Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_GIAR_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_GIAR_001, INC.2007.49705
Entscheidungsdatum
24.04.2008
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. INC.2007.49705

Lugano 24 aprile 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere preventivo presentata l’8 aprile 2008 dal

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona

nei confronti di

__________ c/o carcere giudiziario La Farera, (patr. dall’avv. __________)

visto lo scritto della difesa dell’accusato del 17 aprile 2008;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e condisderato,

in fatto ed in diritto

che:

__________ è stato arrestato il 29 ottobre 2007 dalla Polizia cantonale mentre si apprestava ad accedere ad un box di __________ dove erano custoditi diversi oggetti di dubbia provenienza. Egli si trovava in libertà dal 18 maggio 2007 dopo avere scontato diversi periodi di detenzione per condanne per furto. Il 30 ottobre 2007 il Procuratore pubblico Antonio Perugini ha ordinato l’arresto di __________ promuovendogli nel contempo l’accusa per titolo di furto aggravato (siccome commesso in banda e per mestiere), subordinatamente ripetuta ricettazione, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e infrazione alla Legge federale sulle armi, e meglio come descritto nella richiesta di conferma dell’arresto 30 ottobre 2007 (Inc. GIAR 497.2007.1, doc. 1). Il giorno stesso questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per pericolo di fuga (in quanto residente all’estero e considerato che non ha inteso comunicare il suo indirizzo all’estero agli inquirenti), per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con verosimili correi e complici, nonché per pericolo di recidiva, considerati i numerosi precedenti e l’assenza di un’attività lavorativa lecita nota (Inc. GIAR 497.2007.1, doc. 6). A verbale di conferma dell’arresto, così come interrogato in precedenza dalla Polizia, l’accusato si è avvalso del diritto di rifiutarsi di rispondere, diritto di cui si è avvalso sinora;

il 1° febbraio 2008 è stata respinta un’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato, considerata la presenza di seri e concreti indizi di reato e ritenuti dati motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione e il pericolo di recidiva;

approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 1 (uno) mese (Istanza 8 aprile 2008), allo scopo di potere raccogliere agli atti il voluminoso rapporto preliminare di Polizia giudiziaria e scientifica nonché per procedere alla formale assunzione dei procedimenti penali aperti in cantoni della Svizzera interna a seguito di reati imputati all’accusato (malgrado più volte sollecitate le Autorità di perseguimento penale di questi cantoni non avrebbero ancora trasmesso la formale richiesta di assunzione dei rispettivi procedimenti penali alle Autorità inquirenti ticinesi), procedere al deposito degli atti e alla stesura del rinvio a giudizio (Istanza, pag. 2);

a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità: considerato che l’accusato si è sistematicamente avvalso della facoltà di non rispondere l’inchiesta ha dovuto seguire “la laboriosa strada della ricostruzione indiziaria, partendo dall’ingente mole di refurtiva ritrovata in suo possesso sia in__________ sia in __________”. In sostanza sarebbe emersa una serie di reati contro il patrimonio avvenuti in diversi Cantoni svizzeri, ciò che avrebbe comportato un considerevole lavoro di ricostruzione fattuale concluso solo di recente con le contestazioni dei circa 50 furti imputati a _____;

la difesa, con scritto 17 aprile 2008, considerata la ridotta durata della proroga richiesta e delle motivazioni addotte dal magistrato a suo fondamento, si rimette al prudente giudizio del GIAR chiedendo nondimeno di valutare il rispetto del principio di celerità;

l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva;

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto menzionato a questo proposito nella decisione 1° febbraio 2008 con la quale è stata respinta l’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato; “Anche qualora non contestata, l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato. Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi di colpevolezza neppure contestati né dall’accusato nella sua istanza di libertà provvisoria né dal suo difensore. A sostenere questa tesi concorrono gli elementi raccolti nel rapporto di complemento 24 gennaio 2008 dal quale emerge che nella perquisizione del 30 ottobre 2007 sono stati recuperati complessivamente 235 oggetti di cui una parte è stato possibile ricondurre a provenienza illecita mentre che per i restanti le indagini sarebbero tuttora in corso. Gli inquirenti hanno potuto accertare che l’accusato ha commesso furti in quattro cantoni differenti ciò anche grazie all’analisi del DNA ritrovato sul luogo di alcuni furti che corrisponde al DNA dell’accusato.” (GIAR 497.2007.3, del 1° febbraio 2008);

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

a mente del magistrato inquirente sussisterebbe la necessità di acquisire agli atti il rapporto di Polizia giudiziaria, le formali richieste di assunzione di procedimenti penali avviati nei confronti dell’accusato in altri cantoni svizzeri e di procedere in seguito con il deposito degli atti;

in simile contesto giuridico e fattuale, è evidente il fatto che l'inchiesta possa ritenersi ormai conclusa e neppure il PP menziona o sostanzia ulteriori atti istruttori ancora da compiere ad eccezione della formale assunzione dei procedimenti penali aperti contro l’accusato in altri Cantoni, l’acquisizione agli atti del rapporto di Polizia ed la necessità di procedere con il deposito degli atti: l’asserzione di tali necessità istruttorie e formali non permette, da sola, conclusione alcuna in merito alla esistenza di pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericoli peraltro neppure citati dal PP;

per quanto riguarda i preminenti motivi di interesse pubblico l’unico motivo per “così dire classico”, in quanto espressamente indicato dalla legge, tuttora presente a giustificare il perdurare del carcere preventivo a cui è astretto __________, è il pericolo di recidiva così come già evidenziato nella decisione 1° febbraio 2008 con la quale questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria 23 gennaio 2008 dell’accusato (GIAR 497.2007.3) motivazione che può essere qui di seguito riproposta:

“Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483). Il magistrato inquirente lo evoca, con riferimento al gran numero di precedenti dell’accusato ed al fatto che appena rilasciato di prigione ha reiniziato a commettere furti come niente fosse successo (preavviso, p. 2). La difesa è silente su questo punto. Per sostanziare il pericolo di recidiva basta scorrere il casellario giudiziale dell’accusato che fa stato di una prima condanna nel 1992 a 2 anni e 6 mesi di detenzione per furto per mestiere e altri reati commessi tra il 1990 e il 1991. Messo in libertà condizionale il 24 ottobre 1993 ha ricominciato a commettere furti nel novembre 1993 per i quali è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di detenzione il 17 maggio 1995. Per ulteriori furti commessi tra il 1993 e il 1994, nonché per rapina esposizione a pericolo della vita altrui è stato condannato il 15 ottobre 1997 a 3 anni e 10 mesi di reclusione (quale pena aggiuntiva a quella del 17 maggio 1995). Il 12 aprile 2002 è stato condannato a 18 mesi di detenzione per furto per mestiere e rapina e il 21 ottobre 2003 a 2 anni di detenzione per furto e ricettazione. Il 21 ottobre 2005 è stato condannato a 7 mesi di detenzione per ripetuto furto, danneggiamento e violazione di domicilio e il 23 maggio 2007 ad una pena pecuniaria di 58 aliquote giornaliere da CHF 30.- (il casellario riporta erroneamente che la pena è stata sospesa, quando in realtà si trattava di pena effettiva) per tentato furto, danneggiamento, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati e ricettazione. Visto quanto sopra appare assai arduo, per non dire impossibile, sostenere che l’accusato avrebbe capito i propri errori e che, una volta rimesso in libertà, si comporterà correttamente al fine di non ricadere nella commissione di reati. Quella di __________ è l’attività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece impegnarsi per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e l’ordine pubblico. Malgrado l’apertura di diversi procedimenti penali, uno appresso all’altro, l’accusato ha infatti continuato a delinquere, e lo ha fatto non solo tra una pena detentiva e l’altra ma addirittura anche durante periodi di congedo dal carcere o di semilibertà: se messo in libertà provvisoria, egli si troverebbe, né più né meno, nella stessa situazione ante arresto (non sembra essere intenzionato a cercarsi un’attività lucrativa lecita) e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che torni a delinquere avendo egli dimostrato sinora, e più di una volta, di riuscire a “tornare in attività” non appena scarcerato. A titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il diritto a essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357; Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.). Dagli atti emerge dunque inequivocabilmente come vi sia il concreto pericolo, per non dire la quasi certezza, che __________, se posto in libertà provvisoria (ormai indipendentemente dalla possibilità di entrate finanziarie legali, già presenti in passato e che con gli hanno certo impedito di commettere reato), torni a commettere furti. Tutti gli elementi di fatto summenzionati concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b). A torto la difesa propone l’adozione di misure sostitutive dell’arresto per ovviare al pericolo di recidiva e di fuga. A parte che le misure proposte già sarebbero da adottare all’estero, quindi di impossibile attuazione da parte delle Autorità __________ per ovvi motivi legati al principio di territorialità, ci si chiede come il presentarsi giornalmente alle Autorità di Polizia potrebbe fungere da deterrente per __________ dal commettere furti in __________ (dove avrebbe intenzione di soggiornare) o in __________ (dove potrebbe venire tranquillamente essendo cittadino elvetico), quando a tale scopo non è servita in passato neppure la carcerazione per sconto pena (avendo egli delinquito durante congedi quando si trovava in carcere per scontare le pene a cui era stato condannato, cfr. ad esempio le date di commissione di reati per cui è stato condannato il 21 ottobre 2005 delle Assise correzionali di __________).”

ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di preminenti motivi di interesse pubblico, così come indicato ai considerandi precedenti, resta da determinare se la proroga richiesta di un mese, sia rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);

in concreto la durata della proroga richiesta, per rapporto alla presumibile pena, è senz’altro rispettosa del principio di proporzionalità, ciò in considerazione sia della gravità delle accuse mosse all’accusato – segnatamente furto per mestiere, ricettazione, infrazione alla LF sulle armi, reati commessi su un periodo di più mesi – nonché dei precedenti specifici che lo riguardano: il mese richiesto appare proporzionato, tenuto conto degli atti istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta dell’acquisizione di documenti che dovrebbero giungere in tempi brevi, e dell’assicurazione del magistrato inquirente che la proroga richiesta è riconducibile unicamente a tali necessità istruttorie d’ordine prettamente formale – e del tempo necessario per procedere con il deposito atti, ciò ritenuta l’oggettiva gravità dei reati imputati all’accusato e la presumibile pena detentiva che gli verrebbe inflitta incaso di condanna, considerato il carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento;

per quanto concerne invece l’altro aspetto della proporzionalità, e cioè quello connesso al rispetto del principio di celerità, secondo il Tribunale federale il rispetto di tale principio deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139), ricordato inoltre che vi è lesione del principio di celerità soltanto allorquando tempi morti di durata eccessiva mettano in discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; STF 7.2.2005 in re C. , 1S.3/2005);

in concreto trattasi di inchiesta complessa – visti i numerosi furti di cui è accusato __________, l’abbondante refurtiva e il suo avvalersi del diritto di non rispondere, facoltà del tutto legittima ma che ha reso necessario che gli inquirenti procedessero con il confronto tra refurtiva denunciata e oggetti rinvenuti in possesso dell’accusato, nonché procedere con perizie tecniche che notoriamente comportano una certa perdita di tempo – rispettivamente ramificata in diversi Cantoni svizzeri e anche all’estero, con conseguente allungamento dei tempi dell’inchiesta, che è stata comunque condotta nel rispetto dei dettami dell’art. 102 cpv. 1 CPP, rilevato inoltre che da un esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la legalità della detenzione, bensì risulta che gli inquirenti non si sono limitati ad interrogare l’accusato (attività, nel caso in esame, di per se poco utile visto l’avvalersi della facoltà di non rispondere), ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di ricostruire l’ampiezza dell’attività criminale messa in atto e, come detto sopra, sono comunque presenti motivi di interesse pubblico a sostegno del perdurare della detenzione (quale un importante pericolo di recidiva);

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva, nonché rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di un mese, cioè sino al 29 maggio 2008 compreso, ritenuto l’impegno del magistrato inquirente a procedere indilatamente nei suoi incombenti ad incarto completato;

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 139 cifra 2, 144, 160, 186 CP, LF sulle armi, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 1 (uno) mese e verrà a scadere il 29 maggio 2008 (compreso).

Non si prelevano tasse e spese.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

Intimazione a:

giudice Claudia Solcà

Zitate

Gesetze

3

CPP

  • art. 95 CPP
  • art. 102 CPP
  • art. 103 CPP

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10