Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2016 117
Entscheidungsdatum
08.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 16 117 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenzaRacioppi giudiciMoser, Meisser attuariaKrättli-Keller SENTENZA dell'8 febbraio 2017 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente prestazioni complementari (condono)

  • 2 - 1.A._____ faceva domanda di prestazioni complementari (PC) in data 4 ottobre 2010. Nella richiesta la petente - sulla base del calcolo degli interessi dell'anno precedente - dichiarava un debito ipotecario di fr. 394'100.-- per il quale sosteneva di corrispondere interessi passivi per un ammontare annuo di fr. 10'143.45 (base 2009), mentre in realtà gli interessi sul debito erano dal 2010 già decisamente inferiori a quelli corrisposti in precedenza, come emergeva nell'ambito della revisione periodica della PC effettuata nel corso del 2014. 2.Con decisione 2 aprile 2015 l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS (qui di seguito semplicemente cassa di compensazione), calcolava l'ammontare della prestazione percepita in troppo dalla data d'erogazione della PC nel 2010 fino al novembre 2014 e chiedeva all’assicurata la restituzione di fr. 23'495.--. La tempestiva opposizione 21 aprile 2015 veniva respinta con decisione 31 agosto 2015 e in data 5 aprile 2016 la richiesta di restituzione veniva confermata anche in sede giudiziaria (sentenza del Tribunale amministrativo S 15 122) e cresceva in giudicato. 3.Il 26 aprile 2016, A._____ presentava una richiesta di condono adducendo essenzialmente la precaria situazione economica nella quale verserebbe e la propria buona fede. Avrebbe poi perso per imperizia propria il diritto al rimborso di ingenti spese per interventi dentari per circa fr. 12'000.--. 4.Il 26 maggio 2016 la richiesta di condono veniva respinta. Pur ammettendo che per la beneficiaria della PC la restituzione potesse costituire un onere troppo gravoso, la cassa di compensazione rifiutava la richiesta di condono non essendo data la buona fede. Ogni anno, l'assicurata sarebbe stata invitata a controllare il nuovo conteggio della

  • 3 - PC e ogni inizio anno la banca avrebbe comunicato alla cliente l'ammontare degli interessi ipotecari dovuti per l'anno trascorso. La beneficiaria della PC avrebbe pertanto dovuto debitamente annunciare alla cassa di compensazione ogni variazione delle sue condizioni economiche, fatto che non sarebbe stato fatto. Di conseguenza una delle due condizioni cumulative per poter operare un condono non sarebbe soddisfatta. Il rifiuto di accordare il condono veniva confermato il 2 agosto 2016 in esito all'opposizione interposta dell'interessata il 23 giugno 2016. 5.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo il 14 settembre 2016 (data del timbro postale), A._____ e B._____ chiedevano il riconoscimento del condono dalla restituzione. Sarebbe stato l'istituto di credito a proporre alla cliente il passaggio da un'ipoteca a tasso fisso ad una flex rollover a tassi flessibili. Di seguito, la beneficiaria della PC avrebbe continuato a versare il solito importo mensile senza occuparsi di quanto sarebbe stato destinato all'interesse ipotecario e quanto all'ammortamento. Per una persona di 70 anni, non abituata a pratiche gestionali o amministrative, gli estratti bancari non avrebbero permesso di stabilire tanto chiaramente in che misura il versamento fosse destinato agli interessi e quanto invece all'ammortamento. In ogni caso l'assicurata non disporrebbe dell'importo preteso per la restituzione. 6.Nella risposta di causa del 28 settembre 2016 la cassa di compensazione si riconfermava nelle allegazioni e proposte già fatte in sede di decisione e di opposizione.

  • 4 - Considerando in diritto:

  1. a)Come già per la pratica S 15 122, anche il presente ricorso è stato sottoscritto dalla beneficiaria della PC e da suo figlio, il quale nell'ambito del precedente procedimento davanti alla cassa di compensazione aveva in data 20 maggio 2015 presentata una regolare procura che lo abilitava a rappresentare la madre. Davanti al Tribunale amministrativo l'istante non si è formalmente dichiarata rappresentata anche se il figlio è cofirmatario. La presente sentenza verrà pertanto intimata ad ambedue i sottoscrittori del ricorso. b)La questione riguardante le spese dentarie che l'istante non avrebbe tempestivamente fatto valere nella debita forma e che avrebbe conseguentemente perso pur detenendo un diritto al rimborso non è più stata sollevata in sede di ricorso ed esula manifestamente dal richiesto condono, giacché in ogni caso una compensazione tra prestazioni andate perente o alle quali l'istante pretenderebbe di aver teoricamente diritto quale beneficiaria di PC - quindi di carattere meramente aleatorio - e la restituzione di prestazioni indebitamente percepite richiesta dalla cassa di compensazione non è proponibile, essendo in ogni caso venuto a scadenza uno solo (quanto è oggetto della domanda di restituzione) dei due (pretesi) crediti tra le due parti al presente procedimento.
  2. a)L'art. 25 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) prevede che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessata era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (vedi anche art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA; RS 830.11]). Queste due condizioni vanno soddisfatte cumulativamente. Quindi, se una sola delle
  • 5 - due condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non può essere concesso. Nell'evenienza concreta non è contestato che dal punto di vista economico con la restituzione l'assicurata verrebbe a trovarsi in difficoltà. La questione riguardante la gravità di tali difficoltà, anche considerato l'importo accumulato presso la banca per far fronte agli interessi ipotecari, può comunque rimanere aperta in quanto per la cassa di compensazione farebbe in ogni caso difetto la buona fede della beneficiaria di PC per concedere un condono. b)In ambito di condono, non è dato concludere alla buona fede di una beneficiaria per il solo fatto che l'assicurata ignorava di non avere diritto alle prestazioni che le sono state versate. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso oppure ad una grave negligenza (sentenza del Tribunale federale 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 cons. 7.1 e vedi sul tema: E. CARIGET/U. KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a edizione, Ginevra 2009, pag. 104 s.). La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza del Tribunale federale 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 cons. 5.2; SVR 2007 IV no. 13, 2003 IV no. 4, 2002 EL no. 91; Pratique-VSI 1994 p.126 e DTF 122 V 221 cons. 3). La buona fede non è in ogni caso compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurata. Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59 cons. 2). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o

  • 6 - di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessata. Viceversa, l'assicurata può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 cons. 5.2 con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurata ignori che una prestazione le è versata indebitamente. Di detta ignoranza essa non si può però avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza. c)Il Tribunale federale è già stato chiamato più volte a decidere in merito all'esistenza o meno della buona fede. Una violazione lieve dell'obbligo di annunciare è stata ammessa in un caso in cui l'assicurato non aveva realizzato che i costi di vitto e alloggio corrisposti ad un aiutante potessero costituire delle prestazioni in natura, giacché per la Corte federale tale nozione non è facilmente accessibile a persone digiune di nozioni giuridiche (DTF 110 V 181cons. 3d). Anche il fatto che il tutore non avesse annunciato l'attività lucrativa svolta dalla persona sotto tutela per non esserne stato a conoscenza è stato considerato corrispondere ad una lieve violazione del dovere di annunciare, anche se in detta sentenza la persona sotto tutela aveva volutamente sottaciuto il fatto al proprio tutore legale (DTF 112 V 97 cons. 2c). Nella sentenza 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, il Tribunale federale imputava una negligenza grave ad un assicurato che – essendo proprietario solo della metà dell'immobile - non aveva controllato gli interessi addebitatigli nel conteggio della PC e che erano stati erroneamente conteggiati interamente. Per l'alta Corte federale, il fatto che l'assicurato non conoscesse il tedesco e fosse una persona semplice e non avvezza a simili controlli non avrebbe potuto scusare la mancata verifica e tale modo di agire, anche considerata la possibilità di rivolgersi a una persona terza per chiedere un esame dei

  • 7 - dati riportati sul formulario di calcolo della PC. In detta sentenza, veniva concretamente richiamata la possibilità di rivolgersi al figlio, che aveva già compilato la domanda di PC e che quindi era tenuto a conoscere perfettamente la situazione riguardante gli interessi ipotecari del beneficiario della PC (vedi sentenza citata cons. 3.4.2 in fine).

  1. a)Nell'evenienza concreta, l'assicurata ha nel 2010 chiesto una PC adducendo di versare degli interessi ipotecari annui pari a fr. 10'144.--, in base all'importo corrisposto per il 2009. Gli effettivi interessi ipotecari per il debito sulla casa erano invece per il periodo determinante del 2010 di fr. 1'804.40 (somma desumibile dall' "Estratto conto al 31.12.2010" del 1. gennaio 2011), nel 2011 di fr. 4'206.25.-- (attestato d'interessi e capitale del 16 gennaio 2012), nel 2012 di fr. 3'827.50 (attestato d'interessi e capitale del 15 gennaio 2013), nel 2013 di fr. 3'633.25.-- (attestato d'interessi e capitale del 15 gennaio 2014) e dal 1. gennaio al 30 novembre 2014 di fr. 3'620.15 (somma desumibile dall' "Estratto conto al 31.12.2014" del 1. gennaio 2015). b)In base a quanto addotto nel ricorso, all'assicurata sarebbe stato offerto dalla propria banca il passaggio da un pagamento dell'ipoteca inizialmente stabilita a tasso fisso ad un'ipoteca a flex rollover a tassi variabili. L'assicurata avrebbe accettato la proposta senza capirne a fondo i motivi ed avrebbe continuato a versare alla banca l'interesse mensile di fr. 800.-- come in precedenza. In seguito la banca avrebbe giustificato la proposta adducendo di volersi meglio tutelare vista la fragile posizione debitoria della ricorrente e l'entità del debito contratto pari a fr. 385'000. --. Avendo dal 2010 in poi sempre versato mensilmente fr. 800.-- per gli interessi ipotecari, l'istante ritiene che vada affermata la sua buona fede, anche considerato che dagli estratti sottopostile l'assicurata non sarebbe stata in grado di dedurre l'ammontare dell'interesse ipotecario.
  • 8 - c)La pretesa non è difendibile. In primo luogo la banca rilasciava all'assicurata ogni anno un attestato riguardante gli interessi e il capitale, per cui non vi erano calcoli da fare o cifre da estrapolare per determinare gli interessi annuali per l'ipoteca, con la sola eccezione degli anni 2010 e 2014, allorquando l'interesse deducibile non era quello di tutto l'anno. L'ammontare di tali spese era chiaramente e inconfondibilmente documentato dalla banca al termine di ogni anno (vedi gli estratti del 17 gennaio 2011 per l'anno 2010, 16 gennaio 2012 per il 2011, del 15 gennaio 2013 per il 2012, del 15 gennaio 2014 per il 2013 e del 15 gennaio 2015 per il 2014). Poiché ogni anno all'assicurata veniva comunicato il calcolo della sua PC per l'anno in corso (vedi i disposti di cui agli art. 3 cpv. 1 lett. a. 3a cpv. 2 e 23 cpv. 1 della legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC; RS 831.30] nonché DTF 128 V 39 cons. 3b), già da un semplice controllo delle indicazioni contenute sulla comunicazione PC l'assicurata avrebbe dovuto notare la differenza tra le spese per interessi ipotecari ritenute determinanti per il calcolo della PC e gli interessi ipotecari effettivamente computatile dalla banca. Si trattava in sostanza di paragonare due cifre. d)Ma anche sugli estratti conto bancari del 1. gennaio 2011 riguardante l'anno 2010, del 31 dicembre 2011 riguardante il 2011, del 1. gennaio 2013 riguardante il 2012, del 1. gennaio 2014 riguardante il 2013 e del 1. gennaio 2015 riguardante il 2014 sono indicati mensilmente gli addebiti fatti per gli interessi o per gli ammortamenti e vengono rilevati gli accrediti mensili di fr. 800.-- effettuati dall'assicurata. Rispetto ai fr. 10'144.-- fatti valere nelle domanda di PC, gli addebiti per debiti ipotecari effettuati sul conto non raggiungono mai neppure lontanamente questa cifra, benché includano anche degli ammortamenti. Indipendentemente quindi dalla

  • 9 - capacità dell'assicurata di distinguere tra tasso ipotecario e ammortamento, la differenza tra quanto fatto valere come spesa ipotecaria per il calcolo della PC e la globalità delle spese effettivamente sostenute era enorme (2011: fr. 6006.25; 2012: fr. 5'627.50; 2013 fr. 5'433.25) e non poteva passare inosservata. Inoltre, l'assicurata doveva pur rendersi conto che - grazie ai versamenti sempre uguali effettuati mensilmente - il saldo del suo conto risparmio, che agli inizi di ottobre del 2010 era di poco più di fr. 5'000.--, aumentava ogni anno vistosamente: inizio 2011: fr. 5'484.99, inizio 2012: 9'105.09, inizio 2013 fr. 13'106.73. Pretendere di fronte a queste cifre che l'assicurata potesse in perfetta buona fede considerare che il debito per interessi ipotecari fosse rimasto invariato e corrispondesse a quanto fatto valere per l'anno di riferimento 2009 non è sostenibile. e)Come poi già esposto nella sentenza S 15 122, anche se l'assicurata ha sempre versato alla banca delle prestazioni mensili di fr. 800.--, le variazioni del tasso d'interesse dovevano esserle note in quanto 12 mensilità a fr. 800.-- (fr. 9'600.--) non danno in ogni caso un tasso d'interesse annuo di fr. 10'144.-- come ritenuto della cassa di compensazione in seguito alle dichiarazioni fatte nell'ottobre 2010. In effetti, nel 2009, allorquando il tasso di interesse era più elevato, l'assicurata versava alla banca prestazioni mensili pari a fr. 1'280.--. Solo a partire dal 2010 la ricorrente corrispondeva per gli interessi passivi un importo mensile forfettario e volontariamente definito a fr. 800.--, ovvero fr. 480.-- in meno di prima. Già da questo si potrebbe dedurre che la riduzione del tasso a partire dal 2010 le sarebbe stata in ogni caso nota fin dall'inizio e non solo a lei ma sicuramente anche al figlio che l'aveva aiutata nella compilazione della richiesta di PC.

  • 10 - f)In caso di carenza nel discernimento non può esservi da un punto di vista soggettivo la violazione di un obbligo di informare e quindi la buona fede andrebbe ammessa. L'assicurata ha 70 anni e la sua età potrebbe effettivamente giocare un ruolo, qualora alla persona in questione facessero effettivamente difetto delle facoltà fisiche o psichiche per agire in un determinato modo. Nulla di tutto questo riguarda però il caso in esame, in quanto il solo fatto di aver settant’anni non lascia presupporre alcuna scemata capacità di discernimento. In materia di PC la maggior parte dei beneficiari fa parte della terza età, senza che tale fatto possa essere considerato influenzare il dovere di informazione che spetta per l'appunto non solo al diretto beneficiario della prestazione, ma che può riguardare anche l’altro coniuge, i congiunti o terze persone. Come molti altri beneficiari di PC, l'assicurata ha un'età nella quale la compilazione di formulari, il controllo di giustificativi o di estratti conto e in generale l'esecuzione di compiti amministrativi possono rappresentare un onere oltremodo gravoso o di non facile esecuzione. Nel rispetto del principio della legalità e della parità di trattamento tra assicurati la sua qualità di beneficiaria di PC comporta però anche l'ossequio di determinate regole, per il rispetto delle quali può - e se necessario deve - ricorrere all'aiuto di terzi. Essendo già stata aiutata dal figlio nella stesura della richiesta di prestazioni, in conformità a quanto già esposto dal Tribunale federale a questo riguardo (sentenza 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015 cons. 3.4.2 in fine) essa aveva a disposizione una persona che avrebbe potuto e dovuto consultare onde verificare la correttezza del calcolo operato. Ne consegue che il fatto di non aver rilevato l'enorme discrepanza tra gli interessi ipotecari computati come uscite nel calcolo della PC e gli importi effettivamente dovuti alla banca a tale titolo va imputato ad una grave negligenza dell'assicurata che esclude la sua buona fede. Conseguentemente, il rifiuto del condono merita in questa sede di essere confermato.

  • 11 - 4.Nel ricorso viene poi fatta valere la mancanza di liquidità dell'assicurata. Come è già stato precisato anche dalla cassa di compensazione, con la presente conferma del rifiuto del condono, l'assicurata è tenuta alla restituzione dell'importo indebitamente percepito. Le ristrettezze finanziarie addotte vanno tenute in considerazione nelle modalità della restituzione che andranno stabilite tra assicurata e cassa di compensazione e che solitamente si traducono in pagamenti rateali. 5.In conclusione, il rifiuto di condonare all'assicurata le PC percepite indebitamente merita in questa sede conferma e il ricorso è respinto. Giusta l'art. 61 LPGA la procedura è gratuita (lett. a) - in quanto il procedimento avente per oggetto una domanda di condono non concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni (DTF 122 V 223 cons. 2) - e l’istituto convenuto non ha diritto a ripetibili (lett. f e contrario). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita. 3.[Via di diritto] 4.[Comunicazioni]

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