14/33 Verfahren PVG 2014 Denegata giustizia. Termine d’impugnazione nelle proce- dure rette dalla LPGA. –Sono considerate decisioni deferibili al Tribunale ammi- nistrativo anche il diniego di giustizia e la ritardata giu- stizia (cons. 1). –Di regola tali ricorsi non sono soggetti a termini d’im- pugnazione; se l’autorità respinge espressamente la ri- chiesta di emanare un provvedimento, il termine di im- pugnazione è invece quello ordinario (cons. 2). Rechtsverweigerung. Anfechtungsfristen bei Verfahren nach ATSG. –Als vor dem Verwaltungsgericht anfechtbare Endschei- de gelten auch Rechtsverweigerung und Rechtsverzö- gerung (E.1). –In der Regel unterstehen solche Beschwerden keiner Anfechtungsfrist; weigert sich die Behörde auf Ersuchen hin ausdrücklich, einen Entscheid zu erlassen, gilt für die Anfechtung die ordentliche Beschwerdefrist (E.2). Considerando in diritto: 1.a) Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono es- sere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. A norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l’art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. L’art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (U ELI K IESER , ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra, 2a edizione, 2009, art. 56 marginale 12, pag. 705). Nei Grigioni, lo stesso principio è sancito anche all’art. 49 cpv. 3 LGA, il quale pa- rifica alle decisioni impugnabili anche la denegata o ritardata giustizia. Secondo la prassi del Tribunale federale (sentenza 1P.253/2004 cons. 3.1 del 20 aprile 2005 e riferimenti), nel caso di denegata giustizia, l’autorità competente rimane del tutto inattiva o esamina l’istanza in modo insufficiente (DTF 135 I 6 cons. 2.1, 117 Ia 116 cons. 3a, 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati); in quello di ritardata giustizia essa non si pronuncia entro un termine adeguato (DTF 107 Ib 160 cons. 3b e c; sentenza 1P.315/2001 del 20 giugno 2001, cons. 2), tenuto conto della natura dell’affare nonché 225 33
14/33 Verfahren PVG 2014 dell’insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e rife- rimenti). b) L’oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del sostenuto ritardo. In caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giusti- zia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar se- guito alla richiesta misura (DAS 2001 AM no. 38 cons. 2b), ma il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, con- seguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una ritardata o denegata giu- stizia, senza che sia possibile decidere sulla fondatezza del diritto a prestazioni assicurative (sentenza del Tribunale amministrativo U 09 8 del 26 marzo 2009 cons. 2). 2.a) Nella fattispecie in esame, la convenuta non ha ri- tenuto di dover dar seguito alla richiesta formulata dall’istante di emanare una decisione impugnabile, adducendo la mancanza di un interesse ad ottenere un simile provvedimento. Materia del contendere è pertanto un preteso diniego di giustizia, al quale però la convenuta oppone la tardività del ricorso. In principio, il ri- corso per denegata giustizia non è soggetto a termini. Una ec- cezione è data quanto l’autorità si rifiuta formalmente di agire (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfah- ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a edizione, 2014, pag. 447, marginale 1310). In una recente sentenza del 24 giugno 2014, il Tribunale amministrativo federale si occupava dei limiti temporali per proporre ricorso e riteneva che questi andassero de- finiti in base alle regole sulla buona fede. Se l’atteggiamento o una manifestazione esteriore dell’autorità dà motivo di proporre ri- corso per denegata o ritardata giustizia, non è dato attendere di- screzionalmente tutto il tempo che si vuole per insorgere contro tale atteggiamento, ma occorre che il ricorso avvenga entro un ter- mine ragionevole. Cosa si intenda per termine ragionevole va de- finito a seconda delle circostanze concrete, in funzione della ne- cessaria diligenza che poteva essere pretesa dal ricorrente. Nella citata sentenza E-2877/2014 cons. 1.3, veniva deciso che se l’am- ministrazione rifiuta espressamente l’emanazione di una deci- sione impugnabile, il termine di impugnazione è di 30 giorni. Que- sta prassi si riallaccia a quella del Tribunale federale (sentenza 2P.16/2002 del 18 dicembre 2002), giusta la quale il chiaro rifiuto di emanare un provvedimento impugnabile deve essere deferito me- 226
HART/M ARTIN R ÖHL , Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege- gesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl., 1999, marginale 26 al § 22; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, marginale 72 all’art. 49; RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, pag. 270, marginale 1416; F RITZ G YGI , Bundesverwaltungs- rechtspflege, 2a edizione, 1983, pag. 226). b) Nel caso in parola, in risposta alla richiesta del 6 aprile 2012 concernente l’emissione immediata, in caso di contestazio- ne, di una decisione formale, la convenuta comunicava all’istante il 22 maggio 2012 i motivi per i quali essa riteneva la richiesta in- fondata e concludeva precisando «non si emette una decisione formale». Giusta la menzionata prassi di cui al considerando che precede è pertanto evidente che a partire dal giorno successivo alla notifica di questa decisione negativa (vedi sull’impugnabilità dei provvedimenti con i quali «si decide di non decidere» la sen- tenza 1A.314/2000 del 5 marzo 2001 cons. 2c) per l’istante decor- reva il termine di 30 giorni di cui all’art. 60 LPGA per impugnare il preteso diniego di giustizia. È vero che il provvedimento 22 mag- gio 2012 non veniva verosimilmente intimato mediante racco- mandata, la nuova richiesta di emanare un provvedimento im- pugnabile presentata dal ricorrente il 14 marzo 2013 fa però inconfondibilmente riferimento a tale missiva, per cui non vi pos- sono essere dubbi sul fatto che lo scritto sia stato notificato alla rappresentanza dell’istante nel corso del mese di maggio 2012. Il ricorso per diniego di giustizia presentato al Tribunale ammini- strativo il 25 giugno 2014, ovvero due anni dopo, è pertanto mani- festamente tardivo. S 14 85Sentenza dell’11 novembre 2014 227