Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_005
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_005, R 2023 2
Entscheidungsdatum
12.12.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 23 2 5a Camera PresidenzaRighetti GiudiciBrun e Audétat AttuariaSchupp SENTENZA del 12 dicembre 2023 nella vertenza di diritto amministrativo Consorzio A., c/o B., ricorrenti contro Comune C., patrocinato dall'avv. Christina Blumenthal, convenuto e D., convocato concernente appalto affitto agricolo (alpe)

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.In data 29 agosto 2022 il Comune C._____ (qui di seguito: Comune o a dipendenza: Municipio) ha pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni il concorso per l'affitto dell'Alpe E._____ a C.. Il concorso riguardava il periodo 2023-2028 (sei anni) e l'affitto dell'alpe per bestiame bovino e caprino, a condizione che gli animali caricati venissero gestiti permanentemente. Il termine d'inoltro delle offerte era il 31 ottobre 2022. La cancelleria del Comune rilasciava così agli interessati richiedenti le quattro condizioni di partecipazione e i tre criteri d'aggiudicazione. In sintesi quali condizioni si citava l'art. 4 cpv. 1 della Legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura (Legge sull'agricoltura; CSC 910.000), secondo il quale godono di un diritto preferenziale d'affitto gli agricoltori domiciliati nel Comune, che usano l'alpe per estivare il proprio bestiame. Inoltre anche gli agricoltori ivi domiciliati che svolgono l'attività a titolo professionale e a tempo pieno godono di un diritto preferenziale sugli agricoltori domiciliati attivi a tempo parziale o a titolo accessorio. In seguito si riteneva che l'affittuario dell'alpe era tenuto a svolgere misure volte a impedire l'inarbustimento o il rimboschimento dei pascoli e favorire la manutenzione. L'affitto minimo da offrire era fissato a CHF 1'500.00. I criteri di aggiudicazione prevedevano: 1. prezzo offerto (50 %), 2. comprovata esperienza nella gestione di alpeggi (20 %) e 3. tipo di bestiame caricato sull'alpe (30 %); l'offerente veniva tenuto a elaborare una relazione comprovante i criteri di aggiudicazione 2 e 3 (cfr. doc. 1 e 2 convenuto). 2.Il 6 ottobre 2022 F. (del Consorzio A., del quale fanno anche parte G., B._____ e B.A., H.) chiedeva chiarimenti al Comune riguardo al concorso pubblicato, ossia perché il concorso fosse solo per bestiame bovino e caprino (cfr. doc. 2 ricorrenti).

  • 3 - 3.Il 12 ottobre 2022 il Comune rispondeva che tale decisione era da ricondurre alle numerose predazioni di ovini negli ultimi anni da parte del lupo nel I.. Si sarebbe voluto evitare quanto accaduto in passato (vedi Val J.). Inoltre bovini e caprini sarebbero meno soggetti alle predazioni del lupo (cfr. doc. 2 ricorrenti). 4.Con lettera raccomandata del 13 ottobre 2022 F._____ scriveva al Municipio ritenendo che l'affermazione [del Comune], secondo la quale bovini e caprini sarebbero meno soggetti degli ovini alle predazioni, non sarebbe corretta, bensì tendenziosa e penalizzerebbe alcune categorie di allevatori. Ella riteneva che tutti gli animali sarebbero a rischio di predazioni (elencava degli esempi). Il regolamento agricolo [comunale] indicherebbe esplicitamente che gli alpi potrebbero essere caricati con bovini, caprini, equini, ovini e suini. Il concorso sarebbe dunque illegale e andrebbe ripubblicato con nuovi termini, tenor regolamento comunale e senza discriminazioni (cfr. doc. 3 ricorrenti). 5.Il 24 ottobre 2022 F._____ chiedeva al Comune quando avrebbe ricevuto una risposta alla lettera raccomandata (cfr. doc. 4 ricorrenti). 6.Con risposta del 25 ottobre 2022 il Comune comunicava che la lettera sarebbe stata discussa in Municipio senza per il momento prendere una decisione. Sarebbero in atto delle verifiche e avrebbe fatto comunicazione non prima dell'inizio di novembre (cfr. doc. 4 ricorrenti). 7.Il Consorzio A., con due lettere (in forma raccomandata quella con i documenti per il concorso) del 31 ottobre 2022, inoltrava al Municipio l'offerta per il concorso Alpe E. per il carico estivo di ovini, ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere considerata valida anche se il bando di concorso non avrebbe previsto il carico di quest'ultimi. In entrambe le lettere si chiedeva di poter partecipare all'apertura delle offerte (cfr. doc. 5 e 6 ricorrenti).

  • 4 - 8.In data 7 novembre 2022 aveva luogo la seduta di Municipio riguardante l'apertura delle offerte inoltrate. Si riteneva che, entro il termine del 31 ottobre 2022, erano state inoltrate due offerte; una di D._____ di K., AB., per un carico con 75 mucche Highlander e una del Consorzio A._____ di C._____ per un carico con 260 pecore e 130 agnelli. Entrambi offrivano CHF 1'500.00. Si considerava che, visto che il bando di concorso non prevedeva il carico di ovini, si sarebbe dovuto valutare con il legale del Comune come procedere per l'assegnazione dell'alpe (cfr. doc. 12 ricorrenti e doc. 3 seg. convenuto). 9.Il Municipio rispondeva in data 9 novembre 2022 alle lettere del 31 ottobre 2022, comunicando che la richiesta di partecipazione all'apertura non poteva essere accolta e notando che quella comunicazione sarebbe basata sui contenuti dell'art. 10 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP; CSC 803.710; cfr. doc. 7 ricorrenti). 10.Nella seduta del 14 novembre 2022 il Municipio decideva, considerato che il Consorzio A._____ avrebbe scritto nell'offerta che l'alpe sarebbe stata caricata solamente con ovini, di deliberare l'alpe a D., che l'avrebbe caricata con bovini. Si riteneva che la decisione si basava sui contenuti del bando di concorso, che prevedeva unicamente l'estivazione con bovini e caprini (cfr. doc. 12 ricorrenti). 11.Con e-mail del 14 novembre 2022 il Consorzio A. citava una parte dell'art. 10 CIAP e dell'art. 23 Ordinanza sugli appalti pubblici (Oap; CSC 803.310 [questa è stata abrogata il 5 luglio 2022 con effetto al 1° ottobre 2022]) e chiedeva al Comune di inviare una copia del verbale d'apertura delle offerte (cfr. doc. 8 ricorrenti). 12.Il Municipio comunicava con missiva 18 novembre 2022 che la richiesta del 14 novembre 2022 non poteva essere favorevolmente evasa e

  • 5 - informava che l'Oap era stata abrogata con effetto 1° ottobre 2022 (cfr. doc. 9 ricorrenti). 13.Con decisione di assegnazione del 18 novembre 2022, inviata per raccomandata (ricezione 23 novembre 2022, cfr. doc. 7 convenuto) al Consorzio A., il Municipio informava che nella sua seduta del 14 novembre 2022 aveva deciso di assegnare l'affitto dell'Alpe E. per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2028 a D., K.. Se non d'accordo con l'assegnazione si poteva richiedere entro 10 giorni per iscritto al Municipio, una decisione appellabile e motivata che poteva poi essere impugnata al Tribunale amministrativo cantonale entro 30 giorni. Inoltre, su richiesta, il Municipio metteva a disposizione per visione il verbale della sua seduta (cfr. doc. 10 ricorrenti e doc. 7 convenuto). 14.Con lettera raccomandata del 24 novembre 2022 il Consorzio A._____ chiedeva al Municipio l'invio di: verbale della discussione di precludere l'estivazione sull'Alpe E._____ solo ad alcune categorie di animali, verbale di Municipio del 7 novembre 2022 concernente l'apertura ed esame delle offerte con allegato il protocollo di apertura delle offerte, verbale di discussione per l'assegnazione del 14 novembre 2022 e copia del piano di gestione alpestre di D._____ (cfr. doc. 11 ricorrenti). 15.Il Municipio rispondeva con lettera del 6 dicembre 2022, inviando l'estratto protocollo del Municipio del 7 novembre 2022 per le offerte inoltrate, il protocollo d'apertura delle offerte del 7 novembre 2022 e l'estratto protocollo Municipio del 14 novembre 2022 per l'assegnazione dell'alpe (cfr. doc. 12 ricorrenti). 16.Con e-mail del 7 dicembre 2022 il Consorzio A._____ comunicava di constatare che il Comune non avrebbe inviato il verbale della seduta di Municipio, nella quale si sarebbe discusso di escludere delle categorie di animali dal bando di concorso e, in special modo, gli ovini. Inoltre il

  • 6 - Comune non avrebbe accennato al fatto che, il 7 novembre 2022 il Municipio avrebbe deciso di interpellare il proprio legale, però, in seguito, non sarebbe stata data risposta come promesso per gli inizi di novembre e, oltretutto, mancherebbe il termine di ricorso come comunicato il 18 novembre 2022. Si richiedeva di inviare il giorno stesso la corrispondenza mancante. 17.Con ulteriore e-mail del 12 dicembre 2022 "Assegnazione alpe E._____ SOLLECITO" il Consorzio si riferiva alla delibera del 18 novembre 2022 e all'ivi contenuto termine di 10 giorni, sottolineando che il 24 novembre 2022, con raccomandata, si avrebbe richiesto quanto necessario, ma la risposta del Comune sarebbe stata incompleta e, quindi, il 7 dicembre 2022 il Consorzio avrebbe scritto una nuova e-mail. Si riteneva che attualmente non sarebbe ancora stato assegnato un termine di ricorso e la documentazione richiesta non sarebbe arrivata. Si richiedeva ancora di inviare quanto richiesto nonché la conferma di lettura (cfr. doc. 13 ricorrenti). 18.In data 13 dicembre 2022 il Comune confermava la ricezione dell'e-mail (cfr. doc. 13 ricorrenti). 19.Il Consorzio A._____ (qui di seguito: ricorrenti, dato che è rappresentato da più persone) in data 16 gennaio 2023 interponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contro: la procedura di pubblicazione del concorso pubblico del 29 agosto 2022 riguardante l'affitto dell'Alpe E._____ a C., la delibera dell'offerta del 31 ottobre 2022 e la delibera del Comune C. che aggiudica l'affitto dell'alpe [con decisione del 18 novembre 2022]. Questi i petiti qui riportati: "1. La procedura del concorso indetto il 29 agosto 2022 dal Comune C._____ per l'affitto dell'alpe E.-M. per il periodo 2023-2028 e le relative delibere in particolare la

  • 7 - delibera del 18 novembre 2022 rilasciata al Signor D._____ di K./AB. sono dichiarate nulle in subordine annullate. 1.1. Conseguentemente è fatto ordine al Comune C._____ di pubblicare un nuovo concorso per il periodo 2024-2029.

  1. Protestate spese e ripetibili." 20.Con lettera del 18 gennaio 2023 al Comune e a D._____ (qui di seguito: convocato), codesto Tribunale trasmetteva l'istanza del 16 gennaio 2023 e assegnava un termine per la presa di posizione. 21.Con presa di posizione del 2 marzo 2023 il Comune (qui di seguito: convenuto) chiedeva che il ricorso venisse respinto, nella misura in cui ammissibile, protestate spese e ripetibili più il 7,7% IVA. 22.I ricorrenti replicavano con scritto del 27 marzo 2023, chiedendo di risolvere come proposto da petito. 23.Con duplica del 23 maggio 2023 il convenuto confermava le sue richieste. 24.In data 8 giugno 2023 il giudice dell'istruzione comunicava alle parti coinvolte di non ritenere necessario un ulteriore scambio di scritti. Egli invitava le parti patrocinate e che avrebbero diritto al rimborso delle spese ripetibili giusta l'art. 78 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) a introdurre l'accordo sull'onorario e la nota d'onorario.
  • 8 - II. Considerando in diritto: 1.Contestata è la decisione di assegnazione del 18 novembre 2022, che prevede l'assegnazione dell'affitto dell'Alpe E._____ al convenuto (cfr. doc. 10 ricorrenti). Per quanto attiene invece alla contestazione dei ricorrenti in merito alla procedura di pubblicazione del concorso pubblico circa l'affitto dell'Alpe E._____ del 29 agosto 2022 (cfr. doc. 1 e 2 convenuto), questa è da considerare tardiva, in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto reagire in maniera immediata a seguito della pubblicazione; ciononostante, a titolo abbondanziale, questo Tribunale entrerà nel merito della censura (vedi consid. 3.2.). Per quanto riguarda la contestata delibera dell'offerta del 31 ottobre 2022, che considera l'offerta dei ricorrenti non valevole, si ravvisa che tale contestazione è riassumibile sotto il profilo della decisione di assegnazione del 18 novembre 2022 e verrà così trattata nell'ambito dei seguenti considerandi. 1.1.Riguardo alla competenza di codesto Tribunale si ravvisa che il convenuto dispone di un Regolamento agricolo (qui di seguito: RA) da lui rilasciato, il quale prevede, tra l'altro, che gli alpi comunali (tra questi anche E._____ con M._____) vengono messi in appalto dal Municipio e che la delibera è di competenza del Municipio (art. 2 RA "Alpi comunali"). Dato che tale RA regola anche l'appalto degli alpi, la decisione in questione è basata sul diritto pubblico (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo [STA] R 11 111 del 14 febbraio 2012 consid. 2.e). In ogni caso la decisione con la quale l'ente pubblico decide riguardo all'uso di beni pubblici (affitto di alpeggi) ha carattere di diritto pubblico (cfr. STA R 23 18 del 23 ottobre 2023 consid. 6; sentenza del Tribunale federale [STF] 2C_889/2016 del 12 giugno 2017 consid. 1.1). Inoltre l'art. 17 RA "Rimedi legali" prevede che le decisioni del Municipio fondate sul RA possono essere impugnate entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo cantonale. Infine, giusta l'art. 49 cpv. 1 lett. a della LGA, il Tribunale amministrativo giudica i ricorsi contro

  • 9 - decisioni dei comuni, che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale. Da quanto suesposto risulta che la decisione comunale del 18 novembre 2022 non può essere impugnata presso un'altra autorità. La competenza di questo Tribunale per giudicare il ricorso è pacifica. 1.2.È poi controverso se la parte ricorrente possieda la legittimazione ricorsuale. 1.2.1.Nella duplica il convenuto solleva la questione formale della legittimazione ricorsuale dei ricorrenti. Non sarebbe chiaro quale forma giuridica rivestirebbe il raggruppamento dei ricorrenti; nella misura in cui si sarebbero uniti come società semplice, questa non sarebbe legittimata a ricorrere in mancanza di personalità giuridica. 1.2.2.A mente dell'art. 50 LGA, è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. Per la legittimazione ricorsuale sono presupposte e sottintese la capacità di essere parte e la capacità processuale, le quali sono disciplinate dal diritto civile (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale [STAF], B-565/2015 del 4 ottobre 2016 consid. 2.4.1.; vedi anche art. 11 e 12 Codice civile [CC; RS 210] e art. 66 e 67 Codice di procedura civile [CPC; RS 272]). La capacità di essere parte rappresenta la possibilità di agire in qualità di parte nella procedura di ricorso. Ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili (cfr. anche art. 66 CPC, art. 11 CC). La società semplice non ha capacità di essere parte. In questo caso sono i membri a dover presentare il ricorso. La capacità processuale è data se la persona ricorrente ha l'esercizio dei diritti civili, cioè chi è maggiorenne e capace di discernimento (cfr. HÄNER, in: AUER, MÜLLER, SCHINDLER (Hrsg.), VwVG – Bundesgesetz über das

  • 10 - Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2a ed., Zurigo, 2019, art. 48 n. 5 e rimandi; vedi anche artt. 11 ss. CC e art. 67 CPC). L'art. 29 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost; RS 101) vieta il formalismo eccessivo come forma speciale del diniego di giustizia. Questo è il caso se per una procedura vengono stabilite disposizioni formali rigorose, senza che la severità sia oggettivamente giustificata, se l'autorità gestisce le disposizioni formali con esagerato rigore o fissa requisiti eccessivi agli atti scritti e ostacola in modo inammissibile la via legale ai giustiziabili. Certamente nella pratica (procedurale) le formalità procedurali sono indispensabili. Dunque non tutte le disposizioni procedurali rigide sono in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost. Il formalismo eccessivo è solo dato se l'applicazione rigorosa delle disposizioni formali non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diventa fine a sé stessa e rende insostenibilmente difficile o impedisce la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 6B_522/2021 del 6 settembre 2021 consid. 1.3.4). Il convenuto ha ragione quando ritiene che, nella misura in cui i ricorrenti si sarebbero uniti come società semplice, quest'ultima non sarebbe legittimata a ricorrere. Però una tale censura è da considerare eccessivamente formalistica, in quanto, sebbene per la società semplice la capacità di essere parte non è data, sono qui note le persone che fanno parte del consorzio ricorrente, cioè F., G., B._____ e B.A._____ e H._____. Oltre a ciò, dal ricorso del 16 gennaio 2023 e dalla replica del 27 marzo 2023, firmati da queste cinque persone, si deduce che i membri del consorzio hanno presentato (congiuntamente) il ricorso (cfr, HÄNER, op. cit. art. 48 n. 5). Si presuppone che il godimento dei diritti civili e la capacità di discernimento (cfr. art. 11 e 16 CC) nonché il requisito dell'età (cfr. art. 14 CC) siano soddisfatti e che i cinque membri del consorzio abbiano pertanto la capacità di essere parte e la capacità

  • 11 - processuale. Di conseguenza la legittimazione ricorsuale è ritenuta in casu data. 1.3.È poi controverso se il ricorso sia stato inoltrato in modo tempestivo. 1.3.1.I ricorrenti ritengono nel ricorso che il 6 dicembre 2022 [lettera, cfr. doc. 12 ricorrenti] il convenuto non gli avrebbe assegnato un termine di ricorso. Inoltre il 7 e 12 dicembre [2022] tramite e-mail avrebbero sollecitato il convenuto per avere quanto già richiesto (tra l'altro anche il termine di ricorso) con raccomandata del 24 novembre 2022, ma sarebbe solo pervenuta la conferma di lettura dell'email. Nella replica i ricorrenti aggiungono che nella sentenza del 18 novembre 2022 sarebbe mancato ogni accenno risp. riferimento ai rimedi di diritto. Ciò avrebbe creato una situazione illegale e lesiva della sicurezza del diritto; circostanza, questa, che determinerebbe che il termine non inizierebbe a decorrere. La procedura avrebbe tratto in inganno i ricorrenti e non sarebbe stata condotta in buona fede; la decisione sarebbe senza base legale e di per sé nulla. L'assegnazione del termine di 10 giorni accrescerebbe lo stato di insicurezza del diritto. L'indicazione dei rimedi di diritto non sarebbe una normativa d'ordine. Il ricorso sarebbe stato inoltrato senza che i ricorrenti fossero a conoscenza effettiva del rimedio giuridico. 1.3.2. Il convenuto reputa che la comunicazione del 18 novembre 2022, vista l'ingerenza nella posizione giuridica dei partecipanti, rappresenterebbe già una decisione impugnabile. Quindi, per procedere correttamente, tale decisione avrebbe dovuto indicare il termine di ricorso di 30 giorni a questo Tribunale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le parti non potrebbero subire alcun pregiudizio da una notificazione viziata a causa della mancanza, dell'incompletezza o dell'inesattezza dell'indicazione dei rimedi giuridici. Tuttavia, non tutte le notifiche viziate sarebbero nulle tout court. La tutela giurisdizionale perseguita sarebbe già adempiuta se una notificazione oggettivamente viziata, nonostante il suo vizio, raggiunge il

  • 12 - suo scopo, ciò che sarebbe da esaminare secondo le circostanze del singolo caso e seguendo i principi della buona fede, della tutela della fiducia e della certezza del diritto. Un tale atto amministrativo dovrebbe essere rimesso in discussione entro un termine ragionevole. I ricorrenti non godrebbero della protezione dell'affidamento se essi avessero potuto riconoscere il vizio unicamente consultando le pertinenti disposizioni di procedura. Tuttavia soltanto una grave mancanza di diligenza processuale sarebbe in grado di controbilanciare l'indicazione errata dei rimedi giuridici. Lo scritto del convenuto avrebbe indicato i rimedi giuridici di 10 e 30 giorni. I ricorrenti non avrebbero richiesto il rilascio di una decisione impugnabile entro 10 giorni (nemmeno in un secondo tempo con scritto del 24 novembre 2022, con il quale avrebbero richiesto diversi verbali di riunione), ma, vista l'indicazione sullo scritto, sarebbero stati a conoscenza del termine di ricorso di 30 giorni. Lo scritto del 18 novembre 2022 sarebbe stato notificato il 23 novembre (cfr. doc. 7 convenuto) e il termine di ricorso sarebbe scaduto il 9 gennaio 2023. Pertanto il ricorso datato 16 gennaio 2023 sarebbe tardivo e inammissibile. 1.3.3.Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, le decisioni viziate di norma non sono nulle, ma solo impugnabili e, se non impugnate, diventano legalmente valide. Sono nulle solo quando il vizio ad esse collegato è particolarmente grave, se si dimostra evidente o almeno facilmente riconoscibile e se la certezza nel diritto, ritenendo la nullità, non è seriamente compromessa. Solo in casi eccezionali i vizi del contenuto di una decisione comportano la nullità. Quali motivi di nullità sono innanzitutto da considerare l'incompetenza funzionale e per materia dell'autorità decisionale nonché gravi errori procedurali. La nullità deve essere osservata d'ufficio in ogni momento e da tutte le autorità statali (cfr. STF 1C_381/2022 dell'8 settembre 2023 consid. 2.1 e rimandi). Il Tribunale federale non ha ritenuto nulla una decisione che non era stata designata come tale e che non conteneva un'indicazione dei rimedi

  • 13 - giuridici; esso riteneva però la notificazione viziata e che il ricorrente non dovesse subire alcun pregiudizio da questa circostanza (cfr. STF 1C_381/2022 dell'8 settembre 2023 consid. 2.2). Secondo un principio giuridico generale del diritto processuale pubblico, derivante dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. nonché dall'art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost., quale concretizzazione del principio della buona fede, una parte non deve subire alcun pregiudizio per via della notificazione viziata di una decisione. Si applicano i criteri della tutela della fiducia (cfr. STF 9C_398/2018 del 13 settembre 2018 consid. 3.3.1; HÄNER, op. cit., art. 38 n. 1-3; vedi anche art. 49 Legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]; art. 38 Legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]). Ci sono però anche dei limiti, per esempio se la notificazione viziata fosse stata facilmente riconoscibile come tale, la tutela della fiducia non sarebbe più data. Tuttavia solo una grave negligenza procedurale della parte interessata può compensare una notificazione viziata. Inoltre per la riconoscibilità sono da valutare anche aspetti come: l'evidenza di un vizio, il background lavorativo delle persone colpite – si applicano standard più severi a persone esperte di diritto – l'esperienza nel rapporto con le autorità, nonché il livello di istruzione e le conoscenze linguistiche degli interessati (cfr. HÄNER, op. cit., art. 38 n. 4-6). La parte interessata deve poi aver fatto delle disposizioni, che non possono essere invertite senza svantaggi; regolarmente quindi si tratta di un rimedio giuridico che non viene presentato o presentato ma in modo non corretto (cfr. HÄNER, op. cit., art. 38 n. 7). Il principio sopracitato, che prevede che una parte non deve subire alcun pregiudizio per via della notifica viziata di una decisione, ha come conseguenza che il ricorso in determinate circostanze possa ancora essere presentato anche dopo la scadenza del termine di legge. La principale conseguenza della tutela della fiducia nel singolo caso è infatti l'impegno dello stato nei confronti della base di fiducia creata, il che significa concretamente che un ricorso è riconosciuto come valido

  • 14 - nonostante i vizi quali tipicamente il ritardo. Di quanto si possa superare il termine dipende dalle circostanze del caso singolo; si devono in particolare soppesare, l'uno contro l'altro, gli aspetti della tutela della fiducia e della sicurezza nel diritto (PTA 2015 n. 18). Il summenzionato principio non ha come conseguenza che si può semplicemente aspettare per inoltrare un ricorso, ma la parte interessata deve dare a capire entro un periodo di tempo "ragionevole" di non voler accettare la decisione viziata (cfr. HÄNER, op. cit., art. 38 n. 8-10; PTA 2015 n. 18). La singola protezione della fiducia riguardo a una notificazione viziata pregiudica sempre la sicurezza del diritto. Chiunque ha riconosciuto l'erroneità dell'indicazione dei rimedi giuridici o avrebbe dovuto riconoscerla con ragionevole attenzione non può invocare il suddetto principio (cfr. PTA 2015 n. 18 con rimandi; vedi anche STA U 17 79 del 3 ottobre 2017 consid. 2.d.) Per quanto riguarda il formalismo eccessivo si rimanda al consid. 1.2.2. 1.3.4.Innanzitutto l'art. 22 cpv. 2 LGA prevede che, qualora manchi l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, l'impugnazione è ammessa entro due mesi dalla comunicazione della decisione. L'articolo non è qui applicabile in quanto concretamente non manca l'indicazione dei rimedi giuridici, ma tale indicazione è viziata (cfr. STA U 17 79 del 3 ottobre 2017 consid. 2d.; PTA 2015 n. 18). Si constata che il convenuto nella decisione del 18 novembre 2022 non ha nominato articoli di legge che prevedono di concedere un breve termine alle persone coinvolte al fine di richiedere una decisione impugnabile e motivata. Si nota che l'art. 17 RA "Rimedi legali" prevede che le decisioni del Municipio fondate sul RA possono essere impugnate entro 30 giorni presso questo Tribunale. Quindi, come giustamente osservato dal convenuto stesso, la decisione del 18 novembre 2022 è da considerare quale decisione con una notificazione viziata, ossia senza corretta

  • 15 - indicazione dei rimedi giuridici. Contrariamente al parere dei ricorrenti, la decisione non è però nulla, dato che in casu non si tratta di un vizio particolarmente grave (vedi anche STF 1C_381/2022 dell'8 settembre 2023 consid. 2.2). Si ricorda che una parte non deve subire alcun pregiudizio per via della notificazione viziata di una decisione. Visto che i ricorrenti non sono rappresentati da un legale (né è stato affermato o si deduce che essi siano esperti di diritto), non si applicano standard severi. Inoltre la notificazione viziata non era facilmente riconoscibile come tale, in quanto il singolo termine di 30 giorni era giusto se confrontato con il RA, quindi si poteva, a maggior ragione, supporre che lo fosse anche l'altro termine di 10 giorni. I ricorrenti infatti sembrano non avere compreso appieno l'indicazione dei rimedi giuridici. Da quanto si evince dai memoriali scritti e dalla documentazione agli atti, loro supponevano che, chiedendo la documentazione e l'indicazione dei termini ricorsuali – essi l'hanno tra l'altro richiesta la prima volta entro 10 giorni, come previsto dalla decisione del convenuto (cfr. doc. 10-11 ricorrenti) –, avrebbero ottenuto una decisione motivata e impugnabile e gli sarebbe poi stato fissato un termine per inoltrare ricorso (vedi scritti del 24 novembre, del 7 e del 12 dicembre 2022). Infatti anche il 7 dicembre 2022 i ricorrenti scrivevano al convenuto "cosa più importante manca il termine di ricorso come da voi scritto il 18 novembre 2022" e in data 12 dicembre 2022 "[...] a 3 settimane dalla delibera non ci è stato ancora assegnato un termine di ricorso [...] pertanto vi invitiamo ad inviarci quanto richiesto senza più lungaggine" (cfr. doc. 12 ricorrenti). Tale agire dimostra che i ricorrenti, in seguito alla comunicazione della decisione, non hanno esitato ad attivarsi e hanno comunque richiesto chiarimenti. Il convenuto, insistendo sul fatto che i ricorrenti non hanno richiesto esplicitamente una decisione impugnabile, agisce in modo eccessivamente formalistico.

  • 16 - Non si può dunque partire dal presupposto che i ricorrenti dovevano inoltrare il ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del 18 novembre 2022. Anzi il ricorso può essere presentato anche dopo la scadenza del termine legale, fintanto che il destinatario impugni la decisione entro un termine ragionevole. Anche volendo tener conto del termine di ricorso di 30 giorni, calcolando la ricezione del 23 novembre 2022 della decisione in questione (cfr. doc. 7 convenuto) e le ferie giudiziarie, questo termine scadeva il 9 gennaio 2023. I ricorrenti hanno sollecitato l'ultima volta il convenuto il 12 dicembre 2022 con la richiesta di documentazione e con la richiesta di un termine di ricorso e il convenuto non ha reagito (cfr. doc. 12-13 ricorrenti). Considerando tutto quanto suesposto, si ritiene che il ricorso del 16 gennaio 2023 – esattamente una settimana in seguito al termine del 9 gennaio 2023 e all'incirca un mese dopo aver sollecitato per la seconda volta il convenuto – è stato presentato entro un termine ragionevole e codesto Tribunale entra così nel merito del ricorso. 1.4.In conclusione, in richiamo di quanto sopra, si ritiene che la competenza del Tribunale amministrativo per statuire in merito al ricorso in questione è data. La legittimazione è pure data, il ricorso è tempestivo e rispondente alle condizioni di forma (cfr. art. 38 LGA). Il ricorso è dunque ricevibile e questo Tribunale entrerà nel merito. 1.5.I ricorrenti fanno valere analogamente una violazione del diritto di essere sentiti. 1.5.1.I ricorrenti ritengono nel ricorso che il 13 ottobre 2022 avrebbero inviato una raccomandata al convenuto, richiedendo la ripubblicazione del concorso (poiché ritenevano il concorso illegale dato che violante il RA e discriminante) e avrebbero sollecitato il convenuto il 24 ottobre 2022 tramite e-mail. Il convenuto avrebbe poi risposto il 25 ottobre 2022, ritenendo che avrebbe comunicato una risposta non prima d'inizio

  • 17 - novembre. Sarebbe evidente che il convenuto avrebbe voluto rispondere alla raccomandata solo a inizio novembre a concorso già scaduto e ciò rappresenterebbe un diniego di giustizia. Inoltre, con scritto del 31 ottobre 2022 essi avrebbero richiesto al convenuto di essere presenti all'apertura delle offerte, ma ciò sarebbe stato negato. I ricorrenti si lamentano altresì del fatto che, sebbene avessero richiesto il 24 novembre 2022 (con solleciti del 7 e 12 dicembre 2022) il verbale iniziale sulla discussione di escludere gli ovini dal concorso, la relazione sulla gestione alpestre del convocato come anche il termine di ricorso impugnabile, tale documentazione non sarebbe mai stata consegnata e il termine non assegnato. Oltretutto il convenuto non avrebbe informato i ricorrenti riguardo a quanto avrebbe detto il legale del Comune per come procedere all'assegnazione dell'alpe, visto che il bando di concorso non prevedeva il carico di ovini (vedi estratto protocollo Municipio seduta del 7 novembre 2022). Il convenuto avrebbe operato in mala fede, nell'illegalità e nell'abuso del diritto e di autorità. Nella replica i ricorrenti aggiungevano che la mancanza dell'indicazione dei rimedi diritto nella decisione del 18 novembre 2022 violerebbe il loro diritto di essere sentiti. 1.5.2.Il convenuto nella presa di posizione riteneva che con e-mail del 12 ottobre 2022 i ricorrenti sarebbero stati informati in merito ai motivi alla base della limitazione delle specie animali. Oltre a quanto precede, essi sarebbero stati a conoscenza del Concetto N._____ (qui di seguito: Concetto). In questo contesto il diritto sugli appalti pubblici non si applicherebbe all'affitto di fondi (art. 10 CIAP) e la LA applicabile in casu non prevedrebbe l'apertura pubblica delle offerte. Il convenuto avrebbe comunicato ai ricorrenti già con scritto del 9 novembre 2022, dunque prima dell'apertura delle offerte, che non sarebbe stata effettuata un'apertura pubblica di queste. Infine, con scritto del 6 dicembre 2022 il convenuto avrebbe inviato ai ricorrenti tre verbali delle sedute di Municipio, così ottemperando alla

  • 18 - richiesta dei ricorrenti del 24 novembre 2022. Nella duplica il convenuto sottolineava che avrebbe trattato i candidati in modo imparziale. 1.5.3.Il diritto di essere sentito, che va trattato preliminarmente in quanto è una garanzia di natura formale, si deduce dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il quale lo sancisce espressamente quale garanzia procedurale (cfr. PTA 2017 4 consid. 4.c, STA U 2015 12 del 23 maggio 2017 consid. 3.a, U 2018 13 del 5 novembre 2019 consid. 2.3.3, STF 1C_381/2022 dell'8 settembre 2023 consid. 2.3 e rimandi). Si tratta del diritto centrale di partecipazione nel procedimento amministrativo. Serve, da un lato, a chiarire i fatti e, dall'altro, costituisce un diritto di partecipazione personale delle parti. Il diritto di partecipazione comprende il diritto dei privati nei procedimenti svolti dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria di essere ascoltati nella loro richiesta, di avere accesso agli atti e di potersi esprimere riguardo ai punti essenziali per la decisione. Lo scopo del diritto costituzionale è che una parte debba essere orientata sulle disposizioni a suo scapito che l’autorità intende prendere, in modo tale che possa determinarsi sugli aspetti essenziali della questione prima che venga emanato il provvedimento (cfr. STF 1C_381/2022 dell'8 settembre 2023 consid. 2.3 e rimandi; STA U 2015 12 del 23 maggio 2017 consid. 3.a e rimandi; U 2009 19 del 15 dicembre 2009 consid. 3.a, PTA 2017 4 consid. 4.c). In linea di principio il diritto di esaminare gli atti si estende a tutti i documenti che sono idonei a costituire una base per la successiva decisione, ovvero sono o potrebbero essere rilevanti per la decisione. Decisivo per la concessione o il rifiuto dell'accesso agli atti è se i documenti in questione contengono conclusioni sulla fattispecie o se sono di natura probatoria. Un'eccezione esiste per gli atti di corrispondenza interna all'amministrazione. A mente della giurisprudenza del Tribunale federale in merito all'art. 29 cpv. 2 Cost., dal diritto di essere sentito non si deduce un diritto di esaminare i documenti amministrativi interni (per es. bozze, domande, note, relazioni, documenti ausiliari, ecc.), in quanto deve essere

  • 19 - impedito che il parere interno all'amministrazione riguardo ai documenti decisivi e alle decisioni motivate rilasciate sia integralmente divulgato al pubblico (DTF 129 IV 141 consid. 3.3.1, 125 II 473 consid. 4a; STF 1C_433/2022 del 12 dicembre 2023 consid. 3.3). Per quanto riguarda il materiale richiesto dai ricorrenti ma non ricevuto, ovvero il verbale iniziale riguardante la discussione di escludere gli ovini dal concorso, si ritiene che, come giustamente ritenuto dal convenuto, quest'ultimo, con e-mail del 12 ottobre 2022 aveva già risposto alla domanda dei ricorrenti circa il perché il concorso fosse solo per bestiame bovino e caprino (cfr. doc. 2 ricorrenti). Nella presa di posizione a codesto Tribunale il convenuto si è poi espresso in modo più approfondito al riguardo, però la motivazione di base era già stata data in precedenza ai ricorrenti. Un verbale di discussione di tale tematica apparentemente non esiste. Avendo i ricorrenti ricevuto una motivazione sufficiente già in data 12 ottobre 2022, cioè entro sei giorni dalla loro domanda nonché prima della decisione di assegnazione risp. del termine di scadenza del concorso, il loro diritto di essere sentiti è stato rispettato. Inoltre, in tale lamentela, al contrario di quanto asserito dai ricorrenti, per gli stessi motivo non è ravvisabile un diniego di giustizia (cfr. al riguardo STF 1B_579/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3). La censura è dunque infondata. Riguardo alla lagnanza relativa alla mancata notifica della relazione sulla gestione alpestre del convocato si ritiene che questa è infondata, in quanto il convocato ha compilato il modulo d'offerta, includendovi tutte le informazioni pertinenti (cfr. doc. 4 convenuto). Al convenuto, che in assenza di una relazione sulla gestione del convocato non ha trasmesso la rispettiva documentazione ai ricorrenti – che tuttavia non avevano richiesto in visione il modulo d'offerta del convocato –, non si può dunque rimproverare di essere incorso in un errore.

  • 20 - Per quanto attiene alla rimostranza che il convenuto non avrebbe informato i ricorrenti in merito alle conclusioni del legale del Comune per come procedere nell'assegnazione, si rileva che tale atto è da considerare quale documento interno del convenuto e, come tale, non è compreso dal diritto di esaminare gli atti. Anche questa censura è pertanto infondata. Per quanto riguarda la presunta mancanza dell'indicazione dei rimedi di diritto sulla decisione del 18 novembre 2022 si precisa che i rimedi giuridici non erano mancanti, ma erano stati indicati (sebbene viziati). Per il resto si rimanda al consid. 1.3. È tuttavia da rimproverare al convenuto, sotto l'aspetto della mancata buona fede, che nella sua risposta del 25 ottobre 2022 egli comunicava di poter rispondere non prima dell'inizio di novembre (cfr. doc. 3-4 ricorrenti) – cosa che poi non veniva fatta –, sebbene il termine per il concorso per l'affitto dell'alpe scadeva il 31 ottobre 2022. La questione che si pone ora è come affrontare la violazione del diritto di essere sentito; quindi se il vizio di forma può essere sanato in questa sede. Le decisioni erronee sono decisioni nulle tra l'altro se il vizio ad esse inerente è particolarmente grave. Una violazione – non particolarmente grave – del diritto di essere sentito, può essere eccezionalmente considerata "sanata" se alla persona interessata viene data l'opportunità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che può riesaminare gli aspetti interessati dalla violazione del diritto di essere sentito con la stessa cognizione dell'istanza inferiore, anche se questo comporta inevitabilmente la perdita di un'istanza. In via eccezionale, anche nel caso di una grave violazione del diritto di essere sentito, si può rinunciare a un rinvio all'istanza inferiore se ciò comportasse solo un formalismo inutile e portasse quindi a inutili ritardi, non compatibili con l'interesse delle parti colpite a una valutazione rapida del caso (cfr. STA U 2015 12 del 23 maggio 2017 consid. 3.a e rimandi, U 2014 52 del 15 dicembre 2017 consid. 4.c, STF 2C_164/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.4). In casu il vizio non è da considerare particolarmente grave.

  • 21 - Concretamente l'errore procedurale risiede nella mancata risposta (prima del termine di inoltro del concorso risp. prima della decisione di assegnazione) del convenuto ai ricorrenti. Ora, dinanzi a questo Tribunale i ricorrenti hanno fatto uso in modo completo della possibilità di esprimersi (e hanno ricevuto altrettanti dettagli e risposte dal convenuto) riguardo alla fattispecie. Quindi si ritiene che il diritto di essere sentiti è stato così sanato in questa sede. A titolo completivo si ritiene tuttavia che, visto il comportamento passivo del convenuto e visti i tempi serrati prima della scadenza del concorso, i ricorrenti avrebbero potuto e dovuto, se lo ritenevano necessario, reagire subito, impugnando il bando di concorso pubblicato oppure ricorrere a codesto Tribunale per denegata giustizia. Per quanto riguarda la richiesta dei ricorrenti del 31 ottobre 2022 di essere presenti all'apertura delle offerte, questa è stata evasa dal convenuto con lettera del 9 novembre 2022 e con riferimento all'art. 10 CIAP. Si sottolinea che nei testi di legge pertinenti – come rettamente ritenuto dal convenuto – quali il RA oppure la LA, l'Ordinanza sull'agricoltura (CSC 910.050; qui di seguito: OA), come anche la Legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr; RS 221.213.2) e il diritto preferenziale per alpi e diritto di godimento per gli interessati al di fuori Cantone (CSC 910.810, qui di seguito: DPA), non è prevista l'apertura pubblica delle offerte. Inoltre alla fattispecie qui in esame non è applicabile il CIAP (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b CIAP; vedi anche sotto consid. 2). Quindi al convenuto non può essere mosso il rimprovero di non aver fatto presenziare i ricorrenti all'apertura delle offerte; oltre a ciò, tale decisione gli è anche stata comunicata. Ciononostante, al contrario di quanto ritenuto dal convenuto, tale comunicazione è stata fatta in seguito all'apertura delle offerte del 7 novembre 2022 (cfr. doc. 7 e 12 ricorrenti), circostanza, questa, che potrebbe rappresentare una violazione del diritto di essere sentito. In ogni caso, anche questo eventuale vizio non è da considerare come particolarmente grave e, come già riportato

  • 22 - poc'anzi, il diritto di essere sentiti sarebbe sanato in questa sede. La censura è quindi infondata. Il reclamo dei ricorrenti in questo senso è da respingere. 2.Riguardo al diritto applicabile si ritiene che il CIAP non è applicabile al caso concreto, dato che la procedura riguarda l'affitto di un alpe (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b CIAP). Le disposizioni parallele della concessione e dell'appalto hanno valenza orientativa. Sono poi da considerare il RA, nonché la LA e l'OA, come anche il DPA e la LAAgr. 3.Si affrontano ora le questioni materiali. 3.1.Riguardo alla successione per l'affitto agricolo si ravvisa quanto segue. 3.1.1.Nella presa di posizione il convenuto ritiene che l'alpeggio sarebbe stato a lungo affittato ad O., deceduto nel settembre 2021. Il convenuto avrebbe quindi rescisso il contratto di affitto esistente per il 30 aprile 2022 conformemente all'art. 18 LAAgr. Da B., figlia di O., che avrebbe caricato l'alpeggio con e per suo padre, non sarebbe giunta nessuna dichiarazione di subentro nel contratto di affitto entro il termine dell'art. 18 cpv. 2 LAAgr. Date tali circostanze ed essendo già scaduti i termini per la nuova messa a concorso dell'alpeggio per l'anno 2022, dopo aver consultato l'Ufficio dell'agricoltura e della geoinformazione del Canton Grigioni, il convenuto avrebbe deciso di affittare l'alpeggio ad interim al convocato per il 2022. Nella duplica il convenuto precisa che, a seguito del decesso, con scritto del 27 ottobre 2021, sarebbero stati contattati gli eredi, ma nessuno di essi avrebbe chiesto di subentrare nel contratto ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LAAgr. Il 5 maggio 2022 il convenuto avrebbe poi messo a concorso l'affitto per l'anno 2022. Si sarebbero candidati il convocato e una ricorrente (F.), ma quest'ultima avrebbe ridotto il

  • 23 - contratto d'affitto da CHF 1'500.00 a CHF 500.00 senza ulteriori giustificazioni. 3.1.2.I ricorrenti nella replica ritengono che dal 1964 l'alpe sarebbe stato affittato senza interruzione ad O._____ fino al suo decesso. Il convenuto avrebbe poi rescisso il contratto valido fino al 30 aprile 2022. Alla figlia (qui ricorrente) B., che dal 2011 avrebbe estivato le proprie centinaia di ovini, sarebbe stata inviata una lettera che la informava di non poter estivare le pecore in quanto dopo la seconda distruzione nell'autunno del 2021 del sentiero principale che porta all'alpe, non sarebbe stato garantito l'accesso. Il Municipio non avrebbe accennato alla possibilità di subentrare nel contratto. Al concorso di maggio 2022 per l'alpe avrebbero partecipato il convocato (poi scelto) e F.. 3.1.3.O., fino al suo decesso a settembre 2021, affittava l'alpe in questione e la figlia qui ricorrente (B.) caricava l'alpeggio con e per il padre. Il contratto di affitto è poi stato risolto in data 27 ottobre 2021 con effetto 30 aprile 2022 (cfr. doc. 19-23 convenuto). Né la figlia ricorrente, né altri hanno dichiarato di voler subentrare nel contratto entro 30 giorni secondo l'art. 18 cpv. 2 LAAgr. Indiscusso è che il 5 maggio 2022 il convenuto ha messo a concorso l'appalto per l'Alpe E._____ per il periodo di un anno (2022, cfr. doc. 24 convenuto). È stato poi scelto il convocato, sia perché non ha modificato i vari punti del contratto d'affitto, sia perché ha garantito il carico con una cinquantina di bovini; ciò che permette lo sfruttamento adeguato del pascolo (cfr. doc. 25 convenuto). È inoltre indiscusso che nelle lettere di disdetta del 27 ottobre 2021 il convenuto non ha reso attento nessuno del diritto secondo l'art. 18 cpv. 2 LAAgr (apparentemente una tale informazione non è in generale mai avvenuta), ma chiedeva cortesemente di liberare l'oggetto e di restituirlo correttamente.

  • 24 - L'art. 18 cpv. 2 LAAgr specifica solo che, se la disdetta è data dal locatore, un discendente, il coniuge o il partner registrato dell’affittuario può dichiarare entro 30 giorni di subentrare nel contratto. In caso di concorso di aventi diritto, il locatore designa colui che subentrerà nel contratto. Né dottrina, né giurisprudenza, né il Messaggio concernente la Legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr) dell'11 novembre 1981, FF 1982 I 257, p. 281 s., prevedono ulteriori obblighi se la disdetta è data dal locatore. Quindi il convenuto non ha agito in maniera illecita se non ha informato gli interessati della possibilità di subentrare nel contratto ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LAAgr. Piuttosto il convenuto aveva l'obbligo secondo l'art. 4 cpv. 3 LA i.c.c. l'art. 2 LA, visto il cambiamento dell'affittuario, di mettere a concorso gli alpi destinati all'affitto, tra i quali anche E._____, cosa che il convenuto ha giustamente fatto in data 5 maggio 2022 (cfr. doc. 24 convenuto). In tal senso il convenuto ha agito correttamente. 3.2.I ricorrenti fanno valere diversi vizi di forma riguardanti la pubblicazione. Tali obiezioni, sollevate per la prima volta in sede di ricorso, sono però tardive. Infatti, di fronte a tali presunte irregolarità della pubblicazione del bando di concorso, i ricorrenti avrebbero dovuto reagire immediatamente e non aspettare l’esito per loro negativo del concorso per poi rimettere in discussione questioni che avrebbero eventualmente potute essere sanate prima dell'assegnazione (cfr. STA U 22 78 del 4 aprile 2023 consid. 3, U 13 63 dell'8 ottobre 2013 consid. 2). Nella misura in cui a titolo eccezionale si entra in merito alle censure, come si vedrà di seguito, queste sono da respingere. 3.2.1.I ricorrenti fanno valere una pubblicazione tardiva del bando di concorso. 3.2.1.1. Nel ricorso i ricorrenti ritengono che, ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LA, farebbe stato per il diritto preferenziale la data dell'art. 1 DPA, cioè si dovrebbero mettere a concorso gli alpi sul Foglio Ufficiale Cantonale del Cantone dei Grigioni entro il 1° agosto. Il convenuto avrebbe pubblicato il concorso il

  • 25 - 29 agosto 2022 in violazione della legge. Nella replica i ricorrenti aggiungono che, se il convenuto avesse pubblicato il concorso nei termini legali, avrebbero avuto più tempo di informarsi sulle motivazioni dell'esclusione degli ovini, così da eventualmente valutare la possibilità di inoltrare un'offerta per gli alpi di P._____ o Q._____ e R._____ nel Comune di S.. I tre concorsi sarebbero scaduti il 31 ottobre 2022 e sarebbe stato perciò impossibile avere il tempo materiale per visitare gli alpi per valutarne l'idoneità (cfr. doc. 28 ricorrenti). L'agire del convenuto avrebbe fortemente danneggiato i ricorrenti e ciò per tutta la durata del contratto previsto. Sia i ricorrenti che i clienti con i cani da protezione, avrebbero dovuto trovare un'altra sistemazione, ciò che comporterebbe per gli animali stress, malattie, ecc. 3.2.1.2. Il convenuto ritiene corretto che il bando di concorso avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 1° agosto 2022 (cfr. art. 4 cpv. 3 LA i.c.c. l'art. 1 DPA): la pubblicazione in casu sarebbe stata tardiva. Il convenuto chiede quale sarebbe la procedura in tal caso, vista l'assenza di prassi e giurisprudenza in materia. Il summenzionato termine sarebbe un termine ordinatorio, né il convenuto né gli interessati subirebbero pregiudizi in caso di ritardo, tuttalpiù che tutti gli interessati avrebbero avuto la possibilità di candidarsi. Nella duplica il convenuto sottolinea che, sebbene il concorso per l'alpe del Comune di S. scadesse anche il 31 ottobre 2022 e il concorso per l'Alpe E._____ fosse stato tardivo, ai ricorrenti sarebbero comunque rimasti due mesi per candidarsi anche presso il Comune di S.. Inoltre, l'Alpe di P. [di S.] sarebbe allo stato ancora disponibile in quanto non affittato. Essendo confinante con l'Alpe E., i ricorrenti lo conoscerebbero bene. 3.2.1.3. Secondo l'art. 4 cpv. 3 LA i.c.c. l'art. 1 DPA il concorso per l'affitto dell'alpe doveva essere pubblicato entro il 1° agosto 2022, come giustamente osservato da entrambe le parti.

  • 26 - Per quanto riguarda le conseguenze dell'inosservanza di un termine, la dottrina e la giurisprudenza distinguono tra termini di perenzione e termini ordinatori. I termini di perenzione sono caratterizzati dal fatto che un diritto materiale o procedurale si estingue se l'atto richiesto non viene compiuto entro il termine previsto. L'utilizzo di formule come "il diritto è estinto" è considerato a priori decisivo per la presenza di un termine di perenzione (cfr. STF 2C_744/2014 del 23 marzo 2016 consid. 6.1; STA R 2015 38 del 25 agosto 2015 consid. 4a). Per contro i termini ordinatori hanno carattere di una pura prescrizione d'ordine e, dunque, dovrebbero garantire l'ordinato svolgimento di un procedimento senza essere associati a conseguenze di perenzione. Di conseguenza un atto procedurale può essere compiuto anche dopo la scadenza del termine, nella misura in cui l'ordinato corso del procedimento non lo escluda. I termini ordinati dalle autorità o dai tribunali hanno carattere di termine di perenzione solo se sono stati fissati come tali e se allo stesso tempo si è messo al corrente delle conseguenze dell'inadempienza (cfr. STA R 2015 38 del 25 agosto 2015 consid. 4a). Visto quanto suesposto, nel caso concreto, come giustamente ritenuto dal convenuto, il termine ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LA i.c.c. l'art. 1 DPA è un termine di legge di carattere ordinatorio, fissato per garantire l'ordinato svolgimento della procedura di concorso e di conseguenza un atto che può anche essere compiuto dopo la scadenza del termine. Concretamente i due offerenti erano gli stessi del concorso per l'anno 2022 (cfr. doc. 4 e 26 convenuto) e, come rettamente ritiene il convenuto, gli interessati non hanno subito pregiudizi scaturiti dal ritardo della pubblicazione del 29 agosto 2022, dato che loro (i ricorrenti e il convocato) hanno avuto la possibilità di candidarsi nonostante il ritardo. Per quanto riguarda la censura dei ricorrenti che, vista la tardività della pubblicazione del concorso in questione essi avrebbero subito dei pregiudizi, questo non convince. Infatti non appare dato un nesso

  • 27 - (causale) tra la pubblicazione tardiva del concorso in questione e il mancato inoltro di un'offerta per l'affitto di altri alpi. Si ritiene che i ricorrenti, anche inoltrando l'offerta per l'Alpe E., non potevano sapere se questa sarebbe stata accettata; quindi, se veramente avessero voluto affittare un qualsiasi alpe, essi avrebbero dovuto inoltrare più offerte contemporaneamente per aumentare le loro probabilità di successo. Inoltre, a prescindere dalle probabilità di successo, i ricorrenti erano liberi nella loro scelta di inoltrare delle offerte per altri alpi indipendentemente dal concorso per l'Alpe E. e, per decidere e agire, essi hanno avuto a disposizione ben due mesi di tempo – dalla pubblicazione del bando di concorso il 29 agosto 2022 alla scadenza dei bandi il 31 ottobre 2022 (cioè bando dell'Alpe E._____ e dell'Alpe di S._____). Allo stesso modo gli eventuali presunti danni fatti valere dai ricorrenti (per es. lo stress degli animali, ecc.) non sono rilevanti ai fini di giudizio e, per conseguenza, non si entra in merito al riguardo. Ciò considerato, nemmeno sussiste un nesso (causale) tra la pubblicazione tardiva del concorso in questione e la circostanza asserita dai ricorrenti di non aver effettuato una visita degli alpi. 3.2.1.4. Per quanto invece concerne la censura riguardante la pubblicazione del concorso per l'anno 2022 – ovvero la pubblicazione del 5 maggio 2022 – questa è tardiva e non è da trattare nell'ambito del presente ricorso. 3.2.2.Per quanto riguarda la scelta del convenuto di caricare l'alpe solo con bovini e caprini il Tribunale ravvisa quanto segue. 3.2.2.1. Ci si sofferma sull'interpretazione dell'art. 3 RA. a)I ricorrenti nel ricorso ritengono illegale e nulla la decisione del Municipio di escludere alcune categorie di animali dal concorso, trasgredendo al RA (vedi bando di concorso), senza prima consultare l'assemblea. I ricorrenti nella replica ritengono che, se fosse vero che il Municipio avesse la facoltà

  • 28 - di decidere di volta in volta quali alpi caricare con quali animali, uno dei ricorrenti nel 2007 non avrebbe dovuto raccogliere delle firme per poter far estivare i suoi ovini su un alpe. Gli agricoltori locali non potrebbero far estivare gli ovini sull'Alpe T._____ con U._____ perché tale alpe sarebbe già affittato fino al 2026 a carico completo. b)Il convenuto nella presa di posizione ritiene che l'art. 3 sarebbe una disposizione potestativa e l'art. 4 prevedrebbe che al Comune competerebbe la sorveglianza nonché la manutenzione delle relative strade, sentieri, ecc. Nell'ambito della vigilanza e della responsabilità sugli alpeggi, sarebbe necessario coordinare il carico con le diverse specie animali e definire le specie di volta in volta più adatte per i singoli alpeggi. Sarebbe evidente che un alpeggio non potrebbe essere caricato contemporaneamente con tutte le specie animali poiché ciò sarebbe troppo oneroso, sia dal punto di vista logistico che delle risorse tecniche. La norma dovrebbe essere interpretata nel senso che il convenuto, nell'ambito della prescrizione potestativa, potrebbe definire più in dettaglio le specie animali oggetto del carico. Per esempio l'Alpe T._____ con U._____ verrebbe caricata solo con ovini. Gli agricoltori locali avrebbero quindi la possibilità di estivare lì gli ovini. Nell'ambito di queste competenze spetterebbe quindi al convenuto, nel quadro della disposizione potestativa dell'art. 3 RA, limitare il carico dell'alpeggio a determinate specie animali. Nella duplica il convenuto afferma che dal doc. 31 [appalto alpi del 2006] dei ricorrenti risulterebbe che il Municipio avrebbe potuto determinare di propria competenza già ai sensi del vecchio RA le specie animali destinate al pascolo d'alpe. All'entrata in vigore del nuovo RA il convenuto avrebbe adeguato, secondo le necessità, il pascolo d'alpe di determinate specie animali. c)L'art. 3 RA prevede che gli alpi possono essere caricati con bovini, caprini, equini, ovini e suini. Il convenuto interpreta tale articolo come una norma

  • 29 - potestativa, nel senso che esso stesso risp. il locatore potrebbe decidere con quali degli animali elencati caricare gli alpi. L'art. 50 cpv. 1 Cost. prevede che l'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. L'art. 65 della Costituzione del Cantone dei Grigioni garantisce l'autonomia dei comuni. Il diritto cantonale ne fissa i limiti (Cost. GR; CSC 110.100). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i comuni sono autonomi in un ambito, se il diritto cantonale non lo regolamenta in maniera definitiva, ma lo lascia in parte o del tutto al Comune per la regolamentazione e, così facendo, gli conferisce una libertà decisionale relativamente considerevole. La sfera di autonomia protetta può riguardare la competenza di emanare o eseguire i propri regolamenti comunali oppure può riguardare un corrispondente margine di manovra nell'applicazione del diritto cantonale o federale. La tutela dell'autonomia comunale non richiede che questa sia data in un'intera area di competenza, ma solo nel settore controverso. Nel singolo caso l'estensione dell'autonomia comunale è determinata dal diritto costituzionale e positivo cantonale applicabile al settore in questione. Nei casi in cui il Comune ha uno spazio discrezionale, il Tribunale amministrativo nel suo giudizio deve agire con riserbo (cfr. STF 1C_323/2022 del 9 maggio 2023 consid. 7.3; DTF 145 I 52 consid. 3.6; 141 I 36 consid. 5.3; STA V 20 3 del 21 aprile 2022 consid. 3.2.2). In casu né la LAAgr, né la LA si esprimono riguardo all'autonomia comunale nell'ambito dell'affitto di alpi. Inoltre sia la LA, sia la OA non regolano in materia di affitto quali specie possano essere caricate sugli alpi. Di conseguenza i comuni godono di autonomia decisionale in questo campo; il convenuto può emanare i propri regolamenti e accertarsi dell'esecuzione di questi e, quindi, anche interpretarli. Se ne conclude che l'interpretazione del RA da parte del convenuto è da accettare come tale, soprattutto perché in essa non si ravvisa alcuna violazione del diritto e il Tribunale deve

  • 30 - valutare tali censure con riserbo. In conclusione tale censura è da respingere. 3.2.2.2. I ricorrenti, in sostanza, ritengono sbagliata la decisione del convenuto riguardo alla scelta del tipo di animali con cui caricare l'alpe. a)I ricorrenti ritengono che da 11 anni dei consorziati avrebbero estivato gli ovini sull'alpe in questione e solo nel 2021 avrebbero subito delle predazioni; essendovi stati quell'estate solo ovini sull'alpe, non avrebbero potuto essere predate altre specie. Inoltre, l'alpe non sarebbe stato protetto perché non si sarebbe ancora stati a conoscenza della problematica del predatore. L'alpe sarebbe stato subito scaricato il 24 luglio 2021. I ricorrenti ritengono la scelta municipale di fare estivare caprini senza protezione di cani da guardia, al posto di ovini protetti con pastore e cani, escludendo persino gli equini simili ai bovini per stazza, strana. La decisione del Municipio di escludere alcune categorie di animali, trasgredendo al RA senza prima consultare l'assemblea, sarebbe illegale e nulla. La giustificazione data dal Municipio di escludere gli ovini e altre categorie, vista la presenza del lupo, sarebbe un pretesto, in quanto i caprini non sarebbero stati esclusi sebbene siano animali minuti (e in paese solo una persona ne possiederebbe). Il Municipio, visto la presenza del predatore nel 2021, avrebbe avuto tempo di modificare il RA. Nemmeno sarebbe stato interpellato il Plantahof al riguardo (vedi Strategia Lupo Svizzera). L'alpe sarebbe stato assegnato illegalmente a un contadino da fuori cantone con bovini scozzesi sebbene vi fosse consapevolezza della difficoltà di raggiungere l'alpe con animali di grossa taglia, visto il sentiero malmesso. Infatti, nel 2022 l'alpe sarebbe stato caricato in due giorni ed

  • 31 - entrambi i giorni degli elicotteri avrebbero dovuto intervenire per recuperare diversi animali, impiegando diverse ore. Il Municipio avrebbe così peccato nel suo compito di sorveglianza, mettendo a concorso l'alpe per bovini, ben conoscendo le condizioni del sentiero principale e, così, mettendo a repentaglio la vita degli animali. La nuova stalla costruita nel 2016 – vista la distruzione nel 2014 della stalla per i bovini da latte, dove di giorno avrebbero trovato riparo le capre – sarebbe per animali minuti come le capre e non per i bovini e pertanto mancherebbero le strutture necessarie per questi ultimi. La stalla fungerebbe come riparo da cattive condizioni meteorologiche per animali minuti e potrebbe accogliere pochi bovini. La maggioranza dei bovini (75) del convocato non avrebbe sicuramente beneficiato di un riparo. Il Concetto offrirebbe consigli basati sullo studio fatto in quel momento e sugli animali presenti, quindi bovini, caprini e ovini. Il Concetto indicherebbe che i pascoli dovrebbero essere caricati con animali adatti alle superfici; su quelle ripide non andrebbero animali pesanti (cfr. pag. 17 del Rapporto). Nel 2018, al contrario di quanto ritenuto dal convenuto, gli ovini sarebbero stati in maggioranza rispetto ai bovini (cfr. pag. 11 Concetto). Un nuovo studio del 2022, effettuato su di un alpe in Engadina, dimostrerebbe chiaramente come gli ovini sarebbero i più adatti per combattere l'imboschimento sugli alpi. Il convenuto riterrebbe che il lupo attaccherebbe gli animali a dipendenza dell'ampiezza dell'alpe, ma nei Grigioni il lupo avrebbe già predato anche all'interno delle stalle. Inoltre, il pastore sposterebbe il gregge a dipendenza del foraggio necessario e gli animali sarebbero costantemente sorvegliati da pastori e cani, non usufruendo dell'intero territorio. L'offerta

  • 32 - dei ricorrenti avrebbe previsto la protezione dei pastori, cani da guardia e recinzioni, come previsto dalla Strategia Lupo Svizzera. Oltre a quanto sopra, sull'Alpe T._____ con U._____ in soli due anni sarebbero sparite un centinaio di pecore, ma nessuno si sarebbe preoccupato di chiarire i motivi a riguardo della sorveglianza da parte del Municipio. I lupi sarebbero ovunque, ma sfortunatamente il primo attacco sarebbe avvenuto sull'Alpe E._____ e ora verrebbe penalizzato in confronto agli altri alpi comunali. I ricorrenti reputano la risposta del 12 ottobre 2022 del convenuto non sufficiente, dato che nel concorso di aprile 2022 gli ovini e gli equini avrebbero potuto ancora essere estivati sebbene la problematica del lupo esistesse già nel 2021. I bovini non sarebbero immuni agli attacchi del lupo, anche se non uccisi subito, essi perirebbero nella fuga, cadendo da dirupi o fratturandosi gli arti. Oltretutto la scelta dei caprini sarebbe strana (nonché immotivata), dato che questi, se non da latte, porrebbero ulteriori maggiori difficoltà in confronto alla gestione degli ovini; mentre se da latte, non sarebbe immaginabile lo sfruttamento completo dei pascoli che disterebbero diverse ore dalle strutture casearie. b)Il convenuto spiega che la nuova stalla del 2016 sarebbe stata concepita per le capre e come riparo dalle intemperie per i bovini. Riguardo all'alloggiamento, i bovini Highlander scozzesi non sarebbero generalmente tenuti in stalla. Per l'Alpe E._____ sarebbe determinante unicamente il Concetto, in questo ambito sarebbe stato esaminato in modo approfondito quali specie animali sembrerebbero essere adatte per quali superfici. Uno studio proveniente dall'Engadina non sarebbe ulteriormente rilevante. Secondo il Concetto sarebbe consigliato il carico di gran parte delle superfici dell'alpeggio con bovini (colori giallo e verde) e una piccola parte delle

  • 33 - zone periferiche con bestiame di piccola taglia (color rosso; cfr. doc. 9 p. 22 e piano n. 3 convenuto). In tale ambito sarebbe stata più volte indicata la necessità di un pascolamento coerente per preservare la biodiversità e l'apertura del paesaggio sui pascoli. Nel 2021 la gestione sarebbe stata difficile poiché, contrariamente al carico normale stabilito, il carico dell'alpeggio sarebbe stato effettuato solo con ovini e solo per un mese. Il cattivo carico sarebbe riconducibile in particolare alla presenza del lupo, che avrebbe indotto l'affittuario a rimuovere gli ovini già dopo circa un mese (il 24 luglio). Il carico normale sarebbe quindi stato ampiamente inferiore a quello necessario e il carico effettivo anche. Quindi il Municipio avrebbe deciso di limitare il carico dell'alpeggio a bovini e caprini nel bando di concorso, in particolare in quanto i bovini sarebbero meno vulnerabili agli attacchi del lupo, e la motivazione sarebbe stata indicata ai ricorrenti per e-mail del 12 ottobre

Essendo già scaduti i termini per la nuova messa a concorso per l'anno 2022 e non essendo subentrata la figlia dell'ex-affittuario, il convenuto avrebbe affittato l'alpeggio ad interim al convocato, consentendo a titolo di prova, il carico con bovini Highlander scozzesi. La razza estensiva e consumatrice di foraggio grezzo si sarebbe rivelata particolarmente adatta per la preservazione dell'apertura del paesaggio su superfici ampie e sostenibile dei pascoli dell'alpeggio. I bovini presenterebbero i vantaggi degli ovini (consumazione di foraggio grezzo), ma non sarebbero predati dal lupo. I sentieri dell'alpeggio sarebbero stati percorsi senza problemi e non si sarebbero verificati inconvenienti. L'offerta dei ricorrenti non avrebbe adempiuto i criteri descritti dal bando (cioè offerta con ovini e non bovini). Viste tali circostanze e considerato il Concetto, si sarebbe deciso di aggiudicare l'affitto al convocato.

  • 34 - L'esercizio dell'alpeggio negli anni antecedenti il 2022 non sarebbe stato molto soddisfacente, diversi piccoli pascoli sarebbero scomparsi. L'affitto al convocato del 2022 sarebbe stato molto positivo, viste le recinzioni delle superfici aperte. Così i pascoli si sarebbero ripresi e i lupi non avrebbero causato problemi. Già dal 1971 il carico dell'Alpe E._____ sarebbe stato eseguito prevalentemente con bovini e così anche nel 2018 (vedi Concetto). L'Alpe E._____ da decenni sarebbe riservata esclusivamente al pascolo di bovini, capre e suini. Fino al 2012 le pecore non sarebbero mai state alpeggiate. Sulla base di tale premessa e a seguito degli attacchi del lupo nell'estate 2021, il convenuto avrebbe deciso che un carico esclusivo dell'alpeggio con bestiame di piccole dimensioni non sarebbe ragionevole in considerazione delle sue dimensioni e della sua ampiezza e che ciò potrebbe comportare problemi sempre maggiori anche in futuro. Il convenuto precisa che anche in passato sarebbe successo spesso che dei vitelli si allontanassero dal sentiero e dovessero essere portati via in elicottero. La transumanza del convocato sarebbe stata conclusa senza problemi in due ore. c)In primo luogo si sottolinea che lo studio engadinese citato dai ricorrenti riguarda l'Engadina e la tematica del combattimento dell'imboschimento in una maniera molto specifica legata alle varie specie della fauna e della flora; tematica concretamente non rilevante. Inoltre, dal rispettivo riassunto si evince che tale studio mostra per la prima volta che le pecore dell'Engadina sono ancora più adatte per il disboscamento dell'ontano verde che le capre. Si evince anche che, se gli obiettivi di gestione includono anche il ripristino del bosco, le pecore engadinesi sono addirittura considerate superiori alle capre, in quanto scortecciano l'ontano verde (il quale ostacola il ringiovanimento del bosco), ma non distruggono il sambuco quale pioniere della foresta (cfr.

  • 35 - https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365- 2664.14156, consultato l'ultima volta il 16 gennaio 2024). Questo studio non è quindi da considerare per la fattispecie concreta. Si nota che il convenuto nella sua risposta ai ricorrenti del 12 ottobre 2022 (cfr. doc. 14 convenuto) sottolineava che la decisione del Municipio di mettere a concorso l'alpe solo per bestiame bovino e caprino era da ricondurre alle numerose predazioni di ovini da parte del lupo nel I.. Il convenuto ha quindi scelto gli animali per il bando di concorso in ragione delle predazioni di ovini e, in particolare, perché queste erano numerose. È noto che il lupo in Svizzera attacca prevalentemente gli ovini (secondo un articolo della SRF dell'8 novembre 2023 con riferimenti alla fondazione KORA e altri le pecore rappresenterebbero circa il 90% degli animali uccisi dal lupo (cfr. https://www.srf.ch/news/schweiz/grossraubtier-wolf-rueden- rudel-risse-die-fakten-zum-wolf-in-der-schweiz; consultato l'ultima volta il 16 gennaio 2024). La decisione del convenuto è quindi sufficientemente motivata, al contrario di quanto reclamato dai ricorrenti. Inoltre il convenuto ha aggiunto in questa sede altre motivazioni per la sua scelta di limitare il concorso per l'alpe al bestiame bovino e caprino che appaiono pertinenti. Vista la predazione del 2021 il carico quell'anno è stato ampiamente al di sotto di quello necessario, inoltre i bovini sono meno vulnerabili agli attacchi del lupo; prima del 2022 diversi pascoli sarebbero scomparsi, l'esperienza del 2022 avrebbe mostrato che il carico con bovini Highlander scozzesi avrebbe avuto successo e questi sarebbero particolarmente adatti per la preservazione dell'alpe – oltretutto senza essere predati dal lupo – nonché, infine, che già dal 1971 fino al 2012 il carico dell'Alpe E. sarebbe stato eseguito prevalentemente con bovini. A supporto della sua scelta il convenuto cita il Concetto del 15 gennaio 2019 (cfr. doc. 9 convenuto). Tale documento è molto dettagliato e conferma quanto asserito dal convenuto. Nel capitolo "consigli per la gestione" (cfr. p. 22 ss.) si consiglia esplicitamente il pascolo delle manze sulle superfici

  • 36 - parziali 1 per evitare la diminuzione della resa foraggera. Secondo il piano n. 3 è consigliato il carico di gran parte delle superfici dell'alpeggio con bovini (zona gialla e verde) e una piccola parte (approssimativamente si deduce 5% delle superfici) con bestiame di piccola taglia (zona rossa; cfr. p. 22 e piano n. 3). In considerazione di ciò, la scelta del convenuto appare sufficientemente motivata e chiara. Per quanto attiene all'argomento dei ricorrenti riguardo al sentiero per l'alpe, che, a loro avviso, non sarebbe adatto ai bovini, esso è privo di fondamento. Il sentiero è stato completamente risanato in seguito al maltempo del 2019 (cfr. doc. 27 convenuto). Inoltre, come riteneva il convenuto, vista la transumanza dei bovini Highlander scozzesi nel 2022, pare che i bovini non abbiano nessun problema a percorrerlo. Per quanto riguarda l'argomento dei ricorrenti che la nuova stalla non sarebbe adatta ai bovini, si nota che il convenuto conferma che essa è stata concepita per le capre e come riparo dalle intemperie per i bovini, ma, tuttavia che, in ogni caso, i bovini Highlander scozzesi non hanno bisogno di stalle. Con questo argomento i ricorrenti non hanno provato un vantaggio per il carico di ovini da loro desiderato. Il convenuto, secondo le leggi pertinenti (cfr. LA, OA, DPA, LAAgr) e contrariamente a quanto lasciano intendere i ricorrenti, non è tenuto a interpellare la Scuola agraria del Plantahof riguardo alla presenza del lupo. d)In definitiva il reclamo è da respingere. 3.2.2.3. I ricorrenti lamentano che l'alpe sarebbe assegnato a un contadino da fuori cantone e i contadini della zona sarebbero costretti a trasferirsi oltre L._____.

  • 37 - a)I ricorrenti nel ricorso ritengono che l'alpe sarebbe stato assegnato illegalmente a un contadino da fuori cantone. Ciò non contribuirebbe alla diminuzione dell'inquinamento (autocarri con bovini da AB.) e così si costringerebbero gli allevatori del paese a trasferire gli ovini oltre L., visto che in AC._____ non vi sarebbero più alpeggi custoditi. Nella replica i ricorrenti ritengono che l'Alpe T._____ con U._____ sarebbe già affittato fino al 2026 e a carico completo. b)Il convenuto nella presa di posizione ritiene che i ricorrenti, con la loro offerta non avrebbero adempiuto i criteri descritti dal bando (cioè ovini invece che bovini). Il carico con bovini Highlander scozzesi sarebbe stato testato già nell'estate del 2022, la razza sarebbe particolarmente adatta all'alpeggio nella zona di E._____ e non sarebbe esposta agli attacchi del lupo. I sentieri dell'alpeggio sarebbero stati percorsi senza problemi e non si sarebbero verificati inconvenienti. Viste le circostanze e le prescrizioni secondo il Concetto sopracitato, il convenuto avrebbe ritenuto l'offerta del convocato come più adeguata, aggiudicando l'affitto. Il convenuto sottolinea che a disposizione dei ricorrenti ci sarebbero anche altri alpi, quali l'Alpe T._____ con U., che verrebbe caricato solo con ovini, e l'Alpe di P. (S.) allo stato ancora disponibile in quanto non affittato. Essendo questo confinante con l'Alpe E., i ricorrenti lo conoscerebbero bene. Nella duplica il convenuto afferma che l'affitto dell'alpe al convocato nel 2022 sarebbe stato molto positivo, infatti egli avrebbe recintato le superfici da tenere aperte e avrebbe praticato un pascolo corretto, così i pascoli si sarebbero ripresi e i lupi non avrebbero causato problemi. c)Come si vedrà in seguito i ricorrenti in casu non godono di un diritto preferenziale di affitto e non soddisfacevano i requisiti del concorso; quindi essi non possono lamentarsi se il convenuto ha assegnato l'affitto dell'alpe al convocato proveniente da fuori cantone. Inoltre si nota che nello

  • 38 - scambio di scritti sono stati nominati altri alpi AC._____ disponibili al pascolo degli ovini, in particolare l'Alpe P._____ (S.). L'affermazione dei ricorrenti di doversi spostare oltre L. non è pertinente. In conclusione tale rimostranza è da respingere. d)In conclusione la decisione del convenuto di caricare l'Alpe di E._____ solo con caprini e bovini non è sbagliata ed è da tutelare. Le censure, per quanto tempestive, vanno pertanto respinte. 3.3.Riguardo all'applicazione del diritto preferenziale di affitto fatto valere dai ricorrenti si ravvisa quanto segue. 3.3.1.I ricorrenti fanno valere nel ricorso che l'agire del convenuto gli avrebbe impedito di far uso del proprio diritto preferenziale nell'aggiudicarsi il concorso in base all'art. 4 e 5 LA e art. 45 della Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom; CSC 175.050), provocando un danno non indifferente sia nell'immediato, sia in un'ottica futura, perché avrebbero perso clienti e cani da guardia, che nel frattempo sarebbero stati collocati altrove. Nella replica i ricorrenti rimandano alle condizioni di partecipazione per l'affitto dell'Alpe E._____ del 29 agosto 2022. 3.3.2.Il convenuto ritiene nella presa di posizione che il diritto preferenziale di affitto giusta l'art. 4 cpv. 2 della LA non si applicherebbe poiché non sarebbero stati affittati meno di cinque diritti di godimento sullo stesso alpeggio. 3.3.3.L'art. 4 "Diritto preferenziale di affitto" cpv. 1 della LA prevede che, se vengono affittati a nuovo alpi, diritti di partecipazione o diritti di godimento su alpi, hanno un diritto preferenziale di affitto: 1. [...]. 2. Gli agricoltori che usano l'alpe per estivare il proprio bestiame, a) con domicilio nel luogo in cui si trova il bene immobile; b) con domicilio nel resto del Cantone. Al cpv. 2 si prevede che il diritto preferenziale di affitto viene meno se: 1. il locatore

  • 39 - dà in affitto meno di 5 diritti di godimento sullo stesso alpe; 2. l'affitto viene concesso unitamente a un'azienda agricola; 3. l'affitto agli aventi diritto preferenziale non è esigibile. Rettamente il convenuto si basa sull'art. 4 cpv. 2 LA. Infatti, dato che il locatore risp. convenuto in casu dà in affitto meno di cinque diritti di godimento sullo stesso alpe, il diritto preferenziale previsto dall'art. 4 LA non è applicabile in concreto e di conseguenza non sono da considerare i danni fatti valere dai ricorrenti. Il reclamo è quindi da respingere. 3.4.Riguardo all'adeguatezza dell'offerta dell'aggiudicatario si ritiene quanto segue. 3.4.1.I ricorrenti nella replica ritengono che all'offerta del convocato mancherebbe la relazione e il convocato non indicherebbe il numero di animali che verrebbero estivati nel 2023, contrariamente al verbale del convenuto che indicherebbe 75 pezzi. Essendo queste condizioni richieste per la partecipazione al concorso, l'offerta del convocato non adempierebbe integralmente ai requisiti del bando di concorso e pertanto non sarebbe valida. Il convenuto non si è espresso in merito. 3.4.2.Nelle condizioni di partecipazione per l'affitto dell'Alpe E., sotto i criteri di aggiudicazione, il convenuto indicava "l'offerente è tenuto ad elaborare una relazione da allegare al prezzo offerto comprovante i criteri di aggiudicazione da 2 [comprovata esperienza nella gestione di alpeggi 20%] a 3 [tipo di bestiame caricato sull'alpe 30%]. La relazione sarà parte integrante del contratto d'affitto" (cfr. doc. 2 convenuto). Non si specificava per esempio quanto doveva essere lunga la relazione e se doveva essere redatta su un foglio separato, ecc. Il convocato scriveva direttamente quanto richiesto ai criteri di aggiudicazione 2 e 3 sul modulo d'offerta per l'affitto dell'Alpe E. al titolo "Descrizione del tipo di carico previsto e delle esperienze fatte nel settore": "2021 Alpe V._____ Mutterkühe (Hailänder)" (prima riga) "2022 E._____ C._____" (seconda riga) e "Mit

  • 40 - Hailänder 75 Stück" (terza riga; cfr. doc. 4 convenuto). In assenza di una specificazione più concreta nelle condizioni di partecipazione del convenuto di cosa fosse inteso come "relazione", tale procedere del convocato è da ritenere sufficiente. I ricorrenti invece alla stessa domanda si riferivano all'allegato, rappresentato da una corta relazione. Fatto sta che il convocato ha dato seguito in poche righe a quanto da lui richiesto. Se i ricorrenti si sono profusati in una relazione più lunga e dettagliata, questo dipende dalle loro scelte. Infine, nel bando di concorso non si richiedeva che gli interessati indicassero il numero di animali da caricare sull'alpe, ma il tipo di bestiame; ciò che il convocato ha fatto. La censura è dunque respinta. 3.5.In conclusione il ricorso è interamente da respingere. 4.Considerato l'esito del procedimento, in valutazione anticipata delle prove, non risulta necessario raccogliere ulteriori prove come richiesto dai ricorrenti (vedi interrogatorio/testimonianza F., C.; interrogatorio/testimonianza per recupero bovini compagnia elicotteri AD., AE.; interrogatorio/testimonianza per aiuto e ricerca di bovini dispersi W., WA. e W.B., C., X., Y., Z., C.) e dal convenuto (vedi conferma scritta del Comune di AA._____ riguardo a un contratto stipulato tra G._____ e il Comune di AA._____), poiché dall'edizione del materiale richiesto non ci si aspettano ulteriori informazioni che potrebbero mutare l'esito del procedimento e codesto Tribunale dispone di elementi a sufficienza per poter decidere con cognizione di causa (cfr. DTF 127 V 491 consid. 1b.; STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid. 4.3.1).

  1. Visto l'esito della controversia, le spese procedurali composte da una tassa di Stato fissata a CHF 1'500.00 e spese di cancelleria sono accollate ai ricorrenti soccombenti in causa, che ne risponderanno in solido (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Al convenuto non vengono assegnate ripetibili (cfr. art. 78
  • 41 - cpv. 2 LGA), né tantomeno al convocato, che non si è espresso nella presente procedura. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
  • una tassa di Stato diCHF1'500.00
  • e le spese di cancelleria diCHF846.00 totaleCHF2'346.00 Tali spese sono poste – in solido – a carico dei ricorrenti, F., G., B., B.A. e H._____ nella ragione di un quinto ciascuno. 3.Non sono assegnate spese ripetibili. 4.[vie di diritto]. 5.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

26

CC

CIAP

  • art. 10 CIAP

Codice

  • art. 11 Codice
  • art. 12 Codice
  • art. 66 Codice
  • art. 67 Codice

Cost

CPC

DPA

LA

LAAgr

LGA

  • art. 22 LGA
  • art. 38 LGA
  • art. 50 LGA
  • art. 73 LGA

RA

  • art. 2 RA
  • art. 3 RA
  • art. 17 RA

Gerichtsentscheide

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