13/32 Verfahren PVG 2017 Fatti che sono noti al Tribunale. Impiego degli stessi. –In principio ed a determinate condizioni, i giudici non necessitano di una prova in merito ai fatti che sono noti al Tribunale; tali fatti possono essere ammessi al proce- dimento indipendentemente dalle allegazioni delle parti. Beweis über gerichtsnotorische Tatsachen. Verwendung solcher Tatsachen im Verfahren. –Unter gewissen Voraussetzungen bedarf es keines Be- weises über Tatsachen, die den Richtern notorisch be- kannt sind; solche Tatsachen können unabhängig von den Vorbringen der Parteien am Verfahren zugelassen werden. Considerandi: 4. a) A titolo abbondanziale vada poi ancora rilevato quanto segue. Ai sensi dell’art. 11 LGA, la fattispecie deve essere rilevata d’ufficio. Gli interessati alla procedura sono obbligati a collaborare al rilevamento della fattispecie e l’autorità assume le prove neces- sarie, ma non è vincolata alle richieste riguardanti il rilevamento della fattispecie. Nella sentenza 4A_37/2014 del 24 giugno 2014, il Tribunale federale confermava che i giudici non necessitano di una prova in merito ai fatti che sono noti al Tribunale, ma tali fatti pos- sono essere ammessi al procedimento indipendentemente dalle allegazioni delle parti (DTF 135 III 88 cons. 4.1). Si tratta ad esem- pio di risultati di prove riguardanti un procedimento precedente tra le stesse parti (H. P. W ALTER , in: Berner Kommentar, 2. ed. 2012, nota 62 all’art. 8 CC), ma anche fatti di cui un giudice è venuto a conoscenza da un processo tra terzi e che riguardano le allegazioni di una o più parti contraenti sul concreto tema della diatriba (vedi H. S CHMID , in: Oberhammer et al. [editori], Kurzkommentar zur ZPO, 2. ed. 2014, nota 4 all‘art. 151 CC; R. B IERI , Die Gerichtsnotorietät – ein „unbeschriebenes Blatt im Blätterwald“, ZZZ 2006, pag. 193). Nel far ricorso a simili mezzi di prova resta evidentemente riserva- to il segreto professionale e il diritto di audizione. b) Nell’evenienza concreta, l’istante era parte al procedi- mento S 14 72 sfociato nella sentenza del Tribunale amministrati- vo 2 settembre 2014. In detto giudizio, la situazione socio familiare dell’istane veniva così definita dal perito in base alle informazioni riferitegli dall’istante: “non potrebbero essere ignorati i vantaggi secondari che l’istante trarrebbe dal mantenimento del ruolo di ma- lato, quali la permanenza in Italia, la vicinanza con la famiglia e gli 293 32
13/32 Verfahren PVG 2017 amici, il grande appartamento di sua proprietà di cinque locali che abita e il potersi dedicare all’allevamento di animali che sarebbe la sua passione. Dal 2003, il baricentro degli interessi dell’istante si sarebbe quindi spostato in Italia e all’interessato mancherebbe ogni motivazione profonda a cambiare gli equilibri costituiti” (vedi cons. 2e). Queste allegazioni, note al ricorrente, sono in manife- sto contrasto con quanto preteso dall’interessato il 15 giugno 2016 riguardo al fatto di non avere alcun immobile in Italia e di non in- trattenere alcuna relazione personale, a parte quella con i genitori, con il suo paese d’origine. Che una persona possa pretendere di abitare una camera in uno stabile che appare disabitato e messo a disposizione per pura compassione dalla locataria quanto dispor- rebbe invece presso la propria famiglia in Italia di un appartamento proprio di cinque locali non è credibile. Ne risulta che non possono sussistere dubbi sul fatto che l’istante risieda da anni esclusiva- mente in Italia. In questo senso la decisione impugnata, che con- ferma la perdita del domicilio solo a partire dal 30 novembre 2014, va considerata decisamente compiacente. U 17 38Sentenza del 22 e 29 agosto 2017 L’interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federa- le è stato respinto con decisione del 16 ottobre 2017 (2C_829/2017). 294