Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2017 94
Entscheidungsdatum
30.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 17 94 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 30 giugno 2017 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentata dal Sindacato UNIA, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente sospensione dal diritto all'indennità

  • 2 - 1.A._____ è di professione commessa e lavorava da ultimo nel suo campo di attività. Dal 1. settembre 2015 l'assicurata rivendicava il diritto all'indennità di disoccupazione. 2.Con decisione 4 maggio 2017, l'assicurata veniva sospesa dal diritto all'indennità per due giorni per aver cercato lavoro nel marzo 2017 solo fino al 17 del mese. La tempestiva opposizione presentata dall'assicurata in data 8 maggio 2017 veniva respinta con decisione 24 maggio 2017. 3.Nel ricorso proposto al Tribunale amministrativo il 22 giugno 2017, A._____ chiedeva l'annullamento della sanzione decisa o eventualmente la sua riduzione. Durante la seconda metà del mese di marzo sarebbero stati compiuti forzi per trovare un lavoro anche se la loro comprova sarebbe stata prodotta tardivamente. Moralmente e giuridicamente essa avrebbe pertanto ossequiato il dovere di ridurre il danno e pertanto la colpa che le sarebbe imputabile andrebbe qualificata come oltremodo lieve. 4.Nella risposta del 29 giugno 2017 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) concludeva alla reiezione del ricorso. L'assicurata avrebbe effettivamente dimostrata una ricerca di lavoro anche dopo il 17 di marzo 2017, ma la stessa non potrebbe venire presa in considerazione in quanto tardiva. Considerando in diritto: 1.Giusta l'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell'evenienza, la ricorrente ha un

  • 3 - guadagno assicurato di fr. 4'658.--. La corrispondente indennità giornaliera (70 %) è di fr. 150.25. La sanzione pronunciata è di due giorni e la controversia verte pertanto su di un valore litigioso di fr. 300.50 per cui la presente vertenza ricade nell'ambito di competenza del giudice unico.

  1. a)In base all'art. 30 cpv. 1 lett. c della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), l'assicurata è sospesa dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata. Come previsto all'art. 17 cpv. 1 LADI, l'assicurata che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lei per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Essa deve poter comprovare tale suo impegno. In conformità all'art. 26 dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI; RS 837.02), l'assicurata deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie. Essa deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione. E' considerato periodo di controllo ogni mese civile (art. 27a OADI). b)L'obbligo di fornire degli sforzi personali nell’intento di trovare un lavoro implica, da parte dell’assicurata, che essa deve adoperarsi pienamente per far cessare la propria disoccupazione conformemente al principio della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b, 400 e riferimenti). Per quanto attiene alla qualità degli sforzi intrapresi, la legge non prevede
  • 4 - nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate per iscritto, presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro o per telefono. Ciò che importa è che l'assicurata, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente di avere realmente compiuto gli sforzi da essa indicati (vedi per maggiori dettagli la sentenza del Tribunale amministrativo S 11 65). c)Nell'evenienza non è posto in discussione che le 11 ricerche indicate sul modulo di "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" riguardanti il mese di marzo 2017 siano più che sufficienti da un punto di vista quantitativo. All'assicurata viene invece rimproverato di non aver cercato lavoro in modo costante e regolare ovvero anche durante la seconda metà del mese di marzo 2017. Infatti, dal 17 di marzo alla fine del mese vi sarebbero ancora state due settimane lavorative, durante le quali non risulterebbe essere stata effettuata alcuna ricerca d'impiego. Per giustificare il suo modo di agire, inizialmente, la ricorrente pretendeva in generale di aver indicate della date errate, avendo compiuti sforzi anche dopo il 17 di marzo. Concretamente la signora B._____ sarebbe stata contattata non il 17 di marzo come indicato sul formulario bensì il 21 del mese. La pretesa non è però corretta. Come risulta dal messaggio di posta elettronica inviato dall'assicurata alla signora B._____ tramite "tutti.ch" il contatto era avvenuto il 17 e non il 21 di marzo. In quest'ultima data era invece stata la signora B._____ a chiedere all'assicurata l'inoltro del curriculum vitae. d)Agli atti vi è invece la candidatura del 29 marzo 2017 che l'assicurata avrebbe inviato alla C._____ GmbH e che non figura sul formulario degli sforzi personali, essendo stato detto documento trasmesso agli organi della disoccupazione già il 25 marzo 2017 e ricevuto il 27 successivo. Questa candidatura, allegata alla presa di posizione del 2 maggio 2017 non è stata presa in considerazione in applicazione dell'art. 26 cpv. 2

  • 5 - OADI, non essendo pervenuta all'UCIAML entro il quinto giorno del mese di aprile o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

  1. a)Nella DTF 139 V 164, la massima istanza federale si soffermava sulla costituzionalità dell'art. 26 cpv. 2 OADI, che nella sua versione attuale, entrata in vigore il 1. aprile 2011, potrebbe apparire troppo severo. Giusta la precedente normativa, infatti, all'assicurata veniva concesso un congruo termine per presentare la prova degli sforzi compiuti e simultaneamente veniva avvertita per iscritto sulle conseguenze di una eventuale inottemperanza ingiustificata, nel senso che le ricerche di lavoro non sarebbero più state prese in considerazione. Per il Tribunale federale l'attuale art. 26 cpv. 2 OADI - in quanto semplice concretizzazione dell'obbligo che spetta all'assicurata di poter comprovare il suo impegno giusta l'art. 17 cpv. 1 terza frase LADI sotto pena della sanzione prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - è costituzionale e rispetta il principio della legalità. Ne discende che, senza una valida motivazione, la sospensione del diritto all'indennità può essere decisa qualora le prove degli sforzi compiuti non siano state presentate entro il termine di cui all'art. 26 cpv. 2 OADI, senza che abbia alcuna importanza il fatto che le prove vengano prodotte ulteriormente (vedi sulla questione DTF 139 V 164 cons. 3.3 e sentenze del Tribunale federale 8C_946/2015 del 2 marzo 2016 cons. 3.2 nonché 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 cons. 4.2). b)Non è contestato che l'assicurata non abbia prodotta la prova dello sforzo compiuto il 29 marzo 2017 entro i primi cinque giorni del mese di aprile
  2. Ne consegue che questa prova della ricerca di lavoro non può essere considerata. In sostanza invece, nel proprio ricorso, viene chiesta la presa in considerazione della ricerca di lavoro fatta il 29 marzo per giustificare l'annullamento della sanzione. La pretesa non può però essere seguita, in quanto così facendo verrebbe a perdere qualsiasi valenza legale la norma di cui all'art. 26 cpv. 2 OADI. Come è stato esposto in precedenza, la presentazione tardiva della ricerca di lavoro
  • 6 - implica la sua disattenzione, senza che abbia alcuna importanza il fatto che la prova venga fornita in seguito.
  1. a)Giusta l'art. 30 cpv. 3 LADI, la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo. Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione (art. 30 cpv. 3bis LADI). Facendo uso di tale facoltà l'esecutivo federale ha stabilito che la sospensione è di uno fino a quindici giorni in caso di colpa lieve, di sedici fino a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e di trentuno fino a sessanta giorni in caso di colpa grave. Contrariamente a quanto avviene in altri abiti del diritto (per esempio circolazione stradale o derrate alimentari) la normativa in materia si assicurazione contro la disoccupazione non prevede invece che in casi di esigua gravità si possa prescindere da qualsiasi pena. Per garantire una certa parità di trattamento tra assicurati, la Segreteria di Stato dell'economia [SECO] ha pubblicate della tabelle delle sospensioni, precisando che per ogni sospensione dovesse essere preso in considerazione sia il comportamento dell’assicurata che il fatto che la possibilità di scostarsi dai valori indicati nelle tabelle, nel senso di applicare una sanzione più severa o più leggera, richiedesse una motivazione. Secondo dette tabelle (vedi Prassi LADI, ID, marginale D72), delle ricerche di lavoro insufficienti durante il periodo di controllo giustificano, la prima volta, una sanzione che varia da tre a quattro giorni, mentre la seconda volta la sanzione varia da cinque a nove giorni. b)Per quanto riguarda la sanzione decisa, l'assicurata ritiene che "sarebbe necessario e vitale considerare che la colpa sia oltremodo lieve e che non abbia cagionato alcun danno all'assicurazione". Sarebbe inoltre la prima volta che l'assicurata verrebbe sanzionata e il suo comportamento non avrebbe danneggiato l'assicurazione. Tenendo presente la sospensione decisa di due giorni, appare evidente che la sanzione pronunciata tenga conto del fatto che l'assicura sia stata sanzionata per la prima volta. Per il
  • 7 - resto, la pretesa che l'insufficienza degli sforzi non abbia potuto pregiudicare gli interessi finanziari dell'assicurazione contro la disoccupazione non è difendibile, comportando ogni sforzo nella ricerca di un lavoro la potenziale possibilità di assunzione dell'assicurata e quindi la cessazione dello stato di disoccupazione. Nell'evenienza comunque, l'autorità convenuta si è scostata dai valori standard di tre o quattro giorni per applicare una sanzione di soli due giorni, motivo per cui l'esiguità della colpa è stata debitamente considerata. L'unico motivo di biasimo è costituito dal fatto che per due settimane lavorative l'assicura non abbia comprovato sforzi nel senso di ricerche di lavoro e che pertanto il suo impegno per il mese di marzo non sia stato costante e regolare. Nel proprio ricorso, l'assicurata concorda sull'esistenza di una colpa alquanto leggera. Per questo giudice, la sospensione decisa non fa che confermare questa valutazione. In principio, secondo le tabelle delle sospensioni pubblicate dal SECO, una sospensione inferiore a tre giorni non è mai prevista. Operando quindi una sospensione di due giorni, la particolare situazione dell'istante è stata debitamente presa in considerazione. Un'ulteriore riduzione di detta pena, come proposto in sede di ricorso, trattandosi in pratica di una correzione che riguarderebbe una sola giornata, va esclusa a priori già in virtù del minimo margine di apprezzamento che spetta all'autorità convenuta nella definizione della concreta sospensione. È indubbio che quanto possa essere rimproverato all'assicurata sia veramente una colpa di poco conto, ma la sanzione corrisponde per l'appunto ad una pena di minima gravità. 5.In conclusione pertanto il ricorso deve essere respinto. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita e - visto l'esito del ricorso - non vengono assegnate ripetibili. Il Giudice unico decide:

  • 8 - 1.Il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

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LADI

  • art. 17 LADI
  • art. 30 LADI

LPGA

  • art. 61 LPGA

OADI

  • art. 26 OADI
  • art. 27a OADI

Gerichtsentscheide

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