merito alle attività che l'assicurato, tenuto conto dei suoi disturbi, è ancora in grado di effettuare, ha un ruolo primordiale. Dalla valutazione dell'esigibilità fatta dal medico risultano infatti quali attività entrano ancora in considerazione per l'assicurato malgrado le limitazioni dello stato di salute. Su tali basi deve essere valutato il reddito che l'assicurato potrebbe ancora realizzare (guadagno da invalido). Questo guadagno deve poi essere paragonato con quello che l'assicurato avrebbe ottenuto se non fosse diventato invalido (guadagno senza invalidità). Il risultato dà il grado d'invalidità. 4.Dapprima vanno ricordati i principi del diritto probatorio. 4.1.Sia la procedura amministrativa sia quella dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sono governate dal principio inquisitorio. Secondo questo principio, l'amministrazione e il tribunale devono garantire d'ufficio l'accertamento corretto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA). L'assicuratore sociale quale organo di decisione e, in caso di ricorso, il tribunale possono accettare un fatto come provato soltanto se sono convinti della sua esistenza. Nel diritto delle assicurazioni sociali, a meno che la legge non preveda altrimenti, il tribunale deve prendere la sua decisione secondo il grado di prova della probabilità preponderante. La semplice possibilità di una certa circostanza
15 - non soddisfa i requisiti della prova. Piuttosto, il tribunale deve seguire il resoconto dei fatti che considera il più probabile tra tutti i possibili corsi degli eventi. Il principio inquisitorio esclude necessariamente l'onere della prova nel senso di onere di produrre prove, poiché spetta al tribunale delle assicurazioni sociali adito (o all'organo amministrativo chiamato a decidere) raccogliere le prove. Nel procedimento di assicurazione sociale generalmente le parti hanno l'onere della prova solo nella misura in cui in assenza di prove la decisione va a svantaggio della parte che voleva trarre dei diritti dai fatti non provati. Tuttavia, questa regola ha effetto soltanto se nell'ambito del principio inquisitorio si dimostra impossibile, sulla base di una valutazione delle prove, stabilire fatti che abbiano almeno la probabilità di corrispondere alla realtà (sentenza del Tribunale federale 8C_17/2017 del 4 aprile 2017 consid. 2.2 con rinvio alla DTF 138 V 218 consid. 6). 4.2.Il dovere inquisitorio dura fino a quando non vi è sufficiente chiarezza sui fatti necessari per la valutazione della pretesa. Il principio inquisitorio è strettamente legato al principio della libera valutazione delle prove a livello amministrativo e giudiziario. Se, con una valutazione delle prove completa, accurata, obiettiva e orientata sul contenuto, gli accertamenti da effettuare d'ufficio nell'ambito del principio inquisitorio portano l'assicuratore sociale o il tribunale alla convinzione che un certo fatto è da considerarsi prevalentemente probabile e che ulteriori misure di prova non potrebbero più modificare questo risultato stabilito, la rinuncia all'assunzione di ulteriori prove non costituisce una violazione del diritto di essere sentiti (valutazione anticipata delle prove). Tuttavia, se permangono dubbi significativi sulla completezza e/o sulla correttezza delle costatazioni di fatto finora effettuate, devono essere effettuati ulteriori accertamenti, nella misura in cui dalle ulteriori misure di prova ci si possono ancora attendere nuovi risultati essenziali (cfr. per il tutto la sentenza del Tribunale federale 8C_281/2018 del 25 giugno 2018 consid. 3.2.1).
16 - 4.3.Per poter valutare la questione di quali prestazioni lavorative possano ancora essere pretese da lei, l'amministrazione rispettivamente il tribunale adito in caso di ricorso dipendono da documenti che devono essere allestiti e forniti da medici o eventualmente da altri specialisti, il cui compito consiste nel valutare lo stato di salute e di prendere posizione in merito alla misura in cui e in riferimento a quale attività l'assicurato sia incapace al lavoro. In altre parole sono chiamati a fornire referti, in base a esami medici professionali e tenendo conto dei lamenti soggettivi, e fare una diagnosi basata su questo. In tal modo il perito medico svolge il suo compito originale, per il quale l'amministrazione e il tribunale adito non sono competenti. Nella valutazione delle conseguenze dei danni alla salute costatati per la capacità lavorativa, tuttavia, gli esperti medici non hanno la competenza per esprimere un giudizio conclusivo. Piuttosto forniscono una valutazione dell'incapacità lavorativa che giustificano nel modo più sostanziale possibile dal loro punto di vista. Le informazioni fornite dai medici costituiscono quindi una base importante per la valutazione della questione di quali attività lavorative specifiche ci si può ancora aspettare che l'assicurato svolga (cfr. le DTF 140 V 193 consid. 3.2, DTF 132 V 93 consid. 4 e DTF 125 V 256 consid. 4). Il medico dice in che misura il danno limita l'assicurato nelle sue funzioni fisiche rispettivamente psichiche, naturalmente si esprime soprattutto in merito a quelle funzioni che secondo la sua esperienza sono fondamentali per le possibilità lavorative e che si trovano in primo piano per l'assicurato (ad esempio se esso possa o debba lavorare stando seduto o in piedi, all'aperto o in locali riscaldati, se possa sollevare o portare carichi). Gli specialisti dell'orientamento professionale dicono per contro quali concrete attività professionali entrano in considerazione, sulla base delle indicazioni mediche ed in considerazione delle altre capacità dell'assicurato; a seconda dei casi sono necessari chiarimenti presso il medico.
17 - 4.4.Il diritto federale non prescrive come debbano essere valutate le singole prove. Il principio del libero apprezzamento delle prove si applica a tutte le procedure di ricorso amministrativo e giudiziario. Secondo questo principio gli assicuratori sociali e i tribunali delle assicurazioni sociali devono valutare le prove liberamente, cioè senza essere vincolati da regole formali di prova, così come in modo completo e doveroso. Per la procedura di ricorso ciò significa che il tribunale deve esaminare obiettivamente tutte le prove, indipendentemente da chi le ha fornite, e poi decidere se i documenti disponibili permettono una valutazione affidabile della pretesa giuridica in questione. In particolare, in caso di rapporti medici contrastanti non può decidere il caso senza valutare le prove nel loro insieme e indicare i motivi per cui si basa su una tesi medica piuttosto che sull'altra (DTF 143 V 124 consid. 2.2.2 e DTF 125 V 351 consid. 3a). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, secondo la giurisprudenza è determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti i disturbi lamentati dall'assicurato, che sia stato stilato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico e della situazione medica sia chiara e che le conclusioni dell'esperto siano ben motivate. Di conseguenza in linea di principio per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova o meno non è decisivo né l'origine né la sua denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1, DTF 125 V 351 consid. 3a). La giurisprudenza ha ciononostante ritenuto compatibile con il principio del libero apprezzamento delle prove stabilire alcune direttive per la valutazione delle prove in relazione a determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 consid. 3b, DTF 118 V 286 consid. 1b, DTF 112 V 30 consid. 1a con rinvii). 4.5.Alle perizie ottenute nell'ambito della procedura amministrativa di medici specialisti esterni che rilasciano i propri rapporti in base a indagini e
18 - osservazioni approfondite e dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che nella descrizione dei loro referti giungono a risultati concludenti va riconosciuto pieno valore probatorio nella valutazione delle prove, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro attendibilità (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4, DTF 125 V 351 consid. 3b/bb). Anche i rapporti e le perizie dei medici impiegati dall'assicurazione hanno un valore probatorio comparabile, a condizione che appaiano conclusivi, comprensibilmente motivati e privi di contraddizioni e che non vi siano indizi atti a mettere in causa la loro attendibilità (vedi la DTF 137 V 210 consid. 1.2.1, sentenza del Tribunale federale 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.1 seg.). Il semplice fatto che il medico interpellato sia impiegato dall'assicuratore sociale non permette di per sé di concludere a una mancanza di obiettività o a una parzialità. Piuttosto sono richieste circostanze speciali che fanno apparire oggettivamente giustificata la sfiducia nell'imparzialità della valutazione. Vista la notevole importanza delle perizie mediche nel diritto delle assicurazioni sociali, occorre però applicare uno standard rigoroso all'imparzialità del perito (cfr. per il tutto le DTF 125 V 351 consid. 3b/ee, DTF 122 V 157 consid. 1c). In caso di dubbi, anche minimi, sull'affidabilità e la conclusività delle costatazioni mediche interne dell'assicuratore, devono essere fatti ulteriori accertamenti (DTF 139 V 225 consid. 5.2, DTF 135 V 465 consid. 4.3.2 e 4.4; sentenze del Tribunale federale 9C_415/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.2, 8C_452/2016 del 27 settembre 2016 consid. 4.2.2 seg. e 8C_245/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.3). Per quanto attiene ai rapporti dei medici curanti il tribunale può e deve tenere conto del fatto che, per esperienza, nel dubbio essi tendono talvolta a testimoniare a favore dei loro pazienti, vista la loro posizione di fiducia istauratasi contrattualmente (DTF 135 V 465 consid. 4.5, DTF 125 V 351 consid. 3b/cc). In particolare, la diversa natura del mandato di cura della
19 - persona (specialista) terapeutica da un lato e del mandato di valutazione peritale commissionato d'ufficio dall'altro (cfr. la DTF 124 I 170 consid. 4) non basta, per sé stessa, per mettere in discussione una perizia amministrativa o giudiziaria e per dare adito a ulteriori accertamenti, se i medici curanti giungono a opinioni differenti da quelle dei periti. Sono fatti salvi i casi in cui si impone una valutazione diversa dalla perizia (ufficiale) perché i rapporti dei medici curanti menzionano degli aspetti importanti che non sono puramente frutto di un'interpretazione soggettiva e che sono rimasti non riconosciuti o non apprezzati nella perizia (sentenze del Tribunale federale 8C_317/2019 del 30 settembre 2019 consid. 2.3, 8C_379/2019 del 21 agosto 2019 consid. 2.2 e 8C_835/2018 del 23 aprile 2019 consid. 3). 4.6.In termini fattuali e temporali, nella procedura di ricorso per il tribunale adito è determinante lo stato di salute come si è concretizzato al momento dell'emanazione della decisione impugnata (vedi fra tante la sentenza del Tribunale federale 8C_136/2017 del 7 agosto 2017 consid. 3; cfr. UELI KIESER, op. cit., n. 109 ad art. 61 LPGA). Nel caso qui in giudizio vanno dunque considerate le circostanze sussistenti il 6 novembre 2019, a prescindere dalle attestazioni successive di incapacità lavorativa. 5.Come in sede di obiezione, anche dinanzi a questa Corte il ricorrente chiede dei complementi istruttori giusta le direttive federali emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) che si imporrebbero nei distinti casi assicurativi. La decisione impugnata sarebbe, a suo dire, del tutto lacunosa e arbitraria e risulterebbe evidentemente affrettata e infondata, siccome sarebbe supportata esclusivamente da elementi medici, d'altronde divergenti da quanto stimato dal medico curante in sede di osservazioni al progetto di decisione. Al di là della questione prettamente di pertinenza medica, risulterebbe assente qualsiasi valutazione relativa all'incapacità al guadagno giustificata dallo stato di
20 - salute precario e dall'impossibilità di poter agire favorevolmente nell'ambito della Sagl di cui sarebbe partecipe. 5.1.L'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni ha incaricato il CPAS, cioè una fondazione specializzata proprio nel fornire delle valutazioni peritali monodisciplinari indipendenti nell'ambito della psichiatria, con l'allestimento di una perizia psichiatrica. Quest'ultima è stata stilata da due specialisti in psichiatria e psicoterapia, ambedue esperti medici certificati dalla Swiss Insurance Medicine (SIM), in base a indagini e osservazioni approfondite e dopo aver preso visione dell'intero incarto medico e dopo aver fatto un'anamnesi dettagliata. La perizia di 32 pagine menziona difatti gli atti considerati ai fini della valutazione psichiatrica, riassumendo dettagliatamente la lunga storia medica del ricorrente con tutti i suoi aspetti particolari. Copre in particolare con precisione ogni rapporto medico e altri eventi qui di rilevanza su oltre 20 pagine. Fra l'altro riprende anche l'apprezzamento del medico curante, il Dr. med. D._____, il quale in un colloquio telefonico del 14 dicembre 2017 avrebbe confermato il miglioramento del ricorrente, riferendo che sarebbe sua intenzione da gennaio [2018] incrementare gradualmente il volume lavorativo (act. C.61 pag. 27 in fine). Nella perizia, i due specialisti giungono alla stessa diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro come il medico curante, ossia una sindrome depressiva ricorrente con episodio di grado medio in parziale remissione (F33.1; cfr. l'act. C.42). Spiegano dettagliatamente ed esaustivamente le loro conclusioni nella discussione finale della perizia. A titolo di completezza siano riassunti i seguenti punti essenziali. 5.1.1.I due periti menzionano ad esempio che la madre sarebbe affetta da depressione cronica e seguita da molti anni con psicoterapia e psicofarmacoterapia, che il ricorrente sembrerebbe aver presentato in passato episodi depressivi di lunga durata prevalentemente conseguenti a situazioni di stress e problematiche socio-lavorative e che la sintomatologia apparrebbe essere caratterizzata da elevati livelli di
21 - tensione, perdita dell'autostima, difficoltà a esporsi alle situazioni abituali, senso di costrizione retrosternale, maggiore irritabilità e disforia con ripercussioni anche sul clima famigliare e sensazione soggettiva, molto marcata, di perdita di efficienza in un'occupazione che si fonderebbe prevalentemente sul mantenimento di rapporti interpersonali, visto che il brokeraggio assicurativo parrebbe, almeno attualmente, la sua principale occupazione e fonte di reddito all'interno della sua azienda. Ricordano però anche che vi sarebbero stati pure lunghi periodi di pressoché totale assenza di sintomi in cui il ricorrente si presenterebbe particolarmente attivo e intraprendente e in cui emergerebbero alcuni problemi legati ad aspetti personologici di rigidità, puntigliosità e scarsa tolleranza al fatto che gli altri non si adeguino esattamente al proprio modo di fare. Questi aspetti sarebbero decisamente di tipo anancastico e ipertimico, anche se non sarebbero sufficienti a porre diagnosi di disturbo della personalità o di bipolarità e sembrerebbero solitamente molto funzionali sul lavoro. La comparsa di ansia, tensione, maggior irritabilità e disforia, oltre a essere poco funzionali in un lavoro in cui le relazioni sono importanti, inficerebbero anche il funzionamento al domicilio con la famiglia e per questo il ricorrente, sia in passato che attualmente, tenderebbe a limitare, benché in misura tutt'altro che completa, i contatti esterni, alimentando tuttavia in questo modo i vissuti di disfunzionamento soggettivo. Sarebbe da notare come anche in passato il ricorrente avrebbe presentato episodi tendenzialmente lunghi della durata ben superiore a un anno che, tuttavia, sarebbero sempre andati incontro a completa remissione. Attualmente il ricorrente presenterebbe obiettivamente una deflessione timica seppur non particolarmente marcata, craving di carboidrati, riferita diminuzione della libido, diminuzione della volitività e del piacere nel fare le cose, senza che si apprezzino quote ansiose elevate. Sarebbe presente un ritiro del tutto parziale e non sarebbero presenti deficit cognitivi, quanto invece un incremento della quota ansiosa di fronte a performances che lo vedano interagire con le altre persone. Questi segni e sintomi sarebbero
22 - compatibili con un'incompleta remissione dall'episodio depressivo di grado medio esordito nel luglio 2016. Il ricorrente attualmente avrebbe l'intenzione di aumentare il pensum lavorativo anche se in modo molto graduale (al 30% da gennaio 2018 e al 50% dopo congruo periodo di stabilizzazione) nel timore di presentare ricadute e di non essere in grado di tollerare i ritmi e lo stress lavorativo che, comunque, già dopo l'ultimo episodio del 2011 avrebbe cercato di diminuire, eliminando le curatele. 5.1.2.Concludono poi ritenendo che se da una parte si riconoscerebbe che la durata degli episodi depressivi apparrebbe essere stata sempre piuttosto lunga, attualmente per quanto clinicamente obiettivabile una ripresa lavorativa almeno al 50% sarebbe del tutto esigibile. A questo si aggiunga che, con un incremento della farmacoterapia – che non presenterebbe collateralità – in modo corrispondente a quanto prescritto dal medico curante, il ricorrente presenterebbe molto verosimilmente un'accelerazione della remissione dall'episodio depressivo e potrebbe ottenere anche un completo recupero della capacità lavorativa nei prossimi 6 mesi, mentre i tempi si allungherebbero mantenendo una farmacoterapia come quella attuale che, anche dai dosaggi farmacologici, apparrebbe ben distante dai valori ritenuti efficaci oltre a mettere in dubbio la compliance del ricorrente, atteso che i valori della fluoxetina sarebbero ai limiti inferiori di dosabilità. La prognosi quindi per un recupero pieno della funzionalità apparrebbe essere del tutto positiva anche se resa più lunga sia dalla non piena compliance sia dall'alta aspettativa di funzionamento dovuta al costante paragone con il funzionamento in eutimia, come detto, tendenzialmente ipertimico. 5.1.3.Attualmente le dimensioni maggiormente inficiate nell'attività abituale che necessiterebbe di un costante e intenso contatto con gli altri sarebbero l'assertività e le competenze, ma anche la continuità e la flessibilità. In un'attività in cui dovesse svolgere mansioni di ufficio, senza contatto con gli altri e con basse responsabilità, in ambiente piccolo, per nulla
23 - conflittuale e senza pressione, il ricorrente non mostrerebbe particolari deficit, per cui i periti ritennero che in un'attività confacente il ricorrente abbia presentato ai tempi un'incapacità lavorativa massima del 10% (diminuzione del rendimento). Nell'attività equivalente a quella di casalingo, sul piano medico-teorico, la capacità lavorativa sarebbe sempre stata e continuerebbe a essere piena. 5.2.Parimenti dettagliatamente i due periti si sono espressi in merito alle conseguenze sulla capacità di lavoro del ricorrente nell'ambito della descrizione di risorse e deficit secondo lo schema MINI-ICF-APP. Hanno giudicato il grado di disabilità moderato nei punti rispetto delle regole, flessibilità, competenze, persistenza, assertività, contatto con gli altri e integrazione nel gruppo. Si tratta di punti in cui, se il ricorrente non entra in contatto con altre persone, non dovrebbero porsi particolari problemi. Nell'ambito dell'organizzazione dei compiti stimano un grado di disabilità lieve-moderato, nell'ambito delle attività spontanee un grado di disabilità lieve, e in tutti gli altri il grado di disabilità è a lor dire assente. Riassumendo ritengono perciò che in attività confacente al ricorrente andrebbe attestata un'incapacità lavorativa limitatamente al 10%. 5.3.Il medico curante, il Dr. med. D._____, si limita a sostenere che il ricorrente sarebbe inabile al lavoro in qualsiasi attività (anche adeguata) nella misura almeno del 50% rispettivamente del 60%. Difatti nella perizia si sarebbe ipotizzato che la depressione ricorrente sia indipendente da fattori esterni. Nonostante l'aumento della farmacoterapia, alla quale questa volta il ricorrente sarebbe rimasto aderente, lo stato di salute del ricorrente non sarebbe migliorato. Egli non sarebbe riuscito ad aumentare il suo volume d'impiego oltre il 30%. I suoi problemi si sarebbero anzi cronicizzati. Del resto sarebbe impossibile trovare un posto di lavoro così come descritto nella perizia, specialmente per una persona di 58 anni. Occorrerebbe fare una nuova valutazione peritale sull'inabilità lavorativa che segua la realtà del mercato del lavoro e le caratteristiche del ricorrente.
24 - 5.4.In sede di ricorso l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni ha chiesto un apprezzamento in merito alla perizia e alle osservazioni del medico curante anche da parte del medico del SMR nella persona del Dr. med. P.. Quest'ultimo ha risposto che il medico curante, ossia il Dr. med. D., dichiarerebbe di condividere le considerazioni dei periti in merito alle cause risp. all'insorgenza dell'attuale episodio depressivo. Secondo il medico curante la componente endogena giustificherebbe tuttavia un'incapacità al lavoro in attività adatta più elevata di quanto stabilito dai periti. Il Dr. med. D._____ riterrebbe inoltre che la perizia offra una buona descrizione della psicopatologia e delle limitazioni funzionali del caso, segnalerebbe però di avrebbe dubbi sulla prognosi positivamente formulata nella perizia. Infine il medico curante metterebbe in dubbio il sussistere, sul mercato del lavoro reale, di un'attività adatta compatibile con le limitazioni del ricorrente, soprattutto considerata l'età avanzata. Secondo la valutazione del Dr. med. D., quindi, la capacità lavorativa sarebbe inferiore rispetto a quanto stabilito dai periti. Il Dr. med. P. riassume dunque scrivendo che nella valutazione medica il medico curante confermerebbe sostanzialmente le considerazioni dei periti, specie in merito alla psicopatologia, la diagnosi e le limitazioni funzionali. Giungerebbe tuttavia ad altre conclusioni per quanto riguarda la capacità al lavoro, adeguandola al mercato del lavoro reale e non a quello equilibrato, e includendo nella valutazione il fattore età, estraneo all'AI. Non vi sarebbe alcuna evidenza dell'affermazione secondo la quale una depressione endogena vada valutata diversamente da una esogena per quanto riguarda la capacità lavorativa, tanto più che il concetto di depressione endogena/esogena sarebbe stato in gran parte abbandonato nella psichiatria moderna e per questo motivo non comparirebbe quindi nell'ICD-10. Le considerazioni del medico curante non sarebbero pertanto in grado di suscitare alcun dubbio sostanziale
25 - sulla valutazione dei periti, alla quale perciò dal punto di vista medico- assicurativo spetterebbe pieno valore probatorio. 5.5.Assieme alla sua replica, il ricorrente ha inoltrato anche una presa di posizione del suo medico curante, nella quale il Dr. med. D._____ dichiara che non avrebbe basato le sue riflessioni sulle caratteristiche di endogeneicità, ma avrebbe ripreso quanto il perito – o meglio i periti – avrebbero già scritto e avrebbe definito come la presenza di uno stato depressivo – qualsivoglia endogeno ed esogeno – impedirebbe l'attività lavorativa in qualsiasi tipo di campo di lavoro del ricorrente, nella misura almeno del 50/60%. Pertanto la sua presa di posizione non sarebbe stata legata all'endogeneicità, ma al quadro depressivo evidente e chiaro. Quanto scriverebbe il Dr. med. P._____ non toglierebbe nulla al suo scritto del 10 dicembre 2019, laddove avrebbe affermato, in modo strutturato, come il ricorrente abbia un'inabilità lavorativa in tutte le attività lavorative del 50/60%. 5.6.A mente della Corte l'argomentazione del ricorrente, assieme a quella del suo medico curante, non convince e non va seguita. Visto quanto precede, non vi sono elementi o indizi sufficienti in grado di mettere in discussione la valutazione peritale. Piuttosto si costata che la perizia appare complessiva, coerente, conclusiva, comprensibilmente motivata e priva di contraddizioni. Come descritto, essa tratta molto dettagliatamente tutti i temi rilevanti e viene del resto in gran parte condivisa pure dal medico curante. Quest'ultimo la contesta unicamente nel suo apprezzamento della capacità lavorativa. In merito alla tesi del medico curante che ritiene che il ricorrente non sia andato incontro a un miglioramento sostanziale va risposto che, difronte alle menzionate problematiche di compliance riguardo alla farmacoterapia, sottaciute appunto al medico curante, vi sono certi dubbi che il ricorrente abbia fatto tutto quanto ragionevolmente esigibile da lui per migliorare il suo stato di salute e con questo la sua capacità lavorativa. Comunque sia, quanto ritenuto dal medico curante, il
26 - quale secondo la giurisprudenza di fatto ha un certo interesse a pronunciarsi tendenzialmente piuttosto a favore del proprio paziente, non è in grado di invalidare le costatazioni fatte dai due periti specialisti indipendenti che nella descrizione dei loro referti giungono a risultati concludenti, condivisi del resto anche dal medico del SMR. Non sussistono pertanto indizi concreti a mettere in causa la loro attendibilità. Alla perizia va quindi riconosciuto pieno valore probatorio nella valutazione delle prove e non si impongono complementi istruttori. L'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni poteva dunque basarsi sulla perizia nel suo apprezzamento. 5.7.Il ricorrente non può ricavare nulla a suo vantaggio nemmeno dal passaggio della CIGI da lui menzionata. La n. 3047 prevede difatti che la valutazione della capacità lavorativa in base allo stato di salute dell'assicurato, ossia la costatazione se una persona possa o debba lavorare seduta o in piedi, all'aperto o in locali riscaldati, se possa portare e sollevare pesi ecc. è compito di un medico. È pur vero che essa prosegue statuendo che né i medici né il SMR devono invece esprimere pareri sulla capacità al guadagno o sul grado d'invalidità. Nel caso in giudizio però i periti si sono appunto espressi in primo luogo in merito alle attività confacenti. Assieme a esse hanno menzionato anche il pensum lavorativo fattibile. Ciò era tuttavia del tutto ammissibile. I due medici specialisti dovevano valutare proprio anche il grado occupazionale fisicamente, o meglio psichicamente, possibile, in vista delle attività da loro descritte e tenendo conto delle limitazioni date dallo stato di salute del ricorrente. La CIGI prescrive unicamente che in base a tali valutazioni spetti poi all'ufficio AI competente calcolare il grado d'invalidità. In tal senso per l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni era indispensabile sapere quali attività sarebbero ancora possibili e per quante ore alla settimana. Ne segue che non vi è stata nemmeno una violazione della CIGI.
27 - 5.8.Infine anche per quanto attiene alla messa a profitto della capacità residua non va seguito quanto addotto dal ricorrente. Come costatato nella decisione impugnata, in quel momento egli non aveva ancora compiuto i 60 anni di età – soglia fissata dalla giurisprudenza come determinante per iniziare a tener conto anche dell'età avanzata quale fattore del resto estraneo all'invalidità (cfr. per più dettagli ad esempio la sentenza S 19 90 del 24 febbraio 2021 consid. 6.5 segg.). Anche in merito a quest'ambito il ricorrente non avanza dunque argomenti convincenti a suo favore. 6.Secondo il ricorrente, poi, per determinare il guadagno da invalido non sarebbe ammissibile basarsi sulle tabelle della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) per un assicurato affetto da problematiche oggettivate e con limitazioni di carattere psichiatrico. 6.1.La censura è infondata. Mal si comprende perché in modo generale non dovrebbe essere possibile poggiarsi sulle tabelle della RSS, il che secondo la giurisprudenza costituisce la regola, né tantomeno perché farlo nel caso in giudizio dovrebbe rappresentare una violazione di diritto. Dalla giurisprudenza citata sopra risulta anzi il contrario. In fondo, però, questa Corte si considera che il ricorrente intendeva affermare piuttosto che il basarsi sulle tabelle della RSS sarebbe inammissibile poiché sarebbe impossibile trovare un posto di lavoro anche solo teoricamente in un mercato del lavoro equilibrato. A tale riguardo va rinviato a quanto ritenuto sopra (consid. 5.8), oltre che costatare che si tratta pur sempre di una valutazione medico-teorica, la quale può divergere dalla situazione reale sul mercato del lavoro. Ciò è voluto dal legislatore e dalla giurisprudenza. 6.2.Per determinare il reddito da invalido, nel presente caso l'Ufficio AI si è basato sulla RSS 2014 nel settore privato, tabella TA1_tirage_skill_level, prendendo il totale (media di tutti i settori economici) per il livello di competenza 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale) per un uomo con un carico di lavoro del 90% (vedi l'act. C.83). Ha dunque preso come base
28 - un salario di CHF 5'312.00 per 40 ore, adeguandolo alle 41.7 ore usuali, indicizzandolo per il tempo trascorso (dal 2014 al 2018) e applicandolo a un volume d'impiego del 90%, giungendo così a un reddito annuo concreto di CHF 61'648.10 (=CHF 5'312.00 / 40 x 41.7 x 12 x 1.003674 x 1.006761 x 1.01 x 1.01 / 100 * 90). Tale calcolo si rivela del tutto corretto e può essere mantenuto. 6.3.Comparando il reddito da invalido di CHF 61'648.10 con quello senza invalidità, stabilito sempre dall'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni nella decisione impugnata a CHF 37'508.05 senza che il ricorrente vi si opponesse, si costata che non vi è nessuna perdita di guadagno e perciò nemmeno un grado d'invalidità positivo che giustificherebbe il riconoscimento di una rendita AI dal 1° ottobre 2017 in poi. Difatti giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LGPA. La richiesta di prestazioni riporta la data del timbro postale del 14 giugno 2017 (act. C.35), il diritto alla rendita sarebbe quindi nato al più presto il 1° dicembre 2017 quando, secondo gli accertamenti medici, il ricorrente era appunto di nuovo abile al lavoro in misura del 90%. 6.4.Nulla muta a tale riguardo nemmeno se, per mera ipotesi, si partisse dall'idea che il ricorrente fosse effettivamente da considerare abile al lavoro limitatamente nella misura del 40% in attività adatta, come lo postula il medico curante del ricorrente. Difatti in tal caso il reddito da invalido si ridurrebbe a CHF 27'399.15. Prendendo sempre il reddito senza invalidità di CHF 37'508.05 risulterebbe un grado d'invalidità del 27%. Perfino se si volesse concedere in più anche una riduzione del 15% non si giungerebbe a una conclusione contraria, poiché si arriverebbe anche in quell'ipotesi a un grado d'invalidità di 38% e cioè inferiore alla soglia del 40% di cui all'art. 28 cpv. 2 LAI.
29 - 6.5.Ne segue che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata dell'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni va confermata. 7.Visto l'esito della procedura, le spese, per prassi fissate a CHF 700.00, vanno a carico del ricorrente soccombente, senza che gli venga aggiudicata un'indennità a titolo di ripetibili. All'Ufficio AI che ha agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali non vengono neppure riconosciute spese ripetibili, non essendovi motivi che eccezionalmente lo giustificherebbero (art. 78 cpv. 2 LGA).
30 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico di A._____. 3.Non sono riconosciute spese ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 5.[Comunicazioni]