Comunicata in data VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 17 33 ses 5a Camera presidenzaRacioppi giudiciMeisser, Audétat attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 6 febbraio 2018 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e cointeressati, tutti rappresentati dall’Avvocato lic. iur. Reto Nigg, ricorrenti contro Comune di X., rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Piercarlo Plozza, convenuto 1 B. SA, convenuta 2 concernente prolungamento utilizzo impianto (EFZ)
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3 - 1.Già nel decreto del 20 aprile 2003, il Governo cantonale non approvava la zona industriale/artigianale a C., sul territorio del comune di X., e approvava solo fino al 2015 la zona di estrazione e lavorazione della ghiaia in detta sede, ritenendo indispensabile nell'ottica della protezione della natura, del paesaggio e delle acque rinunciare all'attività di estrazione e lavorazione della ghiaia allo scadere della concessione nel 2015, a favore di un ripristino allo stato naturale delle sponde del D._____ e del Lago di X.. Attualmente l'area di C. è sottoposta a zona di pianificazione. Il 15 ottobre 2013, la B._____ SA faceva domanda di costruzione per la sostituzione dell'esistente impianto di betonaggio in zona C., nonché per la conseguente demolizione delle esistenti strutture per la preparazione degli inerti e l'estrazione di ghiaia e sabbia dal lago. Le particelle in oggetto erano ubicate principalmente in zona industriale/artigianale 2 (ZAI2) e per una minima parte in zona libera (ZL) e zona libera sovrapposta a una zona di pericolo rosso. La particella di proprietà del Comune di X., era posta essenzialmente in zona lavorazione e deposito (ZLD) ed in parte in ZL. Adito mediante ricorso contro il rilascio della licenza di costruzione, con decisione 17 maggio 2016 (procedimento R 15 81) il Tribunale amministrativo annullava il permesso provvisorio rilasciato dal comune fino al 2018, ritenendolo pregiudizievole per il quadro paesaggistico, non conforme alla funzione di zona, dopo la decadenza della concessione per l'estrazione d'inerti dal D._____ nel 2015, e contrario al futuro ordinamento previsto per la zona di utilizzazione (zona di pianificazione e intenzione di destinare la zona a scopo agricolo). Giusta le allegazioni allora fornite dall'autorità comunale occorreva partire dal presupposto che il nuovo ordinamento delle zone sarebbe entrato in vigore al massimo entro il 2018.
4 - 2.In seguito invece, la nuova pianificazione non entrava in vigore nei termini indicati dall'autorità comunale nell'ambito del precedente procedimento, ma veniva prolungata nuovamente la zona di pianificazione e il Governo cantonale approvava il 25 ottobre 2016 la concessione per il progetto E.. Tale opera prevedeva l'istallazione tra il 2013 e il 2020 nella zona di C. di grandi impianti e strutture per la lavorazione degli inerti provenienti dalla galleria del F.. Al termine della realizzazione del progetto E. era prevista una completa rivitalizzazione di C._____ e la produzione d'inerti e calcestruzzo a G._____ anziché a C.. Il disegno di revisione della pianificazione locale intendeva tenere in considerazione questa nuova evoluzione, motivo per cui il comune elaborava un nuovo progetto e lo sottoponeva per preavviso agli organi cantonali. In seguito al calo del prezzo dell'energia elettrica l'intervento sull’E. veniva procrastinato, ma il comune intendeva portare avanti l'idea di un centro d'inerti a G., la cui realizzazione avrebbe però richiesto circa cinque anni a partire dal 2018. 3.Dopo l'intimazione della sentenza del Tribunale amministrativo R 15 81 il 17 maggio 2016, la B. SA chiedeva il 19 maggio 2016 all'autorità comunale il prolungamento per 5 anni del permesso per l'attività di produzione e vendita di calcestruzzo in zona C.. La proposta veniva discussa in seno al Consiglio comunale e il 6 luglio 2016 la richiedente il permesso veniva informata che il Consiglio comunale, nella sua riunione del 27 giugno 2016, si era espresso in modo positivo in merito al prolungamento di 5 anni dell'attività di produzione e vendita di calcestruzzo in zona C. e che l'esecutivo era d'accordo d'intavolare trattative allo scopo di raggruppare queste attività con l'obiettivo di ridurre l'attuale superficie utilizzata e di ripristinare le rive del lago di X._____ in zona C._____ e H._____.
5 - 4.In seguito i rappresentati della B._____ SA e quelli dell'esecutivo comunale si incontravano a più riprese per discutere la situazione ed in particolare l'eventuale permuta di terreni. In questo senso il Podestà informava in data 29 agosto 2016 la Giunta comunale. 5.Il 10 ottobre 2016 la B._____ SA faceva domanda di costruzione per la demolizione della struttura esistente e la posa di un depuratore e filtro- pressa in aggiunta all'impianto esistente. Contro tale progetto insorgevano diversi proprietari e affittuari della zona interessata. Ancora nell'autunno 2016 la committente realizzava i lavori senza avere alcuna licenza di costruzione. Il comune veniva allora reso attento dalla competente autorità cantonale che parte degli impianti sarebbero stati realizzati al di fuori dalla zona edificabile e in zona di pericolo rosso, per cui accanto alla procedura di licenza edilizia a livello comunale si sarebbe resa necessaria anche una procedura per edifici e impianti fuori dalla zona edificabile (EFZ). Le trattative intavolate nell'estate 2016 tra la ditta e il comune venivano di conseguenza interrotte. 6.L'ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio e il comune chiedevano in seguito una perizia sul nuovo concetto di estrazione d'inerti in Val X.. Oltre ad una concentrazione degli impianti a G. e lo smantellamento degli impianti di C._____ e F._____, la perizia si soffermava anche sul regime transitorio fino alla cresciuta in giudicato dei permessi e della relativa pianificazione. L'11 novembre 2016 l'ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio rendeva attento il comune all'illegalità degli impianti esistenti, ma anche alla possibilità di continuare a tempo determinato con una loro utilizzazione a determinate condizioni, in ossequio al principio della protezione della situazione di fatto acquisita.
6 - 7.Il 14 dicembre 2016, veniva presentato un gravame di vigilanza al Governo da parte di 19 interessati che chiedevano l'emanazione di un ordinamento sostitutivo per la zona di C._____ e di una zona di pianificazione o che venisse imposto al comune di ordinare misure pianificatorie a protezione di detta zona. Sulla scorta della presa di posizione richiesta dal Governo al comune di X., i fautori del gravame venivano a conoscenza dello scritto del 6 luglio 2016. 8.Entro 30 giorni dalla presa di conoscenza di tale scritto la A., e cointeressati adivano il Tribunale amministrativo postulando l'annullamento della decisione 27 giugno/6 luglio 2016 e che alla B._____ SA non venisse più permessa l'attività oltre il 2018. Per gli istanti, in completa contrapposizione alla sentenza del Tribunale amministrativo R 15 81, l'autorità edilizia avrebbe accordato alla B._____ SA l'autorizzazione per continuare la propria produzione di calcestruzzo per ulteriori cinque anni. Inoltre tale autorizzazione contravverrebbe alla normativa in materia di pianificazione e ostacolerebbe il futuro previsto sviluppo della zona. Sarebbe in tale situazione indispensabile che il Tribunale amministrativo confermi l'impossibilità di continuare con la produzione d'inerti oltre il 2018. 9.Nella presa di posizione del 20 giugno 2017, il comune di X._____ concludeva alla non entrata nel merito del ricorso. Lo scritto del 6 luglio 2016 e la precedente risoluzione del Consiglio comunale esprimerebbero una semplice dichiarazione d'intenti e non avrebbero carattere vincolante. Tali risoluzioni non arrecherebbero pertanto alcun pregiudizio agli insorgenti. 10.La B._____ SA postulava dal canto suo la reiezione del ricorso, reputandosi legittimata a continuare con la propria attività rispettosa della
7 - normativa sulle immissioni e di vitale importanza per l'impiego della manodopera locale. 11.Nella replica del 4 settembre 2017, i ricorrenti reputavano che lo scritto del 6 luglio 2016 andasse inteso come autorizzazione e che in tale modo lo avesse anche recepito e messo in pratica la B._____ SA. Sarebbe pertanto indispensabile che il Tribunale amministrativo annulli tale provvedimento e che in ogni caso constati l'illegalità di una continuazione dell'attività della ditta, come già esposto nella precedente sentenza R 15
12.Duplicando, in data 27 settembre 2017, il comune di X._____ ribadiva la propria posizione quanto alla mancanza di una formale decisione di autorizzazione e quindi di un oggetto d'impugnazione, come dimostrerebbe inconfutabilmente il protocollo della decisione del Consiglio comunale del 27 giugno 2016. Considerando in diritto: 1.Formalmente, la controversia verte già sulla questione di sapere se il provvedimento impugnato costituisca una decisione impugnabile o se invece esprima solo una dichiarazione d'intenti, senza conseguenze per le parti e quindi non suscettibile di recare pregiudizio agli insorgenti. Qualora tale censura dovesse rivelarsi corretta, non sarà necessario dilungarsi oltre sulla parimenti controversa legittimazione al ricorso degli istanti. 2. a)Giusta l'art. 49 cpv. 1 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) il Tribunale amministrativo giudica i ricorsi contro decisioni dei comuni, di altri enti e degli istituti indipendenti di diritto
8 - cantonale, che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale. Conformemente alla giurisprudenza infatti, non ogni atto in cui si manifesta l'imperio statale in un caso concreto è una decisione secondo la norma appena citata: per tale vale soltanto quell'atto d'imperio che tocca la situazione giuridica del singolo cittadino, costringendolo a fare, omettere o tollerare alcunché, o che regola altrimenti in modo autoritativo
con carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva - i suoi rapporti con lo Stato (sentenze del Tribunale amministrativo V 13 6, U 13 84, U 12 56 e vedi anche DTF 128 I 167 cons. 4 e riferimenti). b)La LGA non definisce cosa vada intesa come decisione, ma si limita a indicare quale debba essere la sua forma, ovvero quella scritta (art. 23 LGA), e il suo contenuto - nel senso che le decisioni devono essere motivate, devono contenere un dispositivo con sentenza e regolamentazione delle spese nonché l'indicazione della possibilità e del termine dell'impugnazione ordinaria (art. 22 LGA). Nella propria prassi, il Tribunale federale ha del resto già applicato questi criteri formali per riconoscere o misconoscere ad uno scritto la qualità di decisione. Nella DTF 134 V 145 cons. 3.2, un provvedimento privo dell'indicazione che si trattasse di una decisione e senza l'istruzione sui rimedi giuridici non era reputato qualificabile quale decisione. Nella sentenza 9C_16/2015 del 18 febbraio 2015 il carattere di decisione veniva negato venendo lo scritto definito quale presa di posizione e non come decisione (cons. 3.2.2). Ma anche l'aspetto materiale può essere importante, nel senso che la decisione amministrativa non va intesa nel senso letterale, ma in quello corrispondente al suo vero significato giuridico (cfr. DTF 132 V 74 cons. 2 e 120 V 497 cons. 1, sentenze del Tribunale federale C 266/03 del 12 marzo 2001 e C 223/99 del 14 febbraio 2000).
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10 - in modo positivo in merito al prolungamento di 5 anni dell'attività di produzione e vendita di calcestruzzo in zona C.. Inoltre è d'accordo d'intavolare le trattative allo scopo di raggruppare queste attività con l'obiettivo di ridurre l'attuale superficie utilizzata e di ripristinare le rive del lago di X. in zona C._____ e H.. Nelle prossime settimane, sarà quindi nostra premura contattarla per definire un incontro al fine di stabilire tutti i dettagli e procedere con la sistemazione delle particelle coinvolte." c)Letteralmente il fatto di "essersi espresso in modo positivo in merito ad un prolungamento di 5 anni dell'attività" non può essere inteso come una formale autorizzazione a continuare la produzione come vorrebbero i ricorrenti, in quanto la richiesta del 19 maggio 2016 era ben più complessa e includeva molti più aspetti che la semplice autorizzazione a continuare con l'attività. Certo la formulazione non è chiara e inequivocabile come preteso da controparte, anche considerato che la frase successiva inizia con un infelice "Inoltre è d'accordo di intavolare", dando a primo acchito l'impressione che sul punto precedente vi fosse stato un accordo. L'imprecisione del linguaggio impiegato non permette però di concludere al rilascio di una formale decisione di prolungamento dell'attività per 5 anni in quanto una simile "autorizzazione" non è mai stata formalmente concessa. Tale conclusione è del resto supportata dalla decisione municipale 27 giugno 2016 che è a fondamento dello scritto qui impugnato e alla quale la comunicazione faceva espresso riferimento. d)Il provvedimento del 6 luglio 2016 si riferiva espressamente alla seduta del Consiglio comunale del 27 giugno 2016. La decisione presa da detto gremio aveva il tenore seguente: "Il Consiglio comunale conferma l'intenzione di intavolare la discussione con la B. SA in merito alla
11 - produzione di calcestruzzo per i prossimi 4-5 anni in zona C._____ a Y.. Inoltre si segnala che in occasione delle trattative si valuti se la superficie prevista possa venir circoscritta e il frantoio a est (vicino al H.) possa venir spostato più verso il centro del sito di lavorazione. Qualora la frantumazione primaria non fosse possibile a F., questa dovrebbe essere effettuata a G. e non a C.. Appena tutti i dettagli saranno stati chiariti la popolazione del posto dovrà essere informata in modo adeguato. Responsabilità: Podestà e coordinatore per lo sviluppo progetto inerti, signor I.." Indipendentemente quindi dalla proposta sottoposta al Consiglio comunale e da quanto era stato discusso in dettaglio durante detta riunione, la risoluzione presa era inequivocabile nel senso che una continuazione della produzione entrava transitoriamente in considerazione per l'esecutivo comunale, ma solo a determinate condizioni e che a partire dal momento in cui tali condizioni sarebbero risultate soddisfatte sarebbe stata debitamente informata la popolazione locale. Effettivamente, gli istanti vorrebbero opporsi alla disponibilità di fondo degli organi comunali a cercare una transitoria soluzione sulla continuazione della produzione, senza che sia ancora stato concretamente preso un provvedimento a questo proposito. Dal semplice fatto che l'autorità vedesse positivamente una eventuale temporanea continuazione dell'attività a ben determinate condizioni - visto che in valle la situazione della lavorazione (e anche dell'estrazione) d'inerti non era ancora stata risolta dal profilo pianificatorio - non è ancora deducibile il carattere decisionale della disponibilità dimostrata. e)Determinante al proposito è poi il fatto che anche l'autorità comunale non ritenga di avere mai rilasciato alla ditta convenuta un'autorizzazione alla continuazione dell'attività per i prossimi cinque anni e neghi qualsiasi carattere decisionale allo scritto impugnato. In principio, tale affermazione dovrebbe bastare per qualificare lo scritto in oggetto come una semplice
12 - comunicazione in vista di discutere la questione della temporanea lavorazione di inerti a ben determinate condizioni e vincoli, fino almeno all'entrata in vigore della nuova pianificazione in zona C.. Per i ricorrenti invece, il comune avrebbe agito in seguito come se l'autorizzazione fosse stata rilasciata, ciò che supporterebbe la qualità di decisione dello scritto 6 luglio 2016. Anche questa tesi non si palesa corretta. Come già esposto in precedenza, il comune vedeva in modo positivo una transitoria continuazione dell'attività, ma solo a determinate condizioni e tale modo di vedere le cose non rappresenta ancora un'autorizzazione formale. Conseguentemente a quanto deciso dal Consiglio comunale il 27 giugno 2016, l'esecutivo contattava la ditta e informava il parlamento comunale degli esiti di tali abboccamenti. Nel verbale della seduta della Giunta comunale del 29 agosto 2016 si legge che "il Consiglio comunale sostiene la possibilità di proseguire provvisoriamente l'attività di produzione d'inerti e calcestruzzo a C. ed ha intavolato delle trattative con la B._____ Sa per migliorare la proposta inoltrata". Da tale formulazione risulta che anche il Consiglio comunale non aveva mai preteso di aver rilasciata un'autorizzazione all'ulteriore esercizio dell'attività. f)Per ovviare a quella che per gli istanti è una insoddisfacente situazione di fatto è data la possibilità di far capo a rimedi giuridici particolari. Giusta l'art. 68 LGA atti o omissioni da parte di autorità amministrative possono essere oggetto del ricorso di vigilanza. Questo rimedio legale straordinario non necessita quindi di una decisione impugnabile e vuole garantire un corretto funzionamento dell'attività anche dei comuni. Nell'evenienza concreta, tramite questo rimedio giuridico gli istanti chiedevano l'emanazione di un ordinamento sostitutivo per la zona di C._____ e di una zona di pianificazione o che venisse imposto al comune di ordinare misure pianificatorie a protezione di detta zona.
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15 - 257 cons. 3.2.1 e 139 III 126 cons. 3.1) solo il dispositivo beneficia della cosa giudicata (DTF 121 III 474 cons. 4a e 116 II 738 cons. 2a). In questo senso le considerazioni fatte dal Tribunale amministrativo in merito all'esercizio dell'attività fino al massimo al 2018 per dei nuovi impianti erano strettamente legate al provvedimento impugnato, giacché allora la licenza era stata rilasciata alla precisa condizione che la produzione non fosse possibile oltre il 2018, sulla base del presupposto che il nuovo ordinamento delle zone sarebbe entro in vigore al massimo entro tale data. Con il semplice annullamento della licenza di costruzione, come allora anche richiesto dai ricorrenti, senza alcun riferimento alle considerazioni di merito del giudizio, il Tribunale amministrativo ha quindi ristabilito la situazione come si presentava prima del rilascio della licenza di costruzione. Altri effetti non possono essere dedotti dal giudizio precedente. 6.In conclusione, per quanto esposto in precedenza non è dato entrare nel merito del ricorso in assenza di una decisione impugnabile. La poco chiara formulazione scelta nello scritto del 6 luglio 2016 in contrapposizione alla risoluzione del Consiglio comunale avrebbe magari potuto indurre gli istanti in errore. Dopo però che l'esecutivo comunale negava di aver rilasciato alla ditta convenuta qualsivoglia autorizzazione, gli istanti avrebbero potuto desistere dal ricorso anziché insistere sulla qualifica di decisione della comunicazione in oggetto. Non si giustifica allora alcuna eccezione a quanto previsto all'art. 73 cpv. 1 LGA, giusta il quale le spese occasionate dal presente procedimento seguono la soccombenza. Il comune convenuto, che ha agito nell'ambito delle sue funzioni ufficiali, e la ditta convenuta, che non è ricorsa alla collaborazione di un patrocinatore legale, non hanno diritto alle ripetibili in conformità all'art. 78 LGA.
16 - Il Tribunale decide: 1.Non si entra nel merito del ricorso. 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.1'500.--
e le spese di cancelleria difr.352.-- totalefr.1'852.-- il cui importo sarà versato da A._____, e cointeressati, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]