TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 14 84 Tribunale delle assicurazioni Priuli in qualità di Giudice unico e Krättli-Keller come attuaria SENTENZA del 2 settembre 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente sospensione dal diritto all'indennità
2 - 1.A._____ rivendicava il diritto all'indennità di disoccupazione in ragione del 100 % a far stato dal 2 luglio 2013. Per il periodo tra il 1. dicembre 2013 e, dopo il prolungamento di un mese, fino al 30 aprile 2014, l'assicurata era occupata come ausiliaria presso un negozio di alimentari di O.. Poiché l'impiego era dal consulente professionale qualificato quale attività a ore, l'assicurata continuava a rivendicare il diritto all'indennità di disoccupazione e nel calcolo della stessa veniva considerata la realizzazione di un guadagno intermedio. Il 18 febbraio 2014, a causa di impegni lavorativi, l'assicurata non poteva presentarsi al colloquio con il proprio consulente presso l'ufficio regionale di collocamento. Nell'ambito della telefonata avuta con detto responsabile il giorno successivo, soprattutto in considerazione delle ore di lavoro prestate in febbraio, il consulente consigliava all'assicurata di non far valere il diritto all'indennità per il mese di febbraio 2014 e di avvertire immediatamente il comune di tale decisione. Il 21 febbraio 2014 l'assicurata informava allora il comune di domicilio di non avere alcun diritto all'indennità di disoccupazione per il mese di febbraio 2014. Effettivamente, il guadagno conseguito nel corso del mese di febbraio 2014 escludeva il diritto a prestazioni da parte della disoccupazione. 2.Il 21 marzo 2014, A. veniva invitata a prendere posizione sulla mancata ricerca di lavoro per il mese di febbraio 2014. Nella presa di posizione del 28 marzo 2014 l'interessata ribadiva di non aver introdotto la domanda di disoccupazione su consiglio del proprio consulente, avendo durante il mese di febbraio 2014 praticamente lavorato normalmente. In allegato l'interessata allegava però il formulario degli sforzi personali intrapresi, che comprendeva 14 ricerche di lavoro per il trascorso mese di febbraio.
3 - 3.Con decisione 4 aprile 2014, A._____ veniva dall'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) sospesa dal diritto all'indennità per la durata di sei giorni per non aver introdotto entro il termine stabilito il modulo relativo alla "prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro". Nella valutazione della sanzione sarebbero state debitamente considerate anche la recidiva e la realizzazione - nel mese di febbraio 2014 - di un guadagno intermedio. La tempestiva opposizione presentata dall'assicurata in data 16 aprile 2014 veniva respinta con decisione 28 maggio 2014. 4.Nel ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 26 giugno 2014, A._____ chiedeva l'annullamento della sanzione non avendo nessuna colpa per quanto accaduto. Infatti, sarebbe stato il collocatore a invitarla a ritirarsi dalla disoccupazione per il mese di febbraio 2014. Come attesterebbe del resto il formulario introdotto in seguito, anche per febbraio 2014 essa avrebbe però debitamente fatte le regolari ricerche d'impiego. 5.Nella risposta di causa del 25 luglio 2014, l'UCIAML postulava la reiezione del ricorso e la conferma della sospensione decisa. Le relative disposizioni di legge sarebbero chiare: non avendo introdotto il formulario entro il termine legale, l'assicurata sarebbe contravvenuta ai propri obblighi e meriterebbe la sanzione decisa. Probabilmente alla base della mancata presentazione del formulario vi sarebbe una incomprensione, nel senso che l'assicurata avrebbe capito di doversi ritirare dalla disoccupazione, ciò che però non avrebbe fatto. Considerando in diritto:
4 - 1.La controversia verte sulla liceità della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata di sei giorni. Giusta l'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nel caso in oggetto, l'istante ha un guadagno assicurato di fr. 3'683.--. La rispettiva indennità giornaliera (80 %) ammonta a fr. 135.80 (diviso 21.7). Poiché la sospensione decisa di sei giorni corrisponde ad un valore litigioso di fr. 814.80.-- e non essendo neppure prescritta una composizione a cinque, è nell’evenienza data la competenza del giudice unico. 2.In base all'art. 30 cpv. 1 lett. d della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), l'assicurata è sospesa dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente. Come previsto all'art. 17 cpv. 1 LADI, l'assicurata che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lei per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Essa deve poter comprovare tale suo impegno. Ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LADI, essa deve inoltre annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. Conformemente all'art. 26 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI; RS 837.02), l'assicurata deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie.
5 - A partire dal 1. aprile 2011, detto disposto prevede l'obbligo di inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurata lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione. In applicazione di tale disposto il Tribunale federale confermava la sospensione dal diritto all'indennità per un giorno per un assicurato che inviava le ricerche elettronicamente come aveva sempre fatto, ma commetteva un errore e l'invio non giungeva a destinazione (sentenza del Tribunale federale 8C_257/2014 del 10 giugno 2014) o allorquando un'assicurata dimenticava l'invio e lo spediva poi con cinque giorni di ritardo (8C_2/2012 del 14 giugno 2012).
7 - b)Per l'ufficio convenuto, l'assicurata avrebbe capito male le istruzioni del collocatore, pensando di essersi ritirata dalla disoccupazione, cosa che con la semplice comunicazione fatta in comune non sarebbe invece avvenuta. Per contro l'assicurata sostiene che da parte del collocatore le sia stato riferito che non rivendicando l'indennità non avrebbe neppure dovuto presentare il formulario riguardante le prove delle ricerche di lavoro. Presso il collocatore dell'istante la questione non è stata chiarita, ma l'ufficio convenuto si limita a presupporre che l'istante abbia mal capito quanto comunicatole dal responsabile dell'ufficio di collocamento. Questa tesi è però ai fini del giudizio irrilevante. La questione di sapere che cosa pensasse effettivamente l'assicurata dopo aver confermato al comune di non rivendicare il diritto alla disoccupazione per il mese di febbraio 2014 può rimanere aperta. Determinante è invece che l'assicurata sia stata spinta dal collocatore ad agire in un determinato modo, senza che le venissero fornite tutte le informazioni di cui necessitava per comportarsi in modo da non pregiudicare i propri diritti. Se il consulente non avesse consigliato all'assicurata di agire diversamente da quanto la stessa aveva fatto per i mesi precedenti, l'interessata non avrebbe avuto dubbi su cosa e come farlo. Se essa non ha introdotto il formulario sulle ricerche per il mese di febbraio 2014 entro il termine legale, pur avendo fatto le debite ricerche, ciò è avvenuto in seguito alla mancata rivendicazione del diritto all'indennità per detto mese come consigliatole di fare dal collocatore. Spettava allora a questi, secondo il dovere di consulenza di cui all'art. 27 cpv. 2 LADI, indicare chiaramente all'assicurata cosa avrebbe dovuto esattamente fare pure non rivendicando il diritto alla disoccupazione per il mese di febbraio 2014. Se già il dovere di consulenza implica che l'assicurata venga, in una ben precisa situazione, informata sulle eventuali conseguenze a lei pregiudizievoli di un determinato comportamento, detto principio vale ancora di più qualora l'assicurata agisca su preciso
8 - consiglio del consulente in materia di disoccupazione. In questo caso, il responsabile non può esimersi dallo spiegare alla disoccupata quali restino i diritti e i doveri che le spettano. Se tale spiegazione non viene fornita, come va presupposto nel caso di specie, o se la stessa viene data in modo erroneo o incompleto, è la parte che avrebbe dovuto fornire la dovuta consulenza che ne sopporta le conseguenze.