Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2014 84
Entscheidungsdatum
02.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 14 84 Tribunale delle assicurazioni Priuli in qualità di Giudice unico e Krättli-Keller come attuaria SENTENZA del 2 settembre 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente sospensione dal diritto all'indennità

  • 2 - 1.A._____ rivendicava il diritto all'indennità di disoccupazione in ragione del 100 % a far stato dal 2 luglio 2013. Per il periodo tra il 1. dicembre 2013 e, dopo il prolungamento di un mese, fino al 30 aprile 2014, l'assicurata era occupata come ausiliaria presso un negozio di alimentari di O.. Poiché l'impiego era dal consulente professionale qualificato quale attività a ore, l'assicurata continuava a rivendicare il diritto all'indennità di disoccupazione e nel calcolo della stessa veniva considerata la realizzazione di un guadagno intermedio. Il 18 febbraio 2014, a causa di impegni lavorativi, l'assicurata non poteva presentarsi al colloquio con il proprio consulente presso l'ufficio regionale di collocamento. Nell'ambito della telefonata avuta con detto responsabile il giorno successivo, soprattutto in considerazione delle ore di lavoro prestate in febbraio, il consulente consigliava all'assicurata di non far valere il diritto all'indennità per il mese di febbraio 2014 e di avvertire immediatamente il comune di tale decisione. Il 21 febbraio 2014 l'assicurata informava allora il comune di domicilio di non avere alcun diritto all'indennità di disoccupazione per il mese di febbraio 2014. Effettivamente, il guadagno conseguito nel corso del mese di febbraio 2014 escludeva il diritto a prestazioni da parte della disoccupazione. 2.Il 21 marzo 2014, A. veniva invitata a prendere posizione sulla mancata ricerca di lavoro per il mese di febbraio 2014. Nella presa di posizione del 28 marzo 2014 l'interessata ribadiva di non aver introdotto la domanda di disoccupazione su consiglio del proprio consulente, avendo durante il mese di febbraio 2014 praticamente lavorato normalmente. In allegato l'interessata allegava però il formulario degli sforzi personali intrapresi, che comprendeva 14 ricerche di lavoro per il trascorso mese di febbraio.

  • 3 - 3.Con decisione 4 aprile 2014, A._____ veniva dall'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) sospesa dal diritto all'indennità per la durata di sei giorni per non aver introdotto entro il termine stabilito il modulo relativo alla "prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro". Nella valutazione della sanzione sarebbero state debitamente considerate anche la recidiva e la realizzazione - nel mese di febbraio 2014 - di un guadagno intermedio. La tempestiva opposizione presentata dall'assicurata in data 16 aprile 2014 veniva respinta con decisione 28 maggio 2014. 4.Nel ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 26 giugno 2014, A._____ chiedeva l'annullamento della sanzione non avendo nessuna colpa per quanto accaduto. Infatti, sarebbe stato il collocatore a invitarla a ritirarsi dalla disoccupazione per il mese di febbraio 2014. Come attesterebbe del resto il formulario introdotto in seguito, anche per febbraio 2014 essa avrebbe però debitamente fatte le regolari ricerche d'impiego. 5.Nella risposta di causa del 25 luglio 2014, l'UCIAML postulava la reiezione del ricorso e la conferma della sospensione decisa. Le relative disposizioni di legge sarebbero chiare: non avendo introdotto il formulario entro il termine legale, l'assicurata sarebbe contravvenuta ai propri obblighi e meriterebbe la sanzione decisa. Probabilmente alla base della mancata presentazione del formulario vi sarebbe una incomprensione, nel senso che l'assicurata avrebbe capito di doversi ritirare dalla disoccupazione, ciò che però non avrebbe fatto. Considerando in diritto:

  • 4 - 1.La controversia verte sulla liceità della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata di sei giorni. Giusta l'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nel caso in oggetto, l'istante ha un guadagno assicurato di fr. 3'683.--. La rispettiva indennità giornaliera (80 %) ammonta a fr. 135.80 (diviso 21.7). Poiché la sospensione decisa di sei giorni corrisponde ad un valore litigioso di fr. 814.80.-- e non essendo neppure prescritta una composizione a cinque, è nell’evenienza data la competenza del giudice unico. 2.In base all'art. 30 cpv. 1 lett. d della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), l'assicurata è sospesa dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente. Come previsto all'art. 17 cpv. 1 LADI, l'assicurata che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lei per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Essa deve poter comprovare tale suo impegno. Ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LADI, essa deve inoltre annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. Conformemente all'art. 26 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI; RS 837.02), l'assicurata deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie.

  • 5 - A partire dal 1. aprile 2011, detto disposto prevede l'obbligo di inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurata lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione. In applicazione di tale disposto il Tribunale federale confermava la sospensione dal diritto all'indennità per un giorno per un assicurato che inviava le ricerche elettronicamente come aveva sempre fatto, ma commetteva un errore e l'invio non giungeva a destinazione (sentenza del Tribunale federale 8C_257/2014 del 10 giugno 2014) o allorquando un'assicurata dimenticava l'invio e lo spediva poi con cinque giorni di ritardo (8C_2/2012 del 14 giugno 2012).

  1. a)In violazione a quanto espressamente previsto all'art. 26 cpv. 2 OADI, l'assicurata ha presentato la comprova delle ricerche di lavoro non entro il 5 di marzo 2014, ma solo il 28 marzo 2014, dopo essere venuta a sapere che le veniva rimproverato di non aver effettuato alcuna ricerca per il precedente mese di febbraio. In principio, essa è contravvenuta pertanto a quanto previsto all'art. 26 cpv. 2 OADI. Resta però da stabilire se tale atteggiamento le sia imputabile o se invece essa abbia agito in buona fede come le era stato consigliato di fare, giusta la tesi di ricorso, dal consulente dell'ufficio regionale di collocamento. b)Giusta l'art. 24 LADI, è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che la disoccupata ottiene entro un periodo di controllo. È considerato periodo di controllo ogni mese civile (art. 27a OADI). In principio, il conseguimento di un guadagno intermedio non esonera dall'adempimento degli altri presupposti per aver diritto all'indennità (THOMAS FAESI, Arbeitslosenentschädigung und Zwischenverdienst, Zurigo 199, pag. 276
  • 6 - marginala 178). L'assicurata lavorava dal mese di dicembre 2013 come ausiliaria e per decisione del collocatore, essa permaneva iscritta alla disoccupazione anche durante questo periodo di tempo, essendo l'attività da considerarsi a ore e non al 100 %. Per dicembre 2013 e gennaio 2014 le veniva allora computato un guadagno intermedio. In principio quindi, l'assicurata sottostava alle normali prescrizioni di controllo pur realizzando un guadagno intermedio, cosa che nessuna delle parti in causa mette in dubbio. Durante il terzo mese consecutivo di detta attività ausiliaria, l'assicurata non era stata in grado di presentarsi ai regolari colloqui presso l'ufficio regionale di collocamento, essendo ininterrottamente impegnata sul lavoro. Il consulente concludeva allora ad un impegno lavorativo proprio ad escludere il diritto all'indennità per il mese di febbraio 2014, motivo per cui invitava l'interessata a informare in questo senso il comune di domicilio. Invitando l'interessata ad agire come essa ha agito, l'addetto alla consulenza non precisava però all'assicurata quale fosse la sua precisa situazione in termini assicurativi per il mese di febbraio 2014.
  1. a)L'art. 27 cpv. 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) garantisce il diritto all'informazione e consulenza. Nel caso classico, questa consulenza ha luogo su istanza della persona assicurata ed in relazione ad una precisa situazione o ad una determinata problematica. Essa non presuppone però sempre una richiesta mirata, ma necessita di uno spunto concreto. Sostanzialmente con la consulenza l'amministrazione dovrebbe poter evitare - nei casi chiari e senza che siano necessari chissà quali accertamenti - che l'assicurata prenda delle decisioni a lei pregiudizievoli dal profilo assicurativo (vedi sulla tematica U. MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungsplicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG in: Sozialversicherungsrechtstagung 2006, R. Schaffhauser/F. Schlauri (ed.), pag. 25 s.).
  • 7 - b)Per l'ufficio convenuto, l'assicurata avrebbe capito male le istruzioni del collocatore, pensando di essersi ritirata dalla disoccupazione, cosa che con la semplice comunicazione fatta in comune non sarebbe invece avvenuta. Per contro l'assicurata sostiene che da parte del collocatore le sia stato riferito che non rivendicando l'indennità non avrebbe neppure dovuto presentare il formulario riguardante le prove delle ricerche di lavoro. Presso il collocatore dell'istante la questione non è stata chiarita, ma l'ufficio convenuto si limita a presupporre che l'istante abbia mal capito quanto comunicatole dal responsabile dell'ufficio di collocamento. Questa tesi è però ai fini del giudizio irrilevante. La questione di sapere che cosa pensasse effettivamente l'assicurata dopo aver confermato al comune di non rivendicare il diritto alla disoccupazione per il mese di febbraio 2014 può rimanere aperta. Determinante è invece che l'assicurata sia stata spinta dal collocatore ad agire in un determinato modo, senza che le venissero fornite tutte le informazioni di cui necessitava per comportarsi in modo da non pregiudicare i propri diritti. Se il consulente non avesse consigliato all'assicurata di agire diversamente da quanto la stessa aveva fatto per i mesi precedenti, l'interessata non avrebbe avuto dubbi su cosa e come farlo. Se essa non ha introdotto il formulario sulle ricerche per il mese di febbraio 2014 entro il termine legale, pur avendo fatto le debite ricerche, ciò è avvenuto in seguito alla mancata rivendicazione del diritto all'indennità per detto mese come consigliatole di fare dal collocatore. Spettava allora a questi, secondo il dovere di consulenza di cui all'art. 27 cpv. 2 LADI, indicare chiaramente all'assicurata cosa avrebbe dovuto esattamente fare pure non rivendicando il diritto alla disoccupazione per il mese di febbraio 2014. Se già il dovere di consulenza implica che l'assicurata venga, in una ben precisa situazione, informata sulle eventuali conseguenze a lei pregiudizievoli di un determinato comportamento, detto principio vale ancora di più qualora l'assicurata agisca su preciso

  • 8 - consiglio del consulente in materia di disoccupazione. In questo caso, il responsabile non può esimersi dallo spiegare alla disoccupata quali restino i diritti e i doveri che le spettano. Se tale spiegazione non viene fornita, come va presupposto nel caso di specie, o se la stessa viene data in modo erroneo o incompleto, è la parte che avrebbe dovuto fornire la dovuta consulenza che ne sopporta le conseguenze.

  1. a)Nel caso concreto, se l'assicurata non ha introdotto il formulario contenente gli sforzi fatti per trovare lavoro nel mese di febbraio 2014 ciò è unicamente imputabile al fatto che per detto mese non rivendicava il diritto alla disoccupazione come le era stato consigliato di fare. Non è stata pertanto l'assicurata a lasciare scadere il termine di cui all'art. 26 cpv. 2 OADI senza validi motivi, ma l'omissione è imputabile ad una violazione del dovere di consulenza del suo collocatore (vedi sulle conseguenze della violazione del dovere di consulenza la sentenza S 13 73). Dopo aver appreso quanto le veniva imputato, l'assicurata introduceva ancora nel corso della stessa settimana il formulario della comprova degli sforzi fatti nel corso del mese di febbraio 2014 per trovare lavoro. Ne consegue che contrariamente a quanto preteso dall'ufficio convenuto, le ricerche di lavoro raccolte dalla ricorrente per il mese di febbraio 2014 vanno prese in considerazione e quindi una sospensione del diritto all'indennità non trova alcuna giustificazione a seguito del ritardo nell'invio del formulario. b)Dal modulo riguardante gli sforzi per trovare lavoro per il mese di febbraio 2014 risultano ben 14 ricerche d'impiego, numero che supera abbondantemente quanto è la prassi in materia dal punto di vista quantitativo. Infatti, dalle otto alle dieci domande d’impiego mensili bastano a comprovare lo sforzo nella ricerca di un lavoro (PTA 1996 no. 96; sentenze del Tribunale amministrativo S 11 65, 07 163, 195 e 220).
  • 9 - Qualitativamente, le ricerche comprendono più ambiti, sono state fatte sull'arco di tutto il mese e nove domande sono state fatte in forma scritta. La ricerca del 14 febbraio 2014 reca pure il timbro del potenziale datore di lavoro e una risposta scritta negativa si riferisce espressamente alla pubblicazione del posto fatta il 6 febbraio 2014. Non vi sono pertanto dubbi che gli sforzi siano stati compiuti nel corso del mese di febbraio 2014 e che come tali le ricerche non diano adito ad alcuna critica. 6.In conclusione il ricorso è accolto e la decisione su opposizione impugnata è annullata. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita e l'assicurata, non patrocinata, non ha diritto a ripetibili. Il Giudice unico decide: 1.Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 28 maggio 2014 nonché il provvedimento del 4 aprile 2014 sono annullati. 2.La procedura è gratuita. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

9

ATSG

  • Art. 27 ATSG

LADI

  • art. 17 LADI
  • art. 24 LADI
  • art. 27 LADI
  • art. 30 LADI

LPGA

  • art. 27 LPGA
  • art. 61 LPGA

OADI

  • art. 26 OADI
  • art. 27a OADI

Gerichtsentscheide

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