Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_003, KSK 2021 60
Entscheidungsdatum
03.12.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 3 dicembre 2021 N. d'incartoKSK 21 60 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneBergamin, presidente Cavegn e Michael Dürst Rossi, attuaria PartiA._____ reclamante contro B._____ SA resistente Oggettodichiarazione di fallimento Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 07.09.2021 (no. d'incarto 335-2021-174). Comunicazione3 dicembre 2021

2 / 5 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: –nell’ambito dell’esecuzione n. C._____ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa, con istanza del 18 agosto 2021 la B._____ SA con sede a D._____ ha chiesto al Tribunale regionale Moesa di decretare il fallimento di A., il quale gestisce un'impresa individuale di costruzioni a E., per il mancato pagamento di CHF 2'391.60 oltre a interessi e spese, –in data 7 settembre 2021 il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha pronunciato il fallimento di A., con effetto dallo stesso giorno, ore 10:00, –avverso tale decisione A.___ (in seguito: reclamante) ha, in data 9 settembre 2021, inoltrato reclamo dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni, chiedendo l'annullamento della dichiarazione di fallimento, –entro il termine impartitogli la B._____ SA (in seguito: resistente) non ha presentato alcuna risposta al reclamo, –con scritto del 1° ottobre 2021 il reclamante ha presentato un'integrazione al reclamo, producendo nuova documentazione per comprovare la propria solvibilità e il pagamento di tutte le procedure esecutive in corso, ad eccezione di quelle avverso le quali ha interposto opposizione, –così richiesto, con scritto del 19 ottobre 2021, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF) ha trasmesso al Tribunale cantonale ulteriori informazioni in merito al caso in esame, confermando tra l'altro che con il pagamento di tutte le esecuzioni il reclamante ha onorato anche le spese del Tribunale regionale, –la resistente non ha presentato alcuna presa di posizione in merito alla documentazione aggiuntiva prodotta dal reclamante, così come alle informazioni comunicate dall'UEF, –la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC (art. 174 cpv. 1 LEF), –le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 LEF), –l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto,

3 / 5 l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore o il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF), –dalla documentazione agli atti – in particolare dalla ricevuta di pagamento rilasciata dall'UEF (cfr. act. B.1.a) e dall'estratto del registro delle esecuzioni (cfr. act. B.3) – emerge che il reclamante ha provveduto a saldare tutte le procedure esecutive aperte nei suoi confronti, tra cui anche quella della resistente che ha portato alla qui impugnata dichiarazione di fallimento, –dal protocollo del caso inoltrato dall'UEF – da cui emerge che anche gli interessi e le spese amministrative sono state pagate (cfr. act. E.3.a) –, dallo scritto del 27 settembre 2021 dell'UEF alla F._____ – in cui viene indicato che un importo di CHF 500.00 è destinato alle spese del fallimento (cfr. act. B.4) –, così come dalle dichiarazioni dell'UEF – il quale ha confermato che il reclamante ha onorato anche le spese del Tribunale regionale ammontanti a CHF 200.00 (cfr. act. A.3) –, risulta che per il caso in esame, oltre al debito, sono stati pagati pure gli interessi e le spese, come richiesto dalla legge, –la resistente stessa non ha contestato quanto precede, avendo rinunciato a presentare una presa di posizione, –a fronte del pagamento di tutte le esecuzioni, così come del contratto di appalto sottoscritto dal reclamante per l'esecuzione di vari lavori di costruzione (cfr. act. B.2), è inoltre da ritenere che il reclamante abbia pure reso verosimile la sua solvibilità, –alla luce di quanto precede, il reclamo è quindi da accogliere e la dichiarazione di fallimento del 7 settembre 2021 è da annullare, –qualora il debitore ha provveduto al pagamento del credito – inclusi interessi e spese – prima della dichiarazione di fallimento, senza tuttavia comunicarlo al giudice del fallimento, oppure se il reclamo viene accolto sulla base di nuovi fatti ai sensi dell'art. 174 cpv. 2 LEF, è di regola il debitore, a causa del ritardo nel pagamento, a doversi fare carico delle spese della procedura (TF 5A_519/2019 del 29.10.2019 consid. 3.5.1 e 3.5.4 e riferimenti ivi citati), –considerato l'onere e l'interesse della procedura appare ragionevole fissare la tassa di giustizia per la procedura di reclamo in CHF 250.00 (cfr. art. 52 e art. 61 OTLEF),

4 / 5 –sulla base di quanto precede, si giustifica porre a carico del reclamante tale tassa di giustizia, la quale viene compensata con l'anticipo di CHF 250.00 prestato dallo stesso, –anche le spese del Tribunale regionale, di CHF 200.00, e quelle dell'Ufficio esecuzioni e fallimento rimangono a carico del reclamante.

5 / 5 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il reclamo è accolto. Di conseguenza la dichiarazione di fallimento decretata dal Tribunale regionale Moesa a far tempo dal 7 settembre 2021 è annullata. 2.Le spese della procedura dinanzi al Tribunale regionale Moesa di CHF 200.00 vanno poste a carico di A.. 3.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 250.00 è posta a carico di A., ed è compensata con l'anticipo di CHF 250.00 prestato dallo stesso. 4.Non si assegnano ripetibili. 5.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 6.Comunicazione a:

Zitate

Gesetze

4

LEF

  • art. 174 LEF

LTF

  • art. 74 LTF

OTLEF

  • art. 52 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

Gerichtsentscheide

1