Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_002, KSK 2024 54
Entscheidungsdatum
22.07.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 22 luglio 2024 (Con sentenza 4D_141/2024 del 1°ottobre 2024 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro questa decisione.) N. d'incartoKSK 24 54 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante contro B._____ resistente Oggettorigetto dell'opposizione Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa del 16.05.2024, comunicata il 16.05.2024 (n. d'incarto 335-2024-105). Comunicazione2 agosto 2024

2 / 6 Ritenuto in fatto: A.Con istanza del 27 marzo 2024, B._____ ha chiesto al Tribunale regionale Moesa il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da A._____ avverso il precetto esecutivo n. C._____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF) per lo stipendio lordo di CHF 4'000.00 e CHF 50.00 per le spese di consulenza legale, oltre accessori. B.Con disposizione ordinatoria del 4 aprile 2024, trasmessa mediante invio raccomandato, il presidente del Tribunale regionale ha, fra le altre cose, assegnato un termine di 10 giorni a A._____ per presentare le proprie osservazioni, rendendola nel contempo attenta delle conseguenze di un'eventuale mancato inoltro. Tale invio è ritornato al tribunale di prima istanza con la dicitura "non ritirato", sicché quest'ultimo ha ordinato una nuova notificazione a A._____ tramite l'ausilio della polizia cantonale, avvenuta il 24 aprile 2024. C.In data 8 maggio 2024 (data del timbro postale), A._____ ha trasmesso tardivamente al Tribunale regionale uno scritto di osservazioni. D.Statuendo con decisione del 16 maggio 2024, il presidente del Tribunale regionale ha parzialmente accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da A._____ limitatamente all'importo di CHF 3'050.08, oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2024. E.In data 27 maggio 2024 (data del timbro postale), A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale cantonale, chiedendo implicitamente l'annullamento della decisione del Tribunale regionale e la reiezione dell'istanza e allegando le osservazioni prodotte tardivamente in prima sede. Con successivo scritto dell'11 giugno 2024, A._____ ha ribadito la propria posizione. F.Sono stati acquisiti gli atti della procedura di prima istanza. Si rinuncia in concreto a invitare B._____ a presentare sue osservazioni. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1.La decisione impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 LACPC

3 / 6 [CSC 320.100] in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 OOTC [CSC 173.100]) senza riguardo al valore litigioso. 1.2.Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla reclamante il 17 maggio 2024 (act. E.1, inc. n. 335.24.105), il termine d’impugnazione è scaduto il 27 maggio, sicché il reclamo è senz’altro tempestivo e ricevibile in ordine. 1.3.Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'insorgente deve confrontarsi con la decisione di prima istanza, indicando per quali ragioni siano errate le argomentazioni dell'autorità inferiore. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5D_43/2019 del 24.5.2019 consid. 3.2.2.1; Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2 a ed., Lugano 2017, n. 21 e seg. ad art. 311 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto, sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). 2.Nella decisione impugnata, il giudice di prime cure, dopo aver esposto dottrina e giurisprudenza in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione, ha rilevato che, non avendo la reclamante sollevato eccezioni e obiezioni atte a invalidate il riconoscimento di debito, il contratto di lavoro del 9 dicembre 2023 concluso tra le parti costituirebbe un valido titolo esecutivo per il salario del resistente, ma limitatamente all'importo dello stipendio al netto delle deduzioni sociali, ovvero CHF 3'050.08, oltre interessi dovuti solo dal 1° gennaio 2024. Per quanto riguarda l'importo di CHF 50.00 per spese di consulenza legale posto in esecuzione, il giudice di prime cure non lo ha riconosciuto, constatando l'assenza di un valido riconoscimento di debito (cfr. per tutto quanto precede act. E.1, inc. n. 335.24.105). Da quanto precede, se ne deve dedurre che la decisione è essenzialmente fondata sulla contumacia della reclamante. 3.Con la presente impugnativa, la reclamante asserisce anzitutto di aver spedito le sue osservazioni tardivamente a causa di un suo errore, non essendo stata in sede. Essa sostiene inoltre di aver pagato l'intero importo richiesto dal resistente, nonostante quest'ultimo avrebbe lasciato il posto di lavoro per sua negligenza e a causa del suo comportamento (cfr. per tutto quanto precede act. A.1).

4 / 6 3.1.In caso di contumacia della parte convenuta, in particolare la mancata presentazione delle osservazioni entro il termine assegnato come in concreto, la procedura continua il suo corso senza l’atto processuale omesso. Quale conseguenza della mancata contestazione, il giudice deciderà in base ai fatti e agli argomenti esposti dall’istante, a meno che nutra dei notevoli dubbi in relazione a quei fatti (artt. 147 cpv. 2, 150 cpv. 1 e 153 cpv. 2 CPC). 3.2.La questione dell'assegnazione di un termine suppletorio per presentare delle osservazioni nelle controversie rette dalla procedura sommaria (art. 253 CPC), in applicazione analogica dell'art. 223 cpv. 1 CPC, è controversa in dottrina (cfr. anche TF 4A_224/2017 del 27.6.2017 consid. 2.4.2). Tuttavia, per quanto riguarda la procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, il Tribunale federale si è espresso, negando l'assegnazione di un termine suppletorio in tale procedura per ragioni di celerità e urgenza (DTF 138 III 483 consid. 3). 3.3.Giusta l'art. 147 cpv. 3 CPC il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un termine. Tale obbligo d'informazione discende dal principio della buona fede. Non si tratta di una semplice prescrizione d'ordine: l'informazione corretta è di regola condizione della cosiddetta preclusione, a meno che la parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei. La mera menzione della disposizione speciale applicabile non è sufficiente. L'attenzione delle parti dev'essere attirata sulle conseguenze concrete dell'omissione; ciò si rivela ancora più importate quando una parte non è patrocinata, ritenuto che sotto il profilo della buona fede si giustifica di usare meno rigore per valutare la diligenza richiesta a una parte, se questa non è assistita da un legale (TF 4A_381/2018 del 7.6.2019 consid. 2.2-2.4; 4A_224/2017 del 27.6.2017 consid. 2.4.2). In altre parole, salvo casi particolari, l'obbligo d'informativa del giudice rappresenta la condizione affinché le conseguenze preclusive di cui all'art. 147 cpv. 2 CPC possano essere generate. 3.4.Ora, nel caso in esame, la disposizione ordinatoria del 4 aprile 2024, con cui il giudice di prime cure ha assegnato alla reclamante un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, indicava – in merito alle conseguenze di un'eventuale mancato inoltro delle osservazioni – "la convenuta è resa attenta che in caso di inosservanza del termine il giudice prenderà in considerazione per la decisione gli atti e le allegazioni dell'istante" in ossequio alla regola generale dell'art. 147 cpv. 3 CPC (act. 2, inc. n. 335.24.105). Dopo un primo tentativo infruttuoso di notificazione tramite invio raccomandato (act. 3, inc. n. 335.24.105), la disposizione ordinatoria del 4 aprile 2024 è stata notificata con successo tramite

5 / 6 la polizia cantonale in data 24 aprile 2024 (act. 4 seg., inc. n. 335.24.105), sicché il termine assegnato per presentare le proprie osservazioni è scaduto in data 6 maggio 2024 per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Solo in data 8 maggio 2024 (data del timbro postale) – ovvero oltre il termine assegnatole e senza aver formulato alcuna istanza di proroga – la reclamante ha trasmesso al tribunale di prima istanza uno scritto di osservazioni (act. 6, inc. n. 335.24.105). In siffatte circostanze, il giudice di prime cure ha dunque statuito a ragione fondandosi unicamente sugli atti e sulle allegazioni della resistente, ovvero quanto riportato nell'istanza del 27 marzo 2024 e nel contratto di lavoro del 9 dicembre 2023 (act. E.1 e act. 1 segg., inc. n. 335.24.105). Ciò posto, le allegazioni e contestazioni esposte nel reclamo e lo scritto di osservazioni prodotto dalla reclamante al fine di contrastare la decisione impugnata costituiscono pertanto inammissibili nuovi fatti e mezzi di prova ai sensi dell'art. 326 CPC, dal momento che vengono presentate per la prima volta in questa sede senza alcuna valida giustificazione della loro adduzione ritardata (act. A.1 e B.1). Infatti a tal proposito, la reclamante indica unicamente quanto segue: "Purtroppo per mio errore ho spedito Le osservazioni del caso fuori tempo assegnatomi poiché non ero in sede [...]" (act. A.1). In concreto non si pone pertanto neppure la questione di una domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 148 CPC. 4.Visto tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il reclamo dev'- essere respinto e la decisione del Tribunale regionale Moesa del 16 maggio 2024 confermata. 5.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) in CHF 300.00, è posta a carico della reclamante, soccombente ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata integralmente con l’anticipo del medesimo importo da lei versato (act. D.2). Il resistente non è stato invitato a presentare osservazioni e non ha pertanto diritto a ripetibili. 6.Manifestamente infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).

6 / 6 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 300.00, è posta a carico di A._____ ed è compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lei versato. 3.Non si assegnano ripetibili. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

6