Incarto n. INC.2006.47802
Lugano 23 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 17 novembre 2006 da
__________, __________, attualmente c/o __________, __________ (rappr. dall’avv. __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 20/21 novembre 2006 da
Procuratore pubblico Moreno Capella, MP Lugano
viste le osservazioni della difesa (21/22 novembre 2006);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
__________ è stato arrestato a Mendrisio il 24 ottobre 2006; nei suoi confronti è stata promossa l'accusa per titolo di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla LFStup (doc. 1, inc. GIAR 478.2006.1).
L'arresto è stato confermato il giorno successivo, da questo giudice, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di fuga (doc. 3, inc. GIAR 478.2006.1).
L'arresto è avvenuto, come detto, a Mendrisio nell'immobile in cui è situato l'appartamento di __________. Al momento dell'arresto egli si trovava, con la stessa __________ e __________ (anch'essi arrestati), praticamente sull'uscio dell'appartamento. Sulla sua persona sono state trovate due bolas di cocaina, altri 484,2 grammi (confezionati in tre pacchetti), così come una bilancia digitale, si trovavano all'interno di uno zainetto appartenente ad una delle figlie della __________. Secondo il rapporto di polizia, al momento dell'intervento lo zainetto si trovava per terra, in prossimità delle tre persone (che, apparentemente, stavano uscendo dall'appartamento); non é stato, quindi, possibile determinare chi lo avesse in mano, materialmente, in quel momento (cfr. doc. 2, inc. GIAR 478.2006.1).
Da qui l'accusa di detenzione a scopo di vendita di poco meno di 500 grammi di cocaina che figura sulla promozione dell'accusa.
L'inchiesta è proseguita mediante le audizioni degli accusati, l'emanazione di ordini di perquisizione e sequestro, l'acquisizione (in alcuni casi) della relativa documentazione, nonché accertamenti da parte della polizia scientifica, come si evince dall'elenco atti dell'incarto.
Con l'istanza qui in discussione (doc. 2, inc. GIAR 478.2006.2), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
A suo dire non vi sono sufficienti indizi di reato a suo carico in relazione ai 484,2 grammi sequestrata non sulla sua persona (la droga è stata ritrovata in uno zainetto che non gli appartiene, in un appartamento in cui era semplicemente ospite, e non vi è alcuna chiamata in correità nei suoi confronti). L'assenza di sufficienti indizi a suo carico sarebbe, inoltre, corroborata dall'assenza (fino al momento della presentazione dell'istanza) di interrogatori da parte del magistrato inquirente, nonostante richieste in tal senso, che non avrebbe nulla da contestargli (Istanza, punto 2.1).
Ricordando che la detenzione non può servire da mezzo di pressione per ottenere dichiarazioni o ammissioni, l'accusato istante contesta l'attualità di un pericolo di collusione o inquinamento delle prove (tutte le persone presenti nell'appartamento sono state arrestate e salvo un caso ancora detenute; punto 2.2.) e l'esistenza di un rischio di recidiva (neppure ritenuto dal GIAR al momento dell'arresto; punto 2.4.). L'eventuale pericolo di fuga è, a suo dire, limitabile mediante fissazione di una cauzione (punto 2.3.).
Di diverso avviso il magistrato inquirente che nel preavviso negativo (doc. 1, inc. GIAR 478.2006.2) indica gli indizi di reato nella presenza dell'accusato in un appartamento dal quale stava uscendo, insieme ad altri, con uno zaino contenente cocaina, nel possesso personale di ca. 2 grammi di analoga sostanza, nelle diverse versioni fornite in merito al possesso dei due grammi menzionati e nel (recente) accertamento della presenza di impronte riconducibili a __________ sulla carta utilizzata per la confezione dei pacchetti ritrovati dagli inquirenti nello zaino (a scanso di equivoci, va detto che le impronte sono state rilevate sulla parte di carta rimasta in casa dopo la confezione).
Inoltre, e sempre secondo l'inquirente, vi sono elementi di fatto (accompagnamento in luoghi pubblici, contatti telefonici) che permettono di ritenere che il qui accusato sia recentemente subentrato a precedente intermediario utilizzato dal correo __________ (Preavviso, pag. 1 e 2 ).
In aggiunta ai gravi indizi di reato, il Procuratore pubblico ritiene presenti, a fondamento del mantenimento della misura cautelare, sia necessità istruttorie (inchiesta complessa, con diramazioni, e necessità di contestare agli accusati sia le contraddizioni sia i riscontri che man mano emergono, nonché accertamenti da svolgersi all'estero), sia pericolo di fuga vista la cittadinanza estera, l'assenza di legami con la Svizzera e l'atteggiamento ermetico quando non contraddittorio dell'accusato (Preavviso, pagina 2 in fine e 3).
Con osservazioni del 21 novembre 2006 (doc. 6, inc. GIAR 478.2006.2) la difesa contesta nel dettaglio la concretezza degli indizi di colpevolezza indicati dal Procuratore pubblico nel preavviso negativo, non senza aver lamentato di non aver avuto ancora accesso ai verbali d'interrogatorio dei coaccusati e di altre persone coinvolte nella fattispecie e lamenta come violazione dei diritti della difesa l'utilizzo in questa sede di quanto neppure ancora prospettato (Osservazioni, pag. 1).
In sostanza, la difesa afferma che __________ non stava lasciando l'appartamento, al momento del fermo, più semplicemente stava accompagnando i due coaccusati all'ascensore (pag. 2), che i contatti telefonici tra l'istante ed i correi non proverebbero nulla in quanto i tre si conoscono da un anno (pag. 3) e che le impronte digitali (peraltro riscontrate a quasi un mese dall'arresto e non sugli involucri) sono spiegabili con la presenza da qualche giorno dell'accusato nell'appartamento in questione.
In merito ai pretesi (dall'inquirente) bisogni dell'istruttoria e pericolo di fuga, ribadisce sostanzialmente quanto detto nell'istanza (pag. 4).
L'istanza, presentata dall'accusato detenuto è ricevibile. La trasmissione del preavviso (avvenuta con consegna alla posta il 20 novembre 2006) da parte del Procuratore pubblico è tempestiva (artt. 108 e 20 CPP). Questo ufficio ha ricevuto il tutto in data 21 novembre. Il termine ex art. 108 cpv. 2 CPP scade, quindi, il venerdì 24 novembre 2006.
Preliminarmente, si constata che in merito all'accesso agli atti, la lamentela non è assortita da indicazioni circa l'esistenza di un diniego formale e non può quindi essere oggetto della presente decisione (DTF 14.1.2005, 1s.15/2004). Inoltre, non risulta neppure che, ai fini delle osservazioni al preavviso negativo, la difesa abbia chiesto di poter accedere all'incarto prodotto al GIAR.
Nel contempo è opportuno ricordare che ai fini delle decisioni in materia di misure coercitive l'autorità chiamata a pronunciarsi deve disporre di tutto l'incarto e non solo di parti di questo; e ciò, sia per gli esami e verifiche di sua competenza, sia (se non soprattutto) affinché l'accusato possa esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito (DTF 115 Ia 293; DTF 14.1.2005, 1S.15/2006). Allorquando l'accusato si trova in detenzione preventiva il rispetto di tale diritto (esplicabile sostanzialmente mediante la conoscenza degli atti) assume valenza particolare e impone anche specifici obblighi agli inquirenti (DTF 115 Ia 293, DTF 9 luglio 2004 1s.1/2004, DTF 7 febbraio 2005 1s.3/2005; REP 1994 n. 114)
Nel caso in esame, in sede di preavviso il magistrato inquirente riferisce elementi di sospetto che emergerebbero da altri incarti (MP __________ e __________), non prodotti e non agli atti dell'incarto concernente il qui accusato (cfr. Preavviso pag. 2, elenco atti inc. MP __________). Ne consegue l'impossibilità di considerare, a fondamento della decisione, eventuali elementi desunti da tali incarti.
La questione è leggermente diversa per quanto concerne il verbale __________ 8.11.2006, anch'esso non agli atti ma prodotto in questa sede con il preavviso, e quindi noto e disponibile per la difesa perlomeno dall'intimazione del preavviso per osservazioni. Comunque, è privo di concreta utilità proseguire nella disamina dell'utilizzabilità di tale verbale (nell'ottica del diritto di essere sentito e per verificare la lamentela dell'accusato in merito) in quanto l'estratto prodotto, privo delle foto sottoposte all'interrogato e di altre indicazioni utili all'identificazione, non permette di neppure di individuare il passaggio in cui si parla del qui accusato.
In diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda
innanzitutto che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
a)
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature (a maggior ragione laddove, come nel caso in esame, l'accusato sostanzialmente particolari responsabilità) e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
b)
Nel caso in esame, come già anticipato nei considerandi sui fatti, risulta che __________, al momento dell'arresto, era in possesso di 2 gr. di cocaina occultati negli slip (AI 69 pag. 2), si trovava sull'uscio (o sul pianerottolo antistante l'uscio) dell'appartamento di __________ in compagnia di quest'ultima e di __________ e nello stesso luogo vi era uno zainetto contenente tre pacchetti confezionati con carta (da sacco) della spazzatura, a loro volta contenenti poco meno di 500 grammi di cocaina ed una bilancia digitale. All'interno dell'appartamento, dove l'accusato era ospite da qualche giorno, è stata ritrovata la custodia della bilancia e il residuo di carta da pacco della spazzatura, utilizzata per confezionare i pacchetti di cocaina ritrovati nello zaino; su tali residui sono state individuate le sue impronte digitali (AI 1, all. 5, 8, 12 in particolare; 69, doc. B).
Inoltre, l'accusato ha fornito (sinora) tre differenti versioni circa le modalità con le quali è entrato in possesso dei 2 grammi (AI 1, all. 11 pag. 2; AI 9, pag. 2; Verbale 31.10.2006, pag. 1) e la versione sui tempi e le modalità di arrivo a Mendrisio diverge da quella di __________ (che avendo dichiarato di essere l'unico responsabile della coca sequestrata, perlomeno in teoria non avrebbe necessità di mentire in merito ad un semplice elemento circostanziale: AI 69 pag. 3). Abbondanzialmente, si rileva pure che nel primo verbale ha mentito sulla conoscenza, e comune presenza nell'appartamento della __________, di tale __________ (la persona il cui accoltellamento ha verosimilmente portato all'intervento del 24 ottobre: cfr. AI 9 pag. 4).
c)
Gli elementi indicati, tenuto conto dello stadio del procedimento (DTF 116 Ia 144; DTF 9.7.2004, 1S.1/2004), permettono di concludere a favore della presenza di concreti indizi, in capo all'istante, per il reato ascritto.
Non modifica tale conclusione il fatto che si possa trovare una spiegazione alternativa, (a quella della partecipazione alla detenzione o traffico di cocaina) per la presenza delle impronte sulla carta, né quello (se tale si rivelerà essere) che egli non stesse uscendo dall'appartamento con gli altri due, bensì solo accompagnandoli all'ascensore (?), e neppure la circostanza che nel verbale del 3.11.2006 __________ abbia in parte (ma solo in parte) confermato la terza versione circa il possesso dei due grammi da parte dell'accusato, visto che i due hanno avuto occasione di comunicare durante la carcerazione (Verbale 14.11.2006, pag. 1).
a)
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile ("… elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
__________ è cittadino della Repubblica dominicana, vive attualmente in Italia (a suo dire presso i genitori della fidanzata; AI 69), senza lavoro fisso e non ha alcun tipo di legame con il nostro territorio che ha frequentato solo nelle settimane precedenti l'arresto e, di fatto, per incontrare i coaccusati e stare con loro (AI 69, pag. 2). Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono la reclusione ed una pena minima edittale di un anno), anche nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della parte generale del CP. Quest'elemento, come detto, da solo non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
In base a tutto quanto appena esposto, la fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del dibattimento e all'eventuale relativo processo) può apparirgli quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo in un paese nel quale non ha legami né interessi di alcun tipo. Inoltre, fermo restando il suo diritto di tacere dal quale non dovrebbe derivargli alcun pregiudizio (DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, cons. 3.1.2 e rinvii), è evidente che l'aver fornito 3 versioni diverse circa il possesso (accertato e ammesso) dei due grammi, non depone (neppure) a favore della volontà di assumere la responsabilità dei suoi atti.
In conclusione, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).
b)
Quanto alla possibilità di limitarlo mediante versamento cauzionale (come ventilato dalla difesa), va detto che la entità della cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (ma solo entro certi limiti; CRP 17.11.2005, 60.2005.357) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73). Spetta, inoltre, all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire in suo favore, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).
Nel caso in esame, da un lato non viene indicata alcuna somma che l'accusato intenderebbe versare, dall'altro gli elementi (concreti e certi) a disposizione per la valutazione della situazione sono molto limitati e, in gran parte desumibili da semplici dichiarazioni dell'accusato stesso che afferma di essere ospitato dai genitori della sua fidanzata e di non svolge attività regolare (quindi, è privo di entrate fisse); inoltre, non è dato sapere se (egli o la sua famiglia) abbia risparmi o beni in Italia, rispettivamente al paese d'origine.
In simile situazione, non è possibile determinarsi in merito ad "adeguata cauzione" e, di conseguenza è del tutto inutile chiedersi se al momento attuale preminenti motivi di interesse pubblico si oppongano comunque ad una messa in libertà anche su cauzione (CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
a)
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss., no. 701a; RDAT 1988 no. 24; DTF 117 Ia 257, cons. 4 c
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
b)
È, di regola, compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove (DTF 123 I 31; DTF 15.6.2006, 1P.265/2006; GIAR 23 settembre 2002 in re Y.), ovviamente indicando (anche) di che atti si tratti: "non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" (GIAR 4 aprile 2002 in re C.).
c)
Nel caso in esame, le asserzioni di complessità dell'inchiesta e delle diramazioni che la stessa starebbe assumendo, quelle di attesa di riscontri alle richieste formulate nel presente procedimento, rispettivamente "…in relazione alle inchieste avviate nei confronti di __________ e __________. Procedimenti tutti correlati tra loro.", così come il riferimento ad accertamenti da svolgersi all'estero, non sono assortite da alcuna indicazione concreta circa gli atti da svolgere, tantomeno circa la rilevanza degli stessi per la posizione del qui accusato. Indicazioni in tal senso non emergono neppure in modo manifesto dall'incarto trasmesso (e il preavviso non vi rinvia in modo specifico). Come detto più sopra, gli incarti relativi a __________ e __________ non sono stati prodotti (né risultano congiunti), gli ordini di perquisizione e sequestro agli atti non sembrano riguardare direttamente la posizione di __________
(cfr. AI 28 a 36; AI 60 a 68) e non risulta che commissioni rogatorie siano state inoltrate (neppure che siano in via di allestimento).
Sulla base delle asserzioni menzionate, non é possibile individuare concretamente gli atti di inchiesta, la loro importanza per la posizione dell'accusato istante e, di conseguenza, neppure gli elementi concreti (o possibilità) di collusione o inquinamento a lui riconducibili.
Ciò è ancor più vero se il qui accusato fosse da annoverare (Preavviso, pag. 2) tra i nuovi (quindi con ipotesi di partecipazione limitata nel tempo) intermediari della coppia __________ e __________.
In merito a quanto sopra, occorre concludere che non sono stati forniti a questo giudice sufficienti elementi per decidere con cognizione di causa, rispettivamente (e ancor prima) non è stata fornita all'accusato la possibilità di esprimersi in merito.
d)
Non modifica quanto detto al punto precedente l'affermazione secondo cui l'inchiesta sarebbe agli inizi. Infatti, ciò non sembra il caso per il qui accusato interrogato quattro volte con contestazioni puntuali in relazione ai fatti relativi il momento dell'arresto e un breve periodo precedente.
Certo, chi è inchiestato con altri deve sopportare almeno in parte (ed entro certi limiti, quali ad esempio la tipologia e l'entità della partecipazione) anche necessità istruttorie, ed i relativi tempi, che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione. Questa considerazione, comunque, concerne la proporzionalità della detenzione cautelare e non la questione del pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove (cfr. GIAR 19 agosto 1999, inc. 386.99.9; GIAR 3 gennaio 2005, 392.2004.2).
e)
È, invece, dato (ed emerge in modo evidente dall'incarto: cfr. considerando n. 8 della presente) un concreto pericolo di collusione, in capo all'accusato, in relazione ai chiarimenti ancora da effettuare (mediante contestazioni e/o confronti) in relazione ai fatti direttamente connessi con le accuse mossegli (presenza a Mendrisio, detenzione dei due grammi, contatti nel periodo immediatamente precedente l'arresto) e sui quali sono state finora presentate versioni discordanti, rispettivamente sulla questione delle impronte sulla carta, questione in merito alla quale è stata raccolta, sinora, solo la versione del qui istante.
Le varie versioni fornite, fino all'avvicinarsi delle rispettive (si veda quanto detto in merito alla possesso dei due grammi) in uno con i tentativi (almeno parzialmente riusciti, a quanto sembra) di contatto tra gli accusati in carcere (cfr. verbale 14.11.2006, pag. 1) sono concreti indizi di un rischio di collusione.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (circa un mese) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono comunque gravi e prevedono una pena edittale minima di un anno. Quanto alla possibilità che la pena erogata (sempre in caso di eventuale condanna) possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi (ex art. 41 CP, rispettivamente 42 nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute, di regola non po’ essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60).
Nel contempo l'inchiesta, che di fatto coinvolge almeno tre persone non evidenzia momenti di stallo tali da mettere in discussione il principio di celerità. L'accusato è stato sentito quattro volte con, di fatto, contestazione di ulteriori emergenze (tabulati telefonici, dichiarazioni dei correi). Non risulta che elementi indizianti (o probatori) siano stati acquisiti da tempo e "trattenuti" fuori dall'incarto (rispettivamente non prospettati) per inspiegati motivi. Lo stesso verbale C.D., che la difesa lamenta come non ancora prospettato, risulta effettuato l'8.11.2006 e già il 14 al qui istante è stato chiesto se conoscesse C.D..
In virtù di quanto sopra non è di particolare rilevanza il fatto che le impronte dell'accusato siano state rilevate (se si preferisce acquisite all'incarto) a poco meno di un mese dal sequestro della carta da pacco oggetto del rilevamento.
In conclusione, in capo a __________, sono presenti gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti. Sono pure presenti un concreto un pericolo di fuga (non limitabile dal versamento di una cauzione, già per il solo fatto che non è stata formulata alcuna proposta concreta e non sono stati forniti elementi sufficienti per verificare/determinare la congruità di una somma) ed un concreto un pericolo di collusione con i due correi, come meglio indicato al considerando 10.e.)
Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora rispettoso del principio di proporzionalità.
L'istanza va quindi respinta.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19 cifra 2 LFStup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,
decide
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Edy Meli