Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_GIAR_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_GIAR_001, INC.2008.62802
Entscheidungsdatum
29.12.2008
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. INC.2008.62802

Lugano 29 dicembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 23/24 dicembre 2008 da

, citt.____ e, dom. a __________, attualmente c/o __________, __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________, __________, __________)

e qui trasmessa con preavviso negativo del 24 dicembre 2008 da

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Ministero pubblico

viste le osservazioni della difesa (26 dicembre 2008);

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

__________ è stato arrestato il 3 dicembre 2008, con contestuale promozione dell’accusa per titolo di ripetuto furto (doc. 2, inc. GIAR 628.2008.1, in particolare allegato 35). Con la richiesta di conferma dell’arresto l’accusa è stata estesa alle ipotesi di cui al cpv. 2 cifra 3 dell’art. 139 CP e a quella di cui all’art. 160 CP (doc. 1, inc. GIAR 628.2008.2).

L’arresto è stato confermato il 4 dicembre 2008 da questo giudice, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato, pericolo di collusione e di inquinamento delle prove in relazione ai correi nonché alla refurtiva (doc. 5, inc. GIAR 628.2008.1).

In sintesi, __________ è accusato di aver sottratto merce di proprietà di terzi dai magazzini della ditta di trasporti __________ di cui era dipendente, ovvero di aver concorso (a seconda del momento e delle circostanze) con terzi a tali sottrazioni, rispettivamente di aver ricevuto o aiutato ad alienare/occultare merce di analoga provenienza.

Va precisato che il 3 dicembre 2008 sono stati arrestati, sostanzialmente con le stesse accuse, altri quattro dipendenti della __________, tra i quali anche il fratello del qui istante.

L’inchiesta risulta abbastanza laboriosa per la necessità di ricostruire le sparizioni di merce dai magazzini della ditta __________ (perlomeno dal 2006) mediante dati e indicazioni provenienti sia dalla ditta stessa, sia dai sequestri presso gli accusati che dalle loro dichiarazioni (a seconda dell’episodio, dell’uno o dell’altro di questi). Questi dati e indicazioni, che non possono essere considerati, se presi singolarmente, indiscutibili ed inoppugnabili (per quelli forniti dalla ditta __________ si veda il Verbale __________ del 22.12.2008, pag. 2 in particolare), debbono essere incrociati e verificati al fine di poter determinare sia la corretta entità dei reati ipotizzati, sia le specifiche responsabilità dei singoli accusati, nonché la (eventuale) qualifica giuridica precisa. Ciò sta avvenendo mediante interrogatori (degli accusati e di testi) e la prospettazione delle varie risultanze dell’inchiesta (cfr., in Classificatore AI sezione 2, Verbali di Polizia giudiziaria, elenco merce sequestrata e tabella di ricostruzione dei fatti censiti sino al 19.12.2008).

Con l’istanza qui in discussione (doc. 5, inc. GIAR 628.2008.2) __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

A suo dire, egli è reo confesso ed ha offerto massima collaborazione agli inquirenti. La recente redazione di un memoriale nel quale racconta con la massima precisione i fatti farebbe sì che i motivi che hanno giustificato l’arresto non siano più riuniti (istanza, punto 2).

Sempre secondo l’istante, l’inchiesta “dovrebbe” aver raggiunto uno stadio avanzato; non essendo dati, nel suo caso, pericolo di fuga e/o di recidiva, la privazione della libertà deve cessare nel rispetto di proporzionalità e sussidiarietà (Istanza, punti 3 e 4).

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l’istanza (doc. 5, inc. GIAR 628.2008.2). A suo dire, l’inchiesta è tutt’altro che conclusa ed il contenuto del memoriale messo a disposizione degli inquirenti il 23 dicembre 2008 deve essere verificato (elementi oggettivi e dichiarazioni dei correi) anche in ragione delle novità che contiene per rapporto alle dichiarazioni precedenti (Preavviso, pag. 1). Inoltre, sempre secondo l’inquirente, chiarezza sull’intera vicenda non è ancora stata fatta; non tutti gli episodi sono censiti, non tutte le sottrazioni sono state chiarite con attribuzione di responsabilità all’uno o all’altro dei correi e, in parte di conseguenza, la destinazione della merce sottratta non ha ancora potuto essere interamente ricostruita (quindi, neppure recuperata). Questi elementi di attuale incertezza concernono anche il qui istante e le sue dichiarazioni (Preavviso, pag. 2).

Per il magistrato inquirente, in simile situazione il pericolo di collusione e inquinamento delle prove è ancora presente. Da ultimo, egli ritiene ancora pienamente rispettati sia il principio di proporzionalità che quello di celerità.

Con osservazioni del 26 dicembre 2008 (doc. 8, inc. GIAR 268.2008.2, trasmesse via e-mail causa problemi con altra modalità di trasmissione) la difesa si limita a ribadire, invero genericamente e senza alcun riferimento agli atti d’inchiesta, la completa disponibilità dimostrata dall’accusato (il memoriale sarebbe “abbastanza” completo) che, in uno con la consapevolezza della gravità di quanto commesso, sarebbe garanzia di analogo atteggiamento anche in libertà provvisoria.

Delle (eventuali) altre indicazioni, argomentazioni e osservazioni presentate dalle parti, si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

La persona accusata é detenuta e certamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, consegnato a mano il 24 dicembre 2008, è rispettoso del termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione dell’istanza in originale lo stesso 24 dicembre 2008), quindi tempestivo e ricevibile in ordine.

Il termine per la decisione di questo giudice (visti gli artt. 19 e 20 CPP) scade il 29 dicembre 2008 (compreso).

I principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (d’ufficio ed anche in assenza di contestazioni in merito da parte dell’istante) nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

b)

Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per confermare la presenza di sufficienti indizi, in capo a __________, per i reati imputati. Detto che lo stesso accusato e la sua difesa non ne contestano la presenza (né per rapporto alla qualifica giuridica, né per rapporto anche solo a entità e durata degli stessi), le sue dichiarazioni a verbale e il contenuto del memoriale prodotto il 23 dicembre 2008 (Verbali GIAR 4.12.2008 e PG 10.12.2008, 15.12.2008, 23.12.2008, indipendentemente dalla completezza delle singole dichiarazioni per rapporto al quadro accusatorio), le dichiarazioni di alcuni correi (Verbali PG __________ 16.12.2008 pag. 2, __________ 19.12.2008 pag. 4, __________ 11.12.2008 pagg. 5 ss.) e, perlomeno in parte ed a parziale conferma di quanto emerge dai verbali, l’esito delle perquisizioni (Allegati 16 e 17 Rapporto PG 3.12.2008) sono elementi concreti sufficienti a confermare l’esistenza del primo (e cumulativo) elemento a giustificazione della detenzione cautelare.

a)

I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono strettamente legati ai bisogni dell’istruttoria. Si tratta da un lato di evitare e prevenire accordi (messi in atto per nascondere o modificare la “verità”) tra l’accusato e testimoni, rispettivamente tra l’accusato e i correi (o complici), dall’altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova (tra i quali va annoverata pure l’eventuale “refurtiva”: GIAR 20.6.2003, 237.2003.2 e relative citazioni) non ancora (o non ancora definitivamente) in possesso dell’autorità giudiziaria, allo scopo di distruggerli o alterarli a proprio vantaggio (CRP 16.9.20045, 60.2004.297). Tale rischio deve avere un certo grado di concretezza e non è dato dal semplice fatto che la raccolta delle prove non è ancora terminata (cfr. DTF 117 Ia 257; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 701a).

Occorre tener conto, sia della tipologia dell’inchiesta e del suo stadio (DTF 7.2.2005, 1S.3/2005), sia dell’atteggiamento dell’accusato prima e dopo l’avvio del procedimento, così come dei rapporti, rispettivamente della convergenza di interessi, tra questi e i terzi “con particolare attenzione ai casi che toccano più persone” (CRP 11.10.1995, 60.2005.323, cons. 15).

b)

È bene ricordare che spetta alle parti, nell’ambito dell’obbligo di motivazione di istanze, gravami e decisioni, indicare gli elementi sui quali fondano le loro affermazioni (di esistenza o inesistenza, sufficiente o insufficiente concretezza). Questo giudice (così come la CRP) ha unicamente la competenza di esaminare la legittimità della misura e non anche quella di sostituirsi alle parti nell’individuare, tra gli atti del procedimento, gli elementi a favore delle tesi esposte o quella di ipotizzare quanto stia eventualmente dietro scarne affermazioni. Ciò, oltre che per il rispetto delle competenze altrui e dei gradi di giurisdizione, anche in ragione delle difficoltà concrete per un vaglio approfondito dell’incarto nei tre giorni a disposizione per la decisione. In materia di libertà provvisoria eccezioni sono state poste in essere (in particolare laddove i termini impediscono diversa soluzione) allorquando gli elementi di giudizio emergevano in modo manifesto dall’incarto (si veda, su tutte le questioni esposte: CRP 20.8.2007, 60.2007.174; GIAR 26 ottobre 2001, 592.2001.2; GIAR 13 marzo 2001, 463.2000.6; GIAR 9 maggio 1994, 336.1994; GIAR 4.4.2002, 76.2002.4).

Nel caso in esame, non si può non rilevare che l’istanza (presentata dall’accusato per il tramite del patrocinatore) contiene considerazioni assolutamente generiche (si parla di ampia collaborazione e di istruttoria che avrebbe raggiunto uno stadio avanzato, ecc.) e prive di riferimenti specifici agli atti esperiti e/o alle emergenze istruttorie. Ciò vale anche per le osservazioni al preavviso negativo: alle indicazioni fornite dal Procuratore pubblico l’istante e la sua difesa hanno contrapposto le stesse considerazioni generiche contenute nell’istanza. Il tutto risulta di poca (o nulla) utilità per la verifica delle contestazioni proposte (quando non indice di una motivazione carente, al limite della ricevibilità).

c)

Sia come sia, é innegabile che, nel caso in esame, l’inchiesta non può essere considerata ancora conclusa (cfr. tra l’altro, Verbale PG __________ 22.12.2008 e tabelle riassuntive episodi e sequestri in Classificatore AI, separazione 2). La ricostruzione dei fatti (pleonastico ricordare l’importanza di una corretta e completa ricostruzione per la determinazione dei ruoli e delle effettive responsabilità: per tutte, GIAR 2.6.2006, 149.2006.3 e citazioni) è resa complessa dal numero di persone coinvolte, dalle loro relazioni interpersonali e della durata dell’attività soggetta ad indagine.

Le versioni sin qui fornite dai vari accusati non sono (al momento) propriamente convergenti, come segnalato dal magistrato inquirente (cfr. Verbali PG __________ 19.12.2008 e __________ 19.12.2008, pag. 2, a proposito degli orologi __________).

Le stesse versioni fornite dal qui istante circa il suo coinvolgimento sono maturate nel tempo, anche grazie alle varie prospettazioni, e si sono modificate sia per quanto concerne il periodo durante il quale avrebbe operato (Verbali GIAR 4.12.2008 pag. 2 e PG 15.12.2008 pag. 1), sia per quanto concerne gli atti specifici commessi (Verbali PG 10.12.2008 pag. 2, 10.12.2008 pag. 15.12.2008 pag. 2, per il televisore sequestrato al domicilio della convivente), così come per le altre persone eventualmente coinvolte (Verbali PG 15.12.2008 pag. 4 e 23.12.2008, circa l’esistenza di due gruppi distinti ed i rapporti in relazione ad atti illeciti con il coaccusato __________).

Quanto sopra evidenzia che __________ non ha reso da subito dichiarazioni spontanee circa il suo coinvolgimento, il suo agire in relazione ai fatti oggetto d’inchiesta e le persone con le quali ha operato, bensì ha proceduto ad ammissioni parziali, con aggiunte successive man mano che si rendeva conto degli elementi in possesso degli inquirenti, rispettivamente di quanto dichiarato da correi o complici. Ciò suscita l’impressione che le sue dichiarazioni siano state (perlomeno sin qui) volte a limitare le sue proprie responsabilità e le conseguenze sulle altre persone coinvolte (quali correi o quali destinatari della merce sottratta).

Questa situazione impone, per una corretta ricostruzione, che la verifica della pretesa completa confessione contenuta nel memoriale avvenga al riparo dal rischio di collusione e/o di inquinamento delle prove (anche il recupero della eventuale refurtiva è atto d’inchiesta rilevante e soggetto a inquinamento: cfr. GIAR 20.6.2003 citata sub. 11.a.), pericolo attualmente ancora presente e concreto, non da ultimo in ragione della presenza, sia tra i presunti correi che tra i destinatari o possessori della merce asportata, di famigliari e conviventi.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (meno di un mese) e a quello eventualmente ancora da soffrire: i reati imputati (e indiziati) comprendono anche un crimine che prevede una pena edittale minima corrispondente a 6 (sei) mesi di giorni-pena (art. 139 cifra 2 CP). Si ricorda, inoltre, che (di principio) l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).

Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità e senza tempi morti (DTF 7.2.2005, 1S.3/2005; DTF 128 I 149), tenuto conto delle esigenze derivanti dalla tipologia dell’inchiesta e dal coinvolgimento di numerose persone che, comunque non hanno reso sempre e sin dall’inizio dichiarazioni complete e veritiere. Ricordato che chi delinque con terzi deve sopportare anche le esigenze d’inchiesta che concernono le altre persone coinvolte (GIAR 19.8.1999, 386.1999.9), le recenti dichiarazioni dell’accusato (vedi memoriale), se risulteranno effettivamente corrette e complete, avranno comunque un effetto accelerante sul seguito dell’inchiesta e, di conseguenza, anche sulla durata della misura cautelare.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, è ancora presente, e concreto, il pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove.

Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge, in particolare gli artt. 139 e 160 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,

decide:

L’istanza di libertà provvisoria, presentata da __________ il 23/24 dicembre 2008, è respinta.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione a:

giudice Edy Meli

Zitate

Gesetze

9

CP

  • art. 139 CP
  • art. 160 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 95 CPP
  • art. 102 CPP
  • art. 103 CPP
  • art. 108 CPP
  • art. 284 CPP

TG

  • art. 39 TG

Gerichtsentscheide

6