VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 19 67 5a Camera PresidenzaRacioppi GiudiciMeisser, Audétat AttuarioPaganini SENTENZA del 5 gennaio 2021 nella vertenza di diritto amministrativo A., rappresentato dall'avv. dr. Marco Lucchini, ricorrente contro Comune di B., rappresentato dall'avv. Giorgio Battaglioni, convenuto e
2 - E._____, rappresentata dall'avv. Nicola Delmuè, convocata concernente opposizione edilizia
3 - Fattispecie: 1.Il 12 aprile 2018 la E., (qui di seguito: committente) ha presentato al Comune di B. una domanda di costruzione per la realizzazione di un complesso residenziale sulla particella n. 1995, in zona nucleo, comprendente la costruzione di tre nuovi edifici e il riattamento dei due edifici esistenti. Il progetto è stato esposto dal 24 maggio 2018 al 13 giugno
2.Contro di esso sono pervenute tre opposizioni che hanno portato alla modifica del progetto e a una conseguente nuova pubblicazione tra il 7 e il 27 novembre 2018. Contro la modifica del progetto sono state inoltrate due opposizioni, fra cui quella datata 19 novembre 2018 di A., proprietario della particella confinante n. 1996. A seguito delle opposizioni, la committente ha inoltrato una nuova modifica di progetto, di cui A. è stato informato dal Municipio con lettera del 16 aprile 2019. I piani modificati sono stati messi a disposizione per visione fino al 29 aprile 2019. 3.In data 26 aprile 2019 A._____ ha presentato una nuova opposizione, confermando quanto già affermato nell'opposizione del 19 novembre 2018. 4.Con decisione 4/29 luglio 2019 il Municipio ha respinto l'opposizione di A._____ e rilasciato la licenza edilizia ai sensi dei considerandi. 5.Avverso questa decisione (e la licenza edilizia), il 26 agosto 2019 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendone l'annullamento. 6.Nella presa di posizione del 30 settembre 2019 il Comune di B._____ (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso. In stessa data anche la committente (qui di seguito: convocata) ha chiesto il rigetto del ricorso.
4 - 7.Nel secondo scambio di scritti le parti hanno confermato i loro petiti. Considerando in diritto: 1.1.La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare il ricorso contro la decisione su opposizione di rilascio della licenza edilizia (e contro la licenza edilizia stessa) del 4/29 luglio 2019 del convenuto è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione al ricorso del ricorrente, legittimo opponente in qualità di vicino nella procedura di opposizione, è pacifica (cfr. art. 50 LGA). Essendo inoltre tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (cfr. art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA) il ricorso è dunque ricevibile. 1.2. La richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva d'oggetto con la presente decisione. 2.Innanzitutto, vanno esaminate le censure formali risp. le asserite lesioni delle norme procedurali. 2.1.In primo luogo, il ricorrente lamenta una lesione del diritto di essere sentiti. 2.1.1. Stando al ricorrente, l'ingegnere comunale, responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, gli avrebbe negato la messa a disposizione di parte dei documenti dell'incarto. La convocata e il convenuto ribattono che il ricorrente avrebbe sempre potuto consultare l'intera documentazione. La convocata specifica che l'unico limite sarebbe stato quello di non poterli portare con sé a domicilio.
5 - 2.1.2. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) concerne tutte quelle facoltà che vanno riconosciute al cittadino affinché possa far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 I 279 consid. 2.3 e 134 I 140 consid. 5.3). Il diritto di essere sentiti ha natura formale, e la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata. Per giurisprudenza, una lesione del diritto di essere sentiti può essere tuttavia sanata qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere d'esame dell'istanza inferiore e l'interessato non subisca pregiudizio dalla concessione successiva del diritto negatogli (DTF 138 II 77 consid. 4; 137 I 195 consid. 2.2 seg. e 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.1.3. Dinanzi al Tribunale amministrativo il ricorrente ha potuto prendere visione dell'intero incarto. Stando agli atti sembra, tuttavia, che in procedura d'opposizione il convenuto abbia ingiustamente negato al ricorrente il diritto di fare delle fotocopie degli atti (cfr. per il diritto al riguardo STF 5A_557/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 2.1 con rinvii; PTA 2003 n.
6 - ricorrente. Una lesione del diritto di essere sentiti in questo senso non è data. 2.2.Laddove il ricorrente censura una violazione dell'art. 46 cpv. 3 dell'Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110), asserendo che non sarebbe stato rispettato il termine di evasione della decisione su opposizione di tre mesi dalla chiusura dell'esposizione pubblica, non può trovare assenso. 2.2.1. Giusta questa norma, per progetti di costruzione con opposizioni il termine per l'evasione delle decisioni edilizie è al massimo di tre mesi dalla chiusura dell'esposizione pubblica. 2.2.2. I piani definitivi, modificati (per la seconda volta) in seguito all'opposizione del 19 novembre 2018 del ricorrente, sono stati messi a disposizione per visione fino al 29 aprile 2019 (doc. 10 convenuto). L'ultima opposizione del ricorrente è avvenuta il 26 aprile 2019. La decisione impugnata è stata emanata il 29 luglio 2019. Sebbene il termine di esposizione del progetto modificato (per la prima volta) sia scaduto il 27 novembre 2018, in questo caso non è dato ritenere che vi sia una violazione dell'art. 46 cpv. 3 OPTC. Va infatti presunto che le ultime modifiche del progetto abbiano riguardato soltanto ancora gli opponenti al progetto con la prima modifica, per cui, al posto di una nuova esposizione pubblica, in analogia alle disposizioni sulla procedura del piano di quartiere (cfr. art. 18 cpv. 4 OPTC), in questo caso è dato ritenere che bastava concedere a questi la possibilità di visionare (l'ultima) modifica del progetto e di presentare nuovamente opposizione, cosa che qui è stata garantita. La decisione è poi stata presa entro tre mesi dall'ultima opposizione del ricorrente del 26 aprile 2019. Ad ogni modo, se anche si fosse infranto l'art. 46 cpv. 3 OPTC, ciò non comporta l'annullamento della procedura. L'appello all'art. 46 cpv. 3 OPTC da parte del ricorrente difetta dunque di un interesse degno di protezione.
7 - 2.3.Inoltre, nemmeno l'argomentazione circa la violazione dell'art. 43 cpv. 3 OPTC può essere condivisa. 2.3.1. Giusta questa norma, le modine possono essere tolte prima del passaggio in giudicato dell'evasione della domanda di costruzione solo con il consenso dell'autorità edilizia comunale. In ogni caso esse devono essere lasciate sul posto per tutta la durata dell'esposizione pubblica. Una volta passata in giudicato la decisione edilizia, le modine devono essere allontanate senza indugio. 2.3.2. Per mezzo della fattura del 9 agosto 2019 dello studio di geomatica (doc. 6 convocata) la convocata ha dimostrato che le modine sono state smontate il 6 agosto 2019, quindi dopo l'emanazione della decisione impugnata. Posto un consenso tacito dell'Autorità edilizia (Municipio) alla loro rimozione, non è intravedibile una violazione dell'art. 43 cpv. 3 OPTC. Ma pur ammettendo che, come sostenuto dal ricorrente, le modine siano state allontanate senza attendere il consenso del Municipio, e di conseguenza che l'art. 43 cpv. 3 OPTC sia stato disatteso, ciò non ha impedito al ricorrente di farsi un'idea delle dimensioni del progetto e di sollevare le rispettive censure, anche perché l'ampiezza del progetto è ben visibile dai piani agli atti includenti pure delle visualizzazioni di un modello. Questa critica difetta dunque di un interesse degno di protezione. 3.Dal punto di vista materiale, il ricorrente lamenta diverse violazioni delle norme edilizie, in particolare dell'art. 22 cpv. 2 della Legge edilizia comunale (LE). 3.1.Giusta l'art. 22 cpv. 2 LE in zona nucleo (NV) la struttura dell'insediamento e i tipi di costruzione devono essere conservati e completati. Sono concesse riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti, purché
8 - l'inserimento tenga conto della struttura del nucleo, in particolare per quanto riguarda le volumetrie, l'aspetto architettonico come il tetto a falde, le facciate con intonaco tradizionale, le finestre verticali, ecc. l'orientamento e l'organizzazione degli spazi esterni. Laddove non esistono linee di allineamento per la strutturazione edilizia sono gli allineamenti esistenti che fissano l'ubicazione delle costruzioni. Secondo il cpv. 3, per quanto concerne eventuali nuove costruzioni vale quanto prescritto al cpv. 2. 3.2.Dapprima, il ricorrente eccepisce la realizzazione delle finestre, a suo modo di vedere prevalentemente ampie e quadrate, quindi non tradizionali e in contrasto con quanto sancito dall'art. 22 cpv. 2 LE. Questa opinione non trova conferma nei piani agli atti (doc. 2 convenuto), in cui tra le diverse finestre figuranti, in parte in effetti di forma quadrata, spiccano comunque le finestre verticali, in sintonia dunque con la struttura del nucleo. 3.3.Il ricorrente sostiene poi che le volumetrie sarebbero del tutto avulse dal substrato edilizio esistente e da una struttura di nucleo vecchio. In particolare, esse cozzerebbero con la tipologia edificatoria della costruzione del ricorrente, dell'edificio accanto e degli altri stabili presenti. Anche questa critica è infondata. Gli edifici progettati non sono più grandi del già esistente edificio 01. Nella zona nucleo in questione, tra l'altro, vi si trovano già alcuni edifici di considerevoli dimensioni. Anche il ricorrente sembra riconoscerlo, dove afferma che la documentazione fotografica (doc. 2F convenuto) denoterebbe un'edificazione (nel quartiere) caratterizzata pure (quindi non soltanto) da edifici di piccole dimensioni. Non è comprovato che le costruzioni previste, come sostenuto dal ricorrente, contrasterebbero con lo stile elegante e leggero che contraddistinguerebbe gli edifici originari. Come già concluso dal convenuto, gli edifici progettati appaiono in linea per struttura e per volume con quanto già esistente in zona. Si osserva poi che il Tribunale analizza con riserbo le conclusioni del Comune relative all'inserimento di un'opera
9 - nel paesaggio. Nel caso di specie, queste conclusioni appaiono sostenibili e sono suffragate da una consulenza architettonica positiva (cfr. doc. 16 convenuto). Esse vanno pertanto confermate. 3.4.Per quanto concerne la materializzazione delle facciate (intonaco) e dei tetti, nella licenza edilizia è stata prevista quale condizione la campionatura sul posto in fase di esecuzione con il consulente per la strutturazione, come da questi richiesto (cfr. condizione n. 3. della licenza edilizia 4/29 luglio 2019 [doc. 5 ricorrente]; valutazione di strutturazione del 6 luglio 2018 [doc. 16 convenuto]). Per mezzo di questa condizione appare sufficientemente garantito che l'intonaco andrà scelto in rispetto delle caratteristiche locali. La richiesta del ricorrente di apporre un intonaco tradizionale è in tal senso soddisfatta. 3.5.Contrariamente all'affermazione del ricorrente, le altezze degli stabili sono verificabili per mezzo dei piani (cfr. doc. 2M convenuto). L'asserito innalzamento di 2 metri del colmo dell'edificio esistente non è riscontrabile nei piani. Il ricorrente misconosce che la conclusione del consulente comunale in materia di strutturazione (art. 9 cpv. 3 LE), interpellato obbligatoriamente giusta l'art. 22 cpv. 6 LE, del 6 luglio 2018 (doc. 16 convenuto), secondo cui vi sarebbe un aumento di 2 m dell'altezza dell'edificio 01 (risp. n. ass. 215), è stata superata dalla modifica dei piani datati 22 ottobre 2018 (giusta i quali il consulente ha ancora constatato una differenza di 0.48 m sul colmo rispetto alla situazione esistente [cfr. rapporto del 12 dicembre 2018 {doc. 5 convocata}]) e in seguito da quella del 1. aprile 2019 con cui l'altezza è stata adeguata a quella esistente (cfr. doc. 2O convenuto) e con cui, tra l'altro, è stata aggiunta un'area di svago, sono stati adeguati i posti auto nel garage ed è stata adattata la posizione dell'edificio 02. Riassumendo, non si intravede un abuso o un eccesso di apprezzamento da parte del convenuto, quando nella decisione impugnata afferma che le
10 - nuove costruzioni previste rispecchiano gli edifici circostanti non solo per volume ma anche per tipologia. 3.6.Il ricorrente fa poi valere una violazione delle distanze. Innanzitutto, dove egli eccepisce il rispetto delle distanze dal fabbricato esistente e dal confine, non può essere seguito. L'edificio 01 in linea di principio non verrà demolito e, se del caso, la convocata potrà appellarsi al diritto di ricostruzione (art. 14 cpv. 2 LE), per cui non deve attenersi alle prescrizioni vigenti, giacché non vi si oppongono interessi pubblici o di vicini preponderanti. Per contro, il nuovo edificio 02 non mantiene la distanza dalla strada pubblica "C._____" giusta l'art. 20 cpv. 7 LE. Tuttavia, come evidenziato dal consulente in materia di strutturazione (cfr. rapporto del 6 luglio 2018 pag. 3 seg. [doc. 16 convenuto]), il nuovo edificio riprende l'allineamento degli edifici esistenti (n. ass. 215 e 215-B). Esso rispecchia dunque quanto prescritto dall'art. 22 cpv. 2 LE: in assenza di linee di allineamento, gli allineamenti esistenti fissano l'ubicazione delle costruzioni. Questa prescrizione sulla posizione della costruzione sembra prevalere su quella sulla distanza dalla strada (cfr. art. 77 cpv. 2 LPTC secondo cui, se l'ordinamento base o un piano di quartiere prescrivono una determinata posizione di una costruzione o di un impianto, le distanze indicate nella presente legge e nelle leggi edilizie dei comuni non valgono, nella misura in cui esse si contrappongano alla pianificazione). Inoltre, il convenuto, proprietario della strada pubblica, può autorizzare la costruzione a confine, visto che non sono intravedibili interessi pubblici preponderanti che vi si contrappongono (cfr. art. 22 cpv. 5 LE e art. 77 cpv. 1 LPTC in unione con l'art. 107 cpv. 2 n. 5 LPTC; cfr. anche valutazione di strutturazione del 6 luglio 2018 pag. 4 [doc. 16 convenuto]). Questa eccezione sulla distanza andrebbe tuttavia menzionata nel registro fondiario (cfr. art. 77 cpv. 2 in unione con l'art. 107 cpv. 2 n. 5 LPTC).
11 - 3.7.Priva di fondamento appare la critica sulle canalizzazioni, giusta la quale la canalizzazione privata del ricorrente verrebbe semplicemente "cortocircuitata" risp. ignorata, come risulterebbe dal piano di smaltimento delle acque 1:200. Mal si comprende come le condotte progettate, che si raccordano alla rete comunale nella "C.", possano recare pregiudizi alla canalizzazione privata del ricorrente. 3.8.Le censure sui pericoli derivanti dal traffico indotto dal progetto per anziani e bambini sulla "C." nonché quelle relative alle normative antincendio sono generiche e non sufficientemente sostanziate. Esse non possono quindi essere ricevute. 3.9.Dall'inventario federale e dalle osservazioni del Servizio monumenti cantonale il ricorrente deduce che si imporrebbe una conservazione integrale dell'edificio 01 (e quindi il divieto di demolizione/ricostruzione dello stesso), come pure dei muri di cinta che delimitano la proprietà, definendo la qualità del nucleo. A mente del ricorrente, le indicazioni del Servizio monumenti non costituirebbero un mero parere, bensì una presa di posizione vincolante. 3.9.1. In accordo con le argomentazioni del convenuto e della convocata e contrariamente a quelle del ricorrente, va anzitutto constatato che l'ISOS (doc. 4 convocata) non protegge esplicitamente l'edificio 01 (risp. n. ass. 215). Al n. IX, zona in cui si trova la particella di costruzione, l'ISOS mette sotto protezione soltanto la "fascia di pendio vignato gradinato" (cfr. anche le foto 16, 18 ISOS), imponendone la preservazione della destinazione. Questa protezione non è stata integrata nel Piano Generale delle strutture (PGS), da cui non risulta né una protezione di detto edificio 01 (cfr. anche l'elenco dei monumenti culturali protetti all'art. 37 cpv. 2 LE) né tantomeno della vigna. Gli obiettivi dell'ISOS sono tuttavia essenzialmente salvaguardati attraverso l'art. 22 cpv. 2 LE, che prescrive la conservazione
12 - della struttura dell'insediamento in zona nucleo. Non si è dunque in presenza di una situazione in cui gli scopi di protezione dell'ISOS vengono pressoché ignorati dalla pianificazione locale, cosa che comporterebbe l'applicazione diretta dell'ISOS in procedura di rilascio della licenza edilizia. L'ISOS, nel caso di specie, trova dunque soltanto un'applicazione indiretta attraverso le disposizioni di conservazione del nucleo giusta la LE. Tuttavia, l'ISOS va osservato laddove sussistono margini discrezionali che impongono una ponderazione degli interessi privati e pubblici (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_488/2015 del 24 agosto 2016 consid. 4.3 e 4.5.5). 3.9.2. L'edificio 01 (risp. n. ass. 215) nonché l'edificio 05 (risp. n. ass. 215-B) il giardino, la vigna e i muri di cinta sulla particella di costruzione sono stati inseriti nel Catalogo dell'Inventario cantonale (cfr. rispettiva scheda d'inventario del Servizio monumenti cantonale del 16 novembre 2017 [doc. 1 convocata]). Tuttavia, secondo le disposizioni generali, fintanto che non si è deciso in modo giuridicamente vincolante in merito all'inserimento di un oggetto nell'ordinamento base, gli inventari cantonali corrispondenti non hanno alcun effetto nella procedura per il rilascio della licenza edilizia (cfr. art. 6 cpv. 2 della Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni [LCNP; CSC 496.000]). La protezione giuridicamente vincolante degli oggetti inventariati, la ponderazione degli interessi contrapposti e la protezione giuridica individuale dei proprietari fondiari interessati avvengono nell'ambito della procedura di pianificazione (art. 6 cpv. 3 LCNP). L'inventario cantonale si compone delle liste di inventario e degli inventari degli edifici. La lista di inventario contiene essenzialmente la panoramica degli oggetti potenzialmente degni di protezione. Per quanto concerne il comune convenuto, la lista apparentemente non è ancora stata ufficialmente conclusa. La lista d'inventario non è vincolante finché non attuata nella pianificazione locale. L'inventario degli edifici, d'altro canto, è innescato da un evento concreto (in questo caso, dalla domanda di
13 - costruzione) e contiene degli oggetti da proteggere (art. 25 cpv. 2 LCNP). Anch'esso non è vincolante in procedura di licenza edilizia finché non attuato nella legislazione comunale. Un oggetto degno di protezione, dunque, non è vincolante se non attuato nella legislazione comunale, a meno che vi sia una messa sotto protezione cantonale giusta l'art. 26 LCNP segg., cosa che qui non è riscontrabile. Ciononostante, va comunque notato che con il progetto in questione la convocata non ha calpestato lo scopo di protezione della relativa scheda di inventario. Infatti, secondo lo scopo ivi descritto, l'edificio 01 (n. ass. 215) andrebbe conservato nell'aspetto esterno, almeno nella sua volumetria, nella buona integrazione nel paesaggio e nell'utilizzo di materiali e colori conformi al contesto, cosa che qui appare rispettata. Come visto sopra, circa l'intonaco e il tetto la conservazione verrà concretizzata in fase di esecuzione del progetto. Come inoltre esige detto Inventario, l'edificio agricolo (n. ass. 215-B) non verrà demolito, ma anch'esso ristrutturato; le distanze tra gli edifici e le zone verdi sono pure salvaguardate; per quanto intravedibile, anche i muri di cinta restano conservati. L'unica eccezione riguarda la modesta modifica al pendio vignato, su cui peraltro, stando alla convocata, se necessario si interverrà alla riparazione dei muri a secco. In conclusione, si ottempera ottimamente agli scopi di conservazione menzionati nell'Inventario. 3.9.3. Inesatta è l'affermazione del ricorrente secondo cui sarebbero previste delle demolizioni pressoché totali degli edifici 01 e 05. Questi edifici non verranno demoliti, ma nel limite del possibile soltanto ristrutturati. Soprattutto per quanto riguarda l'edificio 01, la struttura (perimetrale) e l'altezza verranno mantenute, come si evince dal piano con raffronto della situazione esistente (cfr. doc. 2O convenuto). Eventuali demolizioni saranno possibili per garantire la stabilità dell'edificio unicamente con il consenso dell'Autorità edilizia. Questa condizione è più che sufficiente al fine della conservazione dell'insediamento. Non occorre, come richiesto dal ricorrente, che per gli interventi sull'edificio 01 si interpelli anche il Servizio
14 - monumenti se lo scopo di protezione è rispettato. Per quanto, previo consenso dell'Autorità edilizia, si dovrà procedere a demolizione e ricostruzione, la convocata potrà avvalersi del diritto di ricostruzione di cui all'art. 14 LE. Il ricorrente rinvia alla perizia fatta allestire dalla convocata dell'ing. D._____ del 5 maggio 2017 (doc. 2B1 convenuto), da cui deduce che il mantenimento sarebbe fattibile soltanto a costi sproporzionati e insostenibili, a conferma che la convocata in realtà mirerebbe alla demolizione e ricostruzione di detto edificio piuttosto che alla sua salvaguardia. Contrariamente a questo esposto del ricorrente, la convocata ha dimostrato l'intenzione di mantenere, nel limite del possibile, gli edifici esistenti. Per quanto ciò non sarà possibile o non esigibile, essa ha il diritto di demolire quanto necessario e ricostruire di conseguenza. 3.10.La proposta del Servizio monumenti, evidenziata dal ricorrente, di organizzare un concorso in vista di una grande edificazione del mappale (come in questo caso), onde garantire la conservazione delle qualità urbanistiche della zona (cfr. scheda d'inventario [doc. 1 convocata]), costituisce solamente un consiglio non vincolante per il convenuto. Benché il Servizio monumenti abbia rimarcato che la particella di costruzione costituirebbe la fascia di terreno meglio conservata del quartiere di F._____, il Tribunale non può intervenire nel margine discrezionale di cui gode il convenuto nella scelta di non eseguire un simile concorso. 4.Riassumendo, il ricorso va respinto e la decisione impugnata risp. la licenza edilizia rilasciata alla convocata confermata. 5.I costi di procedura vanno principalmente accollati al ricorrente quale parte soccombente (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Tuttavia si giustifica l'assunzione di una parte dei costi da parte del convenuto in seguito alla lesione del diritto di essere sentiti (v. sopra consid. 2.1.3). Considerate le numerose censure ricorsuali, si giustifica una ripartizione dei costi di procedura – composti da
15 - una tassa di Stato fissata a CHF 3'500.-- e spese di cancelleria – in ragione del 15 % (3/20) a carico del convenuto e dell'85 % (17/20) a carico del ricorrente. Mentre il convenuto, giusta la regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA, non ha diritto a ripetibili, alla convocata spetta invece un indennizzo per le spese di patrocinio (cfr. art. 78 cpv. 1 LGA). La nota d'onorario inoltrata dal patrocinatore della convocata del 17 dicembre 2019 per l'importo di CHF 4'650.-- va decurtata alla posizione "spese", siccome secondo prassi questo Tribunale per le spese non dettagliatamente comprovate riconosce un importato forfettario pari al massimo al 3 % dell'onorario (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo [STA] R 17 64 del 21 agosto 2018 consid. 3.1). Va poi corretta la tariffa oraria di CHF 260.-- visto che, in mancanza dell'accordo sull'onorario, questo Tribunale secondo prassi riconosce una tariffa oraria pari a CHF 240.-- (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo [STA] R 17 64 del 21 agosto 2018 consid. 3.1). Infine, secondo prassi non può essere riconosciuta l'IVA del 7.7 %, poiché la convocata ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (cfr. STA U 16 91 del 22 novembre 2016 consid. 4a). Il ricorrente viene perciò obbligato a rimborsare alla convocata CHF 3'831.60 (15.5 h x CHF 240.-- x 1.03). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di CHF3'500.--
e spese di cancelleria diCHF371.-- in totaleCHF3'871.-- il cui importo va versato in ragione di 3/20 dal Comune di B._____ e di 17/20 da A._____.
16 - 3.A._____ deve rimborsare alla E._____ CHF 3'831.60 a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]