9/12 Steuern PVG 2016 97 Steuern9 Taglias Imposte Imposta sul reddito. Deduzioni per premi della cassa ma- lati. Beneficiaria di PC. –Dopo che dal 2014 il contributo alla riduzione dei premi della cassa malati viene versato direttamente all’assicu- ratore malattia, per i beneficiari di PC sono, contraria- mente a quanto avveniva in precedenza, deducibili solo i premi effettivamente sopportati per l’assicurazione malattie (cons. 4, 5). –Nessun diritto ad essere trattata come finora dopo un cambiamento delle disposizioni legali e della prassi dell’amministrazione imposte (cons. 6). Einkommenssteuer. Abzugsfähigkeit von Krankenkassen- prämien. EL-Bezügerin. –Nachdem die Prämienverbilligungen seit dem Jahr 2014 direkt den Versicherern bezahlt werden, können Bezü- ger von Ergänzungsleistungen, im Gegensatz zu früher, nur noch die effektiv getätigten Kosten für die Kranken- versicherung in Abzug bringen (E.4, 5). –Kein Recht auf die gleiche Behandlung wie bisher seitens der Stuerverwaltung nach erfolgter Gesetzes- und Pra- xisänderung (E.6). Considerando in diritto: 4. a) Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAID, dai proventi imponibili sono detratte le deduzioni generali. Lo stesso principio è previsto agli artt. 33 s. LIFD. L’elenco di queste deduzioni generali è esaustivo e non sono quindi ammesse altre deduzioni, fatte eventualmente salve le deduzioni per i figli e le altre deduzioni sociali giusta il dirit- to cantonale (art. 9 cpv. 4 LAID). D’altro canto, le deduzioni previste dal diritto federale vanno anche effettivamente accordate, senza che i cantoni possano derogare al riguardo (DTF 128 II 66 cons. 4b). Tramite le deduzioni generali il legislatore voleva tener conto del- le spese effettivamente sopportate dai contribuenti (M arkus r eich , in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, tomo I/1 LAID, 2.edizione 2002, nota 23 all’art. 9 LAID). Fanno parte delle deduzio- 12
9/12 Steuern PVG 2016 98 ni generali i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e contro gli infortuni, nonché gli interes- si dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere for- fettario (art. 9 cpv. 2 lett. g LAID). b) Nel caso in oggetto non è contestato che la ricorrente abbia corrisposti nel 2014 per i premi della cassa malati fr. 1488.–, corrispondenti alla differenza tra i premi che le sono stati fatturati dall’assicuratore malattie pari a fr. 5760.– e il contributo alla riduzio- ne del premio concessole dal Cantone di fr. 4272.–. Effettivamente quindi l’istante ha speso per i premi della cassa malati fr. 1488.–, mentre richiede di poter operare una deduzione corrispondente ai premi che lei avrebbe dovuto alla sua cassa malati e corrispon- denti a fr. 5760.–. Come giustamente addotto dall’amministrazione imposte, la pretesa non merita protezione. Come precisato anche dall’Alta Corte federale, le spese conformemente all’art. 9 cpv. 2 LAID sono ammesse in deduzione quando, tra l’altro, sono sop- portate dalla contribuente medesima (sentenze del Tribunale fede- rale 2C_891/2011 del 23 luglio 2012 cons. 2.4.2, 2C_429/2008 del 10 dicembre 2008). Nell’evenienza, l’istante non ha avuto le spese che pretende e quindi è escluso che possa dedurre dei costi che essa stessa non è stata tenuta a sopportare. 5.a) In conformità all’art. 65 cpv. 1 LAMal, i Cantoni accor- dano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l’importo per la riduzione del premio diretta- mente agli assicuratori presso i quali queste persone sono assi- curate. Di conseguenza, se fino al 31 dicembre 2013, la riduzione dei premi nel nostro cantone veniva versata alla persona avente di- ritto, giusta quanto prevedeva l’art. 11 della legge sull’assicurazio- ne malattie e la riduzione dei premi (LAMRP; CSC 542.100) allora in vigore, attualmente la situazione giuridica si è modificata. L’art. 11 LAMRP ora in vigore contempla il versamento direttamente «all’as- sicuratore malattia della persona avente diritto». b)Giusta la legislazione federale (art. 7 cpv. 4 lett. k LAID) e cantonale (art. 30 lett. l LIG) applicabile, sono esenti da imposta le entrate in base alla legislazione federale sulle prestazioni comple- mentari all’AVS. Fino al 2013, la ricorrente otteneva direttamente la riduzione dei premi della cassa malati tramite prestazioni com- plementari, anche se l’ammontare di questa prestazione comple- mentare corrispondeva esattamente al sussidio per la riduzione dei premi della cassa malati al quale aveva diritto. Essendo una be-
9/12 Steuern PVG 2016 99 neficiaria di prestazioni complementari, l’assicurata andava quindi esente da imposta – per le entrate corrispostele dalla cassa can- tonale di compensazione AVS – e operava la deduzione fatturata- le per il premio dovuto all’assicurazione malattia obbligatoria. Per l’amministrazione imposte, dal 2014, venendo il sussidio versato direttamente all’assicuratore malattia, la ricorrente non sarebbe più una beneficiaria di prestazioni complementari e non potrebbe quindi nemmeno operare l’intera deduzione dei premi dovuti all’as- sicuratore malattia. Per la ricorrente invece, anche se il premio del- la cassa malati venisse ormai versato direttamente all’assicuratore, essa resterebbe al beneficio di una prestazione complementare e la decisione di tassazione dovrebbe tenere conto di tale dato di fatto. c)In effetti, l’istante è beneficiaria di prestazioni comple- mentari. Fino alla fine del 2013 però, la quota a titolo di riduzione del premio per la cassa malati non era dichiarata separatamente. Dal 1. gennaio 2014, le prestazioni complementari specificano in modo chiaro quale quota viene versata per la riduzione del premio direttamente all’assicuratore e quale quota di prestazione comple- mentare spetti e venga versata per il resto alla persona avente di- ritto. Antecedentemente al 2014 quindi, l’amministrazione imposte ignorava quale fosse l’importo o meglio la parte della prestazione complementare da ascrivere alla riduzione del premio della cassa malati. Di conseguenza, le prestazioni complementari andavano in- teramente esenti da imposta e la persona beneficiaria di tali presta- zioni poteva dedurre gli interi pagamenti dei premi per la cassa malati. Con il sistema introdotto dal 1. gennaio 2014, correttamente la deduzione dei premi della cassa malati pagati viene solo conces- sa per i premi pagati con mezzi propri e non per i premi corrisposti dalla cassa di compensazione tramite le prestazioni complementari direttamente all’assicuratore malattia. d)Indipendentemente poi dal fatto di sapere se il sussidio cantonale in oggetto sia o meno una prestazione complementare a tutti gli effetti, esso andrebbe in ogni caso esente da tasse, pa- rimenti alle prestazioni complementari, in quanto sussidio d’assi- stenza proveniente da un fondo pubblico giusta l’art. 24 cpv. 1 lett. d LIFD (sentenza del Tribunale federale 2C_966/2011 del 18 settem- bre 2012 cons. 2.1). Lo stesso motivo di esonero è oggetto dell’art. 7 cpv. 4 lett. f LAID e il diritto cantonale conosce una disposizione ana- loga all’art. 30 cpv. 1 lett. f LIG. Del resto nessuna delle parti conte- sta il fatto che la riduzione dei premi di cui all’art. 65 cpv. 1 LAMal sia una prestazione esente tasse. Argomentando come fa, la ricorrente censura però in sostanza un’imposizione indiretta della riduzione
9/12 Steuern PVG 2016 100 per premi, che dovrebbe invece andare esente da imposta. L’argo- mentazione non è pertinente. Nella misura in cui l’amministrazione imposte ha direttamente compensato il sussidio cantonale ai premi della cassa malati con i premi fatturati dall’assicuratore malattie, le entrate in questione, ovvero i fr. 4272.– del sussidio cantonale, non hanno incrementato il reddito e quindi non sono neppure sta- te tassate come era anche giusto che fosse. L’assicurata pretende invece che tali importi figurino nelle entrate come reddito esente imposta onde però poter poi procedere, sul lato delle uscite, ad una maggiore riduzione dei premi della cassa malati per un importo di fr. 5760–. In questo modo però la beneficiaria della riduzione dei premi non approfitta solo del privilegio dell’esonero da imposta nelle entrate, ma viene parimenti avvantaggiata sul lato delle usci- te, con deduzioni superiori alle spese effettivamente sopportate. In questo senso quindi il vantaggio che l’istante vorrebbe trarre dal suo esonero fiscale per la riduzione dei premi è doppio, ciò che il Tribunale federale non ritiene difendibile (sentenza del Tribunale federale 2C_966/2011 del 18 settembre 2012 cons. 2.2). Per questo Giudice, la riduzione ammessa dall’amministrazione imposte è cor- retta e merita conferma. 6.Come esplicitamente ammesso anche dall’amministrazio- ne imposte e come già esposto in precedenza nel considerando 5c che precede, fino al 2013 per i beneficiari di prestazioni comple- mentari all’AVS la riduzione dei premi veniva corrisposta tramite la prestazione complementare sotto forma di un contributo forfet- tario per i premi della cassa malati. Andando esente da imposta la prestazione complementare, anche il relativo importo forfettario per la riduzione dei premi andava esente da imposta, senza che lo stesso venisse separatamente dedotto dai premi dell’assicura- zione malattie versati dalla contribuente. Dal 2014, con il diretto versamento del sussidio all’assicuratore malattia, si palesava che il diritto della ricorrente alla prestazione complementare riguardasse unicamente il sussidio ai premi della cassa malati per l’assicurazio- ne di base obbligatoria per le cure medico-sanitarie. La natura stes- sa di questa prestazione ha implicato per l’amministrazione fiscale l’obbligo di compensare tale sussidio con i rispettivi premi fatturati dall’assicuratore malattia in virtù della diretta correlazione tra sus- sidio per la riduzione del premio e premio stesso e di permettere quindi all’assicurata di operare una deduzione per premi della cas- sa malati solo in ragione dei costi da essa effettivamente sostenuti. In altri termini, tale compensazione automatica non veniva pratica- ta in precedenza, non essendo del tutto evidente quale parte della
9/12 Steuern PVG 2016 101 prestazione complementare fosse costituita dal contributo alla ri- duzione dei premi e quale dalle ordinarie prestazioni giusta la LPC. Poiché dal 2014, l’amministrazione fiscale ha abbandonata la prece- dente prassi più favorevole alla contribuente a favore di una prassi indubbiamene più consona allo spirito della normativa in materia fiscale, l’istante non può appellarsi al regime vigente in preceden- za. Per tutti i contribuenti nella stessa situazione della ricorrente va ormai applicata la nuova prassi, che si rivela dal profilo materiale indubbiamente più corretta di quella ammessa in precedenza. Non vi è pertanto alcun diritto ad un trattamento uguale a quello goduto fino al 2013. A 15 47 e 48Sentenza del 9 marzo 2016