Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2013 146
Entscheidungsdatum
29.04.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 13 146 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dalla giudice Moser e dal presidente Meisser, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 29 aprile 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentata dall'Avvocato Paolo Luisoni, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, convenuto concernente prestazioni complementari

  • 2 - 1.A., 1946, vive separata dal marito dal 1995 e dal 1. giugno 2008 beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata. La casa composta da due appartamenti che abita veniva dai coniugi ceduta ai tre figli, anche se l'assicurata manteneva un diritto di usufrutto sullo stabile. Il 15 luglio 2008 l'assicurata faceva domanda in vista dell’ottenimento di prestazioni complementari che però le venivano rifiutate a seguito del computo nelle entrate mensili anche dei fr. 3'000.-- di alimenti dovutile dall'ex marito B., che dal canto suo beneficiava delle prestazioni complementari. Il provvedimento oggetto del procedimento S 09 184 davanti al Tribunale amministrativo riguardava il nuovo computo della prestazione complementare di B._____ sulla base di un assegno mensile a favore della moglie di soli fr. 316.--. Questo Giudice confermava in data 23 marzo 2010 la correttezza della riduzione della pensione alimentare dovuta a A._____ per il calcolo della prestazione complementare dell'ex marito, ciò che comportava però di riflesso la nascita del diritto a prestazioni complementari della ex moglie, nelle cui entrate non venivano più considerati fr. 3'000.-- bensì soli fr. 316.-- a titolo di pensione alimentare. Giusta il calcolo provvisorio presentato dalla Cassa di compensazione AVS dei Grigioni (qui di seguito semplicemente cassa di compensazione) nel dicembre 2009, nell'ambito del predetto procedimento, A._____ avrebbe avuto diritto ad una prestazione complementare mensile di fr. 284.-- con effetto dal 1. agosto 2009. Con decisione 30 novembre 2010, veniva poi riconosciuto effettivamente all'assicurata il diritto ad un prestazione di tale entità dall'agosto 2009 in poi. Dal 1. gennaio 2010, il figlio dell'assicurata occupava con la sua famiglia uno dei due appartamenti. 2.Nell'ambito della revisione della prestazione complementare di B._____, la cassa di compensazione constatava che il debito ipotecario per l'abitazione che i coniugi avevano ceduto ai figli il 7 marzo 1996 fosse

  • 3 - diminuito e che conseguentemente le uscite non superassero più le entrate come in precedenza. Poiché la debitrice di tali debiti ipotecari era legalmente A._____, veniva operata una verifica del diritto a prestazioni complementari di detta assicurata. In tale ambito la cassa di compensazione veniva a sapere che dal 1. gennaio 2010 la famiglia del figlio dell'assicurata aveva preso in affitto l'appartamento grande della casa mentre l'assicurata occupava l'alloggio più piccolo sottostante. Dalla decisione di tassazione 2010, confermata in sede di reclamo del 4 giugno 2013, e da quella del 2011 risultava il computo di un valore locativo proprio tassato al 100 % per un importo di fr. 13'650.-- per l'appartamento occupato dal figlio della contribuente e di un valore locativo ridotto del 30 % e corrispondente a fr. 4'137.-- per l'appartamento occupato dall'assicurata stessa con una delle due figlie. 3.Prendendo a fondamento del calcolo della prestazione complementare i valori locativi stabiliti dall'autorità fiscale, la cassa di compensazione procedeva ad un nuovo calcolo della prestazione complementare e constatava che dalla sua erogazione, il diritto a prestazioni complementari non sarebbe mai sussistito, superando le entrate le uscite, motivo per cui la prestazione veniva sospesa a partire dal 30 giugno 2013. Nella decisione 30 agosto 2013 la cassa di compensazione confermava l'assenza di un diritto a prestazioni complementari del 1. agosto 2009 e calcolava un importo indebitamente percepito a far stato da tale data e fino al 30 giugno 2013 per un ammontare complessivo di fr. 23'884.--. Non avendo diritto a prestazioni complementari, per il periodo qui contestato, in data 30 agosto e 2 settembre 2013 veniva parimenti costatata la decadenza del diritto al rimborso delle spese di malattia nell'ambito della prestazione complementare per un importo di fr. 4'498.95 (dal 1. agosto 2009 fino a parte del 2012) e di fr. 5'038.-- (per la restante parte del 2012 e il 2013). La tempestiva opposizione interposta contro

  • 4 - questi provvedimenti e nell'ambito della quale veniva chiesto un diverso calcolo del valore locativo dell'abitazione, veniva respinta con decisione 11 novembre 2013. 4.Nel ricorso interposto al Tribunale amministrativo in data 10 dicembre 2013, A._____ chiedeva il riconoscimento del diritto alle prestazioni complementari. A mente della ricorrente, la cassa di compensazione sarebbe incorsa in un errore d'interpretazione, considerando, sulla base delle indicazioni fornitele dall'autorità fiscale, che la figlia dividesse l'appartamento più piccolo con la madre, mentre il figlio con la famiglia avrebbe avuto a disposizione l'intero appartamento soprastante. In realtà la figlia, che dal 1. dicembre 2013 si sarebbe stabilita altrove, avrebbe condiviso solo in parte l'appartamento con la madre, avendo parimenti occupato una camera da letto nell'appartamento del fratello. Inoltre, la figlia avrebbe utilizzato il locale hobby al piano cantina per la sua attività di estetista e i locali comuni della casa. Partendo da tale assunto il calcolo delle uscite per la locazione andrebbe eseguito in base ad un valore locativo proprio di fr. 19'560.-- ai quali andrebbero aggiunte le spese di manutenzione di fr. 3'900.--. Dividendo la somma di questi due importi per tre, ovvero il numero delle persone che occuperebbero l'abitazione (assicurata e due figli), ne risulterebbe un importo di fr. 7'820.--. Aggiungendo a tale valore l'importo forfettario di fr. 1'680-- ne risulterebbe un'uscita da locazione a carico dell'assicurata di fr. 9'500.--, ammontare che le accorderebbe il diritto alla prestazione complementare durante tutto il periodo qui in discussione. 5.Nella risposta di causa del 27 gennaio 2014, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, cassa di compensazione, chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma del calcolo operato per i motivi già esposti nella decisione su opposizione. La nuova versione dei fatti fornita

  • 5 - in sede di ricorso non meriterebbe di essere presa in considerazione. In ogni caso, anche qualora la figlia dovesse essere considerata come una coinquilina della madre, andrebbero conteggiate alla figlia almeno un terzo delle spese di alloggio, ciò che comporterebbe un incremento delle spese di alloggio della ricorrente da fr. 3'795.-- a fr. 5'060.--. Anche in tale eventualità però le entrate supererebbero le uscite e non sussisterebbe alcun diritto alla prestazione complementare. 6.Il 24 febbraio 2014 la ricorrente rinunciava a replicare. Considerando in diritto: 1.La controversia verte solo sul diritto alle prestazioni complementari dell'istante dal 1. agosto 2009 al 30 giugno 2013. Non può essere per contro materia di esame nell'ambito del presente procedimento la richiesta riconsiderazione di decisioni di tassazione non impugnate dall'istante o le pretese volte all'ottenimento retroattivo di contributi ai premi della cassa malati. Oggetto delle tre decisioni impugnate è il calcolo mensile delle prestazioni complementari e di riflesso la richiesta di restituire non solo gli importi delle prestazioni complementari indebitamente percepite, ma anche le spese di malattia che sono state rimborsate alla ricorrente durante il periodo in cui beneficiava di prestazioni complementari.

  1. a)In primo luogo, l'istante contesta la possibilità di operare una correzione delle prestazioni complementari, essendo la sua convivenza coi figli da sempre nota alla cassa di compensazione. Tale tesi non è corretta. Nella richiesta di prestazioni complementari del 16 luglio 2008, la ricorrente ammetteva di convivere con la figlia e in quella risalente al 22 giugno
  • 6 - 2010 non venivano forniti dati riguardo ad eventuali conviventi. Dagli atti risulta poi che l'appartamento grande è stato esclusivamente o prevalentemente occupato dalla famiglia del figlio dell'istante a partire del
  1. gennaio 2010. Sul formulario di richiesta di prestazioni del 22 giugno 2010 questo cambiamento non è stato segnalato alla cassa di compensazione. Non è allora in tali condizioni possibile concludere che la situazione che ha giustificato il ricalcolo delle prestazioni complementari fosse stata da sempre nota alla parte convenuta o che l'assicurata avesse debitamente informato la cassa di compensazione dei cambiamenti avvenuti. b)Per ammissione della convenuta, la situazione dell'istante si è modificata dal 1. gennaio 2010, allorquando la famiglia del figlio ha preso possesso dell'appartamento più grande della casa. Un nuovo calcolo della prestazione a partire dall'agosto 2009 non trova allora alcuna giustificazione, sulla base di un cambiamento intervenuto solo più tardi. Anche per le imposte, giusta quanto deciso per l'anno 2010 in sede di opposizione, si giustificava un nuovo calcolo solo a partire dal 2010 e la diminuzione dei tassi ipotecari ha incidenza sul calcolo dalla prestazione solo a partire dal 2011. Per il periodo tra il 1. agosto e il 31 dicembre 2009 non vengono fatti valere fatti nuovi suscettibili di giustificare un ricalcolo della prestazione. Per questo le prestazioni complementari pari a complessivamente fr. 1'420.-- (5 x fr. 284.--) e quelle a titolo di spese di malattia di fr. 1'000.-- corrisposte durante questo periodo sono state percepite a giusto titolo dalla beneficiaria e non possono essere oggetto di una domanda di restituzione. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere accolto. c)L'istante considera che la correttezza del calcolo della prestazione complementare sia già stata confermata anche dal Tribunale
  • 7 - amministrativo nell'ambito del procedimento A 12 37 del 21 novembre 2012 e che comunque nel giudizio S 09 184 del 23 marzo 2010 sia stato anche di riflesso confermato un diritto a prestazioni complementari della qui ricorrente in ragione di fr. 284.-- mensili. Nel giudizio A 12 37, il comune di domicilio della ricorrente contestava il calcolo della prestazione complementare per giustificare il rifiuto della richiesta di condono delle imposte per l'anno 2009 adducendo che pur avendo l'usufrutto su quella che era la residenza coniugale, la contribuente non sarebbe stata tenuta a corrispondere i relativi interessi e ammortamenti ipotecari, venendo questi costi assunti dall'ex marito. In detto giudizio, quindi il calcolo della prestazione era stato indirettamente confermato in relazione alle censure sollevate dal comune di domicilio e relativamente alla seconda metà del 2009 come periodo di calcolo (vedi sentenza A 12 37 pag.10). Anche nel giudizio S 09 184 del 23 marzo 2010, il calcolo provvisorio della prestazione a cui la moglie avrebbe verosimilmente avuto diritto risaliva al dicembre 2009 e poteva pertanto riferirsi solo al periodo dal 1. agosto al 23 dicembre 2009. È vero che la sentenza del Tribunale amministrativo era datata 23 marzo 2010, ma in esito a quella sentenza la ricorrente veniva invitata a riformulare la domanda di prestazioni. Questa seconda richiesta veniva presentata in data 22 giugno 2010 e sul relativo formulario la convivenza di tutta la famiglia del figlio dal 1. gennaio 2010 veniva del tutto sottaciuta. Ne consegue che per la definizione del suo diritto a prestazioni, formalmente deciso nel novembre 2010, la ricorrente ha omesso di fornire una importante informazione. Per questo anche dal giudizio S 09 184 l'istante è malvenuta a voler dedurre diritti per quanto riguarda il periodo successivo al 1. gennaio 2010. Invece, per la seconda metà del 2009, come già detto in precedenza le prestazioni sono state percepite legalmente.

  • 8 -

  1. a)È essenzialmente contestato il calcolo del valore locativo, mentre l'istante non spende alcuna considerazione per confutare il calcolo delle entrate da usufrutto a partire dal 2011, in seguito alla riduzione del debito e del tasso ipotecario. Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30), per una persona sola che vive a casa vengono riconosciute delle spese per la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie per un l'importo massimo annuo di fr. 13'200.--. I dettagli sono regolati nella relativa ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Ai sensi dell'art. 11 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta. Giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della prestazione complementare, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della prestazione complementare non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2). La conformità alla legge di questo disposto è stata confermata in DTF 127 V 10. Scopo del disposto è quello di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita tra le persone che abitano nella stessa economia domestica anche nel caso in cui il contratto di locazione fosse intestato ad una sola persona. Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori. Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è
  • 9 - determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 cons. 1). La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (cfr. sentenza del Tribunale federale 76/01 del 9 gennaio 2003, pubblicata in RDAT II-2003 N. 62). b)La ricorrente vive in uno stabile che comprende due appartamenti. In sede di opposizione e poi di ricorso essa propone una suddivisione interna della casa tra ricorrente e i due figli, senza che venga fatta una distinzione tra appartamento dell'istante e quello ad uso esclusivo della famiglia del figlio. A detta della richiedente, la figlia disporrebbe di una camera nell'appartamento del figlio e condividerebbe alcuni locali con la madre e quelli in comune con tutti e tre i famigliari, oltre ad essersi insediata nel locale hobby con il suo studio da estetista. Questa nuova esposizione dei fatti non convince. All'epoca della prima richiesta di prestazioni complementari il 16 luglio 2008, la ricorrente rispondeva alla domanda "Quante persone convivono nella sua economia domestica?" adducendo che una delle due figlie (anno di nascita 1972) convivesse nella sua stessa economia domestica. Giusta quanto sostenuto nella motivazione del ricorso, tale affermazione sarebbe poi stata confermata anche dalla figlia convivente. Per contro nella richiesta di prestazioni del 22 giugno 2010, la stessa domanda restava senza alcuna indicazione, come se nessuno convivesse nell'economia domestica. Dagli atti risulta però che a partire dal 1. gennaio 2010, il figlio dell'istante, sposato e con due figli, occupa l'appartamento soprastante e fino al dicembre 2013 non è contestato che anche la figlia abitasse nella casa di cui la ricorrente ha

  • 10 - l'usufrutto. L'occupazione dell'abitazione così come ritenuto dalla cassa di compensazione corrisponde poi allo stato di fatto già costatato dal Tribunale amministrativo nel procedimento A 12 37 del 21 novembre 2012 invocato dall'istante stessa e nell'ambito del quale veniva accertato che "Nella concreta situazione, è incontestato che la famiglia del figlio, complessivamente quattro persone, abitino il piano superiore della casa e che il piano terreno sia occupato dalla figlia e dalla sua attività di estetista. A detta dell’istante nell’immobile le resterebbe comunque a disposizione una possibilità di alloggio". c)La contestata suddivisione dei locali è stata confermata anche dall'autorità fiscale in sede di opposizione alla tassazione del 2010, che è cresciuta incontestata in giudicato. Partendo da un valore locativo proprio della casa di fr. 19'560.-- giusta la stima ufficiale del 2002, nella decisione su opposizione del 4 giugno 2013, relativamente al valore locativo veniva dall'autorità fiscale operata la distinzione tra l'appartamento più grande e occupato dal figlio, tassato al 100 % su di un valore di fr. 13'650 e l'unità abitativa occupata dalla figlia e dall'istante, tassata al 70% su di un valore di fr. 5'910.--. Per contestare la ripartizione interna della casa a favore della tesi sostenuta nel ricorso, l'istante adduce di non essersi resa conto della motivazione fornita dall'autorità fiscale, ma di essersi semplicemente accontentata dell'esito dell'opposizione e di riservarsi una procedura di revisione. Per il Tribunale amministrativo è però rilevante che questo calcolo non è stato contestato e che lo stesso conferma la notoria ripartizione interna dell'abitazione nel senso poi ritenuto anche dalla cassa di compensazione. d)In ogni caso, anche volendo considerare teoricamente esatta la versione fornita dall'istante, il calcolo non si presenterebbe necessariamente nel senso proposto dalla ricorrente. Come esposto in precedenza le

  • 11 - suddivisioni di cui all'art. 16c OPC-AVS/AI in parti uguali tra le persone che abitano la stessa economia domestica giustificherebbe un'eccezione laddove una persona da sola occupa una grande parte dell'abitazione. In base ai piani presentati, lo stabile nel suo complesso conta cinque camere da letto, tre servizi, due cucine e un salotto. Omettendo di computare i due atri, degli altri spazi sette sono occupati dalla famiglia del figlio e cinque dall'istante e dalla figlia. Anche in termini di superfici, l'abitazione del figlio anche senza il computo di una delle quattro camere da letto conta il doppio di quella ad uso esclusivo dell'istante e della figlia assieme. Ne consegue che già tale ripartizione avrebbe probabilmente imposto una chiave di riparto diversa. Ma anche la divisione per tre persone proposta nel ricorso non tiene conto del fatto che il figlio non vive da solo con la madre, ma che per la parte del figlio fanno parte allora della stessa economia domestica due adulti (con due bambini).

  1. a)Nel calcolo delle uscite da locazione la cassa di compensazione ha dedotto dal valore locativo proprio di tutto lo stabile e pari a fr. 19'560.-- la pigione corrisposta dal figlio dell'assicurata giusta quanto stabilito dall'autorità fiscale e pari ad un importo annuo di fr. 13'650.--. Ai restanti costi di locazione a carico dell'istante pari a fr. 5'910.-- veniva aggiunto l'importo forfettario per spese accessorie riconosciute alle persone che abitano un immobile di loro proprietà di fr. 1'680.-- (vedi art. 16a OPC- AVS/AI). L'importo così ottenuto di fr. 7'590.-- veniva poi diviso per due, in considerazione del fatto che l'istante dividesse l'appartamento con la figlia. Per le spese di locazione alla ricorrente veniva conseguentemente ed a giusto titolo riconosciuta un'uscita di fr. 3'795.--. b)La ricorrente sostiene che tale importo sia comunque del tutto inadeguato ai prezzi di mercato per un oggetto analogo. Anche questa tesi non merita protezione. Le due pigioni in oggetto per un appartamento di due locali a
  • 12 - fr. 632.50 (fr. 7'590.-- : 12) o uno di sei locali a ca. fr. 1'150.-- (fr. 13'650.-- :12) hanno un'adeguata proporzione tra di loro e il calcolo risulta altrimenti dai fattori fiscali e dalle relative disposizioni applicabili. 5.Mentre nel 2009 (anno di riferimento 2008) il debito ipotecario della ricorrente era ancora di fr.18'319.--, per il 2011 tale importo si riduceva a fr. 8'469.-- e per i due anni successivi a fr. 8'727.-- e fr. 8'282--. Giustamente pertanto, poiché a partire dal 2011 i debiti ipotecari e gli interessi non raggiungevano l'ammontare di fr. 19'560.-- (valore locativo proprio) stabilito ai fini fiscali neppure dopo la deduzione del 20% dei costi di manutenzione (fr. 19'560.-- - fr. 3'912.--= fr. 15'648.--), la differenza tra i fr. 15'648 e gli interessi sul debito effettivamente corrisposti ammontante a fr. 7'179-- (2011), fr. 6'920.-- (2012) e fr. 7'366.-- (2013) venivano aggiunti alle entrate della ricorrente come dei ricavi da usufrutto. 6.In esito a quanto esposto il ricorso è accolto parzialmente. La ricorrente è reputata aver percepito a giusto titolo le legali prestazioni complementari e le spese di malattia dal 1. agosto al 31 dicembre 2009 per un importo complessivo di fr. 2'420.--. Per il resto il ricorso è respinto. Giusta l'art.61 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la procedura è gratuita (lett. a). La ricorrente anche se vince parzialmente la causa non ha diritto a ripetibili, in quanto il patrocinatore è subentrato soltanto allo stadio della replica per poi rinunciare alla stessa. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che le prestazioni complementari e le spese di malattia di cui viene chiesta la restituzione

  • 13 - vengono ridotte di fr. 2'420.-- per il periodo dal 1. agosto al 31 dicembre

  1. Per il resto il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni] Con sentenza del 23 febbraio 2015, il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui lo ha ritenuto ammissibile (9C_480/2014).

Zitate

Gesetze

4

LPC

  • art. 10 LPC

OPC

  • art. 11 OPC
  • art. 16a OPC
  • art. 16c OPC

Gerichtsentscheide

3