Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_004
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_004, R 2006 36
Entscheidungsdatum
14.07.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

R 06 36 4a Camera SENTENZA del 14 luglio 2006 nella vertenza di diritto amministrativo concernente opposizione edilizia 1.Verso la fine degli anni ’80 a ..., nell’ambito della lottizzazione della particella no. 378, venivano create le proprietà no. 533 di ..., no. 538 di ... e una rimanenza oggetto della particella no. 378. La particella no. 538 veniva edificata agli inizi del 1990 e beneficiava, nei confronti dell’adiacente fondo no. 533 lungo il lato ovest, di un diritto di costruzione a distanza ravvicinata di m 1.09. Nell’ambito della sistemazione esterna della costruzione, si procedeva ad un innalzamento della quota del terreno della particella no. 538 lungo il lato ovest - confinante con il fondo no. 533 - di circa cm 40. Con ciò si otteneva un livellamento del fondo rispetto alle particelle edificate a est e sud della nuova costruzione. Dal canto suo, la particella no. 533 congiunge due livelli di terreno alquanto dissimili tra loro. Partendo dalla quota di terreno lungo il lato est, l’appezzamento ridiscende fino a formare una conca per poi estendersi lungo il lato ovest a livello delle circostanti costruzioni. Lungo il lato nord, la particella confina con i binari della ex Ferrovia Retica, la posa dei quali aveva pure richiesto un innalzamento del terreno, nel punto di quota minima della particella no. 533, di circa cm 40/50. Giusta il piano delle zone attualmente in vigore, la particella no. 533 è situata in zona residenziale R4 ed è resa viabile dall’accesso a sud-est creato a suo tempo in comune lungo il confine tra i fondi ni. 533 e 538. 2.Nell’estate del 2005, ... presentava una prima domanda di costruzione per l’erezione sulla particella no. 533 di una palazzina con tre appartamenti. Contro il progetto esposto, la vicina ... interponeva tempestiva opposizione. Il committente veniva allora invitato dall’autorità edilizia a voler modificare il

progetto. Il 16 settembre 2005, ... presentava una variante al progetto iniziale e questa veniva pubblicata il 21 novembre successivo. L’opposizione interposta da ... veniva respinta e contemporaneamente, con decisione 27 marzo 2006, al petente veniva rilasciata la licenza edilizia. 3.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 28 aprile 2006, ... chiedevano che la licenza edilizia rilasciata venisse dichiarata nulla per motivi formali o che la stessa venisse comunque annullata in quanto contraria all’ordinamento edilizio comunale. A sostegno della perorata nullità della licenza di costruzione i ricorrenti invocano il mancato rilascio del permesso entro i tre mesi dalla chiusura dell’esposizione pubblica. Per il resto, gli istanti perorano l’assegnazione alla zona R2 di tutto il comparto in oggetto, contestano la modifica del terreno approvata dall’autorità edilizia, non ritenendola consona ai dettami della legislazione comunale, in particolare per quanto riguarda la pendenza della rampa d’accesso ai garage, considerano violate le disposizioni sull’altezza del fabbricato e criticano il calcolo dell’indice di sfruttamento nella misura in cui verrebbero dedotte superfici non deducibili e non computati locali, le cui caratteristiche imporrebbero di considerarli come dei vani abitabili. 4.Nella propria presa di posizione il Comune di ... concludeva alla reiezione del ricorso ed alla conferma della licenza edilizia rilasciata. Il mancato ossequio del termine di tre mesi per l’emanazione della licenza di costruzione non avrebbe alcuna rilevanza sulla validità della stessa. A livello comunale, a quattro anni dall’entrata in vigore del piano delle zone, un riesame della situazione pianificatoria non troverebbe alcuna giustificazione. La prevista modifica del terreno rientrerebbe nei parametri stabiliti dalla legislazione comunale e la rampa d’accesso avrebbe delle pendenze già più volte accettate a livello comunale in situazioni analoghe. Infine, anche il calcolo dell’indice di sfruttamento sarebbe stato eseguito correttamente, nella misura in cui l’ultima rampa di scale e quella interna all’attico sarebbero state dedotte per evitare un doppio computo.

5.Anche ... proponeva al Tribunale amministrativo la completa reiezione del ricorso, essenzialmente per i motivi già addotti dall’autorità comunale. Per il committente, al Tribunale non sarebbe però dato entrare nel merito sulla questione della rampa d’accesso, giacché sollevata per la prima volta in sede di ricorso e quindi tardivamente. 6.In data 17 giugno 2006, i ricorrenti introducevano al Tribunale amministrativo una foto aerea del 1980 - dalla quale la quota della strada d’accesso all’allora particella no. 378 risulterebbe essere come l’attuale - e un calcolo della pendenza della rampa d’accesso ai posteggi della prevista palazzina, che confermerebbe l’impossibilità tecnica di eseguire l’impianto senza violare palesemente l’ordinamento comunale. 7.Chiamati a determinarsi sugli ulteriori mezzi di prova sottoposti al Tribunale amministrativo, il comune convenuto e il committente contestavano il calcolo delle pendenze della rampa d’accesso effettuato dai ricorrenti. Il comune ribadiva che in base al progetto presentato la pendenza media della rampa fosse del 14% e che, considerate tutte le circostanze del caso concreto e la prassi finora applicata a livello comunale, nulla si opporrebbe all’accettazione del progetto così come presentato dal committente e approvato dall’autorità edilizia. 8.Il 12 luglio 2006, veniva esperito un sopralluogo. In detta sede, tutte le parti al procedimento avevano ancora una volta modo di esporre il loro punto di vista. Da parte dei ricorrenti veniva per la prima volta addotta la non conformità del progetto, quanto alle pendenze previste, alle disposizioni sui disabili. Per il resto, su quanto visto e sentito in sede di sopralluogo si tornerà meglio, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1.Legittimazione. E’ palese la legittimazione della proprietaria del fondo adiacente a quello della committenza, per cui s’impone l’entrata nel merito del

ricorso. Può quindi restare aperta, essendo di carattere puramente teorico, la questione di sapere se il marito dell’istante sia pure legittimato ad adire il Tribunale amministrativo in nome proprio, senza essersi a suo tempo personalmente opposto al progetto esposto, o solo in rappresentanza della moglie. 2.Termine per il rilascio della licenza edilizia. Il 1. novembre 2005 è entrata in vigore la nuova legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) e la relativa ordinanza di applicazione (OPTC). In termini di diritto transitorio, le disposizioni direttamente applicabili della nuova legge hanno la precedenza su prescrizioni comunali divergenti (art. 107 cpv. 2 LPTC). Sono considerati direttamente applicabili il diritto edilizio formale di cui agli art. 85 – 96 LPTC, che include anche la procedura di licenza edilizia. Giusta l’art. 46 cpv. 3 OPTC, le decisioni edilizie vanno notificate entro due mesi dalla chiusura dell’esposizione pubblica. Per progetti di costruzione con opposizioni il termine per l’evasione è al massimo di tre, e per progetti di costruzione con EIA al massimo di cinque mesi. Invocando tale disposto, i ricorrenti pretendono che la licenza edilizia rilasciata ad oltre tre mesi dalla chiusura dell’esposizione pubblica sia nulla. Tale pretesa è evidentemente infondata. Le prescrizioni di cui all’art. 46 cpv. 3 OPTC sono semplici disposizioni d’ordine, il cui mancato rispetto può giustificare una rimostranza nei confronti dell’autorità chiamata a statuire entro un determinato periodo, ma che non hanno alcuna incidenza sulla validità formale del provvedimento preso. In caso contrario, l’applicazione del disposto produrrebbe gli effetti contrari a quelli perseguiti dal legislatore. E’, infatti, evidente che la prescrizione mira ad una sollecita evasione della domanda di costruzione da parte dell’autorità preposta. L’annullamento della licenza di costruzione rilasciata oltre il termine d’ordine previsto dall’OPTC comporterebbe un inutile prolungamento della procedura di licenza edilizia, in palese contrasto allo scopo perseguito dalla norma. Nell’ambito della legislazione in materia di pianificazione comunque, il legislatore ha espressamente previsto quali siano le conseguenze dell’inosservanza dei termini previsti nella OPTC. In applicazione all’art. 5 cpv. 3 LPTC, se eccezionalmente un termine non può essere rispettato, l’autorità competente deve comunicare il ritardo agli

interessati prima della scadenza con una breve motivazione e fissare un nuovo termine per l’evasione. Sulla validità materiale del provvedimento è conseguentemente accertato che l’inosservanza non abbia alcun effetto. Nell’evenienza, l’autorità edilizia ha rilasciato la licenza edilizia con un ritardo di sei giorni, per cui è perlomeno comprensibile che abbia rinunciato ad informare il committente sui motivi del ritardo. Ne consegue che dall’inosservanza dei termini legali di notifica della licenza edilizia, i ricorrenti non possono dedurre diritti a loro favore. 3.Estensione delle censure in sede di ricorso. Ancora dal profilo formale, viene dal committente contestata la legittimazione dei ricorrenti ad invocare censure che non erano state invocate in sede di opposizione. La tesi non merita protezione. Come il Tribunale amministrativo ha precisato in PTA 1999 no. 51, le censure addotte in sede di opposizione possono essere estese nella procedura di ricorso, per quanto sostengano il petito originale e non vadano pertanto oltre le richieste iniziali. Avendo la proprietaria del fondo confinante chiesto in sede di opposizione il rifiuto della licenza di costruzione, tutte le censure che sostengono tale richiesta possono ancora essere addotte in sede di ricorso. Poiché, in generale, l’estensione della motivazione comporta un dispendio procedurale non indifferente - su dette nuove motivazioni l’autorità di prima istanza deve potersi determinare – soprattutto nei casi in cui una tempestiva motivazione avrebbe permesso un altro giudizio, il Tribunale tiene solitamente debitamente in considerazione la presentazione di simili posteriori motivazioni con un proporzionale accollamento dei costi procedurali alla parte che ha occasionato tale dispendio. Nell’evenienza, le censure riguardanti la rampa d’accesso e la pretesa violazione in questo contesto delle disposizioni sui disabili, quest’ultime addotte per la prima volta in sede di sopralluogo, saranno pertanto oggetto della decisione di merito. 4. a)Assegnazione alla zona R4. Giusta l'art. 21 cpv. 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), solo un cambiamento notevole delle circostanze può giustificare un riesame ed eventualmente un adattamento del piano di utilizzazione. Il legislatore ha così voluto garantire ai proprietari di fondi, per i quali il piano d’utilizzazione è vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT), una

certa sicurezza giuridica. Se un piano regolatore è stato adottato già in vigenza della LPT, vi è la presunzione che le restrizioni della proprietà che impone ai proprietari interessati siano valide. Per contro, i piani di utilizzazione che non sono ancora stati adattati alle esigenze poste dal diritto federale in materia di pianificazione territoriale non possono beneficiare di questa presunzione, per cui non vi è motivo di garantirne la stabilità (DTF 122 II 332 cons. 5 e 120 Ia 227 cons. 2c). Più un piano, reputato conforme ai dettami della LPT, è recente, più è dato ai singoli proprietari di contare sulla sua stabilità, e più difficilmente la citata presunzione della sua validità sarà contestabile (DTF 120 Ia 227 cons. 2c e 113 Ia 444 cons. 5b). Ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT, la modifica di un piano regolatore può avvenire solamente a condizione che le circostanze siano cambiate, che questi mutamenti concernano i criteri determinanti della pianificazione, che i cambiamenti siano notevoli e che un adattamento del piano di utilizzazione si renda necessario (RDAT II-1998 n. 49 cons. 3a e rinvii). b)Quattro anni fa, il 10 ottobre 2002, veniva approvato dal Governo cantonale il piano delle zone comunale che prevedeva l’assegnazione del comparto in oggetto alla zona residenziale R4. I ricorrenti contestano l’assegnazione alla zona residenziale R4 delle particelle circostanti la loro, adducendo che ben 14 fondi nella zona sarebbero stati edificati con case per una sola famiglia (a uno o due piani), mentre delle restanti particelle sopraedificate una sarebbe edificata con un’abitazione per due famiglie, un’altra con una palazzina a tre piani per tre appartamenti e solo due lo sarebbero con dei palazzi di più appartamenti, quest’ultimi già comunque eretti prima dell’attuale e precedente pianificazione locale. Per questo motivo i ricorrenti trovano sproporzionata l’assegnazione di tutto il comparto alla zona R4. Le ridotte dimensioni delle particelle non ancora edificate renderebbero infatti necessaria, onde sfruttare completamente le possibilità edificatorie offerte dalla zona, la costruzione di case a forma di torre. La censura, rivolta contro un piano approvato da soli quattro anni, allora malgrado la possibilità non contestato, e senza che sia intervenuto un cambiamento notevole delle circostanze, non può essere sentita. Se la situazione come si presenta attualmente è in ampia misura immutata rispetto all’ultima revisione della pianificazione locale, fanno già

difetto gli indispensabili presupposti per prendere in considerazione una modifica dei piani. Del resto, l’autorità edilizia ha ribadito la propria decisione di salvaguardare la stabilità del piano d’utilizzazione - dopo aver consultato al proposito la propria commissione di pianificazione e dopo aver preso atto del rapporto allestito dal pianificatore – sulla scorta di motivi oggettivi e che il Tribunale ha potuto verificare anche in sede di sopralluogo. Giusta la pianificazione locale, infatti, tutta la zona edificabile situata nella parte pianeggiante del fondovalle è inserita in zone ad alta densità edilizia, mentre le zone con minore intensità sono concentrate sul versante collinare. Come si è poi visto al sopralluogo, vi è una stretta vicinanza tra il fondo no. 533 e le due particelle ni. 379 e 380 - sopraedificate con degli imponenti complessi residenziali di più appartamenti – nonché con la zona edificabile oltre la linea dei binari della ferrovia. In questo senso corrisponde indubbiamente alla realtà locale che la zona in oggetto completa il comparto ad alta densità attorno a S. Antonio. Ne consegue che non sono attualmente dati i presupposti per procedere ad una modifica del piano delle zone o per dubitare della sua conformità al diritto di rango superiore. 5. a)In base all’art. 25 della legge edilizia comunale (LE), il terreno deve in generale essere mantenuto secondo la configurazione naturale. Modifiche dell’esistente configurazione del terreno sono ammesse solo se non pregiudicano le caratteristiche locali e il paesaggio. La sistemazione del terreno può esser ottenuta con riempimenti o scavi. L’altezza delle scarpate e dei muri, deve di regola, non superare m 1.50. I ricorrenti contestano le modifiche del terreno che reputano superare i limiti imposti dalla LE. Come è stato esposto nella fattispecie, il fondo in parola è situato tra due zone già edificate poste a della quote di terreno molto diverse tra di loro. In vista dell’edificazione del suo fondo, il committente doveva conseguentemente decidere se l’insediamento della costruzione volesse riprendere le quote a est (con la formazione di riempimenti) o quelle a ovest (con degli sterramenti). La scelta è caduta per una conformazione della nuova costruzione alla quota dei fondi verso il lato ovest, decisione che rispetta in parte la morfologia del terreno naturale, che come si è detto forma al centro della particella in oggetto una conca, e che come tale va esente da critiche. Infatti, sia nell’uno che

nell’altro caso, una conformazione alle quote circostanti avrebbe comunque richiesto importanti interventi sulla normale configurazione del suolo. E’ poi indiscusso che possano in zona essere praticate delle modifiche del terreno senza che con questo vengano in qualche modo pregiudicate le caratteristiche locali. I fondi circostanti hanno già infatti beneficiato di tale diritto sia lungo il lato est che quello a nord della particella no. 533. Resta pertanto solo da stabilire se la modifica del terreno superi m 1.50, come preteso dai ricorrenti. b)Giusta i piani delle quote e delle sezioni del terreno agli atti, la costruzione avrà come punto 0 la quota di msm 298.81. Le due sezioni così calcolate lungo i lati qui determinanti sud-est e nord-est non permettono di concludere ad un superamento dell’altezza massima consentita per la modifica del terreno. Lungo l’angolo sud-est, rispetto al punto 101 già sito sulla particella dei ricorrenti e che corrisponde alla quota di msm 300.29 la differenza è di m 1.48 (sezione 2 sul piano del 17 giugno 2005), mentre lungo l’angolo nord- est, la differenza tra il punto 0 e la quota 17 è di m 1.07. Ne consegue che in base alle sezioni presentate lo sterramento rientra nei parametri ammessi. I ricorrenti, pur non contestando le quote del terreno debitamente rilevate da uno studio di misurazioni, ritengono comunque che la strada d’accesso in comune abbia sempre mantenuto la stessa quota e che le costruzioni circostanti si siano semplicemente adattate a questa. Rispetto a tale quota stradale però, la modifica del terreno sarebbe superiore a m 1.50. A sostegno della loro affermazione, gli istanti allegano una foto aerea del 1980. Per questo Giudice, la foto agli atti non è propria a lasciar sussistere dubbi sull’esattezza delle quote rilevate, già per il fatto che dalla foto aerea non è dato stabilire se e quali esattamente siano le differenze di quote in zona, tanto meno quando l’oggetto del contenzioso riguarda delle differenze alquanto ridotte. Ne consegue che anche su questa questione le censure ricorsuali non meritano protezione. 6. a)L’accesso stradale non deve arrecare disturbo o pericolo alla circolazione. La pendenza delle rampe non può superare il 12% e fra il margine della strada e l’inizio della rampa deve esserci un tratto piano di almeno m 3.00. In

situazioni particolari, in particolare nella zona nucleo, l’autorità edilizia può autorizzare deroghe a quanto sopra esposto (art. 30 cpv. 1 ab initio e cpv. 2 e 3 LE). In base al calcolo presentato dai ricorrenti, la pendenza della rampa supererebbe crassamente la percentuale del 12%. Per questo Giudice, il calcolo proposto dai ricorrenti non è determinante ai fini del giudizio, nella misura in cui tende a ridurre per quanto possibile la tratta a copertura del dislivello, ottenendo con ciò una maggior pendenza. Non vi sono infatti motivi per ritenere che le vetture debbano essere già interamente al livello 0 prima di accedere ai garage. Determinanti sono invece le quote del terreno e i calcoli operati sui piani approvati dall’autorità edilizia. Giusta il piano delle quote d’accesso all’autorimessa agli atti, la pendenza della rampa varia tra un massimo del 17% e un minimo del 12%, mentre la pendenza media per l’accesso all’autorimessa è del 14%. Tenendo in considerazione, da un lato, il fatto che tra il margine della strada comunale e l’inizio della rampa d’accesso esiste un tratto piano, regolato da un vincolo reciproco di passo carrozzabile di m 3.00 di larghezza tra le due particelle in oggetto, e, dall’altro, che la rampa si immette in una strada comunale a vicolo chiuso, l’autorità edilizia ha considerato adempiuti i presupposti per operare in lieve deroga alla pendenza del 12%. Tale decisione non dà adito a critiche dal punto di vista della sicurezza stradale e, soprattutto, nell’ottica della parità di trattamento. b)Infatti, il comune convenuto ha in sede di ricorso ampiamente documentato la prassi comunale riguardo alle numerose eccezioni accordate a diversi committenti per garantire l’accesso carrozzabile alle loro proprietà. In particolare l’autorità ritiene consono operare con dei valori medi delle pendenze e ammettere dei sorpassi della pendenza del 12% se la situazione concreta lo richiede. Dagli esempi addotti dal comune convenuto (i quali si riferiscono a delle pendenze: dal 15 al 23% nel primo, dal 17 al 22% nel secondo, dal 20 al 40% nel terzo, dal 20 al 27% nel quarto, dal 18 al 25% nel quinto, dal 12 al 20% nel sesto e del 20% nel settimo esempio) è chiaramente ravvisabile l’enorme cambiamento della pendenza per la stessa rampa d’accesso a seconda del punto in cui l’inclinazione viene rilevata. Per questo Giudice è allora in linea di principio giustificato operare con una valutazione globale media della pendenza della rampa d’accesso e non semplicemente

sulla scorta di rilevamenti puntuali che possono essere influenzati da considerazioni relative alla sistemazione esterna o da peculiarità proprie del fondo. Sostanzialmente è del resto questo il motivo per cui il disposto permette di operare delle eccezioni alla regola della pendenza del 12%. Come è poi stato esposto dal ricorrente stesso in sede di sopralluogo, in generale la sicurezza degli utenti è garantita da pendenze del 15% all’aperto e del 18% al coperto. Ne risulta che in termini di sicurezza, la pendenza media della rampa non dà adito a critiche. Voler nell’evenienza imporre al committente il rispetto della pendenza del 12% equivarrebbe a creare un’inammissibile disparità di trattamento. Il comune ha debitamente illustrato la prassi in materia a livello comunale ed in particolare i criteri che vengono osservati per ammettere un’eccezione alla pendenza del 12% per quanto venga garantita la sicurezza del traffico. Intenzioni di retrocedere in futuro da questa prassi non ne sussistono, per cui la decisione di autorizzare l’accesso nei termini progettati merita conferma. 7.Altezza del fabbricato. Come altezza dell’edificio vale l’altezza media di tutti gli angoli esterni della costruzione principale calcolata dal terreno esistente fino al punto di intersezione con la linea del tetto o filo superiore parapetto pieno. Dove il terreno viene scavato l’altezza dell’edificio viene misurata partendo dalla nuova quota. L’altezza deve essere rispettata su tutte le facciate (art. 62 cpv. 1 ab initio LE). Giusta lo schema delle zone, in zona R4 l’altezza massima dell’edificio è di m 13.50. Per quanto è stato esposto nel considerando che precede, il committente è intenzionato a modificare la morfologia naturale del fondo, costruendo dalla nuova quota 0, corrispondente al piano terra. In applicazione della LE, le altezze del fabbricato vanno pertanto calcolate dalla nuova quota 0. In base ai piani approvati, tutti gli angoli esterni della costruzione contano al massimo m 13.50 e rispettano quindi l’altezza massima prevista dalla LE. Per gli istanti, il rispetto delle altezze sarebbe però possibile solo grazie all’ingente sterramento, per cui vedrebbero nel nuovo calcolo operato un tentativo di eludere le disposizioni sull’altezza della costruzione. La doglianza non merita di essere accolta. Poiché, dove il terreno viene modificato, la LE prevede espressamente un calcolo delle altezze a partire dalla nuova quota, non è dato intravedere in che

modo verrebbero in tal modo eluse le disposizioni sulle altezze massime degli edifici. Basti al proposito ricordare che la modifica del terreno progettata è stata in questa sede reputata ossequiare i dettami della LE. 8. a)Ai sensi dell’art. 59 LE, la superficie utile lorda viene calcolata sommando tutte le superfici dei piani in superficie misurate al muro esterno della costruzione principale e di quella attigua, ivi comprese le scale esterne e i piani intermedi ad eccezione dell’eccedenza risultante dai muri esterni con uno spessore superiore ai 30 cm (cpv. 2). Ai sensi dello stesso disposto, sono esclusi dal computo i posteggi per biciclette e carrozzelle per bambini ecc. (cpv. 4 cifra 1) ed i balconi aperti rientranti e sporgenti che non vengano usati come pergolati (cpv. 4 cifra 4). Nel calcolo proposto dal committente la superficie dell’ascensore è inclusa nella superficie del piano e non è contestata la necessità di includere nel calcolo anche le scale (vedi per il calcolo concreto il considerando che segue). Il preteso sovradimensionamento dei locali adibiti a deposito di biciclette e carrozzine per bambini di circa m 2 14 e del locale attrezzi di circa m 2 16, non è da questo Giudice considerato tale. Per una casa di tre grandi appartamenti, dove sono reputate vivere una decina di persone, non è certo sproporzionato destinare a deposito biciclette e carrozzine una superficie di m 2 14. Il fatto poi che gli appartamenti dispongano di una cantina e di una lavanderia non rende certo superflua la creazione di un locale deposito per quegli attrezzi che possono ad esempio servire alla normale manutenzione del prato circostante, del piazzale antistante la costruzione ecc. Del resto la condizione posta con la licenza edilizia voleva propriamente ovviare ad una diversa destinazione dei locali. Per assicurare un uso dei locali conforme ai piani ed escludere pertanto uno scopo abitativo, l’autorità edilizia ha stabilito che “le due aperture poste sul lato ovest dovranno servire unicamente quale apporto di luce naturale ai locali e dovranno pertanto essere munite di parapetto o di inferiate fisse”. b)L’indice di sfruttamento (IS) è il coefficiente tra la superficie utile lorda della costruzione e la superficie edificabile della particella. Nella zona R4 l’IS è dello 0.8. Essendo la superficie utile lorda della particella m 2 510, la superficie utile

lorda della costruzione non può superare m 2 408. Concretamente il calcolo si presenta come segue: La superficie del piano, incluse le scale, è pari a m 2 100.87 (m 2 10.30 x 9.70

  • 3.00 x 0.32) per i piani dal primo al terzo, ciò che comporta una superficie complessiva di m 2 302.61 (m 2 100.87 x 3). La superficie del quarto piano è invece di soli m 2 89.12 (m 2 100.87 – 11.75), poiché il piano superiore dell’attico conta una terrazza di dimensioni ben superiori a quelle degli altri piani e può pertanto beneficiare della deduzione per balcone rientrante di m 2

11.75 (m 2 2.50 x 4.70). Ne consegue che il calcolo delle superfici dei quattro piani destinati ad abitazione ammonta complessivamente a m 2 391.73 (m 2 302.61 + 89.12). Per quanto riguarda il piano terra, di questo vanno calcolate soltanto le superfici destinate ad ascensore e a scala. Aggiungendo alla superficie dei piani abitabili la scala (m 2 3.82 x 2.85) di m 2 10.88 e l’ascensore (m 2 1.66 x 1.70) di m 2 2.82 al piano terra e il muro esterno della scala (m 2 0.62 x 0.15) di m 2 0.09, risulta una superficie utile lorda totale di m 2 405.52. A questo punto è del tutto superflua la questione di sapere se la scala interna all’attico e il tratto di scala che non raggiunge il quarto piano possano ancora venire dedotte, giacché la costruzione rispetta ampiamente i limiti imposti dalla LE anche senza tali deduzioni. Per il resto, eccetto la deduzione per il balcone rientrante che i ricorrenti giustamente non contestano, la modifica apportata dall’autorità comunale al calcolo dell’IS operato non aveva alcun contenuto materiale, ma correggeva solo un’operazione aritmetica errata, poiché m 2 10.30 x 9.70 x 4 danno una superficie di m 2 399.64 e non di m 2 403.76, come indicato dal committente. 9. a)La legge federale sui disabili (LDis), entrata in vigore il 1. gennaio 2004, si fonda sul divieto di discriminazione sancito dall'art. 8 cpv. 2 CF e sul mandato legislativo dell'art. 8 cpv. 4 CF, secondo cui la legge prevede provvedimenti per eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili. La normativa si applica anche alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico per i quali un'autorizzazione a costruire o ad effettuare lavori di rinnovo è accordata dopo la sua entrata in vigore (art. 3 lett. a LDis). Essa impone a Confederazione e cantoni di adottare provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi (art. 5 cpv. 1 LDis), precisando nel contempo i criteri che

permettono di prescindere dall'adozione di simili misure per ragioni di proporzionalità (art. 11 e 12 LDis) e riservando in generale ai cantoni la facoltà di adottare disposizioni più favorevoli (art. 4 LDis). Scopo della normativa federale è quello di creare le condizioni quadro indispensabili affinché le persone disabili possano partecipare più attivamente alla vita della società (art. 1 cpv. 2 LDis), lasciando ai cantoni le loro facoltà originarie di stabilire regole concrete in materia edilizia conformi alla garanzia costituzionale. In altri termini, la legge sui disabili non contiene disposti di diritto edilizio materiale (federale), ma fissa requisiti generali che, nel rispetto della ripartizione usuale delle competenze, riservano l'adozione di specifiche norme di polizia delle costruzioni di diritto cantonale (su questa questione vedi DTF 132 I 82 S. 85 con i numerosi riferimenti dottrinali e relativi al processo legislativo). b)In base all’art. 80 LPTC, edifici e impianti pubblici, edifici con più di otto unità abitative, nonché edifici ed impianti con più di 50 posti di lavoro, devono essere configurati secondo le norme specialistiche riconosciute, in modo tale che siano accessibili anche ai disabili. Gli edifici e gli impianti pubblici devono inoltre poter essere utilizzati da disabili. Laddove la presente legge ammette prescrizioni comunali complementari o divergenti, continua ad essere applicato il diritto comunale esistente. Restano riservate prescrizioni in genere più severe dei comuni (art. 107 cpv. 2 LE). Nell’ambito della propria legislazione, il comune convenuto è andato oltre le prescrizioni minime previste dal diritto cantonale. Infatti, giusta l’art. 35a LE, l’accesso agli edifici e agli impianti destinati al pubblico è garantito anche alla persone handicappate e anziane. Lo stesso obbligo si applica anche agli immobili locativi e alle proprietà per piani di più di tre piani. L’art. 35f cpv. 1 LE precisa che la pianificazione e la costruzione delle opere aperte al pubblico e delle opere private per le quali deve essere garantito l’accesso alle persone handicappate deve rispettare la Norma SN 521.500. La facoltà per i comuni di prevedere delle disposizioni più restrittive in virtù dell’art. 107 cpv. 2 LPTC, comporta l’obbligo per l’autorità di applicare la normativa comunale anche a quegli interventi edilizi in principio non contemplati a livello cantonale. Per questo, l’autorità edilizia non può nell’evenienza omettere l’esame della conformità del progetto alle disposizioni sui disabili, come addotto in sede di

sopralluogo, appellandosi all’insignificanza del progetto edilizio per il diritto cantonale. Poiché la normativa comunale prevede delle disposizioni sui disabili che vanno oltre le garanzie del diritto cantonale, è all’autorità edilizia che incombe l’obbligo di ossequiare tali disposti, indipendentemente dalla questione di sapere se le associazioni interessate abbiano o meno rinunciato a pronunciarsi sul progetto o se queste intendano rinunciare oltre ai loro diritti. c)Come è già stato esposto in precedenza, la censura relativa al mancato ossequio delle disposizioni sui disabili è stata in questo procedimento addotta per la prima volta in sede di sopralluogo. L’autorità comunale non ha pertanto potuto determinarsi nel dettaglio al riguardo, eccezione fatta per le considerazioni esposte in sede di sopralluogo. Per questo Giudice si impone pertanto un esame sommario delle censure sollevate dal ricorrente, onde determinare se le disposizioni in materia di disabili siano rispettate o meno. Contravverrebbe invece al principio della proporzionalità rinviare gli atti al comune convenuto per l’esame della conformità del progetto a dette normative, qualora non dovessero sussistere elementi concreti per ritenere che il progetto non si conformi alla normativa comunale. d)Per i ricorrenti, il progetto violerebbe la normativa tendente all’eliminazione delle barriere architettoniche nella misura in cui la pendenza della rampa non permetterebbe l’accesso all’edificio alle persone disabili. Anche questa censura non può essere sentita. In base alle disposizioni SN 521 500, le rampe possono avere una pendenza massima del 6%. Nell’evenienza però non è la rampa d’accesso ai garage che deve rispettare tale disposto bensì la rampa d’accesso alla porta principale dell’edificio. Se l’accesso alla porta principale ossequia tale pendenza, non si pone il problema della rampa d’accesso ai garage, essendo per la persona disabile possibile raggiungere il garage in macchina come gli altri residenti motorizzati. Dal garage è poi possibile raggiungere l’ascensore senza alcuna variazione di pendenza, contando le due porte comunicanti una larghezza minima di m 0.80. Dai piani non è a questo proposito deducibile se le porte verranno create con delle soglie o meno. La relativa normativa predilige l’eliminazione di tali barriere o la loro riduzione ad un’altezza massima di cm 2.50. Basterà pertanto a questo

riguardo che l’autorità comunale vegli nell’esecuzione dei lavori all’osservanza di tali particolari. In base alle sezioni dei singoli piani anche lo spazio riservato all’ascensore (m 1.50 x 1.30) dovrebbe permettere la posa di un sollevatore consono ai dettami delle normative sui disabili. e)La sistemazione esterna della palazzina non viene dettagliatamente riportata sui piani presentati, in particolare non è dato sapere come avverrà concretamente l’accesso alla porta principale esterna dell’edificio. L’entrata principale è situata lungo la facciata sud-est della costruzione. In base al piano della facciata sud-est presentato, la distanza tra la porta principale e il confine sud della proprietà – misurando la linea perpendicolare alla facciata della palazzina - è di circa m 6.00, mentre la distanza tra questo punto e l’accesso comune del fondo è di circa m 17.00. Tenuto conto del dislivello di m 1.48 su di una lunghezza complessiva di m 23.00, ne risulta una pendenza di 6.43%. Per ovviare a questa differenza, il committente dovrà prevedere una rampa d’accesso alla porta principale, non già utilizzando il tragitto più breve tra la porta e il confine sud, ma seguendo - anziché un percorso perpendicolare - una linea diagonale dapprima in direzione sud-ovest per poi raggiungere l’accesso lungo la linea di confine a sud. La lunghezza del tragitto dovrà essere tale da consentire il rispetto della pendenza massima del 6%. In base alla situazione esposta sui piani, tra il posteggio esterno a sud dell’edificio e il confine sud del fondo corre una striscia di terreno la cui larghezza minima è di m 1.00 in prossimità del garage esterno a sud e che raggiunge un’ampiezza di m 6.00 all’altezza della porta principale per poi sfociare nel prato che circonda la palazzina sul lato sud-ovest. La morfologia del terreno lascia pertanto concludere alla fattibilità di una rampa d’accesso alla porta principale lungo il lato sud senza alcuna difficoltà in termini di spazio o di caratteristiche tecniche. Ne consegue che il progetto non viola le disposizioni sui disabili per quanto nella sistemazione esterna della palazzina venga inserita una rampa d’accesso alla porta principale nel senso esposto nel presente considerando o comunque trovata una diversa soluzione rispettosa però della normativa comunale in materia di persone disabili. Quanto agli ulteriori accorgimenti che dovranno essere presi in ossequio alle disposizioni che tendono all’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone disabili, l’autorità

edilizia sarà comunque tenuta a vegliare al loro ossequio nell’ambito dell’esecuzione di dettaglio. In queste condizioni non sussistono motivi per dubitare che in base ai piani presentati la costruzione non possa essere consona ai dettami della LE, per cui merita in questa sede conferma la licenza rilasciata. In questo senso il ricorso è respinto nel senso però esposto in quest’ultimo considerando. 10.In conclusione il ricorso è da respingere nel senso dei considerandi e la licenza edilizia viene in questa sede confermata. L’esito della controversia, in particolare il fatto che l’aspetto della non conformità del progetto alle disposizioni sui disabili sia stato sollevato solo in sede di sopralluogo, giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente, la quale è pure tenuta a rifondere al privato convenuto, avvalsosi della collaborazione di un patrocinatore legale, un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.2'500.--
  • e le spese di cancelleria difr.360.-- totalefr.2'860.-- il cui importo sarà versato da ... responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.... versano a ... fr. 1'500.— (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

Zitate

Gesetze

18

CF

  • art. 8 CF

LDis

LE

  • art. 25 LE
  • art. 35a LE
  • art. 35f LE
  • art. 59 LE
  • art. 107 LE

LPT

LPTC

  • art. 5 LPTC
  • art. 80 LPTC
  • art. 107 LPTC

LTA

  • art. 75 LTA

OPTC

  • art. 46 OPTC

Gerichtsentscheide

3
  • DTF 132 I 8201.01.2005 · 26 Zitate
  • DTF 122 II 332
  • DTF 120 Ia 227