Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2013 68
Entscheidungsdatum
21.11.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 13 68 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dalla giudice Moser e dal presidente Meisser, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 21 novembre 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentato dal Centro per i diritti del cittadino (CO.DI.CI), ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, convenuto concernente prestazioni complementari (condono)

  • 2 - 1.In data 25 gennaio 2013, nell’ambio di una revisione periodica, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, chiedeva a A._____ la restituzione delle prestazioni complementari (PC) indebitamente percepite dal 1. gennaio 2009 per un ammontare complessivo di fr. 13'257.--. Sostanzialmente il diritto dell’assicurato alle PC era di entità più ridotta di quanto ritenuto in precedenza grazie ad un incremento del reddito della coppia dovuto all’esplicazione di un’attività lucrativa, superiore a quanto ritenuto in precedenza e non debitamente notificata alla cassa di compensazione AVS, da parte della moglie. Tale decisione cresceva incontestata in giudicato. 2.La richiesta di condono presentata il 1. febbraio 2013 veniva respinta con decisione 22 febbraio 2013. Pur riconoscendo come soddisfatto il presupposto del caso di rigore, l’esonero richiesto non avrebbe potuto essere concesso non essendo l’interessato in buona fede. Sottacendo il maggior reddito conseguito dalla moglie infatti, il beneficiario della prestazione avrebbe gravemente violato il proprio obbligo di informazione. Il 25 maggio 2013 tale provvedimento veniva confermato anche in sede di opposizione. 3.Nel parzialmente inutilmente critico ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 6 maggio 2013 (recte: 17 giugno 2013), A._____ postulava l’accoglimento della domanda di condono. Dal fatto che l’istante non avesse notificato gli introiti della moglie non sarebbe deducibile l’assenza di buona fede, non avendo l’interessato agito con cattive intenzioni ed essendo una simile manchevolezza imputabile anche all’età avanzata.

  • 3 - 4.Nella risposta di causa del 4 luglio 2013, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni chiedeva che il ricorso fosse respinto. Nelle concrete circostanze l’istante avrebbe indubbiamente dovuto supporre, prestando la minima diligenza richiesta, che i redditi conseguiti dalla moglie avrebbero potuto influire sul suo diritto alle PC. Per il resto, non vi sarebbe alcun motivo per ritenere che l’interessato non fosse in pieno possesso delle sue facoltà mentali. 5.Nella replica (timbro postale del 15 luglio 2013), il ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni e chiedeva di essere sentito onde dimostrare di quali caratteristiche fisiche e mentali disporrebbe e permettere al Tribunale di rendersi conto dei sani principi che da sempre avrebbero determinato il suo comportamento. 6.L’istituto convenuto, dal canto suo, rinunciava in data 5 agosto 2013 a duplicare. Considerando in diritto: 1.E’ controverso il rifiuto di accordare all’assicurato il condono richiesto. Non è per contro oggetto del presente ricorso la decisione di restituzione delle PC indebitamente percepite che è da tempo cresciuta in giudicato.

  1. a)Dal profilo formale, l’assicurato accenna ad una violazione del diritto di audizione, per non essere stato sentito personalmente. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost; RS 101), le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
  • 4 - fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 136 I 236 cons. 5.2, 134 I 88 cons. 4.1, 129 II 504 cons. 2.2, 127 I 56 cons. 2b, 127 III 578 cons. 2c, 126 V 130 cons. 2a, 124 II 146 cons. 2a, 121 I 57 cons. 2c e 119 Ia cons. 4d). Giusta l'art. 6 cifra 1 prima frase della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, alfine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Secondo la giurisprudenza l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi della norma convenzionale presuppone che la parte formuli una richiesta chiara e inequivocabile; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di una assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente (sentenza del Tribunale federale 2C_100/2011 del 10 giugno 2011 cons. 2) - o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (vedi anche art. 30 Cost. nonché DTF 125 V 38 cons. 2 e 122 V 54 cons. 3a). b)Nel caso in parola, davanti al Tribunale amministrativo l’istante ha richiesta per la prima volta in sede di replica un’audizione personale “in modo che i giudici del TA si rendano conto in prima persona delle caratteristiche fisiche, mentali del ricorrente e i sani principi che hanno da sempre regolato il proprio comportamento”. Questa è però chiaramente una domanda di assunzione di prove estranea ai fini perseguiti dal

  • 5 - dibattimento orale. Ne consegue che davanti a questo Giudice una formale richiesta in vista di ottenere un dibattimento pubblico non è stata formulata e non può pertanto essere concessa. Il ricorrente ritiene parimenti criticabile il fatto che la cassa di compensazione AVS non lo abbia sentito in prima persona. Anche qui occorre precisare che nell’opposizione presentata, pur essendo già patrocinato, il ricorrente non ha formulato alcuna richiesta a questo proposito. Inoltre il diritto di cui all'art. 6 CEDU precitato riguarda le garanzie legate ad un equo processo e non si riferiscono alla procedura amministrativa. Ne consegue che le censure sollevate a questo riguardo non meritano protezione. c)Come si è detto, chiedendo la sua audizione, l’istante postula l’assun- zione di nuove prove. Per costante giurisprudenza quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 131 I 157 cons. 3 e 124 V 94 cons. 4b nonché sentenze del Tribunale amministrativo S 09 123 e S 10 13). Per questo giudice, l’audizione personale del ricorrente non è atta a verificare le condizioni fisiche e mentali dell’assicurato e tantomeno sarebbe possibile in seguito alla comparsa personale dell’istante trarre conclusioni quanto all’integrità della sua persona, questione quest’ultima del resto neppure pertinente nella presente fattispecie. Le condizioni di salute fisica e psichica dell’istante potrebbero eventualmente essere oggetto di una valutazione medica, ma non è certo l’audizione personale del ricorrente che potrebbe permettere a questo Giudice di trarre conclusioni a questo proposito. Per questo è dato rinunciare ad una convocazione personale del ricorrente, non essendo questa propria ad apportare elementi di giudizio rilevanti per la definizione della presente vertenza.

  • 6 -

  1. a)L'art. 25 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) prevede che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (vedi anche art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA; RS 830.11]). Queste due condizioni vanno soddisfatte cumulativamente. Nell’evenienza concreta non è contestato che con la restituzione l’assicurato verrebbe a trovarsi in difficoltà. Controversa è unicamente la buona fede del beneficiario di PC, negata dall’istanza precedente e affermata dall’assicurato. b)In ambito di condono, è dato concludere alla buona fede dell’assicurato quando manca soggettivamente la coscienza dell’irregolarità commessa e quando oggettivamente una persona qualunque nelle medesime circostanze o prestando l’attenzione richiesta avrebbe dovuto riconoscere che la prestazione o parte di essa veniva versata indebitamente (cfr. sul tema E. CARIGET/U. KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a edizione, Ginevra 2009, pag. 104 s.). La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza del Tribunale federale 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, cons. 5.2; DAS 2007 AI no. 13, 2003 AI no. 4, 2002 PC no. 91; Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato. Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA)
  • 7 - siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, cons. 5.2 e DAS 2007 AI no. 13 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza. c)Una violazione lieve dell’obbligo di annunciare è stata ammessa in un caso in cui l’assicurato non aveva realizzato che i costi di vitto e alloggio corrisposti ad un aiutante potessero costituire delle prestazioni in natura, giacché per la Corte federale tale nozione non è facilmente accessibile a persone digiune di nozioni giuridiche (DTF 110 V 181cons. 3d). Anche il fatto che il tutore non avesse annunciato l’attività lucrativa svolta dalla persona sotto tutela per non esserne stato a conoscenza è stato considerato corrispondere ad una lieve violazione del dovere di annunciare, anche se in detta sentenza la persona sotto tutela aveva volutamente sottaciuto il fatto al proprio tutore legale (DTF 112 V 97 cons. 2c). Nella sentenza 9C_384/2010 del 15 marzo 2011 il Tribunale federale lasciava aperta la questione di sapere se un assicurato fosse o meno in buon fede per non aver controllato debitamente il calcolo sottopostogli dalla cassa di compensazione dopo il pensionamento (notificato) della moglie. In DLA 1998 no. 14 pag. 73 cons. 4a la buona fede era stata esclusa per un disoccupato che non annunciava di lavorare a metà tempo presso il proprio figlio e di non percepire un salario per questo lavoro. d)Come giustamente addotto da parte dell’istituto convenuto in ricorso, l’assicurato non ha tempestivamente informato la cassa di

  • 8 - compensazione AVS dei numerosi cambiamenti intervenuti nella situazione di reddito della moglie durante gli ultimi anni (cambiamento del grado di occupazione e del posto di lavoro, ottenimento di indennità di malattia e di disoccupazione). Tale obbligo di notifica deriva però direttamente dall’art. 31 cpv. 1 LPGA giusta il quale l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per il marito e qui ricorrente doveva essere chiaro che, qualsiasi cambiamento della situazione di reddito della moglie potesse essere determinante per il diritto alle PC, giacché il calcolo delle stesse viene eseguito in base alla capacità economica della coppia. L’incremento del reddito da attività lucrativa e quindi del reddito ritenuto determinante per il calcolo del sussidio costituisce il classico esempio di un cambiamento delle condizioni economiche. Ne consegue che prestando l’attenzione minima richiesta dalle circostanze, l’assicurato non poteva non rendersi conto della necessità di una debita notifica. e)Nel proprio ricorso l’istante pretende a torto che la questione qui determinante si riduca all’assenza di una sua propensione soggettiva a voler ottenere una prestazione indebita. I presupposti legali per ammettere la buona fede non si riducono però all’intenzionalità di voler ottenere una prestazione indebita (E. CARIGET/U. KOCH, op. cit., pag. 104), intenzione che nel caso concreto non viene neppure affermata nel provvedimento impugnato. Concretamente invece viene rimproverato all’istante di non aver notificato il cambiamento come era suo compito, senza che vi siano motivi oggettivi per giustificare tale grave manchevolezza. Prestando la minima attenzione richiesta dalle circostanze, una persona qualsiasi avrebbe nel caso concreto

  • 9 - riconosciuto o dovuto riconoscere la necessità di notificare il cambiamento della situazione di reddito della moglie e questa omissione è quanto viene rimproverato al ricorrente, che con il suo agire gravemente negligente non può essere oggettivamente considerato in buona fede. f)Nel ricorso viene invocata come attenuante l’età dell’assicurato, che è un settantenne. In principio, l’età dell’assicurato potrebbe effettivamente giocare un ruolo, qualora alla persona in questione facessero effettivamente difetto delle facoltà fisiche o psichiche per agire in un determinato modo. Nulla di tutto questo riguarda però il caso in esame, in quanto il fatto di aver settant’anni non lascia presupporre alcuna scemata capacità di discernimento. In materia di PC la maggior parte dei beneficiari fa parte della terza età, senza che tale fatto possa essere considerato influenzare il dovere di informazione che spetta per l'appunto non solo al diretto beneficiario della prestazione, ma che può riguardare anche l’altro coniuge, i congiunti o terze persone. Tantomeno vi sono attestazioni mediche all’incarto che lascino anche solo supporre l’esistenza di un qualsiasi impedimento di carattere psichico. Per il resto, come emerge dagli atti, il ricorrente svolge ancora diversi lavoretti per il campeggio sul territorio del comune di domicilio (gli introiti di tali prestazioni non sono soggetti a dichiarazione non raggiungendo il minimo legale per pensionati). Non sussistono pertanto indizi per ritenere che l’assicurato non abbia dato seguito ai propri obblighi d’informare la parte convenuta in ricorso per motivi di cui non potrebbe essere tenuto a rispondere. Neppure per motivi legati all’età è allora dato trarre conclusioni diverse da quelle alle quali è giunta la parte convenuta. Non potendo essere considerato aver agito in buona fede, all’istante è stata giustamente rifiutata la richiesta di condono.

  • 10 - 4.In conclusione, il rifiuto di condonare all’istante le PC percepite indebitamente merita in questa sede conferma e il ricorso è respinto. Giusta l'art. 61 LPGA la procedura è gratuita (lett. a) e l’istituto convenuto non ha diritto a ripetibili (lett. f e contrario).

  • 11 - Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

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