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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_002, KSK 2022 11
Entscheidungsdatum
23.05.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 23 maggio 2022 N. d'incartoKSK 22 11 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente PartiA._____ reclamante contro B._____ resistente Oggettorigetto dell'opposizione Atto impugnatoDecisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 17.03.2022 (no. d'incarto 335-2022-01). Comunicazione23 maggio 2022

2 / 3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1.Con decisione del 17 marzo 2022 il Tribunale regionale Moesa ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizine interposta da A._____ contro il precetto esecutivo n. 20213638 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti regione Moesa. Avverso tale decisione A._____ ha interposto reclamo dinnanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni. 2.Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'insorgente deve confrontarsi con la decisione di prima istanza, indicando per quali ragioni siano errate le argomentazioni dell'autorità inferiore. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5D_43/2019 del 24.5.2019 consid. 3.2.2.1; Verda Chiocchetti, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed. 2017, n. 21 e seg. ad art. 311 CPC). 3.Nel suo gravame, il reclamante contesta la fondatezza delle decisioni della Cassa disoccupazione B._____ del 4 maggio 2021 e del 4 agosto 2021 poste a fondamento dell'esecuzione, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata del Tribunale regionale Moesa. Carente di motivazione, il reclamo è inammissibile. 4.Le spese giudiziarie seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Manifestamente inammissibile, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).

3 / 3 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il reclamo è inammissibile. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 100.00, è posta a carico di A._____. 3.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

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