Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_005
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_005, R 2021 46
Entscheidungsdatum
07.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 21 46 5a Camera PresidenzaPaganini GiudiciMeisser e Audétat AttuariaNeiger SENTENZA del 7 marzo 2023 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e AA., patrocinati dall'avv. Stefania Polti, ricorrenti contro Comune di B., patrocinato dall'avv. Giorgio Battaglioni, convenuto e C., CA. e CB., c/o D. SA, tutti rappresentati dall'avv. Paolo Tamagni, convenuti

  • 2 - concernente decisione di ripristino e di multa (prescrizione)

  • 3 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ e AA._____ sono proprietari del fondo L._____ a B.. C., CA._____ e CB._____ sono invece proprietari dello stabile n. M._____ sul fondo N._____ a B.. Entrambi i fondi si trovano nella zona residenziale (R2). 2.Con scritto del 12 ottobre 2018 A. e AA., venuti a conoscenza della presenza di un appartamento nel seminterrato del fondo N., hanno chiesto al Municipio del Comune di B._____ (di seguito: il Municipio, o anche: il Comune) se per tale appartamento era stata pubblicata una domanda di trasformazione/cambiamento di destinazione del piano cantina e nell'affermativo hanno chiesto di poter visionare la relativa licenza edilizia. 3.Con scritto del 5 novembre 2018 il Municipio ha informato C., CA. e CB._____ che da un controllo della stima ufficiale e delle tasse comunali acqua potabile e canalizzazione avrebbe riscontrato che lo stabile abitativo di loro proprietà n. M., situato sul fondo N., da casa monofamiliare sarebbe stato trasformato in casa d'abitazione bifamiliare, senza che l'Autorità edilizia avesse rilasciato una licenza di costruzione, invitando i proprietari a inoltrare entro i prossimi 15 giorni le loro giustificazioni e a trasmettere una domanda di costruzione a posteriori completa. 4.Con scritto del 15 gennaio 2019 C., CA. e CB._____ hanno dichiarato che da quando la loro famiglia ha iniziato a vivere in quella casa, l'immobile si estenderebbe su due piani – 1° piano e pianoterra – ognuno adibito ad appartamento. D'altronde anche l'altezza dei locali dell'appartamento del piano terreno/seminterrato sarebbe di 2.40 metri. La documentazione da loro recuperata dimostrerebbe come durante gli ultimi decenni lo stabile n. M._____ sia stato oggetto di sopralluoghi e specifici

  • 4 - collaudi dal profilo edilizio da parte di responsabili del Comune. In occasione di tutti questi sopralluoghi nessuno avrebbe mai nascosto all'Autorità comunale che la casa era bifamiliare e i responsabili del Comune lo avrebbero certamente appurato. Pertanto si potrebbe affermare che tutti i Municipali che hanno preceduto l'attuale compagine ne erano perfettamente a conoscenza e avrebbero approvato la natura bifamiliare della casa sul fondo N.. Dall'iscrizione nel registro fondiario e segnatamente dal giustificativo n. O./1978, relativo all'iscrizione di un diritto di passo carrozzabile, sarebbe possibile affermare che la casa n. M._____ è stata terminata ben prima del 1° gennaio 1980, ossia prima dell'entrata in vigore della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPTC). 5.Con scritto del 28 gennaio 2019 il Comune ha comunicato a A._____ e AA._____ che il Municipio nella seduta del 24 gennaio 2019 ha appurato che gli atti prodotti da C., CA. e CB._____ erano sufficienti a stabilire la natura bifamiliare della casa al n. M., e ciò da diversi anni. 6.Con scritto del 11 febbraio 2019 A. e AA._____ hanno chiesto al Comune di poter visionare gli atti prodotti dai signori C. , CA. _____ e CB. , dichiarando di essere rimasti perplessi per la risposta del Comune, dove si parla di un diritto a un secondo appartamento senza menzionare la relativa licenza edilizia. 7.Con e-mail del 26 febbraio 2019 C., CA. e CB., tramite il loro patrocinatore, hanno chiesto al Municipio un riscontro alla loro presa di posizione del 15 gennaio 2019. 8.Con e-mail del 27 febbraio 2019 il Municipio ha comunicato a C., CA._____ e CB._____ che aveva preso atto dei documenti prodotti e che per il momento non riteneva di dover approfondire ulteriormente la tematica.

  • 5 - 9.In risposta ai solleciti da parte di A._____ e AA._____ il Municipio con scritto del 29 marzo 2019 ha dichiarato che stava procedendo con gli approfondimenti del caso e che sarebbe stato in misura di esprimersi nei prossimi mesi. Con scritto del 17 luglio 2019 il Municipio li ha inoltre informati che da un'attenta verifica presso gli archivi, avrebbe dovuto constatare che non risulta esserci documentazione in merito, né una domanda di costruzione, né tantomeno una licenza edilizia. 10.Con lettera del 22 agosto 2019 A._____ e AA._____ hanno postulato all'autorità edilizia di attivarsi chiedendo l'inoltro di una domanda di licenza edilizia a posteriori e relativa pubblicazione, al fine di concedere loro, quali confinanti interessati, la possibilità di visionare gli atti ed eventualmente di inoltrare opposizione. Inoltre, asserivano che se quanto auspicato non fosse stato possibile, si sarebbero aspettati l'avvio di una procedura di ripristino dello stato di legalità. 11.Con scritto del 19 ottobre 2020 il Municipio ha chiesto a C., CA. e CB._____ di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per l'appartamento al piano seminterrato dello stabile n. M._____ entro il 30 novembre 2020. 12.Con scritto del 16 novembre 2020 C., CA. e CB._____ hanno fatto opposizione contro la richiesta del Municipio di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per l'appartamento al piano seminterrato nello stabile n. M._____, facendo valere in primo luogo che la decisione del Municipio sarebbe priva di rimedi giuridici come pure di base legali e che inoltre sarebbe giunta in tempi inopportuni dal momento che era in corso uno scambio di corrispondenza con il loro avvocato per gli accertamenti del caso. In ogni caso, sarebbero in grado di documentare, con tanto di mezzi di prova, che l'appartamento al piano seminterrato esiste da oltre 30 anni.

  • 6 - 13.Con decisione del 9 marzo 2021 il Municipio ha richiamato l'ordine di presentazione di una domanda di costruzione a posteriori per l'appartamento al piano seminterrato dello stabile n. M._____ e ha concesso a C., CA. e CB._____ un termine di venti giorni per produrre al Municipio ogni documento che potesse comprovare l'affermazione secondo cui l'appartamento al piano seminterrato dello stabile n. M._____ esisterebbe da oltre 30 anni. 14.Con lettera del 24 marzo 2021 C., CA. e CB._____ hanno inoltrato al Municipio la loro presa di posizione, allegando le prove in loro possesso a conferma che i lavori di ristrutturazione sarebbero stati effettuati più di 30 anni fa. 15.Con decisione del 23 aprile 2021 il Municipio ha decretato che:

  • È accertato che la ristrutturazione dell'appartamento al piano seminterrato dello stabile n. M._____ è avvenuta e si è conclusa al più tardi nel mese di febbraio del 1988 senza la presentazione di una domanda di costruzione.

  • È accertato che il diritto del Comune di esigere il ripristino dello stato di legalità è prescritto.

  • È accertato che la procedura contravvenzionale per la violazione formale delle disposizioni di legge è prescritta. 16.Contro questa decisione il 17 maggio 2021 A._____ e AA._____ (di seguito: i ricorrenti) hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo che sia annullata la decisione del 23 aprile 2021 del Municipio di B._____ (petito n. 1, primo paragrafo); che sia ordinato il ripristino dello stato conforme al diritto, ovvero, sia fatto ordine di ristabilire il seminterrato n. M._____ come da piano cantina

  • 7 - iniziale, composto da un garage, una lavanderia, tre locali vespaio non adibiti ad abitazione primaria (petito n. 1, secondo paragrafo); che sia pronunciata una multa a carico dei proprietari del fondo n. N._____ (petito n. 2); protestate tasse, spese e ripetibili (petito n. 3). Secondo i ricorrenti la cantina sarebbe stata trasformata in abitazione primaria solo nel 2014, per cui l'inizio del termine di prescrizione partirebbe solo da quel momento e di conseguenza non sarebbe ancora scaduto. A parte ciò, come ulteriore motivazione, i ricorrenti sostengono che nel caso in esame l'istituto della prescrizione non sarebbe applicabile, in ragione della necessità di protezione dei beni di polizia, quali la sicurezza e la salute delle persone, l'ambiente, le acque o per altri interessi pubblici imperativi. In particolare, l'appartamento non sarebbe sufficientemente illuminato ed arieggiabile. Inoltre, l'appartamento controverso non sarebbe allacciato alla canalizzazione pubblica, ma vi sarebbe una vasca che raccoglierebbe le acque pluviali e nella quale verrebbero scaricate anche le acque luride, compresi gli scarichi degli impianti sanitari, il che provocherebbe cattivi odori. Infine, l'appartamento non rispetterebbe neppure le normative antincendio, in quanto non vi sarebbero vie di fuga sufficienti, e violerebbe persino le norme sull'obbligo di parcheggi e sullo sfruttamento della zona. 17.Con scritto del 7 luglio 2021 i ricorrenti hanno informato il giudice dell'istruzione che i proprietari del fondo N._____ avrebbero proceduto all'esecuzione di lavori presso l'appartamento al piano cantina. Segnatamente sarebbero state rimosse le inferriate dalla finestra della camera da letto e i proprietari avrebbero inoltre proceduto allo svuotamento e alla pulizia della vasca utilizzata per la raccolta delle acque luride. 18.Con risposta del 26 luglio 2021 C., CA. e CB._____ (di seguito: i convenuti) hanno chiesto che il ricorso sia interamente respinto, contestando innanzitutto la legittimazione ricorsuale dei ricorrenti. Inoltre, a prescindere dalla legittimazione, i convenuti sono convinti che

  • 8 - l'appartamento al seminterrato sarebbe in tutto conforme alle prescrizioni di polizia, segnatamente alle norme antincendio, alle norme sulla salubrità e alle norme sullo smaltimento delle acque di scarico. Oltretutto, per motivi di buona fede, nel caso in esame, sarebbe applicabile un termine di prescrizione più breve. 19.Con scritto del 26 luglio 2021 il Comune ha inoltrato le sue osservazioni, chiedendo che il ricorso sia respinto in ordine, per assenza di legittimazione ricorsuale, e nel merito, e che inoltre la decisione del 23 aprile 2021 sia integralmente confermata. 20.I ricorrenti con due scritti entrambi del 24 settembre 2021 hanno replicato alle osservazioni del Comune e alla risposta dei convenuti, elaborando le relative argomentazioni. 21.Con duplica del 10 novembre 2021 il Comune ha contestato la replica dei ricorrenti del 24 settembre, confermando allo stesso tempo le osservazioni del 26 luglio 2021. 22.Con duplica del 22 novembre 2021 i convenuti hanno riconfermato i petiti della risposta del 26 luglio 2021 ed elaborato le relative argomentazioni. 23.Con lettera del 26 aprile 2022 il Comune ha inviato al giudice istruttore una copia della comunicazione del 14 febbraio 2022 della Polizia comunale, che segnala all'Ufficio tecnico comunale una problematica riguardo all'emissione di odori molesti in località "E." a B.. 24.Con scritto del 27 aprile 2022 i convenuti hanno inoltrato al giudice dell'istruzione una copia del nuovo contratto di locazione dell'appartamento al seminterrato. Inoltre hanno inoltrato dei documenti che escluderebbero che il loro allacciamento sia all'origine dei cattivi odori.

  • 9 - 25.Con scritto del 13 maggio 2022 i ricorrenti hanno riconfermato la loro opinione secondo la quale il forte odore di fogna sarebbe collegato all'appartamento al seminterrato, rimandando alle relative considerazioni e in particolare al fatto che le acque luride, compresi gli scarichi degli impianti sanitari WC, così come le acque chiare confluirebbero tutte in una singola vasca, il che violerebbe le normative che dispongono, da un lato, l'obbligo di allacciamento alla fognatura e, dall'altro, la separazione delle acque chiare da quelle scure così come di trattare le medesime in modo distinto. 26.Con scritto del 25 maggio 2022 i convenuti ancora una volta hanno dichiarato che l'impianto di smaltimento delle acque dell'appartamento al seminterrato è a norma di legge e che non sussiste alcun cattivo odore, allegando inoltre una dichiarazione degli inquilini dell'appartamento seminterrato nella quale essi dichiarano di non aver mai percepito all'interno dell'oggetto locato cattivi odori di alcun tipo e confermano che i locali dell'appartamento sarebbero ben ventilati, illuminati e salubri. 27.Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.

  • 10 - II. Considerando in diritto: 1.Innanzitutto vanno esaminati i requisiti di ammissibilità. 1.1Giusta l'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) il Tribunale amministrativo giudica ricorsi contro decisioni dei comuni, che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale. La decisione del Comune del 23 aprile 2021 non può essere impugnata presso un'altra istanza. La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare il ricorso è pacifica. 1.2Fra le parti è invece controverso se i ricorrenti possiedono o meno la legittimazione ricorsuale. 1.2.1Secondo i ricorrenti gli stessi sarebbero legittimati, poiché proprietari del fondo direttamente confinante con la particella N._____ nella quale i proprietari avrebbero trasformato senza licenza edilizia il piano cantina in abitazione primaria, per cui lo stretto legame spaziale sarebbe dato. Inoltre, i ricorrenti sostengono di avere un interesse degno di protezione all'annullamento della risoluzione del Municipio del 23 aprile 2021, con modifica della situazione esistente in loco in quanto lesiva dei propri interessi. A tale proposito sarebbe sufficiente chiedere un intervento con verifica del progetto in questione, ritenuto come l'accertamento delle violazioni in essere comporti già di per sé un vantaggio pratico e concreto dei ricorrenti volto al ripristino dell'originaria situazione conforme al diritto. Tanto più che nel caso concreto l'appartamento nel seminterrato violerebbe una serie di prescrizioni di protezione dei beni imprescindibili di polizia con ripercussioni di non poco momento con attinenza alla sicurezza, alla salute, alle acque e all'ambiente. Segnatamente la situazione particolare dell'unico accesso per l'unità abitativa, posto in fondo alla rampa che conduce al garage, le finestre e il locale tank non

  • 11 - sarebbero conformi alle prescrizioni antincendio, il che comporterebbe un rischio per la sicurezza e l'incolumità delle persone ivi abitanti e dei confinanti ricorrenti. E infine quest'ultimi sarebbero esposti alle dirette emissioni in caso di incendio, di propagazione di fiamme, fiumi e esalazioni tossiche. 1.2.2I convenuti e il Comune invece sostengono che i ricorrenti non dispongono della legittimazione ricorsuale, poiché non avrebbero dimostrato di avere un interesse differenziato e qualificato rispetto a quello della generalità dei cittadini. I convenuti segnatamente sottolineano che l'appartamento sarebbe in tutto conforme alle prescrizioni di polizia, ovvero alle norme antincendio e alle norme sulla salubrità dei locali e che inoltre l'impianto d'evacuazione delle acque non avrebbe mai presentato cattivi odori, miasmi o altre esalazioni malsane. Inoltre i convenuti sostengono che il vero scopo dei ricorrenti sarebbe quello di insistere per ottenere la cancellazione del diritto di passo carrabile iscritto a carico della proprietà dei ricorrenti e in favore dei convenuti, per cui i ricorrenti sarebbero spinti da motivazione di carattere privato e in concreto egoistico. 1.2.3Giusta l’art. 50 LGA è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque è interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione. Il diritto cantonale deve garantire la legittimazione a ricorrere, per lo meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico (art. 33 cpv. 3 lett. a della Legge federale sulla pianificazione del territorio, [LPT; RS 700]). Questo concetto richiama all'art. 89 cpv. 1 della Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), secondo cui ha diritto di interporre ricorso chi è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c). Secondo la prassi, l'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. C LTF è dato, se il ricorrente ha un rapporto specifico con la questione controversa

  • 12 - e può trarre un vantaggio pratico dall'annullamento o dalla modifica della decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale federale [STF] 1C_547/2019 del 16 aprile 2020 consid. 3.2). In linea di principio, i vicini hanno il diritto di presentare ricorso contro un progetto di costruzione se saranno certamente o almeno molto probabilmente colpiti da immissioni quali rumore, polvere, vibrazioni, luce o altri impatti causati dalla costruzione o dal funzionamento dell'impianto in questione. In pratica, la distanza spaziale dal progetto di costruzione è un criterio importante per valutare se una persona è particolarmente toccata. Di norma, la giurisprudenza afferma la legittimazione dei vicini le cui proprietà sono situate entro un raggio di circa 100 m (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3). In tal caso, i ricorrenti possono chiedere la valutazione di un progetto edilizio alla luce di tutti quei principi giuridici che hanno un impatto giuridico o fattuale sulla loro posizione in modo tale che, se dovessero prevalere ne ricaverebbero un vantaggio pratico (DTF 141 II 50 consid. 2.1). In particolare, possono anche opporsi alla trasformazione interna di un edificio, segnatamente alla realizzazione di un appartamento aggiuntivo, se questo (potenzialmente) ha degli effetti percepibili, come ad esempio delle emissioni o un aumento del traffico sulla loro proprietà (cfr. STF 1C_547/2019 del 16 aprile 2020 consid. 3.7). Per la questione della legittimazione ricorsuale non è importante quanto sia intenso questo aumento (cfr. STF 1C_547/2019 del 16 aprile 2020 consid. 3.5). D'altro canto, la presentazione di motivi di ricorso con i quali viene perseguito solo un generico interesse pubblico alla corretta applicazione della legge, senza alcun vantaggio per il ricorrente in caso di vittoria è inammissibile (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.3.2 e sentenza del Tribunale amministrativo [STA] R 20 92 del 10 novembre 2021 consid. 4.2.7). Un tale interesse soggettivo non può essere preso in considerazione, se non altro perché in questo modo si aggirerebbero i requisiti di credibilità della persona particolarmente toccata e dell'interesse tutelabile (cfr. STA R 20 92 del 10 novembre 2021 consid. 4.2.7).

  • 13 - 1.2.4Nel caso in esame, i ricorrenti sono proprietari del fondo contiguo a quello su cui è situato l'appartamento controverso, per cui la vicinanza spaziale risp. il requisito che i ricorrenti sono particolarmente toccati dalla decisione è dato. Per quanto riguarda l'interesse tutelabile, in particolare il presupposto del vantaggio pratico, va tenuto conto del fatto che il diritto di passo carrabile iscritto sul fondo dei ricorrenti serve a fornire l'accesso all'appartamento contestato. Pertanto, anche se la realizzazione dell'appartamento costituisce soltanto una trasformazione interna, la presenza dell'appartamento nel seminterrato porta (verosimilmente) ad un aumento delle macchine o a una maggiore frequenza di passaggi sulla proprietà dei ricorrenti. Alla luce della giurisprudenza succitata, secondo la quale va riconosciuta la legittimazione ricorsuale anche in caso di una trasformazione interna se la stessa ha degli effetti percepibili, la legittimazione dei ricorrenti ad impugnare la decisione del Comune del 23 aprile 2021, in linea di principio, è dunque data. 1.2.5A parte ciò, se dovesse essere accertato che il diritto di richiedere il ripristino dello stato di legalità non è prescritto, i ricorrenti ne ricaverebbero un vantaggio concreto, nel senso che il Comune sarebbe obbligato a (ri)avviare la procedura a posteriori per il rilascio della licenza edilizia e ai ricorrenti sarebbe data l'opportunità di inoltrare opposizione e di far valere i propri interessi. Sebbene questa argomentazione non è stata esposta dai ricorrenti in modo esplicito, questo Tribunale è giunto alla conclusione di dover riconoscere la legittimazione ricorsuale agli stessi anche per questo motivo. 1.2.6Per questo Tribunale non è possibile appurare se e in che misura questo ricorso sia un modo adottato dai ricorrenti per liberarsi dall'esistente diritto di passo carrabile sulla loro proprietà in favore dei convenuti, come sostengono quest'ultimi. Questo aspetto d'altronde non è rilevante avendo constatato la legittimazione ricorsuale dei ricorrenti. Dagli atti comunque si evince l'immagine di vicini in disaccordo che litigano da anni per varie

  • 14 - questioni, coinvolgendo anche le autorità. Quindi, anche ai fini della pace giuridica fra le parti, ha certamente senso entrare nel merito del ricorso e chiarire la controversia. 1.3Le altre condizioni di ammissibilità non danno adito ad alcuna osservazione. Il ricorso, presentato nei termini e nelle forme previste, è pertanto ammissibile. In merito alla ricevibilità dei singoli petiti si rimanda alle considerazioni seguenti (cfr. consid. 2). 2.La presente controversia verte principalmente sulla liceità della decisione del Comune del 23 aprile 2021, secondo la quale la ristrutturazione dell'appartamento al piano seminterrato dello stabile M._____ è avvenuta e si è conclusa al più tardi nel mese di febbraio del 1988 senza la presentazione di una domanda di costruzione, per cui il diritto del Comune di esigere il ripristino dello stato di legalità e la procedura contravvenzionale per la violazione formale delle disposizioni di legge sono prescritti (cfr. doc. B dei ricorrenti). 2.1Innanzitutto la decisione del Comune va inserita nel suo contesto, per cui questo Tribunale – al fine di definire l'oggetto della controversia e la ricevibilità dei singoli petiti – ci tiene a precisare quanto segue: 2.2Edifici o impianti costruiti senza richiedere una relativa licenza edilizia sono formalmente illegali. In questi casi solitamente l'autorità edilizia invita i proprietari a presentare una domanda di costruzione a posteriori. Nella procedura a posteriori per il rilascio della licenza edilizia l'autorità edilizia valuta l'edificio risp. l'impianto in questione dal punto di vista materiale. La regolarità materiale di un edificio, di un impianto o di una modifica di utilizzazione realizzati senza licenza edilizia va giudicata di principio in base al diritto in vigore al momento della realizzazione, risp. dell'abuso. Se l'edificio o l'impianto risulta essere regolare dal punto di vista materiale, l'autorità rilascia ai proprietari la licenza edilizia a posteriori con decisione

  • 15 - di contravvenzione per violazione del diritto edilizio formale. Qualora invece l'edificio o l'impianto dovesse risultare irregolare dal punto di vista materiale l'autorità rilascia una decisione edilizia negativa e avvia una procedura di ripristino dello stato di legalità e di contravvenzione (artt. 94 e 95 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [LPTC; CSC 801.100]). Tuttavia, per quanto concerne la zona edificabile la competenza dell'autorità edilizia di esigere il ripristino dello stato di legalità, di principio, cade in prescrizione dopo 30 anni dal completamento dell'edificio o dell'impianto abusivo o di una parte di esso. Una volta scaduto il termine di prescrizione di 30 anni, decade il diritto dell'autorità di esigere il ripristino dello stato di legalità, ragione per cui di regola è superfluo avviare una relativa procedura (cfr. guida dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio del Cantone dei Grigioni [UST], Come gestire gli abusi edilizi, dicembre 2021, pag. 3 segg.). Inoltre, bisogna osservare che, anche se un edificio o un impianto non può essere autorizzato a posteriori per motivi di irregolarità materiale, non significa necessariamente che debba essere demolito. Le misure edilizie di ripristino sono ammissibili solo nel caso in cui risultino necessarie e proporzionate. Se l'autorità competente, per motivi di proporzionalità o di buona fede, deve parzialmente o totalmente prescindere dall'ordinare provvedimenti di ripristino, emana una decisione che tollera lo stato illegale (art. 94 cpv. 4 LPTC, decisione di tolleranza). Una tale decisione è ipotizzabile ad esempio nel caso in cui la competente autorità edilizia era a conoscenza dello stato abusivo, lo ha tollerato per un lungo periodo (ad es. oltre 20 anni) senza opporsi e su questa base la persona interessata ha adottato in buona fede delle disposizioni non reversibili senza danni (cfr. guida dell'UST, op. cit., pag. 9). 2.3In questo contesto, per il caso in esame vale quanto segue: Essendo stato costruito senza licenza edilizia l'appartamento in questione è da ritenere formalmente illegale, in quanto già nella Legge edilizia del Comune di

  • 16 - B._____ [LE] del 1981 per modifiche dell'utilizzazione di locali o costruzioni esistenti era obbligatorio chiedere una licenza edilizia (cfr. art. 80 cpv. 1 lett. d LE 1981). Nell'evenienza, il Comune però non ha aperto una procedura a posteriori per il rilascio della licenza edilizia. Il relativo ordine è stato infatti richiamato con decisione del 9 marzo 2021 (cfr. atti del Comune). Avendo il Comune degli indizi che il suo diritto di richiedere il ripristino dello stato di legalità fosse prescritto, per cui avviare una relativa procedura sarebbe stato superfluo, ai convenuti è semplicemente stato chiesto di provare che l'appartamento in questione fosse davvero stato costruito più di 30 anni fa. Il Comune quindi non ha deciso sulla regolarità materiale e le relative conseguenze, in particolare se è possibile rilasciare una licenza edilizia a posteriori, se sono date la necessità e la proporzionalità di esigere delle misure di ripristino o se eccezionalmente, per motivi di proporzionalità o di buona fede, è opportuno rilasciare una decisione di tolleranza. Con decisione del 23 aprile 2021 il Municipio si è limitato ad affermare che – a prescindere dalla regolarità materiale dell'appartamento – il diritto del Comune di esigere il ripristino dello stato di legalità sarebbe comunque prescritto. L'oggetto del presente ricorso è dunque limitato alla questione della prescrizione e non comprende l'esame della regolarità materiale dell'appartamento contestato. 2.4Oltretutto, il rilascio e l'attuazione di decisioni di ripristino così come la punizione con la sanzione di una multa competono all'autorità edilizia comunale (art. 94 cpv. 2 e art. 95 cpv. 3 LPTC) e precisamente al Municipio (art. 6 della Legge edilizia del Comune di B._____, LE). Non avendo il Comune deciso sulla regolarità materiale dell'appartamento e le rispettive conseguenze, non è pertanto nella competenza di questo Tribunale (come prima istanza) decidere se deve essere ordinato il ripristino dello stato di legalità. Inutile dire che il tribunale non può pronunciare multe ai sensi dell'art. 95 LPTC. Detto questo, il secondo paragrafo del petito n. 1 (ordinare il ripristino) e il petito n. 2 (pronunciare

  • 17 - una multa) dei ricorrenti sono irricevibili. La decisione del 23 aprile 2021 sarà dunque esaminata soltanto in merito alla prescrizione. 3.Tenendo conto di quanto esposto sopra, di seguito verrà esaminato, se il diritto del Comune di esigere il ripristino dello stato di legalità è prescritto o meno. 3.1I ricorrenti sostengono che la casa del fondo N._____ sarebbe unifamiliare e riferendosi in particolare alla planimetria di cui al documento D (di seguito: doc. D), il seminterrato del fondo N._____ sarebbe stato costruito quale cantina, con garage, tre vespai, locale per riscaldamento, per serbatoio dell'olio di riscaldamento, lavanderia, vano deposito. Sarebbe dunque appurato che l'attuale appartamento nel seminterrato costituisce un palese cambio di destinazione, avendo i proprietari trasformato l'originaria cantina in abitazione primaria. Nella decisione del 23 aprile 2021 il Comune avrebbe valutato in modo inesatto i documenti inoltrati dai convenuti. Detti documenti non attesterebbero lavori volti alla modifica del locale cantina e pertanto, i lavori di ristrutturazione eseguiti semmai a fine anni 80 non avrebbero determinato il cambio di destinazione del piano cantina in abitazione primaria. Inoltre, il Comune non avrebbe considerato che i proprietari avrebbero continuato a modificare il piano cantina con diversi ulteriori interventi anche negli anni successivi. Il cambio di destinazione sarebbe avvenuto solo, e al più presto, dopo l'anno 2014. Perciò, il termine di prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere al più presto da quel momento e non già dal 1988. Inoltre, il confronto degli annunci di offerta di locazione pubblicati dai proprietari attesterebbe l'esecuzione di ulteriori opere e di lavori di trasformazione, poiché nell'annuncio del 2018 risulterebbero esserci almeno due locali in più rispetto a quello del 2014. Peraltro anche nel 2018/2019 sarebbero stati intrapresi lavori quali l'edificazione di un muro nello spazio garage, per cui la decorrenza del termine sarebbe ancora più recente. Riassumendo, i lavori di ristrutturazione dell'appartamento al piano cantina sarebbero stati

  • 18 - intrapresi fra gli anni 2014 e 2018, o addirittura nel 2019, ma non di certo precedentemente al 2014, per cui il termine di prescrizione trentennale non sarebbe ancora scaduto. 3.2I convenuti invece ricordano che la casa n. M._____ è stata costruita dai genitori di uno dei ricorrenti e poi venduta all'asta nel 1986 a causa del fallimento. Inoltre sostengono che al momento dell'acquisto della casa da parte del padre dei convenuti (nel 1986) nel seminterrato vi erano già due locali destinati a cucina/sala e a camera da letto, una cantina, oltre al garage, al locale hobby/lavanderia, all'atrio, al servizio WC/doccia ed ai locali tank e riscaldamento. La casa, già in sede di costruzione, sarebbe stata predisposta come bifamiliare ed anche i locali abitabili del seminterrato sarebbero già stati serviti dagli impianti di base (riscaldamento, elettrico e sanitario). A parte questo, i locali del seminterrato già all'ora avrebbero avuto un'altezza di 2.4 metri, per cui di certo non si trattava di "vespai" come farebbero credere i ricorrenti. Il padre dei convenuti avrebbe dunque semplicemente terminato ciò che i genitori dei ricorrenti avevano iniziato con l'edificazione della casa nel 1976, ma che a causa del fallimento non avevano potuto terminare. A sostenere la loro versione dei fatti, oltre alle innumerevoli fatture che documentano i lavori svolti nel seminterrato, ci sarebbero anche le dichiarazioni di F._____, al quale avrebbero affittato l'appartamento nel seminterrato regolarmente fra gli anni 1988 e 2005. 3.3Secondo la prassi del Tribunale federale il diritto di un'autorità di ordinare la demolizione di un edificio o di una parte di esso in violazione della legge edilizia deve essere limitato nel tempo (DTF 107 Ia 121 consid. 1a). In assenza di una disposizione chiara in materia, il Tribunale federale – in analogia con la prescrizione acquisitiva ai sensi dell'art. 662 cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) – ha stabilito un termine di prescrizione di 30 anni. Anche perché dopo 30 anni è difficile risalire alle circostanze che hanno portato alla costruzione di un edificio contestato

  • 19 - (cfr. guida dell'UST, op. cit., pag. 7). L'inizio del termine di prescrizione inizia con il completamento dell'edificio o della parte di edificio che viola la legge edilizia (cfr. DTF 107 Ia 121 consid. 1b). 3.4Per capire se il diritto del Comune di esigere il ripristino dello stato di legalità è prescritto, va esaminato se ci sono prove sufficienti per affermare che l'appartamento nel piano seminterrato esiste come tale da più di 30 anni risp. che i lavori volti al cambio di destinazione si sono conclusi più di 30 anni fa. 3.4.1A quanto pare la domanda di costruzione originaria della casa non è più reperibile, per cui non è possibile accertare con esattezza com'è stata costruita originariamente la casa d'abitazione. Dagli atti risulta ed è pacifico tra le parti che lo stabile n. M._____ sul fondo N._____ è stato costruito nel 1976 (cfr. doc. 23 dei convenuti) e che già a quel tempo esistevano un piano superiore e un piano seminterrato (anche chiamato "cantinato"). È invece controverso come e in che anno il piano seminterrato della casa è stato trasformato in un appartamento abitabile. 3.4.2In questo contesto va detto che il documento D, raffigurante la planimetria del seminterrato (cfr. "piano cantina" doc. D dei ricorrenti), non porta il timbro dell'autorità e non è dunque adatto a dimostrare che sia il piano originale, approvato con il rilascio della licenza edilizia, e non dimostra neppure che i locali nel piano seminterrato siano veramente stati costruiti in qualità di vespai, come sostengono i ricorrenti. Tuttavia, se si volesse paragonare la ripartizione dei locali del "piano cantina" (doc. D dei ricorrenti) con quella del piano che ritrae il piano seminterrato in funzione abitabile (cfr. doc. 25.1 dei convenuti) – fatta eccezione di una piccola modifica nella parte in cui oggi si trova il bagno – è identica. I tre vespai del doc. D corrispondono alla cantina, alla sala/cucina e alla camera del doc. 25.1, il vano deposito (doc. D) corrisponde all'ampio atrio (doc. 25.1), mentre la lavanderia, il locale riscaldamento, il locale con il serbatoio

  • 20 - contenente l'olio per il riscaldamento e il garage si trovano nell'identico posto. Quindi, anche ipotizzando che il doc. D rappresenti il piano seminterrato come realmente costruito nel 1976, si può comunque affermare che la struttura interna, in particolare le dimensioni e la disposizione dei locali, sono rimaste praticamente invariate. 3.4.3Dall'incanto del Q._____ 1977 pubblicato dall'ufficio esecuzioni e fallimenti di B._____ risulta che il cantinato è composto da: "garage, lavanderia e 3 disponibili, riscaldamento centrale, terreno attiguo" (cfr. doc. E dei ricorrenti). L'incanto dunque suggerisce che nel 1977 nel seminterrato c'erano tre stanze disponibili, ma che non vi era ancora un appartamento abitabile avente una cucina e un bagno (con WC e doccia) come vi è oggi. Il cambio di destinazione deve pertanto essere avvenuto negli anni dopo. G., il padre dei convenuti, dopo aver abitato nella casa n. M. in affitto, l'ha acquistata nel 1987 (cfr. doc. LL dei ricorrenti). Fra il 1976 e il 1987 non risultano essere stati fatti dei lavori nella casa, almeno negli atti non si può riscontrare nessun indizio. Dagli atti si evince però che la casa d'abitazione n. M._____ è stata ristrutturata nell'anno 1987 (cfr. le notifiche di stima della Commissione cantonale di stima del 10 dicembre 1991, del 1° luglio 2002 e del 15 maggio 2018 contenenti la nota "R 87 risp. "R 1987" e "Renoviert 1987" [doc. 23, doc. 49 e allegato al doc. 22.1 dei convenuti] e anche la documentazione relativa ai crediti ipotecari per finanziare la ristrutturazione [doc. 34 dei convenuti]). La summenzionata ristrutturazione è stata fatta all'intera casa d'abitazione, quindi sia al piano superiore che al piano seminterrato, come del resto ammettono anche i convenuti. Per capire se il cambio di destinazione dell'appartamento controverso è avvenuta nell'ambito di tale ristrutturazione bisogna dunque concentrarsi sui mezzi di prova che riguardano il piano seminterrato. 3.4.4A questo proposito, dagli atti risulta in particolare che alla fine degli anni '80, la cucina del piano superiore è stata smontata per poi essere rimontata nel piano seminterrato (cfr. la fattura del 27 febbraio 1989 inviata

  • 21 - al padre dei convenuti da parte della ditta H._____, in cui si legge: "smontato cucina vecchia esistente P.T. e rimontata nel locale cantinato. Fornito in posa armadio per detta cucina dim. 163 X 230 cm., con 6 antine in Kronospan rovere, vano frigo, vano forno e 4 scomparti. Perlinato locale cucina cantinato escluso listoni e perline fornite da voi" al doc. 35 pag. 1 dei convenuti). La posa della (vecchia) cucina nel piano seminterrato è sicuramente un lavoro intrapreso al fine di rendere abitabile il piano inferiore della casa e quindi volto al cambio di destinazione del piano seminterrato. Essendo la relativa fattura del mese di febbraio del 1989, non è azzardata l'ipotesi che la cucina è stata montata nell'appartamento al seminterrato nell'anno 1988, e di conseguenza non fra gli anni 2014 e 2018 come sostengono i ricorrenti. 3.4.5Negli atti vi sono altre due fatture significative come mezzo di prova, in quanto si riferiscono esplicitamente al "piano seminterrato" risp. al "cantinato" e non al piano superiore della casa. Dalla fattura di liquidazione del 26 febbraio 1988 che concerne "opere da piastrellista", si può rilevare innanzitutto che la cucina a quel punto era già esistente, che è stato posato il pavimento della doccia e che inoltre sono stati svolti gli ultimi lavori di ristrutturazione, quali la "posa pavimento sala, atrio, cucina, lavanderia e camera" e pure lavori di finitura tipo la "posa zoccolino" e "giunti al silicone" (cfr. doc. 39.1 dei convenuti). Dalla seconda pagina della fattura del 12 febbraio 1988 che concerne "opere da pittore", sotto il titolo "cantinato" risulta che sono stati pitturati le pareti e i soffitti e che sono stati fatti dei ritocchi e/o delle riprese alle finestre, alle porte, agli stipiti e ai radiatori (cfr. doc. 38 pag. 2 dei convenuti). Con il completamento di questi lavori – verosimilmente svolti pochi giorni o pochi mesi prima del rilascio delle relative fatture, dunque al più tardi nel mese di febbraio del 1988 – la ristrutturazione dell'appartamento controverso risp. il cambio di destinazione del piano seminterrato può ritenersi concluso, per cui il

  • 22 - termine di prescrizione di 30 anni parte da quella data e termina nel mese di febbraio del 2018. 3.4.6Inoltre, guardando le foto dell'appartamento come si presenta oggi (cfr. doc. 10 dei ricorrenti) l'arredamento dell'appartamento, le piastrelle e specialmente la cucina richiamano decisamente lo stile degli anni '70 risp. degli anni '80. Le foto non rendono l'idea di un appartamento ristrutturato di recente, vale a dire a cavallo fra gli anni 2014 e 2018 come sostengono i ricorrenti. 3.4.7In più, vi è anche la testimonianza di F., il quale conferma di aver affittato regolarmente l'appartamento nel seminterrato negli anni 1988 fino a novembre 2005 che l'appartamento come si presenta oggi corrisponde a quando l'ha occupato la prima volta e che nessuna modifica dei locali è stata fatta (cfr. doc. 24 dei convenuti). 3.4.8Resta forse da precisare che i ricorrenti non hanno del tutto torto, quando affermano che fra il 2014 e il 2018 sono stati fatti dei lavori alla casa n. M.. Questi lavori però semmai riguardano l'esterno della casa e il piano superiore e non il piano seminterrato (cfr. il documento "P._____" [allegato del doc. 23 dei convenuti]). Anche dal confronto degli annunci di locazione del 2014 e del 2018 per quanto riguarda il piano seminterrato non risultano esserci grandi differenze. La posa di una scrivania nello "spazioso atrio" o il fatto che la cantina nell'annuncio del 2018 viene definita "locale hobby" non provano che sono stati fatti dei lavori significativi volti al cambio di destinazione o che siano addirittura stati aggiunti dei locali all'appartamento controverso, come sostengono i ricorrenti. Eventuali cambiamenti, segnatamente riguardo ai mobili, o altri piccoli ritocchi alle installazioni esistenti, come ad esempio la rimozione delle inferriate dalle finestre, non bastano a far scattare un nuovo inizio del termine di prescrizione, se – come nel caso in esame – le dimensioni, la

  • 23 - funzione e la disposizione dei locali sono rimasti invariati (cfr. STF 1C_726/2013 del 24 novembre 2014 consid. 5). 3.4.9Infine, l'esistenza di due appartamenti nella casa n. M._____ è dimostrata anche da altri documenti: la stima del 10 dicembre 1991 della Commissione Cantonale di stima 7 distingue già fra i due appartamenti, in quanto vi sono delle annotazioni separate per l'appartamento al piano superiore (OG = Obergeschoss) e quello nel seminterrato (EG = Erdgeschoss). Nella stima del 1° luglio 2002 la casa n. M._____ risulta poi esplicitamente iscritta come "Casa bifamiliare" (cfr. doc. 23 dei convenuti e doc. LL dei ricorrenti). In tal senso parlano anche le fatture emesse dal Comune per gli anni 1988 e 1989 per la tassa d'uso dell'acqua potabile e fognatura della casa n. M._____ per il cui calcolo vien fatto riferimento a 2 cucine (quindi una per appartamento), oltre che a 2 lavastoviglie, 4 gabinetti, 5 lavabi, 2 docce ecc. (che altrettanto lasciano presumere l'esistenza di due appartamenti [cfr. gli allegati al doc. 22.1 dei convenuti]). 3.4.10Alla luce di quanto esposto, non è dunque criticabile se il Comune ha ritenuto che ci sono prove sufficienti per affermare che l'appartamento al piano seminterrato esiste come tale da più di 30 anni risp. che i lavori di ristrutturazione in merito si sono conclusi al più tardi nel mese di febbraio del 1988 e pertanto il diritto del Comune di richiedere il ripristino dello stato di legalità è prescritto. 4.Come spiegato nelle considerazioni di cui sopra (vedi consid. 3.3) di norma, il diritto di ordinare la demolizione di edifici o parti di edifici che violano la legge edilizia cade in prescrizione dopo 30 anni. Il termine di prescrizione trentennale non è tuttavia assoluto. Infatti, la prassi del Tribunale federale prevede due eccezioni: 4.1Da un lato, per ragioni di buona fede, può essere giustificato in determinate circostanze affermare la prescrizione del diritto di ripristino dell'autorità già

  • 24 - dopo un periodo più breve. Questo è il caso, ad esempio, se l'autorità interviene prima della scadenza del periodo di 30 anni, ma in precedenza ha tollerato l'edificio per anni, sebbene fosse a conoscenza dell'illegalità o avrebbero dovuto esserlo, se avesse esercitato la dovuta diligenza. In questo caso, un ordine di demolizione violerebbe il principio di buona fede garantito dall'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) (DTF 132 II 21 consid. 6.3; DTF 107 Ia 121 consid. 1c; cfr. anche la guida dell'UST, op. cit., pag. 7). 4.2D'altra parte, il ripristino dello stato di legalità è possibile anche dopo 30 anni se è necessario per motivi di polizia edilizia in senso stretto, quali la sicurezza e la salute delle persone (DTF 107 Ia 121). Se la presenza di un edificio o di una parte di esso in violazione della legge edilizia crea un pericolo concreto, cioè grave e immediato, per la vita e l'integrità personale degli inquilini o dei passanti, le autorità possono ordinare la demolizione dell'edificio o della parte di esso indipendentemente dal trascorrere del tempo. Nell'ambito della protezione dei beni di polizia è dunque inconcepibile ammettere la prescrizione o la decadenza (DTF 105 Ib 268). Ad esempio, sarebbe del tutto sbagliato ritenere che la riparazione di un edificio fatiscente che rappresenta un pericolo per la vita e l'incolumità dei residenti e dei passanti non possa più essere richiesta se la condizione di pericolo esiste da anni, o che un impianto elettrico difettoso non debba più essere riparato perché le autorità non hanno fatto rispettare un ordine in tal senso per anni (cfr. DTF 105 Ib 265 consid. 3b). 4.3I ricorrenti come ulteriore motivazione sostengono che, anche se dovessero essere passati più di 30 anni, andrebbe comunque ordinato il ripristino del piano cantina, in quanto l'istituto della prescrizione, in ragione della necessità di protezioni di beni di polizia, non sarebbe applicabile nel caso in esame. Precisamente l'appartamento controverso violerebbe le norme della salute, della sicurezza, della protezione antincendio, dello smaltimento delle acque e inoltre non sarebbe conforme alle norme

  • 25 - dell'obbligo di parcheggi e alle prescrizioni in merito allo sfruttamento della zona. 4.4I convenuti sono invece dell'opinione che, nel caso concreto, sarebbe applicabile un periodo di prescrizione più breve, poiché il Comune era a conoscenza dell'appartamento nel seminterrato e ciò da diversi anni. A parte ciò, l'appartamento sarebbe del tutto conforme con le disposizioni di legge, per cui non vi sarebbero motivi per ritenere inapplicabile la prescrizione. 4.5È dunque da esaminare, se nel caso concreto per motivi di polizia edilizia in senso stretto va ordinato il ripristino anche dopo un periodo di 30 anni (vedi consid. 4.6 segg.) o se al contrario, per motivi di buona fede, è applicabile un periodo di prescrizione più breve (vedi consid. 4.7 segg.). 4.6Ripristino dopo un periodo di 30 anni 4.6.1All'avviso dei ricorrenti l'appartamento controverso violerebbe diverse norme di diritto materiale, per cui la tutela dei beni di polizia non sarebbe garantita e di conseguenza la prescrizione risulterebbe inapplicabile nel caso in esame. Innanzitutto, l'appartamento nel seminterrato non sarebbe sufficientemente illuminato e arieggiabile, in quanto la misura e l'apertura delle finestre non sarebbero conforme all'art. 64 LE. Inoltre, l'appartamento controverso non sarebbe allacciato alla canalizzazione pubblica, ma vi sarebbe una vasca che raccoglierebbe le acque pluviali e nella quale verrebbero scaricate anche le acque luride, compresi gli scarichi degli impianti sanitari, il che violerebbe le norme sullo smaltimento delle acque di scarico. In più, gli spazi che si trovano al seminterrato non goderebbero della necessaria salubrità, poiché non sarebbero sufficientemente isolati e la camera da letto si troverebbe immediatamente adiacente al locale serbatoio contenente 10'000 litri d'olio da riscaldamento, il quale – assieme alla vasca sotto il locale lavanderia

  • 26 - adibita a raccolta delle acque di scarico – sarebbero causa di esalazioni, gas, vapori, odori persino pungenti dannosi alla salute. L'appartamento non rispetterebbe neppure le normative antincendio, in quanto i materiali impiegati per le parti della costruzione, così come le finestre e le porte non avrebbero una resistenza al fuoco qualificata. Anche le vie di fuga sarebbero insufficienti, in quanto l'accesso all'appartamento nel seminterrato non sarebbe garantito, poiché la servitù concordata per accedere alla proprietà sul fondo N._____ avrebbe quale oggetto l'esercizio del transito con veicoli e non un passaggio pedonale. I ricorrenti fanno poi valere che l'appartamento nel seminterrato non disporrebbe di posteggio, poiché il garage che serviva da posteggio per l'appartamento al pian terreno ora non sarebbe più adibito a tale, in quanto usato invece come locale abitativo. Sarebbe dunque da chiarire se l'appartamento nel seminterrato deve essere dotato di un ulteriore parcheggio e, in caso di impossibile realizzazione, se deve essere pronunciato il versamento del contributo sostitutivo ai sensi dell'art. 80 LE. Inoltre, dal momento che l'originario garage sarebbe ora adibito a locale abitato, gli inquilini del seminterrato parcheggerebbero la macchina nello spazio antistante il portellone del garage sulla rampa, la cui parte superiore sarebbe di proprietà dei ricorrenti. Infine, i ricorrenti dubitano che lo stabile n. M._____ con il cambio di destinazione del seminterrato rispetti (ancora) l'indice di sfruttamento applicabile per la zona residenziale R2. 4.6.2La regolarità materiale di un edificio, di un impianto o di una modifica di utilizzazione realizzata senza licenza edilizia, in linea di principio, va giudicata in base alla legge in vigore al momento della sua realizzazione. Eccezionalmente, se la legge applicabile al momento della valutazione del progetto è più favorevole per le persone interessate, deve essere esaminata in base a quest'ultima (principio della lex mitior), perché in questo modo è possibile considerare in modo adeguato i cambiamenti della legge intervenuti a favore della parte interessata subentrati tra

  • 27 - l'esecuzione delle attività edilizie prive di permesso e la loro valutazione (cfr. guida dell'UST, op. cit., pag. 5). Tuttavia, come già affermato nelle considerazioni di cui sopra (vedi consid. 2.4), non è nella competenza di questo Tribunale (come prima istanza) decidere se l'appartamento è regolare sotto il punto di vista materiale, in quanto detta decisione per legge spetta all'autorità edilizia e dunque al Municipio (cfr. art. 94 cpv. 2 LPTC, art. 6 LE). Questo Tribunale si limiterà quindi a valutare se la presenza dell'appartamento crea un pericolo concreto, cioè grave e immediato, per la vita e l'integrità personale dei residenti o dei passanti, in modo tale da rendere inapplicabile la prescrizione. 4.6.3Innanzitutto è pacifico che l'appartamento non è fatiscente o pericolante, per cui da questo punto di vista non risulta nessun pericolo. 4.6.4Per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie il Tribunale federale ha dichiarato che sebbene una parte di un edificio violi le norme motivate dalla salute pubblica e dall'igiene abitativa, questa circostanza da sola non è sufficiente a escludere la prescrizione del diritto delle autorità di richiedere la rimozione della parte illegale dell'edificio. Per escludere l'applicabilità della prescrizione sarebbe anche necessario che la condizione illegale crei un pericolo concreto per la vita e l'incolumità degli inquilini o dei passanti (cfr. DTF 107 Ia 121 consid. 2). Questo non si può dire per l'appartamento in questione. Infatti gli inquilini stessi affermano che i locali dell'appartamento sono ben ventilati, illuminati e salubri e di viverci molto bene (cfr. dichiarazione di I._____ e J._____ del 23 maggio 2022 [doc. 54 dei convenuti] e anche la dichiarazione di F._____ che afferma di non aver mai avuto problemi di umidità e muffa [doc. 24 dei convenuti]). Inoltre, essendoci delle finestre – da cui innanzitutto può penetrare la luce e che secondariamente permettono di arieggiare l'appartamento – all'avviso di questo Tribunale non vi sono indizi che potrebbero suggerire un pericolo per gli inquilini in termini di igiene o di salute e tantomeno per i passanti. Quindi, anche se le misure delle finestre dell'appartamento violassero le

  • 28 - norme motivate da questioni igienico-sanitarie, questa circostanza da sola non è sufficiente a escludere la prescrizione. 4.6.5In merito allo smaltimento delle acque di scarico dagli atti risulta che la casa d'abitazione n. M._____ – che in precedenza disponeva di una fogna privata – è stata allacciata alla canalizzazione pubblica ca. nell'anno 1992 (cfr. i doc.25, 26, 27, 28, 29 e 30 dei convenuti]) e che la fossa settica (fognatura privata) all'esterno dell'appartamento da allora non è più in uso (cfr. doc. 25.1 dei convenuti). Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non risulta esserci nessuna vasca sotto il locale lavanderia in cui confluiscono le acque chiare e le acque nere. Nel locale lavanderia vi sono due pozzetti, nel primo defluiscono le acque nere e nel secondo entrano i liquami, che poi vengono scaricati mediante una pompa elettrica, nella canalizzazione comunale. La ditta K._____ non è venuta per svuotare una vasca, come credono i ricorrenti, ma bensì per la pulizia dell'impianto (cfr. doc. 44 e 45 dei convenuti), che secondo i convenuti avviene una volta all'anno. A parte questo, l'allacciamento privato esistente dei convenuti è oggetto di una procedura separata e verrà esaminata in modo più approfondito in tale occasione. Al momento, dato che la vasca da cui secondo i ricorrenti dovrebbe provenire un odore di fogna è inesistente e del resto, anche gli inquilini affermano di vivere molto bene nell'abitazione e di non aver sentito odori di fogna (cfr. doc. 54 dei convenuti), è da escludere che l'impianto dell'evacuazione delle acque dell'appartamento nel seminterrato costituisca un pericolo concreto, cioè grave e immediato, per la sanità e la sicurezza degli abitanti o dei vicini. 4.6.6Le norme antincendio sono volte a garantire la sicurezza, per cui la mancata osservanza delle stesse può creare un pericolo per gli inquilini e anche per i vicini. Tuttavia, e senza entrare nello specifico, dagli atti risulta che lo stabile n. M._____ è stato controllato in merito all'osservanza delle prescrizioni antincendio in data 8 maggio 2020 e che con decisione del 16 giugno 2020 l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni riferendosi a tale

  • 29 - controllo ha dichiarato che non si sarebbero riscontrati difetti (cfr. doc. 31 dei convenuti). Essendo l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni l'autorità competente per i controlli antincendio, avendo essa constatato che lo stabile n. M._____ è a norma e non essendoci indizi che potrebbero mettere in dubbio tale osservazione, questo Tribunale non ha motivi per temere che l'appartamento nel seminterrato costituisca un pericolo concreto per gli inquilini o per i vicini dal punto di vista antincendio. In particolare, e al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, né le vie di fuga, né il serbatoio per l'olio da riscaldamento sono criticabili, altrimenti l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni sarebbe di certo intervenuta. 4.6.7Per quanto riguarda i parcheggi, i ricorrenti sostanzialmente si dilungano su affermazioni di violazioni di norme materiali, senza mai indicare, in concreto, in che modo la situazione di parcheggio attuale costituirebbe una messa in pericolo della vita delle persone abitanti l'appartamento al seminterrato o dei passanti. Questo d'altronde non sorprende, in quanto le norme sui parcheggi obbligatori (cfr. art. 79 e 80 LE; art. 77 LE 1981) non sono volte a proteggere i beni di polizia, quali la salute o la sicurezza delle persone. Quindi, anche nell'ipotesi che l'appartamento controverso non rispettasse dette norme, non vi è un pericolo per la sanità o l'incolumità dei residenti e neppure dei passanti. Detto ciò, un'eventuale violazione dell'obbligo di parcheggio non è sufficiente a escludere l'applicazione della prescrizione. Oltre a questo, la domanda se gli inquilini dell'appartamento al seminterrato parcheggiando la macchina sulla rampa, invadono o meno la proprietà dei ricorrenti, non è una questione che riguarda la materia edilizia, ma una controversia di diritto privato che – come riconoscono anche i ricorrenti stessi – non rientra nelle competenze decisionali di questo tribunale. 4.6.8Infine, i ricorrenti invocano una possibile violazione dell'indice di sfruttamento. Fra parentesi sia ricordato che l'indice di sfruttamento per la zona residenziale R2 negli anni 1987/88 era di 0.4 (art. 22 LE 1981),

  • 30 - mentre secondo la legge in vigore oggi in tale zone è di 0.5 (art. 15 LE) e quindi più favorevole per i convenuti quale parte interessata, per cui secondo il principio della lex mitior per la casa d'abitazione n. M._____ è applicabile l'indice di sfruttamento di 0.5. Ad ogni modo, e solo questo è determinate, una violazione dell'indice di sfruttamento non causa di certo un pericolo concreto, cioè grave e immediato, per la vita o l'incolumità delle persone ivi abitanti. Perciò, anche se dalla valutazione materiale risultasse una tale violazione, non basterebbe in ogni caso a rendere inapplicabile la prescrizione. 4.6.9Riassumendo, questo Tribunale – senza pregiudicare una valutazione sulla regolarità materiale dell'appartamento da parte del Comune – è giunto alla conclusione che l'appartamento controverso non crea nessun pericolo concreto per la vita e l'integrità degli inquilini o dei passanti. Di conseguenza, nel caso in esame, non sono adempiuti i presupposti per escludere l'applicabilità della prescrizione. Il sopralluogo richiesto dai ricorrenti in presenza di uno specialista in materia non cambierebbe nulla alle considerazioni appena esposte, per cui questo Tribunale non lo reputa necessario. 4.7.Periodo di prescrizione più breve 4.7.1Eccezionalmente, per ragioni di buona fede, può essere giustificato in determinate circostanze affermare la prescrizione del diritto di ripristino dell'autorità già dopo un periodo più breve di 30 anni. Questo è il caso, ad esempio, se l'autorità interviene prima della scadenza del periodo di 30 anni, ma in precedenza ha tollerato l'edificio per anni, sebbene fosse a conoscenza dell'illegalità o avrebbero dovuto esserlo, se avesse esercitato la dovuta diligenza. Come si vedrà di seguito, nell'evenienza il Comune era a conoscenza che nello stabile n. M._____ sul fondo N._____ vi erano due appartamenti e ciò da diversi anni:

  • 31 - 4.7.2In tal senso parlano innanzitutto le fatture emesse dal Comune per gli anni 1988 e 1989 per la tassa d'uso dell'acqua potabile e fognatura della casa n. M._____ per il cui calcolo vien fatto riferimento a 2 cucine (quindi una per appartamento), oltre che a 2 lavastoviglie, 4 gabinetti, 5 lavabi, 2 docce ecc. (che altrettanto indicano l'esistenza di due appartamenti [cfr. gli allegati al doc. 22.1 dei convenuti]). 4.7.3La conoscenza del Comune risulta palesemente anche dalla duplica del 24 ottobre 2012 in merito alla procedura A 12 37 dinnanzi a questo Tribunale, dove lo stesso Comune riferisce: "Nella casa di abitazione n. M._____ [...] si trovano due appartamenti. Al piano superiore (appartamento di 4 locali) vive il figlio CB._____ con la moglie e due figlie. Al piano terra (appartamento di 2 locali) abita la figlia C.". Nella relativa decisione questo stesso tribunale afferma: "Nella concreta situazione, è incontestato che la famiglia del figlio, complessivamente quattro persone, abitino il piano superiore della casa e che il piano terreno sia occupato dalla figlia e dalla sua attività di estetista" (cfr. gli allegati al doc. 22.1 dei convenuti). 4.7.4Non si può nemmeno dire che i convenuti avrebbero tenuto nascosto al Comune il fatto che nella casa n. M. vi erano e vi sono tutt'ora due appartamenti. Infatti i convenuti hanno regolarmente informato il Comune a chi avevano dato in affitto gli appartamenti all'interno della loro casa (cfr. in particolare la notifica del 22 giugno 2015 allegata al doc. 22.1 dei convenuti). 4.7.5Alla luce di quanto esposto sopra, è chiaro che il Comune ha tollerato la presenza dell'appartamento controverso per diversi anni. Per ragioni di buona fede è dunque giustificato affermare la prescrizione del diritto di ripristino dell'autorità già dopo un periodo più breve di 30 anni.

  • 32 - 4.8Riassumendo, questo Tribunale è giunto alla conclusione che l'appartamento nel seminterrato non crea nessun pericolo concreto per la vita o l'incolumità degli inquilini o dei passanti, e che nel caso in esame, l'applicazione della prescrizione è maggiormente giustificata, visto che il Comune era a conoscenza dell'appartamento nel seminterrato da diversi anni. Pertanto, il Municipio nella sua decisione del 23 aprile 2021 ha giustamente tenuto conto del fatto che il suo diritto a richiedere il ripristino dello stato di legalità è prescritto. 5Prescrizione della procedura di convenzione 5.1Infine, i ricorrenti contestano che la procedura contravvenzionale per la violazione formale delle disposizioni di legge sia prescritta. 5.2I convenuti invece sostengono che, conformemente a quanto accertato nella decisione del Comune del 23 aprile 2021, la prescrizione sarebbe intervenuta anche per un'eventuale procedura disciplinare. 5.3Giusta l'art. 95 LPTC chi viola la LPTC oppure decreti o decisioni basati su di essa emanati dal Cantone o dai comuni viene punito con una multa da CHF 200.00 a 40'000.00 (cpv. 1). La punizione in linea di principio compete all'autorità edilizia comunale (cpv. 2). La punibilità cade in prescrizione dopo cinque anni dalla conclusione dell'azione punibile. La prescrizione assoluta subentra dopo dieci anni. La pena per un'infrazione cade in prescrizione dopo cinque anni (cpv. 4). 5.4Avendo svolto dei lavori volti al cambio di destinazione al piano seminterrato senza richiedere un permesso edilizio, i convenuti risp. il loro padre (quale proprietario della casa d'abitazione in quel periodo) hanno violato la legge edilizia. Avendo però constatato che detti lavori sono da ritenersi conclusi al più tardi nel mese di febbraio del 1988, ed essendo passati da allora ben più di cinque o dieci anni (termine di prescrizione

  • 33 - assoluto), la punibilità ai sensi dell'art. 95 LPTC è definitivamente caduta in prescrizione. La decisione del Comune del 23 aprile 2021 non è pertanto criticabile neanche sotto questo punto di vista e va dunque interamente confermata. 6.L'esito della controversia giustifica l'accollamento delle spese procedurali occasionate dal presente procedimento e segnatamente della tassa di Stato fissata a CHF 3'500.00 ai soccombenti ricorrenti (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). I ricorrenti sono pure tenuti a rifondere ai convenuti, avvalsisi della collaborazione di un patrocinatore legale, le spese necessarie causate della procedura in conformità all'art. 78 cpv. 1 LGA. L'accordo sull'onorario inoltrato dai convenuti prevede una tariffa oraria di CHF 300.00, per cui l'indennizzo preteso nella nota d'onorario del patrocinatore dei convenuti del 25 novembre 2021, per un totale di 65 ore – quantità non criticabile in quanto la patrocinatrice dei ricorrenti ne fattura più di 100, facendo valere un onorario complessivo di CHF 27'968.75 – in applicazione dell'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250) va accorciato applicando un tasso orario di CHF 270.00. Oltre a ciò, la somma delle spese di CHF 2'404.20 va ridotta all'importo massimo riconosciuto per le spese forfettarie secondo la prassi di questo Tribunale pari al 3 % dell'onorario, quindi a CHF 526.50. Ne consegue un diritto a ripetibili pari a CHF 19'468.40 (65 h x CHF 270/h [= CHF 17'550.00] + CHF 526.50 [3 % di CHF 17'550.00] + CHF 1'391.90 [7.7 % di IVA]). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

  • una tassa di Stato diCHF3'500.00

  • 34 -

  • e le spese di cancelleria diCHF694.00 totaleCHF4'194.00 Tali spese sono poste a carico di A._____ e AA.. 3.A. e AA._____ sono tenuti a versare a C., CA. e CB._____ la somma di CHF 19'468.40 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

13

LE

  • art. 6 LE
  • art. 15 LE
  • art. 22 LE
  • art. 64 LE
  • art. 77 LE
  • art. 79 LE
  • art. 80 LE

LGA

  • art. 50 LGA
  • art. 73 LGA
  • art. 78 LGA

LPTC

  • art. 94 LPTC
  • art. 95 LPTC

LTF

  • art. 89 LTF

Gerichtsentscheide

9