Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 9 febbraio 2022 N. d'incartoKSK 21 24 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Baldassarre, attuario PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Patrizia Galimberti Studio legale LVA LAW SA, Via della Posta 2, casella postale 6618, 6901 Lugano contro B._____ resistente Oggettorigetto provvisorio dell'opposizione Atto impugnatodecisione del giudice unico presso il Tribunale regionale Maloja del 12.04.2021, comunicata il 15.04.2021 (n. d'incarto 335-2021- 20) Comunicazione15 febbraio 2022
2 / 7 Ritenuto in fatto: A.A._____ è stato impiegato come barista dalla B., C., da giugno a ottobre 2020. La datrice di lavoro ha operato una trattenuta di CHF 1'030.00 sul suo salario del mese di ottobre 2020, asserendo che – come comunicato alla controparte con raccomandata del 5 novembre 2020 – il dipendente avrebbe intenzionalmente danneggiato la società almeno per tale importo tramite il comportamento da lui assunto tra il 26 ottobre 2020 e il 28 ottobre 2020. B.In data 7 dicembre 2020, A._____ ha presentato domanda di esecuzione all'Ufficio esecuzione e fallimenti Regione Maloja per l'importo della trattenuta salariale (CHF 1'030.00), oltre interessi del 5% a far tempo dal 7 novembre 2020. Contro il precetto esecutivo, notificato alla B._____ il 17 dicembre 2020, la medesima ha interposto opposizione totale. C.Con istanza del 29 gennaio 2021 A._____ ha chiesto che l'opposizione al precetto esecutivo dell'8 dicembre 2020 nell'esecuzione n. D._____ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti Regione Maloja fosse rigettata in via provvisoria per l'importo di CHF 1'030.00 oltre interessi al 5% a far tempo dal 7 novembre 2020 e spese esecutive. D.Il giudice di prime cure ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione con decisione del 12 aprile 2021, comunicata il 15 aprile 2021, ponendo contestualmente i costi del procedimento, di CHF 200.00, a carico di A.. Non sono state assegnate ripetibili. E.Il 26 aprile 2021 A. (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo contro la precitata decisione, postulando l'annullamento della medesima e l'accoglimento dell'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione, in subordine l'annullamento e il rinvio all'istanza precedente per nuova decisione; il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. F.La B._____ (in seguito: resistente) non ha presentato una risposta al reclamo. Considerando in diritto: 1.1.La decisione del 12 aprile 2020 – emanata in materia di rigetto dell'opposi- zione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo, senza riguardo al valore litigioso (art. 319 lett. a CPC). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 2 OOTC; CSC 173.100).
3 / 7 1.2.Il reclamo, scritto e motivato, è stato proposto al Tribunale cantonale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione motivata (cfr. art. 321 cpv. 1 e 2 CPC in combinato disposto all'art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100]), rivelandosi pertanto tempestivo. 1.3.Mediante reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto nonché l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Il reclamante censura un'applicazione errata del diritto e un accertamento manifestamente errato dei fatti (act. A.1 n. II/4 secondo paragrafo; cfr. consid. 2 infra). Essendo debitamente motivato, il reclamo è ricevibile in ordine. 2.1.Il reclamante censura segnatamente la conclusione dell'istanza precedente per cui l'eccezione di compensazione della resistente sarebbe sufficientemente comprovata, essendosi il giudice di prime cure fondato su un unico mezzo di prova, a suo avviso inadatto – in quanto mera allegazione di parte – a rendere verosimili le circostanze allegate (cfr. act. A.1 n. II/5-7). Come correttamente rilevato dal reclamante, la resistente ha offerto un solo mezzo di prova a suffragio della sua asserita pretesa compensatoria. Si tratta di una missiva inviata dalla resistente stessa al reclamante in data 5 novembre 2020, in cui – per quanto rilevante ai fini del giudizio – la medesima accusava quest'ultimo di aver consumato e lasciato consumare ad avventori del bar dell'albergo, tra il 26 ottobre 2020 e il 28 ottobre 2020 (segnatamente nella notte dal 27 ottobre 2020, ore 21:56, al 28 ottobre 2020, ore 02:35), un – non specificato – quantitativo di superalcolici e di altre bevande, senza registrare in cassa i relativi importi. Tale circostanza sarebbe a suo dire suffragata da videoregistrazioni (cfr. sul tutto act. TR III/1). Si rileva tuttavia che tali filmati non sono stati a loro volta offerti quali mezzi di prova. L'istanza precedente ha (implicitamente) ritenuto che la lettera del 5 novembre 2020 renda verosimile che il reclamante abbia intenzionalmente cagionato un danno dell'importo di CHF 1'030.00 alla resistente, ragion per cui la medesima disporrebbe in tale ammontare di una pretesa risarcitoria validamente opponibile in compensazione al debito posto in esecuzione (act. B.1 consid. 5.2.2.1 seg.). La conclusione del giudice di prime cure sembra poggiare perlomeno preminentemente – se non esclusivamente – sulla circostanza che il reclamante ha omesso di esprimersi sul contenuto della lettera del 5 novembre 2020 – il cui contenuto è stato riprodotto e precisato nelle osservazioni della resistente del 7 marzo 2021 –, non avendo presentato
4 / 7 osservazioni (spontanee) in risposta alla relativa allegazione della resistente (act. B.1 consid. 5.2.2.2). 2.2.Nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, eccezioni di compensazione devono essere allegate e – qualora la pretesa compensatoria non sia riconosciuta dal creditore escutente – rese verosimili dal debitore escusso (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF; Wolfgang Peter, in: Honsell/Vogt/Wiegand [edit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7° ed., Basilea 2020, n. 23 ad art. 120 CO; TC GR KSK 16 60 del 13.12.2016 consid. 3d; KSK 15 44 del 13.11.2015, consid. 3c/ch). L'onere di allegare e rendere verosimili i fatti posti a fondamento della pretesa compensatoria si estende, oltre all'esistenza della pretesa stessa, segnatamente anche all'importo esatto a concorrenza del quale il debito posto in esecuzione sarebbe stato in tal modo estinto (TF 5A_83/2011 del 2.9.2011 consid. 6.1; 5A_976/2020 del 3.5.2021 consid. 2.1; cfr. anche TF 5A_139/2018 del 25.6.2019 consid. 2.6). Per consolidata prassi, la natura documentale della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione vale tanto per il credito dedotto in esecuzione quanto per l'eventuale credito opposto in compensazione. Conseguentemente, eccezioni e obiezioni del debitore – ivi incluse allegazioni relative all'ammontare di una pretesa compensatoria – vanno pertanto in linea di principio rese verosimili mediante documenti (TF 5A_976/2020 del 3.5.2021 consid. 2.1; 5A_139/2018 del 25.6.2019 consid. 2.6; cfr. anche TC GR KSK 20 110 del 30.11.2021 consid. 2.1.2, con molteplici rimandi giurisprudenziali). Per contro, la giurisprudenza citata dal reclamante a suffragio della sua tesi per cui l'eccezione di compensazione possa essere invece resa verosimile soltanto per mezzo di titoli esecutivi o di un riconoscimento senza riserve (act. A.1 n. II.13, con riferimento a DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e TF 5A_467/2015 del 25.8.2016 consid. 4.1 segg.) si rivela priva di rilievo ai fini del presente giudizio, avendo per unico oggetto la procedura di rigetto definitivo – e non già provvisorio – dell'opposizione (cfr. in merito all'importanza di tale distinzione TF 5A_139/2018 del 25.6.2019 consid. 2.6, peraltro anch'essa relativa a un contratto di lavoro). Si ricorda infine che il Tribunale federale ha già avuto occasione di decidere che mere allegazioni di parte sono inadatte a rendere verosimili pretese compensatorie (TF 5A_139/2018 del 25.6.2019 consid. 2.6.2 in fine; TF 5A_83/2011 del 2.9.2011 consid. 6.1). 2.3.Sebbene nella lettera del 5 novembre 2020 la resistente abbia quantificato l'importo minimo (cfr. l'uso dell'avverbio "mindestens" in act. TR III/1 pag. 2) del
5 / 7 danno cagionatole dall'asserito comportamento del reclamante in CHF 1'030.00, essa ha completamente omesso di nominare un concreto importo complessivo, o già soltanto d'indicare basi di calcolo atte a ricostruire – o se del caso stimare – in maniera oggettiva l'ammontare del danno. La resistente non ha nemmeno specificato la quantità delle consumazioni a suo dire fatte o il numero degli avventori a suo dire serviti dal reclamante, pur avendo senz'altro disposto dei mezzi necessari per ricostruire tali fattori con la dovuta precisione (bottiglie vuote ritrovate, videoregistrazioni, contabilità aziendale), e pur avendo per sua stessa ammissione svolto indagini private sulla questione. La quantificazione del danno opposto in compensazione appare pertanto insufficiente. A titolo abbondanziale, si rileva che nemmeno l'arco temporale in cui il reclamante avrebbe assunto i predetti comportamenti danneggianti è stato delimitato dalla resistente – nella missiva del 5 novembre 2020 e negli allegati scritti – con sufficiente precisione. Quanto detto non può che valere – a fortiori – per eventuali danni cagionati dalle asserite esternazioni diffamatorie del reclamante (cfr. act. TR I/2). Ne consegue che l'ammontare della pretesa compensatoria non è stato sufficientemente sostanziato, tantomeno reso verosimile per mezzo di documenti. Già solo per questo motivo, l'eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere respinta. La questione di sapere se la lettera del 5 novembre 2020 possa essere considerata una prova documentale – o costituisca invece una mera allegazione di parte ai sensi della precitata giurisprudenza – può essere pertanto lasciata irrisolta. 2.4.Da quanto precede discende che la decisione impugnata viola l'art. 82 cpv. 2 LEF. Un esame delle ulteriori censure del reclamante si rivela superfluo. 3.In sintesi, poggiando la decisione dell'istanza precedente su un'applicazione errata del diritto, il reclamo dev'essere integralmente accolto. Non potendo l'eccezione di compensazione essere ammessa, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione contro il precetto esecutivo dell'8 dicembre 2020 nell'esecuzione n. D._____ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti Regione Maloja dev'essere a sua volta integralmente accolta. 4.1.La tassa di giustizia per la procedura di prima istanza, di CHF 200.00, è confermata e addossata integralmente alla resistente quale parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). 4.2.Poiché il reclamante ha protestato le ripetibili per la procedura di prima istanza (act. A.1 pagg. 9 seg.; act. TR I/1 pag. 6) senza inoltrare una nota spese,
6 / 7 l'indennità in suo favore per la relativa procedura è fissata discrezionalmente in CHF 1'000.00 (IVA e spese incluse). 5.1.In applicazione dell'art. 61 cpv. 1 in combinato disposto all'art. 48 OTLEF (RS 281.35), la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 300.00. Risultando la reclamante integralmente prevalente in sede di reclamo, la tassa di giustizia per la relativa procedura è posta nella medesima misura a carico della resistente (art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente è pertanto tenuta a rifondere alla reclamante l'anticipo spese di CHF 300.00 da essa versato. 5.2.Il reclamante avendo protestato le ripetibili per la procedura di reclamo (act. A.1 pagg. 9 seg.) senza inoltrare una nota spese, l'indennità in suo favore per la relativa procedura è fissata discrezionalmente in CHF 800.00 (IVA e spese incluse). 6.Tenuto conto del valore litigioso, il reclamo è deciso a giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC).
7 / 7 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il reclamo è accolto. 2.Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: "1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. D._____ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti Regione Maloja (importo di CHF 1'030.00 oltre interessi al 5% dal 7 novembre 2020) è rigettata in via provvisoria. 2. La tassa di giustizia, di CHF 200.00, è posta a carico della convenuta, la quale è tenuta a rifondere all’istante CHF 1'000.00 a titolo di ripetibili." 3.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 300.00, è posta a carico della resistente. La resistente è tenuta a rifondere al reclamante l'anticipo spese di CHF 300.00 da esso versato. 4.La resistente è tenuta a rifondere al reclamante CHF 800.00 a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. 5.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 6.Comunicazione a: