Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2014 128
Entscheidungsdatum
14.04.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 14 128 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenzaRacioppi giudiciStecher, Moser attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 14 aprile 2015 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. fu Martino Luminati, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, convenuto concernente rendita AI (revisione)

  • 2 - 1.A., 1954, lavora per conto proprio in qualità di imbianchino. Con decisioni del 15 aprile e del 20 maggio 2005, l'assicurato veniva posto al beneficio di una mezza rendita d'invalidità dal novembre 2002 sulla base di un grado d'impedimento del 55 %, principalmente a seguito di una sindrome lombo-spondilogena cronica in esito ad una frattura del corpo vertebrale L3. Nell'ambito dell'ordinaria revisione della rendita, il grado d'invalidità veniva confermato con decisione del 7 luglio 2010. 2.Il 28 novembre 2010, A. scivolava nel bosco e si procurava la rottura della cuffia dei rotatori alla spalla destra in seguito trattata cruentemente. Malgrado l'intervento del 13 gennaio 2011 e l'intensa fisioterapia permanevano dolori e limitazioni funzionali all'arto dominante. Per questo motivo l'assicurato chiedeva una revisione della rendita d'invalidità. 3.Con decisione del 6 agosto 2014, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI) riconosceva all'assicurato il diritto ad una rendita intera d'invalidità per il periodo dal 28 novembre 2010 al 30 settembre 2011. Dal 1. ottobre 2011 invece veniva ripristinata la mezza rendita d'invalidità, in quanto giusta gli accertamenti condotti dall'ufficio AI, il grado d'impedimento residuo sarebbe stato del 57 % (prima del passeggero peggioramento 55 %). 4.Nel tempestivo ricorso interposto al Tribunale amministrativo in data 12 settembre 2014, A._____ chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e il ritorno degli atti alla parte convenuta per l'esecuzione dei necessari accertamenti medici e per il nuovo calcolo della rendita d'invalidità. Per l'istante, nel calcolo della rendita non sarebbero state debitamente considerate tutte le patologie invalidanti, come ad esempio quella di carattere psichico.

  • 3 - 5.L'8 ottobre 2014, l'ufficio AI postulava la reiezione del ricorso, rinunciando a prendere posizione sul ricorso e rinviando a quanto dettagliatamente esposto nella decisione impugnata. Considerando in diritto: 1.E' controversa la questione di sapere se il grado d'invalidità del ricorrente abbia subito una modifica rilevante nel senso di un aggravamento duraturo anche dopo il mese di settembre 2011.

  1. a)Giusta l'art. 17 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rile- vante sul diritto alla rendita, questa sarà per il futuro aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una notevole modifica (DTF 130 V 349 cons. 3.5 e 113 V 275 cons. 1a). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 cons. 2b e 390 cons. 1b). Nel caso di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
  • 4 - accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 114 cons. 5.4, 130 V 71 cons. 3). b)Secondo l’art. 4 cpv. 1 dalla legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20) in relazione con l’art. 8 LPGA, per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. L'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
  1. a)L'assicurato adduce un aggravamento del suo stato di salute. Nell'ambito dell'ordinaria revisione del 2010, l'ufficio AI si limitava a confermare il grado d'invalidità accertato in precedenza, sulla base dell'invariata situazione di salute certificata dal medico curante il 18 maggio 2010. L'eventuale grado d'aggravamento dopo il settembre 2011 va pertanto stabilito paragonando la situazione di salute del ricorrente a tale data con quella che l'istante presentava all'epoca della decorrenza del diritto a rendita nel 2002. All'epoca della fissazione della rendita d'invalidità, mentre inizialmente il dott. med. B._____ reputava incidessero sulla residua abilità dell'assicurato, accanto alla frattura della vertebra L3, anche una depressione endogena (vedi relazione medica dell'11 agosto 2003), nella relazione del 13 novembre 2003 il medico curante correggeva tale assunto, precisando che l'incapacità lavorativa del 50 % fosse da attribuire esclusivamente alla frattura vertebrale, mentre la depressione, nota da decenni e sotto terapia, sarebbe stata abbastanza compensata e il paziente sarebbe stato inabile al lavoro per la depressione l'ultima volta nel 1998. Per il dott. med. B._____, l'assicurato permaneva abile nella precedente professione evitando lavori pesanti e
  • 5 - continuativi e accusando una riduzione delle ore lavorative (cinque o sei ore a giornata) con una diminuzione della produttività. Complessivamente, l'assicurato veniva considerato in grado di realizzare un rendimento del 50 %. Di questo parere era anche il dott. med. C._____ che già in data 10 dicembre 2002 riteneva che a seguito dalla sindrome lombo-vertebrale instauratasi dopo la frattura del corpo vertebrale L3 occorreva partire da una inabilità del 50 % anche per il futuro. b)In esito a tali valutazioni mediche della residua abilità, nelle decisioni di rendita del 2005, l'assicurato era stato ritenuto ancora abile a svolgere la sua precedente attività di imbianchino o altrimenti un'attività confacente, di tipo semplice e ripetitivo, con un rendimento del 50 %. Il reddito da invalido era stato stabilito in base ai dati forniti dalle statistiche salariali, come risultavano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica, operando una riduzione del 10 % per attività leggera parziale. L'ufficio AI aveva allora stabilito un grado d'impedimento del 55% - paragonando il reddito da sano per il 2004 di fr. 58'643.-- con quello ancora conseguibile da invalido di fr. 26'194.-- - e conseguentemente erogato una mezza rendita d'invalidità. c)Riguardo alla miglior messa a frutto della residua abilità lucrativa, il medico curante riteneva ideale che l'assicurato potesse continuare ad esercitare l'attività finora svolta a seguito della sua situazione psichica e intellettuale (relazione dell'11 agosto 2003). Anche la consulente professionale era dello stesso parere e considerava non soddisfatti i presupposti per una riformazione professionale. Per detta consulente, la residua abilità poteva essere sfruttata adeguatamente lavorando da imbianchino in misura ridotta (vedi il foglio di calcolo dei redditi (documento 54 – 1/15 dell'ufficio AI).

  • 6 -

  1. a)In primo luogo, l'istante adduce che nel danno permanente alla sua salute non sarebbe stata erroneamente considerata la depressione endogena di cui soffre da decenni. In questo senso, l'istante intende rimettere in discussione l'iniziale valutazione della rendita, ciò che però in una procedura di revisione non è ammissibile in quanto la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (sentenza del Tribunale federale U403/06 del 9 ottobre 2007 cons. 7 e RCC 1987 pag. 38, cons. 1a). In primo luogo la mancata incidenza della problematica psichica sul danno alla salute era stata chiaramene esclusa dal medico curante nella valutazione del 13 novembre 2003. Attualmente, non vi sono sufficienti elementi medici all'incarto che permetterebbero di concludere ad una rilevanza, nel senso di un aggravamento o comunque di una notevole incidenza, della sintomatologia psichica, anche se la stabilità di detti disturbi sembra essere in relazione al tipo di attività indipendente svolta dell'istante (vedi considerazioni espresse dal dott. med. B._____ l'11 agosto 2003). Anche attualmente, indicando le limitazioni funzionali che incidono sulla residua abilità, il curante omette qualsivoglia riferimento alla depressione, per cui una modifica dello stato di salute psichico rispetto a quanto accertato all'epoca della fissazione della rendita non è stato a giusta ragione ulteriormente indagato, non essendovi motivi validi per procedere ad ulteriori accertamenti in questo ambito. b)Dopo la rottura della cuffia dei rotatori a fine 2010, permanevano una limitazione funzionale alla spalla destra, l'impossibilità di eseguire lavori con le braccia lontane dal corpo, oltre la linea dell'orizzontale o di portare pesi sopra i 10 kg (vedi relazioni del 4 gennaio e del 21 marzo 2012 dello specialista in ortopedia dott. med. D._____ nonché valutazione del medico curante del 13 settembre 2011). Relativamente alla precedente
  • 7 - attività di imbianchino, sia il dott. med. E._____ che il medico curante attestavano una inabilità lavorativa del 75 % (relazioni del 16 settembre 2011 e del 17 ottobre 2012), mentre l'ortopedico quantificava l'inabilità lavorativa già solo per i disturbi alla spalla tra il 40 e il 50 % (reperto del dott. med. D._____ del 21 marzo 2012). Questa valutazione veniva condivida giustamente anche dal dott. med. F._____ che non riteneva più esercitabile la precedente attività di imbianchino, dopo cha l'arto dominante non poteva più essere impiegato sopra la linea dell'orizzontale e per svolgere lavori lontano dal corpo. In questo senso quindi, la patologia a livello della spalla ha reso il ricorrente inidoneo a svolgere la sua precedente professione. c)Come è stato esposto in precedenza, l'inziale grado d'invalidità era stato stabilito considerando l'assicurato ancora abile in ragione del 50 % nell'attività di imbianchino o in un'attività adatta, di carattere leggero. Il paragone dei redditi era avvenuto propriamente in base al reddito ancora conseguibile dall'assicurato in una tale attività in base ai dati forniti dalle statistiche salariali. Giusta la valutazione fatta dal dott. med. E., anche attualmente permane una capacità lucrativa del 50 % in una attività confacente, che deve essere di carattere leggero, rispettare l'ergonomia della schiena, non preveda attività con il braccio dominante lontano dal tronco e soprattutto sopra l'altezza delle spalle. Questo parere è condiviso anche dal dott. med. F. (vedi presa di posizione del 28 marzo 2012) e, almeno in parte, anche dal medico curante (relazione del 13 settembre 2011, dove il medico considerava possibile una ripresa del lavoro al 50 % come finora). In queste condizioni, anche se la rottura della cuffia dei rotatori ha comportato per l'assicurato una limitazione addizionale rispetto alla situazione presentata in precedenza, l'incidenza di tale limitazione non è, in termini medici, reputata gravare in modo rilevante sulla residua abilità lucrativa - in un lavoro adeguato ai postumi infortunistici - che resta

  • 8 - del 50 %, come precedentemente al temporaneo aggravamento intervenuto tra il 28 novembre 2010 e il 30 settembre 2011.

  1. a)Nella valutazione del grado d'impedimento, l'ufficio AI ha correttamente stabiliti i redditi determinanti indicizzandoli al 2012. Operando il paragone dei redditi tra quanto l'assicurato potrebbe ancora conseguire quale imbianchino e pari a fr. 65'237.-- e quanto invece ancora realizzabile teoricamente in un'attività consona ai postumi infortunistici fr. 28'077.--, l'ufficio AI aveva nel 2002 applicata una riduzione del 10 % per attività parziale leggera, mentre nel 2012 la stessa riduzione del 10% veniva giustificata solo dal lavoro a tempo parziale. b)Se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d’occupazione) ritenuto che una deduzione massima del 25 % (DTF 134 V 322 cons. 5.2) del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l’amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 71 cons. 5.2 e 126 V 75 cons. 5b/cc e 6). Inizialmente, il Tribunale federale tendeva ad applicare in modo generalizzato la riduzione massima del 25% ai lavoratori impiegati in lavori pesanti e costretti a seguito del danno alla salute ad un cambiamento di occupazione in un'attività di carattere leggero e in presenza di limitazioni funzionali anche in detta attività (vedi sulla questione DTF 126 V 75 cons. 5a.aa). In seguito la giurisprudenza ha più volte confermato la necessità di operare tali riduzioni, a seconda delle circostanze personali e professionali
  • 9 - dell'assicurato. Se nell'ammontare della riduzione percentuale rispetto ai dati salariali un fattore è stato a torto ignorato, spetta al Tribunale cantonale valutare nuovamente e complessivamente la riduzione e non correggere, aumentandolo, il grado ritenuto dall'autorità inferiore (sentenza del Tribunale federale 9C_796/2013 del 28 gennaio 2013 cons. 4.1.2; SVR 2011 IV no. 31) c)La riduzione del 10 % per attività a tempo parziale indicata nel provvedimento impugnato è indubbiamente giustificata in quanto l'istante è a detta del curante impiegabile con "tempo e carico ridotti" (vedi attestazione del dott. med. B._____ del 13 settembre 2011). Statisticamente infatti, per la manodopera maschile, un grado di occupazione tra il 50 e il 74 % comporta una riduzione salariale rispetto al lavoratore impiegato a tempo pieno (oltre il 90 %) di circa il 10 % (vedi la sentenza del Tribunale federale 9C_796/2013 del 28 gennaio 2014 cons. 3.4 con i riferimenti ai dati statistici). All'epoca della fissazione della rendita la riduzione del 10 % era stata giustificata anche dal fatto che l'esigibilità era ridotta ad attività leggere parziali (sentenza del Tribunale federale 9C_488/2008 del 5 settembre 2008 cons. 6.7). La necessità che l'attività idonea sia di carattere leggero viene però ribadita dal dott. med. E._____ (vedi relazione del 16 settembre 2011) anche attualmente e agli impedimenti già presenti per la schiena (posizione ergonomica, evitare lavori pesanti e continuativi) vengono ad aggiungersi altre limitazioni che concernono il braccio dominante (esclusione dei lavori sopra l'orizzontale o lontani dal corpo e necessità di lavori leggeri). Questi fattori vanno pertanto considerati nella quantificazione della percentuale di riduzione (sentenza del Tribunale federale 9C_294/2012 del 7 maggio 2012 cons. 3.3). In questo senso la riduzione del 10 % per attività a tempo parziale operata è riduttiva e non tiene in adeguata considerazione la necessità di ricorrere ad attività leggere. Complessivamente, la riduzione dovrebbe raggiungere il 20 % già per dette considerazioni.

  • 10 - d)Resta da stabilire se vi siano ancora altri motivi a giustificazione di una ulteriore riduzione. Non è contestato che l'assicurato, contrariamente a quella che era la situazione al momento della fissazione della rendita d'invalidità, non possa attualmente più esercitare l'attività di imbianchino. Nel 2002 una riformazione professionale non era stata ritenuta indicata volendo e potendo l'assicurato continuare a lavorare come imbianchino con un rendimento del 50%. Per questo, nel 2011, ai motivi di riduzione sopra considerati viene ad aggiungersi anche il fattore cambiamento di occupazione dopo 25 anni di attività in proprio (vedi dati forniti sulla richiesta di prestazioni del 1. febbraio 2003). Considerate le riserve espresse dal curante riguardo alla buona compensazione della depressione endemica grazie all'attività indipendente che l'assicurato svolgeva, è perlomeno legittimo chiedersi se nello svolgimento di un'attività dipendente tale instabilità possa essere parimenti compensata in misura ottimale. La questione può però nell'evenienza rimanere aperta, in quanto anche applicando la riduzione massima possibile del 25 % il risultato non cambierebbe comunque. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale infine, dal profilo dell'età, le condizioni per ammettere una incapacità di lavoro e di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità non sono realizzate (sentenze del Tribunale federale 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 cons. 3.5 , I 359/06 del 22 giugno 2007 cons. 4.2 e I 304/06 del 22 gennaio 2007 cons. 4.2 con i rispettivi riferimenti), poiché nel 2011, momento decisivo per la conferma del grado d'invalidità già presentato in precedenza, l'assicurato aveva solo 57 anni. e)Applicando una riduzione del 20 %, il reddito ancora conseguibile da invalido giusta i dati statistici indicizzati di fr. 30'583.-- verrebbe a ridursi a fr. 24'465.--. Dal paragone tra il reddito conseguibile senza invalidità e quello ancora esigibile in attività adatta ne risulta un grado d'impedimento

  • 11 - del 62.5 %. Ne consegue che l'istante ha diritto ad una rendita d'invalidità di tre quarti. 6.In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata viene rettificata nel senso che a partire dall'ottobre 2011 l'assicurato ha diritto ad una rendita d'invalidità di tre quarti. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna- zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per la procedura davanti al Tribunale amministrativo, ha diritto alle ripetibili il ricorrente che vince la causa in applicazione all’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA. Per questo i costi del provvedimento vengono accollati all’ufficio convenuto, il quale è pure tenuto a rifondere al ricorrente le spese di patrocinio che, dopo il decesso del patrocinatore legale, vengono stabilite in modo forfettario dal Tribunale a fr. 1'000.--. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è parzialmente accolto ed a A._____ viene riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità di tre quarti a partire dal 1. ottobre 2011. 2.Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni versa a A._____ fr. 1'000.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto]

  • 12 - 5.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

6

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 8 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 61 LPGA

Gerichtsentscheide

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