Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_005
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_005, R 2023 28
Entscheidungsdatum
05.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 23 28 5a Camera Giudice unicoRighetti AttuariaLanfranchi SENTENZA del 5 aprile 2024 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, patrocinato dall'avv. Stefania Vecellio, ricorrente contro Comune B._____, patrocinato dall'avv. Michele Micheli, convenuto concernente fermo lavori

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La A._____ SA è proprietaria unica del fondo no. 5327 nel Comune B._____ (di seguito: il Comune). Tale fondo si trova adiacente al fiume C.. 2.In data 23 marzo 2023 la A. SA ha inoltrato al Comune una domanda di costruzione riguardante il nuovo accesso carrabile sulla strada cantonale H29 dalla particella no. 5327. 3.Con decisione del 22 giugno 2021, il Comune, preso atto della proposta d'approvazione dei piani di costruzione da parte della commissione edilizia del 30 marzo 2021, del permesso coordinato dell'Ufficio tecnico dei Grigioni del 21 aprile 2021 e del fatto che a pubblicazione avvenuta non sono entrate opposizioni, ha autorizzato la definizione dell'accesso carrabile e la posa di un guardrail di delimitazione lungo la strada cantonale, sulla particella no. 5327. Alla cifra 7.1 della summenzionata decisione il Comune ha disposto che l'esecuzione dell'opera andava effettuata secondo le prescrizioni dell'Ufficio tecnico dei Grigioni. 4.Con protocollo di consegna dell'Ufficio tecnico dei Grigioni del 28 ottobre 2022 è stato stabilito che occorreva posare il segnale stradale "Divieto di svoltare a sinistra" sull'accesso alla strada [...] e che gli accessi dovevano essere provvisti di una pavimentazione. Questi difetti andavano eliminati entro il 31 luglio 2023. 5.Il 1° marzo 2023 la A._____ SA ha inoltrato al Comune una domanda per la posa di un separatore di oli.

  • 3 - 6.In primavera del 2023 la A._____ SA ha iniziato a posare la pavimentazione nei 10 m d'accesso stradale cantonale e su tutto il piazzale in questione, risp. su tutto il parcheggio. 7.Tramite fermo lavori del 6 marzo 2023 il Comune ha decretato l'immediata sospensione dei lavori e ha concesso un termine fino al 17 marzo 2023 per inoltrare una presa di posizione. 8.Con presa di posizione del 9 marzo 2023, la A._____ SA ha inoltrato le proprie osservazioni, affermando che i lavori in questione corrisponderebbero al permesso edilizio comunale, risp. al permesso dell'Ufficio tecnico cantonale. 9.Con lettera del 16 marzo 2023, il Comune ha risposto che, per poter valutare la nuova domanda di costruzione, la A._____ SA avrebbe dovuto inoltrare una domanda di costruzione completa elaborata da un professionista che evidenzi in modo ineccepibile le dimensioni delle strutture e degli impianti previsti. Inoltre, ha affermato che il fermo lavori del 6 marzo 2023 rimane in vigore. 10.Con ulteriore lettera del 13 aprile 2023, la A._____ SA ha inoltrato al Comune un'ulteriore presa di posizione ritirando formalmente la domanda di costruzione per la posa di un separatore di oli. Oltre a ciò ha richiesto l'annullamento del fermo lavori, dato che il responsabile dell'Ufficio tecnico cantonale avrebbe chiesto di pavimentare l'accesso e pure l'intero piazzale/parcheggio entro il 31 luglio 2023. A tale proposito ha chiesto che sia emanata una decisione impugnabile. 11.Con scritto del 24 aprile 2023, il Comune ha risposto che la domanda per la posa di un separatore di oli minerali veniva considerata ritirata se non veniva completata o migliorata entro 20 giorni. In merito alla

  • 4 - pavimentazione del piazzale su tutta la superficie, il Comune ha ribadito che il piano approvato e allegato al permesso di costruzione in giudizio sarebbe limitato alla definizione dell'accesso sulla strada cantonale H29 alla parcella no. 5327 e alla posa di un guardrail di delimitazione lungo la stessa e non alla pavimentazione di tutto il piazzale. Se la A._____ SA intendesse insistere con la pavimentazione dell'intero piazzale, avrebbe dovuto richiedere un permesso d'eccezione all'Ufficio per la natura e l'ambiente del Cantone dei Grigioni (UNA). Poiché unicamente questo ufficio avrebbe potuto stabilire se la pavimentazione su tutta la superficie del piazzale non sarebbe in contrasto con lo spazio riservato alle acque, risp. se il permesso del 22 giugno 2021 avrebbe giustificato il rilascio di un permesso d'eccezione. Per questi motivi, il fermo lavori del 6 marzo 2023 non verrebbe revocato. 12.Contro questa decisione, il 28 aprile 2023, la A._____ SA (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo che la decisione impugnata come pure il fermo lavori del 6 marzo 2023 vengano annullati e che alla ricorrente venga concessa la possibilità di continuare immediatamente i lavori di pavimentazione sulla particella no. 5327 come da decisione del Comune del 22 giugno 2021. Protestate spese, tasse e ripetibili a carico del Comune. Quale motivazione adduce che la domanda di costruzione per la posa di un separatore di oli sarebbe stata formalmente ritirata. Di conseguenza oggetto litigioso sarebbe unicamente stabilire se il fermo lavori deciso dal Comune sarebbe lecito o meno e, in particolar modo, se il permesso di costruzione del 22 giugno 2021 risp. dell'Ufficio tecnico cantonale sarebbe in contrasto con i lavori iniziati per la pavimentazione sull'intero piazzale del fondo no. 5327. La nuova pianificazione esposta da inizio febbraio 2023 e, segnatamente, gli spazi riservati alle acque sarebbero ininfluenti,

  • 5 - perché al momento del rilascio del permesso di costruzione nel 2021 non sarebbero ancora stati in vigore. Infatti, il progetto in questione riguarderebbe unicamente la vecchia pianificazione. La licenza edilizia del 2021 sarebbe cresciuta formalmente in giudicato. Inoltre, riferendosi alla protezione della buona fede, la ricorrente fa valere che non era suo compito richiedere un'autorizzazione all'UNA, per il fatto che il fondo no. 5327 si trova vicino al fiume. La ricorrente si sarebbe fidata della licenza edilizia del 22 giugno 2021 e, soprattutto, della decisione dell'Ufficio tecnico cantonale che imponeva esplicitamente come condizione la pavimentazione dell'intero piazzale/parcheggio e la pavimentazione di almeno 10 m dall'imbocco sulla strada cantonale. Il Comune sarebbe dunque vincolato alla sua licenza edilizia e non potrebbe appellarsi successivamente ad eventuali vizi della stessa, tanto meno al cambiamento della pianificazione avvenuto in seguito al rilascio della licenza edilizia. Infine, la ricorrente asserisce che nella documentazione fotografica allegata alla domanda di costruzione del 23 marzo 2021 sarebbe stata visibile la zona del nuovo accesso e sarebbero stati visibili chiaramente i piazzali/parcheggi con delle automobili e degli automezzi pesanti. I lavori iniziati di pavimentazione dei parcheggi e piazzali sarebbero conformi alla licenza edilizia emanata nel 2021 e pertanto, il fermo lavori dovrebbe essere annullato. 13.Con presa di posizione del 3 luglio 2023 il Comune (di seguito: convenuto) ha chiesto che il ricorso sia totalmente respinto per quanto sia ricevibile e che sia confermato il fermo lavori del 6 marzo 2023. Eventualmente la procedura sarebbe da rimandare al Comune per riesamina. Con spese e tasse interamente a carico della ricorrente. Inoltre, come petito procedurale, il convenuto ha chiesto che l'UNA sia convocato a prendere parte alla presente procedura.

  • 6 - Come motivazione asserisce che la ricorrente non avrebbe mai presentato una domanda di rilascio di licenza edilizia per eseguire una pavimentazione integrale del piazzale. La prescrizione dell'Ufficio tecnico cantonale riguarderebbe solo la maniera in cui la ricorrente avrebbe dovuto eseguire i lavori per i quali era stata domandata la licenza edilizia il 23 marzo 2021, ovvero il nuovo accesso carrabile sulla strada cantonale e la posa di un guardrail di delimitazione. Per quanto riguarda l'intera pavimentazione, dato che il piazzale si trova per larga parte nella zona di protezione delle acque, l'UNA sarebbe l'autorità competente per rilasciare un'autorizzazione in tal senso. Ma la domanda per la pavimentazione di tutto il piazzale non sarebbe mai pervenuta al suddetto ufficio e neppure al convenuto. Per questo motivo l'UNA dovrebbe essere convocato in qualità di parte nella vicenda in questione. Dal lato formale il convenuto ritiene che il ricorso è tempestivo, premesso che la comunicazione del 24 aprile 2023 sia una decisione ai sensi della LGA. Dal punto di vista materiale, il convenuto contesta che i lavori eseguiti rispecchino il permesso di costruzione. Segnala inoltre che tali lavori avrebbero già causato vari danni, in quanto il guardiapesca avrebbe segnalato che durante i lavori di sterro avviati dalla ricorrente, parte del materiale sarebbe finito nel fiume. Inoltre, fa valere che non sarebbe compito del convenuto fantasticare su ipotetici progetti della ricorrente, valutando le foto inoltrate dalla stessa, ma che la decisione si dovrebbe basare sulla domanda di costruzione specifica. L'opera in questione si limiterebbe alla definizione dell'accesso sulla strada cantonale H29 al fondo no. 5327 e la posa di un guardrail di delimitazione; in nessun punto della domanda di costruzione la ricorrente avrebbe ventilato la pavimentazione integrale del fondo. I lavori volti a tale scopo sarebbero dunque stati avviati abusivamente e avrebbero pertanto portato al fermo

  • 7 - lavori in discussione. Inoltre, leggendo il protocollo di consegna dell'Ufficio tecnico cantonale del 28 ottobre 2022, risulterebbe chiaro che nessuno dei difetti da eliminare entro il 31 luglio 2023 comprenderebbe la pavimentazione di tutto il piazzale, in quanto si parlerebbe soltanto di posare il segnale "Divieto di svoltare a sinistra" e di pavimentare gli accessi su una lunghezza di 10 m dalla strada cantonale. Infine, la ricorrente non potrebbe prevalersi della fiducia riposta nella licenza edilizia per chiedere di eseguire la pavimentazione integrale del piazzale, poiché detta licenza edilizia autorizzerebbe a compiere unicamente la pavimentazione dell'accesso al fondo no. 5327 e la posa di un guardrail; la decisione dell'Ufficio tecnico cantonale non estenderebbe in alcun modo il progetto di costruzione approvato dal convenuto con licenza edilizia del 22 giugno

  1. Pertanto, se la ricorrente volesse d'avvero procedere con la pavimentazione dell'intero piazzale, dovrebbe presentare una nuova domanda di costruzione e non potrebbe estendere nella presente procedura un'autorizzazione a costruire che non sarebbe mai stata richiesta nel petito della domanda di costruzione originale del 23 marzo

ln termini di diritto processuale, il convenuto chiede che sia esperito un sopralluogo presso il fondo no. 5327. 14.Nella replica del 28 luglio 2023 la ricorrente si oppone alla convocazione dell'UNA nella presente procedura, poiché il convenuto al momento dell'emanazione della licenza edilizia non aveva richiesto un permesso supplementare all'UNA e pertanto tale ufficio non potrebbe ora partecipare al procedimento. Inoltre, contesta che siano toccati interessi dell'UNA in questa procedura. In merito alla tempestività del ricorso la ricorrente adduce che il convenuto, di fatto e su richiesta della ricorrente stessa, avrebbe emanato una decisione impugnabile si sensi della LGA, la quale sarebbe stata impugnata immediatamente al Tribunale amministrativo.

  • 8 - Oltre a ciò, il convenuto avrebbe allegato la pianificazione attuale, ma non avrebbe considerato il fatto che al momento dell'inoltro della domanda di costruzione e, soprattutto, nel momento dell'emanazione della licenza edilizia, il piazzale non si trovava in una zona di protezione delle acque. Sul fondo in questione vi era unicamente una zona di pericolo, una zona parcheggi privati e una zona libera. La licenza edilizia sarebbe stata emanata nel 2021, dunque due anni prima dell'esposizione della nuova pianificazione che parzialmente cambierebbe scopo al fondo no. 5327 e ne limiterebbe l'uso tramite l'introduzione di una zona di protezione delle acque. La ricorrente contesta inoltre che avrebbe iniziato dei lavori abusivi e che tali lavori avrebbero causato ingenti danni. I lavori iniziati riguarderebbero unicamente la sostituzione del materiale di scavo (che conteneva scarti e plastiche) con del ghiaione conforme alla pavimentazione. 15.Nella duplica del 12 settembre 2023 il convenuto chiede che, in merito alla convocazione dell'UNA, sia emanata una decisione determinante il corso della procedura. Del resto conferma quanto esposto nella presa di posizione del 3 luglio 2023. In particolare sottolinea che, al momento dell'emanazione della licenza edilizia, il convenuto non avrebbe richiesto un permesso dell'UNA poiché l'intervento domandato era limitato alla definizione dell'accesso sulla strada cantonale H29 alla parcella no. 5327 e alla posa di un guardrail di delimitazione lungo la stessa. Tali costruzioni non sarebbero state e non sarebbero tutt'ora in contrasto con le prescrizioni sugli spazi riservati alle acque. Tuttavia, dato che è in vigore una zona di pianificazione, i lavori svolti dalla ricorrente (che mirerebbero alla pavimentazione integrale del piazzale e per i quali non è stata richiesta una licenza edilizia) ora andrebbero analizzati nell'ottica della conformità allo spazio riservato alle acque che il convenuto prevede di inserire sul fondo no. 5327 nell'ambito della nuova pianificazione.

  • 9 - 16.Con scritto del 22 settembre 2023, la ricorrente ribadisce che i lavori svolti non avrebbero causato nessun danno ambientale, che la ricorrente avrebbe prestato la massima attenzione ad estrarre i rifiuti trovati e che nessun rifiuto e nessuno scarto edile sarebbe finito nel fiume. 17.Con risposta del 26 ottobre 2023, il convenuto, soffermandosi in particolare ancora sulla tematica degli spazi riservati alle acque, conferma le considerazioni da lui esposte in questa procedura. 18.Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno esposti nei considerandi seguenti, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.

  • 10 - II. Considerando in diritto: 1.Giusta l'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), il Tribunale amministrativo giudica ricorsi contro decisioni dei comuni, che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale. 1.1.Lo scritto del 24 aprile 2023, con cui il convenuto ha confermato il fermo lavori decretato per la prima volta – in via superprovvisionale – con decreto del 6 marzo 2023, è una decisione ai sensi della LGA. Nell'evenienza non è infatti criticabile che la ricorrente non abbia impugnato la decisione del 6 marzo 2023, in quanto in tale decisione è stata esplicitamente invitata a prendere posizione in merito e non era indicato nessun rimedio giuridico. La ricorrente poteva dunque ritenere che una nuova decisione sarebbe stata rilasciata successivamente. Questo è avvenuto con scritto del 24 aprile 2023, con cui il convenuto – dopo aver sentito la ricorrente – ha confermato il fermo lavori. Il ricorso contro tale decisione, inoltrato il 27 aprile 2023, risulta dunque tempestivo. A titolo abbondanziale si rileva che il ricorso sarebbe tempestivo anche contro il decreto originario del 6 marzo 2023, poiché tale decreto non contiene un rimedio giuridico e, pertanto, sarebbe applicabile il termine di ricorso di due mesi (cfr. art. 22 cpv. 2 LGA). Le altre condizioni di ammissibilità non danno adito ad alcuna osservazione. Il ricorso, presentato nelle forme previste (art. 38 LGA), è dunque ammissibile. 1.2.Secondo l'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, il Tribunale amministrativo decide nella composizione di Giudice unico quando un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato. Un’analoga disposizione si trova all’art. 18 cpv. 3 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000). Come si vedrà di

  • 11 - seguito (cfr. in particolare nullità consid. 4), il presente ricorso è evidentemente infondato, per cui il giudice competente decide in qualità di Giudice unico. 2.Oggetto della vertenza è fondamentalmente la questione se il convenuto ha giustamente decretato il fermo lavori o meno. In particolare, occorre valutare se la licenza edilizia del 22 giugno 2023 autorizza solo l'allacciamento alla strada cantonale (questo è il parere del convenuto) o la pavimentazione integrale del piazzale sul fondo no. 5327 (come sostiene la ricorrente). 3.Il Tribunale, e in questo caso il Giudice unico, applica la legge d'ufficio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni [STA] R 13 53 del 15 gennaio 2014 consid. 4.a). Nel procedimento di ricorso, il Tribunale non è vincolato dalle contestazioni e dalle argomentazioni presentate nel ricorso o dalle considerazioni dell'istanza inferiore. In particolare, può accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati e ha anche la possibilità di respingere il ricorso per motivi che si discostano dalla motivazione dell'istanza inferiore (cfr. STA S 14 146 del 28 ottobre 2015 consid. 3.c). 4.Giova innanzitutto rilevare che nel caso in esame, sebbene la domanda di costruzione in rassegna concerna la "zona libera", che costituisce una zona al di fuori della zona edificabile (v. consid. 4.3), non è stato concesso un permesso EFZ. Bisogna per conseguenza valutare se la licenza edilizia del 22 giugno 2021, a seguito del difetto, non sia da ritenere nulla. Di principio la nullità, ossia l'assenza di qualsiasi forza obbligatoria per una decisione, deve essere rilevata in ogni momento e d'ufficio dall'autorità adita (DTF 145 III 436 consid. 3, 137 III 217 consid. 2.4.3; STF 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 4.1; cfr. per tutto anche STF 8C_611/2020 del 5 marzo 2021 consid. 6.2).

  • 12 - 4.1.Di regola gli atti amministrativi non sono nulli, ma sono soltanto impugnabili e sono considerati validi se questi non sono impugnati. Per giurisprudenza, una decisione è nulla quando il vizio è particolarmente grave e sia riconoscibile con evidenza o perlomeno con una certa facilità (cosiddetta Evidenztheorie). L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. I requisiti per la nullità, secondo la teoria dell'evidenza, devono essere adempiuti cumulativamente (STF 8C_7/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.2.3.2 e 6.2.3.6). Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, come l'incompetenza dell'autorità amministrativa; errori relativi al merito di una decisione comportano la sua nullità unicamente in casi eccezionali (DTF 146 I 172 consid. 7.6, 145 III 436 consid. 4, 138 II 501 consid. 3.1; STF 8C_7/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.2.3.2, 2C_364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 4.1). Secondo dottrina e giurisprudenza, l'incompetenza funzionale e materiale costituiscono un vizio grave, che comporta la nullità dell'atto amministrativo, salvo che l'autorità che lo ha emanato fruisca, nel campo in questione, di un potere decisionale generale oppure che sia compromessa la sicurezza del diritto (DTF 145 III 436 consid. 4; 137 III 217 consid. 2.4.3; 127 II 32 consid. 3g; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2020, n. 1105). 4.2.Secondo la costante prassi del Tribunale federale, un'autorizzazione per edifici e impianti fuori dalle zone edificabili ai sensi dell'art. 24 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) rilasciata dall'Esecutivo comunale senza l'approvazione (costitutiva) della competente autorità cantonale giusta l'art. 25 cpv. 2 LPT è nulla (cfr. DTF 132 II 21 consid. 3.2.1 e 3.2.2; 128 I 254 consid. 3.1; 111 Ib 213 consid. 5; STF 1C_403/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 3.3 e, in particolare la STF 1C_295/2016 del 3 gennaio 2017 consid. 4.2, secondo cui la mancata

  • 13 - approvazione dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni per la costruzione di un muro di protezione situato per la maggior parte fuori della zona edificabile comporta la nullità della decisione del comune). 4.3.Nel caso in esame, l'accesso previsto si trova in una "zona libera", che costituisce una zona al di fuori della zona edificabile (cfr. la sistematica della LE, secondo la quale la zona libera non è indicata al punto 3.1 "zone edificabili", ma al punto 3.2 "altre zone", nonché l'annotazione su geogr.ch secondo la quale la zona libera sarebbe una "weitere Schutzzone ausserhalb der Bauzone" e la sua posizione al margine della zona edificabile). Il progetto, dunque, avrebbe richiesto necessariamente un permesso EFZ (art. 87 cpv. 1 LPTC) da parte dell'Ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio, che però in casu è inesistente. Rinviando alle considerazioni precedenti, va dunque affermato che la licenza edilizia del 22 giugno 2021 è da ritenere nulla. Già per questo motivo, il decreto di fermo lavori appare giustificato. 5.A titolo abbondanziale, si entra qui di seguito nel merito delle censure di parte ricorrente. Questa ritiene che i lavori iniziati corrisponderebbero a quanto autorizzato con licenza edilizia del 22 giugno 2021. Infatti, l'Ufficio tecnico cantonale avrebbe autorizzato l'accesso con la condizione che: "Le strade di accesso devono essere pavimentate per una lunghezza di 10 m dalla strada cantonale (ad es. con asfalto, pietre per pavimentazione). I parcheggi e i piazzali devono essere pavimentati su tutta l'area". Il convenuto, a sua volta, avrebbe inserito questa condizione nella licenza edilizia; il che significa che la ricorrente sarebbe stata autorizzata a pavimentare completamente il piazzale. Il fermo lavori non sarebbe dunque giustificato. 5.1.Questo Giudice rileva che nella domanda di costruzione e, più precisamente, nella descrizione della costruzione, si legge: "Nuovo

  • 14 - accesso carrabile sulla strada cantonale H29 dalla parcella no. 5327". Anche la planimetria allegata alla domanda di costruzione mostra solo l'accesso (con l'area esatta marcata in rosso). Non è invece ravvisabile nessun indizio per poter presumere che la ricorrente intendeva pavimentare l'intero piazzale e tantomeno che intendeva realizzare dei parcheggi. Dalle foto allegate alla domanda di costruzione (in cui sono raffigurati delle automobili e degli automezzi pesanti parcheggiati), la ricorrente non può dedurre di aver richiesto la pavimentazione dell'intero piazzale e tanto meno che tali lavori fossero stati autorizzati dal convenuto. Tutti questi indizi parlano chiaramente a favore dell'opinione del convenuto, secondo cui l'oggetto della licenza edilizia si limita all'accesso e non comprende la pavimentazione dell'intero piazzale. 5.2.Il convenuto aveva inserito nella licenza edilizia la condizione che l'esecuzione dell'opera andava effettuata secondo le prescrizioni dell'Ufficio tecnico dei Grigioni. La ricorrente, in questo contesto, considera il requisito dell'Ufficio tecnico cantonale, secondo cui "i parcheggi e i piazzali devono essere pavimentati su tutta la superficie" come un'autorizzazione a pavimentare l'intero piazzale. Questa opinione non può essere seguita. Come giustamente sottolineato dal convenuto, le indicazioni dell'Ufficio tecnico sono solo "prescrizioni di natura tecnica" su come l'accesso deve essere effettuato. L'Ufficio tecnico non ha rilasciato alcuna autorizzazione che va oltre la domanda di costruzione. La sua autorizzazione è solo un'autorizzazione supplementare che necessita di coordinamento (art. 52 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio del Cantone dei Grigioni [OPTC; CSC 801.110] in combinato disposto con l'art. 52 della Legge stradale del Cantone dei Grigioni [LStra; CSC 807.100] e la cifra E3 nella lista con le autorizzazioni supplementari che necessitano di coordinamento, consultabile sul sito internet: https://www.gr.ch/DE/publikationen/Verwaltungsverordnungen/Liste%20d

  • 15 - er%20zu%20koordinierenden%20Zusatzbewilligungen.pdf]). Detta autorizzazione supplementare è stata rilasciata con riserva dell'approvazione del comune, la quale è chiaramente limitata all'accesso. Ciò è dimostrato anche dal fatto che nel protocollo di consegna del 28 ottobre 2022 dell'Ufficio tecnico, alla voce "Difetti", vi sono soltanto due annotazioni, di cui la prima riguarda la posa del segno stradale "divieto di svoltare a sinistra" e la seconda statuisce che gli accessi (e soltanto quelli) devono essere provvisti di una pavimentazione (ad es. asfalto, autobloccanti) su una lunghezza di 10 m dalla strada cantonale. In nessun punto l'Ufficio tecnico cantonale ha criticato la mancata pavimentazione dell'intero piazzale, per cui si può ritenere che essa non era richiesta e, più precisamente, che il permesso dell'Ufficio tecnico non lo pretendeva come condizione. 5.3.Visto quanto sopra, la licenza edilizia del 22 giugno 2021 non costituisce nessuna base di fiducia (in tedesco: Vertrauensgrundlage) per la pavimentazione dell'intero piazzale. Questo vale anche per l'autorizzazione supplementare dell'Ufficio tecnico, in quanto definisce solo le prescrizioni di natura tecnica dei lavori autorizzati (chiaramente definiti e limitati alla definizione dell'accesso). Oltretutto, si rileva che l'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) conferisce sì a una persona il diritto alla tutela della fede dovuto a rassicurazioni, informazioni, comunicazioni o raccomandazioni inesatte di un'autorità – se i privati hanno riposto fiducia nell'atteggiamento originario delle autorità, un cambiamento nel comportamento di queste ultime può costituire una violazione del principio della buona fede – ma, dall'altra parte, tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui il cittadino abbia potuto riconoscere facilmente l'inesattezza, circostanza, questa, che fa indubbio al caso nostro (v. al riguardo DTF 143 V 341 consid. 5.2.1 con rinvii; STA R 07 106 del 17 giugno 2008 consid. 3 con

  • 16 - rinvii). La censura concernente la protezione della buona fede risp. la tutela del legittimo affidamento risulta quindi infondata. 5.4.Come conclusione intermedia, si rileva che la ricorrente per la pavimentazione dell'intero piazzale non può fare affidamento né sulla licenza edilizia del 22 giugno 2021, né sulla tutela del legittimo affidamento. Ne discende che la ricorrente ha eseguito dei lavori di costruzione in difformità dalla licenza edilizia del 22 giugno 2021. Pertanto, anche per questa ragione, il fermo lavori decretato dal convenuto risulta giustificato (cfr. art. 60 cpv. 4 OPTC). 6.Per quanto poi la ricorrente sostiene che al momento dell'inoltro della domanda di costruzione e, soprattutto, nel momento dell'emanazione della licenza edilizia del 22 giugno 2021, il piazzale non si trovava in una zona di protezione delle acque e che la licenza edilizia sarebbe stata emanata due anni prima dell'esposizione della nuova pianificazione (nel 2023), per cui l'introduzione di una zona di protezione delle acque non sarebbe rilevante per detta licenza edilizia, non può essere seguita. 6.1.In linea di principio è corretto che le domande di costruzione devono essere valutate in base alla legge applicabile al momento della decisione. Tuttavia, per quanto riguarda gli spazi riservati alle acque è necessario specificare quanto segue: contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non è vero che nel 2021 non esisteva alcuno spazio riservato alle acque nel Comune B._____ e, segnatamente, sulla particella no. 5327. L'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) nelle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 prevede che i Cantoni determinano entro il 31 dicembre 2018 lo spazio riservato alle acque conformemente agli articoli 41a e 41b (cpv. 1). Giusta il cpv. 2, finché lo spazio riservato alle acque non è determinato, le prescrizioni per gli impianti di cui all’articolo 41c capoversi 1 e 2 si applicano ad ogni lato

  • 17 - lungo le acque in una fascia larga: 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell’alveo esistente, per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo non supera i 12 metri di larghezza (lett. a); 20 metri, per i corsi d’acqua con un fondo dell’alveo di larghezza superiore ai 12 metri (lett. b); 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0,5 ettari (lett. c) (cfr. anche art. 108b cpv. 1 frase 1 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [LPTC; CSC 801.100]). Inoltre, va ricordato che le relative licenze edilizie richiedono l'approvazione dell'autorità cantonale specializzata, ovvero dell'UNA (cfr. l'art. 108b cpv. 1 frase 2 e l'art. 37a cpv. 4 LPTC). 6.2.Nel Comune B._____ lo spazio riservato alle acque non è ancora stato determinato (secondo le informazioni sul sito ufficiale del comune "https://www.B._____.ch" in vista della revisione della pianificazione locale e, segnatamente, riguardo allo spazio riservato alle acque è stata eseguita l'esposizione di partecipazione dal 23 gennaio 2023 al 21 febbraio 2023 e una giornata informativa il 30 novembre 2023). Pertanto, finché non sarà approvata la revisione della pianificazione locale in corso, va applicato lo spazio riservato alle acque "transitorio " previsto dal diritto federale e segnatamente dall' OPAc. Per inciso, detto spazio riservato alle acque "transitorio" era applicabile già nel 2021, quando il convenuto ha autorizzato l'accesso sulla strada cantonale. 6.3.Nel caso specifico, misurando la distanza su GeoGR, il fondo dell'alveo nell'area interessata è di ca. 10 m. Ciò significa che su entrambi i lati del fiume si applica uno spazio "transitorio" riservato alle acque con una fascia larga ca. 18 m (8 m + 10 m) (cfr. le disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 nell'OPAc, cpv. 2 lett. a). Tuttavia, la distanza tra il fiume e il punto più vicino al fiume dell'accesso previsto sulla parcella no. 5327 è di soli 14 m. Di conseguenza, l'accesso autorizzato con licenza edilizia del 22 giugno 2021 infrange lo spazio riservato alle acque

  • 18 - transitorio. Tale autorizzazione richiedeva dunque l'approvazione dell'UNA (cfr. l'art. 37a cpv. 4 e l'art. 108b cpv. 1 frase 2 LPTC) che in casu però non è stata richiesta. Va pertanto affermato che il convenuto ha rilasciato una decisione senza coinvolgere l’ufficio cantonale preposto. Questa circostanza potrebbe costituire un ulteriore motivo di nullità della licenza edilizia del 22 giugno 2021, nella misura in cui autorizza la costruzione dell'accesso alla strada cantonale H29 dalla parcella no. 5327 nello spazio riservato alle acque transitorio. Avendo tuttavia già dichiarato nulla tale licenza edilizia in difetto del permesso EFZ, la questione può rimanere in questa sede irrisolta. Riguardo al fermo lavori, giova in ogni caso affermare che la pavimentazione totale del piazzale andrebbe ad infrangere ulteriormente lo spazio riservato alle acque (transitorio), senza l'approvazione necessaria dell'UNA. Anche da questo profilo, il fermo lavori risulta pertanto giustificato e il ricorso, per conseguenza, deve essere respinto. 6.4.Visto quanto precede, la ricorrente non è autorizzata a continuare i lavori iniziati. Se i lavori iniziati dalla ricorrente possono essere autorizzati andrà valutato in una procedura a posteriori per il rilascio della licenza edilizia che il convenuto dovrà avviare d'ufficio, coinvolgendo gli Uffici cantonali competenti come riferito nei considerandi precedenti. 7.Infine, considerato che questo Giudice ha stabilito d’ufficio la nullità della decisione in rassegna, non è ravvisabile come un sopralluogo o il coinvolgimento dell’UNA avrebbero potuto portare a nuovi risultati in grado di influenzare l'esito della vertenza. Pertanto, sulla base dell'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. DTF 131 I 157 consid. 3, 124 V 94 consid. 4b, 122 III 223 consid. 3c; STF 1C_547/2021 del 16 maggio 2023 consid. 2.3 e 1C_76/2022 del 18 ottobre 2022 consid. 3.2 e 3.3), un sopralluogo non viene ritenuto necessario.

  • 19 - 8.Giusta l'art. 73 LGA, le spese procedurali seguono la soccombenza. Nell'evenienza, in generale, soccombe la ricorrente, poiché il fermo lavori viene confermato. Va però tenuto conto che il convenuto ha rilasciato una licenza edilizia (che costituisce la base per il fermo lavori e la cui interpretazione è l'origine della controversia) che non rientra nella sua esclusiva competenza e che, per questo motivo, dev'essere dichiarata nulla. Pertanto, questo Giudice ritiene appropriato accollare i costi della presente procedura, composti da una tassa di Stato pari a CHF 1'500.00 oltre a spese di cancelleria, per metà a carico della ricorrente e per metà a carico del convenuto. La ricorrente soccombente in causa non ha diritto a ripetibili (art. 78 cpv. 1 LGA) e neppure il Comune convenuto, poiché vincente nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). III. Per questi motivi il Giudice unico giudica: 1a.Il ricorso è respinto. 1b.La licenza edilizia rilasciata il 22 giugno 2021 dal Consiglio comunale B._____ è dichiarata nulla nella misura in cui autorizza la costruzione dell'accesso alla strada cantonale H29 dalla parcella no. 5327 fuori dalla zona edificabile. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

  • una tassa di Stato diCHF1'500

  • e le spese di cancelleria diCHF374 totaleCHF1'874 Tali spese sono poste per metà a carico di A._____ SA e per metà a carico del Comune B._____. 3.Non vengono assegnate ripetibili.

  • 20 - 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

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LGA

  • art. 22 LGA
  • art. 38 LGA
  • art. 43 LGA
  • art. 73 LGA
  • art. 78 LGA

LPT

  • art. 24 LPT
  • art. 25 LPT

LPTC

  • art. 37a LPTC
  • art. 87 LPTC

OPTC

  • art. 60 OPTC

Gerichtsentscheide

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