Incarto n. INC.2008.32008
Lugano 19 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 12 dicembre 2008 dal
Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi
nei confronti di
__________ attualmente c/o __________, __________ patr. d’ufficio dall’avv. __________
accusato di truffa aggravata, sub. semplice (art. 146 CP) falsità in documenti (art. 251 CP) e infrazione alla LAVS (art. 87 LAVS, richiamato l’art. 70 LAI);
viste le osservazioni 16 dicembre 2008 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
considerato
in fatto ed in diritto
per quanto riguarda i fatti si può fare riferimento alla decisione 14 agosto 2008 di questo giudice (inc. GIAR 320.2008.3, doc. 5):
“A.
__________ è stato arrestato il 30 giugno 2008 in quanto accusato di truffa (a seguito della presentazione della denuncia 19 ottobre 2007 della __________, ufficio di __________ contro la di lui moglie __________) dal Procuratore pubblico, dopo essere stato interrogato. Lo stesso giorno è pure stata arrestata la moglie dell’istante, __________, per lo stesso titolo di reato: anch’ella si trova tuttora in detenzione preventiva.
__________ è accusato di essere correo, subordinatamente complice, della moglie __________ che sarebbe stata vittima il 24 maggio 1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori (ustione con la soda caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) – a seguito del quale sarebbe stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sarebbero intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito prestazioni di natura pecuniaria (tra cui __________, Istituto delle __________, __________, __________) – e che è a sua volta accusata di avere ingannato, con l’aiuto del marito qui istante tali istituti assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con l’aiuto del marito) al fine di simulare una aggravamento delle conseguenze dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni e rendite di cui hanno sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi (considerato che l’istante avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003 vivendo con le rendite ricevute dalla consorte).
Il 16.7.2003 la moglie dell’istante avrebbe ottenuto dal datore di lavoro, in via giudiziaria, anche un’indennità per danni non assicurati di CHF 541'365.25 (in parte utilizzata, per CHF 200'000.-/250'000.- per la ristrutturazione della casa in __________ dei coniugi __________.
“L’8.6.2006, per valutare la richiesta di indennità per grandi invalidi rispettivamente per chiarire la particolare “anomala” situazione [“In sostanza (…) usciva dall’ospedale in fase di netta guarigione ed ai controlli ambulatoriali ai quali si presentava in seguito, le condizioni delle sue mani e dei suoi avambracci risultavano di nuovo ex ante” (denuncia penale 19.10.2007, p. 3)], __________ sarebbe stata visitata dal dr. med. __________. Il perito avrebbe rilevato l’impossibilità soggettiva di muovere braccia e mani e concreti indizi di lesioni autoinflitte; avrebbe consigliato un’osservazione costante della denunciata, con documentazione fotografica mensile del decorso delle lesioni.
L’ispettore __________ avrebbe proceduto alle verifiche presso l’abitazione di __________ il 15.9.2006, il 28.11.2006, il 22.1.2007, il 16.2.2007 ed il 30.4.2007. All’inizio di aprile 2007 __________ __________Ufficio sinistri, avrebbe incaricato l’agenzia investigativa __________, di monitorare la denunciata durante i soggiorni in __________. Il controllo effettuato nel periodo 6.-22.4.2007 e 21.-24.5.2007 avrebbe permesso di evidenziare come trascorresse il tempo tra lavori di giardinaggio, faccende di casa, passeggiate con il cane e spese al mercato, con, quindi, piena mobilità e funzionalità degli arti superiori, che non avrebbero presentato fasciature o lesioni sanguinolente.
L’8.6.2007 la denunciata sarebbe stata nuovamente visitata dal dr. med. __________, che avrebbe attestato che la mobilità attiva non poteva essere stabilita perché aveva abbozzato tentativi di movimento appena accennati e che, inoltre, ogni tentativo di mobilità passiva provocava forti dolori ed il ritrarsi dell’arto.
Il denunciante, alla luce di questa situazione, ha ritenuto autoinflitte le lesioni ed inesistenti le problematiche motorie e/o funzionali: non ci sarebbe stata alcuna limitazione delle funzioni di braccia e mani. Sarebbe stata completamente abile al lavoro e, quindi, l’avrebbe truffato per quasi quindici anni di oltre CHF 300'000.-- e tentato di truffare (in capo alla richiesta di una rendita per grandi invalidi) per una somma tra CHF 154'953.-- e CHF 309'906.-- (con l’aiuto, forse, del marito, che – da quando la denunciata ha ottenuto le rendite assicurative – avrebbe cessato ogni attività lucrativa). __________, __________-Ufficio sinistri, che si è costituito parte civile nel procedimento, avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni a partire dal 31.7.2007” (Inc. CRP 60.2008.72, sentenza 16 giugno 2008, p. 2 e 3).
B.
Giova a questo punto ricordare che a seguito della denuncia penale 19 ottobre 2007 della __________, altro PP aveva decretato il 21 febbraio 2008, non luogo a procedere nei confronti di __________ in capo al suddetto procedimento penale, in considerazione del carattere solo civile, rispettivamente amministrativo-assicurativo della vertenza (NLP __________). Contro tale decisione era insorta la __________ con istanza di promozione dell’accusa 3/4 marzo 2008 alla Camera dei ricorsi penali che, con sentenza 16 giugno 2008 (inc. CRP 60.2008.72), aveva annullato il decreto di non luogo a procedere 21 febbraio 2008, promovendo nei confronti di __________ l’accusa per titolo di truffa e ordinando che l’istruzione del processo dovesse aver luogo per opera di altro PP. Nei considerandi della sentenza si legge che il procuratore pubblico dovrà ulteriormente approfondire l’esistenza del reato, anche con riferimento alla prescrizione penale “con l’assunzione agli atti, segnatamente, delle prove proposte dal qui istante, esaminando pure la posizione di eventuali terzi coinvolti (quali __________, marito dell’accusata)…” (CRP 60.2008.72, del 16 giugno 2008, punto 4.3.4, p. 14).
C.
Con la richiesta di conferma dell’arresto 1° luglio 2008 il magistrato inquirente ha promosso a__________ l’accusa per titolo di truffa aggravata, sub. semplice, consumata e tentata (ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 e 2 CP) in correità, sub. complicità con la moglie “in relazione ai fatti oggetto di denuncia di data 19 ottobre 2007 presentata da __________, come pure da quanto emerge dallo scritto di data 26/27 giugno 2008 di __________ nonché dallo scritto 9 aprile 2008 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità di ” chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione “in particolare pericolo di collusione con la moglie e con terzi da interrogare; necessità di verificare la destinazione data ai fondi ricevuti da __________ come pure da __________ necessità di verificare la posizione dell’ necessità di ricostruire i fatti senza che l’accusata possa avere contatti con terze persone; necessità di esperire le necessarie verifiche mediche; necessità di verificare la documentazione richiesta a terzi; necessità di verificare quanto è stato sequestrato al domicilio”.
Questo giudice, il 1° luglio 2008, ha confermato l’arresto dell’accusato (inc. GIAR 320.2008.1, doc. 6) considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – per permettere di accertare la destinazione di fondi ricevuti dalla consorte (utilizzati da entrambi i coniugi) e per procedere con le verifiche e perizie mediche (anche in base alle medicazioni rinvenute al domicilio) sullo stato di salute della moglie senza che i due coniugi possano essere in contatto (vista la presenza assidua del marito anche in occasione delle visite mediche con i periti incaricata dalla __________, nonché il fatto che la moglie non parli con i periti medici senza la presenza del marito) al fine di evitare che siano provocate artificialmente le lesioni riscontrate sulle braccia della moglie – , pericolo di collusione con la consorte pure accusata e pericolo di fuga – in quanto cittadino straniero senza legami con la Svizzera e con forti legami con il paese d’origine dove ha una casa d’abitazione.
A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla PP Capella (quando ad un certo punto si è pure avvalso del suo diritto di rifiutarsi di rispondere), __________
ha negato ogni addebito.”
con decisioni 14 agosto 2008 e 30 ottobre 2008 di questo giudice (inc. GIAR 320.2008.3, doc. 5 e GIAR 320.2008.4, doc. 5) sono state respinte due istanze di libertà provvisoria presentate dall’accusato, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza e ritenuta l’esistenza di bisogni istruttori, pericolo di collusione e pericolo di fuga;
con decisione 5 dicembre 2008 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello ha respinto il ricorso 10/11 novembre 2008 presentato dall’accusato contro la decisione 30 ottobre 2008 di questo giudice, che aveva respinto la sua istanza di libertà provvisoria inoltrata il 21/22 ottobre 2008;
nel frattempo l’inchiesta, che si trova ormai nelle sue fasi conclusive, è proseguita, sono state acquisite agli atti le precisazioni del perito ortopedico __________ e si è in attesa che il perito psichiatrico, dottor __________, rassegni il proprio rapporto peritale (con termine fissato per il 19 dicembre 2008);
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 2 (due) mesi, e meglio sino al 28 febbraio 2008 (Istanza 12 dicembre 2008), allo scopo di potere evadere oggettivi bisogni istruttori quali la ricostruzione dei flussi finanziari da parte dell’EFIN del Ministero pubblico, acquisire agli atti la perizia psichiatrica (come detto il termine per la consegna è stato prorogato dal PP sino al 19 dicembre 2008) e contestarla agli accusati e procedere ad eventuali delucidazioni, trasmettere la perizia psichiatrica ai periti __________ (dermatologo) e __________ (ortopedico) per chiedere se intendono apportare aggiunte o precisazioni ai loro referti, procedere ai verbali d’interrogatorio dei testi dott. __________ e di personale carcerario come chiesto dalla difesa (i verbali sarebbero già stati aggiornati per il 16 e il 22 dicembre prossimi), ricevere un rapporto del dottor __________, procedere con il deposito degli atti ed evadere eventuali complementi istruttori delle parti; a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e sul pericolo di fuga (con citazione alla lettera della decisione 5 dicembre 2008 della CRP. Inc. 60.2008.356);
la difesa, con osservazioni 16 dicembre 2008, ricorda come la CRP ha espressamente auspicato, nella propria decisione 5 dicembre 2008, che una volta versata agli atti la perizia psichiatrica si vada velocemente in deposito atti; per questo motivo la perizia psichiatrica, rassegnata il 19 dicembre, potrà essere contestata agli accusati in occasione del già previsto verbale del 22 dicembre 2008 e dopo di ciò si potrà andare in deposito degli atti, sproporzionato sarebbe prorogare il carcere preventivo per acquisire il rapporto EFIN o per sottoporre la perizia psichiatrica ai periti giudiziari __________ e __________: semmai spiegazioni ai periti potranno essere chieste in occasione del dibattimento; pure per interrogare il dottor __________ (che peraltro è già stato interrogato) non serve la proroga richiesta; a mente della difesa gli atti potranno già essere depositati nel corso della prossima settimana, considerato che le parti hanno già ampiamente avuto accesso agli atti;
l’istanza, presentata dall’autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi per il reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati: basti qui fare integrale riferimento alle conclusioni cui era giunto questo giudice nella decisione 14 agosto 2008, (inc. GIAR 320.2008.3, doc. 5 p. 6-10) e poi riprese nella decisione 30 ottobre 2008 (inc. GIAR 320.2008.4, doc. 5) nonché alle conclusioni della CRP contenute nella decisione 5 dicembre 2008 (inc. CRP 60.2008.356, p. 5 e 6);
dal profilo istruttorio giova evidenziare che, nell’istanza di proroga, il Procuratore pubblico evidenzia che occorre ancora concludere il rapporto EFIN, acquisire la perizia psichiatrica e contestarla alle parti e procedere ad eventuali delucidazioni peritali, trasmettere la perizia psichiatrica ai periti __________ e __________ per chiedere se intendono apportare aggiunte o precisazioni ai propri referti, acquisire il rapporto di Polizia, procedere ai verbali di testi e accusati (già fissati per il 16 e il 22 dicembre), ricevere un ulteriore rapporto del dottor __________ e eventualmente interrogarlo quale testimone, dopodiché procederà al deposito degli atti e, se del caso, all’evasione di eventuali complementi istruttori che l’accusato dovesse richiedere; inoltre, come rilevato dal magistrato inquirente, sono tuttora dati pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con riferimento alle conclusioni della decisione 5 dicembre 2008 della CRP nonché, e sempre con riferimento alla decisione CRP, sussiste concreto pericolo di fuga;
per quanto riguarda il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, essi si riferiscono ai beni immobili e mobili degli accusati nel loro paese d’origine e non v’è motivo per scostarsi dalle conclusioni cui questo giudice era giunto nella propria decisione 30 ottobre 2008 (nulla essendo mutato a questo proposito da allora), confermata dalla CRP con decisione 5 dicembre 2008 (inc. CRP 60.2008.356, punto 7, p. 6 e 7) cui val la pena qui fare integrale riferimento:
“Nel presente caso i bisogni istruttori, in particolare il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, si riferiscono ai beni immobili e mobili degli accusati nel loro paese d’origine.
Come emerge dalle dichiarazioni degli accusati, fondi percepiti dalle assicurazioni (potenzialmente oggetto di reato, nell’ipotesi accusatoria) sono stati utilizzati in modo consistente (circa CHF 200'000.--) per sistemare un immobile in __________ (verbale del marito della ricorrente del 22.7.2008, p. 4, AI 132). Risulta pure che dei fondi (CHF 50'000.--) sono stati trasferiti da un conto bancario svizzero ad un conto bancario a __________: per indicazione del marito sarebbero stati utilizzati per la sistemazione della casa (verbale 27.8.2008, p. 1, AI 183).
Così stando le cose, e coerentemente con l’ipotesi di reato formulata e con le norme sul sequestro e sulla confisca, il procuratore pubblico si è preoccupato di potere recuperare e/o bloccare detti valori patrimoniali.
Per il bene immobile, ha inoltrato tempestivamente una rogatoria alle autorità __________, chiedendo l’identificazione ed il blocco dello stesso (in data 18.7.2008, AI 126). Il procuratore pubblico ha poi diligentemente sollecitato l’evasione della richiesta di assistenza internazionale (lettera 22.10.2008, AI 270), ottenendo un riscontro in data 11.11.2008 (AI 321 e 333). Dagli atti trasmessi risulta che al marito sono intestati diversi immobili nel Comune di __________, in particolare i numeri catastali __________ (due dei quali con una casa d’abitazione, il __________ ed il __________), oltre alla comproprietà di altri fondi (n. __________ per ¼ e __________ per ½), tutti liberi da ipoteche. Dalla documentazione trasmessa non risulta che i fondi con la casa siano stati bloccati, come richiesto con la domanda di assistenza del 18.7.2008. Il procuratore pubblico, con scritto inviato all’Ufficio federale di giustizia del 25.11.208 (AI 346), ha chiesto di intervenire presso le autorità __________ per ottenere il blocco immobiliare.
Per quanto riguarda i fondi sul conto bancario in __________, le parti hanno scelto una soluzione diversa rispetto a quella dell’assistenza internazionale in materia penale: hanno convenuto che sarebbe stato richiesto il trasferimento in Svizzera dei fondi depositati sul conto __________. Purtroppo la via intrapresa, sempre nell’ottica del risultato ricercato, non ha portato a risultati positivi: non ha consentito di trasferire i fondi (come auspicato dalle parti), ma neppure ha permesso di determinare quanti fondi siano depositati in conto (cfr. AI 308 e 320 per la traduzione). Di modo che, con domanda urgente di assistenza internazionale del 10.11.2008, spedita in medesima data alle competenti autorità di Berna (AI 318/319), il procuratore pubblico ha chiesto l’identificazione della relazione bancaria, il sequestro degli attivi in conto, nonché l’identificazione di altre relazioni intestate ai due coniugi nella medesima banca.
Nell’ottica della presente decisione occorre constatare che, malgrado gli sforzi profusi delle parti, non si è potuto raggiungere il risultato sperato ed indispensabile nell’ottica del sequestro probatorio e confiscatorio.
Questa situazione fa permanere i bisogni d’inchiesta (per assicurare detti valori patrimoniali al procedimento) ed il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Malgrado il tempo ulteriormente trascorso, le conclusioni a cui è giunto il giudice dell’istruzione e dell’arresto devono quindi essere confermate."
tali conclusioni non possono essere ora sovvertite da nessun elemento agli atti e devono quindi essere qui ribadite.
anche il pericolo di fuga è tuttora presente, con riferimento alle conclusioni espresse nella decisione 18 agosto 2008 di questo giudice, confermate dalla decisione 5 dicembre 2008 della CRP (punti 8. e 9., p. 7 e 8) cui ancora una volta si può fare integrale riferimento:
“Il pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
In base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
Nel presente caso, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha esaminato i legami della qui ricorrente con il nostro paese e con il paese d’origine. Ha considerato come i beni in Svizzera siano stati posti sotto sequestro, ciò che non è ancora accaduto per i beni (mobili o immobili) siti nel paese di origine.
Partendo da queste premesse, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso un pericolo di fuga.
L’analisi fatta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto è corretta e corrisponde a quanto emerso nel corso del procedimento. I legami dell’accusata con il nostro territorio sono andati vieppiù scemando: non ci sono né legami familiari, né legami lavorativi, sia per lei, sia per il marito. Aumentati sono al contrario i legami con il territorio di provenienza: anche i tempi di soggiorno in __________ superano quelli nel nostro paese. Dall’analisi dell’insieme delle circostanze, la fuga dal nostro paese per il proprio paese d’origine, dove i beni (mobili ed immobili) non sono ancora stati bloccati, ed al fine anche di sottrarsi al procedimento, al dibattimento ed all’eventuale sanzione rappresenta un’eventualità non solo possibile, ma anche probabile, allo stato attuale delle cose. Permane pertanto un residuo pericolo di fuga, che potrebbe scemare una volta riuscito il blocco dei beni in __________ (mobili ed immobili). “
resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità;
la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);
in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati di truffa aggravata e di falsità in documenti sono sicuramente gravi (tenuto conto sia del lasso di tempo in cui hanno avuto luogo sia degli importi in gioco) e la detenzione sin qui sofferta, e quella ancora da soffrire, appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna;
per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art. 5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto (considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);
in concreto, l'inchiesta appare complessa, visto il necessario ricorso ad alcuni periti che ha comportato il dispendio di un certo tempo, nonché ritenuta la ramificazione anche all’estero, con conseguente allungamento dei tempi dell’inchiesta (per la necessità di procedere con rogatorie); gli inquirenti hanno comunque proceduto con celerità - da un esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la legalità della detenzione - e non si sono limitati ad interrogare gli accusati ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di accertare i reati;
le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta è rispettosa del principio di celerità;
detto ciò il magistrato inquirente non spiega per quali motivi dovrebbe inviare, una volta acquisita agli atti, la perizia psichiatrica ai periti dermatologo e ortopedico per loro eventuale presa di posizione, nonché per quale motivo si debba ancora attendere, fino ad inizio febbraio 2009, per acquisire agli atti il rapporto di Polizia e la ricostruzione EFIN o per nuovamente interrogare il dottor __________;
va poi ricordato che per la determinazione della durata del carcere preventivo non è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche (ad esempio presentazione di complementi istruttori e/o di un reclamo avverso un eventuale decisione negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi dovessero concretizzarsi, il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia necessario e se vi siano le condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore proroga e questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento;
in concreto, la proroga è stata richiesta per un periodo di due mesi: a giudizio dello scrivente il periodo di un mese e una settimana appare sufficiente e proporzionato per concludere l’istruttoria e procedere con il deposito degli atti, tenuto anche conto del fatto che, comunque, il deposito atti è imminente (dovendo il PP ricevere la perizia psichiatrica il 19 dicembre e avendo già previsto la sua prospettazione agli accusati per 22 dicembre 2008);
in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 9 febbraio 2009 (compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146 e 251 CP, 87 LAVS, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 9 febbraio 2009 (compreso).
Non si prelevano tasse e spese.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
Intimazione:
giudice Claudia Solcà