PVG 8/21 1 Wahlen8 Elecziuns Elezioni 21Elezioni municipali. Autonomia comunale. I comuni disciplinano autonomamente la procedura di votazione e di elezione nel quadro del diritto sovraordinato. La LDPC trova applicazione solo in via sussidiaria e per analogia. La semplice assenza di regole comunali non implica che tali lacune debbano essere imperativamente colmate. Prima di applicare la LDPC a ogni questione non disciplinata espressamente dal diritto comunale, occorre esaminare se si è o meno in presenza di un silenzio qualificato (consid. 4). Gemeindevorstandswahlen. Gemeindeautonomie. Die Gemeinden regeln das Abstimmungs- und Wahlverfahren im Rahmen des übergeordneten Rechts selbst. Das GPR gilt nur subsidiär und analog. Das blosse Fehlen einer kommunalen Regelung bedeutet nicht, dass solche Lücken zwingend zu schliessen sind. Bevor das GPR auf eine nicht ausdrücklich kommunalrechtlich geregelte Materie angewendet wird, ist zu prüfen, ob ein qualifiziertes Schweigen vorliegt oder nicht (E.4). Dai considerandi: 4.Anzitutto occorre soffermarsi sulla portata dell'art. 1 cpv. 3 LDPC. 4.1.Giusta l'art. 1 cpv. 3 LDPC, la stessa si applica per analogia a votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo. 4.2.I ricorrenti sono dell'avviso che, in base al chiaro testo dell'art. 1 cpv. 3 LDPC, se la legge non prevede nulla, farebbero stato le disposizioni cantonali (LDPC). Non vi potrebbe essere alcun silenzio qualificato a livello comunale su aspetti fondamentali che regolano le elezioni. Questa opinione non può essere condivisa, come si vedrà in seguito. 4.3.Si ha una lacuna legislativa quando una disposizione di legge si rivela incompleta perché non fornisce una risposta (soddisfacente) a una domanda specifica. Prima di ipotizzare una lacuna che deve essere colmata, è necessario determinare in via interpretativa se la mancanza di un ordine non rappresenti una risposta deliberatamente negativa da parte del legislatore, un cosiddetto silenzio qualificato. Solo in caso di risposta negativa a questa domanda si può parlare di lacuna (DTF 127 V 38 con-sid. 4b/cc; cfr. DTF 145 IV 252 consid. 1.6.1). Sussiste un silenzio qualificato quando il legislatore ha volontariamente rinunciato a regolamentare una situazione che
PVG 8/21 2 non richiedeva necessariamente un suo intervento. Il silenzio qualificato è dato anche quando volutamente una certa soluzione non è estesa ad altre fattispecie (DTF 130 III 241 consid. 3.3). 4.4.Il punto di partenza per l'interpretazione di una norma giuridica è la for- mulazione della norma (elemento grammaticale; DTF 142 V 402 consid. 4.1). Se la formulazione della disposizione è chiara, cioè univoca e non ambigua, è possibile discostarsene solo se vi sono buone ragioni per ritenere che la formulazione non rifletta il "vero significato" della disposizione. Tale ipotesi può basarsi sulla genesi della disposizione (elemento storico), sul suo scopo (elemento teleologico) o sul collegamento con altre disposizioni (elemento sistematico) (DTF 142 I 135 consid. 1.1.1, 142 III 695 consid. 4.1.2, 141 II 57 consid. 3.2). Solo nel caso in cui la formulazione della disposizione non sia chiara o non lo sia del tutto e siano possibili diverse interpretazioni, si deve ricercare la vera portata della disposizione. Devono essere presi in considerazione tutti gli elementi di interpretazione riconosciuti (pluralismo pragmatico dei metodi; DTF 142 I 135 consid. 1.1.1, 142 III 695 consid. 4.1.2). Tuttavia, tale interpretazione è anche limitata dalla chiarezza del testo e del significato di una disposizione legale, nel senso che il significato letterale non ambiguo non può essere accantonato a favore di una tale interpretazione (DTF 141 V 221 consid. 5.2.1; cfr. per tutto DTF 143 I 272 consid. 2.2.3). 4.5.Per quanto concerne le elezioni comunali qui in discussione, è sì vero che il testo di legge dell'art. 1 cpv. 3 LDPC, a prima vista, sembra supportare la tesi dei ricorrenti secondo cui, se il diritto comunale non dispone nulla, si applica per analogia la LDPC. Tuttavia, tenendo conto della ratio legis e della sistematica legislativa nonché dei principi basilari in ambito di diritti politici (v. al riguardo DTF 141 I 186 consid. 3, 140 I 394 con-sid. 8.2 seg., 140 I 338 consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Berna 100.2016.371/100.2017.2U del 10 marzo 2017 consid. 5.5), come giustamente osservato dal convenuto, non si può certo applicare ogni norma della LDPC apparentemente pertinente o, addirittura la LDPC in blocco, a ogni aspetto non esplicitamente previsto a livello comunale. Al di fuori degli aspetti regolati dalla LDPC (v. art. 1 cpv. 1-2 LDPC), piuttosto, stando anche ai materiali legislativi, vale innanzitutto l'autonomia comunale (cfr. messaggio del Governo quaderno n. 5/2017-2018, pag. 488; protocollo della seduta del Gran Consiglio del 12-14 febbraio 2018, pag. 551). La LDPC va quindi considerata come una "legge sostitutiva" che può essere applicata per analogia, ma che non contiene requisiti obbligatori per i comuni per i propri regolamenti (cfr. art. 17 LDPC; in tal senso anche sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Berna 100.2016.371/100.2017.2U del 10 marzo 2017 consid. 5.5). Di conseguenza, se un comune non ha voluto regolamen-tare un determinato aspetto (del tutto o non oltre
PVG 8/21 3 quanto sancito), tale volontà, nel senso di un silenzio qualificato, va rispettata e non vi è spazio per una colmatura mediante applicazione analoga della LDPC. V 23 5 e V 23 6sentenza del 20 febbraio 2024 con sentenza 1C_207/2024 del 22 ottobre 2024 il Tribunale federale ha respinto, per quanto ammissibile, il ricorso sollevato contro di essa.