Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_005
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_005, R 2008 75
Entscheidungsdatum
18.11.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

R 08 75 3a Camera SENTENZA del 18 novembre 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente diritto d'espropriazione 1.Giusta il piano generale di urbanizzazione traffico del Comune di ..., la tratta più elevata della zona ... nella frazione di ... era prevista disporre di due “accessi carrozzabili (solo confinanti)/pedonali” (particelle ni. 1239 e 1368). Nel corso del 2007, il Comune di ... intendeva migliorare una di queste tratte, per rendere accessibili con veicoli - in zona edilizia - la particella no. 1357, sopraedificata con una casa d’abitazione di recente costruzione, e la no. 1358, sopraedificata con una vecchia stalla. L’accesso era poi reputato servire anche le particelle ni. 1242, 1361 e 1362 in zona agricola e viticola. Attualmente, questi fondi confinano direttamente con la strada comunale con pavimentazione naturale (particella no. 1239) la cui tratta iniziale è costituita - per circa 20 m - da una pista in terra battuta che corre tra gli alberi e che rende l’accesso praticabile senza alcun disagio ai pedoni, ma non ai veicoli. Il progetto prevedeva di collegare la particella stradale comunale no. 1239 con la sottostante via pubblica (particella no. 1368), tramite la creazione di una parte di tornante. Questa parte dell’accesso - dove dovrebbe venire realizzata la rampa che collegherebbe le due strade - appartiene alla particella no. 1356 di .... La particella no. 1356 - in zona edilizia e forestale - conta complessivamente 2747 m 2 e verrebbe toccata dalla costruzione dell’accesso lungo un angolo di 108 m 2 in zona forestale e più precisamente in una selva di piante di castagno. 2.Con decreto 27 marzo 2007, l’esecutivo apriva una procedura di espropriazione, nell’ambito della quale veniva pubblicato il progetto di costruzione, il piano di acquisto dei fondi e la tabella dei fondi e proprietari

toccati dall’espropriazione. Nelle intenzioni del comune era l’acquisto di 108 m 2 di superficie - nonché del diritto d’uso temporaneo durante la realizzazione dei lavori di 32 m 2 – a scapito della particella no. 1356. Parallelamente, per il miglioramento della strada veniva formulata domanda per edifici e impianti fuori dalle zone edificabili (EFZ) e per il suo finanziamento veniva dato avvio ad una procedura di comprensorio. Il 18 aprile 2007, ... si opponevano al progetto. Per i due proprietari, l’accesso attuale sarebbe sufficiente e non vi sarebbe la benché minima necessità di dover abbattere due piante di castagno, come prevederebbe il progetto presentato. Non consentendo i proprietari alla realizzazione del progetto, la procedura EFZ veniva sospesa fino a giudizio conosciuto sull’esito della procedura d’espropriazione. 3.Poiché tra il comune e i proprietari non era possibile trovare un accordo sulla cessione del terreno necessario al miglioramento dell’accesso malgrado due incontri tra le parti, in data 22 gennaio 2008, il Comune di ... domandava al Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni (DCTF) il conferimento del diritto di espropriazione. Dopo aver esperito un sopralluogo, il 12 agosto 2008, il DCTF accoglieva la domanda d’espropriazione per l’acquisto di 108 m 2 e per l’uso temporaneo di 32 m 2 della particella no. 1356 per l’ampliamento della strada d’accesso. La Commissione d’espropriazione II veniva incaricata di avviare la procedura di stima e di eventualmente decidere, dopo aver eseguito un sopralluogo, l’immissione anticipata in possesso. 4.Nel tempestivo ricorso proposto - erroneamente al DCTF e da questi fatto proseguire - al Tribunale amministrativo in data 15 settembre 2008, ... contestavano l’esistenza di un interesse pubblico alla costruzione della tratta d’accesso, poiché da anni la pista attuale basterebbe a soddisfare i bisogni dei proprietari locali, come del resto confermerebbe anche l’edificazione avvenuta di recente sulla particella no. 1357 e per la realizzazione della quale sarebbero transitati sulla tratta in oggetto anche automezzi pesanti. L’ampliamento della sola rampa d’accesso sarebbe poi del tutto ingiustificato, poiché non sarebbe comunque tecnicamente possibile allargare la tratta stradale comunale della particella no. 1239 a causa del limitato tonnellaggio

consentito e dei muri di sostegno posti ai suoi lati. Sostanzialmente, l’ampliamento servirebbe un solo privato, mentre gli altri proprietari fondiari non sarebbero neppure interessati all’intervento previsto. Anche il carattere della strada, giusta quanto previsto nella pianificazione di base, non giustificherebbe un ampliamento nel senso previsto. Controversa sarebbe poi anche l’assegnazione di zona della strada, che per i ricorrenti sarebbe in zona forestale, mentre per il comune sarebbe in zona edilizia. Inaccettabile per gli istanti sarebbe poi la necessità di abbattere due piante di castagno sane e vecchie di oltre 80 anni in una selva protetta e facente parte di un progetto cantonale. Queste piante sarebbero sopravissute già al transito di automezzi pesanti in occasione dell’edificazione della particella no. 1357 e la proposta fatta dal comune di sostituire gli alberi con due piante più giovani non sarebbe accettabile. Dello stesso parere sarebbero anche Pro Natura e la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio che si sarebbero espresse negativamente sul progetto presentato. Infine, i ricorrenti mettono in dubbio l’oggettività dell’ing. ..., membro della commissione di espropriazione, responsabile dell’elaborazione del progettato di accesso e già autore di una proposta contraria agli interessi dei ricorrenti nell’ambito di una precedente procedura di misurazione catastale. 5.Nella risposta al ricorso del 7 ottobre 2008, il DCTF concludeva alla reiezione del ricorso per i motivi già esposti nella decisione impugnata. Chiamato a determinansi sulla questione, l’ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio (ARE) confermava la validità del tracciato dell’accesso riportato nella pianificazione di base e ventilava la possibilità del rilascio di un permesso EFZ per la realizzazione dell’opera. Anche se una domanda di dissodamento per sole due piante di castagno non era dal DCTF reputata necessaria, dal punto di vista del diritto forestale l’autorità cantonale non intravedeva ostacoli neppure al rilascio di una simile autorizzazione. 6.Dal canto suo, il 30 settembre 2008, la Commissione d’espropriazione II comunicava al Tribunale amministrativo di rinunciare a prendere materialmente posizione sul ricorso, pur precisando che l’ing. ... e il

presidente della commissione di stima, precedente patrocinatore dei due ricorrenti, non avrebbero partecipato al processo decisionale. 7.Il 13 ottobre 2008 anche il Comune di ... chiedeva che il ricorso fosse, per quanto ammissibile, respinto. L’interesse pubblico al miglioramento dell’accesso pubblico sarebbe dato, trattandosi di un’opera inclusa nel piano generale di urbanizzazione traffico. Gli altri proprietari che verrebbero a beneficiare dell’accesso non sarebbero contrari al miglioramento della via pubblica come preteso dagli istanti, ma censurerebbero la mancata inclusione nella procedura di comprensorio di altri proprietari o chiederebbero un ulteriore ampliamento della tratta. Quanto alle due piante di castagno, queste sarebbero di dimensioni normali che potrebbero conseguentemente essere rimpiazzate da due piante più giovani senza indubbiamente nuocere né al bosco né al paesaggio. La possibilità di mantenere una delle due piante comporterebbe dei costi sproporzionati al fine perseguito. Per il resto, l’eventuale necessità di una domanda di dissodamento sarebbe determinante nell’ambito della procedura EFZ, ma non in quella espropriativa. Infine, la larghezza della strada progettata si conformerebbe a quanto previsto dal piano generale d’urbanizzazione, contrariamente a quanto affermato da Pro natura. 8.In data 18 novembre 2008, il Tribunale amministrativo indiva un sopralluogo a ... In detta occasione, le parti che prendevano parte all’incontro, ad eccezione della commissione d’espropriazione II, potevano ancora una volta esporre il loro punto di vista. Su quanto è emerso in sede di sopralluogo si tornerà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che fanno seguito. Considerando in diritto: 1.L'espropriazione è compatibile con la garanzia della proprietà - prevista dall'art. 26 della Costituzione federale (CF), che riprende essenzialmente il previgente art. 22ter vCF - solo se si fonda su una base legale sufficiente, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della

proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 CF; DTF 121 I 117 cons. 3b, 119 Ia 362 cons. 3a, concernenti l'art. 22ter vCF; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, p. 607). Nel caso di una restrizione grave alla proprietà il Tribunale federale esige una base legale chiara e univoca (DTF 124 I 6 cons. 4b/aa, 121 I 117 cons. 3b/bb). Una restrizione è grave segnatamente nel caso di soppressione forzata della proprietà fondiaria, oppure qualora prescrizioni positive o divieti rendano impossibile, o quantomeno molto più difficile, un'utilizzazione, presente o futura, del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF 121 I 65 cons. 2a inedito, 115 Ia 363 cons. 2a). 2.L’esistenza di una base legale non è giustamente contestata. Infatti, ai sensi dell’art. 2 della legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni (LCEspr), l’espropriazione è ammissibile solo per opere pubbliche o di pubblica utilità, se e in quanto essa risulti necessaria a raggiungere lo scopo e un accordo bonario non sia possibile o sia possibile solo con spese eccessive. Il diritto d’espropriazione può essere esercitato per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione e l’esercizio di un’opera nonché per il futuro ingrandimento della stessa (art. 5 lett. a LCEspr). Il diritto di espropriazione può essere esercitato dai comuni ed è in questi casi il DCTF che decide in merito al conferimento del diritto di espropriazione (cfr. art. 3 cpv. 1 e 3 LCEspr). Come non è neppure contestato, il piano generale di urbanizzazione traffico stabilisce in modo giuridicamente vincolante quali opere viarie siano nell’interesse pubblico e debbano essere accessibili al pubblico, ma non rappresenta un titolo di espropriazione. In questo senso, tale strumento pianificatorio apre unicamente la possibilità di dar avvio ad una procedura d’espropriazione, come è avvenuto nell’evenienza in esame (PTA 2000 no. 50). 3. a)Sostenendo l’assenza di un interesse pubblico al miglioramento dell’accesso, i ricorrenti rimettono sostanzialmente in discussione il piano generale di urbanizzazione traffico. In base a questo infatti, la tratta in oggetto fa parte della rete di strade comunali ed è definita quale “accesso carrozzabile (solo confinanti)/pedonale”. A questo riguardo i ricorrenti ritengono di non aver potuto contestare il piano generale di urbanizzazione non essendo stati al

momento della sua adozione a conoscenza della portata concreta dello stesso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in linea di principio, il piano va contestato al momento della sua adozione. Una contestazione successiva, sollevata, in via pregiudiziale, in occasione di un'applicazione concreta, può avvenire solo eccezionalmente e cioè, quando i proprietari colpiti non si fossero potuti rendere pienamente conto, al momento dell'adozione del piano, della limitazione imposta loro, quando la procedura non avesse offerto loro in quella sede la possibilità di tutelare adeguatamente i loro diritti o quando si pretenda che le circostanze, segnatamente l'interesse pubblico, che avevano giustificato l'adozione del piano si fossero nel frattempo radicalmente mutate (DTF 123 II 337 cons. 3a, 121 II 317 cons. 12c, 116 Ia 207 cons. 3b, 115 Ia 1 cons. 3). Per stessa ammissione degli istanti, durante la pubblicazione dei piani della revisione della pianificazione locale, gli istanti non avrebbero realizzato l’ingerenza che il piano comportava per il loro fondo. Non è contestato che il piano in oggetto poteva essere consultato anche dai ricorrenti, ai quali, in quanto proprietari di un fondo sul territorio comunale, incombeva peraltro il compito di informarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica della loro particella (DTF 106 Ia 310 cons. 1a). Avuta notizia della revisione della pianificazione locale, spettava infatti ai ricorrenti - in virtù del principio della buona fede - assumere le necessarie informazioni circa l’ingerenza del piano esposto e, se del caso, contestarne il contenuto (DTF 107 Ia 72 cons. 4a, 102 Ib 91 cons. 3). Per il resto, gli istanti non pretendono neppure che le circostanze siano radicalmente cambiate dall’adozione del piano, ma solo che non sarebbe dato un interesse pubblico alla creazione dell’accesso, affermazione come tale in contrasto con il contenuto del piano stesso. b)Sostanzialmente i ricorrenti considerano che l’accesso venga eseguito nell’interesse del solo proprietario della particella no. 1357. L’affermazione non può essere condivisa. Come si è visto anche al sopralluogo, non si tratta di creare un nuovo accesso carrozzabile, ma di garantire in particolar modo ai confinanti della particella stradale no. 1239 il necessario allacciamento al resto della rete viaria comunale. Infatti, giusta la situazione attuale, l’utilizzazione della particella comunale no. 1239 con degli autoveicoli è resa

alquanto difficoltosa dall’insufficienza dell’accesso a questa strada comunale e non per il carattere della strada stessa. Lungo i circa 20 m di pista sulla particella degli istanti il transito con dei veicoli è possibile con un fuoristrada, ma disagevole per qualsiasi comune autovettura, a prescindere dal fatto che la sistemazione attuale rende impossibile un imbocco diretto dalla particella stradale no. 1368 alla no. 1239, in mancanza di un sufficiente spazio di manovra. In questo senso la sistemazione della tratta risponde già ad un criterio logico, quello cioè di poter utilizzare la strada comunale conformemente al fine per il quale è stata costruita, ovvero come strada carrozzabile per i confinanti. Poiché la strada comunale prosegue oltre la proprietà no. 1357 e confina poi direttamente anche con i fondi ni. 1358, 1361, 1362 e 1242 è evidente che l’accesso non è a favore di un solo privato. In particolare il fondo in zona edificabile no. 1358 che confina direttamente con la via pubblica ha parimenti diritto all’acceso carrozzabile. Che per le due proprietà ni. 1357 e 1358 l’attuale pista tra i castagni non corrisponda ai canoni di un accesso carrozzabile in zona edilizia è innegabile, indipendentemente dal fatto che alla particella no. 1357 sia stata concessa la licenza edilizia. Giova poi rilevare che al limite della zona edificabile non è cosa rara ed è nella logica delle cose che gli accessi carrozzabili servano solo un numero limitato di fondi, soprattutto quando la tratta stradale non ha uno sbocco su altre strade. Questo non è però un motivo per negare ai fondi edificabili una confacente viabilità e neppure per vietare de facto l’utilizzazione della via pubblica anche per i fondi in zona agricola e viticola. Per i ricorrenti neppure i proprietari in zona agricola e viticola avrebbero un interesse all’accesso. Come giustamente addotto dal comune, i motivi che hanno spinto alcuni dei proprietari fondiari ad opporsi all’avvio della procedura perimetrale erano la mancata inclusione nella procedura di comprensorio di altri proprietari o la richiesta di un ulteriore ampliamento della tratta. In questo contesto non è dato dedurre che anche gli altri confinanti non avrebbero alcun interesse all’accesso. Ne consegue che l’interesse pubblico all’esecuzione dell’opera deve nell’evenienza essere ammesso. 4. a)Sulla controversa questione della proporzionalità dell’espropriazione decisa è bene in questo contesto ricordare che la superficie da espropriare è situata in

zona forestale e oltre i limiti statici del bosco stabiliti nell’ambito della pianificazione locale. Ne consegue che per la realizzazione dell’opera pubblica è - ai sensi dell’art. 15 della legge cantonale forestale (LCFo) - in ogni caso necessaria un’autorizzazione a dissodare e d’eccezione giusta la legge federale sulla pianificazione (LPT), indipendentemente dal fatto che vadano eventualmente abbattute solo due piante. In ogni caso, le competenti autorità cantonali hanno ventilato la possibilità del rilascio dei permessi EFZ e per il dissodamento. In questa sede è allora consentito partire dal presupposto che tali permessi dovrebbero essere rilasciati e che pertanto l’opera sia in linea di massima realizzabile. Evidentemente, se nel corso della procedura dovesse palesarsi l’impossibilità di procedere agli interventi edilizi progettati per motivi pianificatori o forestali, agli istanti rimarrebbe impregiudicata la possibilità di chiedere la retrocessione del diritto espropriato giusta quanto previsto agli art. 29 ss. LCEspr. E’ bene a questo proposito ricordare che la pretesa inconciliabilità del progetto con i dettami del diritto forestale e della pianificazione territoriale non possono essere esaminati in questa sede, ma vanno proposti nell’ambito della procedura in vista dell’ottenimento di un’autorizzazione a dissodare e per EFZ. b)L'espropriazione litigiosa non viola d'altra parte il principio della proporzionalità, il quale esige, da un lato, che il mezzo usato sia proprio a conseguire lo scopo che l’autorità si prefigge e che, d’altro canto, esista un rapporto ragionevole tra il risultato che si vuole raggiungere e le restrizioni che sono necessarie per il conseguimento di tale risultato (DTF 126 I 222 cons. 2c in fine, 125 I 474 cons. 3, 124 I 107 cons. 4c/aa e 44 cons. 3e, 119 Ia 353 cons. 2a, 118 Ia 397 cons. 2b). Tuttavia il principio della proporzionalità non esclude che la restrizione alla proprietà possa estendersi a quanto necessario, dal profilo tecnico e da quello giuridico, all'esecuzione adeguata dell'opera litigiosa. L'interesse pubblico impone infatti che i rapporti giuridici siano regolati in modo chiaro, semplice e preciso, al fine di evitare difficoltà ulteriori e oneri sproporzionati (DTF 105 Ia 187 cons. 6a e rinvii). c)Gli istanti più che contestare la necessità di migliorare le condizioni della tratta sul loro fondo, si oppongono fermamente all’ampliamento dell’accesso così

come previsto e che richiederebbe l’abbattimento delle due piante di castagno. Giusta la misurazione operata in sede di sopralluogo, la distanza tra le due piante di castagno permette attualmente di transitare su di una pista larga al massimo 2.10 m. Tale misura non tiene però in nessun conto la necessità di porre uno strato di fondazione che richiede di sacrificare del terreno fino ad una profondità minima di 60 cm (vedi relazione tecnica del 23 luglio 2007 dello studio di progettazione ... SA). Considerato che le radici delle due piante si intravedono già in superficie è chiaro che un simile intervento sarebbe proprio a danneggiare questa parte delle piante. Danneggiamento che qualora dovesse comportare l’essiccamento dell’albero, potrebbe costituire un pericolo anche per la strada ed i suoi utenti. Inoltre, l’ubicazione delle due piante, nelle immediate adiacenze della tratta, verrebbe col tempo a compromettere anche l’attuale larghezza del campo stradale e il suo fondamento, giacché notoriamente con il passare del tempo le circonferenze dei tronchi delle piante aumentano e le radici si estendono. Anche la possibilità di mantenere almeno una delle due piante è stata vagliata nell’ambito della relazione tecnica richiesta al progettista. Per raggiungere tale obiettivo sarebbe in ogni caso necessaria la costruzione di un muro di sostegno dal costo di fr. 15'000.00. Rispetto ai costi generali dell’opera, preventivati a fr. 25'000.00, l’ulteriore spesa è stata giustamente dall’autorità comunale ritenuta del tutto sproporzionata. Tale soluzione non offre poi alcuna garanzia che la rimanente pianta possa sopravvivere agli interventi edilizi che verranno eseguiti nelle sue immediate vicinanze. Per questo Giudice, il miglioramento dell’accesso tramite l’allargamento della pista e la posa di un adeguato sottofondo stradale non danno in queste circostanze adito a critiche e appaiono giustificati, mentre l’alternativa proposta dagli istanti non sembra tenere in alcun conto la naturale evoluzione del bosco circostante. d)Prendendo spunto dal piano generale di urbanizzazione traffico, gli istanti e Pro Natura contestano la larghezza progettata della nuova rampa d’accesso di 4.00 m, ritenendola decisamente superiore ai 2.50 m previsti nel piano esposto. La tesi non merita protezione. In primo luogo, il campo stradale è previsto avere una larghezza di 3.00 m (vedi anche quanto esposto nel

considerando che segue) e la tratta più larga corrisponde al punto di immissione nella sottostante particella stradale. Mentre poi per la tratta di strada esistente è dal piano deducibile la larghezza del campo stradale, ciò non vale per la parte qui in discussione. Lungo l’angolo qui in discussione, il piano evidenzia solo una superficie a forma di triangolo, reputata corrispondere al punto d’intersezione tra le due strade comunali. Nel progetto di allargamento esposto invece, si intende dare la preferenza ad una pista che si immette nella sottostante particella stradale no. 1368 alcuni metri più a monte. Non è in queste circostanze dato intravedere una contraddizione - in termini di superficie destinabile ad accesso o alla larghezza dell’accesso stesso - tra il progetto esposto e il piano dell’ordinamento di base, ma solo una leggera modifica dell’iniziale tracciato, del tutto conforme alla legislazione cantonale. Infatti, giusta quanto prevede l’art. 45 cpv. 4 della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (LPTC), nella progettazione di impianti pianificati sono ammesse piccole divergenze rispetto al piano generale delle strutture di urbanizzazione, per quanto siano preservate le direttive concettuali. e)Per i ricorrenti le dimensioni del progettato accesso sarebbero comunque sproporzionate anche rispetto al resto della tratta. Il progetto prevede una carreggiata stradale di 2.50 m e banchine di 50 cm. La larghezza complessiva del tratto di 3.00 m corrisponde a quella della sottostante particella stradale no. 1368 nella quale la rampa si immette. Giustamente i ricorrenti non pretendono che la larghezza di tre metri sia per un accesso esagerata, ma ritengono che le caratteristiche del tratto successivo, con una larghezza nel punto più stretto di 2.10 m, renda superflua la creazione di un accesso così ampio. Come è già stato esposto in precedenza, nella progettazione dell’opera l’autorità gode di un ampio margine di apprezzamento. La questione di sapere se il tratto andava meglio adattato al resto della rete viaria o alla rimanente particella no. 1239 è sostanzialmente una questione che rientra nell’apprezzamento dell’autorità comunale. In ogni caso, pretendere la creazione di un nuovo accesso la cui larghezza si conformerebbe al punto più stretto della tratta e quindi di soli 2.10 m non giova alla causa degli istanti: anche una riduzione della larghezza a 2.10 m non cambierebbe, per i motivi

esposti in precedenza, le sorti dei due castagni. Inoltre, la necessità di un allargamento della tratta era uno dei motivi principali che avevano spinto l’esecutivo a voler intervenire. Come poi si è visto in sede di sopralluogo, l’attuale carreggiata della parcella no. 1239 con una riduzione della larghezza del campo stradale fino a 2.10 m e con una larghezza comunque non superiore a 2.50 m non è soddisfacente. Se però la restrizione si limita ad alcuni punti, è per le vetture e per i pedoni ancora possibile incrociarsi senza pericolo lungo le tratte leggermente più ampie. Seguendo invece il ragionamento degli istanti, gli aspetti più negativi dell’attuale strada sterrata comunale dovrebbero determinare anche il suo tratto iniziale e questa pretesa non appare giustificata nell’interesse pubblico. In questo modo l’incrocio tra una vettura e dei pedoni sarebbe lungo tutta la tratta iniziale improponibile, anche in considerazione della morfologia del terreno nelle immediate adiacenze della prevista pista. E’ pertanto del tutto difendibile la tesi dell’autorità comunale che intende costruire un accesso per quanto possibile agevole e sicuro di una larghezza complessiva di 3.00 m. Per questi motivi, il progetto non può essere considerato necessitare di cessioni di terreno ingiustificate dal profilo della proporzionalità. Ne consegue che anche la superficie di cui viene chiesta la cessione merita in questa sede conferma. 5.Procedendo infine ad una ponderazione dei contrastanti interessi in gioco, forza è di constatare che l’interesse pubblico all’ampliamento dell’accesso deve essere considerato prevalere su quello dei privati ricorrenti al mantenimento dello stato attuale. La rinuncia definitiva ad un angolo di 108 m 2 di terreno (e a titolo temporaneo ad una superficie di 32 m 2 ) per una particella che conta un’area di 2747 m 2 non costituisce a prima vista una enorme ingerenza nei diritti degli istanti. Per i ricorrenti, determinante sarebbe però l’aspetto qualitativo e non quello quantitativo della sottrazione. Nei considerandi che precedono sono stati esposti i motivi d’interesse pubblico a sostegno dell’ampliamento progettato che riguardano principalmente la necessità di rendere carrozzabile la strada d’accesso a due particelle in zona edilizia e ad altri fondi in zona agricola e viticola, mediante un’opera conforme ai canoni tecnici, di sicurezza e di viabilità che una strada carrozzabile è tenuta ad adempiere. Da parte dei privati vi è la volontà di mantenere per quanto

possibile intatta la struttura della selva ed in particolare di non privare la stessa di due vecchi castagni che darebbero riparo anche ad altri animali che vivrebbero in questo piccolo ecosistema. In questo senso l’interesse degli istanti è essenzialmente finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente e assume anche un carattere di tipo affettivo. Avendo riguardo anche a questi aspetti, il comune ha proposto ai ricorrenti la posa di due piante di castagno con un diametro del tronco di circa 20 cm (misura massima reperibile sul mercato) in sostituzione dei due vecchi alberi. Per gli animali invece, è evidente che la perdita dei due vecchi tronchi avrà delle indubbie implicazioni logistiche, non va però dimenticato che i due alberi si trovano in una selva di castagni e che pertanto il loro allontanamento non è proprio a debilitare l’intero ecosistema. Del resto, come esposto dai ricorrenti stessi al sopralluogo, alcune delle piante di castagno circostanti vanno abbattute per motivi di polizia forestale. Infine, le due piante in oggetto non si trovano nelle immediate vicinanze della casa dei ricorrenti, in questo senso il loro eventuale abbattimento non modifica le condizioni d’abitazione degli istanti. Per questo Giudice, pur comprendendo le perplessità dei ricorrenti da un punto di vista soggettivo, oggettivamente l’intesse alla realizzazione dell’ampliamento va considerato predominare sull’interesse dei privati al mantenimento dello status quo. 6.Nel proprio ricorso gli istanti chiedono la ricusa di uno dei membri della commissione d’espropriazione. Anche se tale censura esula dal contesto della presente vertenza, la questione è divenuta comunque priva di portata dopo che il diretto interessato e il precedente patrocinatore dei ricorrenti hanno dichiarato per mano della commissione d’espropriazione convenuta in ricorso di non prendere parte al procedimento che vede coinvolti i due ricorrenti. Potendo detta commissione contare su due supplenti, le ricuse in oggetto non sono atte a pregiudicare la capacità decisionale di detta autorità. 7.In conclusione, la concessione del diritto di espropriazione non dà adito a critiche e il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per le ripetibili, l’art. 78 cpv. 2 LGA prevede che al cantone e ai comuni non vengano di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle

loro attribuzioni ufficiali. Ne consegue che gli istanti sono tenuti a sopportare le spese del presente procedimento, mentre il comune convenuto non hanno diritto alle ripetibili. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.2'000.--
  • e le spese di cancelleria difr.448.-- totalefr.2'448.-- il cui importo sarà versato da ... responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.Non vengono assegnate ripetibili. L’interposto ricorso al Tribunale federale nella misura in cui è stato dichiarato ammissibile è stato respinto in data 24 novembre 2009 (1C_58/2009).

Zitate

Gesetze

10

CF

  • art. 26 CF

LCEspr

  • art. 2 LCEspr
  • art. 3 LCEspr
  • art. 5 LCEspr
  • art. 29 LCEspr

LCFo

  • art. 15 LCFo

LGA

  • art. 73 LGA
  • art. 78 LGA

LPTC

  • art. 45 LPTC

vCF

  • art. 22ter vCF

Gerichtsentscheide

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