Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2013 97
Entscheidungsdatum
11.12.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 13 97 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dalla giudice Moser e dal presidente Meisser, attuaria Krättli-Keller SENTENZA dell’11 dicembre 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentata dall'Avvocato Dr. C. Testa, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente prestazioni complementari

  • 2 - 1.A., 1940, era sposata con B. ed è madre di quattro figli. Essa viveva di fatto separata dal consorte di nazionalità italiana che nel 2001 lasciava la Svizzera e si stabiliva definitivamente in Italia, dopo aver trasferito il proprio avere AVS alla cassa pensioni dello Stato d’origine (INPS) e aver prelevato l’importo di libero passaggio accumulato in seno alla previdenza professionale. A., da anni degente presso la casa anziani di X., beneficia di prestazioni complementari (PC) in aggiunta alla propria rendita AVS. Nell’ambito della revisione periodica del diritto al contributo verso la fine del 2011, la Cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni (qui di seguito cassa di compensazione) veniva a sapere che l’assicurata era rimasta vedova dal 7 marzo 2009. 2.Onde stabilire l’entità dell’ulteriore diritto a PC dopo il cambiamento dello stato civile dell’assicurata, in data 7 marzo 2012, la cassa di compensazione chiedeva l’edizione, accanto ad altri documenti, anche di tutta la documentazione relativa: al lascito del marito, all’eventuale testamento o convenzione matrimoniale, alla destinazione dell’avere di previdenza professionale e all’eventuale diritto ad una prestazione da parte dell’INPS. Della documentazione richiesta, alla cassa di compensazione perveniva solo il contratto di cessione del 12 febbraio 2011, in base al quale uno dei figli dell’assicurata ritirava a Y., in provincia di Z., l’appezzamento di cui al foglio 8 no. 535 e l’adiacente immobile sito sul fondo no. 531 con le sue sub unità, comprendente anche due appartamenti di 6 e di 6.5 vani. Su detto immobile l’assicurata risultava vantare un diritto di abitazione. Giusta tale contratto, era poi possibile desumere che l’assicurata partecipasse alla successione del marito in ragione di 12/36, avesse ceduto ai figli il 31 luglio 2010 la propria quota ereditaria a titolo gratuito e che il prezzo d’alienazione dell’immobile fosse stato stabilito a corpo a 120'000.-- €. Parallelamente veniva confermata l’impossibilità di risalire all’importo a

  • 3 - sua volta prelevato dalla cassa pensione e all’assenza di diritti da parte dell’assicurazione italiana. Il 10 aprile 2012 veniva nuovamente richiesta l’edizione della denuncia di successione con elenco ufficiale del lascito, l’estratto catastale delle proprietà fondiarie del de cujus al momento del decesso, il contratto di cessione del 31 luglio 2010 evocato nell’atto già introdotto, la certificazione della cassa pensioni svizzera e dell’INPS quanto all’assenza di diritto a prestazioni da detti istituti. Parimenti veniva sospesa l’erogazione di prestazioni, non essendo possibile ancora stabilire l’effettivo diritto dell’assicurata. Con scritto 24 aprile 2012, l’assicurata comunicava di ignorare la destinazione che il defunto marito avrebbe fatto dell’avere di previdenza professionale, ma di aver diritto ad una pensione vedovile mensile dall’INPS pari a circa 654.53 €. Il 7 maggio 2012, la cassa di compensazione ribadiva di necessitare, accanto ad altri documenti, ancora sempre di tutti gli estratti catastali e relativi valori delle proprietà incluse nel lascito del de cujus, l’elenco della sostanza mobile, il contratto sulla spartizione ereditaria e quello del 31 luglio 2010 nonché tutti gli estratti catastali con relativi valori riferiti a quest’ultimo contratto, i certificati sulla rendita vedovile per gli anni 2011 e 2012, nonché la certificazione della cassa pensioni quanto all’inesistenza del diritto a rendita a favore della moglie dell’ex assicurato. 3.In base all’attestazione 15 maggio 2012 fornita poi dalla Cassa pensione C., a B. era stata nel novembre 2001 versata una prestazione di libero passaggio di fr. 344'741.-- (l’importo effettivamente corrisposto all’assicurato, dedotti i debiti, era di fr. 320'774.70), essendosi l’assicurato dichiarato partente per l’estero. Dalla documentazione presentata in data 25 maggio 2012, risultavano poi far parte della successione anche altre proprietà che giusta la dichiarazione di successione avrebbero avuto un valore complessivo di 76'800.-- €, e valori liquidi per 1'160.25 €. Poiché nella documentazione introdotta in

  • 4 - seguito mancavano ancora sempre gli estratti catastali riguardanti il valore delle singole proprietà del defunto e l’elenco completo della sostanza mobiliare e immobiliare della coppia con i rispettivi giustificativi per il 31 dicembre 2008 e 2009, il 15 agosto 2012 all’assicurata veniva richiamata la necessità di produrre i giustificativi già richiesti - oltre alle decisioni di tassazione cantonale per gli anni 2008, 2009 e l’ultima decisione di tassazione del marito prima del suo trasferimento in Italia – entro il 14 settembre 2012, pena un calcolo del diritto alla prestazione secondo gli atti o la decadenza del diritto stesso, con relativo obbligo di restituzione della prestazione indebitamente percepita a partire dal 1. aprile 2009. La sollecitazione restava senza esito. 4.Con decisione 4 ottobre 2012, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni negava ad A._____ il diritto PC a partire dal 1. aprile 2009, essendo la petente contravvenuta al proprio obbligo di collaborazione e chiedeva parimenti la restituzione delle prestazioni versate indebitamente a partire da tale data, per un importo complessivo di fr. 142'472.--. Mediante provvedimento separato ma della stessa data, all’assicurata veniva richiesta anche la restituzione delle spese di malattia corrisposte nell’ambito delle PC e pari a fr. 1'617.90. Con decisione 5 ottobre 2012, veniva infine rifiutata l’assunzione di sei franchigie della cassa malati per l’anno 2012 e pari ad un importo di fr. 497.05. 5.Nell’ambito dell’opposizione 5 novembre 2012, l’assicurata allegava le proprie decisioni di tassazione per il 2008 e il 2009 e quella del 2000/2001 del defunto marito. Per il resto, essa contestava l’agire della cassa di compensazione non considerandosi legittimata a pretendere l’edizione di tutti i documenti richiesti e reputando comunque desumibili dagli atti presentati anche tutte le ulteriori informazioni che l’amministrazione necessiterebbe. Il 30 gennaio 2013 la cassa di compensazione

  • 5 - confermava di aver ricevuto i valori catastali degli immobili ni. 531 e 535, ma di non essere in possesso dei dati riguardanti le altre proprietà fondiarie e accordava un ultimo termine per l’inoltro della documentazione entro l’8 marzo 2013. In data 15 febbraio 2013 venivano inviati ulteriori estratti dei fondi sul territorio italiano riguardanti le particelle ni. 105, 107, 127, 128 e 238. 6.Il 12 marzo 2013 alla richiedente veniva ventilata l’intenzione della cassa di compensazione di respingere l’opposizione per non aver introdotta tempestivamente la documentazione richiesta. Anche una nuova domanda di PC sarebbe però nell’evenienza destinata all’insuccesso, non consentendo ancora la documentazione agli atti un calcolo dell’eventuale diritto. Per la cassa di compensazione, giusta la normativa svizzera, dalla divisione del regime matrimoniale e da quella ereditaria l’assicurata avrebbe diritto a ¾ della sostanza del marito. Malgrado venissero già erogate PC prima della partenza del marito per l’Italia, non sarebbe però mai stata dichiarata sostanza all’estero. Anche le sorti subite dall’importo versato dalla cassa pensione non sarebbero chiare e in ogni caso l’assicurata avrebbe poi avuto diritto alla metà di tale prestazione. Poiché l’assicurata non avrebbe saputo dimostrare sufficientemente lo stato di bisogno in cui verserebbe, il rifiuto di entrare nel merito della richiesta meriterebbe conferma. 7.Il 25 aprile 2013, l’assicurata contestava le conclusioni della cassa di compensazione, adducendo l’applicabilità della normativa italiana alle parti di successione e il subentrare della prescrizione di eventuali diritti nei confronti del marito per la prestazione di libero passaggio a suo tempo prelevata.

  • 6 - 8.Il 29 luglio 2013 l’opposizione presentata veniva respinta in quanto al momento dell’emanazione della decisione non sarebbe stato possibile procedere al calcolo della prestazione. Ma anche dalla presentazione dell’opposizione un calcolo per l’eventuale diritto futuro alle PC non sarebbe attuabile. Per questo l’opposizione presentata veniva respinta e all’assicurata era accordata l’assistenza giudiziaria gratuita. 9.Nel tempestivo ricorso 4 settembre 2013, A._____ chiedeva venisse operato il calcolo della PC in base ai dati forniti durante l’istruzione del caso, essendo la documentazione in possesso della cassa di compensazione sufficiente per dirimere la questione. Quanto alla prestazione di libero passaggio, l’assicurata vivendo separata dal marito non avrebbe neppure saputo del prelievo effettuato nel 2001 e tantomeno della destinazione dell’importo. In ogni caso qualsiasi pretesa a questo riguardo sarebbe andata prescritta. Anche i valori degli immobili del defunto marito sarebbero stati trasmessi nell’ambito dell’opposizione e comunque gli stessi sarebbero già stati desumibili dagli estratti introdotti in precedenza. Non sarebbe poi difendibile sanzionare l’assicurata perché il valore degli immobili in Italia non corrisponderebbe al valore della prestazione di libero passaggio a suo tempo versata al marito. Anche le richieste dichiarazioni d’imposta per gli anni 2008 e 2009 avrebbero dovuto già essere agli atti della cassa di compensazione. Quest’ultima avrebbe poi richiesti all’assicurata dei documenti posteriori alla sospensione delle PC e che pertanto non potrebbero riferirsi al periodo per il quale verrebbe richiesta la restituzione. Infine, il mandatario dell’istante avrebbe informato la cassa di compensazione del cambiamento di stato civile della madre non appena ottenuto dalla stessa il mandato di rappresentarla.

  • 7 - 10.Nella propria presa di posizione, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni chiedeva la reiezione del ricorso per i motivi già invocati nel provvedimento impugnato. Considerando in diritto:

  1. a)Nell’evenienza in oggetto, è controversa la questione di sapere se l’assicurata abbia violato il proprio dovere di collaborazione, provocando in tal modo la non entrata nel merito del calcolo della prestazione e di conseguenza la decadenza del diritto stesso, con relativo obbligo di restituzione delle PC e spese di malattia indebitamente percepite dal 1. aprile 2009 al 30 aprile 2012, data della sospensione delle prestazioni. All’assicurata è stata inoltre negata il 5 ottobre 2012 la rifusione delle spese di franchigia della cassa malati relative alle fatturazioni avvenute fino all’8 maggio 2012. Per questo in termini temporali la vertenza va esaminata alla luce della situazione come si presentava tra il 1. aprile 2009 e il 5 ottobre 2012. b)La prima reazione dell’istante al rifiuto del 4 ottobre 2012 di entrare nel merito del calcolo della prestazione (richiesta di informazioni sull’opposi- zione e presentazione dell’opposizione) è stata dalla cassa di compensazione considerata alla stregua di una nuova domanda di PC per il futuro. Per questo nella decisione su opposizione viene operata la distinzione tra quanto l’assicurata avrebbe dovuto produrre prima dell’emanazione dei provvedimenti del 4 e 5 ottobre 2012 e quanto invece necessario al calcolo della prestazione a partire dal mese di novembre 2012, decorrenza equiparata alla data di un nuovo annuncio. Nella decisione su opposizione l’istituto convenuto concludeva pertanto alla liceità della non entrata nel merito per mancanza di collaborazione per
  • 8 - quanto riguardava il diritto tra il 1. aprile 2009 e il 30 aprile 2012 e all’impossibilità anche a partire dal novembre 2012 di determinare le posizioni di reddito determinanti con il dovuto grado della probabilità preponderante in vista dell’erogazione della prestazione per il futuro. La questione di sapere se questo modo di agire sia del tutto corretto può nell’evenienza restare aperta. Per quanto esposto in precedenza il periodo qui determinante si estende dal 1. aprile 2009 al 5 ottobre 2012. Un diritto futuro dell’istante oltre tale data non è stato formalmente oggetto di decisione e tale questione non dovrebbe pertanto poter essere oggetto del presente ricorso, non avendo la stessa seguito la normale via gerarchica. Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti a PC insorti in epoca successiva al periodo qui determinante (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). Poiché nel ricorso viene criticata propriamente anche la richiesta di documenti posteriori al periodo qui in discussione, è quindi necessario precisare che era comunque anche per la determinazione di un eventuale diritto futuro alla PC, nell’esclusivo interesse dell’assicurata, che la controversa documentazione veniva richiesta nell’ambito della procedura di opposizione. c)Nell’evenienza concreta, per i motivi che verranno meglio detti in seguito, non è dato escludere un diritto a prestazioni dal 1. aprile 2009 al 30 aprile 2012, rispettivamente al 5 ottobre 2012 solo adducendo la mancanza di collaborazione dell’assicurata, dopo l’inattività dimostrata dall’interessata tra la comminatoria dell’agosto 2012 e il provvedimento del 4 ottobre
  1. Infatti, anche la mancanza di collaborazione dell’assicurata, non esula la cassa di compensazione dal dover operare un calcolo in base alla documentazione conosciuta qualora ciò fosse possibile senza grandi dispendi amministrativi. Ne consegue che la documentazione prodotta in sede di opposizione e che la convenuta ha considerato determinante solo
  • 9 - per un calcolo dell’eventuale diritto a prestazioni per il futuro e a partire dal novembre 2012 viene in questa sede presa in considerazione anche per cercare di definire l’eventuale precedente diritto dell’istante. 2.In virtù della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC). L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Lo scopo principale delle prestazioni complementari è quello di garantire un'adeguata copertura del fabbisogno vitale. Infatti, fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b della Costituzione federale (Cost.; RS 101), l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. giusta il quale la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1). In effetti, la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" (RCC 1992, pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al " minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204). Per procedere alla verifica del diritto e per determinare l’eventuale ammontare della PC è quindi indispensabile disporre dei valori di reddito determinanti riferiti ad un preciso periodo di calcolo.
  1. a)Ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA: RS 830.1), se l’assicurata o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo
  • 10 - ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia. Questo dovere di collaborare comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati. Va da sé che questo obbligo riveste un significato del tutto particolare laddove la collaborazione della persona interessata è essenziale e indispensabile alla determinazione della fattispecie determinante per verificare l’esistenza del diritto stesso a prestazioni. b)In sede di ricorso, una violazione del dovere di informare - dell’avvenuto decesso e della donazione operata - e di collaborare alla presentazione della documentazione richiesta viene dall’interessata già esclusa in considerazione della sua pretesa incapacità di intendere e di volere. Che le facoltà fisiche e psichiche dell’assicurata siano in parte compromesse non è messo in discussione. L’argomentazione non è però del tutto plausibile, dopo che l’interessata ha sottoscritto personalmente la donazione della propria quota ereditaria ai figli il 31 luglio 2010, oltre un anno dopo la morte del consorte. Se tale donazione è valida, deve essere parimenti ammessa la capacità di intendere e volere della donatrice, la quale avrebbe, personalmente o tramite uno dei quattro figli (vedi art. 31 LPGA), quindi anche dovuto avvisare la cassa di compensazione dei cambiamenti intervenuti. Che l’assicurata abbia violato il proprio dovere d’informazione almeno per quanto riguarda il fatto di essere rimasta vedova e di aver devoluto la propria sostanza ai figli va pertanto ammesso. In questi casi, solitamente, viene a posteriori stabilito l’effettivo diritto della beneficiaria di PC e in seguito richiesta la restituzione delle

  • 11 - prestazioni che sono state eventualmente versate in eccesso. Nel caso in esame, la cassa di compensazione non ha ritenuto possibile procedere al calcolo dell’effettivo ammontare della prestazione a cui avrebbe avuto diritto la ricorrente dal decesso del marito, non avendo l’interessata cooperato come sarebbe stato suo compito alla determinazione della sua situazione di reddito per il periodo qui in discussione. Non essendo stato operato alcun calcolo della PC, è conseguentemente stata richiesta la restituzione di tutte le prestazioni versate dalla morte del marito e fino alla sospensione decretata dal 30 aprile 2012. c)La questione di sapere quando, nell’ottica dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, occorra procedere ad un esame materiale della situazione e quando invece non è dato entrare nel merito della richiesta di prestazioni dipende dalla situazione del caso concreto. Se lo stato di fatto determinante è deducibile senza difficoltà e senza un grosso dispendio amministrativo, l’amministrazione è tenuta ad operare gli accertamenti del caso ed a decidere di conseguenza anche se vi è stata una violazione dell’obbligo di collaborare. Parimenti occorre prendere una decisione di merito qualora dagli atti sia desumibile almeno un diritto parziale a prestazioni (DAS AI 2008 no. 18 cons. 5.1). d)Dal profilo formale non è contestato che la cassa di compensazione abbia a più riprese preteso l’edizione di determinati documenti. Durante tutta l’istruttoria, l’edizione della documentazione richiesta è stata ripetutamente ignorata e solo dopo più interventi è stato possibile stabilire non solo che l’assicurata aveva diritto a una pensione mensile da parte dell’assicurazione italiana bensì anche l’ammontare della prestazione di libero passaggio a suo tempo prelevata dal marito e l’entità della sostanza immobiliare in Italia. L’allegazione di ricorso, stando alla quale il figlio incaricato dall’assicurata di rappresentarla avrebbe immediatamente fatto

  • 12 - tutto quanto sarebbe stato in suo potere per definire la situazione è pertanto artificiosa. In verità, dagli atti all’incarto emerge invece la difficoltà incontrata dalla cassa di compensazione ad ottenere le informazioni richieste e l’invio ripetutamente incompleto della documentazione richiesta. Quasi un anno dopo l’apertura della procedura di revisione infine, la cassa di compensazione ha debitamente comminato all’istante - mediante invio raccomandato datato 15 agosto 2012 – le eventuali conseguenze di una mancata collaborazione e ha assegnato alla renitente un termie fino al 14 settembre 2012 per ottemperare al proprio obbligo. Poiché a tale sollecito non è seguito alcun riscontro, formalmente la sanzione decisa, essendo stata debitamente comminata, non dà adito a critiche. Resta da stabilire se all’istante spettava un obbligo di collaborazione e nell’affermativa la liceità della non entrata nel merito della richiesta ovvero dell’applicabilità della sanzione più grave prevista all’art. 43 cpv. 3 LPGA.

  1. a)Il primo presupposto per operare nel senso fatto dalla cassa di compensazione è che all’assicurata incombesse effettivamente un obbligo di collaborare e questa questione va nell’evenienza senza dubbio risolta affermativamente. Accanto alle richieste già formulate in precedenza riguardo l’eventuale contratto matrimoniale, le disposizioni testamentarie e l’entità della sostanza mobile e della prestazione di libero passaggio, il 15 agosto 2012 venivano nuovamente richiesti all’istante tutti gli estratti catastali sui quali erano indicati i valori delle proprietà fondiarie su suolo italiano che facevano parte del lascito, l’elenco completo della sostanza il 31 dicembre 2008 e 2009 nonché le decisioni di tassazione personali 2008 e 2009 con l’ultima decisione di tassazione del consorte prima che lasciasse la Svizzera nel 2001. Questa documentazione era stata richiesta all’assicurata in qualità di moglie e di erede legale, anche se la stessa viveva di fatto separata dal marito. Infatti, per quanto riguarda
  • 13 - la situazione di reddito e di sostanza del marito residente all’estero, la cassa di compensazione non avrebbe potuto ottenere tutte le indicazioni di cui necessitava in altro modo. In questo senso pertanto è indubbio che all’assicurata incombesse l’obbligo di collaborare all’accertamento delle proprie condizioni economiche, che dipendevano necessariamente da quelle del marito, in vista della definizione del diritto a PC. In qualità di moglie e poi di erede legale, l’assicurata aveva il diritto di pretendere l’edizione presso chi di dovere della documentazione richiestale. Poiché il figlio agiva su mandato della madre, lo stesso doveva necessariamente detenere gli stessi diritti e obblighi dell’assicurata. b)Nell’evenienza in oggetto, dopo la morte del marito, l’assicurata oltre a far parte della comunione ereditaria del de cujus vanta pure il diritto ad una pensione mensile da parte dello Stato italiano. E’ pertanto indubbio che dal mese successivo al decesso del consorte, la situazione di reddito della beneficiaria di PC abbia subito un importante cambiamento che rendeva necessario un nuovo calcolo del diritto a prestazioni. Relativamente ai nuovi valori di reddito, gli accertamenti condotti permettono di definire l’entità della pensione mensile a cui l’assicurata ha diritto da parte dello Stato Italiano. Per contro, è controversa la possibilità di determinare l’ammontare di quanto sarebbe di diritto spettato all’assicurata dalla liquidazione del regime matrimoniale e in qualità di erede del defunto marito. Infatti, indipendentemente dalla cessione della propria quota ereditaria operata a favore dei figli, l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vanno parimenti annoverati i proventi e i beni a cui l'assicurata ha rinunciato (lett. g). In altri termini, se l'assicurata ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligata e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia

  • 14 - uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 cons. 1, 121 V 205 cons. 4a; DAS 2007 PC no. 6, 2003 PC ni 1 cons. 1a e 4 cons. 2 nonché 2001 PC no. 5 cons. 1b), questi importi o il valore di tali diritti viene computato nel reddito determinante come se la rinuncia non avesse avuto luogo. c)Conformemente a quanto precede pertanto, per determinare il diritto alla PC dell’istante dopo essere divenuta vedova è indispensabile poter stabilire quanto l’assicurata avrebbe dovuto legalmente ereditare dal marito, dopo lo scioglimento del regime matrimoniale (sentenza del Tribunale federale 9C_333/2013 cons. 2.1 del 30 ottobre 2013 pubblicata in DAS 2014 PC no. 2). Per l’istante, anche se non è stato possibile presentare tutta la documentazione richiesta entro il termine intimato dalla cassa di compensazione, dagli atti introdotti la convenuta avrebbe potuto risalire ai relativi importi e operare il calcolo della PC. La tesi non risulta però corretta. Per la valutazione del valore della sostanza o della sua controprestazione è determinante il momento della rinuncia (vedi anche la marginale 3483.01 alle direttive sulla prestazioni complementari, WEL, reperibili in lingua tedesca). Se si tratta di immobili, determinante è il valore corrente a meno che l’erede abbia diritto all’acquisizione di tale bene per un valore inferiore (vedi WEL marginale 3483.02). Questo principio è ripreso all’art. 17 cpv. 4 dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301), il quale statuisce che la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente. Con questo principio si vuole garantire che solo le persone che ne hanno effettivamente necessità possono beneficiare delle PC, perciò la sostanza immobiliare che non serve da abitazione alla richiedente viene valutata al

  • 15 - valore corrente, proprio perché l’avente diritto può anche venderla per potere fare fronte al proprio fabbisogno vitale. d)Nel caso concreto, per operare il calcolo della sostanza alla quale l’assicurata ha rinunciato manca qualsiasi indicazione sulla liquidazione del regime matrimoniale che, anche se fosse soggetta al diritto italiano, dovrebbe comunque sottostare, salvo diversa disposizione, al regime della comunione dei beni, la cui ripartizione in caso di decesso avviene dividendo attivi e passivi in parti uguali. Non essendo stato presentato alcunché a questo proposito, una quantificazione del teorico diritto a cui l’istante avrebbe rinunciato non potrebbe essere che ipotetica. Il fatto che i due coniugi vivessero separati di fatto non permette di fare astrazione di tale ripartizione o di ritenere che la stessa non abbia motivo di essere effettuata. e)Relativamente alla successione, sembrava inizialmente far parte della stessa solo la sostanza immobiliare espressamente evocata nel contratto del 12 febbraio 2011. Ivi erano menzionati i fondi al foglio 8 numeri 531 (fabbricato) e 535 (parco, attrezzature collettive, posteggi). Per l’istante, considerato il valore di reddito complessivo di questa sostanza di ca. fr. 630.--, sarebbe stato possibile, operando con un moltiplicatore di 110% secondo la prassi fiscale italiana, stabilire il rispettivo valore della sostanza immobiliare pari a fr. 69'230.--. In seguito però sono emerse ancora altre cinque proprietà fondiarie site in Italia. E’ vero che il valore di reddito di tali proprietà è desumibile dalla documentazione finalmente introdotta in sede di opposizione. A prescindere dalle nuove questioni che la presentazione di questi estratti ha comportato (vedi considerando 5b che segue), resta il fatto che un quadro globale della successione non resta possibile. Nella dichiarazione di successione, come bene immobile appare unicamente l’importo di 1'160.25 €, che sarebbe stato interamente

  • 16 - destinato alle spese di sepoltura. Se relativamente ai valori immobiliari sono stati in sede di opposizione presentati degli estratti catastali, per quanto ha tratto alla sostanza mobile della successione non è stato prodotto alcun giustificativo, a comprova di quanto allegato e ripreso nella dichiarazione di successione. Anche per questi motivi era stato richiesto in data 15 agosto 2012 l’elenco completo della sostanza a fine 2008 e 2009 con i rispettivi giustificativi. Dalla corrispondenza intercorsa in precedenza, l’assicurata doveva esattamente sapere lo scopo di queste richieste, che miravano propriamente a stabilire la concreta situazione di sostanza non solo della ricorrente stessa, ma propriamente del suo coniuge. La completa situazione patrimoniale del consorte al momento del decesso non è pertanto neppure attualmente ancora chiara. f)Per il resto dai contratti allegati del 12 febbraio 2011 e 31 luglio 2010 è deducibile la quota ereditaria della ricorrente, ma come si è detto non è stata previamente operata alcuna liquidazione del regime matrimoniale e non emerge neppure una quantificazione del valore del diritto di abitazione che la ricorrente deteneva sull’immobile italiano. Il fatto che l’istante, in concorso con quattro figli, vanterebbe un diritto sulla successione -secondo il diritto italiano verosimilmente applicabile (vedi art. 91 della legge federale sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291] e sentenza del Tribunale federale P 25/06 del 23 agosto 2007 cons. 5.1) - di 1/3, non basta pertanto a quantificare con una certa precisione la prestazione alla quale l’erede ha rinunciato a favore dei discendenti. E’ vero che con l’introduzione dei valori catastali delle proprietà fondiarie vi sono agli atti dei valori ufficiali della sostanza. L’attendibilità di tali importi in generale - considerata la loro esiguità - e soprattutto anche per quanto ha tratto allo stabile con due appartamenti di 6 e 6.5 vani è però ai fini del presente giudizio solo sommaria. Infatti, per il calcolo delle PC è determinante il valore corrente della sostanza immobiliare e non il valore

  • 17 - di reddito o la sua capitalizzazione ai fini fiscali, giusta la normativa italiana. Di rilievo a questo riguardo è però il fatto che dopo la presentazione degli estratti catastali sono emerse nuove contraddizioni (vedi considerando 5b che segue), che rendevano ancora meno trasparente di prima la situazione patrimoniale del marito dell’istante.

  1. a)Riguardo al capitale di libero passaggio versato (indebitamente solo) al marito dell’assicurata all’epoca della sua partenza dalla Svizzera nel novembre 2001, l’assicurata ritiene che ogni pretesa sia andata prescritta. Direttamente nei confronti della cassa pensioni, essendo il prelievo intervenuto nel 2001, l’assicurata non vanta diritti al versamento della sua parte della prestazione (eventualmente indebitamente) interamente corrisposta al marito. Nei confronti del marito, il diritto della moglie alla metà dell’avere accumulato in costanza di matrimonio, era a fine 2011 e nel 2012 ad oltre 10 anni dai fatti andato perento sia che sia applichino le prescrizioni sull’arricchimento illecito che ispirandosi per analogia a quanto prescritto all’art. 35a della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40), il cui tenore è uguale a quanto stabilito all’art. 25 LPGA, che come tale non trova però applicazione in materia di previdenza professionale. In questo senso pertanto, non avendo l’interessata a suo dire neppure saputo del prelievo, essa non è più in diritto di avanzare pretese che sono andate nel frattempo perente e non si può neppure ritenere che la stessa abbia rinunciato a far valere prima un suo diritto. b)Nell’evenienza però, in relazione all’avere LPP, la questione che si pone è diversa. Non è contestato che l’importo in oggetto non figuri nel lascito del marito. Non essendo dato sapere che fine abbiano fatto gli oltre fr. 320'000.-- versati al marito, l’istante ipotizzava inizialmente un investimento nella sostanza immobiliare. Se fino alla presentazione degli
  • 18 - estratti catastali in sede di opposizione era dato supporre che l’ingente importo ricevuto dal marito dell’assicurata da parte della cassa pensioni fosse stato almeno in gran parte investito nella sostanza immobiliare, tale teoria veniva a cadere con la presentazione della documentazione che comprovava come il defunto fosse già stato proprietario degli immobili sul suolo italiano prima della partenza dalla Svizzera e come tale sostanza non fosse mai stata debitamente dichiarata all’epoca della residenza in Svizzera (vedi decisioni di tassazione definitive della coppia per gli anni 1999 e 2000). Da quanto si desume della visura storica per l’immobile foglio 8 n. 531 e tutte le sue quattro sub unità, lo stesso era di proprietà del consorte dell’istante già al momento della derivazione dei dati il 30 giugno 1987, quindi prima della partenza dalla Svizzera e il prelievo del capitale di previdenza. Le particelle foglio 14 no. 105 e foglio 7 no. 238 erano di esclusiva proprietà del marito dell’assicurata dal 21 aprile 1975 e quelle di cui ai fogli 8 no. 107 dal 9 dicembre 1998 nonché 9 no. 127 e 128 dal 24 settembre 1997. Per la cassa di compensazione, questa consapevolezza rendeva ancor meno plausibile la pretesa assenza di valori patrimoniali liquidi (fatta eccezione dei 1'650.25 €) fatta valere dall’assicurata. Un reinvestimento in acquisti immobiliari o per delle ristrutturazioni non appare neppure verosimile, considerati i valori di reddito delle proprietà. Manca poi al riguardo qualsiasi comprova. Come addotto dalla cassa di compensazione, se il valore degli immobili della successione fosse stato grosso modo lo stesso dell’ammontare che l’istante aveva ottenuto quale prestazione di libero passaggio dalla previdenza professionale, il ventilato reinvestimento sarebbe apparso perlomeno verosimile e sarebbe stato possibile effettuare un nuovo calcolo della PC in base unicamente alla sostanza immobiliare documentata. Tale presunzione è però venuta a cadere. Considerato che un capitale tanto importante avrebbe negli ultimi dieci anni potuto anche fruttare sensibili interessi e che l’istante potrebbe teoricamente vantare

  • 19 - dei diritti su tale capitale non solo nell’ambito successorio, ma verosimilmente anche in virtù della liquidazione del regime matrimoniale, la completa mancanza di informazioni a questo proposito non permette di operare un calcolo come se di tali valori non vi fosse più alcun riscontro nella successione. Il fatto che non si sappia nulla riguardo alla destinazione di questo importo, non permette di escludere l’intenzione di volutamente celare informazioni alla cassa di compensazione, onde ottenere eventualmente prestazioni non dovute. Per questo la convenuta ha a giusto titolo ritenuto determinante avere l’elenco completo della sostanza del marito dell’istante per il 31 dicembre 2008 con le relative pezze giustificative, giusta la richiesta del 15 agosto 2012. Indipendentemente dalla presa in considerazione dei documenti prodotti anche in sede di opposizione, la completa situazione patrimoniale del marito dell’istante, e di riflesso anche della ricorrente, all’epoca del di lui decesso rimane tuttora non chiara per cui l’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA non dà adito a critiche. Resta da stabilire se nell’evenienza poteva eventualmente essere deciso in base agli atti. 6.Alla luce di quanto emerso in precedenza è possibile stabilire che l’assicurata ha diritto ad una pensione mensile dell’INPS che ridurrebbe di conseguenza il suo diritto a PC. Attualmente non è per contro possibile stabilire con la dovuta attendibilità quanto sia stato il valore della sostanza a cui l’assicurata ha rinunciato dopo la morte del marito nel 2009. Nell’ambito del ricorso viene chiesto un calcolo in base agli elementi di reddito comunque noti. Tale richiesta non può però essere soddisfatta solo sulla base dei valori di reddito che figurano sulla documentazione presentata, come sembra pretendere l’istante. Per questi valori però una valutazione conforme al diritto applicabile in materia PC potrebbe probabilmente essere operata senza troppi dispendi amministrativi. Non resta però nell’evenienza possibile stabilire né quanto spetterebbe di

  • 20 - diritto all’istante dalla liquidazione del regime matrimoniale, né in virtù dell’intera successione, compresi i beni mobili per i quali mancano del tutto delle pezze giustificative. Operando quindi un calcolo sommario, non può essere scongiurata la possibilità che all’assicurata vengano concesse prestazioni superiori a quelle che le spetterebbero di diritto, qualora venissero presentati tutti gli elementi determinanti per stabilire la sua situazione di sostanza alla morte del marito. In base ai dati finora forniti anche un’eventuale intenzionale omissione di fornire le dovute informazioni non può essere esclusa. Ne consegue che la non entrata nel merito sull’ulteriore diritto a PC dopo la violazione del dovere di collaborare e la susseguente perdita del diritto a prestazioni merita in questa sede conferma.

  1. a)Giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L’attribuzione di prestazioni indebite viene generalmente considerata come una decisione manifestamente errata (DTF 126 V 401 cons. 2b/bb con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 8C_136/2012, cons. 2 del 27 giugno 2012 e sentenza dal Tribunale amministrativo S 12 86 cons. 4d del 16 aprile 2013). b)Nell’evenienza concreta, dalla morte del marito, la situazione di reddito e di sostanza dell’assicurata ha subito una modifica e il suo diritto a prestazioni complementari va indiscutibilmente ridotto (già a seguito della pure sottaciuta prestazione mensile da parte dell’INPS). Ne consegue che l’entità delle prestazioni che essa ha ottenuto dal 1. aprile 2009 erano almeno in parte indebite. Giustamente pertanto la cassa di compensazione ha chiesto la restituzione. Quanto all’ammontare della richiesta restituzione, non essendo stato possibile stabilire che
  • 21 - l’assicurata abbia diritto ad una prestazione anche dopo la morte del marito, essa comprende necessariamente le prestazioni ottenute indebitamente dal 1. aprile 2009 al 30 aprile 2012, comprese le spese di malattia e quelle relative alla franchigia per parte del 2012. 8.In conclusione, il rifiuto di prestazioni deciso merita conferma e il ricorso è respinto. Giusta l'art. 61 LPGA la procedura è gratuita (lett. a). Una formale domanda di assistenza giudiziaria non è stata presentata. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita. 3.[vie di diritto] 4.[Comunicazioni] Nella misura in cui è stato considerato ammissibile, l’interposto ricorso al Tribunale federale è stato respinto in data 21 ottobre 2014 (9C_194/2014).

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