VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 20 113 e R 20 115 5a Camera PresidenzaRacioppi GiudiciMeisser e Audétat AttuarioPaganini SENTENZA del 9 dicembre 2021 nella vertenza di diritto amministrativo A., B., patrocinati dall'avv. Ilario Bondolfi, ricorrenti 1 (R 20 115) e C., D., patrocinati dall'avv. Fabrizio Keller, ricorrenti 2 (R 20 113) contro Comune di E._____,
2 - patrocinato dall'avv. Andrea Toschini, convenuto e F._____ composta da: G._____ SA, H., I. SA, J., K. SA, c/o L._____, patrocinata dall'avv. Michel Castelli, convocata concernente opposizione edilizia
3 - I. Ritenuto in fatto: 1.Il 21 febbraio 2020 la F._____ ha inoltrato al Comune di E._____ una domanda di costruzione corredata di un attestato di protezione fonica per la realizzazione di una centrale di betonaggio in diritto di superficie sul fondo n. M._____ di proprietà della K._____ SA a "N.", in zona artigianale con piano di quartiere ("O."). Il fondo si trova nella zona cuscinetto nel settore avanzato della linea ferroviaria protetta dall'UNESCO. 2.Nel corso dell'esposizione pubblica al Comune sono pervenute tre opposizioni al progetto: la prima da parte di P._____ e altri 70 cointeressati, la seconda da parte di A._____ (la prima è proprietaria del fondo n. Q._____ su cui giace un E., e insieme essi sono proprietari del fondo n. R. nelle vicinanze del fondo di costruzione n. M.) e B. (affittuario e gestore del E._____ sul fondo n. Q.) nonché la terza da parte di C. e D._____ (proprietari rispettivamente del fondo n. S._____ e n. T._____, confinanti a quello di costruzione). 3.Sul progetto si sono espressi in particolare l'Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni (UNA), che in quanto all'inquinamento atmosferico lo ha approvato con decisione del 5 maggio 2020 a determinante condizioni riguardo alle emissioni, nonché il Servizio archeologico dei Grigioni, che nell'e-mail del 26 ottobre 2020 dichiarava di non avere nulla da eccepire al progetto. 4.Con decisioni del 27 ottobre 2020 il Consiglio comunale ha respinto le opposizioni e autorizzato l'installazione della centrale di betonaggio con riserva di particolari condizioni. La decisione dell'UNA del 5 maggio 2020 e le condizioni ivi stabilite sono state dichiarate parte integrante della licenza edilizia.
4 - 5.Avverso queste decisioni A._____ nonché B._____ (qui di seguito: ricorrenti 1) come pure C._____ e D._____ (qui di seguito: ricorrenti 2) hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo rispettivamente il 4 dicembre 2020 (procedura R 20 115) e il 7 dicembre 2020 (procedura R 20 113), chiedendo l'annullamento delle decisioni impugnate e il rigetto definitivo della domanda di costruzione per la centrale di betonaggio nonché il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. I ricorrenti 2 hanno inoltre chiesto in via subordinata che gli atti siano ritornati al Comune perché proceda in via preliminare al ripristino di legalità sul fondo n. M.. 6.Il 14 dicembre 2020 il Comune di E. (qui di seguito: convenuto) ha comunicato di non prendere posizione in merito al conferimento dell'effetto sospensivo ai ricorsi. 7.Con decreti ordinatori del 16 dicembre 2020 il Giudice istruttore ha concesso l'effetto sospensivo ai ricorsi. 8.Con scritti del 13 gennaio 2021 la F._____ (qui di seguito: convocata) ha comunicato al Tribunale di non prendere parte alle procedure R 20 113 e R 20 115. 9.Con prese di posizione del 2 febbraio 2021 il convenuto ha chiesto il rigetto dei ricorsi. In via formale, il convenuto ha domandato la congiunzione delle procedure di ricorso. 10.Con decreti ordinatori del 4 febbraio 2021 il Giudice istruttore ha riunito le procedure R 20 113 e R 20 115. 11.Nel secondo scambio di scritti le parti si sono riconfermate nei loro petiti in entrambe le procedure.
5 - II. Considerando in diritto: 1.1.Impugnate sono le decisioni del convenuto del 27 ottobre 2020 con cui esso ha autorizzato a determinate condizioni l'installazione di una centrale di betonaggio sul fondo n. M._____ e ha respinto le relative opposizioni. Questo Tribunale è competente per giudicare i ricorsi contro queste decisioni comunali (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La tempestività (art. 52 cpv. 1 LGA) nonché la forma (art. 38 LGA) dei ricorsi sono rispettate. 1.2.Il convenuto contesta la legittimazione dei ricorrenti 1. 1.2.1.La legittimazione di un vicino è di regola ammessa quando il suo fondo si trova in un raggio di ca. 100 m dall'opera contestata. Oltre tale distanza il vicino deve rendere verosimile l'esistenza di un pregiudizio concreto (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo [STA] R 19 39 del 5 gennaio 2021; DTF 140 II 214 consid. 2.3). 1.2.2.Sebbene il E._____ sul fondo n. Q._____ della ricorrente U._____ in "zona di E." disti nel punto più vicino all'incirca 180 m dall'impianto previsto, viste le possibili emissioni foniche e di polveri va affermata la legittimazione dei ricorrenti U. (proprietaria del E.) e B. (affittuario e gestore del E.). Per contro, va negata la legittimazione di V., che con la moglie U._____ è comproprietario del fondo n. R._____ distante oltre 290 m dall'impianto previsto, siccome non è ravvisabile alcun pregiudizio per questa particella inedificata in zona "altro territorio comunale". 1.3.I ricorrenti 2 sostengono che il soggetto giuridico non meglio precisato (la convocata F._____) a cui è stato rilasciato il permesso di costruzione non esisterebbe. Il convenuto avrebbe dovuto chiarire in termini giuridicamente
6 - vincolanti chi è responsabile per la realizzazione e per danni dell'impianto. La decisione impugnata andrebbe annullata già per questo motivo. Questa censura è infondata. La domanda di costruzione è stata inoltrata da L._____ quale rappresentante della richiedente ossia la qui convocata F.. Questa è (attualmente) una società semplice composta da cinque imprese edili (v. doc. 4 convenuto). Siccome una società semplice non ha capacità giuridica, tecnicamente sono i cinque soggetti giuridici che la compongono ad avere lo status di parte (per le ditte individuali si tratte delle relative persone fisiche). Tuttavia, visto che è accertato chi sono i soggetti giuridici e che finora ci si è riferiti alla società semplice quale parte convocata (e non ai suoi singoli soggetti), nel seguito si continuerà ad utilizzare il termine convocata (e non convocati). Irrilevante dal profilo del diritto pubblico formale è che nella dichiarazione d'intenti del 23 dicembre 2019 allegata alla domanda di costruzione (doc. 3 convenuto) dette imprese inizialmente intendevano formare una società per azioni e che il traguardo prefissato era di costruire l'impianto in discussione entro la fine del 2020. Decisivo, come sottolineato dal convenuto, è che è stato chiarito chi sono i richiedenti. Sebbene i richiedenti non abbiano partecipato alla presente procedura di ricorso, essi – contrariamente all'argomentazione dei ricorrenti 2 – non hanno dichiarato di aver perso interesse alla licenza edilizia. 1.4.Con le precisazioni di cui sopra si entra dunque nel merito dei ricorsi. 2.1.Oggetto della presente lite è se il convenuto ha giustamente approvato la domanda di costruzione per la realizzazione di un impianto di betonaggio sul fondo n. M.. 2.2.Non deve invece essere esaminata in questa sede la questione dell'attuale uso della particella n. M._____ e quindi il petito dei ricorrenti 2 di ripristino dello stato di legalità. I ricorrenti 2 avevano già presentato tale richiesta
7 - nell'opposizione del 2 giugno 2020 dinanzi al convenuto, in quanto a loro dire su detto fondo sarebbe stata creata una discarica di ogni tipo di rifiuto, inerte e macchinario esausto. Il convenuto ha dato seguito a queste segnalazioni e con decreto del 27 ottobre 2020 (doc. 16 convenuto) ha avviato una procedura di multa e di ripristino nei confronti della proprietaria del fondo n. M.. Il perseguimento e la sanzione di eventuali infrazioni avvenute sul fondo n. M. non possono essere trattati in questa sede. Per quanto i ricorrenti 2 sostengano inoltre che con la licenza edilizia si permetterebbe di nascondere ed evitare una bonifica di questa zona inquinata con oli, idrocarburi e materiali di demolizione apparentemente contenenti amianto, si osserva che queste allegazioni non sono comprovate. Il fatto che sul fondo in questione siano stati parcheggiati macchinari esausti non significa che ci siano state delle perdite di idrocarburi. La dimostrazione della demolizione di un masso con esplosivi (ripresa su video inoltrato dai ricorrenti 2) non impedisce altresì di autorizzare la costruzione dell'impianto di betonaggio. Tutte queste censure non ostacolano quindi il rilascio della licenza edilizia in discussione. Se dovessero esserci degli indizi concreti che il fondo n. M._____ è un sito contaminato a causa di inquinamento proveniente da depositi, questi se del caso andrebbero segnalati all'UNA a cui spetterebbe poi il compito di valutare se si tratta di un sito inquinato e se occorre avviare una procedura per l'iscrizione nel relativo catasto. 2.3.Visto quanto sopra, è inconsistente l'accusa dei ricorrenti 2 di violazione del principio della buona fede da parte del convenuto, fondata sul fatto che viene rilasciata un'autorizzazione per un mappale sul quale vi sarebbe una manifesta violazione della Legge edilizia comunale (LE) aggravata dal proprietario. La procedura di ripristino (ancora pendente) dovuta alle violazioni riscontrate sulla particella di costruzione e il suo attuale uso da parte del proprietario non ostacolano infatti il rilascio di una licenza edilizia
8 - ai richiedenti della domanda di costruzione in oggetto. Non si può dunque accusare il convenuto di agire in mala fede. 2.4.Parimenti infondata è la censura dei ricorrenti 2 secondo cui l'entrata dalla strada di quartiere nell'area in diritto di superficie sul fondo di base non sarebbe sufficiente per un passo carrozzabile. Giusta l'art. 89 cpv. 3 secondo periodo LPTC, se il committente non è proprietario del terreno necessario per l'urbanizzazione, la licenza edilizia viene rilasciata soltanto se i necessari diritti per l'urbanizzazione del progetto di costruzione sono dimostrati nella domanda di costruzione. Anche se nel caso di specie per giungere sull'area dell'impianto i veicoli dovranno effettivamente transitare in parte sulla superficie del fondo di base n. M._____ che non è in diritto di superficie, va notato che la proprietaria della particella n. M._____ è lei stessa una delle richiedenti del progetto in questione, per cui si può ritenere che l'accesso necessario all'area dell'impianto progettato sulla particella n. M._____ è sufficientemente garantito dal punto di vista del diritto edilizio. Dal momento poi che il proprietario del fondo di costruzione n. M._____ ha controfirmato la domanda di costruzione, è irrilevante il fatto eccepito dai ricorrenti 2 che non si sia (ancora) proceduto per atto pubblico alla costituzione del diritto di superficie su detto fondo. 3.I ricorrenti censurano una violazione delle linee guida per lo sviluppo del territorio nonché del patrimonio UNESCO. I ricorrenti 2 sostengono inoltre che nella revisione della pianificazione locale occorrerebbe tener conto dell'ISOS. Siccome la frazione vicina di Prada sarebbe iscritta nell'inventario ISOS come meritevole di protezione, non sarebbe escluso che con la revisione per la zona artigianale vi saranno delle norme più restrittive. Oltre a ciò, i ricorrenti 2 censurano una violazione della pianificazione regionale.
9 - 3.1.Nel comune convenuto è attualmente in corso una revisione pianificatoria e su tutto il territorio comunale è in vigore una zona di pianificazione fino al 28 febbraio 2023. Giusta l'art. 21 cpv. 2 LPTC nella zona di pianificazione non può essere intrapreso nulla che possa ostacolare o contrastare la nuova pianificazione. In particolare progetti di costruzione possono essere autorizzati, soltanto se non sono in contrasto né con le pianificazioni e prescrizioni passate in giudicato né con quelle nuove previste. Stando alla relativa pubblicazione del convenuto sul prolungamento della zona di pianificazione, lo scopo principale della zona di pianificazione in vigore è principalmente l'attuazione delle prescrizioni dell'art. 15 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS
10 - sviluppo possa portare alla concentrazione a nord e a sud del Comune delle zone di lavorazione, un dezonamento, un cambiamento di destinazione o delle restrizioni più severe per la particella in questione non appare realistica. Non si intravede dunque come l'edificazione prevista nella zona in discussione contrasti con gli obiettivi nelle Linee guida o avversi la nuova pianificazione. 3.3.L'area in qui si trova la particella di costruzione è inoltre ubicata nella zona cuscinetto UNESCO (Ferrovia retica nel paesaggio Albula/Y.) del settore avanzato, tuttavia non in quella qualificata come sostengono i ricorrenti. Ciò è intravedibile dal Piano direttore cantonale, benché la carta del Piano direttore abbia una scala di rappresentazione abbastanza grande (1:50'000; nel senso che mostra un'area relativamente estesa). La zona cuscinetto nel settore avanzato, dove è ubicato il fondo in oggetto n. M., comprende in sostanza le parti degli insediamenti situati nelle vicinanze della zona nucleo (tracciato ferroviario con i relativi edifici e impianti) e che non sono caratterizzati dalle particolari qualità della zona nucleo qualificata. Si tratta di quartieri abitati edificati in tempi recenti, nonché piccole zone artigianali e industriali e le loro immediate vicinanze (cfr. Piano direttore cantonale, stato dicembre 2020, punto 8.1-8). Per questa zona, a differenza di quella qualificata, non è obbligatoria una consulenza architettonica (cfr. sentenza del Tribunale federale [STF] 1C_131/2015 del 16 ottobre 2015 consid. 3.4). Dato che nemmeno il Piano direttore cantonale prevede una consulenza architettonica per questa zona, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti 1 non vi è dunque nessuna violazione del diritto nel fatto che non vi sia stata una consulenza in materia edilizia. Inoltre, non vi sono motivi per ritenere che con la nuova pianificazione locale per proteggere il patrimonio UNESCO vi sarà una regolamentazione più severa concernente anche il fondo in questione
11 - n. M., che si trova in una zona artigianale regolata con piano di quartiere, già urbanizzata e in gran parte edificata. 3.4.Infondata è inoltre l'obiezione dei ricorrenti 2 secondo cui la considerazione dell'ISOS nella revisione della pianificazione locale potrebbe comportare un inasprimento della zona artigianale in questione. Non è infatti intravedibile in che modo l'ISOS protegga l'area in questione. A tal proposito i ricorrenti 2 rinviano erroneamente all'oggetto n. 0.0.24 del catalogo ISOS per la frazione di Prada che concerne l'insediamento abitativo ("N.") ma che non si estende alla zona artigianale in questione. 3.5.Oltre a ciò, il fatto addotto dai ricorrenti che oltre 70 persone dell'abitato limitrofo hanno fatto opposizione al progetto in questione, non significa che in seguito alla loro probabile partecipazione nella procedura di revisione della pianificazione locale le future norme sulla zona artigianale in questione saranno più restrittive. 3.6.I ricorrenti 2 sostengono inoltre che la pianificazione regionale ha incluso nel tema inerti anche quello degli impianti di produzione del calcestruzzo. Visto dunque che tale tema riguarderebbe la pianificazione regionale, non vi potrebbero essere delle autorizzazioni in zone artigianali che non sono incluse nel Piano direttore regionale. La licenza edilizia avrebbe dovuto essere rinviata sino a conclusione della procedura di pianificazione regionale. Questa censura è infondata. Per quanto rilevabile la pianificazione regionale è in fase di aggiornamento risp. modifica riguardo al tema estrazione, discariche e depositi di materiali. Ma non si ravvisano elementi (e nemmeno vengono addotti dai ricorrenti 2) per ritenere che la futura pianificazione regionale intenda escludere la realizzazione di centrali di betonaggio nelle zone artigianali. E nemmeno è dato dedurre dalla prossima realizzazione sul suolo del Comune di W._____ del "Centro
12 - inerti AJ.______ di X." con centrale di betonaggio che a livello di pianificazione regionale s'intenda rinunciare alla possibilità di costruire centrali per la produzione di calcestruzzo sul territorio del Comune di E. qui convenuto. È vero che, stando alla relativa documentazione sulla revisione parziale approvata dal popolo AL._____ nel 2020 della pianificazione locale per la zona "AJ.______ di X.", detta centrale di calcestruzzo servirà al fabbisogno regionale e non solo comunale. Apparentemente questo nuovo centro inerti sul territorio del Comune di W. ha lo scopo di sostituire il punto di produzione attuale a AK._____ che chiuderà a fine anno 2021, e ciò in accordo con il Cantone e il Comune di E.. Tuttavia, per quanto intravedibile lo scopo principale di questo nuovo centro è la garanzia della fornitura degli inerti e aggregati per tutta la valle, mentre non si ravvisa l'intenzione del Comune di E. (né tantomeno della Regione Y._____) di concentrare la produzione di calcestruzzo esclusivamente in questo nuovo centro. Riassumendo, il progetto in esame non sembra ostacolare la futura pianificazione locale. 4.I ricorrenti 2 affermano che l'impianto di betonaggio previsto non è conforme alla zona artigianale. 4.1.In base all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione edilizia è rilasciata solo se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LPTC le zone edificabili possono essere suddivise in zone nucleo, zone centrali, zone villaggio, zone residenziali, zone per imprese di produzione ed imprese di servizio, zone miste per abitazioni e lavori, zone per edifici ed impianti pubblici, zone per infrastrutture turistiche, zone per spazi verdi, zone per impianti sportivi e per il tempo libero, zone alberghiere, zone di conservazione. I comuni possono stabilire ulteriori tipi di zone edificabili. Come giustamente ritenuto dal convenuto, la LPTC non regola le zone per le imprese di produzione e di servizio. L'emanazione delle rispettive zone rientra pertanto
13 - nell'autonomia dei Comuni (cfr. art. 26 cpv. 3 LPTC). L'ordinamento base del comune convenuto prevede delle zone artigianali e delle zone industriali/artigianali. Secondo l'art. 46 LE la zona artigianale è destinata alle aziende artigianali in genere e ai magazzini (cpv. 1). Il deposito di materiali d'estrazione, di scavo e di demolizione non è permesso (cpv. 2). Locali d'abitazione sono ammessi solo per il titolare dell'azienda come pure per il portinaio e il personale, la cui presenza permanente nell'azienda è indispensabile. Questa norma non è applicabile agli edifici esistenti destinati completamente ad abitazione (cpv. 3) [cpv. 4 omissis]. A differenza della zona artigianale, per la zona industriale/artigianale l'art. 47 LE prescrive che quest'ultima è destinata alle aziende di lavorazione e di produzione industriale o artigianale, nonché ai magazzini. 4.2.1.A mente dei ricorrenti 2, per la zona artigianale sarebbe chiara l'intenzione del legislatore comunale di impedire delle attività connesse con la lavorazione di materiali provocanti polveri e dei depositi di polveri nelle aree adiacenti. Ciò molto verosimilmente per permettere l'insediamento nelle zone artigianali anche di attività legate alla produzione di alimentari e per mantenere le zone artigianali a ridosso delle aree residenziali. Prova ne sarebbe la presenza di minimo tre attività di questa natura in zona artigianale (un caseificio, un pastificio e una ditta che produce erbe aromatiche e medicinali). Attività che producono polveri e, in particolare, polveri nocive di cemento non sarebbero compatibili con delle attività agro- alimentari e creerebbero dei rischi di salute per le zone abitative limitrofe e per eventuali edifici abitativi che possono essere realizzati in zona artigianale a norma dell'art. 46 cpv. 3 LE. La LE inoltre non limiterebbe il deposito di materiali d'estrazione (quali il cemento, la sabbia e la ghiaia per il confezionamento del beton) al solo terreno, ma pure all'interno di silos o capannoni, siccome la limitazione avrebbe carattere generale. Se fosse stato chiaro sin dall'inizio che in zona artigianale sarebbero state
14 - autorizzate simili attività, i ricorrenti 2 avrebbero proposto opposizione alla pianificazione pretendendo una zona cuscinetto tra i loro fondi (case di abitazione primaria) e la zona artigianale. Come riconosciuto dal convenuto stesso nella licenza edilizia, l'attività in oggetto sarà generatrice di polveri nella produzione, nel trasporto e nello spostamento dei materiali sui nastri trasportatori. I vicini dovranno quindi attendersi immissioni di polveri, in parte nocive, per cui non si sarebbe nel campo della produzione artigianale. 4.2.2.Il convenuto è invece essenzialmente del parere che il senso dato dai ricorrenti 2 all'art. 46 cpv. 2 LE sulla zona artigianale non troverebbe riscontro né nella lettera, né nell'interpretazione logica e sistematica. Con riferimento in particolare alla definizione nel modello di legge edilizia e alla dottrina e giurisprudenza, il convenuto afferma che la produzione di beton prevista sarebbe chiaramente legata al fabbisogno del territorio comunale e non ad altri scopi come p.es. all'esportazione, per cui sarebbe da considerare un'attività artigianale anche per rapporto all'intensità di utilizzazione e al mercato di riferimento. Inoltre, lo scopo dell'art. 46 cpv. 2 LE non sarebbe di proibire lo stoccaggio di materiali che servono a un processo produttivo se essi sono collocati all'interno di un edificio, quindi invisibili ai terzi e protetti dal vento come nel caso dell'impianto di betonaggio in esame, bensì evidentemente quello di vietare depositi a cielo aperto di materiale d'estrazione, di scavo e di demolizione, per motivi estetici e per le emissioni che essi possono provocare. 4.3.1.Il punto di partenza per l'interpretazione di una norma giuridica è il suo testo. Se il testo di una norma non appare completamente chiaro o si presta a diverse possibili interpretazioni, la sua portata viene determinata tenendo conto del suo testo (interpretazione letterale), dei lavori preparatori (interpretazione storica), dello scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché della relazione con altri disposti
15 - (interpretazione sistematica). Secondo la prassi del Tribunale federale, il tribunale non deve privilegiare nessuno di questi metodi, bensì ispirarsi pragmaticamente a un pluralismo interpretativo (cfr. STF 1C_132/2015 del 16 agosto 2017 consid. 3.2; DTF 143 I 272 consid. 2.2.3). 4.3.2.L'autonomia comunale copre non solo la legislazione ma anche l'applicazione e l'interpretazione del diritto comunale autonomo. In caso di dubbio nell'interpretazione di una norma comunale, il Tribunale interviene pertanto soltanto in caso di abuso, eccesso o difetto del potere d'apprezzamento del comune; esso non può supplire all'interpretazione del comune con un'interpretazione che ritiene più opportuna (cfr. STA R 20 29 del 24 giugno 2021 consid. 3.1 con rinvii, R 19 25 del 10 dicembre 2019 consid. 5). 4.3.3.La LE non definisce il termine "azienda artigianale" e nemmeno specifica la distinzione tra produzione artigianale e industriale. Il testo di legge non appare dunque chiaro riguardo all'autorizzazione di un impianto di betonaggio in zona artigianale. Per l'interpretazione del termine "artigianale" il convenuto si è perciò riferito segnatamente al Modello di legge edilizia per i comuni grigionesi (MLE 2020), e più precisamente al relativo rapporto esplicativo. Secondo detto rapporto le zone commerciali risp. artigianali ("Gewerbezone") sono di regola rivolte ai bisogni di aziende artigianali locali, mentre le zone industriali offrono condizioni locali flessibili per stabilimenti di produzione non dipendenti dalla regione (traduzione dal tedesco della spiegazione all'art. 40 MLE 2020 ["Gewerbezone [Industriezone]"] a pag. 29 di detto rapporto). Il Tribunale non può contestare il fatto che il convenuto abbia fatto riferimento a questa descrizione per l'interpretazione della relativa norma comunale. Secondo quanto assicurato dalla convocata (cfr. presa di posizione del 6 luglio 2020 in fase di opposizione, pag. 7 seg. [doc. 7 convenuto]) e accertato dal convenuto, la produzione di beton nell'impianto previsto è destinata al
16 - fabbisogno locale. Sotto il profilo letterale, l'impianto di betonaggio in oggetto può dunque essere ritenuto un'attività artigianale. 4.3.4.Visto che il convenuto non vi ha fatto riferimento, il Tribunale può inoltre partire dal presupposto che i lavori preparatori sull'ultima revisione totale della pianificazione locale emanata nel 2003 o eventualmente sulla prima pianificazione locale del 1974 e la prima revisione negli anni 80 (interpretazione storica) non siano d'aiuto per la distinzione e definizione della zona artigianale. Per quanto ravvisabile, dal decreto di approvazione del Governo del 29 aprile 2003 sulla revisione totale accolta dal popolo il 2 settembre 2001 non si evincono considerazioni utili in questo senso. 4.3.5.Riguardo allo scopo perseguito dal legislatore con il disposto in discussione (interpretazione teleologica), SCOLARI ritiene che in mancanza di una definizione della nozione di industria risp. artigianato è essenzialmente il pregiudizio a cui l'attività può esporre il vicinato che ha indotto il legislatore comunale a distinguere l'industria dall'artigianato. Un criterio distintivo può allora essere ricercato nell'intensità dell'utilizzazione e degli effetti che questa provoca sulle adiacenze, piuttosto che nei procedimenti di lavorazione utilizzati, il volume e la qualità delle materie trattate (SCOLARI, Commentario LALPT/LE/LAC, 1996, pag. 250 con rinvio a RDAF 1983 190). Secondo l'opinione di SCOLARI sono dunque in particolare le emissioni sul vicinato ad essere determinanti. In questo senso, un impianto di betonaggio prevalentemente incapsulato in grado di limitare le emissioni può essere ritenuto conforme allo scopo della zona artigianale, malgrado una sua classificazione di impianto di per sé ad elevato inquinamento atmosferico. 4.3.6.Infine, dalla relazione con altri disposti (interpretazione sistematica), in special modo con l'art. 33 LE e lo schema delle zone, e in considerazione di quanto ritenuto al considerando precedente, discende che se l'impianto
17 - osserva i presupposti del grado di sensibilità fonica (GS), è in grado di contenere le emissioni di polveri e la sua attività lavorativa è limitata al giorno, esso può essere ritenuto di tipo artigianale e quindi mediamente molesto ed è dunque ammesso nella zona artigianale (cfr. art. 33 cpv. 1 secondo periodo LE secondo cui l'ammissibilità nelle varie zone dipende dai gradi delle emissioni causate dagli impianti; schema delle zone [art. 53 LE], secondo cui nella zona artigianale è permesso un grado delle emissioni mediamente molesto; art. 33 cpv. 2 cifra 2 LE secondo cui progetti di costruzione mediamente molesti sono quelli con emissioni usuali di tipo artigianale, le cui ore lavorative sono limitate al giorno. Essi devono osservare i presupposti del GS III). Se questo è il caso per l'impianto in esame, nonostante una sua classificazione di impianto di per sé ad elevato inquinamento atmosferico, verrà analizzato nei considerandi successivi. Va ancora rilevato che all'art. 46 cpv. 2 LE è sancito il divieto di depositare materiali d'estrazione, di scavo e di demolizione nella zona artigianale. Da questo divieto non è però dato dedurre, come invece fanno i ricorrenti 2, che sia proibito anche lo stoccaggio di materiali all'interno di un magazzino o capannone. L'interpretazione data dal convenuto all'art.
18 - ("circolazione sull'area industriale") e non in relazione alla zona pianificatoria. Parimenti ininfluente è la critica dei ricorrenti 2 secondo cui se avessero saputo che un impianto di betonaggio sarebbe stato ritenuto conforme alla zona artigianale si sarebbero opposti alla pianificazione locale. Come già menzionato sopra, determinante per l'ammissibilità nella zona artigianale non è tanto il tipo di impianto, quanto piuttosto le emissioni che causa (cfr. art. 33 cpv. 1 LE). Un impianto di betonaggio prevalentemente incapsulato (come quello in oggetto), che rispetti in special modo il grado di emissione fonica per la zona in questione e che non immetta polveri significative nelle particelle contigue può essere ritenuto mediamente molesto con emissioni usuali di tipo artigianale ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 cifra 2 LE e dunque conforme alla zona, nonostante una sua classificazione di impianto di per sé ad elevato inquinamento atmosferico. 5.I ricorrenti obiettano inoltre che l'impianto di betonaggio violerebbe la zona di protezione archeologica. 5.1.La zona di protezione archeologica attualmente in vigore tocca marginalmente l'impianto previsto a nord-ovest della particella. La disposizione applicabile per questa zona non è quella del diritto cantonale (art. 36 cpv. 2 LPTC in unione con l'art. 26 cpv. 3 LPTC) bensì ancora quella comunale di cui all'art. 68 LE (cfr. art. 107 cpv. 1 e 2 e contrario LPTC). Giusta l'art. 68 LE la zona di protezione archeologica protegge da distruzione arbitraria e da ogni genere di modificazione i luoghi conosciuti di rinvenimenti archeologici, come per esempio abitati, tombe, edifici e impianti ecc. di notevole valore archeologico (cpv. 1). Nella zona di protezione archeologica sono vietati edifici e impianti che ledono lo scopo della zona. Interventi indispensabili di ogni genere nel suolo sono ammessi solo con l'esplicito permesso del servizio archeologico (cpv. 2). L'utilizzazione a scopo agricolo e forestale è ammessa per principio.
19 - L'Autorità edilizia ordina le restrizioni necessarie dopo aver consultato il servizio archeologico (cpv. 3). 5.2.Il Servizio archeologico dei Grigioni nella e-mail del 26 ottobre 2020 (doc. 12 convenuto) ha comunicato che la zona di protezione archeologica andrebbe convertita in una zona archeologica e spostata verso sud-est, come già notificato nell'aprile 2020 al pianificatore locale a cui sono stati trasmessi i relativi dati. Di conseguenza, detto Servizio non aveva niente da eccepire al progetto qui in esame. La zona di protezione archeologica sovrapposta alla zona artigianale è però formalmente ancora in vigore. Considerato che il collocamento dell'impianto a nord-ovest con sconfinamento nella zona di protezione archeologica è necessario per motivi logistici e di limitazione dell'inquinamento per il vicinato, ossia per le abitazioni dei ricorrenti 2, si può reputare adempito il criterio dell'indispensabilità per un permesso eccezionale in base all'art. 68 cpv. 2 LE. Alternativamente, l'autorizzazione edilizia può fondarsi sulla clausola di eccezione generale dell'art. 82 cpv. 1 LPTC secondo cui se esistono condizioni straordinarie e l'osservanza delle disposizioni legali costituisce un rigore sproporzionato, l'autorità edilizia comunale può concedere delle eccezioni a singole norme edilizie o di zona, purché in tal modo non si ledano interessi pubblici e privati preponderanti. Le condizioni straordinarie sono date da una zona di protezione archeologica la cui estensione alla particella di costruzione n. M._____ non è (più) evidentemente giustificata. Tale zona ancora in vigore interessa attualmente soltanto una minima parte della particella in questione, per cui la sua osservanza divenuta totalmente superflua sarebbe sproporzionata. Interessi pubblici con un permesso eccezionale non ne vengono evidentemente lesi, in quanto la zona di protezione archeologica verrà prossimamente tolta dalla particella di costruzione M._____ con la revisione della pianificazione locale proprio perché sin d'ora non sussiste
20 - (più) un interesse pubblico alla sua esistenza in questa zona. La rispettiva censura dei ricorrenti inerente alla violazione della zona di protezione archeologica non comporta dunque l'annullamento della licenza edilizia. 6.Riguardo alla censura dei ricorrenti 1 di una presunta lesione delle prescrizioni sulla zona di pericolo 2, si osserva che la particella di costruzione n. M._____ in base al piano delle zone di pericolo dell'Ufficio foreste e pericoli naturali dell'8 febbraio 2017 (doc. 16 procedura R 20 155 convenuto) non si trova più in zona di pericolo 2. L'attuazione di detto piano nel piano delle zone vincolante per i cittadini è evidentemente prevista con la revisione della pianificazione locale, che tuttavia è ancora in corso. Dal punto di vista strettamente formale, occorre dunque soddisfare i requisiti della zona di pericolo 2 ancora in vigore, che però non sono adempiti a priori poiché manca la relativa autorizzazione dell'Assicurazione fabbricati giusta l'art. 38 cpv. 5 LPTC. Tuttavia, viste le condizioni straordinarie del caso, l'autorizzazione edilizia può fondarsi anche per questo aspetto sulla clausola di eccezione generale dell'art. 82 cpv. 1 LPTC. Per l'adempimento dei rispettivi requisiti si rimanda alle argomentazioni del considerando precedente. La censura dei ricorrenti 1 riguardo alla lesione delle prescrizioni sulla zona di pericolo 2 va pertanto respinta. 7.A mente dei ricorrenti la perizia fonica allegata alla domanda di costruzione sarebbe incompleta e infondata. 7.1.Secondo l'art. 11 cpv. 2 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) e l'art. 7 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) le emissioni prodotte dagli impianti nuovi devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (principio di prevenzione). Inoltre, la costruzione di impianti fissi nuovi è autorizzata solo se le emissioni foniche da essi prodotte non
21 - superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb, art. 7 cpv. 1 lett. b OIF). Se i valori di pianificazione sono rispettati, secondo la giurisprudenza vengono considerate economicamente sostenibili ulteriori misure preventive, solo se queste permettono di ottenere una riduzione sostanziale delle emissioni con oneri ridotti (cfr. DTF 124 II 517 consid. 5a). 7.2.L'impianto di betonaggio in discussione è indubbiamente un impianto fisso nuovo (art. 2 cpv. 1 OIF). Indiscusso è pure che le emissioni calcolate di detto impianto, la cui attività è limitata alle ore diurne (07.00-19.00, cfr. punto 1.3 dispositivo della licenza edilizia), non possono superare i valori di pianificazione nei luoghi fino a cui esse si propagheranno. Quali possibili ricettori entrano innanzitutto in considerazione gli edifici sulle particelle S._____ e T._____ (in zona villaggio) dei ricorrenti 2 risp. i relativi locali sensibili al rumore determinanti per il calcolo nonché l'abitazione in zona artigianale sulla particella n. Z., per le quali secondo il piano delle zone approvato dal Governo vale il GS III, per cui va rispettato il valore di pianificazione diurno di 60 dB (A) (cfr. piano delle zone; art. 33 cpv. 2 cifra 2 LE in unione con l'art. 53 LE [schema delle zone], art. 43 cpv. 1 lett. c nonché cifra 2 allegato 6 OIF). Inoltre vanno tenuti in conto anche i locali aziendali nelle vicinanze. Per l'ufficio nell'officina meccanica sulla particella n. AD. in zona artigianale (GS III), cioè un locale aziendale, occorre osservare suddetto valore di pianificazione aumentato di 5 dB (A) (cfr. art. 42 cpv. 1 OIF), quindi 65 dB (A); lo stesso dicasi in linea di principio per gli uffici nei magazzini comunali sulla particella n. AA.. Infine, per la zona di E. in cui si trova la particella della ricorrente 1 vale il GS II e quindi di giorno non possono essere superati i valori di pianificazione di 55 dB (A) (cfr. cifra 2 allegato 6 OIF). 7.3.Stando alla perizia fonica della AB._____ AG del 21 febbraio 2020 (doc. 5 convenuto) le valutazioni tramite apposito software (CadnaA versione 4.6)
22 - attestano che detto valore di pianificazione di 60 dB (A) è giusto rispettato nei punti di ricezione delle immissioni foniche considerati (locale sensibile al rumore al 2. piano rivolto verso l'impianto, cioè a nord-ovest, nelle rispettive case dei ricorrenti 2 [IP 01 e IP 02]). I livelli delle emissioni foniche delle tre diverse fasi di rumore adottati nella perizia (EQ01-03) si basano sulle misurazioni del produttore dell'impianto (AC._____ AG). Nella presa di posizione del 5 maggio 2020 (doc. 9 convenuto) l'UNA conferma che i valori della perizia sono plausibili e che il livello di valutazione risultante (Lr) corrisponde a 60 dB (A) nel punto più esposto al rumore. L'UNA ritiene inoltre che il calcolo della perizia andrebbe parzialmente corretto (coefficiente di direttività D c di 8 dB invece di 11 dB), per cui la potenza sonora e quindi il relativo livello di valutazione sarebbe stato sopravvalutato di circa 3 dB (A). Stando all'UNA, il valore di pianificazione sarebbe dunque presumibilmente rispettato in modo più evidente di come dimostrato nella perizia. 7.4.I ricorrenti eccepiscono innanzitutto che la perizia ha tenuto conto solo delle due case summenzionate sulle particelle S._____ e T._____ e non anche degli altri edifici nei dintorni, in particolare l'ufficio dell'officina meccanica sulla particella vicina n. AD., gli uffici comunali sulla particella n. AA. e l'abitazione sulla particella n. Z._____ nonché il E._____ della ricorrente 1. Il convenuto ribatte che le immissioni sono state calcolate soltanto presso le due abitazioni dei ricorrenti 2 perché sarebbero quelle più vicini all'impianto; per gli altri edifici più distanti vi sarebbero valori inferiori. Per i locali aziendali il rispetto delle prescrizioni foniche non sarebbe inoltre imposto. 7.5.L'opinione dei ricorrenti va condivisa. L'OIF non regola la protezione contro il rumore prodotto sull'area di un'azienda nella misura in cui colpisce l'edificio aziendale e le abitazioni annesse all'interno di detta area (art. 1 cpv. 3 lett. a OIF). Ne consegue per conclusione inversa che l'OIF tutela
23 - gli edifici aziendali e le abitazioni annesse contro i rumori prodotti su altre aree aziendali (da altre aziende) (cfr. implicitamente WOLF, Lärmschutzrecht, Nutzungsplanung und Baubewilligung in: AJP 9/99 pag. 1062 e WIDMER DREIFUSS, Planung und Realisierung von Sportanlagen in: ZStöR 2002, pag. 322). Di conseguenza, l'abitazione sulla particella n. Z._____ in zona artigianale nelle vicinanze dell'impianto previsto nonché l'officina sulla particella contigua n. AD._____ rientrano sotto la protezione dell'OIF. Per quanto riguarda l'abitazione sulla particella n. Z._____ va osservato che questa appartiene a un collaboratore di una delle imprese richiedenti. Ciononostante, questa correlazione non può comportare l'estromissione di tale abitazione dall'applicazione dell'OIF, dacché alla luce del compito pubblico che questa esegue di salvaguardare la salute, in primo luogo delle persone, da effetti nocivi o molesti (cfr. art. 74 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]; art. 15 LPAmb e art. 1 cpv. 1 e 39 cpv. 1 LPAmb) non vi è motivo per estendere l'eccezione prevista all'art. 1 cpv. 3 lett. a OIF a casi come quello di specie in cui vi è un assenso (in questo caso tacito visto che questi non si è opposto al progetto) da parte del proprietario di un'abitazione esposta al rumore. Dalla rappresentazione isofonica allegata alla perizia emerge che, pur tenendo conto di una possibile sopravvalutazione di 3 dB (A) del livello di valutazione come indicato dall'UNA, i valori di pianificazione molto probabilmente non sono rispettati né per l'officina sulla particella adiacente a quella di costruzione né molto verosimilmente per l'abitazione sulla particella n. Z._____ in zona artigianale, entrambe non considerate nel calcolo della perizia. Inoltre, non appare nemmeno chiaro se i valori sono rispettati per la zona E., pure non integrata nel calcolo della perizia. Infondata è a questo proposito l'obiezione del convenuto secondo cui l'OIF non andrebbe applicata al E. perché non rappresenterebbe un edificio con locali sensibili al rumore ai sensi dell'OIF e perché la relativa zona E._____ è situata fuori della zona edificabile. Il metodo di
24 - misurazione per gli edifici (per i quali le immissioni foniche sono determinate al centro delle finestre aperte dei locali sensibili al rumore [art. 39 cpv. 1 OIF]) non cambia nulla al fatto che l'OIF protegge in generale la salute della popolazione e quindi anche persone che soggiornano in zone non edificate sottostanti a una protezione fonica. L'appena citato art. 39 OIF, che regola il luogo della determinazione di immissioni foniche di impianti fissi, al cpv. 2 stabilisce che nelle zone non edificate di zone che richiedono una protezione fonica elevata, le immissioni foniche devono essere determinate ad 1.5 m dal suolo. Tantomeno vieta l'applicazione dell'OIF al E._____ il fatto che giusta l'art. 71 cpv. 2 LE l'Autorità edilizia dia delle direttive circa la realizzazione di misure per la protezione dalle emissioni nella zona E.. Indiscutibilmente, nel E. soggiornano persone e la pianificazione locale pretende il rispetto del GS II in tale zona. L'abitato di AI._____ (GS III) invece, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, vista la distanza di oltre 300 m dall'impianto non dovrebbe essere esposto a rilevanti immissioni foniche provenienti dall'impianto previsto. Lo stesso dicasi, riservata una nuova valutazione peritale, per l'insediamento dell'AM._____ (GS III) la cui casa più vicina dista ca. 150 m dall'impianto previsto. Riassumendo, la perizia appare incompleta riguardo ai summenzionati ricettori e al conseguente rispetto dei valori di pianificazione. 7.6.I ricorrenti obiettano inoltre che la perizia avrebbe considerato solo tre fonti di rumore e omesso altre fonti di rumore, quali i rumori degli altri impianti sulla stessa particella e su quelle vicine nonché i rumori secondari del traffico supplementare. 7.6.1.Innanzitutto, va osservato che per il rispetto dei valori di pianificazione di un impianto nuovo va tenuto conto esclusivamente dell'inquinamento fonico causato dal nuovo impianto (cfr. art. 40 cpv. 2 secondo periodo OIF).
25 - 7.6.2.I rumori provocati al di fuori degli impianti (i cosiddetti rumori secondari) vanno attribuiti agli impianti stessi qualora siano causati direttamente dall'utilizzo di quest'ultimi. Ciò si verifica ad esempio all'entrata e all'uscita da imprese artigianali o di veicoli dai parcheggi (cfr. Ufficio federale dell'ambiente [UFAM], Determinazione e valutazione dei rumori dell'industria e dell'artigianato, Aiuto all'esecuzione per gli impianti industriali e artigianali, 2016, [qui di seguito: Aiuto UFAM], pag. 10). Contrariamente all'affermazione dei ricorrenti secondo cui la perizia non avrebbe considerato le immissioni secondarie provenienti dal traffico pesante supplementare causato dall'impianto, si constata che la perizia ha tenuto conto delle emissioni degli autocarri e delle autobetoniere nelle diverse fasi di rumore. Trattandosi di calcoli fondati su un utilizzo da marzo a novembre, per il mantenimento dei valori di pianificazione non può essere ritenuto rilevante che – come rimarcato dai ricorrenti – in estate, quando la produzione di calcestruzzo è al massimo, le autobetoniere potrebbero essere obbligate a rimanere ferme in colonna con motore e botte accesi. Si tratta inoltre soltanto di un'ipotesi e verosimilmente limitata ad alcuni episodi. I ricorrenti censurano tuttavia oltre a ciò che non si sarebbe tenuto conto della fonte di rumore generato dal probabile parcheggio che verrà costruito per i dipendenti. In effetti, nei piani della domanda di costruzione figurano 6 posteggi, probabilmente per i dipendenti delle richiedenti. Visto che la convocata non ha partecipato alla procedura, non è dato sapere come mai nella perizia fonica non si sia integrato il parcheggio quale ulteriore fonte di rumore. Oltretutto, stando alla documentazione del progetto le autobetoniere possono essere lavate nella centrale di betonaggio con riutilizzo dell'acqua tramite apposito bacino. D'accordo con i ricorrenti si constata dunque che la perizia non ha tenuto conto nemmeno di questa fonte di rumore aggiuntiva. La perizia appare dunque incompleta anche sotto questi aspetti.
26 - 7.6.3.I ricorrenti criticano inoltre la mancanza di un confronto fra lo stato attuale delle emissioni provenienti dal traffico e il possibile aumento del traffico dovuto all'impianto (cfr. art. 9 lett. a OIF secondo cui l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve comportare il superamento dei valori limite d'immissione a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico; art. 33 cpv. 1 terzo periodo LE secondo cui per la valutazione delle emissioni deve essere tenuto in considerazione anche l'aumento prevedibile del traffico). Il convenuto controbatte che i quantitativi indicati nella perizia corrisponderebbero a ca. 8 veicoli pesanti al giorno. Sulla strada cantonale circolerebbero mediamente 211 veicoli all'ora, di cui 26 veicoli pesanti. A causa del nuovo impianto vi sarebbe da attendersi un traffico pesante aumentato al massimo di un veicolo all'ora, per cui l'aumento del traffico sarebbe praticamente irrilevante. Questo punto di vista può essere condiviso. Il rilevamento del traffico attuale da parte del convenuto secondo i dati pubblicati dal Cantone non viene contestato. Le 6 autobetoniere in partenza al giorno appaiono plausibili (dacché: 7000 m 3 di produzione annua : 180 giorni di esercizio ≈ 39 m 3 di beton al giorno : 7 m 3 di volume carico per betoniera ≈ 6 autobetoniere al giorno), come pure i 2 autocarri in arrivo con le materie prime (con capacità di carico di ca. 20 m 3 cadauno). Se si considera che le autobetoniere arrivano dalla e partono verso la strada cantonale sei volte al giorno e gli autocarri due volte al giorno, si può condividere la stima nella decisione impugnata secondo cui vi sarà un aumento del traffico indotto dall'impianto di ca. 1 mezzo pesante all'ora. Si noti tuttavia che considerando ogni arrivo dalla e ogni partenza verso la strada cantonale il calcolo si raddoppia a ca. 2 mezzi pesanti all'ora. Di fronte ai 26 veicoli pesanti all'ora, l'aumento del traffico sulla strada cantonale dovuto all'attività dell'impianto può pertanto essere ritenuto trascurabile. Ciò anche includendo l'aumento del traffico leggero dovuto alle probabili 6 vetture per i dipendenti. Non è dunque necessario calcolare
27 - lo stato attuale delle emissioni del traffico, l'aumento di traffico dovuto all'impianto e se detto aumento supera i valori limite d'immissione, poiché non vi sono indizi che tali valori sarebbero superati con l'aumento di traffico dovuto al nuovo impianto. L'obiezione dei ricorrenti secondo cui sarebbero da calcolare 12 mezzi pesanti al posto degli 8 ritenuti dal convenuto in base ai quantitativi indicati nella perizia, non è dimostrata. Si noti che i ricorrenti (1) calcolano con 4 m 3 di carico per betoniera e non 7 m 3 . Inoltre, secondo i ricorrenti occorrerebbe considerare ulteriori viaggi per presunti lavaggi successivi delle autobetoniere. In effetti, secondo la domanda di costruzione, vi è la possibilità di lavaggio delle autobetoniere presso la centrale di betonaggio. Ma questo non significa che esse a fine giornata dal cantiere ritornino per forza alla centrale di betonaggio per il lavaggio finale. Ciò può avvenire anche sul cantiere o in rimessa. E pur volendo considerare dei viaggi aggiuntivi per il lavaggio a fine giornata la stima sul traffico dei mezzi pesanti (autobetoniere e autocarri di fornitura di materie prime) non si discosterebbe in modo rilevante da quella ammessa nella licenza edilizia di 1 risp. 2 mezzi pesanti all'ora. L'ulteriore allegazione dei ricorrenti secondo cui le richiedenti quale piccola impresa non userebbero delle autobetoniere bensì dei piccoli furgoni per il rifornimento di calcestruzzo non è suffragata e anche ammettendone la fondatezza, un possibile superamento dei valori limite d’immissione del traffico stradale non sarebbe comunque reso verosimile, siccome bisognerebbe tener conto che se da un lato vi sarebbero più veicoli, dall'altro questi singolarmente, essendo più piccoli, causerebbero molto probabilmente meno rumore delle autobetoniere. 7.7.I ricorrenti eccepiscono inoltre che la perizia invece di tener conto di più riflessioni del rumore (ad es. delle riflessioni contro più edifici, muri o altre barriere), avrebbe considerato unicamente le riflessioni di primo grado del rumore come da funzione standard del software Cadna. Secondo i
28 - ricorrenti andava tenuto conto di tutti i possibili riflessi del rumore, segnatamente dagli altri immobili e capannoni situati a nord dell'impianto previsto e della palizzata che delimita la zona artigianale. Il convenuto ribatte che la possibilità di aree ancora più sensibili al rumore a causa di un rumore riflesso apparirebbe inverosimile. Stando al convenuto, non vi sarebbero ostacoli particolari evidenzianti una concreta possibilità di rifrazione, per cui ci si dovrebbe attenere alla prassi ordinaria in materia con criterio determinante della distanza. Vista la tecnicità della materia, il Tribunale non ha la competenza per stabilire se nella perizia fonica andava applicato un grado di riflessione superiore. Tuttavia secondo l'allegato 2 all'OIF (che pone le esigenze relative ai metodi di calcolo e agli strumenti di misura) i metodi per il calcolo delle immissioni foniche devono considerare, tra gli altri, gli effetti delle costruzioni e degli ostacoli naturali sulla propagazione del suono (attenuazione dovuta agli ostacoli e riflessioni) (cifra 1 cpv. 1 lett. d allegato 2 OIF). Giusta il cpv. 2 di detta norma l'UFAM raccomanda alle autorità esecutive metodi di calcolo adeguati in base allo stato della tecnica. Nel succitato Aiuto UFAM non si accenna alle riflessioni. Per quanto intravedibile, l'UFAM non ha rilasciato delle raccomandazioni pertinenti al caso di specie riguardo alle riflessioni del rumore. Per quanto ha potuto appurare il Tribunale, in generale vanno considerate riflessioni di primo grado (come è stato fatto nel caso di specie), mentre un grado di riflessione superiore s'impone soltanto in casi particolari, p. es. in presenza di un canyon urbano o di grandi pareti riflettenti (cfr. Aiuto all'esecuzione dell'Ufficio tecnico turgoviese "Bauen in lärmbelasteten Gebieten, Anforderungen nach Art. 22 USG/Art. 31 LSV", luglio 2018, cifra 2.8 pag. 3). In questo caso si rileva che la barriera di schermatura che circonda l'area artigianale in questione (cfr. doc. 7 e 8 ricorrenti 1), riservata una nuova valutazione peritale, non può essere ritenuta rilevante vista la sua altezza di ca. 2 m (tuttalpiù questa sembra schermare risp. riflettere il rumore nella direzione opposta delle case dei
29 - ricorrenti 2). La parete del capannone/officina meccanica sulla particella n. AD._____ adiacente a quella di costruzione appare invece di dimensioni importanti e secondo l'illustrazione simulata nella perizia la fonte di rumore principale è nel punto di consegna del beton, che verrebbe a trovarsi a ca. 20 m di detta parete. Posto che la convenuta non avendo partecipato alla procedura non ha contestato le relative obiezioni dei ricorrenti, appare opportuna una rivalutazione anche del grado di riflessione da applicare in considerazione di tutti gli elementi potenzialmente riflettenti. 7.8.I ricorrenti contestano inoltre i livelli di potenza sonora applicati nella perizia nelle relative fasi di rumore, che si rifanno ai dati forniti dal produttore sulle misurazioni del rumore di impianti di betonaggio esistenti eseguite negli anni 2000 e 2007, come da allegato alla perizia fonica ("Lärmmessungen bei bestehenden Betonmischanlagen" della Ammann AG del 31 gennaio 2020). Secondo i ricorrenti, dette misurazioni non corrisponderebbero al tipo di impianto (CBS 105 SL Elba [cfr. rapporto tecnico della Ammann AG del 13 dicembre 2019 allegato alla domanda di costruzione, pag. 2]) e di montaggio previsto. I ricorrenti non riescono tuttavia a dimostrare che i livelli di potenza sonora misurati non possono essere applicati al calcolo delle emissioni foniche dell'impianto in esame, sebbene queste misurazioni si riferiscano apparentemente a diversi tipi di impianto di betonaggio dello stesso produttore. Va poi notato che l'UNA non ha avuto niente da ridire a tal proposito. 7.9.I ricorrenti obiettano in più che la perizia non avrebbe assolutamente considerato la fornitura di cemento nelle tramogge come ulteriore fonte di rumore EQ02. In effetti, nella fase EQ02 (fornitura degli aggregati) si è distinto tra quattro differenti granulometrie (sabbia, pietrisco, e due tipi di ghiaia). La fornitura del legante, il cemento, non è menzionato. Anche questo elemento necessita dunque di un chiarimento, dato che la convocata non avendo partecipato alla procedura non ha fornito
30 - indicazioni a tal riguardo. La perizia va dunque ritenuta incompleta anche in questo senso. 7.10.I ricorrenti eccepiscono che dalla perizia fonica non risulterebbe se i tre tipi diversi di emissioni (EQ01-03) siano stati inseriti nel software Cadna in modo singolo oppure se queste fonti di rumore siano state sommate, ciò che sarebbe più realistico ed esigibile. In effetti dalla perizia non risulta come si sia giunti al livello di valutazione Lr. Gli effetti del rumore in questo caso sono stati suddivisi in tre fasi risp. tre fonti (EQ01-03), per cui devono essere stati calcolati tre livelli di valutazione parziali (Lr, i), che però non si evincono dalla perizia (il livello di valutazione Lr è il risultato della somma energetica dei livelli di valutazione parziali Lr,i, in questo caso Lr,1-3 [cfr. Aiuto UFAM pag. 25]). Siccome la perizia appare incompleta già per i motivi suesposti e vista la tecnicità della materia, il Tribunale rinuncia a procedere d'ufficio alla verifica di questo aspetto. Spettava alla convenuta, che, si ribadisce, non ha partecipato alla presente procedura, fornire indicazioni al proposito. 7.11.Infine, i ricorrenti osservano che la perizia si fonda esclusivamente su di una stima della produzione di calcestruzzo (7000 m 3 all'anno) e dei quantitativi di aggregati (ghiaia, sabbia e ghiaione). Stando ai ricorrenti, se il calcolo venisse eseguito con l'effettiva capacità di produzione oppure con una stima realistica della produzione di calcestruzzo, anche considerando i futuri cantieri di AE._____ AG per il rinnovo della Centrale a AN._____ e per gli interventi a X._____ nonché il progetto "AJ.______ di X._____", così come i quantitativi effettivi di materie prime, i valori di immissione [intesi sono verosimilmente i valori di pianificazione e non i valori limite d'immissione] non potrebbero essere rispettati. Questa censura non può essere accolta. Evidentemente, alla base del calcolo non può esservi la capacità potenziale di un impianto, quando questo effettivamente non verrà sfruttato al massimo della sua potenzialità.
31 - Inoltre, i ricorrenti non sostanziano e non dimostrano come mai la stima alla base della perizia sul quantitativo di produzione di beton all'anno e sui quantitativi di materie prime impiegate non sia realistica. I ricorrenti si limitano a rimarcare che al riguardo andrebbero considerati i futuri cantieri in valle, ma al momento non è dato sapere se questi cantieri saranno effettivamente forniti dall'impianto in discussione. D'accordo con i ricorrenti 1, appariva tuttavia più opportuno limitare la produzione annua di beton già nella licenza edilizia ad al massimo 7'000 m 3 . Va infatti rammentato che, se la produzione, contrariamente a quanto assunto, dovesse aumentare, potranno sì essere richieste delle misurazioni foniche e in caso di superamento dei valori limite d'esposizione dovranno essere ordinate delle relative misure (potenzialmente anche una limitazione della produzione giornaliera di beton); ma con le misurazioni effettive occorrerebbe attenersi solamente ai valori (più miti) d'immissione. Pertanto, non appare corretto approvare l'impianto secondo un calcolo che ora rispetta i valori di pianificazione ma che potrebbe benissimo essere superato da una maggiore produzione. 7.12.Riassumendo, la perizia fonica appare incompleta riguardo ai possibili ricettori d'immissioni foniche indotte dall'impianto e al relativo rispetto dei valori di pianificazione in questi ulteriori punti di ricezione (consid. 7.5), alle fonti di rumore (omissione del parcheggio e delle operazioni di lavaggio quali possibili ulteriori fonti di rumore [consid. 7.6.2] e della consegna di cemento nella fonte di rumore EQ02 [consid. 7.9]), alle riflessioni del rumore (consid. 7.7) e alla somma delle fonti di rumore (consid. 7.10). Non si può dunque accertare che l'impianto previsto rispetti i valori di pianificazione. Inoltre, onde evitare un potenziale raggiro di detti valori, la licenza edilizia doveva contenere una limitazione circa la produzione massima di beton consentita (consid. 7.11).
32 - 8.I ricorrenti 2 criticano inoltre l'inosservanza del principio di prevenzione, dapprima riguardo alle emissioni foniche. 8.1.Come già menzionato sopra, per nuovi impianti non basta osservare i valori di pianificazione (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b OIF e art. 23 LPAmb), ma occorre pure applicare il principio di prevenzione (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a OIF; art. 11 cpv. 2 LPAmb), per cui a titolo preventivo si può pretendere una limitazione maggiore delle emissioni foniche, purché sia esigibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (cfr. DTF 141 II 476 consid. 3.2 e 3.4; STF 1C_506/2008 consid. 3.3, 1C_204/2015 consid. 3.7.) 8.2.Nel caso di specie, si può ritenere che concretamente sono già state prese delle misure preventive sotto forma di una limitazione dell'esercizio alle ore diurne (07.00-19.00), dell'incapsulamento di gran parte dell'impianto e della scelta dell'ubicazione che verosimilmente rappresenta il miglior compromesso per tutti i vicini. D'altronde, senza queste misure (salvo quella dell'ubicazione) bisognava innanzitutto analizzare se era ancora data la conformità alla zona. Ad ogni modo, i ricorrenti 2 evidenziano a ragione che nella perizia fonica risp. nella domanda di costruzione non solo manca una motivazione dettagliata sulla scelta del luogo previsto per l'impianto sotto il profilo del principio di prevenzione (preferenza all'ubicazione con il minor impatto fonico se tecnicamente realizzabile ed economicamente sopportabile), ma non sono affatto indicate quali misure preventive sono state intraprese. Anche in questo senso la perizia risp. la domanda di costruzione si rileva perciò incompleta. 9.I ricorrenti fanno inoltre valere una violazione delle immissioni di polvere. 9.1.Stando ai ricorrenti, sarebbe evidente che l'impianto in questione provochi notevoli quantitativi di polveri anche nelle vicinanze, soprattutto a causa
33 - del processo di scarico delle materie prime all'aperto e del traffico di mezzi pesanti sulla rispettiva area. Il convenuto avrebbe pertanto dovuto esigere una previsione concreta delle emissioni di polvere e successivamente definire concretamente le misure da intraprendere per evitarne la formazione, quali l'obbligo di scaricare le materie prime all'interno di un capannone o edificio, l'obbligo di irrigazione durante lo scarico delle stesse, l'obbligo di irrigazione e di pulizia del fondo in questione, la produzione massima annua, ecc. Le condizioni imposte nella licenza edilizia al riguardo sarebbero vaghe, indeterminate e riprenderebbero unicamente il contenuto delle disposizioni legali nell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS; 814.318.142.1) e di conseguenza non sarebbero attuabili, per cui non potrebbero essere riconosciute. Inoltre, i ricorrenti 2 avanzano una violazione del principio di prevenzione anche riguardo alle immissioni di polveri. I ricorrenti 2 eccepiscono essenzialmente che la domanda edilizia non indica quali sono le misure che sono messe in opera per ridurre nella misura massima possibile le emissioni. I ricorrenti 2 avrebbero il diritto di sapere con quale impianto e quali tecniche si intende assicurare in particolare la riduzione di polveri nocive. I ricorrenti 2 sostengono che devono potersi opporre se la tecnica usata non permette di raggiungere lo scopo. L'aspetto della prevenzione stando ad essi non potrebbe venir rinviato a una fase successiva. Il progetto potrebbe essere modificato in modo sostanziale a dipendenza delle misure adottate. Le relative aggiunte (camini, aspiratori, ecc.) non sarebbero aspetti secondari che possono essere rinviati a un procedimento successivo. Inoltre, mancherebbe una valutazione di come l'impianto potrebbe essere collocato per ridurre le emissioni al minimo. 9.2.Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d'emissione fissate nell'allegato 1 (art. 3 cpv. 1 OIAt). Giusta l'art. 4 cpv. 1 OIAt l'autorità limita preventivamente,
34 - nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d'emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile. Secondo l'art. 5 cpv. 1 OIAt se c’è da aspettarsi che un impianto previsto provochi immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l'autorità decide limitazioni completive o più severe delle emissioni. 9.3.La centrale di betonaggio in esame è indubbiamente un impianto provocante un elevato inquinamento atmosferico e quindi sottostante al consenso dell'UNA (art. 13 cpv. 1 della Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente [Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb; CSC 820.100] e 4 cpv. 1 lett. f in unione con l'allegato 1 dell'Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente [OCPAmb; CSC 820.110]). Con decisione del 5 maggio 2020 (doc. 10 convenuto) l'UNA ha autorizzato l'impianto progettato a determinate condizioni. Queste condizioni sono state riprese nella licenza edilizia. Relativamente alle emissioni di sostanze nocive nell'aria al punto 1.1.1 lett. b del dispositivo della licenza edilizia impugnata è stata posta la condizione secondo cui in base alla cifra 41 allegato 1 OIAt (disposizioni generali sulla polvere) se il flusso di massa della polvere è pari o superiore a 0.20 kg/h, le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3. Inoltre, in linea con la cifra 43 allegato 1 OIAt sono state imposte le seguenti misure relative alle operazioni di trattamento, immagazzinamento, trasbordo e trasporto (punto 1.1.1 lett. d dispositivo licenza edilizia): "Se nell'esercizio dell'impianto di betonaggio possono svilupparsi elevate emissioni di polveri [sia notato per inciso che la cifra 43 cpv. 1 allegato 1 OIAt utilizza il termine "emissioni di polvere considerevoli"] nel corso di operazioni quali il trasporto su nastro, la classificazione o il riempimento di materiali suscettibili di produrre polvere, i gas di scarico
35 - polverosi devono essere ricuperati e convogliati in un impianto per la captazione della polvere. In caso di immagazzinamento e di trasbordo all'aperto di materiali suscettibili di produrre polvere devono essere presi provvedimenti al fine di impedire emissioni considerevoli di polvere. Nel trasporto di materiali suscettibili di produrre polvere devono essere usati dispositivi di trasporto che impediscano l'insorgere di emissioni considerevoli di polvere. Se la circolazione sull'area industriale provoca emissioni considerevoli di polvere, le strade devono essere mantenute esenti da polvere." La licenza edilizia riporta inoltre in special modo le condizioni di cui all'art. 6 OIAt (Captazione ed evacuazione delle emissioni) come segue (punto 1.1.1 lett g dispositivo licenza edilizia): "Conformemente all'art. 6 OIAt, le emissioni devono essere captate nel modo più completo possibile e il più vicino possibile al luogo della loro origine, ed essere evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive. Di regola esse devono essere espulse tramite condotte di scarico dell'aria al di sopra del tetto. L'altezza minima sul tetto viene determinata in base alle Raccomandazioni sui camini dell'UFAM. Le emissioni allo sbocco delle condotte di scarico devono poter avvenire verticalmente verso l'alto e senza ostacoli. Non sono consentiti cappelli e calotte, che impediscono una tale evacuazione." 9.4.Nel caso di specie la limitazione d'emissione di polvere imposta nella licenza edilizia in esame è fissata alla cifra 41 allegato 1 OIAt; e ciò non nel senso di un criterio minimo (il quale secondo il principio di prevenzione andrebbe inasprito se economicamente sopportabile). In linea di principio, tale limitazione ottempera dunque già di per sé al principio di prevenzione (cfr. WAGNER PFEIFER, Umweltrecht Allgemeine Grundlagen, 2017, marg. 421). Purché tale limitazione d'emissione sia osservata, fondamentalmente non serve dunque una valutazione – richiesta dai ricorrenti – di come l'impianto potrebbe essere collocato per ridurre le emissioni di polvere al minimo. Inoltre, nella licenza edilizia in oggetto sono
36 - state decretate delle limitazioni complementari nel senso delle sopra descritte misure relative alle operazioni di trattamento, immagazzinamento, trasbordo e trasporto nonché di captazione ed evacuazione delle emissioni. Data l'autorizzazione dell'UNA, si può partire dal presupposto che attraverso queste misure non si superi la limitazione di 20 mg/m 3 di emissioni totali sotto forma di polvere nel caso in cui il flusso di massa della polvere è pari o superiore a 0.20 kg/h. Tuttavia, come rimarcato dai ricorrenti, le relative misure decretate con la licenza edilizia per far rispettare suddetta limitazione di emissione di povere non sono formulate in modo concreto. I ricorrenti segnalano giustamente che la fornitura delle materie prime, stando ai piani, avviene completamente all'aperto con relativo trasporto su nastro all'interno del capannone. C'è pertanto da aspettarsi che lo scarico di materiale all'aperto provochi considerevoli immissioni di polveri, soprattutto per le abitazioni vicine dei ricorrenti 2 (la più vicina dista appena 50 m dal punto di scarico). Viste le polveri importanti che potrebbe generare lo scarico di materie prime, è altamente probabile che bisognerà prendere dei provvedimenti per impedire emissioni considerevoli di polvere. Non è pertanto escluso che si rendano necessarie delle costruzioni importanti di limitazione delle emissioni di polvere (quale un incapsulamento del punto di fornitura). Queste misure, come osservano i ricorrenti 2, non possono essere reputate di natura secondaria, perché potrebbero comportare una modifica rilevante dei piani progettuali, per cui in osservanza del principio di coordinazione le prescrizioni per la limitazione delle emissioni di polvere in tal caso devono poter essere valutate in sede di autorizzazione del progetto di costruzione (cfr. DTF 1C_615/2017 del 12 ottobre 2018 consid. 2.5). Nel caso di specie, l'UNA e il convenuto avrebbero quindi dovuto valutare la problematica delle emissioni di polvere nel punto di scarico e se del caso fissare delle condizioni più precise (cfr. in tal senso decisione del Tribunale amministrativo del Canton Svitto RRB 1085 del 19 novembre
37 - 2013 consid. 6). L'imposizione al punto 1.1.1 lett. h del dispositivo della licenza edilizia – che integra quanto deciso dall'UNA nell'autorizzazione supplementare di approvazione di un impianto a elevato inquinamento atmosferico del 5 maggio 2020 – secondo cui il rispetto dei valori limite viene sorvegliato mediante misurazioni e controlli periodici, dei quali il primo è da effettuare entro tre mesi e al più tardi entro 12 mesi dopo la messa in esercizio dell'impianto, non può ovviare a questo difetto in fase di autorizzazione della costruzione dell'impianto. Il ricorso va dunque accolto anche in questo punto. 10.I ricorrenti 1 censurano infine una violazione delle norme sulla sicurezza del traffico. 10.1.I ricorrenti 1 sottolineano che la strada cantonale non ha una preselezione per accedere alla particella n. M._____ risp. alla zona artigianale. In più, l'accesso dovrebbe garantire lo scambio di due autocarri a causa del forte aumento di traffico. Oltre a ciò, gli automezzi lascerebbero del fango sulla carreggiata, cosa che comprometterebbe la sicurezza della strada cantonale. Vi sarebbe poi già un grande traffico di autocarri proveniente dalla zona artigianale che usa il medesimo accesso. Inoltre, a soli 115 m da esso vi sarebbe lo svincolo per "AF." già molto frequentato, segnatamente per accedere ai magazzini comunali, al punto d'appoggio cantonale, ai maggesi di AH., all'abitato di AI._____ e al E._____ AG._____ dei ricorrenti. 10.2.Queste obiezioni vanno rigettate. Come osserva il convenuto, l'accesso alla strada cantonale (con limite di velocità di 60 km/h) per l'impianto progettato è stato realizzato nell'ambito del piano di quartiere per l'urbanizzazione dell'intera area artigianale. In considerazione del marginale aumento di traffico dovuto all'impianto (v. sopra consid. 7.6.3),
38 - non appare necessaria un'autorizzazione supplementare per questo accesso. 11.In conclusione, non è accertato che l'impianto di betonaggio progettato rispetti i valori di pianificazione, poiché la perizia fonica e la licenza edilizia vanno ritenute incomplete (v. sopra consid. 7.12). Inoltre, la domanda di costruzione non ha valutato nel dettaglio il principio di prevenzione (v. sopra consid. 8.2) e le misure contro l'inquinamento polveroso andavano valutate e se del caso definite nella licenza edilizia almeno per quanto riguarda la captazione delle polveri nella fase di scarico delle materie prime nell'apposito recipiente e nastro trasportatore all'aperto (v. sopra consid. 9.4). Il ricorso va pertanto accolto, per quanto si entri nel merito (v. sopra consid. 1.2.2). Di conseguenza, la licenza edilizia e le decisioni su opposizione del 27 ottobre 2020 sono annullate. Si giustifica il rinvio dell'incarto al convenuto per completamento della domanda di costruzione, nuovi accertamenti e nuova valutazione. 12.Visto l'esito della controversia, le spese procedurali composte da una tassa di Stato fissata a CHF 4'000.00 e spese di cancelleria sono accollate al soccombente convenuto (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). La convocata non è chiamata ad assumersi parte di queste spese, in quanto non ha partecipato alla presente procedura. Il convenuto deve inoltre rifondere ai ricorrenti le necessarie spese di patrocinio per questa procedura (cfr. art. 78 cpv. 1 LGA). Nella nota d'onorario il patrocinatore dei ricorrenti 1 fa valere delle prestazioni totali di CHF 5'199.90, composte da un onorario di CHF 4'687.50, spese del 3 % sull'onorario e su tutto il 7.7 % di IVA. Alla base dell'onorario netto di CHF 4'687.50 vi è una tariffa oraria di CHF 250.00 e un dispendio di 18.75 ore. Queste prestazioni appaiono giustificate e vanno rimborsate da parte del convenuto. Il patrocinatore dei ricorrenti 2 rivendica invece delle prestazioni totali pari a CHF 9'871.10, con onorario al netto di CHF 9'540.00. La tariffa oraria messa in conto dal
39 - patrocinatore dei ricorrenti 2 di CHF 270.00 è stata pattuita e può essere riconosciuta secondo prassi di questo Tribunale, mentre le 35 ore 20 minuti fatturate appaiono eccesive rispetto alle 18.75 ore dichiarate dall'avvocato dei ricorrenti 1. Pertanto gli vengono riconosciute al massimo 18.75 h. Inoltre, le spese vive di CHF 44.90, conteggiate oltre alle spese di cancelleria del 3 % sull'onorario, vanno considerate incluse nella tariffa oraria. Ne discende un diritto dei ricorrenti 2 a indennizzo delle spese ripetibili pari a CHF 5'615.90 (onorario di CHF 5'062.50 [270.00 x 18.75] x 1.03 [spese] x 1.077 [IVA]). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.I ricorsi R 20 113 e R 20 115 sono accolti per quanto ricevibili. La licenza edilizia del 27 ottobre 2020 e le decisioni su opposizione del 27 ottobre 2020 sono annullate. L'incarto è rinviato al Comune di E._____ per completamento della domanda di costruzione, nuovi accertamenti e nuova valutazione. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF4'000.00
e le spese di cancelleria diCHF844.00 totaleCHF4'844.00 Tali spese sono poste a carico del Comune di E.. 3.Il Comune di E. deve rifondere a U._____ e B._____ CHF 5'199.90 (IVA inclusa) nonché a C._____ e D._____ CHF 5'615.90 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto]
40 - 5.[Comunicazioni]