VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 16 4 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenzaRacioppi giudiciMoser, Meisser attuarioPaganini SENTENZA del 9 maggio 2017 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato da lic. iur. et oec. Cristina Keller, ricorrente contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA/INSAI), convenuto concernente prestazioni assicurative LAINF
2 - 1.A._____ era impiegato dal 2011 fino al 31 ottobre 2014 presso l'agenzia di collocamento B._____ AG, in qualità di carpentiere e come tale era obbligatoriamente assicurato presso l'INSAI per le conseguenze di infortuni e malattie professionali. L'ultimo ingaggio avveniva tra il 19 maggio 2014 e il 31 ottobre 2014. 2.Il 27 ottobre 2014, mentre lavorava su un cantiere per la carpenteria C._____ AG, egli subiva un infortunio al ginocchio destro scivolando all'indietro su un tetto. Stando al referto medico, egli riportava una grave storta con trauma distorsivo al ginocchio, trauma rotativo e trauma in flessione con frattura del plateau tibiale. Il giorno seguente egli veniva operato presso la Clinica Gut e poi nuovamente il 3 novembre 2014. L'INSAI copriva le spese per le cure sanitarie ed elargiva le indennità giornaliere. 3.Il 21 aprile 2015 si procedeva alla rimozione del materiale osteosintetico. A causa dei persistenti dolori, il 24 giugno 2015 egli veniva sottoposto ad una EMG ed il 25 giugno 2015 ad una MRI. Il 18 agosto 2015 veniva effettuata un'artroscopia. 4.Sulla base della valutazione del medico circondariale del 10 settembre 2015, il 18 settembre 2015 l'INSAI decideva di sopprimere le indennità giornaliere e di chiudere il caso per il 30 settembre 2015, poiché i disturbi presenti non sarebbero più causati dall'infortunio, ma da attribuire esclusivamente ad una malattia. 5.In data 30 settembre 2015 il medico della Clinica Gut comunicava all'INSAI che A._____ non sarebbe ancora guarito e che per il momento una ripresa della tradizionale attività non sarebbe possibile. 6.Contro la decisione di soppressione del 18 settembre 2015 A._____ presentava opposizione, al che gli atti venivano inviati nuovamente al
3 - medico circondariale che con rapporto del 21 ottobre 2015 confermava la sua opinione già espressa il 9 settembre 2015. 7.Con decisione su opposizione 23 novembre 2015 l'INSAI confermava la decisione 18 settembre 2015. 8.Avverso la decisione su opposizione l'11 gennaio 2016 A._____ (qui di seguito: ricorrente) inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo chiedendo proceduralmente che sia ordinata una perizia medica indipendente atta a stabilire le patologie del ricorrente alle ginocchia, la causa delle patologie (malattia/infortunio) e, in caso di concorrenza tra cause, la preponderanza delle stesse; inoltre, che il ricorso sia accolto e la decisione impugnata sia annullata. L'INSAI sia obbligata a corrispondere le prestazioni assicurative al ricorrente dal 1° ottobre 2015 e fino alla sua completa guarigione. In via eventuale, egli chiedeva l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio all'INSAI per una nuova decisione. Sostanzialmente egli adduceva che ci sarebbero delle incongruenze tra i rapporti medici. Egli avrebbe tutt'oggi continui dolori all'articolazione che riterrebbe riconducibili all'infortunio. La causa effettiva non sarebbe stata stabilita in modo esaustivo. 9.Con risposta del 27 gennaio 2016 l'INSAI (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. In essenza, esso sosteneva che il medico circondariale avrebbe reso le proprie valutazioni in modo accurato, confrontandosi pure con il parere divergente del medico della Clinica Gut. 10.Con replica del 22 febbraio 2016 il ricorrente puntualizzava le proprie allegazioni. Inoltre, faceva richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
4 - 11.Con duplica del 4 marzo 2016 il convenuto confermava gli argomenti della risposta. 12.Con scritto del 27 giugno 2016 il ricorrente inoltrava un referto medico datato del 17 giugno 2016 in seguito alla visita presso l'Ospedale universitario di Zurigo. Considerando in diritto: 1.Oggetto di impugnazione è la decisione su opposizione 23 novembre
6 - della soppressione del diritto a prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato, bensì all'assicuratore. Esso deve provare che le cause riconducibili all'infortunio non esplicano più effetti, non però l'esistenza di un motivo estraneo all'incidente (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 cons. 4.2 con riferimenti). c/aa)Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, in linea di principio è consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicurativo. All'imparzialità e all'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (cfr. DTF 122 V 157). Secondo il Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicuratore, occorre sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (cfr. DTF 135 V 465 cons. 4.4). Giova altresì ricordare che, di principio, l'avviso dei medici curanti deve essere considerato con la necessaria prudenza (cfr. DTF 125 V 351 cons. 3b/cc). Infatti, secondo l'esperienza comune, in caso di dubbio il medico curante tende generalmente a pronunciarsi in favore del proprio paziente a causa del rapporto di fiducia che lo lega a quest'ultimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_698/2015 del 6 gennaio 2016 cons. 2.2). c/bb)Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è invece rilevante né l'origine né la denominazione ad esempio quale perizia o rapporto (cfr. DTF 125 V 352 cons. 3a, 122 V 160 cons. 1c; sentenze del Tribunale federale
7 - 8C_313/2012 del 7 giugno 2012 cons. 3.2, 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 cons. 7). c/cc)Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_126/2010 del 18 ottobre 2010 cons. 7 con riferimenti).
9 - radiologia e neuroradiologia del centro diagnostico Belmont, dott. med. F., nel referto sulla MRI effettuata il 25 giugno 2015 (doc. 73 convenuto), aveva anch'egli concluso che, fra gli altri (netta artrosi del condilo femorale mediale con profonde lesioni della cartilagine grado II-III, massiccio rigonfiamento del legamento collaterale mediale dovuto al carico con borsite della zampa d'oca, minima artrosi femoro-patellare) sarebbero presenti complessi strappi dovuti a degenerazione del menisco interno. Le valutazioni del medico circondariale trovano quindi fondamento nei precedenti referti. Inoltre, esse non stanno in contraddizione con quanto riferito nell'ultimo referto del dott. med. D. del 30 settembre 2015 (doc. 97 convenuto). Questi, infatti, si limita ad asserire che il ricorrente non sarebbe guarito e che una ripresa dell'attività lavorativa tradizionale al momento sarebbe impensabile. Egli, tuttavia, non contraddice concretamente le conclusioni del medico circondariale dott. med. E., che ha pure invitato il dott. med. D. ad inoltrare eventuali pareri medici oggettivabili al fine di rivalutare eventualmente il caso (cfr. doc. 110 pag. 4 convenuto), ciò che il dott. med. D._____ però non ha fatto. Nel parere conclusivo reso in seguito all'opposizione del ricorrente, il medico circondariale afferma che il dott. med. D._____ non avrebbe trovato alcune patologie all'infuori di dolori nei punti già conosciuti nei portali artroscopici precedentemente non irritati (cfr. doc. 110 pag. 4). Egli sostiene che il dott. med. D._____ non avrebbe riscontrato nulla di oggettivo che possa giustificare un'incapacità lavorativa. Alla luce di quanto appena esposto, la valutazione del dott. med. D._____ appare comprensibile con il grado di probabilità preponderante. Non si intravedono motivi per dubitare della sua attendibilità. Un nesso causale tra l'infortunio e i disturbi ancora lamentati dal ricorrente con tutta probabilità non è quindi dato. b)Bisogna ancora soffermarsi sull'ultimo referto stilato dalla Clinica Balgrist di Zurigo del 17 giugno 2016 e inoltrato in questa sede dal ricorrente. Dagli atti risulta che durante l'operazione del 28 ottobre 2014 successiva
10 - all'infortunio, apparentemente è stato cucito nella sutura il nervo safeno (cfr. rapporto del 25 giugno 2015 dello specialista FMH in neurologia dott. med. G._____, doc. 69 convenuto). Nell'ultimo referto del 17 giugno 2016 i medici della Clinica Balgrist affermano che, attualmente, l'attenzione sarebbe concentrata sulle problematiche neuropatiche – essi rilevano una neuropatia del nervo safeno –, piuttosto che su quelle dell'artrosi. A questo punto giova ricordare che il ricorrente durante l'esame circondariale del 9 giugno 2015 (doc. 65 convenuto), apparentemente sosteneva che, dopo la revisione del nervo safeno, egli avrebbe sentito ancora dei bruciori ma che questi sarebbero accettabili e non rappresenterebbero un motivo di riduzione della capacità lavorativa. Si riconferma così il parere del medico circondariale, secondo cui, per i dolori soggettivi del ricorrente non ci sarebbero dei correlati medici oggettivamente verificabili. 6.Giusta le precedenti considerazioni, l'incarto medico appare completo e convincente per cui in applicazione dell'apprezzamento anticipato (DTF 134 I 140 cons. 5.3 con rinvii) non appare necessario ordinare ulteriori chiarimenti sulla fattispecie. Per questi motivi il ricorso va respinto.
11 - b)Il ricorrente è sposato. Quale reddito la famiglia attualmente riscuote solamente un'indennità giornaliera dalla cassa disoccupazione. Averi liquidi sostanziali non ve ne sono. Pur disponendo di un'abitazione propria all’estero, essa ha un basso valore di stima (ca. EUR 45'000.--). In generale, dai proprietari di un'abitazione si può pretendere l'ottenimento di un mutuo ipotecario o un aumento di uno esistente per far fronte alle spese di rappresentanza. Nell'evenienza, tenuto conto dell'esiguo reddito di cui dispone la famiglia, si deve tuttavia concludere ad una situazione di forte rigore economico, senza che siano necessari ulteriori accertamenti. Inoltre, il ricorso non può essere ritenuto a priori senza speranza, per cui i requisiti per l'assistenza giudiziaria gratuita sono soddisfatti. Oltre a ciò, le circostanze concrete giustificano la designazione di un avvocato d'ufficio. La nota d'onorario del 31 marzo 2016 inoltrata dalla patrocinatrice del ricorrente va tuttavia ridotta, nella misura in cui viene riconosciuto un onorario di 200 franchi all'ora (art. 76 cpv. 3 LGA in combinato disposto con l'art. 5 dell'ordinanza sull'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]) oltre alle spese necessarie, ma senza le spese di cancelleria (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo U 13 95 del 9 dicembre 2014 cons. 4). Ne consegue che l'indennità per il patrocinio, assunta provvisoriamente dalla cassa del Tribunale amministrativo e da rimborsare da parte del ricorrente qualora la sua situazione finanziaria lo permetta, è di fr. 1'679.80 ([7.66 ore à fr. 200.-- = fr. 1'533.35 + fr. 22.-- di spese = fr. 1'555.35] + 8 % di IVA). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita.
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