Incarto n. INC.2008.36604
Lugano 28 gennaio 2009
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 15 gennaio 2009 dal
Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, Lugano
nei confronti di
preso atto delle osservazioni 26 gennaio 2009 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
considerato,
in fatto ed in diritto:
__________ è stata arrestata il 6 agosto 2008, nell’ambito dell’inchiesta “__________” con contestuale promozione dell’accusa per i reati di infrazione aggravata alla LStup e soggiorno illegale: in particolare, ella è accusata di un ingente traffico di cocaina, in correità con __________ (arrestato il 3 agosto 2008) e tale __________, successivamente identificato in __________ (arrestato nel novembre 2008), e nell’appartamento in cui risiedeva a __________, unitamente a __________, sono stati rinvenuti fr. 49'000.--, nonché una borsa con all’interno circa 500 grammi di cocaina (confezionata in ovuli da 10 grammi circa ed in parte in piccole bolas pronte per la vendita), con sé __________ aveva invece una somma di circa fr. 15'000.--;
l’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo stante l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga, bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione delle prove;
in seguito l’accusa è stata estesa anche al reato di falsità in certificati;
__________, dopo aver inizialmente negato ogni addebito, ha ammesso di avere venduto cocaina (direttamente circa 70/80 grammi), che le sarebbe stata consegnata da __________, il quale a sua volta la riceveva da tale __________, successivamente identificato in __________ (tratto in arresto nel corso del novembre 2008);
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga fino al 6 giugno 2009 (istanza 15 gennaio 2009), ritenuto che sussistono tuttora necessità d’inchiesta (conclusione rapporto di Polizia giudiziaria, che dovrebbe essere consegnato entro la fine del corrente mese, nuovo interrogatorio degli accusati, deposito atti ed evasione di eventuali complementi istruttori), pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, nonché concreto pericolo di fuga; la proroga richiesta, considerata la gravità dei reati ed avuto riguardo alla presumibile pena, sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità;
giova precisare che analoga istanza di proroga è stata inoltrata dal Procuratore pubblico anche per quanto attiene a __________;
in sede di osservazioni la difesa ha ritenuto una proroga di 6 settimane sufficiente e proporzionata;
l’istanza presentata dall’autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati ascrittile, peraltro neppure contestati dalla difesa: basti qui ribadire che l’accusata stessa ha ammesso di avere venduto a più riprese cocaina (a suo dire, vendite dirette per circa 70/80 grammi), di avere locato l’appartamento a __________ per facilitare le operazioni di spaccio in __________, nonché di avere acquistato i documenti di legittimazione intestati a __________ per inviare denaro all’estero (oltre fr. 35'000.--) e per sottoscrivere contratti di telefonia mobile, in proposito si rinvia ai verb. PP 24.10.2008 e 11.12.2008, noti alla difesa; inoltre dagli accertamenti esperiti è emerso che la stessa, nel periodo giugno-luglio 2008, ha inviato in __________ oltre fr. 35'000.--;
dal profilo istruttorio giova evidenziare che, come evidenziato dal magistrato inquirente nell’istanza di proroga 15 gennaio 2009, a fine mese è prevista la consegna del rapporto di polizia giudiziaria e che, a breve, si procederà ad una nuova audizione dell’accusata (e dei correi), dopodiché si procederà al deposito degli atti e successivamente, se del caso, all’evasione di eventuali complementi istruttori che l’accusata dovesse richiedere;
inoltre, come rilevato dal magistrato inquirente, seppure in maniera del tutto generica [nonostante questo ufficio abbia più volte evidenziato che è compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio, cfr. anche Rep. 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove, non spettando a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare "quanto sta dietro a … scarna affermazione del preavviso negativo (decisione GIAR 4.4.2002 in re C.)] sono tuttora dati pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, in considerazione delle varie persone coinvolte a diverso titolo (coaccusati, testi, ecc.), alcune delle quali tuttora non identificate, nonché sussiste il pericolo che l’accusata, visto anche il suo atteggiamento a tratti contraddittorio, possa, se messa in libertà provvisoria, prendere contatto con le suddette persone al fine di ottenere una versione dei fatti a suo vantaggio;
il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ”(…) elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
l'accusata è cittadina del __________, senza particolari legami personali e professionali con la __________, la sua domanda d’asilo è stata respinta (decisone di non entrata in materia del 11.02.2008), essa si trova confrontata con un’imputazione di sicura gravità, infrazione aggravata alla LStup, per una (a dir poco) preoccupante attività di spaccio di cocaina esercitata in correità con terzi che, se confermata, comporterà una pena da espiare di lunga durata (il Procuratore pubblico ha già evidenziato che è sua intenzione deferirla alle __________), circostanze che, tenuto anche conto dell’atteggiamento processuale dell’accusata con dichiarazioni a tratti confuse e più versioni dei fatti, permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585); non si vede infatti cosa possa trattenere l'accusata, qualora tolta la misura cautelare, dal rendersi irreperibile;
ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di preminenti motivi di interesse pubblico, così come indicato ai considerandi precedenti, resta da determinare se la proroga richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);
la proroga è stata richiesta per un periodo di quattro mesi: ricordato che, in generale, per la determinazione della durata del carcere preventivo non è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche (ad esempio presentazione di complementi istruttori e/o di un reclamo avverso una eventuale decisione negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi dovessero concretizzarsi, il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia necessario e se vi siano le condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore proroga e questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento, a giudizio dello scrivente 1 mese e 2 settimane appare sufficiente e proporzionato, tenuto anche conto del fatto che il rapporto di polizia, che in quanto tale non costituisce comunque un atto istruttorio, verrà consegnato a breve e nulla osta a procedere quanto prima ad una nuova audizione dell’accusata (e dei correi);
in particolare, una proroga del carcere preventivo di 1 mese e 2 settimane è rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione della gravità delle accuse mosse a __________, segnatamente infrazione aggravata alla LStup, che ha interessato ingenti quantitativi di cocaina e per la quale è intenzione del magistrato inquirente deferirla alle __________ - e del conseguente rischio di pena, nonché del fatto che l’inchiesta, complessa - viste le numerose di persone coinvolte a vari livelli, l’atteggiamento negatorio dei coaccusati __________ ed __________, nonché i vari cambiamenti di versione e le ritrattazioni della stessa __________, ciò che ha reso necessario per gli inquirenti l’esperimento di vari confronti, con conseguente allungamento dei tempi dell’inchiesta -, è stata comunque condotta nel rispetto dei dettami dell’art. 102 cpv. 1 CPP, rilevato inoltre che da un esame degli atti non emergono tempi morti di durata eccessiva tali da mettere in discussione la legalità della detenzione (in proposito va infatti ricordato che secondo il Tribunale federale il rispetto di tale principio deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti, cfr. DTF 124 I 139, DTF 128 I 149, STF 7.2.2005 in re C., 1S.3/2005), bensì risulta che gli inquirenti non si sono limitati ad interrogare l’accusata ed i correi, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di identificare le altre persone coinvolte e l’ampiezza del traffico messo in atto;
discende da quanto sopra che una proroga fino al 20 marzo 2009 compreso, oltre che sufficiente per la conclusione dell'inchiesta, è rispettosa dei principi di proporzionalità e celerità, tenuto anche conto del fatto che nulla osta, come detto sopra, a procedere quanto prima agli atti istruttori ancora mancanti e quindi al deposito degli atti, che deve quindi essere considerato imminente (pena la violazione dell’art. 102 cpv. 1 CPP);
il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei suoi incombenti;
in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la carcerazione preventiva cui è astretta __________ è prorogata fino al 20 marzo 2009 (compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LStup, 252 CP, 115 LStr, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 20 marzo 2009 (compreso).
Non si prelevano tasse e spese.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
Intimazione:
giudice Ursula Züblin